Concorso per 1 ricercatore universitario (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 28 del 10-04-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  10 maggio 2012) Indizione della procedura di valutazione comparativa per un contratto di ricercatore a tempo determinato settore concorsuale 12/A1 - Diritto privato - p ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 10-04-2012
Data Scadenza bando 10-05-2012
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UNIVERSITA' DI PERUGIA

CONCORSO   (scad.  10 maggio 2012)
Indizione della procedura di valutazione comparativa per un contratto
  di ricercatore a tempo  determinato  settore  concorsuale  12/A1  -
  Diritto privato - profilo - IUS/01  -  Diritto  privato  -  per  le
  esigenze  del  Dipartimento  di  medicina  sperimentale  e  scienze
  biochimiche. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 10 aprile 1991 n. 125; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994 n. 174; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 4 ottobre 2000 di  rideterminazione
e aggiornamento dei settori scientifico  disciplinari  e  definizione
delle  relative  declaratorie,  ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto
ministeriale 23 dicembre 1999 e i successivi DD.MM.  di  modifica  ed
integrazione; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge 15 aprile 2004 n. 106; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  n.  252  del  3
maggio 2006; 
    Vista  la  legge  9  gennaio  2009  n.  1,  di  conversione,  con
modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008,  n.  180,  recante
disposizioni urgenti per il diritto allo  studio,  la  valorizzazione
del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010 n. 240 ed in  particolare  l'art.
24 (Ricercatori a tempo determinato); 
    Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011  n.  243  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 220  del  21  settembre  2011  avente  ad
oggetto:  "Criteri  e  parametri  riconosciuti,   anche   in   ambito
internazionale, per la  valutazione  preliminare  dei  candidati  dei
contratti di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010"; 
    Visto l'art. 18 - comma 2 - della legge 30 dicembre 2010 n.  240,
secondo cui "Nell'ambito delle disponibilita' di bilancio di  ciascun
ateneo  i  procedimenti  per  l'attribuzione  dei  contratti  di  cui
all'art. 24, di ciascun ateneo statale  sono  effettuati  sulla  base
della programmazione triennale di cui all'art. 1,  comma  105,  della
legge 30  dicembre  2004,  n.  311,  e  di  cui  all'art.  1-ter  del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 marzo 2005, n. 43......"; 
    Visto  il  Decreto  ministeriale  n.  336  del  29  luglio   2011
"Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in  macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15 legge  30  dicembre  2010,  n.  240",
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  203
del 1° settembre 2011; 
    Vista la nota del MIUR 2 agosto 2011 prot. n. 3822, con la  quale
sono state date indicazioni circa l'applicazione dell'art.  24  della
legge n. 240/2010; 
    Visto  il  Regolamento  per  l'assunzione  di   Ricercatori   con
contratto di lavoro subordinato a tempo determinato  ai  sensi  della
legge 30 dicembre 2010 n. 240  approvato  dal  Senato  Accademico  di
questo Ateneo nella seduta del 20 settembre 2011, emanato con decreto
rettorale n. 1693  del  7  ottobre  2011  e  modificato  con  decreto
rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011; 
    Vista la delibera del  Senato  Accademico  del  5  dicembre  2011
"O.d.G. n. 5) Oggetto: Ricognizione annuale di cui agli  articoli  6,
comma 1, e 33 del decreto legislativo n.  165/2011,  come  sostituito
dall'art. 156 della legge n. 12 novembre 2011 n. 183 - determinazione
dei criteri direttivi", che autorizza le assunzioni di ricercatori  a
tempo determinato con oneri gravanti su fondi esterni; 
    Visto il decreto rettorale n. 2338 del 23 dicembre 2011 avente ad
oggetto "Approvazione della  programmazione  triennale  2010-2012  ai
sensi dell'art. 1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  20085  n.  7,
convertito in legge 31 marzo 2005 n.  43,  in  attuazione  di  quanto
deliberato dal Senato Accademico nella seduta del 5 dicembre 11 e dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 13 dicembre 2011"; 
    Visto  l'art.  49  del  decreto-legge  9  febbraio  2012   n.   5
"Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e sviluppo"; 
    Visto  il  decreto  rettorale  n.  2365  del  30  dicembre  2011,
ratificato nella seduta del Senato Accademico del 22 febbraio 2012  e
del Consiglio di Amministrazione del 14 marzo 2012, con cui e'  stata
approvata la convenzione tra l'Universita' degli Studi di  Perugia  e
Centro Interuniversitario di  Ricerca  Per  lo  Sviluppo  Sostenibile
(CIRPS),  per  il  finanziamento   di   un   posto   di   Ricercatore
universitario, a tempo determinato a tempo definito, SSD IUS/01 - per
un periodo di tre anni, per le esigenze del Dipartimento di  Medicina
Sperimentale e Scienze Biochimiche e con  cui  l'Ufficio  Bilanci  e'
stato autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni al  Bilancio
preventivo 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 42 del 13 gennaio 2012,  ratificato
dal Senato  Accademico  nella  seduta  del  24  gennaio  2012  e  dal
Consiglio di Amministrazione nella seduta del 14 marzo 2012, con  cui
e' stata autorizzata l'emanazione del Bando per l'espletamento  della
procedura di valutazione comparativa finalizzata alla  sottoscrizione
di un contratto di diritto privato per l'instaurazione di un rapporto
