Concorso per 11542 docenti (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 11542
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 75 del 25-09-2012
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  7 novembre 2012) Indizione dei concorsi a posti e cattedre, per titoli ed esami, finalizzati al reclutamento del personale docente ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 25-09-2012
Data Scadenza bando 07-11-2012
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  7 novembre 2012)
Indizione dei concorsi a posti  e  cattedre,  per  titoli  ed  esami,
  finalizzati al reclutamento  del  personale  docente  nelle  scuole
  dell'infanzia, primaria, secondaria di I e II  grado.  (Decreto  n.
  82/2012). 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                     per il personale scolastico 
 
 
VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in  materia
    di  procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai
    documenti amministrativi,  e  successive  modifiche,  nonche'  il
    decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006,  n.  184,
    regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti
    amministrativi; 
VISTA la legge 19  novembre  1990,  n.  341,  recante  riforma  degli
    ordinamenti didattici universitari; 
VISTA la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore  dei
    privi della vista per l'ammissione ai concorsi; 
VISTA la legge 5 febbraio  1992,  n.  104,  e  successive  modifiche,
    recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione  sociale
    e i diritti delle persone handicappate; 
VISTO il decreto legislativo 16 aprile 1994,  n.  297,  e  successive
    modifiche, con il quale e' stato approvato il testo  unico  delle
    disposizioni  legislative  in  materia  di   istruzione,   e   in
    particolare gli articoli 399 e ss. concernenti il reclutamento di
    personale docente ed educativo nelle  scuole  di  ogni  ordine  e
    grado; 
VISTA la legge 15 maggio 1997 n. 127, e successive modifiche, recante
    misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e
    dei procedimenti di decisione e di controllo; 
VISTA la legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modifiche, e in
    particolare l'art. 40,  comma  10,  concernente  i  concorsi  per
    titoli ed esami a cattedre e posti  d'insegnamento  nelle  scuole
    secondarie; 
VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto  al
    lavoro dei disabili e il relativo regolamento  di  esecuzione  di
    cui al decreto del Presidente della Repubblica 10  ottobre  2000,
    n. 333; 
VISTA la legge 3 maggio 1999, n. 124,  recante  disposizioni  urgenti
    per il personale scolastico; 
VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  recante  norme
    generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze   delle
    amministrazioni  pubbliche,  e  successive  modificazioni,  e  in
    particolare  l'articolo  35,  concernente  il  reclutamento   del
    personale nelle pubbliche amministrazioni nonche'  gli  indirizzi
    applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del
    Dipartimento della funzione pubblica; 
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  Codice
    in materia di protezione dei dati personali; 
VISTI  i  decreti  legislativi  9  luglio  2003,  nn.  215   e   216,
    concernenti,  rispettivamente,   l'attuazione   della   direttiva
    2000/43/CE  per  la  parita'  di  trattamento  tra  le   persone,
    indipendentemente  dalla   razza   e   dall'origine   etnica,   e
    l'attuazione  della  direttiva  2000/78/CE  per  la  parita'   di
    trattamento tra le persone, senza distinzione  di  religione,  di
    convinzioni personali, di handicap, di  eta'  e  di  orientamento
    sessuale; 
VISTO il decreto legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive
    modifiche, recante il Codice dell'amministrazione digitale,; 
VISTO il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante  il
    Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
VISTO il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, attuativo della
    direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle  qualifiche
    professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE  sulla  libera
    circolazione delle persone; 
VISTA la legge 18 giugno 2009, n. 69,  recante  disposizioni  per  lo
    sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche'
    in materia di processo civile, e in particolare l'art. 32; 
VISTO il decreto  legge  13  maggio  2011,  n.  70,.  convertito  con
    modificazioni  dalla  legge  12  luglio  2011,  n.  106,  recante
    disposizioni per lo sviluppo,  e  in  particolare  l'articolo  9,
    comma 21; 
VISTO il decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito  in  legge  4
    aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti  in  materia  di
    semplificazione e sviluppo; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.
    487,  e   successive   modifiche,   regolamento   recante   norme
    sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  e  le
    modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle
    altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.
    445, recante il testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
    regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  e  in
    particolare l'articolo 38; 
VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri  23  marzo
    1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere
    ai componenti  delle  commissioni  esaminatrici  e  al  personale
    addetto alla sorveglianza di tutti i  tipi  di  concorso  indetti
    dalle amministrazioni pubbliche; 
VISTO il decreto interministeriale 10  marzo  1997,  concernente,  in
    particolare, la validita' permanente, ai fini dell'ammissione  ai
    concorsi ordinari, dei titoli di studio di scuola e  di  istituto
    magistrale; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 30 gennaio 1998, n. 39, recante il testo coordinato
    delle disposizioni impartite  in  materia  di  ordinamento  delle
    classi  di  concorso  a  cattedre  e  a  posti  di   insegnamento
    tecnico-pratico e di arte applicata nelle scuole ed  istituti  di
    istruzione secondaria ed artistica; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la
    disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi
    di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole  di
    specializzazione all'insegnamento secondario; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 10 agosto 1998, n. 354, riguardante la costituzione
    di ambiti disciplinari di  aggregazione  di  classi  di  concorso
    finalizzata allo snellimento delle procedure concorsuali ed altre
    procedure connesse, come modificato dai decreti ministeriali  del
    10 novembre 1998, n. 448 e del 21 dicembre 1998, n. 487; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 24 novembre 1998, n. 460, recante norme transitorie
    per  il  passaggio  al  sistema  universitario  di   abilitazione
    all'insegnamento nelle scuole e istituti di istruzione secondaria
    ed artistica, emanato di concerto con il Ministro per la funzione
    pubblica  e  il  Ministro  del  tesoro,  del  bilancio  e   della
    programmazione economica; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 7 ottobre 2004, n. 82, relativo all'attivazione  di
    corsi abilitanti presso le accademie di belle arti; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 9  febbraio  2005,  n.  22,  relativo  alle  lauree
    specialistiche, e successive modificazioni; 
VISTO il decreto del Ministro della pubblica  istruzione  7  dicembre
    2006, n. 305, recante il regolamento  sul  trattamento  dei  dati
    sensibili e giudiziari; 
VISTO il decreto del Ministro della pubblica istruzione 28  settembre
    2007, n. 137, relativo all'attivazione  del  biennio  di  secondo
    livello per la formazione dei docenti nella classe di concorso di
    educazione musicale e di strumento musicale; 
VISTO il decreto Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della
    ricerca 9 luglio 2009, emanato di concerto con il Ministro per la
    pubblica amministrazione e l'innovazione, recante l'equiparazione
    tra diplomi  di  laurea  del  vecchio  ordinamento  (DL),  lauree
    specialistiche (LS) ex decreto del  Ministro  dell'universita'  e
    della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509 e
    lauree magistrali (LM) ex decreto del  Ministro  dell'istruzione,
    dell'universita' e della ricerca n. 22 ottobre 2004, n.  270,  ai
    fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante  il  regolamento
    concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della
    formazione iniziale degli insegnanti della scuola  dell'infanzia,
    della scuola primaria  e  della  scuola  secondaria  di  primo  e
    secondo grado; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 5  settembre  2012,  prot.  17826,  concernente  la
    costituzione di un Comitato  tecnico  scientifico  incaricato  di
    fornire      supporto       all'amministrazione       nell'ambito
    dell'attualizzazione dei programmi di esame relativi alle  classi
    di concorso e ai posti di scuola dell'infanzia e primaria messi a
    bando, nonche' per ogni altra esigenza  correlata  alle  medesime
    procedure concorsuali; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 21 settembre 2012, n.80, concernente prove di esame
    e relativi programmi; 
VISTO il decreto del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
    della ricerca 21 settembre 2012, n.  81,  recante  l'approvazione
    della tabella di ripartizione del punteggio dei titoli valutabili
    nei concorsi per esami  e  titoli  per  l'accesso  ai  ruoli  del
    personale docente  delle  scuole  dell'infanzia  e  del  primo  e
    secondo ciclo di istruzione; 
VISTO il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  12
    settembre 2012, registrato alla Corte dei Conti il  24  settembre
    2012, registro n. 8, fg. 271, con  il  quale  si  autorizzano  le
    procedure per il  reclutamento  di  11.542  unita'  di  personale
    docente; 
VISTO  il  vigente  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del
    personale docente ed educativo del comparto  Scuola  sottoscritto
    il 29 novembre 2007; 
VISTO il parere del Consiglio nazionale  della  pubblica  istruzione,
    reso nell'adunanza del 21 settembre 2012; 
INFORMATE le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
CONSIDERATO altresi', che per  i  due  anni  scolastici  2013/2014  e
    2014/15 e' stata accertata, in base ai dati rilevati dal  sistema
    informativo di  questo  Ministero,  la  previsione  di  effettiva
    disponibilita' di cattedre  e  posti  da  destinare  al  presente
    concorso per un totale di 11.542 unita'; 
 
