Concorso per 1 ricercatore universitario (campania) UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2013
Sintesi: UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO' Concorso (Scad. 25 marzo 2013) Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno - set ...
Ente: UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 22-02-2013
Data Scadenza bando 25-03-2013
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UNIVERSITA' TELEMATICA 'PEGASO'

Concorso (Scad. 25 marzo 2013)

Procedura di valutazione comparativa per la copertura di un posto di ricercatore con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno - settore scientifico-disciplinale IUS/17 - Diritto penale.


 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' Telematica Pegaso e  successive
modificazioni; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370,  concernente  "l'esenzione
dell'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche"; 
    Vista  la  legge  9  maggio  1989,   n.   168,   recante   "norme
sull'autonomia universitaria"; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di "procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"; 
    Vista  la  legge  29  luglio  1991,  n.  243,   in   materia   di
"operativita' delle universita' non statali legalmente riconosciute"; 
    Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, in  materia  di  "tutela
delle persone e altri  soggetti  rispetto  al  trattamento  dei  dati
personali"; 
    Visto il decreto ministeriale 3 novembre 1999,  n.  509,  recante
"norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei"; 
    Visto il decreto  ministeriale  4  ottobre  2000,  relativo  alla
"rideterminazione       e       aggiornamento       dei       settori
scientifico-disciplinari e definizione delle declaratorie,  ai  sensi
dell'art. 2 del decreto ministeriale 23 dicembre 1999"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  recante  "disposizioni  legislative  in  materia  di
documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto interministeriale del 17  aprile  2003,  recante
"criteri e procedure di accreditamento dei corsi di studio a distanza
delle  universita'  statali  e  non  statali  e   delle   istituzioni
universitarie, abilitate  a  rilasciare  titoli  accademici,  di  cui
all'art. 3 del decreto 3 novembre 1999, n. 509"; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, in materia di "protezione
dei dati personali"; 
    Vista la legge 15 aprile 2004, n. 106, recante "norme relative al
deposito  legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati
all'uso pubblico"; 
    Vista  la  legge  11  febbraio  2005,   n.   15,   e   successive
modificazioni e integrazioni, concernenti "modifiche ed  integrazioni
alla  legge  7  agosto  1990,  n.  241,  concernenti  norme  generali
sull'azione amministrativa"; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  18   marzo   2005,   contenente
"modificazioni agli  allegati  del  decreto  ministeriale  4  ottobre
2000"; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  2006,
n. 252, recante "norme in materia di deposito legale dei documenti di
interesse culturale destinati all'uso pubblico"; 
    Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed  in  particolare  gli
articoli 6 e 24; 
    Visto il decreto ministeriale 24 maggio  2011,  n.  242,  recante
"criteri per la valutazione delle attivita' didattiche e  di  ricerca
svolte dai titolari dei  contratti  di  cui  all'art.  24,  comma  3,
lettera a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240"; 
    Visto il decreto ministeriale 25 maggio  2011,  n.  243,  recante
"criteri e parametri per la valutazione preliminare dei candidati  di
procedure pubbliche di selezione dei destinatari di contratti di  cui
all'art. 24, comma 2, lettera c), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240"; 
    Visto il regolamento interno per l'espletamento  delle  procedure
per il reclutamento di ricercatori universitari con contratto a tempo
determinato; 
    Visto il decreto ministeriale 12 giugno 2012, n. 159, concernente
la  rideterminazione   dei   settori   concorsuali   raggruppati   in
macrosettori concorsuali; 
    Vista la richiesta, pervenuta in data 23/01/2013,  da  parte  del
Preside della Facolta' di Giurisprudenza, di bandire una Procedura di
valutazione comparativa per la copertura di n. 1 posto di ricercatore
con contratto a tempo determinato con regime di impegno a tempo pieno
- SSD IUS/17 - Diritto Penale; 
    Vista la delibera adottata dal Senato Accademico dell'Universita'
telematica Pegaso nell'adunanza del 23 gennaio 2013; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio di  Amministrazione
n. 1 del 25/01/2013; 
    Accertato  che  per  il  posto  bandito  e'  stata  prevista   la
necessaria copertura finanziaria; 
 
                               Decreta 
 
il seguente «bando per la copertura di  n.  1  posto  di  ricercatore
universitario a tempo  determinato  per  attivita'  didattiche  e  di
ricerca»: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto della selezione 
 
