Concorso per 38 ufficiali in servizio permanente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 38 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 102 del 27-12-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 27 gennaio 2014) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di otto Uffic ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-12-2013 |
Data Scadenza bando | 27-01-2014 |
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Concorso (Scad. 27 gennaio 2014)
Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di venti Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, di otto Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, di quattro Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo e di sei Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto.
IL DIRETTORE GENERALE DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE di concerto con IL COMANDANTE GENERALE DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle Pubbliche Amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 7 dicembre 1998, recante la definizione delle corrispondenze tra Corpi, ruoli, categorie e specialita' ai fini della partecipazione degli Ufficiali di complemento e del personale appartenente al ruolo Marescialli ai concorsi per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare; Visto il decreto interministeriale 30 marzo 1999, modificato con decreti interdirigenziali 2 maggio 2002 e 5 luglio 2010, recante, fra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove di esame per la nomina a Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei Dirigenti di Uffici Dirigenziali Generali; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; Vista la direttiva tecnica in data 5 dicembre 2005 della Direzione Generale della Sanita' Militare, e successive modifiche e integrazioni, per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante "codice dell'ordinamento militare" e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di Forza Armata e del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante "testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare", e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, e, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e il bilancio pluriennale per il triennio 2013 - 2015; Ravvisata la necessita' di indire per il 2014 concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi 38 (trentotto) Ufficiali in servizio permanente nei ruoli speciali dei vari Corpi della Marina Militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 2013, concernente la nomina dell'Ammiraglio Ispettore Capo (CP) Felicio Angrisano a Comandante Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012, concernente la sua nomina a Direttore Generale per il Personale Militare, Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami: a) concorso per il reclutamento di 20 (venti) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 10 (dieci) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; b) concorso per il reclutamento di 8 (otto) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo del Genio Navale, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di 4 (quattro) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli, cosi' ripartiti tra i seguenti settori: navale: 4 (quattro) posti, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; infrastrutturale: 4 (quattro) posti, con riserva di 2 (posti) a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; c) concorso per il reclutamento di 4 (quattro) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di 2 (due) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli; d) concorso per il reclutamento di 6 (sei) Ufficiali in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, con riserva di 1 (uno) posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e di 3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. 2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1 i posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei potranno essere devoluti alle altre categorie di concorrenti di cui al successivo art. 2, secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i vincitori saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente a eccezione di quelli provenienti dalla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera b) e degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera c) i quali saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e iscritti in ruolo -al superamento del corso applicativo di cui al successivo art. 16- dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso ruolo. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4^ serie speciale. 4. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. La Direzione Generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi, di cui al precedente art. 1, possono partecipare concorrenti di entrambi i sessi appartenenti alle sottonotate categorie: a) per il Corpo di appartenenza, gli Ufficiali di Complemento della Marina Militare in congedo che hanno completato senza demerito la ferma biennale di cui all'art. 1005 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Tali Ufficiali non devono aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore; b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli Ufficiali in Ferma Prefissata che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, abbiano completato un anno di servizio in tale posizione, compreso il periodo di formazione; c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, gli Ufficiali inferiori di Complemento facenti parte delle Forze di Completamento, per essere stati richiamati per esigenze correlate con le missioni internazionali ovvero impegnati in attivita' addestrative operative e logistiche sia sul territorio nazionale sia all'estero. Non rientrano, pertanto, in tale categoria gli Ufficiali di Complemento che siano stati richiamati, a mente dell'art. 1255 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, per addestramento finalizzato all'avanzamento nel congedo; d) i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Marescialli della Marina Militare appartenenti alla categoria e alla specialita' che consentono la partecipazione ai rispettivi concorsi riportate nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando. Detto personale deve aver svolto, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel ruolo di appartenenza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza, se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. Detto personale, inoltre, deve aver espletato per almeno un anno le mansioni previste per la categoria di appartenenza, riportando qualifiche non inferiori a "nella media", e non aver riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno; e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i Sottufficiali appartenenti al ruolo dei Sergenti della Marina