Concorso per 10 ingegneri/architetti (lazio) 4 ingegneri/architetti (piemonte) 4 ingegneri/architetti (lombardia) 4 ingegneri/architetti (veneto) 2 ingegneri/architetti (toscana) 2 ingegneri/architetti (umbria) 4 ingegneri/architetti (campania) 2 ingegneri/architetti (sardegna) MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 32 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 92 del 22-11-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI Concorso (Scad. 23 dicembre 2013) Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato ... |
Ente: | MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-11-2013 |
Data Scadenza bando | 23-12-2013 |
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Concorso (Scad. 23 dicembre 2013)
Concorso pubblico unico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'area funzionale III - fascia economica iniziale F1 - profilo professionale ingegnere-architetto
IL DIRETTORE GENERALE PER GLI AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi di vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, per l'assistenza, l'integrazione sociale ed i diritti delle persone handicappate; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica del 28 novembre 2000 contenente la determinazione delle classi delle lauree specialistiche; Ritenuto di dover precisare che si intende: per diploma di laurea (DL) il titolo accademico, di durata non inferiore a quattro anni, conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; per laurea (L) il titolo accademico di durata triennale; per laurea specialistica (LS) il titolo accademico, di durata normale di due anni, conseguito dopo la laurea (L) di durata triennale, ora denominata laurea magistrale (LM) ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera B), del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Visto il decreto 5 maggio 2004 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca con il quale e' stata disposta l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) secondo il preesistente ordinamento alle nuove classi delle lauree specialistiche (LS) ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca contenente modifiche al regolamento di cui al decreto 3 novembre 1999, n. 509; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme generali e sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professione, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 2000, n. 331, con particolare riferimento agli articoli 18 e 26; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, recante il codice in materia di protezione di dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'Amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, concernente il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 2008, n. 211, relativo alla riorganizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1 (in supplemento ordinario n. 18/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 24 gennaio 2012), coordinato con la legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 recante: «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'». (Gazzetta Ufficiale n. 71 del 24 marzo 2012 - supplemento ordinario n. 53) ed in particolare l'art. 55, comma 1-ter con il quale «il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' autorizzato, anche in deroga alle normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unita' di personale al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attivita' di vigilanza e controllo delle grandi dighe nonche' per l'attivita' di controllo delle opere di derivazione a valle e delle condotte forzate»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (in supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 33 del 9 febbraio 2012), coordinato con la legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante: «Disposizioni urgenti in materia di' semplificazione e di' sviluppo»; Visto il decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito con modificazioni e integrazioni dalla legge 6 luglio 2012, n. 94; Visto l'art. 25, comma 6 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, che, ai fini dell'applicazione della normativa speciale costituita dall'art. 55, comma 1-ter, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, ha stabilito l'incremento del numero corrispondente di posti della dotazione organica del personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Ritenuto di procedere, nell'ambito dell'autorizzazione di cui al citato art. 55, comma 1-ter, all'indizione di un concorso unico pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione di 32 unita' di personale - ingegneri - a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nella terza area funzionale, fascia economica F1, profilo professionale di ingegnere-architetto; Considerato che le predette 32 unita' di personale sono destinate, ai sensi dell'art. 55, comma 1-ter della legge 24 marzo 2012, n. 27 a svolgere i compiti di vigilanza e controllo attribuiti dalla normativa speciale di settore alla Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche di questo Ministero ed agli uffici tecnici per le dighe da essa funzionalmente dipendenti; Considerato che detta attivita' concerne la vigilanza e il controllo sull'esercizio delle grandi dighe e delle infrastrutture connesse, l'approvazione tecnica dei progetti e il controllo della costruzione e manutenzione delle opere, nonche' la rivalutazione delle loro condizioni di sicurezza sismica ed idraulica; Considerato che per tale attivita' professionale specialistica, altamente qualificata in relazione alle competenze indicate nelle premesse, e' indispensabile avvalersi di 32 tecnici in possesso di laurea con percorso quinquennale in specifici settori dell'ingegneria civile e ambientale, abilitati all'esercizio della professione di ingegnere con iscrizione al relativo albo, esulando tali attivita' dalle competenze professionali di tecnici aventi titoli di studio e abilitazione diversi da quelli richiesti; Considerato che le materie di esame sono di natura specialistica stante la disciplina speciale tecnica e amministrativa che regola il settore delle grandi dighe; Ritenuto che per le esigenze sopraindicate non e' possibile attingere a graduatorie in corso di validita', essendo tuttora valida la sola graduatoria del concorso speciale «RIPAM Abruzzo», bandito