Concorso per 166 dottori di ricerca (abruzzo) UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 166
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 17-07-2012
Sintesi: UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA CONCORSO   (scad.  28 settembre 2012) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1° gennaio 2013 e ...
Ente: UNIVERSITA' 'G. D'ANNUNZIO' DI CHIETI
Regione: ABRUZZO
Provincia: CHIETI
Comune: CHIETI
Data di inserimento: 17-07-2012
Data Scadenza bando 28-09-2012
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UNIVERSITA' «G. D'ANNUNZIO» DI CHIETI-PESCARA

CONCORSO   (scad.  28 settembre 2012)
Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato  di  ricerca
  relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1°  gennaio  2013  e  della
  durata di anni 3. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, ed in particolare l'art.  4
relativo ai dottorati di ricerca; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  13  luglio  1999  «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240; 
    Visti il D.D. del MIUR n. 545 del 4 marzo 2011, la nota  MIUR  n.
640 del 14 marzo 2011 e  la  circolare  ministeriale  n.  15  del  22
febbraio 2011; 
    Visto il decreto rettorale n. 194 del 10  gennaio  2008,  con  il
quale era stata istituita la Scuola superiore «G.  d'Annunzio»  e  il
relativo statuto; 
    Visto l'art. 57 del decreto rettorale n. 425 del 14  marzo  2012,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012  con  cui
e' stato emanato il nuovo statuto dell'Ateneo «G. d'Annunzio»; 
    Visto il regolamento di Ateneo sul dottorato di  ricerca  emanato
con decreto rettorale n. 639 del 26 maggio 2010; 
    Viste le proposte  di  istituzione  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca con sede amministrativa presso l'Universita' «G.  d'Annunzio»
Chieti-Pescara avanzate dalle  strutture  preposte  all'attivita'  di
ricerca; 
    Vista la  proposta  del  consiglio  della  Scuola  superiore  «G.
d'Annunzio» del 6 giugno 2012; 
    Considerato il parere del nucleo di valutazione interna in merito
alle proposte di istituzione dei corsi di dottorato di ricerca per il
XXVIII ciclo assunto in data 11 giugno 2012; 
    Viste le  deliberazioni  assunte  dal  senato  accademico  e  dal
consiglio d'amministrazione, in data 19 giugno 2012 e 26 giugno  2012
relative all'approvazione dell'istituzione, attivazione,  definizione
del numero e dell'importo  delle  borse  di  studio,  contributi  per
l'accesso e la frequenza ai corsi  di  dottorato  di  ricerca  XXVIII
ciclo; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    Sono indetti i concorsi pubblici per  l'ammissione  ai  corsi  di
dottorato di  ricerca  istituiti  dall'Universita'  degli  studi  «G.
d'Annunzio» Chieti-Pescara relativi al XXVIII ciclo, con inizio il 1°
gennaio 2013 e della durata di anni 3, di cui si indicano di  seguito
nell'allegato 1, di cui fa parte  integrante,  la  denominazione,  il
dipartimento sede amministrativa del dottorato, il  coordinatore,  le
eventuali  sedi  consorziate,  gli  eventuali  enti  convenzionati  e
dipartimenti concorrenti, gli  eventuali  curricula,  ambiti  e  temi
vincolati del dottorato con i rispettivi responsabili, i posti  messi
a concorso, il  numero  delle  borse  di  studio  disponibili  e  gli
eventuali posti  in  soprannumero,  le  caratteristiche  della  prova
concorsuale nonche' data, ora e luogo di svolgimento. Sono,  inoltre,
riportati i criteri per la formazione della graduatoria di  merito  e
modalita' per l'iscrizione e per il conseguimento del titolo, secondo
la legislazione vigente e gli indirizzi ministeriali. 
    Sono messi a concorso 166 posti, di cui 84 coperti  da  borse  di
studio, n. 17 posti in soprannumero  e  n.  10  posti  riservati  per
studenti provenienti da Paesi extra europei. 
    Il numero di borse di  studio  riportato  e'  indicativo  e  puo'
essere  aumentato   in   seguito   alla   disponibilita'   di   nuovi
finanziamenti   assicurati   da   strutture    dell'Ateneo,    ovvero
dall'esterno, purche' i necessari atti vengano formalizzati entro  il
termine di  scadenza  del  presente  bando.  Eventuali  variazioni  o
integrazioni a quanto contenuto nel presente bando saranno rese  note
mediante pubblicazione  sul  sito  web  della  Scuola  superiore  «G.
d'Annunzio» in www.unich.it 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                  Convocazione esame di ammissione 
 
 
    Il presente bando ha valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti:
pertanto i candidati sono tenuti a presentarsi senza alcun preavviso,
nel caso di prova scritta e/o orale, presso la  sede,  nel  giorno  e
nell'ora indicati nelle schede dei dottorati (allegato 1).  L'assenza
del candidato sara' considerata come rinuncia al concorso,  quale  ne
sia la causa; nel caso di esami per soli titoli (allegato 3)  non  e'
prevista la presenza del candidato. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di ammissione al dottorato di ricerca,
senza limitazioni  di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  che  siano  in
possesso  di  diploma  di  laurea  conseguito   in   Italia   secondo
l'ordinamento precedente il riordinamento didattico di cui al decreto
ministeriale    n.    509/1999    ovvero    diploma     di     laurea
specialistica/magistrale (laurea di secondo livello di cui al decreto
ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n.  270/2004)  ovvero
analogo  titolo  accademico  conseguito  presso  universita'  estere,
riconosciuto equipollente ad  un  titolo  accademico  italiano  dalle
competenti autorita' accademiche. 
    Possono presentare domanda di ammissione  anche  coloro  i  quali
conseguiranno il diploma di laurea (conseguita in Italia) entro e non
oltre la data della prova concorsuale, come indicato nell'allegato 1.