Militare che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, abbiano almeno tre anni di permanenza in detto ruolo; f) per il Corpo di appartenenza, i frequentatori dei corsi normali dell'Accademia Navale che non abbiano completato il secondo o il terzo anno del previsto ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; g) gli idonei non vincitori di precedenti concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello in servizio permanente dei ruoli normali corrispondenti a quelli speciali per i quali sono indetti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 che, se in servizio, non hanno riportato un giudizio di inidoneita' all'avanzamento al grado superiore nell'ultimo anno. 2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1, i concorrenti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, dovranno: a) essere in possesso della cittadinanza italiana; b) non aver superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere b) e c); 2) 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 3) 32° anno di eta' se appartenenti alle categorie di cui al precedente comma 1, lettere f) e g). Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; c) essere in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, ovvero di un titolo di studio di durata quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Coloro che hanno conseguito il titolo di studio all'estero dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di studio previsto in Italia, rilasciata da un ufficio scolastico regionale di loro scelta; d) godere dei diritti civili e politici; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze Armate o di Polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; f) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conseguimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) avere tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare a piu' di uno dei concorsi, potendo partecipare ad uno solo di quelli indicati al precedente art. 1, comma 1, dovranno necessariamente indicare quale. 4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati: a) al possesso della idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi artt. 10, 11 e 12. Il riconoscimento del possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data di approvazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. b) al possesso, ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del requisito della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita' previste dalla vigente normativa; c) per il personale appartenente alla categoria dei Marescialli, all'aver maturato almeno cinque anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero avere almeno tre anni di anzianita' nel ruolo di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 679, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 5. I requisiti di partecipazione al concorso di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, a eccezione di quello di cui al precedente comma 2, lettera b), dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Nell'ambito del processo di snellimento e semplificazione dell'azione amministrativa, la procedura di concorso di cui all'art. 1 del presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area siti di interesse, link concorsi on-line Difesa, ovvero attraverso il sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. 2. Accedendo a tale portale i concorrenti, previa registrazione da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma 3 -che consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il reclutamento del personale militare, anche di futura pubblicazione- potranno presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni inviate dalla Direzione Generale per il Personale Militare o da Ente dalla stessa delegato alla gestione del concorso. 3. I concorrenti potranno svolgere la procedura guidata di registrazione, descritta alla voce "istruzioni" del portale, con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita'; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, oppure mediante credenziali della propria firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti al software e alla configurazione necessaria per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di programmi non consigliati o non previsti potrebbe determinare la mancata acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 4. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno in possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. Con tali credenziali i concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda, a tutte le procedure concorsuali di interesse, senza dover di volta in volta ripetere l'accreditamento. In caso di smarrimento di tali credenziali di accesso, i concorrenti potranno seguire la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso, il cui modello e' pubblicato nel citato portale, dovra' essere compilata necessariamente on-line ed inviata entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale. 2. Per poter partecipare al concorso, i candidati dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda di partecipazione. 3. Durante la compilazione della domanda i concorrenti, se non sono in possesso di tutte le informazioni richieste dal modello di domanda, possono salvare on-line nel proprio profilo una bozza della stessa che dovra' essere completata ed inviata in un secondo momento, comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per esigenze tecniche connesse con la possibilita' offerta ai concorrenti di allegare alla domanda di partecipazione dichiarazioni sostitutive atte a dimostrare il possesso di titoli di merito ritenuti utili ai fini della valutazione di cui al successivo art. 9, il sistema consente il salvataggio in locale (sul PC del concorrente) della domanda non ancora inviata/presentata. Tale copia, riportante la filigrana "DA INVIARE TELEMATICAMENTE", non puo' essere utilizzata in sostituzione della partecipazione inoltrata tramite il portale. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagini (file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb per ogni allegato) dei documenti/autocertificazioni che intendono allegare/da allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 9, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto a quello richiesto per la partecipazione al concorso. Sara' cura del candidato assegnare a tali files il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: master.pdf, equipollenza.pdf, corso perfezionamento.pdf, ecc.). 