Concorso per 30 terza area fascia retributiva f1 - profilo informatico (lazio) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 30 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 103 del 31-12-2013 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Concorso (Scad. 30 gennaio 2014) Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 30 unita' di personale della Terza Area - fascia retributiva F1 - profilo informat ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 31-12-2013 |
Data Scadenza bando | 30-01-2014 |
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Concorso (Scad. 30 gennaio 2014)
Concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di 30 unita' di personale della Terza Area - fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati nella Citta' di Roma.
IL CAPO DIPARTIMENTO dell'Amministrazione generale, del personale e dei servizi Direzione del personale - Ufficio IV Visto l'art. 97 della Costituzione della Repubblica italiana sull'accesso alle pubbliche amministrazioni tramite concorso pubblico; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 35 relativo al reclutamento del personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, con cui e' stato adottato il regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, concernente le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 marzo 1995, concernente la determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza di tutti i tipi di concorso indetti dalle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante la disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visti i vigenti Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro relativi al personale del comparto Ministeri; Considerato che, alla data del presente provvedimento e comunque fino all'applicazione dell'art. 7 del C.C.N.L. 2006-2009, i profili professionali di inquadramento del personale dipendente coincidono nelle denominazioni con quelli previsti dai decreti del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1984, n. 1219 e 17 gennaio 1990, n. 44, che prevedono nella ex settima qualifica funzionale profili assimilabili al profilo informatico; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare ed in particolare l'art. 1014; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica (legge finanziaria 1998) in particolare l'art. 39, comma 1, sulla presentazione da parte delle amministrazioni pubbliche della programmazione triennale sul fabbisogno di personale; Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 27 marzo 2009, registrato alla Corte dei Conti il 13 maggio stesso anno, registro n. 2, foglio n. 363, con il quale e' stato approvato il ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto Interministeriale del 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la Pubblica amministrazione e l'Innovazione, concernente l'equiparazione delle lauree universitarie; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009 n. 150, concernente l'attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante "Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo" ed in particolare l'art. 8 - comma 1 - che prevede, fra l'altro, "le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni sono inviate esclusivamente per via telematica...."; Visto il decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 5 luglio 2012, registrato alla Corte dei conti il 31 luglio stesso anno - registro n. 7 - foglio 321 -, relativo all'individuazione ed alle attribuzioni degli Uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, con legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini ed in particolare l'art. 23-quinquies, comma 4, che prevede che le facolta' assunzionali sono prioritariamente utilizzate per il reclutamento, tramite selezione per concorso pubblico, di personale di livello non dirigenziale munito di diploma di laurea; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 2013 - registro n. 1, foglio n. 240 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 febbraio 2013 - con il quale, in attuazione dell'art. 23-quinquies, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, sono state, fra l'altro rideterminate le dotazioni organiche del personale delle Aree del Ministero dell'economia e delle finanze; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 212 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 29 dicembre 2012, concernente "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita' 2013)"; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2013, n. 67, registrato alla Corte dei conti il 3 maggio 2013 - registro n. 4, foglio n. 60 - pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2013, n. 139 - concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, a norma degli articoli 2, comma 10-ter, e 23-quinquies, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, concernente il regolamento recante il riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, coordinato con la legge di conversione 30 ottobre 2013, n. 125 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale n. 255 del 30 ottobre 2013, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni; Considerato che la presente procedura concorsuale e' stato autorizzata dalla Presidenza del Consiglio dei ministri con d.P.C.M. del 28 ottobre 2011; Atteso che, ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, "a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati"; Vista la circolare n. 75606 del 12 maggio 2011, concernente "Pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi", con cui, in attuazione del citato art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, si e' previsto di adempiere agli obblighi di pubblicita' legale attraverso la pubblicazione sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze; Viste le circolari n. 6350 del 27 dicembre 2000 e n. 4 del 8 novembre 2005, della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione pubblica, sulla valenza ai fini dell'accesso al pubblico impiego dei titoli universitari previsti dall'art. 3 del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Considerato che anche in seguito alla rideterminazione delle dotazioni organiche apportate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 ottobre 2012, sopra citato, sussiste ancora vacanza nell'Area III e che: con decreto n. 19911 del 18 febbraio 2013 si e' data priorita' alla stabilizzazione nei ruoli MEF al personale di Area III in posizione di comando presso i Dipartimenti centrali e le Ragionerie Territoriali dello Stato; con decreto n. 24816 del 24 novembre 2011 si e' data priorita' alla stabilizzazione nei ruoli MEF al personale di Area III in posizione di comando presso gli uffici di segreteria delle commissioni tributarie; Considerato che sono stati espletati gli adempimenti di cui all'art. 