di  lavoro  subordinato  quale  ricercatore  universitario  a   tempo
determinato, ai sensi della legge 30 dicembre 2010  n.  240,  con  la
tipologia di contratto a tempo definito, per un periodo di tre  anni,
di cui all'art. 2, lettera a), del "Regolamento per  l'assunzione  di
Ricercatori con contratto di lavoro subordinato a  tempo  determinato
ai sensi della  legge  30  dicembre  2010  n.  240"  per  il  settore
concorsuale  12/A1  -  Diritto  privato  -  profilo  IUS/01  -Diritto
privato, all'esito del perfezionamento della convenzione con il CIRPS
approvata con decreto rettorale n. 2365/2011; 
    Dato atto che la convenzione tra il CIRPS e l'Ateneo  di  Perugia
e' stata sottoscritta in data 9 febbraio  2012  e  che  il  CIRPS  ha
versato il relativo finanziamento in data 21 febbraio 2012; 
    Visto il decreto rettorale n. 17 del 2 marzo 2012  del  Direttore
del Dipartimento di  Medicina  Sperimentale  e  Scienze  Biochimiche,
ratificato dal Consiglio di Dipartimento nella  seduta  del  5  marzo
2012; 
    Visto il Regolamento  sull'impegno  didattico  dei  professori  e
ricercatori universitari (L. 240/2010, art.  6,  c.  2  e  3),  sulla
verifica   dell'effettivo   svolgimento   dell'attivita'    didattica
(L-240/2010, art. 6, c. 7) e sulla programmazione  didattica  emanato
con decreto rettorale n. 152 dell'8 febbraio 2012; 
    Vista la delibera della Facolta' di Medicina e Chirurgia  del  22
marzo 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
        Indizione della procedura di valutazione comparativa 
 
 
    E'  indetta  la  procedura  di  valutazione  comparativa  per  la
sottoscrizione di un contratto di diritto privato per l'instaurazione
di un rapporto di lavoro subordinato quale ricercatore  universitario
a tempo determinato, a tempo definito, ai sensi dell'art. 24 -  comma
3 - lettera a) della legge 30 dicembre 2010 n. 240, per le  finalita'
e per il settore concorsuale sottoindicato: 
    A) SETTORE CONCORSUALE 12/A1 - DIRITTO PRIVATO - profilo - IUS/01
- Diritto privato - n. 1 contratto - per le esigenze del Dipartimento
di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche. 
    Il contratto  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  seguenti
attivita' di ricerca, di didattica, di  didattica  integrativa  e  di
servizio agli studenti: 
      - attivita' di ricerca: strumentale al progetto di ricerca: "La
dimensione giuridica delle attivita'  di  ricerca  scientifica",  che
comportera' lo studio dei rapporti di diritto  privato  regolati  dal
sistema delle fonti interne, comunitarie, sovranazionali ed emergenti
nella prassi sociale ed  economica.  In  particolare  il  ricercatore
dovra'  occuparsi  degli  aspetti   di   diritto   privato   relativi
all'attivita'  di  ricerca  scientifica   e   dell'innovazione,   del
biodiritto, dei servizi alla persona, del diritto  dell'informazione,
dei finanziamenti pubblici. 
      - attivita' didattica, didattica integrativa  e  servizio  agli
studenti: 200 ore annue complessive  nel  SSD  IUS/01  o  in  settori
affini,  di  cui  al  massimo  90  ore  per  attivita'  di  didattica
ufficiale. 
    Sede  di  servizio:  Universita'  degli  Studi   di   Perugia   -
Dipartimento di Medicina Sperimentale e Scienze Biochimiche. 
    Durata contrattuale: 3 anni - regime di tempo definito. 
    Lingua straniera richiesta: inglese e spagnolo. 
    Numero massimo pubblicazioni: 12. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
       Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa 
 
 
    I requisiti di ammissione richiesti per  la  partecipazione  alla
procedura di valutazione comparativa di cui al presente decreto  sono
di seguito indicati: 
      A)1. Titolo di  Dottore  di  ricerca  nell'ambito  del  diritto
privato; 
      A)2. Esperienza maturata nell'attivita' di  ricerca  e/o  della
didattica universitaria per almeno un  anno  nel  campo  del  diritto
privato. 
    Ai sensi di quanto previsto dall'art. 29 - comma 13 - della legge
n. 240/2010, possono altresi' partecipare i soggetti in possesso  dei
sottoelencati requisiti: 
      A)3. Laurea magistrale (o  titolo  di  studio  equivalente  dei
precedenti ordinamenti) rilasciata dalle Facolta' di  Giurisprudenza,
Economia, Scienze Politiche; 
      A)4. Curriculum  scientifico  o  professionale  da  cui  emerga
esperienza maturata nell'attivita' di  ricerca  e/o  della  didattica
universitaria per almeno un anno nel campo del diritto privato. 
    Non possono partecipare alla valutazione comparativa  di  cui  al
presente decreto: 
      1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili  e
politici; 
      2) coloro che non possiedano idoneita' fisica all'impiego; 
      3) coloro che siano stati destituiti, dispensati  o  licenziati
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, o che siano cessati  con  provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, o che siano stati dichiarati  decaduti  da  altro
pubblico impiego per averlo  conseguito  mediante  la  produzione  di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
      4) coloro che siano stati gia' assunti  a  tempo  indeterminato
come professori universitari di prima o  di  seconda  fascia  o  come
ricercatori, ancorche' cessati dal servizio; 
      5) coloro che abbiano un grado di  parentela  o  di  affinita',
fino al quarto grado compreso,  con  un  professore  appartenente  al
dipartimento o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il
rettore, il direttore generale  o  un  componente  del  consiglio  di
amministrazione dell'Universita' di Perugia. 
    A pena di  esclusione,  i  requisiti  per  ottenere  l'ammissione
debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile  per
la presentazione delle domande. 
