Concorso per 5 avvocati (lazio) BANCA D'ITALIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 25-05-2010
Sintesi: BANCA D'ITALIA CONCORSO   (scad.  24 giugno 2010) Concorso per l'assunzione di 5 Avvocati nel grado iniziale del ruolo legale Art. 1 ...
Ente: BANCA D'ITALIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-05-2010
Data Scadenza bando 24-06-2010
Condividi Invia tramite Whatsapp

BANCA D'ITALIA


CONCORSO   (scad.  24 giugno 2010)

 
               Concorso per l'assunzione di 5 Avvocati 
                 nel grado iniziale del ruolo legale 
 

                            Art. 1 
 
 
              Requisiti di partecipazione e assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione di
5 Avvocati da nominare in esperimento nel grado  iniziale  del  ruolo
legale. 
    Sono richiesti i seguenti requisiti: 
1. laurea specialistica/magistrale in Giurisprudenza (22/S o LMG/01),
conseguita con un punteggio di almeno 105/110 o votazione equivalente 
ovvero 
    diploma di laurea di  "vecchio  ordinamento"  in  Giurisprudenza,
conseguito  con  un  punteggio  di   almeno   105/110   o   votazione
equivalente. 
    E' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di  titoli
di studio conseguiti all'estero o  di  titoli  esteri  conseguiti  in
Italia con votazione corrispondente ad almeno  105/110,  riconosciuti
equipollenti ai  fini  della  partecipazione  ai  pubblici  concorsi,
secondo la vigente normativa, a uno dei titoli sopraindicati; 
2. iscrizione a uno degli Albi degli  Avvocati  istituiti  in  Italia
presso  i  relativi  Consigli  dell'Ordine  ovvero  titolo  a   detta
iscrizione; 
3. cittadinanza italiana o  di  un  altro  Stato  membro  dell'Unione
Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge; 
4. idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi  da  parte  di  enti
pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie; 
5. godimento dei diritti politici; 
6. non aver tenuto comportamenti incompatibili  con  le  funzioni  da
svolgere nell'Istituto; 
    i cittadini di altri  Stati  membri  dell'Unione  Europea  devono
possedere il seguente ulteriore requisito: 
7. godimento dei diritti civili  e  politici  anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza. 
    I requisiti di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo - inclusa
l'equipollenza del titolo  di  studio  conseguito  all'estero  o  del
titolo estero conseguito in Italia -  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza stabilita per la presentazione  della  domanda;  gli
altri alla data di assunzione. 
    Il presente bando di concorso tiene conto del D.  Lgs.  198/2006,
che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso  al
lavoro. 
    La Banca d'Italia  si  riserva  di  verificare  presso  gli  enti
competenti l'effettivo possesso dei requisiti previsti  dal  presente
bando nonche' dei  titoli  -  voto  di  laurea  e  voti  degli  esami
sostenuti  -  dichiarati  ai  fini  della  preselezione  di  cui   al
successivo  art.  3  in  qualsiasi  momento,  anche  successivo  allo
svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del
rapporto d'impiego. 
    La Banca d'Italia dispone  l'esclusione  dal  concorso,  non  da'
seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione  del  rapporto
d'impiego dei soggetti che risultino sprovvisti di  uno  o  piu'  dei
requisiti previsti dal bando ovvero che  risultino  avere  rilasciato
dichiarazioni non veritiere anche ai fini della preselezione  di  cui
al successivo art. 3. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a
quanto dichiarato o documentato dagli interessati  vengono  segnalate
all'Autorita' giudiziaria. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
             Termine per la presentazione della domanda 
 