                               DECRETA 
 
                               Art. 1 
 
             Concorso: posti, cattedre e organizzazione 
 
1. Sono indetti, su base regionale,  concorsi  per  titoli  ed  esami
finalizzati alla copertura di 11.542 posti e  cattedre  di  personale
docente nelle scuole dell'infanzia, primaria, secondaria di  I  e  II
grado, nonche' di posti di sostegno, risultanti vacanti e disponibili
in ciascuna regione negli  anni  scolastici  2013/2014  e  2014/2015,
secondo  l'Allegato  n.  1,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. 
2. I direttori generali dei competenti  Uffici  scolastici  regionali
sono responsabili dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale
e dell'individuazione dei  vincitori,  ai  sensi  dell'articolo  400,
comma 02, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
 

        
      
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
1. Ai concorsi sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del
titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia  o
primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro  la  data  di
scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi
i titoli di abilitazione conseguiti all'estero  purche'  riconosciuti
con apposito decreto del Ministero. 
2. Sono altresi' ammessi a partecipare,  ai  sensi  dell'articolo  2,
comma 1 del decreto interministeriale 10 marzo 1997: 
a) per i posti della scuola primaria, i  candidati  in  possesso  del
   titolo di  studio  comunque  conseguito  entro  l'anno  scolastico
   2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali
   sperimentali  dell'istituto  magistrale,  iniziati  entro   l'anno
   scolastico 1997-1998; 
b) per i posti della scuola dell'infanzia, i  candidati  in  possesso
   del titolo di studio comunque conseguito entro  l'anno  scolastico
   2001-2002,  al  termine  dei  corsi   triennali   e   quinquennali
   sperimentali   della   scuola   magistrale,   ovvero   dei   corsi
   quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale,
   iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. 
3. Sono  inoltre  ammessi  a  partecipare,  per  i  posti  di  scuola
secondaria di I e II grado, ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto
interministeriale 24 novembre 1998, n. 460, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999: 
a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 (data di  entrata  in
   vigore  del  citato  decreto  interministeriale)  erano  gia'   in
   possesso di un titolo di laurea ovvero di  un  titolo  di  diploma
   conseguito presso le  accademie  di  belle  arti  e  gli  istituti
   superiori per  le  industrie  artistiche,  i  conservatori  e  gli
   istituti musicali pareggiati,  gli  ISEF,  che  alla  stessa  data
   consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami  per  il
   reclutamento del personale docente; 
b) i candidati che abbiano conseguito i titoli di cui alla precedente
   lettera a) entro l'anno accademico  2001-2002,  se  si  tratta  di
   corso di studi quadriennale o inferiore; entro  l'anno  accademico
   2002-2003, se si tratta di corso di studi quinquennale, nonche'  i
   candidati che abbiano conseguito i diplomi di cui alla lettera  a)
   entro l'anno in cui si sia  concluso  il  periodo  prescritto  dal
   relativo  piano  di  studi  a   decorrere   dall'anno   accademico
   1998-1999; 
4.  Per  i  posti  di  insegnante  tecnico-pratico,  sono  ammessi  a
partecipare i candidati in possesso del titolo di studio  di  cui  al
decreto ministeriale 30 gennaio 1998, n. 39. 
5. Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 sono altresi' applicabili
ai candidati in possesso dei titoli di studio  conseguiti  all'estero
entro  i  termini  indicati  dai  medesimi   commi   e   riconosciuti
equivalenti attraverso apposito decreto di equipollenza. 
6. Non possono partecipare  ai  concorsi  coloro  che  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed  Esami,  prestano
servizio su posti e cattedre con contratto individuale  di  lavoro  a
tempo indeterminato nelle scuole statali. 
7. I candidati devono altresi'  possedere  i  requisiti  generali  di
accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni  richiesti  dal
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
8. I candidati sono ammessi al concorso con riserva  di  accertamento
del possesso dei requisiti di ammissione  dichiarati  nella  domanda,
adempimento che l'Ufficio scolastico regionale competente  espletera'
solo  dopo  lo  svolgimento  della  prova  di  preselezione  di   cui
all'articolo 5, limitatamente ai candidati che l'hanno  superata.  In
caso di carenza dei requisiti  di  ammissione,  l'Ufficio  scolastico
regionale dispone l'esclusione immediata dei candidati, in  qualsiasi
momento della procedura concorsuale. 
 

        
      