4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti potranno inviarla al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica della sua corretta acquisizione. Tale messaggio, valido come ricevuta di presentazione della domanda, dovra' essere conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di esibirlo, all'occorrenza, all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'invio della domanda, i concorrenti potranno anche scaricare una copia della stessa. Con l'invio della domanda tramite il portale si conclude la procedura di presentazione della stessa e i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' quelli relativi al possesso di titoli di merito e/o preferenziali, si intenderanno acquisiti. Integrazioni o modifiche di quanto dichiarato nelle stesse potranno essere inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art. 5. Domande di partecipazione inoltrate anche in via telematica con qualsiasi altro mezzo rispetto quelli sopraindicati e senza che il candidato abbia effettuato la procedura di registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione Generale per il Personale Militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 5. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. Nella stessa, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 4 della legge 8 marzo 1989, n. 101 e n. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i concorrenti che ne facciano espressa richiesta potranno sostenere nel primo giorno feriale successivo le prove previste nei giorni di festivita' religiose ebraiche rese note annualmente con decreto del Ministro dell'Interno. In caso di impossibilita' materiale o giuridica di svolgimento differito delle prove per i concorrenti che ne facciano richiesta, queste saranno fissate per tutti i concorrenti in un giorno che non coincida con quello di riposo sabbatico o di altre festivita' religiose riconosciute dalla legge. 6. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate nel precedente comma 4, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale dei concorsi, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisio-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale relative al medesimo. Della presenza di tali comunicazioni i concorrenti riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero con sms. Le comunicazioni di carattere collettivo, inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma ovvero con qualsiasi altro mezzo che garantisca contezza della data di ricezione da parte del candidato. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, saranno anche pubblicate nei siti www.persomil.difesa.it e www.marina.difesa.it. 3. I candidati potranno inviare dichiarazioni integrative o modificative delle situazioni dichiarate nella domanda di partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni, mediante messaggi di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- rispettivamente agli indirizzi: persomil@persomil.difesa.it e persomil@postacert.difesa.it, indicando il concorso al quale partecipano. A tali messaggi dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. L'Amministrazione della Difesa non assume alcuna responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Incombenze dei Reparti/Enti 1. All'atto dell'invio della domanda di partecipazione, qualora il concorrente abbia correttamente indicato nella domanda di partecipazione l'indirizzo di posta elettronica istituzionale (no posta elettronica certificata) del Comando/Reparto/Ente di appartenenza (tali indirizzi, se non conosciuti, potranno essere acquisiti anche consultando i siti istituzionali di Forza Armata ovvero il sito www.indicepa.gov.it), il sistema provvedera' ad informare i suddetti Comandi/Reparti/Enti dell'avvenuta presentazione della domanda di partecipazione ad uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, da parte del personale alla loro dipendenze. 2. I comandi di cui al precedente comma 1 dovranno provvedere a: a) per i concorrenti della Marina Militare: 1) compilare, se in servizio, apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina Militare - anno 2014" (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la firma per presa visione); 2) trasmettere, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, l'originale di tale documento caratteristico al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - V Reparto - 12^ Divisione Documentazione Marina Militare - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, tenendo informata la 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^ Sezione; b) per i concorrenti dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare e dell'Arma dei Carabinieri: 1) se in servizio: compilare apposito documento caratteristico numerato, chiuso alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione, redatto per "partecipazione al concorso ruoli speciali della Marina Militare - anno 2014" (in calce al quale l'interessato dovra' apporre la sua firma per presa visione); predisporre la copia immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alle proprie dipendenze, della seguente documentazione: lo stato di servizio o foglio matricolare; attestazione e dichiarazione di completezza; libretto personale o della cartella personale. La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciate dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in All. B che costituisce parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente che provvedera' a consegnarla al Centro di Selezione della Marina Militare prima della prova scritta di cultura generale di cui al successivo art. 9. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto Centro, con le medesime modalita', copia conforme della suddetta documentazione; 2) se in congedo, predisporre la copia immagine (file formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al seconda alinea delle precedente lettera a) da trasmettere a Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^ Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, non oltre il quindicesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire alla suddetta Direzione Generale, entro il quindicesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, copia conforme della suddetta documentazione.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento dei concorsi prevede: a) due prove scritte (una di cultura generale e una di cultura tecnico-professionale); b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prove di efficienza fisica; f) prova orale; g) prova orale facoltativa di lingua straniera. Ai suddetti accertamenti e prove i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da una Amministrazione dello Stato. 2. All'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso cui partecipano con il decreto dirigenziale/interdirigenziale di cui al successivo art. 15 comma 5 (indicativamente entro il mese di luglio 2014), tutti i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile per i quali la positivita' del test di gravidanza abbia comportato, ai sensi dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, un temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica- dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1.
Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) le commissioni esaminatrici -una per ciascun Corpo- per le prove scritte e per le prove orali, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i Corpi; c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i Corpi; d) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica per tutti i Corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a) saranno composte da: a) un Ufficiale di grado non inferiore a Contrammiraglio in servizio, presidente; b) due Ufficiali in servizio, di grado non inferiore a Capitano di Fregata, di cui almeno uno appartenente allo stesso Corpo per il quale viene indetto il concorso, membri; c) un docente o esperto, che potra' essere diverso in funzione della lingua prescelta dai concorrenti, membro aggiunto per la prova orale facoltativa di lingua straniera; d) un Sottufficiale con il grado di Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della Difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali del Corpo Sanitario Militare Marittimo di grado non inferiore a Tenente di Vascello, membri; c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici specialisti della Marina Militare o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare, membri; c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali specialisti in selezione attitudinale della Marina Militare. 5. La commissione per la prova di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio della Marina Militare, presidente; b) un Ufficiale in servizio della Marina Militare, membro; c) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo Marescialli, membro e segretario. Detta commissione si potra' avvalere del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata, ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata.
Art. 9 Prove scritte 1. I concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale consistente nella somministrazione di un questionario contenente 100 (cento) quesiti a risposta multipla da risolvere nel tempo massimo di 90 (novanta) minuti nelle materie di italiano, educazione civica, lingua inglese e di attualita' (o storia) volti ad accertare il livello di conoscenza nelle suddette materie; b) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, della durata massima di 6 ore, consistente in un elaborato su argomenti previsti dai programmi d'esame riportati nell'allegato C che costituisce parte integrante del presente bando. 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, con inizio non prima delle 08.30, secondo il seguente calendario: a) concorso per 20 (venti) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Stato Maggiore: 4 e 5 febbraio 2014; b) concorso per 8 (otto) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo del Genio Navale: 6 e 7 febbraio 2014; c) concorso per 4 (quattro) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di Commissariato Militare Marittimo: 4 e 5 febbraio 2014; d) concorso per 6 (sei) posti di Ufficiali in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo delle Capitanerie di Porto, nei giorni: 6 e 7 febbraio 2014. Eventuali modificazioni della sede e della data di svolgimento delle prove scritte saranno rese note, a partire dal 28 gennaio 2014, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. I concorrenti, ai quali non sia stata comunicata la mancata ammissione al concorso, sono tenuti a presentarsi, presso la suddetta sede, entro le 07,30 dei giorni suindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di avvenuta acquisizione e protocollazione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di protocollazione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. Essi dovranno portare una penna a sfera a inchiostro indelebile nero o blu. L'occorrente per l'espletamento della prova sara' loro fornito sul posto. I concorrenti assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle predette prove saranno osservate le disposizioni degli artt. 11, 12, 13, 14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale sara' effettuata con l'ausilio di sistemi informatizzati subito dopo lo svolgimento della prova medesima. Ai concorrenti verra' attribuito un punteggio espresso in trentesimi in relazione al numero di rispose esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale dovranno aver riportato una votazione non inferiore a 21/30. L'esito della prova sara' reso noto ai concorrenti il giorno stesso, all'ora che sara' stata indicata dai presidenti delle rispettive commissioni esaminatrici. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. Gli esiti delle prove scritte di cultura generale saranno inseriti nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Detti risultati saranno, inoltre, consultabili nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Alla prova scritta di cultura tecnico-professionale potranno partecipare esclusivamente i concorrenti che saranno stati giudicati idonei alla prova scritta di cultura generale. 4. La prova scritta di cultura tecnico - professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 21/30. L'esito delle prove scritte di cultura tecnico-professionale e il calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi artt. 11, 12 e 13 del presente bando saranno resi noti a partire dal 10 marzo 2014, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nei siti www.marina.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo allo Stato Maggiore della Marina - Ufficio Relazioni con il Pubblico - Piazzale Marina n. 4 - 00196 Roma - tel. 06.3680.4442 o Ministero della Difesa -Direzione Generale per il Personale Militare- Sezione Relazioni con il Pubblico numero 06/517051012 (mail:urp@persomil.difesa.it).