    E' indetta una procedura di valutazione comparativa per titoli  e
discussione pubblica per il reclutamento di n. 1 posto di ricercatore
universitario a tempo determinato ai sensi  dell'art.  24,  comma  3,
lettera  a)  della  legge  n.  240/2010  per  il   seguente   settore
concorsuale: 
      Facolta': Giurisprudenza; 
      Settore Scientifico Disciplinare: IUS/17 - Diritto Penale; 
      Settore Concorsuale: 12/G1 - Diritto Penale; 
      regime di impegno: tempo pieno; 
      attivita' di ricerca: "I reati  di  bancarotta  nei  gruppi  di
imprese"; 
      sede di servizio: Napoli; 
      lingua straniera: inglese; 
      numero massimo di pubblicazioni: 10. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    Sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura   di   valutazione
comparativa i candidati in possesso del titolo di dottore di  ricerca
o titolo equivalente, conseguito  in  Italia  o  all'estero.  In  via
transitoria,  lino  all'anno  2015,  ai  sensi  di  quanto   previsto
dall'art. 29, comma  13  della  legge  30/12/2010,  n.  240,  possono
altresi' partecipare alla procedura di selezione anche i soggetti  in
possesso  di  laurea  magistrale  o  equivalente  in  Giurisprudenza,
unitamente ad un  curriculum  scientifico-professionale  idoneo  allo
svolgimento di attivita' di ricerca. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione alla procedura di valutazione comparativa. 
    L'esclusione dalla procedura per mancanza dei requisiti richiesti
e'   disposta   con   motivato   Decreto   Rettorale   e   notificata
all'interessato. 
    Non  sono  ammessi  a  partecipare  alla  procedura  selettiva  i
soggetti  gia'  assunti  a  tempo   indeterminato   come   professori
universitari di I e II fascia o come ricercatori,  ancorche'  cessati
dal servizio. 
    Non sono ammessi a partecipare alla  procedura  selettiva  coloro
che abbiano un grado di parentela o  di  affinita',  fino  al  quarto
grado  compreso,  o  relazione  di  coniugio,   con   un   professore
appartenente alla Facolta' che effettua la  chiamata  ovvero  con  il
Rettore, il Direttore Generale ed Amministrativo o un componente  del
Consiglio di amministrazione  dell'Ateneo,  ai  sensi  dell'art.  18,
comma 1, lettera c) della legge  n.  240/2010;  un  professore  o  un
ricercatore appartenente alla struttura che effettua la  proposta  di
attivazione  del  contratto  ovvero  con  il  Rettore,  il  Direttore
Generale  o  un   componente   del   Consiglio   di   Amministrazione
dell'Ateneo. 
    Non sono ammessi a partecipare alla  procedura  selettiva  coloro
che hanno avuto contratti in qualita' di assegnista di ricerca  e  di
ricercatore a tempo determinato ai sensi degli articoli 22 e 24 della
legge n. 240/2010 presso l'Ateneo o anche presso  altre  Universita',
statali, non statali o telematiche, nonche' con gli enti  di  cui  al
comma 1 dell'art. 22 della legge n.  240/2010  per  un  periodo  che,
sommato alla durata prevista dal  contratto  messo  a  bando,  superi
complessivamente i 12 anni, anche non  continuativi.  Ai  fini  della
durata dei predetti rapporti non  rilevano  i  periodi  trascorsi  in
aspettativa  per  maternita'  o  per  motivi  di  salute  secondo  la
normativa vigente. 
                               Art. 3 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    Per partecipare alla valutazione comparativa  il  candidato  deve
far  pervenire  un  plico,  sigillato  con  cera  lacca,  all'Ufficio
Concorsi nel termine perentorio di 30 giorni decorrenti dalla data di
pubblicazione del presente bando sul sito della Gazzetta Ufficiale; a
tal fine fara' fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.
Suddetto plico deve essere inviato a mezzo raccomandata A/R (o  altro
mezzo idoneo a comprovare il rispetto del  termine  di  scadenza)  al