                               Art. 3 
 
     Domanda di ammissione: termine e modalita' di presentazione 
 
1. La domanda di partecipazione al concorso, a  pena  di  esclusione,
deve essere presentata in una sola regione. 
2. I candidati in possesso dei requisiti prescritti  dall'articolo  2
possono concorrere per uno o piu' posti ovvero per una o piu'  classi
di concorso. In tal caso sono  tenuti  a  presentare,  nella  regione
prescelta ai sensi del comma 1, un'unica  domanda  con  l'indicazione
dei posti  ovvero  delle  classi  di  concorso  per  cui  si  intende
concorrere. 
3. I candidati presentano la domanda di  partecipazione  al  concorso
esclusivamente attraverso istanza  on  line,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni.  Le
domande presentate con modalita' diverse  da  quella  telematica  non
sono prese in considerazione, fatto salvo quanto previsto  dal  comma
5. 
4.  Ai  fini  del  comma  3,  i  candidati  utilizzano  la  procedura
informatica POLIS presente  nel  sistema  informativo  del  Ministero
seguendo le istruzioni riportate nell'Allegato n. 2, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. I candidati  possono  accedere
alla suddetta procedura e utilizzarla a partire dal 6 ottobre 2012  e
fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012. 
5. I candidati residenti all'estero, o ivi  stabilmente  domiciliati,
qualora  non  siano  gia'  registrati,   effettuano   la   fase   del
riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS  presso  la
sede  dell'Autorita'  Consolare   Italiana,   secondo   le   apposite
istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. Quest'ultima Autorita'
attesta la veridicita' dei dati anagrafici dandone  comunicazione  al
competente  Ufficio   scolastico   regionale,   che   provvede   alla
registrazione  dei  candidati  nel   sistema   POLIS.   Ultimata   la
registrazione, i candidati ricevono dal medesimo  Ufficio  scolastico
regionale,  per  il  tramite  della  predetta   Autorita'   Consolare
Italiana, i codici di accesso  per  l'acquisizione  telematica  della
domanda nella successiva fase  della  procedura  POLIS.  E'  comunque
ammessa la possibilita' di presentare domanda  di  partecipazione  al
concorso tramite delega ad altra  persona  residente  nel  territorio
italiano, seguendo le istruzioni riportate nel citato Allegato n. 2. 
6. Nella  domanda,  nella  quale  deve  essere  chiaramente  indicato
l'Ufficio scolastico regionale responsabile della  procedura  per  la
quale si intende concorrere, a pena di esclusione, i candidati devono
dichiarare,  sotto  la  loro  responsabilita'  e  consapevoli   delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445, il possesso dei requisiti generali e dei  titoli  di  preferenza
previsti dal citato dPR n. 487 del  1994,  dei  titoli  specifici  di
ammissione alla presente procedura concorsuale di cui all'articolo 2,
nonche'  dei  titoli  valutabili  ai  sensi  dell'articolo   12.   In
particolare, i candidati devono dichiarare: 
a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo  il  cognome
   di nascita); 
b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; 
c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della  cittadinanza
   di uno degli stati membri dell'Unione Europea; 
d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi
   della  mancata  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle   liste
   medesime; 
e) di essere  fisicamente  idoneo  allo  svolgimento  delle  funzioni
   proprie del docente; 
f) le eventuali  condanne  penali  riportate  (anche  se  sono  stati
   concessi amnistia, indulto, condono o perdono  giudiziale)  e  gli
   eventuali procedimenti penali pendenti, in  Italia  e  all'estero;
   tale dichiarazione  deve  essere  resa  anche  se  negativa,  pena
   l'esclusione dal concorso; 
g) di non essere stato destituito o  dispensato  dall'impiego  presso
   una  pubblica  amministrazione   per   persistente   insufficiente
   rendimento e di non  essere  stato  licenziato  da  altro  impiego
   statale ai sensi della  normativa  vigente,  per  aver  conseguito
   l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque,  con
   mezzi fraudolenti,  ovvero  per  aver  sottoscritto  il  contratto
   individuale di lavoro a seguito della presentazione  di  documenti
   falsi; in caso contrario il candidato deve indicare  la  causa  di
   risoluzione del rapporto d'impiego; 
h) il possesso di titoli previsti dall'articolo 5, commi 4 e  5,  del
   decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,
   che, a parita' di merito o a parita' di  merito  e  titoli,  danno
   luogo a preferenza; i titoli devono essere posseduti alla data  di
   scadenza del termine di presentazione della domanda; 
i) l'indirizzo di posta elettronica o, se in possesso, l'indirizzo di
   posta elettronica certificata, presso cui chiede  di  ricevere  le
   comunicazioni relative al concorso, con l'impegno di far conoscere
   tempestivamente  le  variazioni;  l'Amministrazione   non   assume
   responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendente  da
   mancate o inesatte indicazioni dell'indirizzo e-mail da parte  del
   concorrente; 
j) se disabili ovvero affetti da disturbi specifici di apprendimento,
   la  loro  condizione,  specificando  ausili  e  tempi   aggiuntivi
   eventualmente  necessari  per  lo  svolgimento  delle  prove  come
   risultanti  da  certificazione  rilasciata   da   una   competente
   struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio
   della prova, mediante posta elettronica certificata  all'indirizzo
   di posta elettronica certificata del competente Ufficio scolastico
   regionale oppure a mezzo di raccomandata  postale  con  avviso  di
   ricevimento indirizza al medesimo Ufficio scolastico regionale. La
   certificazione  puo'  essere  inviata  anche  a  mezzo  fax  e  le
   modalita' di svolgimento della  prova  possono  essere  concordate
   telefonicamente.  Dell'accordo  raggiunto  il  competente  Ufficio
   scolastico  regionale  redige  un  sintetico  verbale  che   invia
   all'interessato; 
k) di non prestare servizio in qualita' di insegnante  con  contratto
   individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 
l) la procedura ovvero, avendone i titoli, le  procedure  concorsuali
   alle quali intendono partecipare nella regione prescelta; 
m) il titolo di abilitazione posseduto o altro titolo  di  ammissione
   ai   sensi   dell'articolo    2,    con    l'esatta    indicazione
   dell'istituzione che l'ha rilasciato, dell'anno scolastico  ovvero
   accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato; qualora
   il titolo di  accesso  sia  stato  conseguito  all'estero,  devono
   essere  altresi'  indicati  gli  estremi  del   provvedimento   di
   riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; 
n) i titoli  valutabili  ai  sensi  dell'articolo  12,  previsti  dal
   decreto del Ministro dell'istruzione 21 settembre 2012, n. 81; 
o) il titolo di specializzazione all'insegnamento  sul  sostegno,  se
   posseduto, con l'indicazione dell'istituzione che l'ha  rilasciato
   e  dell'anno  scolastico  ovvero  accademico  in  cui   e'   stato
   conseguito; 
p) ai fini della prova di preselezione, la lingua straniera prescelta
   tra le seguenti: inglese,  francese,  tedesco  e  spagnolo,  fermo
   restando quanto previsto dagli articoli  7  e  10  per  la  scuola
   primaria; 
q) il consenso al trattamento dei dati personali per le  finalita'  e
   con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
   196, e successive modificazioni. 
7. Non si tiene conto delle  domande  che  non  contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al concorso e le dichiarazioni prescritte. 
 

        
      
                                Art.4 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
1.  Le  commissioni  giudicatrici  sono  nominate  con  decreti   dei
direttori  generali  dei  competenti  Uffici  scolastici   regionali,
secondo le modalita' stabilite ai sensi  dell'art.  404  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297. 
2. Le commissioni di cui al comma 1 sono integrate,  ove  necessario,
con  membri  esperti  in  lingue   straniere   e   nelle   tecnologie
dell'informazione e comunicazione per la valutazione  delle  relative
competenze. 
 

        
      