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali le commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico-professionale. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. I titoli posseduti dai concorrenti e non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ovvero quelli per i quali nella medesima domanda -o in dichiarazione sostitutiva alla stessa allegata- non siano state fornite le necessarie informazioni, non costituiranno oggetto di valutazione. 2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate circa ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nel successivo comma 3, lettere b) e c) del presente articolo, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per i militari in servizio o in congedo la documentazione matricolare e caratteristica verra' acquisita con le modalita' indicate nell'art. 6. 3. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30 cosi' ripartiti: a) qualita' del servizio prestato (risultante dalla documentazione matricolare e caratteristica che verra' acquisita d'ufficio): massimo punti 5/30. La commissione terra' conto delle qualifiche finali riportate nelle schede valutative (ovvero dei giudizi finali desumibili da eventuali rapporti informativi) relative all'ultimo triennio di servizio comunque prestato. I documenti di valutazione relativi a corsi propedeutici all'inserimento nella categoria/ruolo che consente la partecipazione al concorso non sono oggetto di valutazione. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna qualifica finale (o al corrispondente giudizio finale) sara': 1) nella media: punti 0; 2) superiore alla media: punti 2/30; 3) eccellente: punti 5/30. Il punteggio complessivo sara' calcolato sommando i punteggi parziali ottenuti moltiplicando il valore di ciascun documento valutativo come sopra indicato per il rapporto tra il periodo cui si riferisce il singolo documento valutativo e quello totale da considerare (massimo tre anni). Alle dichiarazioni di mancata redazione di documentazione caratteristica dovra' essere attribuito un punteggio in base alla media dei punteggi attribuiti al documento antecedente ed a quello successivo. Se la dichiarazione di mancata redazione costituisce il primo o l'ultimo documento della documentazione caratteristica dovra' essere assimilata rispettivamente al documento successivo o antecedente; b) servizio prestato in qualita' di Ufficiale in Ferma Prefissata: massimo punti 1/30; c) titolo di studio posseduto in aggiunta a quello minimo prescritto per la partecipazione al concorso: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: 1) altro diploma di istruzione secondaria di secondo grado: fino a 42/60, ovvero fino a 70/100: punti 0; da 43/60 a 48/60, ovvero da 71/100 a 80/100: punti 0,2/30; da 49/60 a 54/60, ovvero da 81/100 a 90/100: punti 0,5/30; da 55/60 a 60/60, ovvero da 91/100 a 100/100: punti 0,8/30; 2) diploma di laurea (di durata triennale): fino a 91/110: punti 1/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,20/30; da 106/110 a 110/110: punti 1,40/30; 3) diploma di laurea magistrale/laurea specialistica (saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea, di durata almeno quadriennale, conseguiti secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle lauree specialistiche/magistrali ai sensi del d.i. del M.I.U.R. 9 luglio 2009): fino a 91/110: punti 1,40/30; da 92/110 a 105/110: punti 1,60/30; da 106/110 a 110/110: punti 2/30. Non formeranno oggetto di valutazione: per tutti i concorrenti partecipanti ai concorsi di cui al presente bando, i titoli di cui al presente articolo, comma 3, lettera c), numero 2) (diploma di laurea di durata triennale) il cui possesso sia indispensabile per conseguire uno dei titoli di cui al medesimo presente articolo, comma 3, lettera c), numero 3) (laurea magistrale con assorbimento del punteggio previsto per la laurea triennale propedeutica al suo conseguimento) dei quali si richieda la valutazione; per i soli concorrenti di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera g) -idonei non vincitori in concorsi per la nomina a Sottotenente di Vascello del corrispondente ruolo normale della Marina Militare- la laurea magistrale il cui possesso ha consentito loro la partecipazione a tale concorso; d) onorificenze e ricompense: massimo punti 2/30, cosi' ripartiti: ordine militare d'Italia: Cavaliere di gran croce: punti 2/30; Grande Ufficiale: punti 1,75/30; Commendatore: punti 1,5/30; Ufficiale: punti 1,25/30; Cavaliere: punti 1/30; valor militare: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; croce al valor militare: punti 0,5/30; valore dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri: medaglia d'oro: punti 2/30; medaglia d'argento: punti 1,5/30; medaglia di bronzo: punti 1/30; merito dell'Esercito, di Marina, aeronautico e dell'Arma dei Carabinieri: medaglia/croce d'oro: punti 2/30; medaglia/croce d'argento: punti 1,5/30; medaglia/croce di bronzo: punti 1/30; ricompense: encomio solenne: punti 1/30; encomio semplice: punti 0,25/30.