I candidati che conseguiranno il  titolo  di  studio  successivamente
alla data di scadenza del bando dovranno far pervenire via fax al  n.
0871/3556185 una dichiarazione di avvenuto conseguimento titolo entro
la data della prima prova. 
    I cittadini italiani, comunitari ed extracomunitari  in  possesso
di un titolo accademico straniero, che non sia gia' stato  dichiarato
equipollente a una laurea  italiana,  dovranno,  unicamente  ai  fini
dell'ammissione al dottorato di ricerca al quale intendono concorrere
e  farne  espressa  richiesta  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso (vedi allegato n. 2). Al  fine  di  consentire  al  collegio
docenti il  rilascio  delle  dichiarazioni  di  equipollenza,  dovra'
essere prodotta copia del titolo di studio  straniero  allegato  alla
domanda di partecipazione inviando  il  tutto  per  posta  a:  Scuola
superiore «G. d'Annunzio» - Universita' degli studi Chieti-Pescara  -
via dei Vestini n. 31 -66013 Chieti Scalo (Chieti)  Italia,  entro  e
non oltre la data fissata della scadenza del presente bando (allegato
n. 2). 
    Gli atti e i documenti, di  cui  sopra,  ove  redatti  in  lingua
straniera,  devono  essere  tradotti  (ad  esclusione  di  quelli  in
inglese, francese, tedesco,  spagnolo  o  portoghese)  e  legalizzati
dalle competenti rappresentanze  diplomatiche  o  consolari  italiane
all'estero, secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso. 
    Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di  valore,
il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le  modalita'
sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente  sottoscritta,
con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena
possibile. A seguito  dell'ammissione,  la  dichiarazione  di  valore
dovra' in ogni caso pervenire entro e non  oltre  l'inizio  ufficiale
del corso (1° gennaio 2013), pena decadenza dal dottorato. 
    Gli esiti relativi al rilascio  dell'equipollenza  da  parte  del
collegio  docenti  verranno  comunicati   sull'indirizzo   di   posta
elettronica del candidato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    1. I  candidati  che  sono  in  possesso  del  titolo  accademico
italiano,  per  iscriversi  alla   selezione,   dovranno   utilizzare
esclusivamente   la   procedura    on-line    accedendo    al    sito
http://scuolasuperiore.unich.it/it/corsi/dottorato/ciclo_28
improrogabilmente entro le ore 12:00 del  giorno  28  settembre  2012
seguendo le modalita' indicate nella pagina web. 
    Attenzione:  non  verra'  accolta  alcuna  altra   modalita'   di
iscrizione alla selezione diversa da quella on-line. 
    La domanda compilata on-line, dovra' contenere le generalita' del
candidato, l'indicazione  della  residenza,  dell'eventuale  recapito
comprensivo di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica  di
riferimento ai fini del concorso, nonche' della cittadinanza. 
    Nella medesima  domanda  ciascun  candidato  dichiara,  ai  sensi
dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del
28 dicembre 2000: 
    l'universita'  presso  la  quale  e'  stata/sara'  conseguita  la
laurea; 
    il tipo di laurea conseguita/da conseguire; 
    l'anno accademico di conseguimento della laurea; 
    la votazione finale della laurea; 
    conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    I candidati portatori  di  handicap  dovranno  specificare  nella
domanda  di  partecipazione,  ai  sensi  della   vigente   normativa,
l'ausilio  necessario  in  relazione  al  proprio  handicap,  nonche'
l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per  l'espletamento  delle
prove di esame. 
    Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula,  il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo)  per
il quale intende concorrere. 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': 
    a) carta di credito: seguendo le modalita' on-line  indicate  dal
programma, causale di versamento:  «Contributo  per  l'ammissione  al
concorso di dottorato di ricerca  in  ...  (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII ciclo»; 
    b) bonifico bancario: beneficiario: Universita'  «G.  d'Annunzio»
Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona-Filiale
di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; codice  swift:
BPMO IT 22XXX; causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca  in  ...  (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII ciclo». 
    Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. 
    Importante:  la  stampa  della  domanda  on-line,  dovra'  essere
debitamente firmata e inviata per fax al n. 0871/3556185,  unitamente
all'attestazione di avvenuto pagamento (fotocopia  della  ricevuta  o
bonifico bancario), entro e non oltre il 28 settembre 2012. 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu'  di  un  corso  di  dottorato  di  ricerca,  dovranno  compilare
altrettante domande on line  ed  effettuare  altrettanti  versamenti,
quanti sono i corsi prescelti. 
    2.  I  cittadini  italiani,  comunitari  ed  extracomunitari   in
possesso di un titolo accademico straniero, che non  sia  gia'  stato
dichiarato equipollente a una laurea italiana,  per  iscriversi  alla
selezione dovranno scaricare il modello di domanda, (allegato  n.  2)
completarlo e firmarlo,  allegando  copia  del  titolo  straniero  ed
eventuale documenti utili ai fini  dell'ammissione  al  dottorato  di
ricerca al quale intendono concorrere, e inviare il tutto  per  posta
a: Scuola Superiore «G. d'Annunzio» - via dei Vestini n. 31  -  66013
Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro  e  non  oltre  la  data  del  28
settembre 2012 (fara' fede il timbro postale). 
    I candidati, al  fine  della  partecipazione  al  concorso,  sono
tenuti a versare un contributo  di  € 60,00,  utilizzando  una  delle
seguenti modalita': bonifico bancario: beneficiario: Universita'  «G.
d'Annunzio» Chieti-Pescara;  banca:  Banca  Popolare  di  Lanciano  e
Sulmona-Filiale   di   Chieti;   codice   IBAN:   IT48J05550    15501
000000444138; codice swift: BPMO IT  22XXX;  causale  di  versamento:
«Contributo per l'ammissione al concorso di dottorato di  ricerca  in
... (indicare il titolo del dottorato) XXVIII ciclo». 