                               Art. 5 
 
                        Prova di preselezione 
 
1. Ai fini dell'ammissione alle  prove  scritte  i  candidati  devono
superare una prova di preselezione computer-based, unica per tutti  i
posti e le classi di concorso e per tutto  il  territorio  nazionale,
volta all'accertamento delle capacita' logiche, di  comprensione  del
testo,   delle   competenze   digitali   nonche'   delle   competenze
linguistiche in una delle seguenti lingue comunitarie  a  scelta  del
candidato: inglese, francese, tedesco e spagnolo. La prova si  svolge
in piu' sessioni secondo il calendario reso noto con le modalita'  di
cui al successivo comma 7. 
2. I candidati ammessi a ciascuna sessione hanno a  disposizione  una
postazione informatica alla  quale  accedono  tramite  un  codice  di
identificazione personale che sara' fornito il  giorno  della  prova.
Per  ciascun  candidato  il  sistema  genera  casualmente  una  prova
costituita da 50 quesiti a risposta multipla con quattro  opzioni  di
risposta, di cui una sola corretta, cosi' ripartiti: 
- capacita' logiche 18 domande; 
- capacita' di comprensione del testo 18 domande; 
- competenze digitali 7 domande; 
- conoscenza della lingua straniera 7 domande. 
3. I quesiti di cui al comma 2 sono estratti da una banca  dati  resa
nota tramite pubblicazione sul sito del Ministero (www.istruzione.it)
20 giorni prima dell'avvio delle sessioni di preselezione. 
4. La prova ha la durata di  50  minuti,  al  termine  dei  quali  il
sistema interrompe  la  procedura  e  acquisisce  definitivamente  le
risposte  fornite  dal  candidato   fino   a   quel   momento.   Fino
all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le  risposte
gia' date. 
5. La risposta corretta vale 1 punto, la risposta  non  data  vale  0
punti e la risposta errata vale - 0,5 punti. Il risultato della prova
e' immediatamente visualizzato sulla postazione del candidato. 
6. Sono ammessi alla prova scritta i candidati che  hanno  conseguito
un punteggio non inferiore a 35/50. Il non  superamento  della  prova
comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura  concorsuale.  Il
punteggio della prova non concorre alla formazione  del  voto  finale
nella graduatoria di merito. 
7. Con avviso da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana, 4^ Serie Speciale, Concorsi ed Esami, del 23 novembre 2012,
sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero(www.istruzione.it),
nonche'  sui  siti  internet  degli   Uffici   scolastici   regionali
competenti a gestire la procedura, sono resi noti il  calendario,  le
sedi  e  le  ulteriori   modalita'   di   svolgimento   della   prova
preselettiva. Nello stesso avviso e'  data  comunicazione  in  merito
alla pubblicazione dell'archivio da cui sono estratti  i  quesiti  di
cui al comma 2 nonche' delle modalita' di restituzione  al  candidato
di copia della prova svolta, se richiesta. 
8. L'avviso di cui al comma 7 ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dal
concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova  di
preselezione secondo le indicazioni contenute  nel  predetto  avviso,
muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' e  del
codice fiscale. La mancata  presentazione  nel  giorno,  ora  e  sede
stabiliti,  comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi  causa   dovuta,
comporta l'esclusione dal  concorso.  Qualora,  per  cause  di  forza
maggiore sopravvenute, non sia possibile l'espletamento di una o piu'
sessioni della prova  preselettiva  nelle  giornate  programmate,  ne
viene stabilito il rinvio con comunicazione, anche in forma orale, ai
candidati presenti. 
9. Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni  portatili  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra loro. In caso di violazione e'  disposta  l'immediata  esclusione
dal concorso. 
 

        
      
                             Articolo 6 
 
                           Prove di esame 
 
1. Le prove di esame e  i  relativi  programmi,  di  cui  al  decreto
ministeriale  del  21  settembre  2012,   n.   80,   sono   riportati
nell'Allegato n. 3, che costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. 
 

        
      
                             Articolo 7 
 
                Prove scritte ovvero scritto-grafiche 
 
1. I candidati che superano la  prova  di  cui  all'articolo  5  sono
ammessi, con decreto del direttore generale  dell'Ufficio  scolastico
regionale competente, a sostenere una o piu' prove nazionali  scritte
ovvero  scritto-grafiche  relative   alle   discipline   oggetto   di
insegnamento per ciascun posto o classe di concorso. 
2. Le prove di cui al comma 1 consistono in una serie  di  quesiti  a
risposta aperta e sono finalizzate a  valutare  la  padronanza  delle
competenze  professionali  nonche'  delle   discipline   oggetto   di
insegnamento. 
3.  La  prova  scritta  della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
4. La commissione assegna alle prove di cui al comma 1  un  punteggio
complessivo di 40 punti. Nel caso di due o piu' prove,  il  punteggio
e' ottenuto dalla media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna
delle quali e' assegnato un punteggio massimo di 40 punti.  La  prova
e' superata dai  candidati  che  conseguono  nella  prova  ovvero  in
ciascuna delle singole prove un punteggio non inferiore a 28 punti. 
5.  Ai  candidati  che  devono  sostenere  anche  la  prova  di   cui
all'articolo 9 la commissione assegna, per la  prova  ovvero  per  le
prove di cui al comma 1,  un  punteggio  complessivo  massimo  di  30
punti. Nel caso di due o piu' prove, il punteggio e'  ottenuto  dalla
media aritmetica delle singole  prove,  a  ciascuna  delle  quali  e'
assegnato un punteggio massimo di 30 punti. La prova e' superata  dai
candidati che conseguono nella prova ovvero in ciascuna delle singole
prove un punteggio non inferiore a 21 punti. Al suddetto punteggio si
somma quello  conseguito  nella  prova  di  cui  all'articolo  9.  Il
punteggio  finale  e'  di  conseguenza  espresso  in  quarantesimi  e
costituisce il punteggio  di  ammissione  alla  prova  orale  di  cui
all'articolo 10. 
 

        
      
                             Articolo 8 
 
Articolazione delle prove scritte per classi di concorso comprese  in
                         ambiti disciplinari 
 
1. Secondo il vigente ordinamento, per gli ambiti disciplinari 1,  2,
4 e 5 e' prevista una prova scritta obbligatoria  e  comune,  il  cui
mancato superamento  comporta  l'esclusione  dall'unica  prova  orale
obbligatoria e comune. 
2. Per gli  ambiti  disciplinari  7,  8  e  9  le  prove  sono  cosi'
articolate: 
 
A.D. 7 - (cl. 36/A e 37/A). Il  candidato  deve  sostenere  la  prova
scritta obbligatoria e comune di Filosofia. Il  superamento  di  tale
prova consente la valutazione delle prove aggiuntive  di  Psicologia,
Sociologia e Scienza dell'educazione, per la classe 36/A, o di Storia
per la classe 37/A, ovvero di  entrambe  le  prove  per  entrambe  le
classi. Il superamento delle prove aggiuntive consente  di  sostenere
le rispettive prove orali. Il mancato superamento di una delle  prove
aggiuntive non preclude la possibilita' di sostenere la  prova  orale
per l'altra classe di concorso per la quale  sia  stata  superata  la
relativa   prova   aggiuntiva.   Vengono   compilate   due   distinte
graduatorie, una per la classe 36/A ed una per la classe 37/A. 
 