 
    La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il
termine perentorio delle ore 24:00 del 24 giugno 2010 (ora italiana),
utilizzando  esclusivamente  l'applicazione  disponibile   sul   sito
internet       della       Banca        d'Italia        all'indirizzo
 https://domande.concorsi.bancaditalia.it  seguendo le indicazioni  ivi
specificate. La procedura di  compilazione  ed  invio  della  domanda
dovra' essere completata entro la data e l'ora indicate. 
    La data e l'ora di presentazione della domanda sono attestate dal
sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma  1,
non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. 
    Prima dell'invio della domanda on-line, il candidato  avra'  cura
di verificare con attenzione  i  dati  inseriti  e,  in  particolare,
l'indirizzo e l'eventuale recapito di posta  elettronica  certificata
al quale la Banca d'Italia inviera' tutte le  comunicazioni  inerenti
al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di
cui all'art. 3, ultimo comma. 
    Tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter  di
registrazione, la compilazione e l'invio della domanda, si suggerisce
di evitare l'inoltro della stessa nell'imminenza della  scadenza  del
termine. 
    Un servizio di assistenza e' disponibile dal lunedi' al  venerdi'
dalle ore 8:00 alle ore 13:00 e dalle ore 14:00  alle  ore  18:00  al
numero 06 4792 9368. 
    Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra' stampare
la domanda, apporvi la propria firma autografa, e spedirla a mezzo di
raccomandata con avviso di ricevimento  all'Amministrazione  Centrale
della  Banca  d'Italia,  Servizio  Personale  Gestione  Risorse,  via
Nazionale n. 91 - 00184 Roma entro il 26 giugno 2010. 
    La  data  di  spedizione  e'  comprovata   dal   timbro   apposto
dall'ufficio postale accettante. La Banca d'Italia non assume  alcuna
responsabilita' per ritardi, disguidi o altri inconvenienti  ad  essa
non  imputabili.  In  fase   di   stampa   il   sistema   attribuira'
automaticamente un numero di protocollo necessario per le  operazioni
d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso CL2010,  dovra'
essere riportato dal candidato sulla busta contenente la stampa della
domanda da spedire. In  alternativa,  il  candidato  in  possesso  di
casella di posta  elettronica  certificata  puo'  inviare,  entro  lo
stesso termine del 26 giugno 2010  copia  della  domanda  stampata  e
sottoscritta all'indirizzo e-mail concorsi@pec.bancaditalia.it 
    Le  dichiarazioni  rese   e   sottoscritte   nella   domanda   di
partecipazione  hanno  valore  di  autocertificazione  ai  sensi  del
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  con  ogni
conseguenza anche di ordine penale in caso di mendacio e applicazione
delle sanzioni previste dall'art. 76 del suddetto d.P.R. n. 445/2000. 
    Non saranno prese  in  considerazione  e  comporteranno  pertanto
l'esclusione dal concorso: 
a) le domande presentate on-line non seguite  dalla  spedizione  (per
raccomandata ovvero via PEC) del modulo stampato  e  sottoscritto  di
cui al precedente comma 6; 
b) le domande presentate solo per raccomandata ovvero via PEC; 
c)  le  domande  il  cui  modulo  stampato  sia  stato  spedito  (per
raccomandata ovvero via PEC) dopo il termine del 26 giugno 2010; 
d) le domande che presentino difformita' tra la domanda on-line e  la
domanda successivamente spedita; 
e) le domande comunque inviate secondo modalita'  diverse  da  quelle
indicate nel presente articolo; 
f)  le  domande  compilate  on-line  la  cui  stampa   (inviata   per
raccomandata ovvero via PEC) risulti priva della firma del candidato; 
g) le domande dalle quali risulti il  mancato  possesso  di  uno  dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso (punti 1  e  2
dell'art. 1, comma 2), ovvero prive delle relative dichiarazioni. 
    La Banca d'Italia  comunica  per  iscritto  agli  interessati  il
provvedimento di esclusione all'indirizzo  ovvero  alla  casella  PEC
indicati nella domanda. 
    La Banca  d'Italia  non  assume  alcuna  responsabilita'  per  il
mancato o ritardato recapito di comunicazioni  dirette  ai  candidati
che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici,  alla  mancanza
di  chiarezza  nell'indicazione  dell'indirizzo  ovvero  a  omessa  o
tardiva segnalazione da parte del candidato di  cambiamenti  relativi
all'indirizzo o al recapito di posta elettronica. 
    L'ammissione alle  prove  avviene  comunque  con  la  piu'  ampia
riserva in  ordine  alla  verifica  del  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione richiesti dal bando e dei titoli  dichiarati  ai  fini
della preselezione di cui al successivo art. 3. 
    Per il riconoscimento dei benefici previsti  dall'art.  20  della
legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge  68/1999  i
candidati  disabili  devono  indicare  -  mediante  compilazione  del
"Quadro A" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi  e/o
di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla  specifica
condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da  rendere
secondo lo schema del "Quadro A". I candidati disabili  possono,  per
ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale  Gestione
Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 06 4792 9368). 
    Sulla base di quanto  dichiarato  nel  "Quadro  A"  le  strutture
sanitarie della  Banca  d'Italia  valuteranno  la  sussistenza  delle
condizioni per la concessione  dei  richiesti  tempi  aggiuntivi  e/o
ausili,  con  riguardo  alla  specifica  condizione  di  disabilita'.
Qualora la Banca d'Italia riscontri  la  non  veridicita'  di  quanto
dichiarato dal candidato,  procedera'  all'annullamento  delle  prove
dallo stesso sostenute. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Preselezione per titoli 
 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione al  concorso  superiore  alle  500  unita',  la  Banca
d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia  e  la  celerita'  della
procedura selettiva - procedera' ad una preselezione per titoli delle
candidature per individuare 500 candidati  da  ammettere  alle  prove
scritte di cui al successivo art. 4.  A  tal  fine  l'Amministrazione
della  Banca  provvedera'  alla   formazione   di   una   graduatoria
preliminare redatta sulla base del  punteggio  ottenuto  dalla  somma
della  votazione  riportata  nell'esame  di  laurea  e  della   media
aritmetica semplice  delle  votazioni  riportate  nei  singoli  esami
sostenuti nel relativo corso. I possessori della laurea specialistica
22/S  devono  indicare  anche  gli  esami  sostenuti  e  le  relative
votazioni del corso di laurea "triennale". 
    Ai  fini  del  calcolo  del  suddetto  punteggio,   alla   laurea
specialistica/magistrale ovvero di "vecchio  ordinamento"  conseguita
con 110/110 e lode verra' convenzionalmente attribuito  il  punteggio
di 111. 
    Nel calcolo della media verranno presi in considerazione soltanto
gli esami con votazione numerica e, nel caso di esami iterati, quello
con votazione maggiore. Il punteggio cosi'  ottenuto  sara'  troncato
alla seconda cifra decimale e non si  procedera'  ad  arrotondamenti.
Per la formazione della media la lode conseguita  nei  singoli  esami
non verra' presa in considerazione.  Non  verra'  altresi'  presa  in
considerazione la votazione finale  dell'eventuale  corso  di  laurea
"triennale". 
    I candidati vengono classificati in ordine decrescente in base al
punteggio complessivo calcolato secondo i criteri di cui ai commi  1,
2 e 3. 
    Vengono  convocati  a  sostenere  le  prove  scritte  di  cui  al
successivo  art.  4  i  candidati  classificatisi  nelle  prime   500
posizioni nonche' gli eventuali ex aequo nell'ultima posizione utile. 
    L'ammissione alle prove scritte non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di  partecipazione  al  concorso  ne'  sana
eventuali irregolarita' della domanda stessa. 
    Per  la  determinazione  del  punteggio  utile  ai   fini   della
preselezione la Banca fara' esclusivo riferimento ai titoli e ai voti
dichiarati dai candidati  che  abbiano  presentato  regolare  domanda
secondo le modalita' di cui al precedente art. 2. 
    Il  punteggio  conseguito  ai   fini   della   preselezione   non
concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile  ai  fini
della graduatoria finale del concorso. 
    La comunicazione dell'esito della preselezione  avverra'  tramite
il   sito    internet    della    Banca    d'Italia    all'indirizzo:
www.bancaditalia.it La data  di  pubblicazione  dei  risultati  della
preselezione sul sito internet della Banca d'Italia verra' resa  nota
ai candidati mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale (Concorsi ed Esami) del
20 luglio 2010. Nella stessa occasione  verra'  pubblicato  anche  il
calendario delle prove scritte. Qualora per motivi organizzativi  non
sia ancora possibile determinare data e luogo  di  svolgimento  delle
prove scritte verra' indicata la data della Gazzetta Ufficiale  sulla
quale tale avviso verra' successivamente pubblicato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
               Commissione di concorso. Prove d'esame 
 
