Concorso per 9 orchestrali (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 9 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 48 del 22-06-2012 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO (scad. 23 luglio 2012) Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arm ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-06-2012 |
Data Scadenza bando | 23-07-2012 |
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CONCORSO (scad. 23 luglio 2012)
Concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 9 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei Carabinieri.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Vista il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309; Vista il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi e successive modificazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa e successive modificazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente norme in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione generale della sanita' militare per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto dirigenziale 11 gennaio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, con il quale e' stata emanata la direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto 2007 e 20 settembre 2007 della medesima Direzione generale della sanita' militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare, e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto dirigenziale emanato dalla Direzione generale della sanita' militare il 9 agosto 2010 con il quale e' stata diramata la direttiva applicativa della citata legge 12 luglio 2010, n. 109; Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011 - registrato alla Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il foglio n. 64/1-4-1 IS dell'8 luglio 2011 con il quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha trasmesso gli elementi di programmazione del concorso di orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri; Visto il foglio del 12 luglio 2011 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha rilasciato il prescritto nulla contro all'entita' dei posti a concorso per orchestrali del ruolo musicisti dell'Arma dei carabinieri; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2012); Considerato che, non si ritiene opportuno procedere a scorrimento delle graduatorie di precedenti analoghi concorsi in quanto, in relazione alle peculiari esigenze operative e organizzative dell'amministrazione difesa, il reclutamento del personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti di efficienza e di idoneita' psico-attitudinale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, a 9 posti di orchestrale presso la banda musicale dell'Arma dei carabinieri, cosi' suddivisi: a) tre posti di maresciallo aiutante, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 1) 1° clarinetto soprano in Sib n. 1 (1ª parte «A»); 2) 1° corno in Fa - Sib (1ª parte A); 3) 1° flicorno tenore in Sib (1ª parte A); b) due posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 1) ottavino (con obbligo del flauto) (2ª parte A); 2) 2° saxofono contralto in Mib (2ª parte A); c) tre posti di maresciallo capo, uno per ciascuno dei seguenti strumenti: 1) corno inglese (con obbligo dell'oboe) (2ª parte B); 2) 1° clarinetto soprano in Sib n. 8 (2ª parte B); 3) 2° clarinetto piccolo in Lab (con obbligo del clarinetto piccolo in mib) (2ª parte B); d) un posto di maresciallo ordinario per 3ª tromba in Fa (con obbligo della tromba in Sib) (3ª parte B). 2. Resta impregiudicata per la Direzione generale per il personale militare la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione per i vincitori che alla data di scadenza del termine di presentazione delle domanda non siano gia' marescialli dell'Arma dei carabinieri, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2011 - 2012. In tal caso, l'Amministrazione della difesa provvedera' a dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che: a) abbiano compiuto il 18° e non superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Tale limite e' elevato di cinque anni per i militari dell'Arma dei carabinieri, delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli allievi del centro addestramento musicale, di cui all'art. 1509 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si prescinde dal limite di eta'. Per gli orchestrali della banda musicale dell'Arma dei carabinieri che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; b) godano dei diritti civili e politici; c) abbiano conseguito o siano in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2011-2012 il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, a seguito della frequenza di un corso di studi di durata quinquennale ovvero quadriennale integrato dal corso annuale previsto per l'accesso all'universita' dall'art. 1 della legge dell'11 dicembre 1969, n. 910 e successive modificazioni. Il concorrente che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza a quello richiesto per la partecipazione al concorso allegando alla domanda di partecipazione al concorso idonea documentazione; d) abbiano conseguito in un conservatorio statale o altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine, come stabilito da tabella in allegato A (art. 1517 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66). L'ammissione dei candidati che abbiano conseguito titoli di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo a quello previsto. In proposito gli interessati dovranno allegare al titolo di studio una dichiarazione di equipollenza rilasciata da un provveditore agli studi di loro scelta; e) siano in possesso dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non si trovino in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di maresciallo dell'Arma dei carabinieri; h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; i) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; j) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) abbiano riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche di saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) se candidati di sesso maschile, non abbiano prestato servizio sostitutivo civile ai sensi della legge dell'8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, la dichiarazione dovra' essere allegata alla domanda di partecipazione al concorso. 