Concorso per 1 ricercatore universitario (lombardia) POLITECNICO DI MILANO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 19-06-2012 |
Sintesi: | POLITECNICO DI MILANO CONCORSO (scad. 18 agosto 2012) Selezione pubblica per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola v ... |
Ente: | POLITECNICO DI MILANO |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | MILANO |
Comune: | MILANO |
Data di inserimento: | 27-06-2012 |
Data Scadenza bando | 18-08-2012 |
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CONCORSO (scad. 18 agosto 2012)
Selezione pubblica per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato e pieno di durata triennale prorogabile per soli due anni, per una sola volta - Dipartimento di bioingegneria. (Rep. n. 1624).
IL DIRETTORE GENERALE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6, in base al quale le Universita' sono dotate di autonomia regolamentare; Visto lo statuto del Politecnico di Milano adottato al decreto rettorale n. 623/AG in data 23 febbraio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 2 marzo 2012, n. 52; Vista la legge 22 aprile 1987, n. 158; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125, in materia di realizzazione della parita' uomo-donna nel lavoro; Viste le norme generali in materia di rapporto di lavoro a tempo determinato ed in particolare il decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo n. 196 del 2003, relativo alla tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali; Visto il decreto rettorale n. 565 del 28 maggio 1998 relativo all'emanazione del regolamento circa il contributo per la partecipazione a concorsi pubblici indetti da questo Politecnico; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed in particolare l'art. 24; Visto il decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242, relativo a «Criteri per la valutazione delle attivita' didattiche e di ricerca svolte dai titolari dei contratti di cui all'art. 24, comma 3, lettera a) di cui all'art. 24 della legge n. 240/2010»; Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243, relativo a «Criteri e parametri riconosciuti, anche in ambito internazionale, per la valutazione preliminare dei candidati destinatari dei contratti di cui all'art. 24, comma 2 lettera c) della legge n. 240/2010»; Visto il decreto ministeriale 29 luglio 2011, n. 336 «Determinazione dei settori concorsuali raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'art. 15 della legge n. 240/2010»; Visto il decreto rettorale 11 gennaio 2012, rep. n. 117 con cui e' stato emanato il regolamento d'ateneo per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato ai sensi dell'art. 24 della legge n. 240/2010; Visto il decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 maggio 2012, n. 102 ed in particolare l'art. 5, comma 5; Vista la delibera del Dipartimento di bioingegneria in data 16 maggio 2012 con la quale si approva la proposta di indizione di un bando di selezione pubblica ad un posto di ricercatore a tempo determinato (iunior), per il settore concorsuale 09/G2 - Bioingegneria e settore scientifico-disciplinare ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione in data 29 maggio 2012, con la quale viene autorizzato l'autofinanziamento del posto; Accertata la disponibilita' finanziaria; Decreta: Art. 1 Tipologia concorsuale E' indetta una selezione pubblica per l'assunzione di un ricercatore a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lettera a), (junior) con regime di impegno a tempo pieno di durata triennale prorogabile per soli 2 anni, per 1 sola volta. Dipartimento: bioingegneria. Sede: Dipartimento di bioingegneria. Settore concorsuale: 09/G2 - Bioingegneria. Settore scientifico-disciplinare: ING-INF/06 - Bioingegneria elettronica e informatica. Durata del contratto: 3 anni. Regime di impegno: tempo pieno. Lingua straniera richiesta: inglese. Numero massimo di pubblicazioni: 15.
Art. 2 Requisiti di ammissione Sono ammessi a partecipare alla selezione i candidati, italiani o stranieri, in possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero in bioingegneria. Ai sensi dell'art. 29 comma 13 della legge n. 240/2010, in alternativa al possesso del titolo di dottore di ricerca o, di titolo equivalente, e' titolo valido per la partecipazione alle procedure per il conferimento dei contratti di cui al precedente art. 1 il possesso, da almeno tre anni, di laurea specialistica o magistrale ovvero di diploma di laurea secondo il vecchio ordinamento, in ingegneria elettronica o ingegneria biomedica, unitamente ad un curriculum scientifico idoneo allo svolgimento di attivita' di ricerca (con documentata attivita' di ricerca, di didattica e professionale svolta dopo la laurea). Essendo la partecipazione alla selezione senza limitazioni di cittadinanza, i cittadini stranieri dovranno essere in possesso di un titolo di studio riconosciuto equipollente in base ad accordi internazionali e alla normativa vigente. Tale equipollenza dovra' risultare da idonea certificazione. Non sono ammessi alla selezione i professori universitari di prima e seconda fascia e i ricercatori a tempo indeterminato, ancorche' cessati dal servizio. Non sono altresi' ammessi coloro che hanno avuto contratti in qualita' di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi, rispettivamente, degli articoli 22 e 24 della legge n. 240/2010 presso il Politecnico di Milano o presso altri atenei italiani, statali o non statali o telematici, nonche' presso gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternita' o per motivi di salute secondo la normativa vigente. Non sono ammessi coloro che abbiano un grado di parentela o di affinita' fino al quarto grado con un docente afferente al Dipartimento di bioingegneria, ovvero con il rettore, il direttore generale o un componente del Consiglio di amministrazione. I requisiti per essere ammessi alla selezione devono essere posseduti alla data di scadenza della presentazione della domanda.