seguente indirizzo: Universita' Telematica Pegaso - Ufficio  Concorsi
- via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola A/3 - 80143  Napoli.  Su
tale plico il candidato deve indicare  il  proprio  Cognome  e  Nome,
nonche' la denominazione della valutazione  comparativa  cui  intende
partecipare. Inoltre, il plico deve contenere due buste separate, una
avente come dicitura "Busta A", l'altra avente come  dicitura  "Busta
B". 
    La busta avente come dicitura "Busta A" deve contenere:  apposita
domanda, debitamente firmata a pena di esclusione, redatta  in  carta
semplice secondo il modello di cui all'allegato  del  presente  bando
(allegato A). 
    La domanda del candidato dovra' contenere, a pena  di  esclusione
dalla  valutazione  comparativa,   le   indicazioni   necessarie   ad
individuare in modo univoco il settore scientifico-disciplinare. 
    Nella domanda il  candidato  dovra'  chiaramente  indicare,  pena
l'esclusione, il proprio cognome, nome,  data  e  luogo  di  nascita,
codice fiscale ed un  proprio  indirizzo  di  posta  certificata.  Il
codice fiscale costituira' il codice d'identificazione personale  del
candidato. 
    I  candidati  devono  dichiarare,  inoltre,  sotto   la   propria
responsabilita': 
      1) la propria residenza; 
      2) la cittadinanza posseduta; 
      3) di  non  aver  riportato  condanne  penali  o  le  eventuali
condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze,  e
gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      4)  di  non  essere  stato  destituito  o  dichiarato  decaduto
dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione; 
      5) i candidati italiani devono dichiarare  di  essere  iscritti
nelle  liste  elettorali,  precisandone  il   comune   ed   indicando
eventualmente i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione
dalle medesime; di godere dei diritti civili e politici; i  candidati
cittadini di Stati Esteri dovranno dichiarare di godere  dei  diritti
civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i
motivi del mancato godimento degli stessi; 
      6) di non essere professore di I e II fascia o ricercatore gia'
assunto a  tempo  indeterminato,  ne'  di  esserlo  stato,  ancorche'
cessato dal servizio; 
      7) di non avere un grado di parentela o di affinita',  fino  al
quarto grado compreso, con un professore appartenente  alla  Facolta'
che effettua la chiamata ovvero con il Rettore, il Direttore Generale
ed Amministrativo o un componente del  Consiglio  di  amministrazione
dell'Ateneo; 
      8) i candidati stranieri  dovranno  altresi'  dichiarare  nella
domanda, sotto la propria responsabilita': 
        a) di avere un'adeguata conoscenza della lingua italiana; 
        b) di godere dei diritti civili e  politici  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      9) il recapito che il candidato elegge ai fini della  procedura
di valutazione comparativa. 
    Ogni   eventuale   variazione   dello    stesso    deve    essere
tempestivamente comunicata all'Universita'. Il candidato portatore di
handicap dovra' specificare  l'ausilio  necessario  in  relazione  al
proprio handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
    L'Universita'  non  assume  alcuna  responsabilita'  in  caso  di
irreperibilita'  del  destinatario,  dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
candidato o mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del  cambiamento
dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' in caso di mancato  oppure
tardivo recapito delle comunicazioni imputabile a disguidi postali. 
    La busta avente come dicitura "Busta B" deve contenere: 
      a)  curriculum  in  duplice  copia  della   propria   attivita'
scientifica e didattica, datato e firmato; 
