Concorso per 6 orchestrali (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 27-04-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO (scad. 28 maggio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale della Ma ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 27-04-2012 |
Data Scadenza bando | 28-05-2012 |
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CONCORSO (scad. 28 maggio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale della Marina militare.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente «codice in materia di protezione dei dati personali»; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive modificazioni e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «codice dell'ordinamento militare», come modificato e integrato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 e, in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, del Segretariato generale della difesa, e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», come modificato ed integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed, in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare e delle bande musicali, Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale sono state apportate modifiche alla «direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate; Vista la direttiva applicativa del sopracitato decreto dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale della sanita' militare il 10 agosto 2010, e il relativo comunicato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il foglio n. M_D MISCLRO 0006473 del 23 giugno 2011 dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare concernenti gli elementi di programmazione per il reclutamento di 6 orchestrali della banda musicale della Marina militare per il 2012; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative l'Amministrazione militare, il cui ordinamento e' retto da normativa speciale, il reclutamento del personale militare esige l'accertamento attuale dei requisiti di efficienza e di idoneita' psicofisica ed attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di eta', non compatibili con l'assunzione di candidati idonei in precedenti analoghi concorsi; Visto il foglio n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di 6 orchestrali presso la banda musicale della Marina militare cosi' ripartiti: a) un posto di primo maresciallo per lo strumento 1° flicorno soprano in sib - 1ª parte «A»; b) due posti di capo di prima classe, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 1) 1° clarinetto soprano in sib - 2ª parte «A»; 2) 1° contrabbasso ad ancia - 2ª parte «B»; c) tre posti di capo di seconda classe, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 1) 3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 3ª parte «B»; 2) 2° clarinetto soprano in sib - 3ª parte «A»; 3) 2° flicorno soprano in sib raddoppio - 3ª parte «B». 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili ovvero in applicazione delle leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso 1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo di studio prescritto e' subordinata alla documentazione dell'equipollenza del titolo conseguito a quelli sopraindicati; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale della Marina militare che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' previste ai successivi articoli 9 e 10; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale di sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito dall'accertamento di cui al successivo art. 9; m) se candidati di sesso maschile: 1) non abbiano prestato servizio sostitutivo civile a meno che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza secondo le modalita' riportate al comma 3 dell'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95; n) se candidati di sesso femminile: avere la statura non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95. 2. Gli appartenenti al ruolo dei sergenti, al ruolo dei volontari in servizio permanente e dei volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al precedente comma 1, lettere b), d), e) ed m), numero 2 per i candidati di sesso maschile, e lettera n) per i candidati di sesso femminile, devono: a) non aver riportato la sanzione disciplinare della consegna di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. Ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica, 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione al corso di istruzione militare e di formazione tecnico-professionale sara' inoltre subordinata all'accertamento d'ufficio, anche successivo all'ammissione presso un ente formativo della Marina militare, del possesso dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi per la magistratura, da accertarsi con le modalita' previste dalla vigente normativa. 4. I requisiti per il concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 3 e dovranno essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale della Marina militare, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, anche per condotta incolpevole dell'interessato, comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 5. I candidati di sesso femminile in stato di gravidanza non potranno essere sottoposti all'accertamento dei requisiti di idoneita' previsti dal successivo art. 6, comma 1, lettera b) in quanto, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal successivo art. 8, comma 2, la Direzione generale per il personale militare procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 13, comma 2. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al successivo art. 5, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale che, con provvedimento motivato, escludera' la candidata dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. 6. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso, saranno ammessi al corso previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta in carta semplice secondo il modello riportato in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, disponibile anche nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La domanda, inoltre, dovra' essere firmata per esteso dal candidato che, ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare la copia di un documento di identita' in corso di validita' ed essere spedita entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale (a tal fine fa fede la data apposta dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma Laurentino. Sulla busta di spedizione dovra' essere riportata la seguente dicitura «concorso orchestrali della Marina militare» e sulla ricevuta di accettazione della raccomandata e sul relativo avviso di ricevimento dovra' essere indicato «CBM Marina». Se il trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato al primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto dall'art. 155 del codice di procedura civile. 2. I candidati residenti all'estero o che si trovano all'estero per motivi diversi potranno presentare la domanda, entro il termine stabilito, all'Autorita' diplomatica o consolare che ne curera' l'inoltro alla Direzione generale per il personale militare con la massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' diplomatica o consolare. 3. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare, entro lo stesso termine prima indicato, la domanda di partecipazione al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro della stessa alla Direzione generale per il personale militare entro il terzo giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo avervi apposto il visto di avvenuta presentazione. In tal caso per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo del comando ricevente. 4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di consegnare al comando di appartenenza, entro tre giorni dall'invio della domanda di partecipazione al concorso, copia della domanda spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento unitamente alla copia della relativa ricevuta postale di accettazione. Il comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 4. 5. Con la sottoscrizione e l'invio della domanda il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e alla trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i dati anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda di partecipazione al concorso saranno ritenute valide solo se effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del termine di presentazione della stessa e dovranno essere tempestivamente comunicate alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo sopra indicato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo fax al numero 06517052766, con dichiarazione sottoscritta dall'interessato e corredata da copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita'. L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione del recapito, da ritardate ricezioni da parte dei candidati di avvisi di convocazioni dovute a disguidi postali, da altre cause non imputabili a proprie inadempienze o a cause di forza maggiore. 7. La documentazione relativa ad eventuali titoli di preferenza e' prevista dall'art. 5 del citato decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Gli stessi saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. 8. Le certificazioni, le attestazioni e i documenti concernenti il possesso dei titoli di merito utili ai fini della valutazione sono indicati al successivo art. 12. Gli stessi saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. 9. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 10. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande: a) non conformi al citato allegato B; b) inviate con modalita' diverse da quelle stabilite ai precedenti commi 1, 2 e 3; c) prive di firma autografa o non in originale; d) spedite per il tramite dei comandi militari quando non previsto, ovvero fatte pervenire dal candidato a mezzo posta militare. Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni e/o le integrazioni riguardanti i titoli di merito e di preferenza compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse da quelle stabilite dal precedente comma 6.
Art. 4 Istruttoria delle domande dei candidati militari 1. I comandi, ricevuta copia della domanda di partecipazione da parte dei militari in servizio, devono: a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti di cui al precedente art. 2, comma 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi comandi devono spedire il modello in allegato D, che costituisce parte integrante al presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 1, a mezzo posta assicurata entro il 3° giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo stesso termine, una copia del citato allegato D deve essere inviato anche via e-mail all'indirizzo r1d2s2@persomil.difesa.it; b) aggiornare e parificare lo stato di servizio o il foglio matricolare. I quadri dei predetti documenti dovranno essere aggiornati alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, compresi quelli privi di annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio e della firma del responsabile del settore personale; c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale. Del trasferimento dovra' essere contestualmente informata la Direzione generale per il personale militare; d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, etc.). 2. La predetta Direzione generale, per i soli candidati risultati idonei e utilmente collocati nella graduatoria dell'eventuale prova di cui al successivo art. 7, chiedera' ai comandi di trasmettere entro 5 giorni in plico sigillato e con il mezzo piu' celere, in copia conforme: a) la documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b); b) la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita al periodo di servizio prestato relativo agli ultimi due anni o a tutto il servizio prestato, se inferiore a due anni, antecedenti la data di scadenza del termine di presentazione delle domande, corredata dall'attestazione e dalla dichiarazione di completezza; c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo art. 12.