Art. 3 Domanda di ammissione e termine di presentazione Per partecipare alla selezione il candidato compila la domanda di partecipazione disponibile sul sito internet d'ateneo e la invia in una busta sulla quale precisa la dicitura: «un posto di ricercatore T.D. (Junior), presso il Dipartimento di bioingegneria (cod. procedura 1624/BIO2)». La busta con la domanda di ammissione alla selezione debitamente datata e firmata e con tutti gli allegati richiesti e ritenuti utili ai fini della selezione potra' essere: consegnata personalmente al Servizio posta, protocollo e archivio - piazza Leonardo da Vinci, 32 - 20133 Milano nei giorni dal lunedi' al venerdi' esclusivamente dalle ore 9,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 16,00; oppure inviata tramite raccomandata con avviso di ricevimento, posta celere, corriere o qualsiasi altro mezzo idoneo a certificare la partenza entro il termine indicato; a tal fine fara' fede il timbro postale accettante, entro il termine perentorio di 60 (sessanta) giorni, a pena di esclusione, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale. I candidati le cui domande siano prodotte oltre il termine indicato, saranno automaticamente esclusi dalla procedura di selezione. Qualora la data di scadenza cada in giorno festivo il termine e' prorogato al giorno seguente non festivo. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla procedura di selezione, il codice procedura: 1624/BIO2. Coloro che intendono partecipare a piu' procedure di selezione devono presentare distinte e complete domande per ciascuna di esse. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. Il responsabile del procedimento puo' disporre - in qualunque momento - l'esclusione dalla selezione a mezzo fax, o raccomandata a.r. o telegramma, per le seguenti motivazioni: l'inoltro della domanda di ammissione oltre il termine perentorio dei 60 giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale; la mancata sottoscrizione della domanda di ammissione; la mancata sottoscrizione del curriculum scientifico professionale; la mancanza degli allegati alla domanda di ammissione; il difetto dei requisiti indicati al punto 2 del bando; ogni altra ipotesi di violazione delle prescrizioni del bando. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, il responsabile del procedimento dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sara' ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di ammissione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. I candidati sono inoltre tenuti a versare, pena esclusione dal concorso stesso, un contributo senza il diritto al rimborso nel caso di mancata partecipazione per qualsiasi ragione, di € 25,82 = sul c/c bancario IRAN: IT 34 T 05696 01620 000001600X69 - Agenzia 21 della Banca Popolare di Sondrio, via Bonardi, 4 - 20133 Milano intestato al Politecnico di Milano - p.zza L. Da Vinci, 32 - 20133 Milano - indicando la causale: «un posto di ricercatore T.D. (Junior), presso il Dipartimento di bioingegneria - (cod. procedura 1624/BIO2)». I candidati portatori di handicap dovranno richiedere ai sensi della legge n. 104/1992 l'ausilio necessario per poter sostenere il colloquio. I cittadini stranieri devono, inoltre, dichiarare di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, di non aver riportato condanne penali nello Stato in cui sono cittadini ed in quello italiano, e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana. Alla domanda il candidato deve allegare: curriculum scientifico professionale firmato; elenco dei documenti, titoli e pubblicazioni firmato; titoli, pubblicazioni, certificazioni ritenuti utili ai fini della selezione; fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita': carta d'identita', passaporto o patente; ricevuta del versamento del contributo di partecipazione. Ai fini della selezione: i titoli di studio conseguiti in Italia sono dichiarati direttamente nella domanda di ammissione (che costituisce anche dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); tutti gli altri titoli, escluse le pubblicazioni, che il candidato