A.D. 8 - (cl. 38/A - 47/A - 49/A). Il  candidato  deve  sostenere  la
prova scritta obbligatoria di Matematica per  la  classe  47/A  o  di
Fisica per  la  classe  38/A,  ovvero  entrambe  le  medesime  prove,
obbligatorie e comuni, di Matematica e di Fisica per la classe  49/A.
Il  superamento  delle  prove  obbligatorie  consente  di   sostenere
l'eventuale prova pratica e le rispettive prove orali. Il superamento
di  tutte  le  prove  relative  alle  classi  38/A  e  47/A  comporta
l'inserimento nella graduatoria anche per la classe 49/A. 
 
AA.DD. 4 e 9 (cl. 43/A / 50/A -  51/A  -  52/A).  Il  candidato  deve
sostenere la prova scritta obbligatoria  e  comune  di  Italiano.  Il
mancato  superamento  di  detta  prova  comporta  l'esclusione  dalla
valutazione  delle  prove  successive.  Il  superamento  della  prova
scritta di Italiano ammette alla prova  orale  di  Italiano,  Storia,
Educazione civica e Geografia. Il superamento di  detta  prova  orale
consente l'inserimento del  candidato,  con  il  medesimo  punteggio,
nelle distinte graduatorie relative alle classi di concorso  comprese
nell'ambito disciplinare n. 4 (cl. 43/A - 50/A). Al candidato  avente
titolo, che abbia superato la prova scritta di Italiano, e'  valutata
la prova scritta aggiuntiva di Latino. Al candidato avente titolo che
abbia superato le prove scritte di Italiano e Latino e'  valutata  la
prova aggiuntiva di Greco. In  caso  di  valutazione  positiva  delle
prove scritte aggiuntive di Latino e Greco, il candidato e' ammesso a
sostenere distinte prove orali per Latino e Greco, il cui superamento
consente di essere  inserito  nelle  rispettive  graduatorie  per  la
classe 51/A e 52/A. 
 

        
      
                             Articolo 9 
 
                   Prove di laboratorio e pratiche 
 
1.  I  candidati  all'insegnamento  di  discipline   scientifiche   e
tecnico-pratiche che contemplano attivita' in  laboratorio  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova di laboratorio stabilita dalla commissione giudicatrice. 
2. I candidati all'insegnamento di  discipline  artistiche  svolgono,
dopo l'espletamento e il superamento della prova di cui  all'articolo
7, una prova pratica stabilita dalla commissione giudicatrice. 
3. Le prove di cui ai commi 1 e  2  sono  superate  se  il  candidato
consegue un punteggio non inferiore a 7/10. 
 

        
      
                             Articolo 10 
 
                             Prova orale 
 
1. Accedono alla prova orale i candidati che hanno superato la  prova
ovvero le prove di cui agli articoli 7 e 9. 
2. La prova orale, distinta per ciascun posto o classe  di  concorso,
ha per oggetto le discipline di insegnamento e valuta  la  padronanza
delle medesime nonche' la capacita' di trasmissione delle stesse e la
capacita' di progettazione  didattica,  anche  con  riferimento  alle
tecnologie dell'informazione e della comunicazione  (TIC).  La  prova
orale valuta altresi' la  capacita'  di  conversazione  nella  lingua
straniera prescelta dal candidato. Per  l'ambito  disciplinare  n.  5
(Inglese e Francese) la  prova  orale  si  svolge  interamente  nella
lingua straniera. 
3. La prova orale consiste: 
a) in una lezione simulata, della durata di 30 minuti, su una traccia
   estratta dal candidato 24 ore prima della data programmata per  la
   sua prova orale. A tal fine la commissione predispone un numero di
   tracce pari a  tre  volte  il  numero  dei  candidati.  Le  tracce
   estratte sono escluse dai successivi sorteggi; 
b) in un colloquio immediatamente successivo, della durata massima di
   30 minuti, nel corso del quale sono approfonditi i  contenuti,  le
   scelte didattiche  e  metodologiche  della  lezione  di  cui  alla
   lettera a). 
4.  La  prova   orale   della   scuola   primaria   comprende   anche
l'accertamento della conoscenza della lingua inglese. 
5. La commissione assegna alla prova un punteggio massimo di 40 punti
ed  e'  superata  dai  candidati  che  conseguono  un  punteggio  non
inferiore a 28 punti. 
 