    Nel caso uno specifico dottorato sia articolato in curricula,  il
candidato deve indicare nella domanda il curriculum (e uno solo)  per
il quale intende concorrere. 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu'  di  un  corso  di  dottorato  di  ricerca,  dovranno  compilare
altrettante domande ed effettuare altrettanti versamenti, quanti sono
i corsi prescelti. 
    Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. 
    Importante: la domanda (allegato  2)  dovra'  essere  debitamente
firmata e  inviata  per  posta  all'indirizzo  Scuola  superiore  «G.
d'Annunzio» -  Universita'  degli  studi  Chieti-Pescara  -  via  dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre
la  data  del  28  settembre  2012,  unitamente  all'attestazione  di
avvenuto pagamento (ricevuta del versamento o del bonifico bancario). 
    3.  I  cittadini  extracomunitari  in  possesso  di   un   titolo
accademico straniero, che concorrono ad uno dei posti in soprannumero
a  loro  riservati,  per  iscriversi  alla   selezione,   che   sara'
esclusivamente per titoli, dovranno scaricare il modello  di  domanda
(allegato n. 3), completarlo  e  firmarlo,  allegando  un  curriculum
vitae in italiano e inglese, che comprenda la lista  delle  eventuali
pubblicazioni e inviare il tutto per posta a:  Scuola  superiore  «G.
d'Annunzio» -  Universita'  degli  studi  Chieti-Pescara  -  via  dei
Vestini n. 31 - 66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre
la data del 28 settembre 2012  (fara'  fede  il  timbro  postale).  I
candidati, al fine della partecipazione al concorso,  sono  tenuti  a
versare un contributo di € 60,00, utilizzando la seguente  modalita':
bonifico  bancario:   beneficiario:   Universita'   «G.   d'Annunzio»
Chieti-Pescara; banca: Banca Popolare di Lanciano  e  Sulmona-Filiale
di Chieti; codice IBAN: IT48J05550 15501 000000444138; codice  swift:
BPMO IT 22XXX; causale di versamento: «Contributo per l'ammissione al
concorso di dottorato di ricerca  in  ...  (indicare  il  titolo  del
dottorato) XXVIII ciclo». 
    Detto importo non sara' in alcun caso rimborsato. 
    Importante: la domanda (allegato 3) che dovra' essere debitamente
firmata e  inviata  per  posta  all'indirizzo  Scuola  superiore  «G.
d'Annunzio» - Universita' di Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -
66013 Chieti Scalo (Chieti) Italia, entro e non oltre la data del  28
settembre 2012 , unitamente all'attestazione  di  avvenuto  pagamento
(ricevuta del bonifico bancario). 
    I candidati che intendano presentare domanda di partecipazione  a
piu' di un corso di dottorato di ricerca, dovranno  presentare  tante
domande e tanti versamenti, quanti sono i corsi prescelti. 
    L'amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza, del recapito da parte  dell'aspirante  e
dell'indirizzo  e-mail,  da  mancata  o  tardiva  comunicazione   del
cambiamento degli stessi, ne'  per  eventuali  disguidi  postali  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per   errata
compilazione on-line, per mancata stampa della domanda e  invio  fax,
se questa e' priva di firma del candidato o per domanda spedita oltre
il termine stabilito o con modalita' difforme da quelle previste  dal
presente articolo. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                         Esame di ammissione 
 
 
    Per sostenere le prove (esame scritto e/o colloquio) i  candidati
dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento: 
    a) porto d'armi; 
    b) passaporto; 
    c) carta d'identita'; 
    d) patente di guida. 
    L'esame di  ammissione,  le  cui  caratteristiche  sono  indicate
dettagliatamente nelle schede dei singoli dottorati dell'allegato  1,
consiste in una prova attitudinale  (scritta,  scritta  e  colloquio,
colloquio e, se richiesto, invio di eventuale documentazione  da  far
pervenire nelle modalita'  di  cui  all'allegato  1),  finalizzata  a
valutare le capacita', le conoscenze scientifiche, l'attitudine  alla
ricerca, la cultura e la motivazione dei candidati; tale prova potra'
essere  svolta,  per  gli  studenti  stranieri  e  su  richiesta  dei
medesimi, in lingua inglese o altra lingua indicata  nell'allegato  1
del presente bando. 
    Per  i  candidati   extracomunitari   laureati   all'estero   che
concorrono a uno dei posti in soprannumero a  loro  riservati  e  che
dovranno attenersi a quanto descritto e contenuto  dell'allegato  3),
rispettandone  le  modalita',  l'esame  avverra'  esclusivamente  per
titoli. 
    Alla fine della prova, al candidato sara' assegnato  un  voto  in
cinquantesimi. La prova  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
conseguito  una  votazione  di  almeno  30/50.  Il  candidato  dovra'
dimostrare la buona conoscenza di almeno una lingua straniera. 
    La commissione giudicatrice redige apposito verbale, indicando  i
criteri di valutazione utilizzati, il punteggio attribuito a  ciascun
candidato e la graduatoria di merito. In  caso  di  parita'  di  voti
prevale il candidato piu' giovane d'eta', ai sensi dell'art. 2, comma
9, della legge 16  giugno  1998,  n.  191.  In  caso  di  parita'  di
posizione concorsuale, tra due o piu' candidati ed ai soli  fini  del
conferimento della borsa di  studio,  prevale  la  valutazione  della
situazione economica, determinata ai sensi del decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997 e successive modificazioni. 