con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'1l settembre 2012, che prevede, per il profilo professionale predetto, requisiti di ammissione e titoli di studio diversi da quelli richiesti dal presente bando nonche' prove selettive su materie non attinenti alla professionalita' qui richiesta per lo svolgimento delle mansioni da svolgere; Visti i Contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto Ministeri; Visto il vigente Contratto integrativo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Esperiti gli adempimenti previsti dall'art. 34-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico unico, per titoli ed esami, da svolgersi in Roma, per l'assunzione di 32 unita' di personale da inquadrare a tempo pieno ed indeterminato nell'Area funzionale III, fascia economica iniziale F1, profilo professionale ingegnere-architetto, nell'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per le esigenze della Direzione generale per le dighe, le infrastrutture idriche ed elettriche da assegnare presso le seguenti sedi: quattro posti sede di lavoro Torino (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Torino); quattro posti sede di lavoro Milano (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Milano); quattro posti sede di lavoro Venezia (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Venezia); due posti sede di lavoro Firenze (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Firenze); due posti sede di lavoro Perugia (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Perugia); quattro posti sede di lavoro Napoli (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Napoli); due posti sede di lavoro Cagliari (presso l'Ufficio tecnico per le dighe di Cagliari); dieci posti sede di lavoro Roma (presso la Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche). 2. E' prevista ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, la riserva del cinque per cento dei posti messi a concorso a favore del personale interno, appartenente all'organico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso dall'esterno. 3. Sono previste, ove applicabili, le riserve di posti indicate dalla legge 12 marzo 1999, n. 68, quelle indicate dal decreto legislativo n. 215/2001 e successive modificazioni ed integrazioni e in favore dei militari di truppa delle forze armate, congedati senza demerito, di cui all'art. 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 nonche' in favore degli ufficiali di complemento in ferma biennale ed agli ufficiali in ferma prefissata congedati senza demerito di cui all'art. 678, comma 9, del medesimo decreto legislativo, ove in possesso dei requisiti di ammissione al concorso di cui all'art. 2 del presente bando. 4. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 5. I posti riservati, che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo, saranno conferiti ai concorrenti che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. 6. Coloro che intenderanno avvalersi delle riserve indicate nel presente articolo, oppure che risulteranno essere in possesso di titoli di precedenza e/o preferenza previsti dalla normativa vigente dovranno farne espressa dichiarazione, pena la mancata presa in considerazione del relativo titolo, nella domanda di partecipazione al concorso. 7. Si terra', altresi', conto delle preferenze a parita' di merito previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 citato nelle premesse, graduate secondo l'ordine stabilito dalla norma citata. In caso di ulteriore parita' sara' preferito il candidato piu' giovane di eta'.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Al concorso saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa domanda di partecipazione al concorso: a) laurea magistrale in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria dei sistemi edilizi o ingegneria della sicurezza o ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi LM23, LM4, LM24, LM26 e LM35; ovvero laurea specialistica in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio - classi 28S, 4S e 38S; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il previgente ordinamento in ingegneria civile o ingegneria edile o ingegneria per l'ambiente ed il territorio. I titoli accademici rilasciati dalle universita' straniere saranno considerati utili purche' riconosciuti equiparati alle lauree suddette, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, nella domanda di ammissione al concorso devono essere presentati, a pena di esclusione, copia dell'istanza di equiparazione del titolo di studio rivolta alle amministrazioni competenti. Le equiparazioni devono sussistere alla data di scadenza per la presentazione della domanda; b) abilitazione all'esercizio della professione di' ingegnere ed iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; c) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea; d) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza; e) idoneita' fisica all'impiego, sia presso gli uffici dell'amministrazione che per le attivita' di ispezione e controllo sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle condotte forzate, anche con caratteristiche di disagio. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; f) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari, per i cittadini soggetti agli obblighi di leva. Non potranno essere ammessi al concorso coloro che: siano esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; siano interdetti dai pubblici uffici a seguito di sentenza; abbiano riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; siano incompatibili, ai sensi della normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico. 2. L'ammissione alle prove concorsuali avverra' con la piu' ampia riserva di successivo accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 3. In ogni momento della procedura, con provvedimento motivato, potra' essere disposta l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti. 4. I requisiti prescritti dal presente articolo dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termini, contenuti e modalita'. 