Concorso per 14 direttori tecnici ingegneristici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 14 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 30-04-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 30 maggio 2013) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 14 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo de ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-05-2013 |
Data Scadenza bando | 30-05-2013 |
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Concorso (Scad. 30 maggio 2013)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 14 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica; Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso, tra gli altri, al ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente disposizioni relative alla Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'Interno in data 6 febbraio 2004, con il quale sono state individuate, tra l'altro, le classi delle lauree specialistiche di cui bisogna essere in possesso per l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Funzione Pubblica, in data 9 luglio 2009, con il quale viene definita l'equiparazione tra ciascuna delle nuove classi delle lauree magistrali (LM), i diplomi di laurea (DL) previsti dall'ordinamento didattico vigente prima dell'adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni attuative, e le classi delle lauree specialistiche (LS) introdotte a seguito del predetto adeguamento; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare; Visto l'articolo 8 del decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo; Visto l'articolo 2-quater, lettera a), del decreto-legge 20 giugno 2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 131, che ha apportato una modifica all'articolo 31, comma 1, del decreto legislativo n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante le disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; Visto il proprio decreto n. 333-E/276.0.43/2013 del 5 marzo 2013 che ha determinato in n. 14 i posti della qualifica iniziale del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato da coprire mediante pubblico concorso; Considerato che non e' possibile prevedere il numero dei candidati e che, pertanto, si rende indispensabile stabilire successivamente il diario e la sede o le sedi in cui si svolgeranno le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 14 posti di direttore tecnico ingegnere del ruolo dei direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato. 2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei seguenti profili professionali: Ingegnere in telecomunicazioni n. 12 (di cui n. 3 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); Ingegnere edile n. 2. 3. Si applicano le seguenti riserve: a) il 25% dei posti sono destinati agli orfani, al coniuge, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, deceduto in servizio e per causa di servizio; la predetta riserva opera con priorita' assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; b) il 2% dei posti sono destinati ai sensi dell'art.1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, agli Ufficiali di complemento che abbiano terminato senza demerito la ferma biennale, nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati in congedo ai quali si applicano le norme di stato giuridico previste per gli Ufficiali di complemento. 4. I posti riservati che non venissero coperti, per mancanza di vincitori o idonei in possesso dei requisiti di cui al precedente comma, saranno conferiti in ordine di graduatoria agli altri candidati idonei non vincitori.
Art. 2 Comunicazioni relative al concorso 1. Le date ed il luogo di svolgimento dell'eventuale prova preselettiva, di cui al successivo art. 6, e delle prove scritte, nonche' ogni altra comunicazione relativa al concorso, saranno pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami» del 13 giugno 2013. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 3 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione, dei seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano; b) godere dei diritti politici; c) possedere le qualita' morali e di condotta previste dall'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d) non aver compiuto i 32 anni di eta'. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento o all'abrogazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici impieghi. Al personale della Polizia di Stato e a quello appartenente ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, si applicano le disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; e) essere in possesso dell'idoneita' psico-fisica per l'espletamento dei compiti propri del ruolo dei direttori tecnici della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, e dall'allegata tabella 1, nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella 3 del medesimo decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003; f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi e non esser stato sottoposto a misure di sicurezza o prevenzione; g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente alla classe delle lauree magistrali indicate di seguito in relazione a ciascuno dei profili professionali a concorso - ovvero di un diploma rilasciato secondo il precedente ordinamento universitario ed equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del 9 luglio 2009, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 233 del 7 ottobre 2009 - conseguito presso un'universita' della Repubblica italiana, o di un diploma straniero dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente. In particolare, per concorrere ai posti del profilo professionale di: 1) Ingegnere in telecomunicazioni: classe delle lauree magistrali in Ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27) ovvero in Ingegneria della sicurezza (LM-26); 2) Ingegnere edile: classe delle lauree magistrali in Architettura e Ingegn. edile - Architettura (LM-4); h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista per legge; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; j) non esser stato espulso dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici, dispensato dall'impiego per persistente insufficiente rendimento, ovvero decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett. d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; k) non essere stato espulso da un corso di formazione finalizzato all'immissione nei ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato. 2. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare i requisiti di moralita' e condotta dei candidati e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma 1 sara' disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del candidato dal concorso.