    L'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei  voti  da
ciascuno riportati nella prova stessa, sottoscritto dal presidente  e
dal  segretario  della  commissione,   e'   affisso   nell'albo   del
dipartimento presso cui si e' svolta la prova  e  inserito  nel  sito
internet di Ateneo. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    La commissione giudicatrice per gli esami di ammissione al  corso
di dottorato di ricerca sara' composta e nominata in conformita' alla
normativa vigente. In ogni caso,  ciascuna  commissione  giudicatrice
sara' composta da tre professori o ricercatori universitari di  ruolo
specificamente  qualificati  nelle  discipline  attinenti  alle  aree
scientifiche a cui si riferisce  il  corso;  nel  caso  di  dottorati
articolati in piu' curricula, la commissione  puo'  essere  integrata
con un numero di componenti non superiore al  doppio  dei  curricula;
possono essere aggiunti non piu' di due  esperti  scelti  nell'ambito
degli enti e delle strutture pubbliche e private di ricerca, che sono
obbligatori qualora si realizzino le condizioni di  cui  all'art.  14
del decreto ministeriale n. 593/2000 e  all'art.  5  della  legge  n.
449/1997.  In  caso  di  impedimento  di  uno  o  piu'  membri  della
commissione,  successivamente   alla   nomina,   si   provvede   alla
sostituzione con decreto rettorale urgente, su proposta del direttore
della Scuola. Nel caso di dottorati istituiti a seguito di accordi di
cooperazione interuniversitaria  internazionale,  la  commissione  e'
definita secondo quanto previsto negli accordi stessi. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    Le prove di ammissione si concludono inderogabilmente entro il 30
novembre 2012. I  dottorati  che  non  concludono  entro  il  termine
indicato  le  procedure  di  selezione  hanno   inizio   con   l'A.A.
successivo. 
    I  candidati  saranno  ammessi  al  corso  secondo  l'ordine   di
graduatoria concorsuale fino alla concorrenza del  numero  dei  posti
messi a concorso per ogni corso di dottorato. Nel caso  un  dottorato
preveda borse di studio vincolate a specifici  temi,  la  commissione
giudicatrice  generera',  accanto  alla  graduatoria  di   dottorato,
graduatorie distinte per ogni tema vincolato, a seguito di specifiche
prove suppletive, a cui accedono solamente i candidati idonei che  ne
abbiano fatto richiesta  in  sede  di  esame.  Qualora,  esaurite  le
procedure di assegnazione, residuino borse vincolate a uno  specifico
tema, queste non vengono assegnate. 
    Il numero minimo di ammessi al corso di dottorato non puo' essere
inferiore a tre. 
    I titolari di assegni di collaborazione ad attivita' di ricerca e
assimilati, nonche' i cittadini extra comunitari in possesso  di  una
borsa di studio assegnata dal Ministero degli  affari  esteri  o  dal
Governo del Paese di provenienza o da organismi  internazionali,  che
siano risultati idonei nel concorso di ammissione,  sono  ammessi  al
dottorato in soprannumero. 
    I candidati concorrenti ai posti in soprannumero saranno  ammessi
al corso secondo l'ordine di graduatoria concorsuale, distinta per  i
candidati extracomunitari e gli assegnisti, fino alla concorrenza del
numero dei posti messi a concorso per ogni corso di dottorato. 
    Il rettore approva gli atti del concorso e decreta le graduatorie
per l'ammissione dei candidati. 
    I candidati classificatisi in posizione utile  nella  graduatoria
sono tenuti a presentare la domanda  di  iscrizione  alla  segreteria
della Scuola superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita'  degli  studi
di Chieti-Pescara - via dei  Vestini  n.  31  -  66013  Chieti  Scalo
(Chieti), entro il 10 dicembre 2012 alle ore 12:00. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di  dottorato.  La  mancata
regolarizzazione dell'iscrizione  entro  il  termine  sopra  indicato
implica automatica rinuncia al posto. I posti vacanti sono  assegnati
ai candidati che seguono nella graduatoria generale di merito, previa
comunicazione agli interessati. 
    Attenzione: non saranno inviate  comunicazioni  a  domicilio,  ma
esclusivamente via e-mail. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di  studio  messe  a  concorso  sono  assegnate  secondo
l'ordine di  graduatoria  concorsuale.  E'  consentito  che  l'avente
titolo, all'atto dell'iscrizione al I anno del  corso  di  dottorato,
rinunzi alla borsa, perdendone tuttavia la titolarita'  per  l'intera
durata del corso medesimo; in tal  caso  la  borsa  e'  assegnata  al
candidato successivo secondo l'ordine di  graduatoria,  purche'  cio'
non comporti l'aumento del numero degli iscritti al suddetto corso di
studi, rispetto ai posti messi a concorso. 
    Le borse di studio sono tuttavia erogate esclusivamente a  coloro
che non possiedono  un  reddito  personale  complessivo  annuo  lordo
superiore a € 16.000,00 (escluso quello patrimoniale). Il superamento
del limite di reddito determina la perdita del diritto alla borsa  di
studio per l'anno in cui si e' verificato  e  comporta  l'obbligo  di
restituire le mensilita' eventualmente percepite nell'anno accademico
di riferimento. 
    L'importo annuale della borsa di  studio  e'  di  € 13.638,47  al
lordo  degli  oneri   previdenziali   a   carico   del   percipiente,
assoggettato al contributo previdenziale INPS a gestione separata. 
    Le borse di dottorato non possono essere cumulate con altre borse
di studio  a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  che  con  quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Il pagamento della borsa  di  studio  viene  effettuato  in  rate
mensili posticipate. 
    I vincitori  di  borsa  di  studio  finanziata  da  enti  esterni
(comprese le borse di cui all'art.  1,  allegato  1)  sono  tenuti  a
informarsi, all'atto  dell'accettazione  della  borsa,  su  eventuali
particolari  condizioni  previste  dalla   convenzione   con   l'ente
finanziatore. 