    Questa Amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra
uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La  domanda  di  ammissione   alla   procedura   di   valutazione
comparativa, redatta in carta semplice,  in  forma  di  dichiarazione
sostitutiva di certificazione/atto  di  notorieta',  ai  sensi  degli
articoli  46  e  47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000,  secondo  lo  schema  allegato  (Allegato  A),  debitamente
sottoscritta con firma autografa a pena di esclusione,  corredata  di
tutta la relativa documentazione, ed indirizzata al Magnifico Rettore
dell'Universita' degli Studi di Perugia - Piazza dell'Universita'  n.
1 - Perugia - dovra' pervenire entro il termine perentorio, a pena di
esclusione, di trenta giorni che decorrono dal  giorno  successivo  a
quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale - IV Serie Speciale. 
    Sono ammesse le seguenti modalita' di trasmissione della  domanda
e della relativa documentazione: 
      -  consegna  diretta  all'Ufficio  Protocollo  dell'Ateneo  nei
giorni ed orari di apertura dello stesso; 
      - spedizione a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento  al
Rettore di questo Ateneo, all'indirizzo sopraindicato; al riguardo si
precisa  che  saranno  irricevibili  le   domande   e   la   relativa
documentazione  che  perverranno  oltre  il  termine  di  30   giorni
sopraindicato, ancorche' spedite entro il termine stesso; 
      -  trasmissione  mediante  posta  elettronica  certificata  del
candidato all'indirizzo  PEC  protocollo@cert.unipg.it;  non  saranno
ritenute valide la  domanda  e  la  documentazione  trasmesse  da  un
indirizzo di posta elettronica non certificata o da una PEC intestata
a persona diversa dal candidato, ovvero trasmesse ad altro  indirizzo
di posta elettronica dell'Ateneo; 
      - trasmissione a mezzo fax ai numeri 075/5852067 - 075/5852267. 
    Qualora il termine di 30 giorni per la scadenza cada in giorno di
sabato o in giorno  festivo,  la  scadenza  slitta  al  primo  giorno
feriale utile. 
    Si precisa che, ai fini del rispetto del termine perentorio di 30
giorni per la presentazione della domanda di partecipazione  e  della
relativa documentazione, fara' fede solo  il  timbro  di  arrivo  del
Protocollo dell'Ateneo. Pertanto saranno irricevibili le domande e la
relativa documentazione che perverranno oltre il termine di 30 giorni
sopraindicato. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  del  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente  della  Repubblica  445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    Ai sensi della circolare del Dipartimento della Funzione Pubblica
n. 12 del 3 settembre 2010, la trasmissione  via  PEC  equivale  alla
sottoscrizione  "con  firma  autografa  apposta   in   presenza   del
dipendente addetto al procedimento". 
    (N.B.) Ai fini della corretta redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione allegata  alla  domanda,  si
precisa che le dichiarazioni sostitutive di certificazione  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  445/2000
(con cui possono essere dichiarati stati, qualita' personali e  fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica  445/2000  (con  cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo  di  studio,  di   un   titolo   di   servizio   e'   conforme
all'originale), possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3
del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,  dai  cittadini
italiani e dai cittadini dell'Unione Europea; i  cittadini  di  Stati
non appartenenti  all'Unione  Europea  regolarmente  soggiornanti  in
Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive  di  cui  agli
articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualita' personali  e
ai fatti certificabili o attestabili da parte  di  soggetti  pubblici
italiani,  salvo  che  le   leggi   o   i   regolamenti   concernenti
l'immigrazione  e  la  condizione  dello  straniero  non   dispongano
diversamente,  e  salvo  che  l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni
sostitutive suddette sia consentita da convenzioni internazionali tra
l'Italia ed il Paese di provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
3.1 Redazione della domanda di partecipazione 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000 (vedi N.B.), in  conformita'  al
modello allegato al presente avviso (Allegato A): 
      1) cognome e nome; 
      2) data e luogo di nascita; 
      3) codice fiscale; 
      4)  il  domicilio  (indirizzo,  numero  telefonico,   eventuale
indirizzo e-mail o PEC, eventuale numero di  fax)  che  il  candidato
elegge   ai   fini   del   concorso,   riservandosi   di   comunicare
tempestivamente ogni eventuale variazione dello stesso; 
      5) l'indicazione della procedura di valutazione comparativa per
la quale il candidato presenta domanda; 
      6)  il  possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  ai   fini
dell'ammissione alla procedura comparativa per cui  viene  presentata
domanda; 
      7) la cittadinanza  posseduta  (sono  equiparati  ai  cittadini
dello Stato Italiano gli Italiani non appartenenti alla Repubblica); 
      8) di essere fisicamente idoneo all'impiego; 
      9) di essere iscritto nelle liste elettorali,  precisandone  il
Comune ed indicando eventualmente i motivi  della  non  iscrizione  o
della cancellazione dalle medesime; 
      10) solo  per  i  cittadini  italiani  di  sesso  maschile:  la
posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
      11) di non aver riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa e
di non essere  a  conoscenza  di  essere  sottoposto  a  procedimenti
penali, (oppure le  eventuali  condanne  riportate  e  gli  eventuali
procedimenti penali pendenti a carico); 
      12) solo per i cittadini stranieri: il  godimento  dei  diritti
civili e politici nello stato di appartenenza; 
      13)  solo  per  i  cittadini  stranieri:  di   avere   adeguata
conoscenza della lingua italiana; 
      14) di non essere stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso  una  Pubblica  Amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento, di non essere cessato con provvedimento  di
licenziamento o destituzione a seguito di procedimento disciplinare o
di condanna penale, di non essere stato dichiarato decaduto da  altro
pubblico  impiego  per  averlo  conseguito  mediante  produzione   di
documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile; 
      15) di non avere un grado di parentela o di affinita', fino  al
quarto grado compreso, con un professore appartenente al dipartimento
o alla struttura che effettua la chiamata, ovvero con il rettore,  il
direttore generale o un componente del consiglio  di  amministrazione
dell'Universita' di Perugia; 
      16) solo per i portatori di handicap: l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104. 