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it oppure sul sito https://www.ripam.it/domandaonlinedirtecingegneri, seguendo le istruzioni ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami». Al termine della procedura di acquisizione informatica della domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta di avvenuta iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno della prova d'esame per la successiva sottoscrizione. Qualora, negli ultimi tre giorni lavorativi di presentazione delle domande di partecipazione, sui citati siti venisse comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda, come da fac-simile allegato al presente bando, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune di residenza ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne penali riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; f) il diploma di laurea posseduto, con l'indicazione della classe delle lauree magistrali a cui appartiene ovvero e' equipollente, del voto riportato, dell'universita' o istituto che lo ha rilasciato e della data del conseguimento; g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, ove prevista per legge, con l'indicazione della data del suo conseguimento, del voto riportato e della provincia presso il cui albo si e' iscritti; h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando, a scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi degli obblighi di leva, con la specificazione di non essere stati dichiarati obiettori di coscienza e, per tale motivo, esser stati ammessi a prestare servizio militare non armato ovvero servizio sostitutivo civile ai sensi ai sensi dell'articolo 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; j) i servizi eventualmente prestati come dipendenti presso pubbliche amministrazioni e le cause dell'eventuale risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 3. Le domande dovranno riportare la precisa indicazione del recapito presso il quale si desidera che l'Amministrazione effettui le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali variazioni del predetto recapito dovranno essere comunicate tempestivamente a mezzo di raccomandata indirizzata al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n. 5, 00185 Roma. 4. I candidati che intendano concorrere ai posti riservati, di cui al precedente art. 1, comma 2, dovranno farne richiesta nella domanda di partecipazione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti. 5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che s'intendano far valere. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per il caso di dispersione delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte od incomplete indicazioni del recapito da parte dei candidati ovvero dalla mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso, ne' per gli eventuali disguidi postali non imputabili a propria colpa.
Art. 5 Titoli ammessi a valutazione 1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: a) titoli di cultura ulteriori a quelli richiesti per l'ammissione al concorso fino a punti 9; b) titoli professionali fino a punti 15; c) titoli vari fino a punti 6. 2. Rientrano tra i titoli di cultura di cui alla precedente lettera a): i diplomi di laurea; i diplomi di specializzazione; le abilitazioni all'insegnamento o all'esercizio di professioni; gli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione e simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da un istituto riconosciuto dallo Stato, purche' attinenti al settore tecnico per il quale il candidato concorre e purche' conclusisi con un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 3. Rientrano tra i titoli professionali di cui alla precedente lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e servizi presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento a carattere volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio in genere risultante da certificazioni provenienti da istituti universitari o istituti di ricerca o sperimentazione, di diritto pubblico o riconosciuti dallo Stato. 4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera c) tutti quelli attinenti al ruolo degli ingegneri che non rientrano nelle precedenti categorie. 5. La valutazione dei titoli di cui al presente articolo sara' effettuata nei confronti dei soli candidati che avranno superato le prove scritte, ai quali verra' richiesto di presentare la documentazione, e il relativo punteggio verra' reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale. La valutazione e' limitata ai titoli posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 6. I titoli redatti in lingua straniera non verranno presi in considerazione se non corredati della traduzione in lingua italiana certificata dalle competenti autorita'. 7. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto delle eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione sia superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non sia inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive prove scritte. La prova preselettiva, che puo' essere effettuata per gruppi predeterminati di candidati secondo l'ordine alfabetico del loro cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie d'esame di cui al successivo art. 9. 2. Il superamento della prova preselettiva costituisce requisito essenziale di ammissione al concorso. Sulla base dei risultati di essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso un numero di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso nonche', in soprannumero, i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti dell'aliquota predetta. La votazione conseguita non concorre alla formazione del punteggio finale di merito. 3. A ciascun candidato viene somministrato un questionario contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito, di cui solo una esatta. Il tempo massimo a disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti. 4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione alla natura della domanda, che puo' essere facile, di difficolta' media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi con un valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione del punteggio alle singole risposte e' differenziata in relazione al grado di difficolta' della domanda. 5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante procedura automatizzata tenendo conto dell'esigenza di ripartire egualmente fra tutti l'incidenza del grado di difficolta' delle domande. A tal fine le domande facili costituiscono il 30% del totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 6. Durante la prova preselettiva i candidati non possono avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di qualsiasi natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni. 7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il Centro Elettronico Nazionale del Dipartimento della Pubblica Sicurezza vengono inseriti 5000 quesiti relativi alle discipline di cui al precedente comma 1. I quesiti vengono resi pubblici quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova preselettiva sul sito Internet della Polizia di Stato https://www.poliziadistato.it. 8. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^ Serie speciale «Concorsi ed esami», che ha valore di notifica a tutti gli effetti.