    Chi abbia usufruito in passato, anche parzialmente, di una  borsa
di studio di dottorato non puo' fruirne una seconda volta. 
    Possono, invece, fruire di borsa di studio anche coloro che  sono
al momento iscritti e/o sono stati iscritti a un corso di  dottorato,
solamente se in precedenza non ne fruivano. 
    Non possono fruire di borsa di studio i gia' dottori di  ricerca,
anche se in precedenza non ne fruivano. 
    La fruizione della borsa per la frequenza al dottorato di ricerca
e' incompatibile con la  fruizione  di  un  contratto  di  formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368
e con  la  fruizione  di  un  contratto  di  apprendistato  ai  sensi
dell'art. 50 del decreto legislativo n. 276/2003. 
    Il dottorando titolare di  borsa  di  studio  puo'  in  qualsiasi
momento rinunciare  alla  borsa  stessa  e  rinunciare  al  dottorato
oppure, previa autorizzazione del collegio, proseguire il corso senza
decadere  dal  dottorato  stesso:  in  questo  caso,   deve   versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia  alla  borsa  e'  comunque  da
intendere per tutta la durata residua del dottorato. 
    Il dottorando titolare  di  borsa  di  studio  che  consegue  una
valutazione negativa da parte del collegio, anche  in  corso  d'anno,
decade immediatamente dal dottorato, con  perdita  contestuale  della
borsa stessa. 
    In caso di rinuncia al proseguimento del corso o di decadenza  di
un dottorando titolare  di  borsa,  la  parte  residua  della  borsa,
qualora pari o superiore a dodici mesi, puo'  essere  attribuita,  su
delibera della Scuola e rispettando l'ordine della  graduatoria  fino
al suo esaurimento, al primo dei dottorandi non borsisti dello stesso
dottorato. 
    Il dottorando titolare di borsa di studio che superi il limite di
reddito personale, indicato nell'art.  8,  deve  restituire  le  rate
della borsa di studio percepite nell'anno di  riferimento  e  versare
all'Ateneo la tassa di iscrizione prevista  per  i  dottorandi  senza
borsa per l'anno in corso; la rinuncia alla borsa e' da intendere per
tutta la durata residua del dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                       Indennita' di mobilita' 
 
 
    Ai dottorandi titolari di borsa e' corrisposta  un'indennita'  di
mobilita' per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, in  misura
non inferiore al 50% dell'importo delle borse, rispettando la cadenza
mensile  posticipata  dei  pagamenti.  Tale  periodo,  che  non  puo'
comunque essere superiore a 18  mesi  complessivi  nel  triennio  ne'
inferiore a trenta giorni continuativi, deve  essere  preventivamente
autorizzato dal coordinatore del collegio e comunicato alla Scuola. 
    I soggiorni all'estero possono godere di ulteriori indennita'  di
mobilita', a carico  dei  dipartimenti  proponente/concorrenti  o  di
soggetti terzi convenzionati. Ai dottorandi titolari  di  borsa,  ove
non  residenti  in  Italia  alla  data  d'inizio  dei  corsi  stessi,
l'importo della borsa puo' essere elevato in misura non superiore  al
50%, a carico della Scuola, dei dipartimenti proponente/concorrenti o
di soggetti terzi convenzionati. 
    L'indennita'  di  mobilita',  ove  erogata,  non  concorre   alla
determinazione del limite di reddito di cui al precedente art. 8. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Modalita' per l'iscrizione 
 
 
    I concorrenti che risultano utilmente collocati nella graduatoria
di merito  devono  presentare  o  far  pervenire  all'amministrazione
universitaria, pena la decadenza, entro il termine perentorio del  10
dicembre 2012 alle ore  12:00  presso  la  segreteria  tecnica  della
Scuola superiore «G. d'Annunzio» dell'Universita' di Chieti-Pescara -
via dei Vestini n. 31 - 66013  Chieti  Scalo  (Chiesti),  domanda  di
iscrizione al corso di dottorato, da compilarsi su  apposito  modello
predisposto    dall'amministrazione,    contenente    le     seguenti
dichiarazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, relative al possesso: 
    a) della cittadinanza; 
    b)  del  diploma  di  laurea  conseguito  secondo   l'ordinamento
precedente    il    riordinamento     didattico     ovvero     laurea
specialistica/magistrale  oppure  del   relativo   titolo   straniero
dichiarato equipollente ai fini dell'ammissione. 
    Sul suddetto modulo dovranno, altresi', essere rese  le  seguenti
dichiarazioni: 
    1) di non essere iscritto e di impegnarsi  a  non  iscriversi  ad
altro corso di studio (corso di laurea, dottorato di ricerca, master,
scuola di specializzazione) per tutta la durata del dottorato; 
    2)  di  impegnarsi,  qualora  intenda   intraprendere   attivita'
esterne, anche occasionali e di breve durata, a non  iniziarle  senza
aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del coordinatore. 
    Coloro che risultino vincitori delle borsa di studio ed intendano
fruirne sono tenuti, altresi' a dichiarare: 
    a) di non aver gia' usufruito (anche per un solo anno)  di  altre
borse di studio per corsi di dottorati di ricerca; 
    b)  di  non  fruire  presumibilmente  di  un  reddito   personale
complessivo annuo di cui all'art. 8; 
    c) di non cumulare la borsa di studio con altre borse a qualsiasi
titolo conferite, ad eccezione  di  quelle  concesse  da  istituzioni
nazionali o straniere, utili ad integrare, con soggiorni  all'estero,
l'attivita' di ricerca del dottorando. 