    La mancanza di dichiarazione di cui ai punti 6), 9), 14) e 15) da
parte dei  candidati  cittadini  italiani,  comportera'  l'esclusione
dalla valutazione comparativa. 
    La mancanza di dichiarazione, di cui ai punti 6), 12), 13), 14) e
15)  da  parte  dei  candidati   cittadini   stranieri,   comportera'
l'esclusione dalla valutazione comparativa. 
    Alla domanda debbono essere allegati: 
      a) curriculum in duplice copia, datato e firmato,  redatto  nel
rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      b) titolo di studio posseduto,  nel  rispetto  delle  modalita'
piu' sotto indicate; 
      c) documenti  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 punti A)1. - A)2.  o  A)3.  -  A)4.,  nel  rispetto  delle
modalita' piu' sotto indicate; 
      d) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa,
in unica copia, nel rispetto delle modalita' piu' sotto indicate; 
      e) pubblicazioni scientifiche, in  unica  copia,  nel  rispetto
delle modalita' piu' sotto indicate; 
      f) tesi di dottorato, nel rispetto delle modalita'  piu'  sotto
indicate; 
      g) elenco in  duplice  copia,  datato  e  firmato,  dei  titoli
allegati; 
      h)  elenco  in  duplice  copia,   datato   e   firmato,   delle
pubblicazioni allegate; 
      i)  per  i  cittadini  italiani:  fotocopia  di  documento   di
identita'  in  corso  di  validita'   a   pena   di   esclusione,   e
facoltativamente, del codice fiscale; 
      per i  cittadini  stranieri:  certificato  di  cittadinanza  (o
relativa autocertificazione, nei casi  in  cui  e'  consentito  dalle
norme vigenti, vedi N.B.) e fotocopia di documento  di  identita'  in
corso di validita', a pena di esclusione. 
3.2  Modalita'  di  produzione  della  documentazione  allegata  alla
domanda 
    a) Curriculum: il curriculum  deve  essere  prodotto  in  duplice
copia, datato e firmato, e deve  essere  corredato,  a  pena  di  non
valutazione, di dichiarazione sostitutiva di atto notorio,  ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000,
resa utilizzando l'allegato B, con la  quale  il  candidato  attesti,
sotto  la  propria  responsabilita',  che   quanto   ivi   dichiarato
corrisponde a verita'; i cittadini stranieri che, ai sensi di  quanto
indicato  sub  N.B.)  non  possano   rendere   valide   dichiarazioni
sostitutive, dovranno produrre, in originale o copia autenticata,  la
documentazione  attestante  il  possesso  di  quanto  dichiarato  nel
curriculum. 
    b) Titolo di studio: 
      in  caso  di   titolo   di   studio   conseguito   in   Italia:
certificazione, in originale o copia autenticata, o copia  dichiarata
conforme all'originale, conformemente all'allegato B, ai sensi  degli
articoli 19 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000
(vedi N.B.), ovvero autocertificazione  resa  mediante  dichiarazione
sostitutiva di certificazione, ai sensi dell'art. 46 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  (vedi  N.B.),
attestante il possesso del titolo di studio posseduto,  richiesto  ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di
conseguimento, l'Universita' che  lo  ha  rilasciato  e  la  relativa
votazione; 
      - in caso di titolo di studio conseguito  all'estero:  ai  fini
dell'ammissione alla  selezione  e'  necessaria  l'equiparazione  del
titolo di studio conseguito all'estero al titolo di studio  richiesto
per l'ammissione alla presente  selezione,  effettuata  ai  sensi  di
quanto disposto dall'art. 38 del D. L.vo 165/2001, il  quale  prevede
che "nei casi in cui non sia intervenuta una  disciplina  di  livello
comunitario, all'equiparazione dei titoli di studio  e  professionali
si provvede con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri,
adottato su proposta dei Ministri competenti". 
    Pertanto, i candidati in possesso di titolo di studio  conseguito
all'estero dovranno, entro i termini di scadenza del bando, a pena di
esclusione  dalla   procedura   selettiva,   produrre   la   seguente
documentazione: 
      - copia della richiesta di riconoscimento della equivalenza del
proprio titolo, inviata al Dipartimento della Funzione pubblica e  al
MIUR, entro il termine di scadenza del presente bando,  corredata  di
copia della documentazione ad essa allegata. 
    Il candidato e' ammesso con riserva a partecipare alla selezione,
nelle more del riconoscimento della equivalenza del  titolo;  qualora
la richiesta abbia esito negativo, il candidato sara' automaticamente
escluso dalla selezione, quale ne  sia  la  fase  di  espletamento  o
l'esito. 
    I moduli e le informazioni per la richiesta di  equivalenza  sono
scaricabili al sito web del  Dipartimento  della  Funzione  pubblica,
https://www.innovazionepa.gov.it/i-dipartimenti/funzione-pubblica/docu
mentazione, alla voce "modulistica per il riconoscimento  dei
titoli di studio". 
    c) Requisiti di cui all'art. 2 punti A)1. - A)2. o A)3 - A)4. 
    Il possesso  dei  suddetti  requisiti  dovra'  essere  comprovato
mediante produzione della relativa  documentazione,  in  originale  o
copia autenticata o copia dichiarata conforme all'originale, ai sensi
dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto  di  notorieta'  di  cui
all'art. 47 dello stesso decreto del Presidente della  Repubblica  n.