Art. 7 Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso sono tenuti a sottoporsi, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art. 6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, dell'assenza di patologie di cui all'allegata Tabella 1, nonche' agli accertamenti circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui alla Tabella 3 dello stesso decreto, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003. 2. Gli accertamenti psico-fisici saranno effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico della Polizia di Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e due componenti scelti tra i docenti universitari ovvero tra i dirigenti medici del Servizio Sanitario Nazionale. Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre ad essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio, dovra' presentare la seguente documentazione sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella della presentazione agli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti le pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale. b) esame audiometrico e E.C.G. da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7- GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 - Anti Hbc; 11- Anti HCV. 3. Un'apposita commissione di selettori, presieduta da un funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e composta da quattro funzionari del ruolo dei direttori tecnici psicologi della Polizia di Stato ovvero selettori del ruolo dei commissari della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso dei requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita' attitudinali, consistente nello svolgimento di test, collettivi ed individuali, integrati da un colloquio con un componente della commissione, volti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta del selettore, o nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 4. Le funzioni di Segretario delle predette commissioni sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno con qualifiche equiparate, in servizio presso il Dipartimento della Pubblica Sicurezza. 5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono definitivi e comportano, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso, che sara' disposta con decreto motivato. 6. In relazione al numero dei candidati, l'amministrazione puo' effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le prove scritte o dopo la prova orale.
Art. 8 Tutela dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, gli esiti degli accertamenti di cui al precedente articolo 7, nonche' i dati personali forniti dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso od alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode, ove applicabili, dei diritti di cui al citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti potranno esser fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento. 5. Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio III - Attivita' concorsuali.
Art. 9 Prove d'esame 1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova orale. Le prove scritte, per ciascuna delle quali i candidati hanno a disposizione un tempo massimo di otto ore, vertono sulle seguenti materie: Ingegnere in Telecomunicazioni: Prove scritte: 1^ prova: Teoria dell'informazione. Teoria della modulazione. Teoria della codificazione. Commutazione e reti. Trasmissione dati. 2^ prova: Elettroacustica e telefonia. Trasmissione su conduttore. Radiocomunicazione. Prova orale: Materie delle prove scritte. Elementi di diritto pubblico - Elementi di diritto penale. Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato. Ingegnere Edile: Prove scritte: 1^ prova: Relazione tecnico-illustrativa sui criteri fondamentali per la progettazione di immobili da destinare ad uffici e relativa normativa tecnica vigente. Relazione tecnico-illustrativa accompagnata da schemi e grafico concernente il progetto di ristrutturazione ed adattamento di un dato immobile nella sede di un organismo postato, del quale verra' precisata la consistenza organica. La relazione dovra' illustrare i caratteri distribuitivi e l'organizzazione funzionale prevista nonche' le caratteristiche tecniche e tecnologiche dell'immobile con particolare riferimento ai materiali ed agli impianti. 2^ prova: Studio e dimensionamento, con elaborazione grafica e particolari esecutivi, di una struttura di uso collettivo (mensa, palestra, alloggio, aule). Relazione tecnico-illustrativa, comprensiva dei criteri fondamentali per il dimensionamento, concernente la progettazione di opere di edilizia secondo i procedimenti tradizionali o con sistemi di prefabbricazione con particolare riguardo: all'inserimento dell'intervento edilizio in un piano di assetto con definizione dei parametri urbanistici; alle strutture portanti di fondazione ed elevazione; ai criteri di scelta dei dati risultanti da fissare nei capitolati tecnici, unitamente al dimensionamento di massima per la determinazione dei costi preventivi, relativamente agli impianti idrosanitari, fognari, elettrici, di isolamento acustico e termico, di riscaldamento o di ventilazione e condizionamento secondo le migliori tecniche per il risparmio energetico. Prova orale: Materie delle prove scritte. Normativa sulla sicurezza e sull'igiene del lavoro. Legislazione delle opere pubbliche. Legislazione urbanistico-edilizia con particolare riferimento alla legge urbanistica fondamentale nazionale e successive modifiche ed integrazioni, agli interventi sull'edilizia esistente. La tutela dei beni di interesse collettivo. Organizzazione del Dipartimento della P.S. Elementi di diritto pubblico. Elementi di diritto penale. Norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato. 2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 3. Prima dell'inizio della prova orale la commissione esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati, che saranno loro rivolti secondo criteri predeterminati che garantiscano l'imparzialita' della prova.