    Alla domanda di iscrizione gli  ammessi  al  corso  di  dottorato
dovranno allegare i seguenti documenti: 
    a) fotocopia di un documento di identita', debitamente firmata; 
    b) n. 1 marca da bollo da € 14,62; 
    c) ricevuta del versamento del  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai  corsi  (ad  eccezione  degli  esonerati  ai  sensi  del
successivo art. 12) del presente bando); 
    d) ricevuta  del  versamento  del  premio  di  assicurazione  (ad
eccezione dei titolari di borsa di studio di cui al  precedente  art.
8); 
    e) quietanza del pagamento della tassa regionale per  il  diritto
allo studio universitario (ad eccezione di degli esonerati  ai  sensi
del successivo art. 13) del  presente  bando);  per  i  portatori  di
handicap con invalidita' pari  o  superiore  al  66%,  documento  che
attesti il  loro  status;  per  gli  studenti  stranieri,  copia  del
permesso di soggiorno. 
    L'esclusione dalla partecipazione al corso puo' essere  disposta,
per difetto dei requisiti, in qualunque  momento,  con  provvedimento
motivato del rettore. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    Per l'accesso e la frequenza ai corsi i dottorandi sono tenuti  a
corrispondere  il   premio   di   assicurazione   per   infortuni   e
responsabilita' civile, determinato per  l'anno  accademico  2013  in
€ 20,00. Per coloro che usufruiscono della borsa di studio  l'importo
verra' sottratto dal primo rateo di borsa. L'Universita'  provvedera'
alla stipula della suddetta polizza assicurativa. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
               Contributo per l'accesso e la frequenza 
 
 
    All'inizio di ogni anno di corso, il dottorando  deve  presentare
domanda di iscrizione  e  provvedere  all'eventuale  pagamento  delle
tasse. Gli  iscritti  hanno  l'obbligo  di  frequentare  i  corsi  di
dottorato e di compiere continuativamente ed a tempo pieno  attivita'
di studio e di ricerca nell'ambito delle strutture  destinate  a  tal
fine, secondo le modalita'  che  saranno  fissate  dal  collegio  dei
docenti. L'articolazione didattica e i contenuti formativi dei  corsi
di dottorato sono  determinati  in  conformita'  con  il  regolamento
dell'Universita' «G. d'Annunzio» in materia di dottorato. 
    Il contributo per la frequenza ai corsi di dottorato  di  ricerca
ammonta a € 874,68. 
    La  prima  rata  di  € 437,34  dovra'  essere  versata   all'atto
dell'iscrizione contestualmente alla  tassa  regionale  entro  il  10
dicembre 2012; la seconda rata di  €  437,34  dovra'  essere  versata
entro l'8 aprile 2013; con le seguenti modalita': bonifico  bancario:
beneficiario:  Universita'  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara;  banca:
Banca Popolare di Lanciano e Sulmona  -  filiale  di  Chieti;  codice
IBAN:  IT48J05550  15501   000000444138;   causale   di   versamento:
«iscrizione al corso di dottorato di  ricerca  in  ...  (indicare  il
titolo del dottorato) XXVIII ciclo». 
    Sono esonerati dal pagamento del suddetto contributo: 
    a) i titolari delle borse di studio di cui al precedente art. 8; 
    b) i portatori di  handicap  con  grado  di  invalidita'  pari  o
superiore al 66%, previa acquisizione di certificazione idonea; 
    c)  i  beneficiari  di  borsa  di  studio  concesse  dall'azienda
regionale per il diritto agli studi universitari. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
             Tassa regionale per il diritto allo studio 
 
 
    Tutti gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca, ad eccezione
di quelli di cui alla lettera b) del precedente art. 12, sono  tenuti
al pagamento della  tassa  regionale  per  il  diritto  allo  studio,
ammontante ad € 140,00 annui, da versarsi in unica soluzione all'atto
dell'iscrizione con l'indicazione della causale: «Tassa reg.le az. da
DSU Chieti Universita'  G.  d'Annunzio  -  dottorato  di  ricerca  in
.............  XXVIII  ciclo  A.A.  2013»  e  mediante  la   seguente
modalita': intestato a: Azienda al diritto  agli  studi  universitari
banca: Banca Popolare di Lanciano e Sulmona - Filiale di Chieti Scalo
(Chieti) codice IBAN: IT39X0555015501000000567625. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                         Pubblico dipendente 
 
 
    Ai sensi della legge n. 476/1984, cosi' come integrata  dall'art.
52, comma 57, della legge n. 448/2001, il pubblico dipendente ammesso
ad un corso di dottorato di ricerca, che ricopra un posto senza borsa
di  studio  o  che  rinunci  alla  borsa  medesima,   puo'   chiedere
l'aspettativa conservando il trattamento economico,  previdenziale  e
di quiescenza, erogato dall'amministrazione pubblica presso il  quale
e' instaurato il rapporto di lavoro. In  ogni  caso,  si  applica  la
legge 448/2001, art. 52, comma 57, come interpretata dalle  circolari
del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  n.
120/2002 e n. 15/2011. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                     Ammissioni in soprannumero 
 
 
    Sono ammessi al  corso  di  dottorato  in  soprannumero,  purche'
idonei nel concorso di ammissione: 
    a) i titolari di assegno di ricerca di cui alla legge 27 dicembre
1997, n. 449, o di  contratti  di  studio  e/o  ricerca  assimilabili
all'assegno  a  qualsiasi  titolo  conferiti;  i  vincitori   possono
chiedere l'iscrizione al corso di dottorato rinunciando  all'assegno,
oppure  chiedere  l'iscrizione  in  sovrannumero   senza   rinunciare
all'assegno; l'opzione e' irrevocabile; 
    b) i candidati extracomunitari, che  abbiano  superato  le  prove
d'esame di ammissione e siano in possesso  di  una  borsa  di  studio
assegnata per l'intera durata del corso dal  Ministero  degli  affari
esteri o  dal  Governo  del  Paese  di  provenienza  o  da  organismi
internazionali. 