Art. 5 Commissioni 1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il maestro direttore della banda musicale della Marina militare, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello del Corpo sanitario, presidente; b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente di vascello del Corpo sanitario, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della Marina militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale, membri; c) un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina militare specialisti in selezione attitudinale.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di preselezione (eventuale); b) accertamento dei requisiti di idoneita' al servizio militare mediante: - accertamento sanitario; - accertamento attitudinale; c) prove pratiche di esecuzione; d) valutazione dei titoli di merito. 2. Il personale in servizio nella Marina militare non sara' sottoposto all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra' produrre apposita attestazione per comprovare il possesso di detti requisiti compatibili con l'immissione nel ruolo dei musicisti della banda musicale della Marina militare. La predetta attestazione dovra' essere rilasciata dal Centro ospedaliero militare di Taranto ovvero dal responsabile del servizio sanitario del Comando dei servizi di base o del Comando di distaccamento della Marina militare di riferimento, utilizzando il modello di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando. 3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti, un documento di identita' in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 7 Prova di preselezione 1. A discrezione dell'Amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso, potra' essere svolta la prova di preselezione alla quale si applicano le disposizioni previste dall'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 1994, n. 487, riportate nell'allegato F. 2. La Direzione generale per il personale militare provvedera' a comunicare a ciascun candidato la data, la sede e le modalita' di svolgimento dell'eventuale prova in argomento.
Art. 8 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale 1. I candidati ammessi alle prove concorsuali saranno convocati a mezzo lettera raccomandata presso il Centro di selezione della Marina militare via della Marina, 1 - Ancona (AN) per essere sottoposti agli accertamenti previsti ai successivi articoli 9 e 10 da parte delle preposte commissioni. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso. La permanenza presso il citato Centro di selezione sara' presumibilmente di tre giorni. 2. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i candidati dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione: a) certificato conforme all'allegato H, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale certificato per essere ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sei mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario; b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) se gia' posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto. Se privo di tale referto, il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per l'eventuale effettuazione degli esami radiologici di cui al successivo art. 9, comma 1; d) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in data non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario: 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) referto delle analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV. I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario; referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a cinque giorni lavorativi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario. Il candidato che non esibira' tale referto sara' sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 5. I certificati/referti di cui alle precedenti lettere c), d) ed e), nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza dovranno essere rilasciati da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il servizio sanitario nazionale (SSN). In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche certificato in originale attestante che trattasi di struttura sanitaria accreditata presso il SSN. 3. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge. Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e ancora in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 2, il candidato dovra' indicare per iscritto la data, il luogo e l'amministrazione che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato I, che costituisce parte integrante del presente bando. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal concorso.
Art. 9 Accertamento sanitario 1. I candidati, convocati presso il citato Centro di selezione, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico redatto sull'apposito modello di cui al citato allegato G, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare. 2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente per i candidati di sesso maschile e femminile e non superiore, per entrambi i sessi, a m. 1,95; b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza, purche' non associata a malattia paradentale, di un massimo di otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei denti mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa, che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati; c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. La citata commissione medica, presa visione della documentazione sanitaria di cui al precedente art. 8 prodotta dall'interessato, sottoporra' i candidati a: a) visita cardiologica con E.C.G; b) visita oculistica; c) visita odontoiatrica; d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; e) visita psichiatrica; f) visita ortopedica; g) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) visita medica generale; in tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi che per la loro sede e/o contenuto siano deturpanti e/o contrari al decoro del'uniforme e/o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); j) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti e in base alla documentazione prodotta nonche' alle risultanze degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei i candidati in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo: a) psiche (PS) 2; b) costituzione (CO) 2; c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; d) apparato respiratorio (AR) 2; e) apparati vari (AV) 2; f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; h) vista (VS) 2; i) udito (AU) 2. Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la durata del corso. 5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria firma sul foglio di notifica, l'esito dell'accertamento sanitario sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: - «idoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare», con l'indicazione del profilo sanitario; - «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della Marina militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. 6. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 10. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione, saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso.