1. Per la presentazione della domanda il candidato dovra' accedere al sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti: www.mit.gov.it, ove e' presente, nel riquadro centrale «news» dell'home page, il link per accedere al modulo di domanda; in alternativa, il candidato potra' accedere al sito: concorsodighe.mit.gov.it ove e' presente il modulo predetto, parimenti da compilare. Dopo aver compilato il modulo di partecipazione, il candidato dovra': a) verificare la correttezza dei dati inseriti (il modulo consente la modifica dei dati in caso di errori, omissioni ecc.); b) procedere all'invio (mediante l'apposito comando); c) salvare il file generato in formato pdf (la stampa del file medesimo e' un'operazione consigliata ma non obbligatoria), inviare dal proprio indirizzo personale di posta elettronica certificata (PEC), una e-mail al seguente indirizzo PEC: concorsi-div2@pec.mit.gov.it nella quale dovra', obbligatoriamente, essere allegato il file in formato pdf precedentemente salvato (vedi punto c); nella e-mail, alla voce «oggetto», dovra' essere riportato il codice indicato nella prima riga del file pdf piu' volte citato. La compilazione on-line e l'invio della domanda esclusivamente tramite PEC devono essere effettuati entro le ore 24 del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda il sistema non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 2. La ricezione dell'istanza verra' attestata, in automatico, da apposita ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso che il candidato dovra' stampare e presentare all'atto dell'identificazione il giorno della prova preselettiva o della prima prova scritta ove la preselezione non abbia luogo. In tale sede, i candidati dovranno sottoscrivere la predetta ricevuta e la firma cosi' apposta ha validita' anche come sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive contenute nella domanda. Alla domanda dovra' essere allegato, a pena di nullita', copia del documento di riconoscimento del candidato, in corso di validita', ai sensi dell'art. 38, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 3. La comunicazione di eventuali cambiamenti dei «Dati domicilio» indicati nella domanda, verificatosi dopo la scadenza dei termini per l'iscrizione alla procedura concorsuale, dovra' pervenire, con le stesse modalita' di cui al precedente comma 1. 4. La domanda inviata a mezzo PEC e' considerata equivalente a quella sottoscritta con firma autografa, ai sensi dell'art. 65, comma 2, del decreto legislativo n. 82 del 7 marzo 2005. 5. Nella domanda di partecipazione il candidato, sotto la propria responsabilita', dovra' dichiarare, come indicato nel modulo in formato elettronico: a) cognome e nome; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale (se cittadino italiano); d) la residenza, con l'indicazione della via, del numero civico, del comune, della provincia, del codice di avviamento postale e dello Stato; e) il domicilio o recapito (con l'indicazione di via, numero civico, comune, provincia, c.a.p., Stato) presso il quale indirizzare le eventuali comunicazioni relative al concorso corredato di e-mail (P.E.C.); f) recapiti telefonici; g) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero, per i soggetti appartenenti agli Stati membri dell'Unione europea, di essere in possesso della cittadinanza dello Stato di appartenenza; h) il godimento dei diritti civili e politici; i) di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali pendenti, ovvero le condanne penali riportate ed i procedimenti penali eventualmente pendenti, anche all'estero; j) il possesso del titolo di studio richiesto dall'art. 2 del presente bando, con l'esatta indicazione della durata, dell'anno accademico e dell'istituto universitario e dello Stato presso il quale e' stato conseguito entro e non oltre la scadenza del bando, con indicazione del voto di laurea; k) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere e dell'iscrizione all'albo professionale degli ingegneri; l) gli eventuali servizi prestati nello stesso profilo per il quale concorre presso pubbliche amministrazioni indicando se a tempo indeterminato o a tempo determinato nonche' le decorrenze ed il numero complessivo di mesi secondo quanto indicato nel successivo art. 10, punto 2; m) i titoli professionali posseduti di cui all'art. 10, punto 3 del presente bando; n) le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, con esplicita dichiarazione: di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego, presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; di non essere stato dichiarato decaduto o licenziato da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per averlo conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies del codice penale; di non essere incompatibile, in base alla normativa vigente, con lo status di dipendente pubblico; di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza; o) la propria posizione nei confronti degli obblighi militari; p) l'idoneita' fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego per il quale concorre sia presso gli uffici dell'amministrazione che per le attivita' di vigilanza e controllo sulle dighe ed opere di derivazione nonche' sulle condotte forzate, tale da permettere di svolgere le funzioni proprie per le quale concorre; q) l'impegno a permanere nella sede di assegnazione, in caso di stipula del contratto individuale di lavoro, per almeno 5 anni; r) lingua straniera prescelta per la prova tra inglese e francese; s) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui alla legge 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni; t) l'eventuale possesso di titoli che danno luogo a riserva, precedenza o, a parita' di punteggio, a preferenza. Tali titoli, qualora non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione, non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria generale di merito. 6. I candidati diversamente abili dovranno, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, specificare, in relazione al proprio stato, l'ausilio necessario nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi in relazione allo svolgimento delle prove d'esame. Dovranno, inoltre, allegare una certificazione rilasciata da apposita struttura sanitaria che, in relazione alla specifica disabilita' ed al tipo di prova da sostenere, indichi gli elementi essenziali occorrenti per la fruizione dei benefici richiesti al fine di consentire all'amministrazione di predispone per tempo i mezzi e gli strumenti atti a garantire agli interessati una regolare partecipazione al concorso.