445/2000 (Allegato "B"), dai soggetti a  cio'  autorizzati  ai  sensi
della normativa vigente (cittadini italiani e cittadini  degli  Stati
membri   dell'Unione   europea,    senza    limitazioni;    cittadini
extracomunitari con le limitazioni piu'  sotto  specificate),  ovvero
autocertificazione, effettuata mediante dichiarazione sostitutiva  di
certificazione o di atto di notorieta', ai sensi degli articoli 46  e
47  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  445/2000,  resa
utilizzando l'allegato B, dai medesimi soggetti di cui al  precedente
punto, a cio' autorizzati ai sensi della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 (vedi N.B. pag.  5),  il  possesso  dei  suddetti  requisiti
dovra' essere comprovato mediante produzione dei relativi certificati
o attestazioni rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello  Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che  ne
attesta la conformita' all'originale. 
    d) Titoli 
    A pena di non valutazione i titoli,  in  carta  libera,  dovranno
essere presentati in una delle seguenti modalita': 
      - originale o copia autenticata. 
      - copia dichiarata conforme all'originale, ai  sensi  dell'art.
19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  mediante
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art.  47
dello stesso decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
(Allegato "B"), dai  soggetti  a  cio'  autorizzati  ai  sensi  della
normativa vigente (cittadini italiani e cittadini degli Stati  membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub. N.B. pag 5). 
      -  autocertificazione  del  possesso  dei  titoli,   effettuata
mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione  o  di  atto  di
notorieta',  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000, resa utilizzando l'allegato  B,
dai medesimi soggetti di cui al precedente punto, a cio'  autorizzati
ai sensi della normativa vigente. 
    Per i candidati non abilitati  all'utilizzo  delle  dichiarazioni
sostitutive  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
445/2000 (vedi N.B. pag. 5), il possesso  dei  titoli  dovra'  essere
comprovato   mediante   produzione   dei   relativi   certificati   o
attestazioni  rilasciati  dalla  competente  autorita'  dello   Stato
estero, legalizzati, ove necessario, e  corredati  di  traduzione  in
lingua italiana autenticata dall'autorita' consolare italiana che  ne
attesta la conformita' all'originale. 
    A pena di non valutazione, ai titoli redatti in lingue diverse da
quelle italiana, francese, inglese, tedesca e spagnola,  deve  essere
allegata una traduzione, in lingua italiana, certificata conforme  al
testo straniero, redatta dalla competente rappresentanza  diplomatica
o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui
e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato  e  dichiarata
conforme al testo originale  mediante  dichiarazione  sostitutiva  di
atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi  dell'art.  47
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (Allegato
"B"). 
    e) f) Pubblicazioni e tesi di dottorato 
    A pena  di  non  valutazione,  le  pubblicazioni  e  la  tesi  di
dottorato debbono essere allegate in una  delle  seguenti  modalita':
originale, copia autenticata oppure, limitatamente ai soggetti a cio'
autorizzati ai sensi della normativa vigente  (cittadini  italiani  e
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, senza  limitazioni;
cittadini extracomunitari con le limitazioni  specificate  sub.  N.B.
pag 5), in fotocopia corredata da dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' (Allegato "B") con la  quale,  ai  sensi  dell'art.  47
dello decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, si attesti
la conformita' all'originale di quanto presentato e si forniscano  le
indicazioni relative all'autore, al titolo  dell'opera,  al  luogo  e
alla data di pubblicazione ed al numero dell'opera dalla  quale  sono
ricavati. 
    A pena di non valutazione, alle pubblicazioni redatte  in  lingue
diverse da quelle italiana, francese,  inglese,  tedesca  e  spagnola
deve essere allegata una traduzione, in lingua italiana,  certificata
conforme al testo straniero, redatta dalla competente  rappresentanza
diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale ovvero, nei
casi in cui e' consentito (vedi N.B. pag 5), redatta dal candidato  e
dichiarata  conforme  al  testo  originale   mediante   dichiarazione
sostitutiva di atto di notorieta' resa dal candidato stesso ai  sensi
dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000
(Allegato "B"). 
    Sono valutabili, in riferimento  alle  procedure  di  valutazione
comparativa di cui al presente decreto, le pubblicazioni  edite  (ivi
compresi  gli  estratti  di  stampa)  e  i  testi  accettati  per  la
pubblicazione  entro  la  data  di  scadenza  del  termine   per   la
presentazione delle domande. 
    Per le pubblicazioni edite, stampate in Italia anteriormente al 2
settembre 2006 (data di entrata in vigore del Regolamento di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252/2006),  devono  essere
stati adempiuti gli obblighi di cui  al  Decreto  Luogotenenziale  n.
660/1945; se stampate in Italia successivamente  a  tale  data,  deve
essere stato effettuato il deposito legale  nelle  forme  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica n. 252 del 3 maggio 2006. 
    Per i testi  accettati  per  la  pubblicazione,  a  pena  di  non
valutazione, deve essere  allegata  alla  pubblicazione  la  relativa
lettera  di  accettazione  della  casa  editrice,  sottoscritta   dal
responsabile della stessa (o da un suo  delegato),  prodotta  in  una
delle  seguenti  modalita':  originale,  copia  autenticata   oppure,
limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati ai sensi della normativa
vigente  (cittadini  italiani  e   cittadini   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, senza limitazioni; cittadini extracomunitari con
le limitazioni specificate sub N.B. pag 5), in fotocopia corredata da
dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (Allegato "B")  con
la quale, ai sensi dell'art. 47 dello decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, si attesti la  conformita'  all'originale  di
quanto presentato. 