 
    Il Governatore della Banca d'Italia nomina  una  Commissione  con
l'incarico di sovrintendere alle prove  d'esame.  La  Commissione  e'
integrata con la nomina di  un  membro  aggiunto  per  l'accertamento
della conoscenza  della  lingua  inglese  che  verra'  effettuato  in
occasione della prova orale. 
    Le prove d'esame si svolgono a Roma e  consistono  in  tre  prove
scritte e una prova orale. 
    Le prove scritte consistono: 
- nella redazione di un parere motivato in materia di diritto  civile
e diritto commerciale; 
- in un elaborato di diritto processuale civile; 
-  in  un  elaborato  di   diritto   amministrativo   sostanziale   e
processuale. 
    Per lo svolgimento delle prove viene consentita la  consultazione
unicamente di testi normativi non commentati ne' annotati. 
    Le prove scritte sono corrette in forma anonima e  a  ognuno  dei
tre elaborati e' attribuito fino a un massimo di 20 punti;  le  prove
sono superate da coloro che hanno riportato il punteggio minimo di 12
in ognuno dei tre elaborati. La  votazione  complessiva  delle  prove
scritte  e'  data  dalla  somma  dei  tre  punteggi  riportati  negli
elaborati. 
    Al fine di rendere  piu'  spedita  la  procedura  concorsuale  la
Commissione non  procedera'  alla  valutazione  degli  elaborati  dei
candidati che non abbiano raggiunto la  sufficienza  in  altra  prova
scritta   gia'   valutata,   fatto   sempre   salvo   il    principio
dell'anonimato;  non  procedera'  altresi'  alla  valutazione   degli
elaborati dei candidati che non avranno svolto tutte e tre  le  prove
scritte. 
    I concorrenti che superano le prove  scritte  vengono  ammessi  a
sostenere una prova orale. 
    La prova orale verte su tutte le materie sopra  elencate  per  le
prove scritte nonche' su diritto penale, diritto processuale  penale,
diritto del lavoro, diritto comunitario, diritto delle banche e degli
intermediari finanziari. In occasione della prova  orale  si  procede
anche all'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
    La prova orale e' valutata complessivamente fino a un massimo  di
60 punti ed e' superata dai candidati che  conseguono  una  votazione
minima di 36 punti. 
    Ai candidati viene data  comunicazione  scritta  delle  votazioni
riportate nelle  singole  prove  d'esame.  Conseguono  l'idoneita'  i
candidati che abbiano riportato almeno la votazione minima  richiesta
in ciascuna prova scritta e orale. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
            Adempimenti per la partecipazione alle prove 
 