Art. 4 Cause di esclusione dal concorso 1. Non saranno prese in considerazione le domande di partecipazione che risultino incomplete o irregolari, che non siano state trasmesse secondo le modalita' indicate dall'art. 3 del presente bando o che non contengano tutte le indicazioni richieste dal medesimo articolo. 2. L'amministrazione non sara' responsabile del mancato recapito di comunicazioni in merito al concorso qualora dipendente da incompleta e/o inesatta dichiarazione da parte del candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi informatici, postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 3. L'amministrazione si riserva la facolta' di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento della procedura del concorso, con apposito provvedimento motivato che verra' comunicato all'interessato. 4. Le dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso avranno valore di autocertificatone; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si procedera', tra l'altro, ad informare le competenti autorita' ai fini delle eventuali applicazioni delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento sara' nominata la Commissione esaminatrice del concorso ai sensi della normativa vigente.
Art. 6 Preselezione 1. L'amministrazione si riserva la facolta', qualora il numero delle domande sia superiore a venti volte il numero totale dei posti messi a concorso, di effettuare una prova preselettiva ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 2. La preselezione consistera' nella risoluzione di quesiti a risposta multipla sulle materie oggetto delle prove scritte/orali di cui all'art. 7, comma 5. 3. Verranno ammessi alle prove scritte i primi 320 candidati che abbiano superato la preselezione e tutti coloro che avranno conseguito il medesimo punteggio del trecentoventesimo candidato. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non verra' valutato ai fini della formazione della graduatoria di merito finale. 5. Per l'espletamento della prova preselettiva l'amministrazione potra' avvalersi dell'ausilio di sistemi elettronici e di aziende specializzate in selezione del personale. 6. L'assenza del candidato alla prova preselettiva, quale ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso.
Art. 7 Prove d'esame 1. Gli esami consisteranno in due prove scritte, ed una prova orale: la prima prova scritta, a contenuto teorico, consistera' in una serie di quesiti a risposta sintetica e/o multipla per accertare la conoscenza delle materie di esame di cui al successivo comma 5; la seconda prova scritta a contenuto teorico-pratico sara' diretta ad accertare l'attitudine dei concorrenti alla soluzione corretta di problematiche relative alle materie d'esame di cui al successivo comma 5. 2. La durata della prima prova scritta e' fissata in tre ore; la durata della seconda prova scritta e' fissata in quattro ore. 3. Saranno ammessi alla prova orale i candidati che avranno riportato in ciascuna delle prove scritte il punteggio di almeno ventuno/trentesimi. 4. La prova orale sara' diretta ad accertare il possesso da parte del candidato delle capacita' di base necessarie per sviluppare la competenza attinente alla professionalita' richiesta e vertera' sulle materie di esame programma di cui al successivo comma 5. 5. Le prove scritte e la prova orale verteranno sulle seguenti materie: a) idrologia, idraulica, costruzioni idrauliche, scienza e tecnica delle costruzioni, geologia, geotecnica; materie sviluppate con particolare riguardo al settore delle dighe; b) dighe e traverse, con particolare riguardo agli aspetti strutturali e ai controlli per la sicurezza; c) opere di scarico delle dighe e impianti elettromeccanici; d) condotte forzate ed opere di derivazione; e) materiali e tecniche di costruzione delle dighe; f) strutture di tenuta idraulica delle dighe in elevazione e in fondazione, g) stabilita' dei pendii e dei fronti di scavo; stabilita' delle sponde dei serbatoi artificiali; h) analisi idrologiche e verifiche idrauliche; i) legislazione tecnico-amministrativa in materia di opere di sbarramento; j) legislazione in materia di protezione civile, ambiente e difesa del suolo; k) legislazione in materia di progettazione, esecuzione, direzione, contabilita' e collaudo delle opere di sbarramento ed in generale delle opere pubbliche; l) codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (decreto legislativo n. 163/2006 e relativo regolamento); m) normativa in materia di sicurezza dei lavoratori e prevenzione degli infortuni nei cantieri e nei luoghi di lavoro con particolare riferimento alle attivita' di ispezione e controllo sulle dighe, invaso e opere di derivazione; 6. Nel corso della prova orale verra' richiesta, inoltre, la conoscenza delle seguenti materie: 1) informatica; 2) lingua straniera scelta tra inglese e francese.