Art. 11 Accertamento psico-fisici 1. I concorrenti che avranno superato le prove scritte saranno sottoposti ad accertamenti psico-fisici presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona - Via della Marina n. 1, indicativamente nel mese di aprile/maggio 2014 (durata presunta giorni 4). La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Essi dovranno presentarsi alle 0700 del giorno indicato nella predetta convocazione, muniti di valido documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da una Amministrazione dello Stato. Coloro che non si presenteranno saranno esclusi dal concorso. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di Selezione della Marina Militare, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, rilasciati in data non anteriore a tre mesi da quella di presentazione agli accertamenti sanitari, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto, effettuato entro i sei mesi precedenti la data fissata per gli accertamenti psico-fisici; b) referto dell'analisi completa delle urine con esame del sedimento; c) referto dell'analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; d) un certificato, conforme al modello riportato nell'allegato D, che costituisce parte integrante del presente bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; e) referto rilasciato da struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio Sanitario Nazionale, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV, in data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione per gli accertamenti; f) per i concorrenti di sesso femminile: ecografia pelvica, con relativo referto; referto originale di test di gravidanza - mediante analisi su sangue o urine - effettuato, in data non anteriore a cinque giorni lavorativi precedenti la visita; g) certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica di tipo B, per l'atletica leggera/nuoto, in corso di validita' (il documento dovra' avere validita' annuale con scadenza successiva al 30 settembre 2014), rilasciato da medici appartenenti alla Federazione Medico-Sportiva Italiana ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate, che esercitano in tali ambiti la professione di medico specializzato in medicina dello sport. 3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, con l'eccezione dell'esame radiografico, comportera' l'esclusione dagli accertamenti sanitari e quindi dal concorso. 4. La commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b): a) acquisira' i documenti indicati nel precedente comma 2 del presente articolo, necessari all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici, verificandone la validita'; b) in caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psicofisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui alla successiva lettera c) e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la Direzione Generale per il Personale Militare procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 15. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione Generale che, con provvedimento motivato, escludera' la candidata dal concorso per l'impossibilita' di procedere all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal presente bando; c) disporra' quindi per tutti i concorrenti, tranne quelli per cui ricorra il caso di cui alla precedente lettera b), i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita odontoiatrica; 4) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 5) visita psichiatrica; 6) visita ortopedica; 7) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 8) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 9) visita di controllo dell'abuso sistematico di alcool; 10) visita medica generale. In tale sede la commissione giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi se, per la loro sede o natura, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 11) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato E. 5. Sulla scorta del vigente "Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare" di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e delle vigenti direttive applicative emanate dalla Direzione Generale della Sanita' Militare, la commissione di cui al precedente art. 8 comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) dati somatici: statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a m. 1,95 se di sesso maschile e non inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95 se di sesso femminile; b) apparato visivo: 1) per il Corpo di Stato Maggiore (SM): visus corretto 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie per la miopia, 2 diottrie per l'ipermetropia, 0,75 diottrie per l'astigmatismo di qualsiasi segno e asse. La correzione totale non dovra' comunque superare 1,75 diottrie per l'astigmatismo miopico composto e 2 diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto. Senso cromatico normale; 2) per gli altri Corpi (GN, CM e CP): visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice e per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale. L'accertamento dello stato refrattivo, ove occorra, puo' essere eseguito con l'autorefrattometro, o in cicloplegia, o con il metodo dell'annebbiamento. Per i concorrenti del Corpo delle Capitanerie di Porto che dovranno conseguire l'idoneita' al comando di Unita' Navale (successivamente alla fase concorsuale) valgono gli stessi requisiti previsti per il Corpo di Stato Maggiore; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva bilaterale con P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle frequenze da 6000 a 8000 Hz saranno valutati secondo quanto previsto dalle predette direttive tecniche della Direzione Generale della Sanita' Militare. 