 
    Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di  carta
di identita' ovvero di uno dei documenti di  riconoscimento  previsti
dall'art. 35 del D.P.R.  445/2000  (Testo  Unico  delle  disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa).  I  cittadini  di  altri  Stati  membri  dell'Unione
Europea devono essere muniti di documento equipollente. 
    Il documento  deve  essere  in  corso  di  validita'  secondo  le
previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire
alcuno dei suddetti documenti. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    Il punteggio complessivo riportato da ciascun candidato idoneo e'
determinato dalla somma delle votazioni riportate nelle prove scritte
e nella prova orale. 
    La Commissione di cui all'art. 4 compila la graduatoria di merito
seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. 
    La Banca d'Italia  forma  la  graduatoria  finale  in  base  alla
graduatoria  di  merito  e  agli  eventuali  titoli  di   preferenza,
rilevanti per la  Banca  d'Italia,  dichiarati  dal  candidato  nella
domanda. 
    Qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo,  viene
data preferenza al candidato piu' giovane di eta'. 
    La Banca d'Italia, nel caso di mancata assunzione del servizio da
parte di taluno dei vincitori, si riserva la facolta' di  coprire  in
tutto o in parte i posti rimasti vacanti con altri  elementi  idonei,
seguendo l'ordine della graduatoria finale. 
    La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta'  di  utilizzare
la graduatoria finale entro 24 mesi dalla data di approvazione  della
stessa. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                    Adempimenti per l'assunzione 
 