Art. 8 Valutazione finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. La votazione complessiva e' determinata sommando il voto conseguito nella valutazione dei titoli al voto complessivo riportato nelle prove d'esame. 2. La graduatoria di merito del concorso e' formata secondo l'ordine decrescente del voto finale complessivo conseguito da ciascun candidato.
Art. 9 Modalita' e calendario delle prove d'esame 1. I candidati dovranno presentarsi alle prove d'esame muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', tra quelli previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e della copia della ricevuta di avvenuta iscrizione al concorso. 2. Verra' data comunicazione dei giorni, dell'ora e dei locali in cui si svolgera' l'eventuale prova preselettiva o le prove scritte con successivo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami» del 17 gennaio 2014 e sul sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti (www.mit.gov.it). 3. Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti prescritti, tutti i candidati ai quali non sara' stata comunicata l'esclusione dal concorso. 5. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, supporti cartacei di ogni tipo compresi i testi stampati, appunti manoscritti, vocabolari e manuali nonche' di comunicare tra loro. In caso di violazione la Commissione esaminatrice deliberera', tra l'altro, l'immediata esclusione dal concorso. 6. L'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte e successivamente alla prova orale verra' pubblicato sul sito del Ministero delle infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it almeno venti giorni prima di quello nel quale dovranno sostenere la prova stessa. Dopo il superamento delle prove scritte sara' resa nota - per ogni candidato - la sede, il giorno e l'orario di svolgimento del colloquio. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 7. La mancata presentazione dei candidati nella sede nel giorno e nell'orario di esame fissato per le prove, comportera' l'automatica esclusione dal concorso degli stessi. 8. Nel corso della prova orale saranno accertate: a) la valutazione della conoscenza della lingua straniera prescelta dal candidato tra inglese e francese. La prova comprendera' esercizi di lettura, traduzione e conversazione; b) la valutazione della conoscenza a livello avanzato dell'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di piu' comune impiego, anche attraverso una verifica pratica. 9. La prova orale si intendera' superata dai candidati che conseguiranno un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi; il punteggio terra' conto anche della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica dimostrata dal concorrente. 10. Al termine della seduta relativa alla prova orale, sara' affisso nella sede di esame l'elenco dei concorrenti che hanno sostenuto gli esami, con l'indicazione del voto riportato per la stessa prova orale.