6. La commissione, al termine degli accertamenti psico-fisici, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somatofunzionali nonche' degli specifici requisiti fisici suindicati. Saranno giudicati: a) idonei, i concorrenti in possesso dei requisiti sopracitati cui sia stato attribuito il seguente profilo sanitario minimo: psiche PS 2; costituzione CO 2; apparato cardiocircolatorio AC 2; apparato respiratorio AR 2; apparati vari AV 2; apparato osteo-artro-muscolare superiore LS 2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore LI 2; per l'apparato visivo VS e per l'apparato uditivo AU valgono gli specifici requisiti precedentemente indicati; b) inidonei, i concorrenti risultati affetti da: 1) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 2) imperfezioni e infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, ai sensi all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica del 5 dicembre 2005 del Direttore Generale della Sanita' Militare (fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente bando); 3) abuso sistematico di alcool, stato di tossicodipendenza, tossicofilia o assunzione occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 4) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; 5) tutte le malattie dell'occhio e degli annessi manifestamente croniche o di lunga durata o di incerta prognosi; la presenza di alterazioni dei mezzi diottrici o del fondo oculare che possono pregiudicare, anche nel tempo, la funzione visiva primaria o quelle collaterali; gli strabismi manifesti anche alternanti; gli esiti di cheratotomia radiale; gli esiti di laserterapia correttiva in presenza di alterazioni della corioretina o di evidenti lesioni corneali; 6) disturbi dell'eloquio tali da renderlo non chiaramente e prontamente intellegibile; 7) tutte quelle malformazioni ed infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare. La commissione, seduta stante, comunichera' per iscritto al concorrente l'esito della visita medica sottoponendogli per presa visione, il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare", con indicazione del profilo sanitario; b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente dei ruoli speciali della Marina Militare", con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non hanno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti psico-fisici, di cui al precedente art. 11, i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale, consistenti nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari, prove di performance, intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione -svolta con le modalita' che sono indicate nelle apposite "Norme per gli accertamenti attitudinali" e con riferimento alla direttiva tecnica "profili attitudinali del personale della Marina Militare", entrambe emanate dal Comando Scuole della Marina Militare e vigenti all'atto dell'effettuazione degli accertamenti- si articola nelle seguenti aree d'indagine, a loro volta suddivise nelle specifiche caratteristiche attitudinali: a) area "stile di pensiero": analisi, predisposizione al cambiamento, struttura; b) area "emozioni e relazioni": autonomia e adattabilita', controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro di gruppo, rapporto con l'autorita'; c) area "produttivita' e competenze gestionali": livelli di energia e produttivita', costanza nel rendimento, capacita' di gestire ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro, capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; d) area "motivazionale": bisogni e aspettative connesse all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello molto scarso dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale sulla scorta dei punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e di quelli assegnati in sede di intervista attitudinale individuale e sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a 38/90. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti attitudinali, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) "idoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare"; b) "inidoneo quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale della Marina Militare" con indicazione del motivo. Il giudizio riportato negli accertamenti attitudinali e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso.
Art. 13 Prove di efficienza fisica 1. Al termine dell'accertamento attitudinale di cui al precedente art. 12 i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) alle prove di efficienza fisica, che si svolgeranno presso il Centro di Selezione della Marina Militare di Ancona. Detta commissione si potra' avvalere, per l'esecuzione delle singole prove, del supporto di Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Forza Armata ovvero di esperti di settore esterni alla Forza Armata. 2. Alla prova di efficienza fisica i concorrenti dovranno presentarsi muniti di tuta da ginnastica, scarpette ginniche, costume da bagno, accappatoio, ciabatte e cuffia da piscina (in gomma o altro materiale idoneo), occhialini da piscina (facoltativi). 3. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente bando. In tale allegato sono anche contenute le modalita' di svolgimento degli esercizi (obbligatori e a scelta) e le disposizioni sui comportamenti da tenersi in caso di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il concorrente dovra' essere risultato idoneo nelle prove obbligatorie e in una di quelle a scelta. In caso contrario sara' emesso giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. I giudizi, che saranno comunicati per iscritto ai concorrenti a cura della commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d), sono definitivi. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 4. Al termine delle prove di efficienza fisica previste per ciascuna giornata, la commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera d) redigera' il relativo verbale. 5. I verbali degli accertamenti psico-fisici, dell'accertamento attitudinale e della prova di efficienza fisica dovranno essere inviati dalle rispettive commissioni, a mezzo corriere, per il tramite del Centro di Selezione della Marina Militare, al Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 2^ Sezione - viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma Laurentino, entro il terzo giorno dalla conclusione degli accertamenti di tutti i concorrenti.