    La tesi di dottorato, valutabile ai sensi dell'art. 1,  comma  7,
del decreto-legge 180/2008  convertito  con  legge  n.  1/2009,  deve
essere prodotta secondo le stesse modalita'  sopra  indicate  per  le
pubblicazioni scientifiche. 
    Le dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'  di  cui  all'Allegato  "B"  devono  essere   sottoscritte
dall'interessato  in  presenza   del   dipendente   addetto,   ovvero
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, 3° comma, del decreto del Presidente  della  Repubblica
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia. 
    L'Amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000.  Qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica 445/2000, fermo restando quanto previsto dall'art. 76  del
medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    Il mancato invio delle pubblicazioni non equivale a rinuncia alla
partecipazione alle procedure. Tuttavia, le Commissioni  giudicatrici
valuteranno i candidati solo sulla base del curriculum e dei  titoli,
se correttamente prodotti,  e  non  potranno,  pertanto,  valutare  i
lavori scientifici, anche se personalmente conosciuti. 
    Sul plico contenente la  domanda  e  gli  allegati  sopraindicati
comprese le pubblicazioni, ovvero nell'oggetto della PEC, deve essere
riportata la dicitura: 
    "Procedura di valutazione  comparativa  per  n.  1  contratto  di
ricercatore universitario a tempo determinato -  Settore  concorsuale
................... - profilo ..........". 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'Ufficio
Concorsi     (n.      telefonico      075/5852333      -      e-mail:
mailto:concorsi@unipg.it). 
    L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'Amministrazione
universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale
mancato oppure  tardivo  recapito  delle  comunicazioni  relative  al
concorso  per  cause  non  imputabili  a  colpa  dell'Amministrazione
stessa, ma imputabili a disguidi postali o telegrafici,  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
              Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
 
    I  candidati  sono   ammessi   con   riserva   alla   valutazione
comparativa. 
    L'esclusione per i motivi di cui al presente bando  e'  disposta,
in qualunque  momento  della  procedura,  con  decreto  motivato  del
Rettore, che verra' notificato all'interessato mediante  raccomandata
con avviso di ricevimento. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
             Costituzione della Commissione giudicatrice 
 
 
    La Commissione giudicatrice e' nominata dal Rettore  con  proprio
decreto, in conformita' con quanto dispone l'art. 7  del  Regolamento
per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto  privato  a
tempo determinato emanato con decreto rettorale n. 1693 del 7 ottobre
2011 e modificato con decreto rettorale n. 1817 del 20 ottobre 2011. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
 Procedura comparativa e adempimenti della Commissione giudicatrice 
 
 
    La selezione assicura la valutazione comparativa dei candidati  e
la pubblicita' degli atti. 
    La  Commissione  giudicatrice  predetermina  i  criteri  per   la
valutazione preliminare dei candidati nel rispetto di quanto  dispone
il decreto ministeriale 25  maggio  2011  n.  243,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21 settembre 2011, e per l'attribuzione
del punteggio, a seguito della discussione, ai titoli  e  a  ciascuna
delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione
stessa. 
    Dopo aver fissato i criteri, la Commissione procede alla verifica
dell'ammissibilita'  dei  candidati,  alla  luce  dei  requisiti   di
ammissione indicati nel bando. 
    Effettuata la verifica dell'ammissibilita' dei candidati,  ove  i
candidati ammessi siano in numero maggiore  di  sei,  la  Commissione
procede  alla  valutazione   preliminare   dei   candidati   ammessi,
effettuata con motivato giudizio analitico espresso sui  titoli,  sul
curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa  la  tesi  di
dottorato, nel rispetto di quanto dispone il decreto ministeriale  25
maggio 2011 n. 243, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 220 del 21
settembre  2011  e  dei  criteri  a  tal  fine  predeterminati  dalla
Commissione medesima. 
    La valutazione preliminare e' finalizzata  alla  ammissione  alla
successiva discussione pubblica, davanti alla commissione, dei titoli
e della produzione scientifica dei  candidati  comparativamente  piu'
meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero
degli stessi e comunque non inferiore a sei unita'. I candidati  sono
tutti ammessi alla discussione qualora il  loro  numero  sia  pari  o
inferiore a sei. 
    Ai sensi dell'art. 24 comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010,
sono esclusi esami scritti e orali, ad eccezione di una  prova  orale
volta ad accertare l'adeguata  conoscenza  di  una  eventuale  lingua
straniera; per la procedura di  valutazione  comparativa  di  cui  al
presente bando, le lingue  straniere  richieste,  la  cui  conoscenza
verra' accertata contestualmente alla discussione dei titoli e  delle
pubblicazioni, sono la lingua inglese e spagnola. 
    A  seguito  della  discussione,  la  Commissione  attribuisce  un
punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai
candidati ammessi alla discussione stessa,  sulla  base  dei  criteri
predeterminati. 
    All'esito della selezione, sulla base  dei  punteggi  complessivi
conseguiti, la Commissione individua l'idoneo. 
    Il giorno  16  maggio  2012  verra'  pubblicato  all'Albo  online
dell'Ateneo e nel  sito  web  dell'Ateneo  (www.unipg.it)  alla  voce
"Concorsi" - "Procedure  di  valutazione  comparativa  Ricercatori  a
tempo determinato" - un Avviso con il quale verra' comunicato: 
      la data in cui sara' pubblicato l'elenco dei candidati  ammessi
alla discussione 
      la data, ora e luogo di espletamento della discussione e  della
prova di lingua 
      l'eventuale rinvio di pubblicazione dei suddetti avvisi. 