    Saranno inoltre ammessi al dottorato in soprannumero coloro  che,
pur non avendo presentato domanda  al  concorso  alla  data  d'inizio
ufficiale del dottorato, siano stati  selezionati  nell'ambito  delle
azioni del 7° programma quadro  di  ricerca  e  sviluppo  tecnologico
dell'Unione  europea   o   di   altri   programmi   di   cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano  risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'area scientifico disciplinare di  interesse  del  dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
autorizzazione del collegio docenti del dottorato. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    Il dottorando e' uno studente universitario iscritto ad un  corso
di formazione del III livello, comprensivo di  eventuali  periodi  di
studio  all'estero  e  stage  presso  soggetti  pubblici  e  privati,
finalizzato  all'acquisizione   delle   competenze   necessarie   per
esercitare attivita' di ricerca di alta qualificazione. Al dottorando
e' garantita la possibilita' di svolgere un percorso formativo  e  di
ricerca  personalizzato,  previa  accordo  con  il  coordinatore  del
collegio. 
    Il dottorando deve maturare nel  triennio  180  CFU,  distribuiti
come previsto dal piano  di  studi  predisposto  da  ogni  dottorato,
compresi  obbligatoriamente  12  crediti  specifici   attestanti   la
conoscenza della lingua inglese. 
    L'iscrizione a un corso di  dottorato  e'  incompatibile  con  la
contemporanea  iscrizione  a   corsi   di   laurea,   triennale   e/o
specialistica,  corsi  di  master  universitari  italiani,  a  scuole
universitarie di specializzazione o corsi di dottorato,  nonche'  con
l'iscrizione a corsi  di  specializzazione  organizzati  da  Istituti
privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n.  127/1997
in Italia o all'estero. 
    All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno
dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua
posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca ai  sensi
dell'art. 19, comma 1, lettera c) della legge n. 240 del 30  dicembre
2010. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso e'  ridotta
ad un minimo di due anni. Tale disposizione si applica ai laureati in
medicina  e   chirurgia   titolari   di   contratti   di   formazione
specialistica ai sensi del decreto legislativo  17  agosto  1999,  n.
368, che si trovano alla frequenza dell'ultimo anno. 
    Ai sensi della legge 14  gennaio  1999,  n.  4,  gli  ammessi  al
dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e
chirurgia, a domanda e su  conforme  parere  della  struttura  a  cui
afferisce  il  dottorato,  possono  essere  impiegati  nell'attivita'
assistenziale. 
    Il dottorando non puo' avere impegni professionali o  lavorativi,
a meno che questi gli permettano comunque di garantire la presenza  e
la  partecipazione  alle  attivita'  del   dottorato   nella   misura
richiesta. Il collegio valuta che tutte le condizioni  di  cui  sopra
siano soddisfatte e, in  caso  negativo,  propone  la  decadenza  dal
dottorato, con perdita e restituzione della borsa  relativa  all'anno
in corso, ove concessa. 
    Il dottorando iscritto su  posto  non  ricoperto  da  borsa  puo'
usufruire di borse finanziate da terzi,  su  argomenti  attinenti  il
tema del dottorato. 
    Ai  dottorandi  possono  essere   attribuiti   limitati   compiti
didattici sussidiari o integrativi  (quale  seminari,  esercitazioni,
assistenza di laboratorio e  tutorato,  comunque  con  esclusione  di
corsi ufficiali), fino a un massimo 5 CFU annui, che  non  devono  in
ogni caso compromettere l'attivita' di  formazione  alla  ricerca,  e
comunque previa autorizzazione del coordinatore del collegio. 
    La Scuola promuove lo svolgimento di periodi di  formazione/stage
del dottorando presso altri atenei e istituti di ricerca, italiani  e
stranieri, previa autorizzazione  del  coordinatore  del  collegio  e
della Scuola. 
    Alla fine di ciascun anno di corso  il  dottorando  e'  tenuto  a
presentare al collegio  una  relazione  sulle  attivita'  di  ricerca
svolte. E' prevista l'esclusione dal dottorato in  caso  di  giudizio
negativo del  collegio,  in  rapporto  alla  qualita'  dei  risultati
dell'attivita' di ricerca, alla assiduita'  nello  svolgimento  della
suddetta attivita' o all'evenienza di prestazioni di lavoro  che  non
abbiano ottenuto la preventiva autorizzazione  del  coordinatore  del
collegio. 
    Il collegio dispone, entro  il  30  dicembre  di  ogni  anno,  il
passaggio all'anno successivo oppure all'esame finale. 
    E' prevista la sospensione dai corsi ai dottorandi esclusivamente
per maternita', paternita'  e  malattia,  previa  autorizzazione  del
collegio. I periodi di sospensione devono essere  recuperati  con  le
modalita' stabilite dal collegio. In caso di  sospensione  di  durata
superiore a trenta giorni,  non  puo'  essere  erogata  la  borsa  di
studio. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                      Conseguimento del titolo 
 
 
    Il  titolo  di  dottore  di  ricerca,  rilasciato   dal   rettore
dell'Universita'  degli  studi  «G.  d'Annunzio»  Chieti-Pescara,  si
consegue  alla  conclusione  del  ciclo  di  dottorato  all'atto  del
superamento dell'esame finale, che consiste nella discussione di  una
tesi, sulla quale la  commissione  formula  un  articolato  giudizio,
anche tenendo conto dei giudizi espressi dal  collegio  dei  docenti.
L'esame finale puo' essere ripetuto una sola  volta,  nella  sessione
immediatamente successiva. La  tesi,  firmata  dal  coordinatore  del
collegio e dal tutore-relatore, puo' essere redatta  anche  in  altra
lingua, previa autorizzazione del collegio. 