Art. 14 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei alla prova di efficienza fisica saranno ammessi a sostenere la prova orale vertente, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, sugli argomenti previsti dai programmi riportati nell'allegato C al presente bando. Tale prova avra' luogo presso l'Accademia Navale di Livorno - Viale Italia n. 72, indicativamente nel mese di maggio/giugno 2014. I candidati ammessi alla prova orale, riceveranno, prima dello svolgimento della stessa, comunicazione ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente bando contenente il punteggio conseguito nelle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 2. I concorrenti che non si presentano nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso. 3. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto una votazione non inferiore a 21/30, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. 4. I concorrenti idonei alla prova orale, sempreche' lo abbiano richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosterranno, una prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di due lingue scelte fra la francese, l'inglese, la spagnola e la tedesca, della durata di 15 minuti per ciascuna lingua, che sara' svolta con le seguenti modalita': a) breve colloquio di carattere generale; b) lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; c) conversazione guidata che abbia come spunto il brano. 5. Ai concorrenti che sosterranno detta prova sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito in ciascuna delle lingue prescelte, cosi' determinato: a) fino a 20/30: 0 punti; b) 21/30: 0,05 punti; c) 22/30: 0,10 punti; d) 23/30: 0,15 punti; e) 24/30: 0,20 punti; f) 25/30: 0,25 punti; g) 26/30: 0,30 punti; h) 27/30: 0,35 punti; i) 28/30: 0,40 punti; l) 29/30: 0,45 punti; m) 30/30: 0,50 punti.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. La graduatoria di merito degli idonei per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1 sara' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai concorrenti, calcolati sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo riportato in ciascuna prova orale facoltativa di lingua straniera. 2. Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado, se unici superstiti, del personale delle Forze Armate e delle Forze di Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e della riserva dei posti a favore degli appartenenti al ruolo dei Marescialli. Se un concorrente inserito in graduatoria rientra in entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 prevale su quella prevista a favore della categoria dei Marescialli. I posti eventualmente non ricoperti in uno dei concorsi dagli appartenenti alle categorie di riservatari di cui sopra potranno essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti idonei secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello stesso concorso. 3. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 4. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 5. Le graduatorie dei concorrenti idonei saranno approvate con distinti decreti dirigenziali/ interdirigenziali, che saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della Difesa. Di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati nel Foglio d'Ordini della Marina Militare e nel sito "www.persomil.difesa.it".
Art. 16 Nomina 1. I vincitori dei concorsi, acquisito l'atto autorizzativo eventualmente prescritto, saranno nominati (a eccezione degli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata e a quelli delle Forze di Completamento, di cui al precedente art. 2, comma 1, lettere b) e c)) Guardiamarina in servizio permanente del ruolo speciale del rispettivo Corpo con anzianita' assoluta nel grado stabilita nei decreti di nomina che saranno immediatamente esecutivi. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e quelli appartenenti alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata, invece, saranno nominati Ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il grado rivestito all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 3. I vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4 - saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, sotto riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma. 4. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo della durata e con le modalita' stabilite dal Comando Scuole della Marina Militare. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno: produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate e il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi, rilasciato -entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso- da strutture sanitarie pubbliche; contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso che avra' pieno effetto, tuttavia, solo all'atto del superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere detta ferma comportera' la revoca della nomina. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione Generale per il Personale Militare potra' procedere all'ammissione al corso con i criteri indicati al precedente art. 15, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie. 5. Il concorrente di sesso femminile nominato Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 6. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa nel grado rivestito verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Gli appartenenti alla categoria degli Ufficiali inferiori delle Forze di Completamento e alla categoria degli Ufficiali in Ferma Prefissata saranno iscritti in ruolo dopo l'ultimo dei pari grado dello stesso corso. Allo stesso modo, al superamento del corso applicativo frequentato, sara' rideterminata l'anzianita' relativa degli Ufficiali di cui al precedente comma 5, ferma restando l'anzianita' assoluta di nomina. 7. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella categoria/Corpo/ruolo di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tal caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 8. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a chiedere alle Amministrazioni Pubbliche ed Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai vincitori nelle domande di partecipazione ai concorsi e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emerge la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti col provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 18 Esclusioni 1. La Direzione Generale per il Personale Militare procedera' a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non sono ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti venisse accertato dopo la nomina.
Art. 19 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti al precedente art. 7 del presente bando (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali) nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento sono a carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove previste dal precedente art. 7 del presente bando, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di cui uno non superiore a dieci giorni per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli artt. 11 e 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno raccolti presso il Ministero della Difesa - Direzione Generale per il Personale Militare - I Reparto - 1^ Divisione Reclutamento Ufficiali e Sottufficiali, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni Pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del concorrente, nonche', in caso di esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore Generale della Direzione Generale per il Personale Militare, titolare del trattamento, che nomina responsabile del trattamento dei dati, ognuno per la parte di propria competenza: a) il dirigente pro tempore della 1^ Divisione della Direzione Generale per il Personale Militare; b) i responsabili dei Comandi/Enti di cui al precedente art. 6; c) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 8. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 13 dicembre 2013 Il Gen. C.A.: Tarricone L'Amm. isp. capo: Angrisano