    Il diario della discussione pubblicato con il suddetto avviso  ha
valore di convocazione formale.  Non  saranno  inviate  comunicazioni
personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato nella data,  ora  e  luogo
indicate nel predetto Avviso sara' considerata esplicita e definitiva
manifestazione della sua  volonta'  di  rinunciare  alla  valutazione
comparativa. 
    La discussione dei  titoli  e  della  produzione  scientifica  e'
pubblica. 
    Per effettuare la discussione i candidati dovranno essere  muniti
di un documento di identita'  o  di  riconoscimento  equipollente  ai
sensi dell'art. 35 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000, in corso  di  validita'.  Qualora  i  candidati  esibiscano
documenti   non   in   corso   di   validita'   dovranno,   ai   fini
dell'ammissione, dichiarare in calce alla fotocopia degli stessi  che
i dati ivi contenuti non  hanno  subito  variazioni  dalla  data  del
rilascio. 
    Non verranno accolte richieste di rinvio delle prove da parte dei
candidati, anche se debitamente giustificate e documentate. 
    La Commissione, conclusi i lavori, consegna al  Responsabile  del
procedimento gli atti concorsuali in plico  chiuso  e  sigillato  con
l'apposizione  delle  firme  di  tutti  i  commissari  sui  lembi  di
chiusura. 
    La Commissione  giudicatrice  deve  concludere  la  procedura  di
valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione  del
decreto rettorale di nomina. Il Rettore puo' prorogare, per una  sola
volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per  la  conclusione
della procedura per comprovati ed eccezionali  motivi  segnalati  dal
Presidente della Commissione. Nel caso in cui i lavori non  si  siano
conclusi entro i suddetti  termini,  il  Rettore,  con  provvedimento
motivato, avvia la procedura per la sostituzione dei  componenti  cui
siano imputabili le cause del ritardo,  stabilendo  nel  contempo  un
nuovo termine per la conclusione dei lavori. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
  Accertamento della regolarita' degli atti e proposta di chiamata 
 
 
    Il Rettore accerta con proprio decreto la regolarita' degli  atti
ed indica l'idoneo. 
    Il decreto rettorale di approvazione degli atti viene  pubblicato
all'Albo online dell'Ateneo e sul sito web dell'Ateneo. Dalla data di
pubblicazione all'Albo online decorrono i termini  per  le  eventuali
impugnative. 
    Nel caso in cui riscontri irregolarita', il Rettore  rinvia,  con
provvedimento motivato, gli atti alla  Commissione,  assegnandole  un
termine per la conclusione dei lavori. 
    Il decreto rettorale di approvazione degli atti  della  procedura
con  indicazione  dell'idoneo,  viene  trasmesso  ai  Consigli  delle
Strutture che hanno richiesto la procedura, i quali  procedono  entro
sessanta  giorni  alla  formulazione  della  proposta   di   chiamata
dell'idoneo. 
    La delibera di proposta di chiamata e' valida  se  approvata  con
voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I  e  di
II fascia afferenti alla Struttura; in caso di mancato raggiungimento
di tale maggioranza, la conseguente delibera  di  non  chiamata  deve
essere adeguatamente motivata in ordine al venir meno delle  esigenze
sulla base delle quali era stata richiesta l'emissione del bando. 
    La mancata adozione della delibera di chiamata, entro il  termine
sopraindicato, ovvero la mancanza di una adeguata motivazione in caso
di non chiamata, comporta l'impossibilita' per la  struttura  che  ha
richiesto il bando di avviare una nuova procedura  selettiva  per  il
medesimo settore per il periodo di un anno. 
    La delibera contenente la proposta di chiamata e' sottoposta alla
approvazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ateneo. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                  Restituzione delle pubblicazioni 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione all'albo online  del  decreto  di  approvazione
degli atti della  procedura  ed  entro  i  successivi  due  mesi,  la
restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di   cui   sopra
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Documentazione per la sottoscrizione del contratto di diritto privato 
 
 
    L'idoneo   chiamato    ricevera'    comunicazione    dall'Ufficio
competente,  con   cui   verra'   richiesta   la   produzione   della
documentazione necessaria  alla  stipula  del  contratto  di  diritto
privato  finalizzato  all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro
subordinato a tempo determinato con regime d'impegno a  tempo  pieno,
entro il termine fissato dall'Ufficio stesso pena  la  decadenza  del
diritto alla stipula del contratto. 
    Il  rapporto  di  lavoro  e'   regolato   dal   Regolamento   per
l'assunzione di Ricercatori con contratto  di  lavoro  subordinato  a
tempo determinato ai sensi della legge n. 30 dicembre  2010  n.  240,
emanato con decreto  rettorale  n.  1693  del  7  ottobre  2011,  dal
contratto individuale, dalle disposizioni  di  legge  e  dalle  norme
comunitarie. 
    L'idoneo chiamato dovra' produrre, se  cittadino  italiano  o  di
Stato appartenente all'Unione europea,  la  seguente  documentazione,
pena la decadenza dal diritto al contratto: 
      1) dichiarazione resa ai sensi  degli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000  dalla  quale
risulti: 
        a) data e luogo di nascita; 
        b) cittadinanza; 
        c) godimento dei diritti civili e politici; 
        d) la posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
        e)  l'inesistenza  di   condanne   penali   che   impediscano
l'instaurazione di un rapporto di pubblico impiego; 
        f) il numero del codice fiscale; 
        g) la composizione del nucleo familiare; 
        h) di non ricoprire  altri  impieghi  alle  dipendenze  delle
Amministrazioni pubbliche o private e di non trovarsi in  alcuno  dei
casi di cumulo e  incompatibilita'  rispetto  alle  disposizioni  che
regolano il rapporto di lavoro subordinato del  ricercatore  a  tempo
determinato. 