        
      
                               Art. 11 
 
          Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 
 
1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'articolo  7
e' pubblicato dal Ministero nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
- 4a serie speciale  -  Concorsi  ed  Esami,  del  15  gennaio  2013.
Qualora, in ragione dell'esiguo numero dei  candidati,  il  Ministero
disponga  l'aggregazione  territoriale   dei   concorsi,   ai   sensi
dell'articolo 400 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, con
il  medesimo  avviso  viene  reso  noto  anche  l'Ufficio  scolastico
regionale  che  deve  curare  l'espletamento   dei   concorsi   cosi'
accorpati.  Della  pubblicazione  del   suddetto   avviso   e'   data
comunicazione anche sulla rete intranet  e  sul  sito  del  Ministero
(www.istruzione.it),  nonche'  sui  siti  degli   Uffici   scolastici
regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione
e con l'indicazione della destinazione dei candidati  distribuiti  in
ordine alfabetico, e' comunicato dagli  Uffici  scolastici  regionali
competenti almeno quindici giorni prima  della  data  di  svolgimento
delle prove tramite avviso pubblicato  nei  rispettivi  albi  e  siti
internet, nonche'  sulla  rete  intranet  e  sul  sito  internet  del
Ministero (www.istruzione.it). Detto avviso ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti. 
2. Con le stesse modalita' previste dal comma 1, ultimo periodo,  gli
Uffici scolastici regionali competenti  comunicano,  tramite  avviso,
almeno 15 giorni prima del loro svolgimento il calendario delle prove
di cui all'articolo 9, nonche' l'elenco delle sedi di esame,  con  la
loro esatta ubicazione e con  l'indicazione  della  destinazione  dei
candidati distribuiti in ordine alfabetico. Detto avviso ha valore di
notifica a tutti gli effetti. 
3. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame in
tempo utile,  tenendo  conto  che  le  operazioni  di  appello  e  di
identificazione hanno inizio alle ore 8.00. E' escluso  dal  concorso
il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 
4. La vigilanza durante le prove di  cui  agli  articoli  7  e  9  e'
affidata dall'Ufficio scolastico regionale agli stessi  membri  della
commissione  esaminatrice,  cui   possono   essere   aggregati,   ove
necessario, commissari  di  vigilanza  scelti  dal  medesimo  Ufficio
scolastico regionale. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previsti per i componenti  della
commissione giudicatrice. Qualora le  prove  abbiano  luogo  in  piu'
edifici, collocati anche in regioni diverse e aggregate ai sensi  del
comma 1, si istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza,
formato secondo l'articolo 9, comma 7,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. 
5. In caso di assenza di uno  o  piu'  componenti  della  commissione
giudicatrice, le prove di cui agli articoli 7 e 9  si  svolgono  alla
presenza del comitato di vigilanza. 
6. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono  comunicazione  a
mezzo di posta elettronica all'indirizzo comunicato nella domanda  di
partecipazione  al  concorso,  con  l'indicazione   delle   votazioni
riportate in ciascuna delle prove di cui agli articoli 7 e  9,  della
sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale. La
mail e' trasmessa ai candidati almeno venti giorni prima  della  data
in cui essi devono sostenere la prova orale. 
7. Le prove del concorso non possono aver luogo  nei  giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
9.  Per  essere  ammessi  a  sostenere  tutte  le  prove  d'esame   i
concorrenti dovranno essere muniti di un documento di  riconoscimento
in corso di validita'. 
 

        
      
                               Art. 12 
 
        Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 
 
1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto  ministeriale
21 settembre 2012, n.81, la cui tabella con la relativa  ripartizione
dei punteggi e' riportata nell'Allegato n. 4, che  costituisce  parte
integrante del presente decreto.  I  suddetti  titoli  devono  essere
conseguiti entro la data di scadenza  del  termine  previsto  per  la
presentazione della domanda di ammissione. 
2. La commissione  giudicatrice  valutera'  esclusivamente  i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
3. Ai fini del comma 2, il candidato  che  ha  ricevuto  dall'Ufficio
scolastico regionale competente comunicazione del  superamento  della
prova orale presenta al direttore generale  del  medesimo  Ufficio  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione  non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art.
15 della legge 12 novembre 2011, n. 183. La presentazione deve essere
effettuata  entro  e  non  oltre  quindici  giorni   dalla   predetta
comunicazione. 
4. L'Ufficio scolastico regionale si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della dichiarazione di cui  al  comma  2,  ai
sensi dell'art. 71 del citato dPR  n.  445  del  2000.  Le  eventuali
dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere
successivamente  regolarizzate  entro   i   termini   stabiliti   dal
competente Ufficio scolastico regionale. Qualora dal controllo emerga
la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il  dichiarante
decade  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  sulla  base   delle
dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite
a norma di legge. 
5. Ai titoli, indicati nel citato Allegato n. 4,  si  attribuisce  un
punteggio complessivo non superiore a  20  punti.  L'allegato  indica
anche il  punteggio  massimo  attribuibile  singolarmente  a  ciascun
titolo. 
 

        
      
                               Art. 13 
 
                         Adempimenti finali 
 
1. La commissione giudicatrice  provvede  alla  compilazione  di  una
graduatoria di merito in cui  sono  inclusi  i  candidati  che  hanno
superato la prova orale, attribuendo a ciascuno di essi un  punteggio
finale espresso in centesimi corrispondente alla somma  dei  punteggi
ottenuti nella valutazione delle prove di cui agli articoli 7, 9 e 10
e dei titoli di cui all'articolo 12. 
2. Il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale competente
approva la predetta graduatoria e con  proprio  decreto  individua  i
vincitori pari al numero dei posti messi a concorso, dandone  massima
pubblicita'. 
3. La vincita del  concorso  e  la  conseguente  assunzione  a  tempo
indeterminato conferiscono ai candidati in possesso dei requisiti  di
ammissione di cui all'articolo 2,  commi  2,  3  e  4  il  titolo  di
abilitazione all'insegnamento. 
 