2. I militari dell'Arma dei carabinieri appartenenti al ruolo dei sovrintendenti ed al ruolo degli appuntati e carabinieri, gli ispettori, nonche' gli allievi carabinieri, oltre ai requisiti indicati al comma 1, lettere a), c), d) ed e), dovranno: a) essere idonei al servizio militare incondizionato. Coloro che risultino temporaneamente inidonei sono ammessi al concorso con riserva fino all'effettuazione degli accertamenti sanitari di cui all'art. 7; b) non aver riportato nell'ultimo biennio, o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna; c) non aver riportato, nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni, una qualifica inferiore a «nella media» ovvero, in rapporti informativi, giudizi corrispondenti; d) non essere stati giudicati, se appartenenti al ruolo sovrintendenti e al ruolo appuntati e carabinieri, inidonei all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo biennio. 3. La nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri e' inoltre subordinata al riconoscimento del possesso: a) dell'idoneita' psicofisica ed attitudinale, da accertarsi con le modalita' indicate negli articoli 7 e 8; b) ai sensi dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, dei requisiti di moralita' e condotta stabiliti per l'ammissione ai concorsi nella magistratura ordinaria ed all'astensione dei comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. L'accertamento di tale requisito sara' effettuato d'ufficio dall'Arma dei carabinieri con le modalita' previste dalla normativa vigente. 4. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, fatta eccezione per l'eta', devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato all'art. 3. Gli stessi e quelli di cui al comma 3 devono essere mantenuti fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione al concorso 1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: a) redatta esclusivamente in carta semplice secondo il modello riportato nell'allegato B, che costituisce parte integrante del presente decreto, disponibile anche sui siti internet «www.persomil.difesa.it.» e «www.carabinieri.it»; b) firmata per esteso dal concorrente. La mancanza di sottoscrizione della domanda rendera' la stessa irricevibile; c) spedita esclusivamente a mezzo raccomandata, con avviso di ricevimento alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali - 2ª sezione, Casella postale n. 15318 - Ufficio Poste Italiane 00143 Roma Laurentino, entro il termine di 30 (trenta) giorni, a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. I militari in servizio nell'Arma dei carabinieri potranno presentare la domanda, entro il termine sopraindicato, al Comando/Reparto di appartenenza. I Comandi/Reparti che avranno ricevuto le domande di partecipazione al concorso del proprio personale provvederanno a trasmettere le stesse alla predetta Direzione generale per il personale militare, dopo avervi apposto la data di avvenuta presentazione e il numero di assunzione a protocollo. Tali Comandi sono autorizzati a non accogliere le domande che venissero prodotte dagli interessati oltre il termine perentorio sopraindicato. I candidati residenti all'estero potranno trasmettere la domanda per il tramite delle Autorita' diplomatiche e consolari, entro il medesimo termine. In tale caso, per la data di presentazione fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da parte dell'Autorita' ricevente. 2. Nella domanda il concorrente, consapevole delle conseguenze penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) ed il codice fiscale; b) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, dovra' indicare, in apposita dichiarazione da allegare alla domanda, la seconda cittadinanza e lo Stato nel quale e' soggetto agli obblighi militari; c) la residenza ed il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime. Se cittadino italiano residente all'estero,il concorrente dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio; d) il recapito presso il quale desidera ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e, ove possibile, del numero telefonico e dell'indirizzo di posta elettronica. L'Amministrazione della difesa non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del concorrente, ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda; e) di impegnarsi a comunicare tempestivamente, mediante lettera raccomandata, telegramma o fax al n. 0650232766, alla predetta Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali, eventuali variazioni del recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso; f) i titoli di preferenza posseduti di cui all'art. 13, comma 2; g) i titoli di merito posseduti utili ai fini della valutazione indicati al successivo art. 11. Gli stessi saranno valutati se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella stessa; h) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; i) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultano a proprio carico provvedimenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovranno essere indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale pende un eventuale procedimento penale. I candidati dovranno impegnarsi, altresi', a comunicare alla predetta Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali qualsiasi variazione della posizione giudiziaria che interverra' successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino alla nomina ad orchestrale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri; j) l'eventuale appartenenza