    La  dichiarazione   relativa   al   punto   c)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    L'idoneo  chiamato,  se  cittadino  di  Stato  non   appartenente
all'Unione  europea  soggiornante  in  Italia,  dovra'  presentare  a
richiesta,  pena  la  decadenza   al   diritto   al   contratto,   la
dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1) del  secondo  comma  del
presente articolo, limitatamente alle previsioni di cui all'art. 3  -
commi 2 e 3 - del decreto del Presidente  della  Repubblica  445/2000
(riportate  nell'art.  3  del  presente  decreto);  il  possesso  dei
requisiti non ricompresi  nella  sopraindicata  dichiarazione  dovra'
essere dimostrato mediante idonea certificazione. 
    Al di fuori  dei  casi  sopra  previsti,  l'idoneo  chiamato,  se
cittadino  di  Stato  non  appartenente  all'Unione  europea,  dovra'
presentare a richiesta, pena la decadenza al diritto al contratto,  i
seguenti documenti: 
      1) certificato di nascita; 
      2)  certificato  equipollente  al  certificato   generale   del
casellario giudiziale rilasciato  dalla  competente  autorita'  dello
Stato di cui il candidato straniero e' cittadino; 
      3) certificato attestante la cittadinanza; 
      4) certificato attestante il godimento dei diritti politici. 
    I certificati di cui ai numeri 2), 3) e 4) devono essere di  data
non anteriore a sei mesi dalla data di comunicazione  dell'esito  del
concorso. 
    Il  certificato  relativo  al  punto   n.   4)   deve   riportare
l'indicazione del possesso del requisito alla data  di  scadenza  del
bando. 
    I certificati rilasciati dai competenti uffici  della  Repubblica
italiana debbono essere conformi alle vigenti disposizioni in materia
di bollo e di legislazione. 
    I certificati rilasciati dalle competenti autorita'  dello  Stato
di cui  il  vincitore  e'  cittadino  debbono  essere  conformi  alle
disposizioni vigenti nello Stato stesso e debbono,  altresi',  essere
legalizzati dalle competenti autorita' consolari italiane. 
    Ai certificati redatti in lingua straniera deve  essere  allegata
una traduzione, in lingua italiana,  certificata  conforme  al  testo
straniero, redatta  dalla  competente  rappresentanza  diplomatica  o
consolare, ovvero da un traduttore ufficiale. 
    Gli stati, fatti e qualita' personali autocertificati dall'idoneo
chiamato sono soggetti, da  parte  dell'Universita'  degli  Studi  di
Perugia, ad idonei controlli, anche a campione, circa la  veridicita'
degli stessi. 
    L'idoneita'  fisica   all'impiego,   requisito   essenziale   per
l'assunzione in servizio,  sara'  accertata  mediante  visita  medica
effettuata, ai sensi dell'art. 16, comma 2, lettera  a)  del  decreto
legislativo 19 settembre 1994 n. 626, dal medico competente di questa
Amministrazione. 
    Il  trattamento  economico  spettante  ai  ricercatori  a   tempo
determinato con regime a tempo pieno e' pari al trattamento  iniziale
spettante al ricercatore confermato a tempo indeterminato con  regime
di impegno a tempo pieno. 
    Il  contratto  avra'  la  durata  di  tre   anni,   eventualmente
prorogabile per ulteriori  due,  e  prevede  un  impegno  orario  dei
titolari di contratto fissato in  1500  ore  di  lavoro  annue  e  lo
svolgimento di attivita' di didattica, di didattica integrativa e  di
servizio agli studenti pari a 350 ore  da  svolgersi  come  riportato
all'art. 1 del presente bando. 
    L'attivita' di didattica, di didattica integrativa e di  servizio
agli  studenti  svolta  dal  ricercatore  deve  essere  attestata  su
apposito registro online, da sottoporre annualmente alla approvazione
della Struttura competente per materia didattica. 
    L'attivita' di ricerca a cui e' tenuto  il  ricercatore  a  tempo
determinato sara' oggetto di specifica relazione  tecnico-scientifica
da  sottoporre,  annualmente,  all'approvazione  della  Struttura  di
ricerca di appartenenza. 
    La mancata approvazione della relazione tecnico-scientifica o del
registro  delle  lezioni  puo'  costituire  causa  di   recesso   dal
contratto. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli Studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della procedura di valutazione comparativa e saranno trattati  presso
una banca dati automatizzata anche successivamente  all'instaurazione
del rapporto di lavoro medesimo. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli Studi
di Perugia. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento  di  cui  al  presente  decreto  e'
Elisabetta  Giannoni  -  e-mail:  elisabetta.giannoni@unipg.it,  tel.
075/5852333 - fax 075/5855168. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il   presente   decreto   verra'   pubblicato   all'Albo   online
dell'Universita' degli Studi  di  Perugia  e  sara'  consultabile  al
seguente indirizzo telematico: https://www.unipg.it/  selezionando  in
sequenza le voci "Concorsi" - "Procedure di  valutazione  comparativa
Ricercatori a tempo determinato". Del decreto sara' data pubblicita',
inoltre, nei siti istituzionali del MIUR e dell'Unione europea. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando  si  applica  il
Regolamento per l'assunzione di ricercatori con contratto di  diritto
privato a tempo determinato approvato dal Senato Accademico di questo
Ateneo in data 20 settembre 2011, emanato con  decreto  rettorale  n.
1693 del 7 ottobre 2011 e modificato con decreto  rettorale  n.  1817
del 20 ottobre 2011. 
      Perugia, 29 marzo 2012 
 
                                                  Il rettore: Bistoni