Art. 10 Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte 1. Prima dell'inizio di ciascuna prova scritta la commissione prepara tre argomenti, se gli esami si svolgono in un'unica sede, ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. 2. Gli argomenti appena formulati sono chiusi in altrettante buste sigillate e firmate esternamente sui lembi di chiusura dal presidente, dai componenti della commissione e dal segretario. Le buste sono conservate dal presidente della commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi. 3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede, all'ora stabilita per ciascuna prova scritta il presidente invita uno dei candidati a verificare la regolare chiusura delle buste contenenti gli argomenti ed invita il medesimo ad estrarre a sorte la busta contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova. 4. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della commissione esaminatrice. 5. E' vietato ai concorrenti portare al seguito carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere nonche' apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione o trasmissione di dati ed informazioni, compresi i telefoni cellulari. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento della prova scritta, consultare codici, leggi e decreti senza richiami dottrinali o giurisprudenziali, nonche' dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati da componenti della commissione esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi in cui si svolgono le prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 6. Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei commi precedenti o comunque abbia copiato in tutto o in parte lo svolgimento del tema e' escluso dal concorso.
Art. 11 Prova orale 1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare i candidati che nelle prove scritte abbiano conseguito una media di almeno ventuno trentesimi ed una votazione non inferiore a diciotto trentesimi in ciascuna di esse. La commissione non procede all'esame del secondo elaborato qualora abbia attribuito al primo elaborato un punteggio inferiore a diciotto trentesimi. 2. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del voto riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al candidato almeno venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati ad inviare, entro il termine perentorio di venti giorni dalla data di notifica, la documentazione che comprova il possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in originale o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni - la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. La prova orale sara' volta, altresi', all'accertamento della conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. h), che consiste nella traduzione di un testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche' all'accertamento del possesso di un livello elevato di conoscenza dell'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 4. La prova orale si intendera' superata qualora il candidato abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi.
Art. 12 Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove 1. I candidati sono tenuti a presentarsi, muniti di idoneo documento di riconoscimento, per sostenere l'eventuale prova preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati. La mancata presentazione sara' considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti.
Art. 13 Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 1. Espletate le prove del concorso, la commissione formera' la graduatoria di merito, con l'indicazione del punteggio complessivo conseguito da ogni candidato. 2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media dei voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli ed il voto ottenuto alla prova orale. 3. Ai fini della compilazione della graduatoria finale del concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a tal fine invitati a far pervenire al Dipartimento della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III, via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma, entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in cui hanno ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli di precedenza e di preferenza nella nomina a parita' di punteggio, purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 4. I documenti di cui al comma precedente che saranno presentati o perverranno dopo il termine di venti giorni, non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza, riconosciuta la regolarita' del procedimento, sara' approvata la graduatoria finale e verranno dichiarati i vincitori del concorso. Il decreto stesso sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale del personale del Ministero dell'Interno e di tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera' il termine, rispettivamente di giorni 60 e 120, per eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai sensi del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
Art. 14 Nomina dei vincitori 1. I vincitori del concorso saranno nominati direttori tecnici ingegneri della Polizia di Stato ed avviati a frequentare il corso di formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334. 2. Coloro che non si presenteranno, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 3. La definitiva assegnazione alla sede di servizio fra quelle indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Roma, 22 aprile 2013 p. il Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza il Vice Direttore Generale con funzioni Vicarie Marangoni