all'Arma dei carabinieri o ad altre Forze armate o di polizia; k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; l) di prestare il proprio consenso alla raccolta ed al trattamento dei dati personali necessari allo svolgimento del concorso ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Art. 4 Commissioni 1. Con successivi provvedimenti del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice preposta alla valutazione dei titoli, delle prove pratiche di esecuzione, della prova teorica, nonche' alla formazione della graduatoria finale; b) commissione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari; c) commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione di cui al comma 1, lettera a), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di brigata in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; b) il maestro direttore della banda musicale dell'Arma dei carabinieri, membro; c) un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; d) un dipendente civile del Ministero della difesa della terza area funzionale, segretario. 3. La commissione di cui al comma 1, lettera b), sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; b) un ufficiale superiore medico, membro; c) un ufficiale inferiore medico, membro e segretario. Tale commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 4. La commissione di cui al comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un ufficiale con qualifica di «perito selettore attitudinale», membro; c) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, psicologo, membro. Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. Tale commissione potra' avvalersi del contributo tecnico?specialistico del personale del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri.
Art. 5 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) accertamenti sanitari per la verifica dell'idoneita' psico-fisica; b) accertamenti attitudinali; c) prove pratiche di esecuzione; d) prova teorica; e) valutazione dei titoli. 2. Alle prove e agli accertamenti di cui al precedente comma 1 i candidati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento rilasciato da una amministrazione dello Stato in corso di validita'. 3. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi alle prove concorsuali di cui al citato comma 1, lettere a), b), c) e d), saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Inoltre potranno essere chieste informazioni al riguardo al Ministero della difesa, Direzione generale per il personale militare, Sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, telefono 06517051012 e al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, telefono 0680982935. Il calendario delle prove concorsuali e' il seguente: accertamenti sanitari, per la verifica dell'idoneita' psico-fisica, ed attitudinali, presumibilmente dal 17 al 28 settembre 2012. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con le modalita' sopra indicate, a partire dal 31 agosto 2012; prove pratiche di esecuzione da ottobre 2012 a gennaio 2013; prova teorica da febbraio a maggio 2013. Sara' cura della Direzione Generale per il Personale Militare comunicare, ai candidati risultati idonei agli accertamenti sanitari ed attitudinali, il diario delle prove pratiche di esecuzione e della prova teorica. Il concorrente che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. I candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa e quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti sanitari, dei certificati e referti di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e) in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti da parte di strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale potranno chiedere di essere riconvocati. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, a mezzo telegramma o fax, in caso di accertamenti sanitari ed attitudinali, al Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri (fax 06/33566948), e, in caso di prove pratiche di esecuzione e di prova teorica, alla Direzione generale per il personale militare (fax 06/50232766), un'istanza di nuova convocazione entro il giorno antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il diario di svolgimento del concorso, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato il relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'art. 6, comma 1, lettere b), c), d), ed e), anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui all'art. 4, comma 1, lettera b) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici, con la conseguente esclusione dal concorso. 4. L'Amministrazione militare non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati abbiano lasciato incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1.
Art. 6 Documenti 1. I candidati convocati presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per essere sottoposti agli accertamenti sanitari di cui all'art. 7, dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato Centro di selezione, la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto indicato nell'allegato C, e produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a) qualora il concorrente ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti sanitari; b) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' essere rilasciato in data non antecedente i sei mesi dalla data di presentazione; d) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; e) per i candidati di sesso femminile, referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito, in data non anteriore a cinque giorni precedenti la data di presentazione, per le finalita' indicate nell'art. 7, comma 8, nonche' ecografia pelvica con relativo referto; f) specchio riepilogativo delle vicende sanitarie pregresse e/o in atto rilasciato dalle infermerie competenti, se militari in servizio nell'Arma dei carabinieri. 2. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento.