ritiene utili ai fini della selezione, sono prodotti con dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ai sensi della normativa vigente (allegato A); i titoli di studio conseguiti all'estero devono essere prodotti in originale o adeguatamente certificati; le pubblicazioni scientifiche (ivi comprese le tesi di laurea/dottorato o in alternativa i relativi abstract) devono essere prodotte in originale o in copia autenticata mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' corredata da fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validita' ai sensi della normativa vigente (allegato B). I cittadini non appartenenti all'Unione europea, regolarmente soggiornanti in Italia devono allegare alla domanda di ammissione copia del permesso di soggiorno regolarmente rilasciato dall'amministrazione competente e in corso di validita' o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno. Nel caso in cui il candidato sia dichiarato vincitore della selezione, il permesso di soggiorno (o la ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno) dovra' essere presentato in originale al Visiting Professor Welcome Office entro e non oltre la data fissata per la stipula del contratto. La mancata presentazione del documento comporta l'automatica decadenza dal diritto alla conclusione del contratto. Ai fini della selezione, tali candidati possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive sopra menzionate (domanda di ammissione e allegati A e B), limitatamente agli stati, alle qualita' personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. I cittadini non appartenenti all'Unione europea residenti nel proprio Paese d'origine al momento della partecipazione alla selezione, laddove risultino vincitori della stessa, dovranno necessariamente presentare al Visiting Professor Welcome Office il visto d'ingresso ottenuto conseguentemente al rilascio del nulla osta della prefettura, entro la data del presunto inizio di attivita'. La mancata presentazione del documento comporta l'impossibilita' di dare inizio all'attivita'. Ai fini della selezione, tali candidati non possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di notorieta' sopra menzionate, ma devono produrre i titoli in originale o adeguatamente certificati e le pubblicazioni scientifiche (ivi comprese le tesi di laurea/dottorato o in alternativa i relativi abstract) in originale. L'amministrazione si riserva la facolta' di effettuare controlli a campione sulle dichiarazioni rilasciate. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' derivante da inesatte indicazioni da parte del candidato o da eventuali disguidi postali. Non e' consentito il riferimento a documenti gia' presentati/depositati per altre selezioni presso questo Politecnico. La documentazione presentata in allegato alla domanda di partecipazione rimarra' agli atti di questa amministrazione.
Art. 4 Commissione di selezione La commissione di selezione e' costituita da tre professori di I e II fascia (o equivalenti se stranieri), in maggioranza afferenti ad altri atenei anche stranieri, dei macrosettori concorsuali oggetto del bando, designati dal Consiglio del Dipartimento interessato. La nomina e' disposta con decreto del rettore ed e' resa pubblica mediante esposizione all'albo ufficiale e la pubblicazione sul sito internet d'ateneo. La commissione dovra' concludere i propri lavori entro sei mesi dall'emanazione del decreto di nomina. Su proposta motivata del Presidente puo' essere concessa dal rettore una proroga di tre mesi. Eventuali istanze di ricusazione di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del codice di procedura civile, devono essere proposte al rettore nel termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione all'albo ufficiale e sul sito internet d'ateneo del decreto di nomina della commissione. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta purche' anteriore alla data dell'insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto dell'istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come successiva causa di ricusazione.