      b) elenco in duplice copia  dei  documenti  e  titoli  ritenuti
utili ai fini della valutazione comparativa, datato e firmato; 
      c)  elenco  in   duplice   copia   delle   pubblicazioni,   con
l'indicazione del nome degli autori, del titolo, della casa editrice,
della data e del luogo di edizione, datato e firmato; 
      d) titoli, pubblicazioni e lavori  che  i  candidati  intendono
sottoporre a valutazione comparativa; 
      e) pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo
le norme vigenti, nonche'  saggi  inseriti  in  opere  collettanee  e
articoli editi  su  riviste  in  formato  cartaceo  o  digitale,  con
relativo elenco in duplice  copia,  datato  e  firmato;  la  tesi  di
dottorato (o di titoli equipollenti) sara'  presa  in  considerazione
anche in assenza delle condizioni su indicate. 
    I titoli possono essere prodotti  in  originale,  possono  essere
autocertificati mediante dichiarazioni sostitutive di  certificazioni
(allegato B) ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  445/2000,  ovvero  possono  essere  prodotti   in   copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' (allegato B) ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000. Tali dichiarazioni dovranno
essere  firmate  dal  dichiarante  e  trasmesse   all'Amministrazione
unitamente alla fotocopia, leggibile fronte-retro non autenticata  di
un documento di identita' del sottoscrittore in corso  di  validita',
debitamente sottoscritta. 
    Le pubblicazioni possono essere prodotte in originale o in  copia
dichiarata conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva
di atto di notorieta' (allegato B) ai sensi dell'art. 47 del  decreto
del Presidente della Repubblica 445/2000. 
    Per i lavori stampati  in  Italia  devono  essere  adempiuti  gli
obblighi  previsti  dal  decreto  del  Presidente  della   Repubblica
3/5/2006, n. 252 (Regolamento recante norme in  materia  di  deposito
legale  dei  documenti  di  interesse  culturale  destinati   all'uso
pubblico). 
    L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere  ad  idonei
controlli  sulla  veridicita'  del  contenuto   delle   dichiarazioni
sostitutive. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso altre Amministrazioni. 
    Le dichiarazioni rese  possono  essere  utilizzate  da  cittadini
italiani  e  della  Comunita'  Europea,  senza  limitazioni.  Per   i
cittadini  extracomunitari  si  applicano  le  disposizioni  di   cui
all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000,  che
consentono di utilizzare le dichiarazioni sostitutive,  di  cui  agli
articoli 46 e 47 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica
445/2000,  nei  casi  in  cui  trattasi  di  cittadini   regolarmente
soggiornanti in Italia. 
    I documenti e i  certificati  devono  essere  prodotti  in  carta
libera, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n.  370;  se
redatti in lingua straniera devono essere corredati da una traduzione
in lingua italiana certificata conforme al testo  straniero,  redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un
traduttore ufficiale. 
    Relativamente ai candidati stranieri,  i  certificati  rilasciati
dalle competenti  autorita'  dello  Stato  di  cui  lo  straniero  e'
cittadino devono essere  conformi  alle  disposizioni  vigenti  nello
Stato stesso e devono, altresi', essere legalizzati dalle  competenti
autorita' consolari italiane. 
    La mancanza  delle  dichiarazioni  di  cui  ai  precedenti  punti
comporta   l'esclusione   dalla   partecipazione   alla   valutazione
comparativa, fatta eccezione, solo per i cittadini stranieri, per  la
mancata indicazione del codice fiscale e altresi' non verranno  prese
in  considerazione  le  domande  che  non  perverranno  nel   termine
stabilito dal bando. 
                               Art. 4 
 