Art. 10 Accertamento attitudinale 1. I candidati giudicati idonei all'accertamento sanitario, nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del precedente art. 9, comma 6, saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1, lett. c), ad una serie di prove (test, questionari, prove di perfomance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione, che sara' svolta con le modalita' indicate nelle apposite «norme per il concorso per allievi marescialli della Marina militare» e con riferimento alla direttiva tecnica «profili attitudinali del personale della Marina militare», entrambi editi dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare e vigenti all'atto dell'effettuazione delle prove, si articolera' nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise negli specifici indicatori attitudinali: a) area stile di pensiero: analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area emozioni e relazioni: autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area motivazionale: bisogni ed aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: forte carenza; b) punteggio 2: livello scarso; c) punteggio 3: livello medio; d) punteggio 4: livello discreto; e) punteggio 5: livello buono/ottimo. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi assegnati in sede di intervista attitudinale individuale. Tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una mera media aritmetica). 3. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo punteggio dell'area stile di pensiero sia insufficiente (ossia inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 11 Prove pratiche di esecuzione 1. I candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti di idoneita' al servizio militare saranno convocati presso la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a) per sostenere le prove d'esame indicate nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente bando. I brani di concerto che costituiscono materia delle prove di esame sono indicati nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando. I candidati eseguiranno le prove delle parti per le quali hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati al precedente art. 1 dei quali dovranno essere personalmente forniti. La precitata commissione potra' interrompere l'esecuzione delle prove in qualsiasi momento. 2. La commissione esaminatrice formera' la graduatoria attribuendo a ciascun candidato un punteggio da 1 a 50/100 per ciascuna prova e suddividera' la somma algebrica dei punteggi riportati per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio non inferiore a 40/100, se si tratta di concorso per lo strumento delle prime e seconde parti, e non inferiore a 35/100, se si tratta di concorso per lo strumento delle terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 35/100. 3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove, sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 12 Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per i singoli strumenti a concorso, valutera', per i soli candidati giudicati idonei di cui all'art. 11, i titoli di merito elencati nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando, con l'indicazione del relativo punteggio. 2. La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione dei punteggi ai titoli di merito di cui al precedente comma 1. Nell'attribuzione dei punteggi massimi la stessa commissione dovra' tenere conto della specifica professionalita' richiesta per la partecipazione al concorso. 3. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 saranno valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e fatti pervenire in originale o in copia conforme all'originale esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto le prove di cui all'art. 11.
Art. 13 Graduatorie finali 1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove pratiche di cui al precedente art. 11 e di quello riportato per il possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 12, le graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza del candidato alla Marina militare. A parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti alla Marina militare sono preferiti nell'ordine: - gli appartenenti alle musiche della Marina militare; - il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 3. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato C. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo ed informatico non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). L'approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. Le graduatorie finali di merito del concorso verranno pubblicate nel giornale ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso nei siti internet www.difesa.it/concorsi e www.marina.difesa.it, ovvero nel sito internet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 14 Nomina ad orchestrale 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono nominati 1° maresciallo, capo di 1ª classe e capo di 2ª classe in servizio permanente del ruolo dei musicisti della Marina militare a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. 3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda non siano marescialli della Marina militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. 4. I vincitori del concorso da ammettere alla frequenza del corso di formazione, qualora non gia' in servizio nella Marina militare, all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei seguenti stati, qualita' personali e fatti, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011: a) luogo e data di nascita; b) possesso della cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso; d) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; f) possesso del diploma di conservatorio relativo allo strumento per il quale hanno concorso o strumento affine; g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 5. I candidati, dovranno altresi', portare al seguito la sottonotata documentazione: a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); b) analisi di laboratorio, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; c) certificato plurimo delle vaccinazioni; d) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh. I militari in servizio nella Marina militare compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del DPR n. 445/2000). 6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo marescialli della Marina militare, se di grado: a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 7. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 15 Disposizioni amministrative e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare del concorso sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede di servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove per motivi dipendenti dalla loro volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali sono a carico dei partecipanti e non saranno rimborsate dall'Amministrazione. 3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 6, comma 1, lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare; b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal comando di appartenenza per i militari in servizio. Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio, il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro 24 ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero 06517052766. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avvisto nei siti internet www.difesa.it/concorsi, nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it e nel sito www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere contattata la sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06.517051012.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile dei dati personali: a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5; c) il direttore della 2ª Divisione della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 10 aprile 2012 Gen. C.A.: Francesco Tarricone