    Il dottorando viene ammesso a sostenere l'esame finale solo se in
possesso  di  tutti  i  requisiti  richiesti  dal  regolamento,   che
includono, in particolare: 
    a) la maturazione di 180 CFU distribuiti come previsto dal  piano
di studi, compresi obbligatoriamente 12 crediti specifici  attestanti
la conoscenza della lingua inglese; 
    b)  il  giudizio  del  collegio  dei  docenti,  che  riguarda  la
congruita' e qualita'  della  tesi  e  della  produzione  scientifica
complessiva del dottorando; la congruita' ed efficacia  di  eventuali
periodi di studio e ricerca  all'estero  e/o  stage  presso  soggetti
pubblici e privati. 
    Coerentemente  con  il  giudizio  espresso,  il   collegio   puo'
ammettere il dottorando a  sostenere  l'esame  finale,  eventualmente
concedendo un anno di proroga per il completamento della tesi, oppure
dichiarare il dottorando decaduto dal dottorato. 
    Per l'esame  finale  verra'  nominata  dal  rettore,  sentito  il
collegio dei docenti, una apposita commissione giudicatrice, composta
da tre professori e ricercatori di ruolo  specificamente  qualificati
nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si  riferisce
il corso, di cui almeno due non devono essere componenti del collegio
ne'  appartenere  a  universita'  partecipanti   al   dottorato.   La
commissione comprende almeno  un  professore  di  I  fascia,  che  la
presiede, e puo'  essere  integrata  con  non  piu'  di  due  esperti
appartenenti a  strutture  di  ricerca  pubbliche  e  private,  anche
straniere e, nel caso di dottorati articolati in piu' curricula,  con
un numero di componenti non superiore al numero dei curricula, di cui
almeno i due terzi non devono  essere  componenti  del  collegio  ne'
appartenere a universita' partecipanti  al  dottorato.  Nel  caso  di
dottorati  istituiti  a  seguito  di   accordi   internazionali,   la
commissione e' costituita secondo le modalita' previste negli accordi
stessi. 
    In caso di impedimento, successivo alla nomina,  di  uno  o  piu'
membri della commissione, si provvede alla sostituzione  con  decreto
rettorale urgente, su proposta del direttore della Scuola. 
    I  dottorandi  sono  tenuti  a  consegnare  al  coordinatore  del
collegio copie della  tesi,  anche  in  formato  elettronico,  almeno
trenta giorni prima della  data  fissata  per  l'esame  finale  dalla
commissione  giudicatrice.  Il  coordinatore  provvede,  tramite   la
segreteria del dipartimento proponente, a inoltrare copie della  tesi
a ciascun componente della commissione giudicatrice.  Per  comprovati
motivi che non consentano  la  presentazione  della  tesi  nei  tempi
previsti, il rettore, su proposta  del  collegio  dei  docenti,  puo'
ammettere il candidato all'esame finale in deroga ai termini  fissati
e, in caso di mancata attivazione del corso, anche in altra sede. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio istituzionale  d'Ateneo.  Sara'  cura  dell'universita'
effettuare il  deposito  a  norma  di  legge  presso  le  Biblioteche
nazionali. 
    Il titolo di dottore di ricerca e' abbreviato  con  le  diciture:
«Dott. Ric.» ovvero «Ph. D.». La certificazione aggiuntiva di  Doctor
Europaeus potra'  essere  rilasciata  dall'Ateneo,  su  delibera  del
collegio, quando sussistano  le  condizioni  elencate  nell'art.  12,
comma 4 del regolamento di Ateneo sul dottorato di  ricerca  (decreto
rettorale n. 639 del 26 maggio 2010). 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del decreto legislativo n.  196/2003  i  dati  personali
forniti dai candidati  saranno  gestiti  presso  l'Universita'  degli
studi «G. d'Annunzio» Chieti-Pescara e trattati in  conformita'  alle
previsioni normative per le finalita' connesse al conferimento e alla
successiva gestione delle attivita' procedurali correlate. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
            Responsabili del procedimento amministrativo 
 
 
    Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 241 del 7 agosto 1990  (nuove
norme in materia di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
accesso   ai   documenti   amministrativi),   il   responsabile   del
procedimento concorsuale e' il prof. Mario Bressan e,  per  la  parte
informatica, la dott.ssa Paola Mincucci. I candidati  hanno  facolta'
di esercitare il  diritto  di  accesso  agli  atti  del  procedimento
concorsuale secondo le modalita' e i termini previsti dalla normativa
vigente. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per tutto quanto non previsto nel presente bando si rimanda  alla
normativa vigente in materia ed al regolamento dell'Universita' degli
studi «G. d'Annunzio» - Chieti-Pescara, concernente  i  dottorati  di
ricerca. 
    Il presente bando  di  concorso  unitamente  all'allegato  1,  l'
allegato 2 e l' allegato 3, nonche' la  descrizione  della  procedura
per la domanda di ammissione on-line  e'  disponibile  sul  sito  web
dell'Universita'  degli  studi  di  «G.  d'Annunzio»   Chieti-Pescara
(https://www.unich.it). 
    Ulteriori informazioni possono essere richieste direttamente alla
segreteria tecnica Scuola superiore «G. d'Annunzio» - Universita'  di
Chieti-Pescara - via dei Vestini n. 31 -  66100  Chieti  Scalo,  tel.
0871/3556077 - e mail scuolasuperiore@unich.it 
      Chieti, 10 luglio 2012 
 
                                                 Il decano: De Petris 
Il direttore generale: Del Vecchio 
    Allegato 1.pdf (schede tecniche)  -  allegato  2.pdf  (fac-simile
domanda di partecipazione al concorso per i laureati in  possesso  di
titolo di studio rilasciato all'estero) - allegato 3.pdf  (fac-simile
della  domanda  di  partecipazione  al  concorso  per   i   cittadini
extracomunitari per posti in soprannumero).