Art. 5 Modalita' di selezione La selezione avviene mediante valutazione dei candidati con motivato giudizio analitico sui titoli, sul curriculum e sulla produzione scientifica, ivi compresa la tesi di dottorato, secondo criteri e parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati con decreto ministeriale 25 maggio 2011, n. 243. La commissione di selezione nella prima riunione fissa i criteri e i parametri con i quali sara' effettuata la valutazione preliminare e la successiva valutazione dei titoli e della produzione scientifica. Nella stessa riunione la commissione fissa altresi' il punteggio massimo e quello minimo, al di sotto del quale non si consegue l'idoneita'. I criteri ed i parametri di valutazione sono resi pubblici, almeno dieci giorni prima della valutazione preliminare e della valutazione dei titoli e della produzione scientifica e sono pubblicati sul sito dell'ateneo. Su proposta del Presidente della commissione, previa autorizzazione del rettore, la prima riunione puo' avvenire in via telematica. A seguito della valutazione preliminare, i candidati comparativamente piu' meritevoli, in misura compresa tra il 10 e il 20 per cento del numero degli stessi e comunque non inferiore a sei unita', sono ammessi alla discussione pubblica dei titoli e della produzione scientifica con la commissione. I candidati risultano tutti ammessi alla discussione qualora il numero sia pari o inferiore a sei. Successivamente la commissione procede alla discussione con i candidati dei titoli e della produzione scientifica. Tale discussione, che potra' essere sostenuta, a scelta del candidato, in lingua italiana o in lingua inglese, non e' oggetto di valutazione ma e' finalizzata all'attribuzione dei punteggi sui titoli e sulla produzione scientifica. Contestualmente alla discussione dei titoli e della produzione scientifica, la commissione effettuera' una prova orale volta ad accertare l'adeguata conoscenza dei candidati della lingua inglese. Dopo la discussione e' attribuito un punteggio ai titoli e a ciascuna delle pubblicazioni presentate dai candidati ammessi alla discussione stessa. La commissione redige, in base ai criteri e ai parametri stabiliti nella riunione preliminare, una graduatoria di merito tenendo conto dei punteggi conseguiti nella valutazione dei titoli e della produzione scientifica da ciascun candidato. La data, il luogo e l'orario di svolgimento della discussione dei titoli e della produzione scientifica vengono notificati a ciascun candidato a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, non meno di 20 giorni prima dello svolgimento del colloquio. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. Per sostenere il colloquio i candidati dovranno essere muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La commissione, conclusi i lavori, consegna al responsabile del procedimento gli atti concorsuali, costituiti dai verbali delle singole riunioni e dalla relazione riassuntiva.
Art. 6 Accertamento della regolarita' degli atti Il direttore generale entro trenta giorni dalla consegna degli atti redatti dalla commissione, accerta con proprio decreto, la regolarita' formale, dandone comunicazione ai candidati. Dalla data di ricevimento della predetta comunicazione decorrono i termini per la proposizione di eventuali ricorsi. Il decreto e' pubblicato sul sito internet dell'ateneo, ed e' trasmesso, unitamente agli atti della commissione alla struttura che ha richiesto il bando, competente per la proposta di chiamata. Nel caso in cui riscontri vizi di forma, il direttore generale rinvia, con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendone il termine.
Art. 7 Documenti - Stipula del contratto Il vincitore della selezione entro 30 giorni dalla data della delibera del Consiglio di amministrazione della proposta di chiamata e' invitato a stipulare il contratto individuale di lavoro, e a presentare la documentazione richiesta ai sensi della normativa vigente per l'instaurazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori della selezione in base alla normativa vigente. Il contratto dovra' essere sottoscritto entro i 30 giorni successivi al ricevimento della comunicazione. Nel contratto verranno indicati: a) la data di inizio e di fine del rapporto di lavoro; b) le prestazioni richieste; c) il trattamento economico. Il periodo di prova e' della durata di tre mesi effettivi di servizio e la valutazione compete al direttore del Dipartimento. Il periodo di prova e' sospeso in caso di assenza per malattia. In tal caso il dipendente ha diritto alla conservazione del posto per un periodo massimo di sei mesi, decorso il quale il rapporto e' risolto. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto di lavoro sia stato risolto da una delle parti, il contrattista si intende confermato in servizio e gli viene riconosciuta l'anzianita' dal giorno dell'assunzione a tutti gli effetti. In caso di recesso la retribuzione viene corrisposta fino all'ultimo giorno di effettivo servizio. Ai sensi della normativa vigente, i cittadini extracomunitari possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive, limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualita' personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani.
Art. 8 Durata del contratto Il contratto ha durata triennale e potra' essere prorogato per due anni e per una sola volta, previa positiva valutazione delle attivita' di ricerca e didattiche svolte, effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti con decreto ministeriale 24 maggio 2011, n. 242.
Art. 9 Compiti, modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro e impegno orario Il ricercatore a tempo determinato dovra' presentare alla competente struttura dell'amministrazione centrale un'autocertificazione mensile delle ore giornaliere dedicate al progetto di ricerca sottoscritta dal direttore del Dipartimento stesso, tenendo conto del monte ore annuale. L'impegno annuo complessivo per lo svolgimento delle attivita' di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti e' pari a 350 ore. Il contrattista e' tenuto a svolgere l'impegno didattico, secondo modalita' definite in sede di programmazione didattica dal Dipartimento proponente l'attivazione del contratto, ai sensi dell'apposito regolamento di ateneo sugli impegni didattici.