 
    Gli elementi  utilmente  classificati  nella  graduatoria  finale
devono  documentare,  ai  fini  dell'assunzione,  il   possesso   dei
requisiti di assunzione, secondo le  modalita'  previste  nel  d.P.R.
445/2000. Ai fini della verifica del possesso del  requisito  di  cui
all'art.  1,  comma  2,  n.ro  6),   sara'   richiesto   di   rendere
dichiarazioni relative all'eventuale sussistenza di condanne  penali,
di  sentenze  di  applicazione  della  pena   su   richiesta   o   di
sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
              Visita medica propedeutica all'assunzione 
 
 
    La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi da assumere a visita
medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine
di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni. 
    Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati  gli
accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo  della
provincia di residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della
lª classe ed e' corrisposto un  contributo  alle  altre  spese  nella
misura forfetaria di € 80,00 per  ogni  giornata  di  permanenza.  Ai
candidati residenti all'estero sono rimborsate le spese  di  viaggio,
idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo di  mezzi  pubblici
di linea dalla localita'  di  residenza  e  ritorno.  Se  il  viaggio
avviene con  l'aereo  il  rimborso  viene  commisurato  alla  tariffa
prevista per la classe economica. 
    Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato  si
trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    La  Banca  d'Italia  procede  all'assunzione  dei  vincitori   in
possesso  dei  prescritti   requisiti.   Essi   sono   nominati,   in
esperimento, nel grado di Avvocato di 2ª. 
    L'accettazione  della  nomina  non  puo'  essere  in  alcun  modo
condizionata. 
    Il rapporto d'impiego dei cittadini  di  un  altro  Stato  membro
dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle previsioni di cui
al D.P.C.M. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli  enti
pubblici. 
    In seguito alla nomina gli interessati devono  assumere  servizio
entro il termine che sara' stabilito. La sede di lavoro e' Roma. 
    Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di
giustificati  motivi,  non  prendono  servizio  entro  il  prescritto
termine  decadono  dalla  nomina,   come   previsto   dalle   vigenti
disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. 
    Ai neoassunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato
per  il  viaggio  con  qualunque  mezzo  pubblico  di  linea  per  il
raggiungimento della sede di  lavoro  dalla  residenza  anagrafica  o
dall'ultima  residenza  anagrafica  italiana  in  caso   di   attuale
residenza all'estero. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art.  13  del  D.  Lgs.  196/2003,  in  materia  di
protezione dei dati personali, si informa  che  i  dati  forniti  dai
candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio  Personale
Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per  le  finalita'
di  gestione  del  concorso  e   sono   trattati   anche   in   forma
automatizzata. Il trattamento degli stessi, per  coloro  che  saranno
assunti,  prosegue  anche   successivamente   all'instaurazione   del
rapporto di lavoro  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In  caso
di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca procede all'esclusione
dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. 
    I dati idonei a rivelare lo stato di salute  dei  candidati  sono
trattati  per  l'adempimento  degli  obblighi  previsti  dalle  leggi
104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 7 del presente bando  sono
trattati allo  scopo  di  accertare  il  possesso  del  requisito  di
assunzione  della  compatibilita'  dei  comportamenti  tenuti   dagli
interessati con le funzioni da espletare  nell'Istituto,  in  base  a
quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. 
    Le informazioni fornite possono essere comunicate  unicamente  ad
altre  amministrazioni  pubbliche  a  fini  di  verifica  di   quanto
dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi  e
regolamenti. 
    Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato
D. Lgs., tra i quali figura il diritto di  accesso  ai  dati  che  li
riguardano  nonche'  alcuni  diritti  connessi  tra  cui  quello   di
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  della
Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 ‑  Roma,
titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il  Capo
del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre  al  responsabile  del
trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che  riguardano  i
candidati, in qualita' di incaricati del  trattamento,  i  dipendenti
della Banca addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio
Personale Gestione Risorse. 
      Roma, 13 maggio 2010 
 
                                            Il governatore: M. Draghi