        
      
                               Art. 14 
 
                       Assunzione in servizio 
 
1. Il vincitore del concorso, che risulti in regola con la prescritta
documentazione, ha titolo ad essere assunto con contratto individuale
di lavoro a tempo indeterminato ai sensi del  vigente  C.c.n.l..  del
comparto scuola. 
2. Coloro che  risultano  vincitori  in  piu'  procedure  concorsuali
esercitano il diritto di opzione nei  modi  e  nei  termini  previsti
dalle disposizioni vigenti. 
2. I docenti assunti in servizio sono soggetti al  periodo  di  prova
disciplinato dal Contratto collettivo nazionale di cui al comma  1  e
sono tenuti alla permanenza in servizio nell'ambito  provinciale  per
un periodo di 5 anni, ai sensi dell'articolo 9, comma 21, del decreto
legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni dalla legge
12 luglio 2011, n. 106. 
3. La costituzione del rapporto di lavoro e',  comunque,  subordinata
all'autorizzazione  all'assunzione  da  parte  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi  dell'articolo  39  della  legge  27
dicembre 1997 n. 449. 
 

        
      
                               Art. 15 
 
                Presentazione dei documenti di rito. 
 
1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare  i  documenti  di
rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai
sensi  dell'art.  15  della  Legge  12  novembre  2011,  n.  183,   i
certificati e gli  atti  di  notorieta'  rilasciati  dalle  Pubbliche
Amministrazioni sono sostituiti dalle  dichiarazioni  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  Decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
2. I concorrenti vincitori devono  altresi'  produrre  al  competente
Ufficio scolastico regionale, entro il termine  di  30  giorni  dalla
stipula del contratto di lavoro a  tempo  indeterminato,  a  pena  di
decadenza dall'impiego, la certificazione  sanitaria,  rilasciata  ai
sensi delle disposizioni vigenti, da cui dovra' risultare l'idoneita'
fisica all'assolvimento  della  specifica  funzione  cui  si  accede.
L'Ufficio scolastico  regionale  ha  in  ogni  caso  la  facolta'  di
sottoporre i vincitori alla visita di una commissione  medica  e,  in
base all'esito di detta visita, e' tenuto a disporre la decadenza  da
ogni diritto conseguente alla vincita del concorso nei confronti  dei
candidati che risultino  fisicamente  non  idonei  alla  funzione  da
svolgere. 
3.  Sono  confermate  le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia   di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
 

        
      
                               Art. 16 
 
Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 
 
1. Il  rifiuto  dell'assunzione  o  la  mancata  presentazione  senza
giustificato motivo nel giorno indicato per la stipula del  contratto
individuale di lavoro implica la decadenza dal relativo  diritto  con
esclusione dalla graduatoria. 
2. Nel caso  di  rinuncia  o  decadenza  dalla  nomina  di  candidati
vincitori il competente Ufficio scolastico regionale  puo'  procedere
ad  altrettante  assunzioni  di  candidati  secondo  l'ordine   della
graduatoria concorsuale. 
 

        
      
                               Art. 17 
 
                               Ricorsi 
 
1.  Avverso  i  provvedimenti  relativi   alla   presente   procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario al  Presidente  della  Repubblica,  entro  120  giorni,
oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale Amministrativo
Regionale, entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica
all'interessato  ovvero  dalla  piena  conoscenza  dei  provvedimenti
stessi. 
 

        
      
                               Art. 18 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
1. Ai sensi dell'art 13 del decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.
196, si informano i candidati che il trattamento dei  dati  personali
da essi forniti in sede di  partecipazione  al  concorso  o  comunque
acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente
all'espletamento del concorso  medesimo  e  avverra'  con  l'utilizzo
anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari
per perseguire le predette finalita', anche in caso di  comunicazione
a terzi. I dati, resi anonimi, potranno, inoltre,  essere  utilizzati
ai fini di elaborazioni statistiche. 
2. Il  conferimento  di  tali  dati  e'  necessario  per  valutare  i
requisiti di partecipazione al concorso e  il  possesso  dei  titoli,
pena  rispettivamente  l'esclusione  dal  concorso  e/o  la   mancata
valutazione dei titoli stessi. 
3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'articolo 7 del
citato decreto legislativo n. 196 del 2003, in particolare il diritto
di accedere ai propri dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi  legittimi  rivolgendo  le  richieste  al  competente  Ufficio
scolastico regionale, titolare del trattamento dei dati. 
4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente
individuato dall'Ufficio Scolastico Regionale competente. 
 

        
      
                               Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  si  applicano  le
disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297  e
quelle generali sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso
agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili,
nonche' le disposizioni previste dal vigente C.C.N.L.  del  personale
docente ed educativo del comparto scuola. 
2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - IV serie speciale -  "Concorsi  ed  Esami".  Dal  giorno
della pubblicazione decorrono i  termini  per  eventuali  impugnative
(120  giorni  per  il  ricorso  straordinario  al  Presidente   della
Repubblica e 60 giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al  T.A.R.
competente).   E'    inoltre    pubblicato    sul    sito    internet
(www.istruzione.it) e sulla rete intranet del Ministero, nonche'  sui
siti internet dei competenti Uffici scolastici regionali. 
 
Roma, 24 settembre 2012 
 
                            Il direttore generale: Luciano Chiappetta 
 
1. Ripartizione  per   ciascuna   regione   dei   posti   di   scuola
   dell'infanzia e primaria, delle cattedre delle scuole superiori di
   I e II grado e dei posti di sostegno; 
2. Istruzioni  per  l'utilizzo  della  procedura  informatica   POLIS
   (acquisizione domande di partecipazione); 
3. Prove  di  esame  e  relativi  programmi  (estratto  del   decreto
   ministeriale 21 settembre 2012, n. 80); 
4. Tabella titoli valutabili e  relativa  ripartizione  dei  punteggi
   (estratto dal decreto ministeriale 21 settembre 2012, n. 81). 
 
 

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