Art. 10 Risoluzione del rapporto di lavoro La cessazione del rapporto di lavoro e' determinata dalla scadenza del termine o dal recesso di una delle parti e da ogni altra causa di risoluzione prevista dalla normativa vigente. Durante i primi tre mesi ciascuno dei contraenti puo' recedere dal contratto, in qualsiasi momento, e senza obbligo di preavviso ne' di indennita' sostitutiva del preavviso. Il recesso opera dal momento della comunicazione alla controparte. Trascorso tale periodo e fino alla scadenza del termine, il recesso dal contratto puo' comunque avvenire qualora si verifichi una causa che, ai sensi dell'art. 2119 del c.c., non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto. In caso di recesso, il contrattista e' tenuto a dare un preavviso pari a 30 giorni; il termine di preavviso decorre dal 1° giorno o dal giorno 16 di ciascun mese. In caso di mancato preavviso l'amministrazione ha il diritto di trattenere al dipendente un importo corrispondente alla retribuzione per il periodo di preavviso non dato.
Art. 11 Incompatibilita' e ulteriori incarichi Il contratto di cui al presente bando e' incompatibile con: qualsiasi altro rapporto di lavoro subordinato, anche part-time o a tempo determinato, presso soggetti pubblici e privati; titolarita' degli assegni di ricerca anche presso altri atenei; borse di dottorato e post-dottorato e in generale con qualsiasi borsa di studio o di assegno a qualunque titolo conferiti anche da enti terzi. Al contrattista e' consentito lo svolgimento di ulteriori incarichi didattici, oltre a quelli indicati all'art. 9 con le modalita' previste dall'apposito regolamento di ateneo. Al contrattista si applicano le disposizioni contenute nel regolamento disciplinante gli incarichi esterni all'ateneo per i professori e i ricercatori. Il contratto di cui al presente bando non da' luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli universitari. L'espletamento del contratto di cui al presente bando costituisce titolo preferenziale nei concorsi per l'accesso alle pubbliche amministrazioni.
Art. 12 Trattamento economico, fiscale, previdenziale ed assicurativo Il trattamento economico del contrattista e' pari al trattamento iniziale del ricercatore confermato a tempo pieno. Il trattamento annuo lordo non e' soggetto ne' ad indicizzazioni ne' a rivalutazioni. Il rapporto di lavoro che si instaura tra il Politecnico di Milano ed il contrattista e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia, anche per quanto attiene il trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale previsto per i redditi da lavoro dipendente. L'ateneo provvede altresi' alla copertura assicurativa relativa ai rischi da infortunio ed alla responsabilita' civile. Al contrattista viene riconosciuto quanto disposto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151 in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone diversamente abili, dagli articoli 37, 40 e 68 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, in materia di congedo straordinario e aspettativa per infermita'. L'aspettativa per infermita' non potra' protrarsi per piu' di 12 mesi.
Art. 13 Proprieta' intellettuale L'eventuale realizzazione di un'innovazione, suscettibile di brevettazione, realizzata dal contrattista nell'espletamento delle proprie mansioni, e' disciplinata in conformita' alla normativa vigente in materia, al regolamento di ateneo ed alle eventuali clausole contrattuali di riferimento.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo, n. 196 del 2003, i dati personali forniti dai candidati, sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione del presente bando e raccolti presso l'Area risorse umane e organizzazione - piazza Leonardo Da Vinci, 32 - 20133 Milano del Politecnico di Milano. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico economica del candidato risultato vincitore. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura di selezione. L'interessato potra' esercitare i diritti di cui al citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge.
Art. 15 Responsabile del procedimento Ai sensi di quanto disposto dall'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, Responsabile del procedimento di cui al presente bando e' nominata la sig.ra Paola Cesati - Area risorse umane e organizzazione - Servizio selezioni e concorsi - Tel. 02/23992236 - 02/23992271 - Fax 02/23992015 - E-Mail: paola.cesati@polimi.it - concorsi@polimi.it
Art. 16 Pubblicita' Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, sul sito internet del Politecnico di Milano, sul sito del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca e sul portale dell'Unione europea.
Art. 17 Norme finali Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni previste dalla normativa citata nelle premesse del presente decreto, nonche' le leggi vigenti in materia. Milano, 8 giugno 2012 p. Il direttore generale: Dragoni