              Esclusione dalla valutazione comparativa 
 
    I  candidali  sono   ammessi   con   riserva   alla   valutazione
comparativa. 
    L'esclusione per difetto dei requisiti e'  disposta  con  decreto
motivato del Rettore ed e' notificato esclusivamente a mezzo PEC. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
    La Commissione e' nominata  dal  Rettore  tra  una  rosa  di  sei
componenti  indicati  dalla  struttura   accademica   proponente   il
contratto e sono formate da un professore di prima fascia in qualita'
di Presidente e da ulteriori due  membri  scelti  fra  professori  di
prima o di seconda fascia appartenenti, in  via  preferenziale,  allo
stesso settore scientifico-disciplinare a cui riferisce il  programma
di ricerca o a settori affini. I componenti della commissione possono
essere sia docenti interni che esterni all'Ateneo. 
    La nomina avviene con decreto del Rettore ed e' pubblicata  nella
sezione "Bandi e concorsi" del sito istituzionale dell'Ateneo. 
                               Art. 6 
 
                 Selezione e criteri di valutazione 
 
    Le procedure di  selezione  pubblica  assicurano  la  valutazione
comparativa dei candidati e la pubblicita' degli atti. 
    Le procedure di valutazione si articolano nelle seguenti fasi: 
      1) La selezione tra i candidati  ammessi  e'  effettuata  sulla
base dei titoli e  delle  pubblicazioni,  ivi  compresa  la  tesi  di
dottorato, discussi pubblicamente con la Commissione. 
      2) Nella prima seduta la Commissione giudicatrice  predetermina
i criteri da utilizzare per l'attribuzione di un punteggio ai  titoli
e a ciascuna delle pubblicazioni  presentate  dai  candidati  ammessi
alla discussione pubblica con la commissione, nonche'  i  criteri  di
massima utili alla valutazione  comparativa  dei  candidati,  tenendo
conto in ogni caso di quanto  indicato  al  successivo  comma  4  del
presente articolo. 
      3) La  Commissione  effettua  la  valutazione  preliminare  dei
candidati, a seguito della quale esprime un  giudizio  analitico  sui
titoli, sul curriculum e sulla produzione  scientifica,  compresa  la
tesi di dottorato. 
      4) La valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche
dei candidati avviene  nel  rispetto  dei  criteri  e  dei  parametri
definiti con decreto ministeriale n. 243 del 25 maggio 2011. 
      5)  A  seguito  della  valutazione  preliminare,  i   candidati
comparativamente  piu'  meritevoli,  con  deliberazione   assunta   a
maggioranza dei componenti, sono ammessi  alla  discussione  pubblica
dei titoli e della produzione scientifica con la Commissione. 
      6) I candidati sono tutti ammessi alla discussione  qualora  il
loro numero sia pari o inferiore a sei. 
      7) I candidati sono convocati esclusivamente a mezzo  PEC,  per
la discussione dei titoli, con almeno 20 giorni di preavviso. 
      8)  Contestualmente  alla  discussione  dei  titoli   e   delle
pubblicazioni  e'  prevista  una  prova  orale  volta  ad   accertare
l'adeguata conoscenza della lingua straniera richiesta nel bando. 
      9) Al termine della discussione  sostenuta  dai  candidati,  la
Commissione attribuisce un punteggio ai titoli  e  a  ciascuna  delle
pubblicazioni presentate dai candidati ammessi  alla  discussione.  A
seguito della stessa, esprime  un  giudizio  sulla  conoscenza  della
lingua straniera e individua il candidato idoneo alla chiamata. 
      10) Gli atti della  Commissione  sono  costituiti  dai  verbali
delle singole riunioni, con allegati i giudizi analitici  individuali
e collegiali espressi sui  titoli,  il  curriculum  e  la  produzione
scientifica di ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva
dei lavori svolti. 
    Per sostenere  la  discussione  pubblica  e  la  prova  orale,  i
candidati  dovranno  essere  muniti  di  un   valido   documento   di
riconoscimento. 
                               Art. 7 
 
                       Approvazione degli atti 
 
    Il Rettore accerta la regolarita' formale degli atti con  proprio
decreto, di cui e' data pubblicita' sul sito internet dell'Ateneo. 
    Il decreto di approvazione degli atti e la relazione finale della
Commissione sono trasmessi al Responsabile del procedimento  ai  fini
della proposta di chiamata. 
    Il Senato Accademico, entro 60 giorni dal ricevimento degli  atti
della procedura di valutazione comparativa, con voto favorevole della
maggioranza assoluta  dei  professori  di  prima  e  seconda  fascia,
formula  la  proposta  di  chiamata  del  candidato  vincitore  e  la
trasmette al Consiglio di Amministrazione per l'approvazione. 
    La  delibera  di  chiamata  e'   approvata   dal   Consiglio   di
Amministrazione. 
                               Art. 8 
 
          Restituzione dei documenti e delle pubblicazioni 
 
    I  candidati  risultati  non  vincitori  potranno   esibire   una
richiesta,  da  presentare  all'Ufficio  Concorsi,  entro  30  giorni
dall'accertamento della regolarita' degli atti, di restituzione della
documentazione presentata, corredata dalla ricevuta del versamento di
un contributo di euro 52,00 (cinquantadue/00) sul conto  corrente  n.
IT 84 E 05392 03402 000001341010 intestato a  Banca  della  Campania,
indicando come causale "Contributo per la copertura  finanziaria  dei
costi di restituzione delle pubblicazioni". 
    La restituzione sara' effettuata entro 30 giorni dalla richiesta,
salvo eventuale contenzioso in atto. 
    Trascorsi  30   giorni   dalla   conclusione   della   procedura,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 
                               Art. 9 
 