Art. 10 Valutazione titoli La commissione esaminatrice assegna per detti titoli i seguenti punteggi: 1) laurea di cui all'art. 2, lettera a) del presente bando: voto di laurea fino a 90/110 e/o equiparato - punti 0,50; voto di laurea da 91/110 a 100/110 e/o equiparato - punti 1,00; voto di laurea da 101/110 a 104/110 e/o equiparato - punti 1,30; voto di laurea da 105/110 a 107/110 e/o equiparato - punti 1,60; voto di laurea da 108/110 a 110 e/o equiparato - punti 1,90; voto di laurea 110 e lode punti e/o equiparato - 2,00. In caso di universita' che attribuiscono i voti di laurea con differenti voti minimo e massimo, e/o con diverse modalita', i relativi punteggi saranno attribuiti proporzionalmente a quelli sopra indicati; 2) 0,60 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi in caso di servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente a tempo indeterminato a decorrere da cinque anni prima della data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando presso amministrazione pubblica di cui all'art. 1, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 nello stesso profilo professionale per il quale si concorre; 0,50 punti per ogni anno o frazione superiore a 6 (sei) mesi, in caso di servizio prestato con rapporto di lavoro dipendente a tempo determinato tramite procedure selettive a decorrere da cinque anni prima della data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando presso amministrazione pubblica di cui all'art. l, comma 2 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, anche se non in modo continuativo, nello stesso profilo professionale per il quale si concorre; 3) 1 punto se il concorrente e' in possesso, alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al presente bando, o di Master di II livello o di dottorato di ricerca o di diploma universitario di specializzazione. Questi titoli devono essere attinenti alle lauree di cui alla lettera a), art. 2 del presente bando e devono essere stati conseguiti presso universita' pubbliche; 4) il possesso di piu' lauree di cui all'art. 2 del presente bando e piu' titoli di cui al punto 3) del presente articolo non comporta punteggi aggiuntivi. L'assegnazione dei punteggi di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) da parte della commissione esaminatrice avverra' in ragione di quanto i candidati avranno dichiarato nella domanda inoltrata on-line. La valutazione dei titoli e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (art. 8, decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693).
Art. 11 Presentazione di titoli di riserva, precedenza e/o preferenza 1. I candidati che avranno superato la prova orale e intendano far valere i titoli di riserva, precedenza, preferenza a parita' di valutazione, dovranno spedire, con le stesse modalita' di cui al comma 1 del precedente art. 3, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti che attestino il possesso di tali titoli, purche' gia' dichiarati nella domanda di partecipazione.
Art. 12 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione, fino a concorrenza dei posti messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria, tenuto conto dei titoli che danno luogo a precedenza, riserva o preferenza. 2. La graduatoria di merito sara' approvata secondo la normativa vigente, la stessa verra' pubblicata nel sito internet del Ministero delle infrastrutture e trasporti: www.mit.gov.it. 3. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorreranno i termini per eventuali impugnative.
Art. 13 Costituzione del rapporto di lavoro 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso, prima della stipula del contratto individuale di lavoro, saranno invitati ad indicare per iscritto, secondo l'ordine di preferenza personale, le sedi fra quelle indicate all'art. 1 del presente bando presso le quali sono disposti ad assumere servizio. Ai fini dell'assegnazione della sede, l'amministrazione terra' conto della posizione occupata nella graduatoria di merito in relazione alle preferenze espresse dal candidato. 2. Nel rispetto della normativa vigente, i candidati ingegneri dichiarati vincitori del concorso saranno invitati a stipulare un contratto individuale di lavoro, a tempo pieno ed indeterminato, ai sensi della normativa vigente e saranno inquadrati nell'Area funzionale III, fascia economica iniziale F1, nel pertinente profilo professionale «ingegnere-architetto». 3. Al momento dell'assunzione i vincitori dovranno presentare una dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. I vincitori dovranno altresi' presentare una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e successive modificazione ed integrazioni, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'amministrazione effettuera' idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze di cui ai successivi articoli 75 e 76 del citato decreto, in caso di dichiarazioni rispettivamente non veritiere o mendaci. 5. L'amministrazione si riserva di accertare, anche dopo la stipula del contratto individuale di lavoro il possesso dei requisiti previsti dal presente bando per l'ammissione all'impiego, in mancanza dei quali il rapporto di lavoro ed il relativo contratto si intenderanno risolti a tutti gli effetti. 6. I vincitori del concorso che non si presentino, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro saranno considerati rinunciatari. Qualora i medesimi non assumano servizio, senza giustificato motivo, entro il termine stabilito nel contratto individuale di lavoro decadranno dall'assunzione. 7. I vincitori assunti in servizio a tempo indeterminato saranno soggetti a un periodo di prova della durata di quattro mesi e dovranno permanere nella sede di prima assegnazione per un periodo di 5 anni.
Art. 14 Trattamento dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'amministrazione per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata finalizzata anche alla gestione del rapporto medesimo. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 5. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'amministrazione in argomento.
Art. 15 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento di concorsi e di reclutamento del personale. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale - «Concorsi ed esami». Roma, 29 ottobre 2013 Il direttore generale