Art. 7 Accertamenti sanitari 1. I candidati saranno sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, a cura della commissione di cui all'art. 4, comma 3, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Detti accertamenti saranno svolti con le modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione generale della sanita' militare del 5 dicembre 2005 e successive modificazioni ed integrazioni, citate nelle premesse, e con quelle definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti sanitari saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 3. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; e) psichiatrico; f) analisi completa delle urine, con esame del sedimento e ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. In caso di positivita', sara' effettuato sul medesimo campione il test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) analisi del sangue concernenti: 1) emocromo completo; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia; 7) transaminasemia (GOT-GPT); 8) bilirubinemia totale e frazionata; 9) gamma GT; h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; i) ogni ulteriore indagine ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato E. 4. Gli accertamenti sanitari verificheranno: a) per i candidati in servizio nell'Arma dei carabinieri, ad eccezione degli allievi carabinieri, l'assenza di infermita' invalidanti in atto, ai sensi dell'art. 686, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; b) per i restanti candidati il possesso del seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1; costituzione (CO) 2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR) 2; apparati vari (AV) 2; apparato locomotore superiore (LS) 2; apparato locomotore inferiore (LI) 2; apparato uditivo (AU) 2. Sono inoltre richiesti i seguenti requisiti specifici: 1) statura non inferiore a cm. 165, se di sesso maschile, e a cm. 161, se di sesso femminile; 2) apparato visivo (VS) 2 con acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione; campo visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 5. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo» con l'indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da: a) imperfezioni ed infermita' che siano causa di inidoneita' al servizio militare secondo la normativa vigente o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di cui al comma 4, lettera b); b) disturbi della parola anche se in forma lieve (dislasia e disartria); c) positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool ed ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, confermata presso una struttura ospedaliera militare o civile; d) malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; e) tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate dalle precedenti lettere, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Costituiscono altresi' motivo di inidoneita' le alterazioni acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando per la loro sede, dimensione o natura siano deturpanti o contrari al decoro della persona o dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 7. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. I candidati giudicati «inidonei» non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 8. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), la commissione non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti previsti e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del punto 9 delle avvertenze riportate nella direttiva tecnica datata 5 dicembre 2005 per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo i quali lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le candidate che si trovano in dette condizioni potranno essere ammesse con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali e saranno nuovamente convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento, per essere sottoposte alle visite specialistiche e agli accertamenti di cui al precedente comma 3, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la candidata sara' esclusa dal concorso per impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando di concorso. 9. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti, a cura della stessa commissione medica, in una data compatibile con la definizione della graduatoria finale di merito di cui all'art. 13, ad ulteriore valutazione sanitaria per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere le ulteriori prove concorsuali. I candidati che, al momento della nuova visita medica, non avranno recuperato la prevista idoneita' psicofisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 8 Accertamenti attitudinali 1. I candidati che risulteranno idonei al termine degli accertamenti sanitari saranno sottoposti presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, a cura della commissione di cui all'art. 4, comma 3) ad accertamenti per verificare il possesso del profilo attitudinale prescritto per assolvere le funzioni di maresciallo del ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri. Gli accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposito provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere gli accertamenti attitudinali saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio di «idoneita'» o di «inidoneita'». Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto seduta stante, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei, non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 9 Prove pratiche di esecuzione 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti di cui agli articoli 7 e 8 saranno convocati per sostenere le prove pratiche di seguito indicate: a) per i candidati di tutte le parti: 1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, di un brano da concerto, scelto dal candidato, e di uno studio di adeguate difficolta' tecniche, scelto dalla commissione esaminatrice fra cinque proposti dal candidato. Qualora concorra per piu' posti, il candidato dovra' proporre alla commissione esaminatrice, per ogni posto, un programma d'esame diverso (concerto e studi). Nell'esecuzione del brano da concerto, qualora lo ritenga opportuno e a proprie spese, il candidato puo' farsi accompagnare al pianoforte da persona di sua fiducia. I candidati dovranno fornire alla commissione esaminatrice una copia dei brani presentati nel programma d'esame; 2) lettura ed esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice; b) per i candidati delle prime e seconde parti: esecuzione nell'insieme della banda dell'Arma dei carabinieri di uno o piu' brani scelti dalla commissione, tratti dal repertorio lirico o sinfonico riguardante lo strumento messo a concorso; c) per i candidati delle prime parti: direzione di un pezzo (marcia) eseguito dalla banda. I candidati dovranno eseguire le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando, dei quali dovranno essere personalmente forniti. 2. Le prove pratiche possono essere interrotte dalla commissione esaminatrice prima del termine dell'esecuzione del brano chiesto, una volta acquisiti gli elementi utili alla valutazione del candidato. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito - in ciascuna prova - fino ad un massimo di 50. Il concorrente che riporti in una delle predette prove un punteggio inferiore a punti 35 sara' giudicato «inidoneo» e non verra' ammesso alle ulteriori prove concorsuali previste per la parte per la quale ha concorso. Le prove pratiche si intendono superate se il concorrente riportera' una votazione complessiva, ottenuta dalla media aritmetica dei punteggi nelle diverse prove, non inferiore a punti 40. 3. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati. 4. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove pratiche di esecuzione saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3.
Art. 10 Prova teorica 1. I candidati risultati idonei alle prove pratiche di cui al precedente art. 9, saranno convocati per sostenere la seguente prova teorica: a) per i candidati di tutte le parti, un colloquio vertente su nozioni relative alla struttura fisico-acustica, la storia ed il repertorio specifico dello strumento per il quale concorrono. Inoltre, per i candidati delle prime parti, il colloquio si estendera' anche alla conoscenza degli altri strumenti che compongono la banda e del loro impiego, sia in banda sia in altri organici strumentali; b) per i soli candidati delle prime parti, armonizzazione per pianoforte di un brano di musica (basso) proposto dalla commissione (senza l'ausilio del pianoforte). 2. Il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere la prova teorica saranno resi noti con le modalita' di cui all'art. 5, comma 3. 3. La commissione attribuira' a ciascun concorrente un punteggio di merito fino ad un massimo di 20 punti sulla valutazione finale. Non e' comunque giudicato idoneo il concorrente che non raggiunga il punteggio di 14. 4. Al termine di ogni seduta della prova sara' affisso nella sede d'esame l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione dei voti riportati.
Art. 11 Valutazione dei titoli 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali per i singoli strumenti a concorso, valutera', per i soli candidati giudicati idonei alla prova teorica di cui al precedente art. 10, le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria elencata nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando, con l'indicazione del relativo punteggio. La sopracitata commissione provvedera' ad individuare, prima dell'inizio delle prove d'esame, i criteri per l'assegnazione del predetto punteggio ai titoli di merito. 2. I titoli di merito di cui al citato allegato F saranno valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli stessi dovranno essere dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e fatti pervenire in originale o in copia conforme all'originale esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2ª Divisione - 2ª Sezione, casella postale n. 15318 - Ufficio poste italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio di quindici (15) giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto la prova teorica di cui all'art. 10.
Art. 12 Spese di viaggio. Licenza straordinaria per esami 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dall'art. 5, comma 1, sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove/accertamenti di cui all'art. 5, comma 1, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno le prove e per il rientro nelle sedi di servizio. Qualora il concorrente non sostenga le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 3. Tutti i candidati, nel periodo di svolgimento degli accertamenti sanitari ed attitudinali, delle prove pratiche e di quella teorica, dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma e fruiranno del vitto (solo il primo ordinario) a carico dell'Amministrazione militare. I candidati in servizio militare dovranno indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di presentazione per lo svolgimento degli accertamenti sanitari.