                        Oggetto del contratto 
 
    Il rapporto di lavoro che si instaura  tra  l'Universita'  ed  il
ricercatore a tempo determinato e' disciplinato da  un  contratto  di
lavoro subordinato di diritto privato a termine ed e' regolato  dalle
disposizioni  vigenti  in  materia,  anche  per  quanto  attiene   al
trattamento fiscale, assistenziale e previdenziale,  previsto  per  i
redditi da lavoro dipendente. 
    L'Universita'   telematica   Pegaso   provvede   alla   copertura
assicurativa per rischi da infortunio e responsabilita' civile. 
    I ricercatori a  tempo  determinato  hanno  contratti  di  durata
triennale prorogabili per soli due anni, per una sola  volta,  previa
valutazione positiva delle attivita' didattiche e di ricerca  svolte,
effettuata sulla base di modalita', criteri e parametri definiti  con
il Decreto Ministeriale di cui all'art.  24,  comma  3,  della  legge
240/2010. 
    L'eventuale richiesta di proroga, motivata con  riferimento  alle
esigenze di ricerca e di didattica, e' avanzata dalla  struttura  che
ha formulato la proposta di chiamata. 
    La proroga del contratto  e'  subordinata  al  giudizio  positivo
espresso da un'apposita  commissione  sulla  base  di  una  relazione
predisposta dalla struttura interessata sull'attivita' didattica e di
ricerca svolta dal ricercatore, ai sensi del Decreto Ministeriale  n.
242 del 24 maggio 2011. La Commissione, nominata dal Rettore, sentita
la struttura didattico-scientifica, e' costituita da  tre  professori
ordinari o associati appartenenti al settore concorsuale o ai settori
scientifico-disciplinari indicati ai fini del reclutamento, ovvero  a
settori affini. 
    I contratti stipulati ai sensi del presente regolamento non danno
diritto in ordine all'accesso ai ruoli. 
    Il  rinnovo  del  contratto,  avanzato  dalla  struttura  che  ha
formulato la proposta di chiamata, e' approvato dal Senato Accademico
ed autorizzato dal Consiglio di Amministrazione. 
                               Art. 10 
 
                        Trattamento giuridico 
 
    Il Consiglio della  struttura  interessata  determina  all'inizio
dell'attivita' e di ogni  anno  accademico,  sentito  il  ricercatore
interessato, gli impegni e le modalita' di esercizio  delle  funzioni
scientifiche e di quelle didattiche. 
    L'impegno annuo di ricerca, di studio e di  insegnamento,  con  i
connessi compiti preparatori, di verifica ed organizzativi, e' pari a
1500 ore annue. Il carico didattico deve in ogni modo  soddisfare  le
esigenze didattiche dell'Ateneo. Il ricercatore deve altresi'  essere
disponibile per attivita' di didattica frontale,  ove  per  didattica
frontale si intendono seminari, lezioni sincrone  e  asincrone  e  di
ricevimento in aula virtuale ed assicurare  la  presenza  nelle  sedi
dell'Ateneo. 
    Le modalita' nell'espletamento delle funzioni  saranno  stabilite
con apposite disposizioni del Preside di Facolta'. 
    L'attivita' di  didattica  deve  essere  svolta  nell'ambito  del
settore scientifico disciplinare indicato nel bando di concorso o  in
settori affini. 
    Al termine di ogni anno di  attivita',  il  ricercatore  a  tempo
determinato e' tenuto a depositare presso la struttura  di  afferenza
una relazione  dettagliata  sull'attivita'  svolta,  sulla  quale  il
Direttore della Ricerca stessa esprime il proprio giudizio. 
                               Art. 11 
 
                        Trattamento economico 
 
    Il  trattamento  economico  spettante  al  ricercatore  a   tempo
determinato e' pari al trattamento economico iniziale dei ricercatori
universitari confermati nel medesimo regime di impegno. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del d.lgs. 30.06.2003, n. 196, e successive
modificazioni ed integrazioni, i dati personali forniti dai candidati
saranno raccolti presso l'Universita'  telematica  Pegaso  -  Ufficio
Concorsi - per le finalita' di gestione della selezione. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
procedura. 
                               Art. 13 
 
                    Responsabile del Procedimento 
 
    Responsabile del Procedimento  Concorsuale  e'  il  dott.  Gavino
Nuzzo - Ufficio Concorsi - via G. Porzio - Centro Direzionale - Isola
A/3  -  80143  Napoli  (081/19137500  -  fax   081/0112398   -   PEC:
da@pec.unipegaso.it). 
                               Art. 14 
 
                         Disposizioni finali 
 
    Per tutto quanto non previsto dal presente bando, si  applica  il
"Regolamento per la disciplina dei ricercatori a tempo  determinato",
nonche' la  normativa  prevista  dal  Codice  Civile  e  dalle  leggi
generali vigenti in materia. 
    Per ogni controversia il Foro di competenza esclusiva  e'  quello
di Napoli. 
      Napoli, 4 febbraio 2013 
 
                                          Il Rettore: Di Giandomenico