Art. 13 Graduatoria finale 1. La commissione esaminatrice di cui all'art. 4, comma 2, formera' distinte graduatorie finali di merito per ciascuno degli strumenti di cui al precedente art. 1 dei candidati idonei ai sopra citati accertamenti/ prove, sommando: a) la media aritmetica dei voti riportati nelle diverse prove pratiche di esecuzione di cui all'art. 9; b) il punteggio ottenuto nella prova teorica di cui all'art. 10; c) il punteggio finale attribuito nella valutazione dei titoli di cui all'art. 11; 2. Costituisce titolo di preferenza assoluta, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza all'Arma dei carabinieri. A parita' di punteggio complessivo, fra gli appartenenti all'Arma dei carabinieri sono preferiti, nell'ordine, il candidato appartenente al centro addestramento musicale, il candidato piu' elevato in grado e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. In caso di parita' di punteggio complessivo tra i candidati non appartenenti all'Arma dei carabinieri, si osservano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Le graduatorie dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con provvedimento del Direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata e saranno pubblicate nel giornale ufficiale del Ministero della difesa e nei siti internet www.carabinieri.it e www.persomil.difesa.it. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella gazzetta ufficiale. 4. Dall'esame delle graduatorie di merito, qualora risulti che un candidato e' vincitore per piu' strumenti, allo stesso verra' attribuito il posto relativo alla parte o qualifica di valenza superiore, con riferimento all'organizzazione strumentale della banda musicale dell'Arma dei carabinieri di cui all'art. 146 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione indicati nell'art. 2, la Direzione generale per il personale militare si riserva di verificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive sottoscritte dai candidati risultati vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove ed agli accertamenti.
Art. 15 Esclusioni 1. L'Amministrazione della difesa puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non fosse ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per la nomina ad orchestrale dell'Arma dei carabinieri, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato durante il corso stesso, o dichiararlo decaduto dalla nomina.
Art. 16 Nomina ad orchestrale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati maresciallo aiutante, maresciallo capo o maresciallo ordinario in servizio permanente del ruolo dei musicisti dell'Arma dei carabinieri, a seconda che debbano essere inseriti nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, cosi' come modificato dal decreto legislativo 24 febbraio 2012, n. 20. 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda non siano marescialli dell'Arma dei carabinieri, verranno ammessi ad un corso di formazione. Luogo, durata e modalita' di svolgimento di tale corso, nonche' i programmi di insegnamento saranno stabiliti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I vincitori del concorso da ammettere alla frequenza del corso di formazione, qualora non gia' in servizio nell'Arma dei carabinieri, all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva delle certificazioni dei seguenti stati, qualita' personali e fatti, ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15, comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011: a) luogo e data di nascita; b) possesso della cittadinanza italiana; c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si e' incorsi in alcuna delle cause che ai sensi delle disposizioni vigenti ne impediscano il possesso; d) di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; e) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado; f) possesso del diploma di conservatorio relativo allo strumento per il quale hanno concorso o strumento affine; g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2. 4. I candidati, dovranno altresi', portare al seguito la sottonotata documentazione: a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); b) analisi di laboratorio, concernente il dosaggio enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH) eseguito con metodo quantitativo; c) certificato plurimo delle vaccinazioni; d) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno ed il fattore Rh; I militari in servizio nell'Arma compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultante dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 5. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri, se di grado: a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta. 6. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese.
Art. 17 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - I Reparto - 2^ Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini dell'accertamento dei requisiti di partecipazione e per la valutazione dei titoli. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 4. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per il personale militare, titolare del trattamento, che nomina, ognuno per la parte di propria competenza, responsabile dei dati personali: a) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5; b) il direttore della 2^ Divisione della Direzione generale per il personale militare. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 giugno 2012 Il Gen. C. A. Francesco Tarricone