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001; Ritenuto, pertanto, opportuno procedere all'indizione, di un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di un contingente di personale della Terza Area - Fascia retributiva F1, fissato nel numero di 30 unita', per far fronte alle esigenze del Ministero dell'economia e delle finanze per gli uffici ubicati in Roma; Decreta: Art. 1 Numero dei posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico per esami, per il reclutamento di 30 unita' di personale della Terza Area - Fascia retributiva F1 - profilo informatico da destinare al Ministero dell'economia e delle finanze, per gli uffici ubicati in Roma. Il 40% dei posti messi a concorso e' riservato ai sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, al personale appartenente al ruolo unico del Ministero dell'economia e delle finanze. La procedura verra' espletata nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ed ove applicabile all'art. 35 - comma 3-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nei limiti per le rispettive complessive quote d'obbligo. Il totale complessivo dei posti riservati non puo' comunque superare la meta' dei posti messi a concorso. Le assunzioni in servizio dei vincitori del concorso saranno subordinate alle autorizzazioni richieste secondo la normativa vigente. Al fine di consentire ai soggetti disabili di concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati ammessi al concorso in questione, l'amministrazione, preso atto delle domande di partecipazione che perverranno da parte degli stessi, predisporra' adeguate modalita' di svolgimento delle prove di esame. Tutti i candidati devono essere in possesso del prescritto titolo di studio di cui al successivo art. 2 del presente bando. Qualora tra i candidati che supereranno le prove ve ne siano alcuni che appartengono a piu' categorie che danno titolo a differenti riserve di posti, si applicheranno le regole di cui alla normativa vigente. I posti riservati che non dovessero essere coperti per mancanza di aventi titolo saranno conferiti ai candidati che abbiano superato le prove secondo l'ordine di graduatoria. Coloro che intendano avvalersi di una delle riserve di cui al citato art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, ovvero che abbiano titoli di preferenza e/o precedenza dovranno farne espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso; in mancanza di tale dichiarazione al candidato non verra' concesso il beneficio della riserva.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; b) godimento dei diritti politici; c) uno dei seguenti titoli di studio: 1. "laurea triennale (L) nelle seguenti classi di laurea: ingegneria dell'informazione (L-8), scienze e tecnologie informatiche (L-31), scienze matematiche (L-35) o equiparate; 2. "laurea magistrale" (LM), appartenente ad una delle seguenti classi: fisica (LM-17); informatica (LM-18); ingegneria dell'automazione (LM-25); ingegneria delle telecomunicazioni (LM-27); ingegneria elettrica (LM-28); ingegneria elettronica (LM-29); ingegneria gestionale (LM-31); ingegneria informatica (LM-32); matematica (LM-40); modellistica matematico-fisica per l'ingegneria (LM-44); sicurezza informatica (LM-66); tecniche e metodi per la societa' dell'informazione (LM-91) o altra laurea specialistica (LS) o magistrale (LM) secondo l'equiparazione stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 3. "diplomi di laurea" (DL), di cui all'art. 1 della legge 19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree magistrali (LM). Si ritengono equipollenti a quelli suindicati anche i titoli di studio conseguiti all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni. Sara' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. I suindicati titoli di studio sono cosi' definibili: il diploma di laurea (DL) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata non inferiore a quattro anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509; la laurea (L) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di tre anni, previsto dall'art. 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la laurea specialistica (LS) e' il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, e successive modificazioni; la laurea magistrale (LM), e' laurea che, sostituendo la laurea specialistica (LS), costituisce il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di due anni dopo la laurea (L), previsto dall'art. 3, comma 1, lettera b) del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; la laurea magistrale (LM) e', altresi', il titolo accademico conseguito in esito ad un corso di studi di durata normale di cinque o sei anni, ai sensi dell'art. 6, comma 3, del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; d) Idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo; siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; siano stati licenziati da altro impiego statale ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego a seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; siano in possesso di precedenti penali incompatibili con l'esercizio delle funzioni da svolgere nell'ambito dei compiti istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.
Art. 3 Presentazione della domanda - Termini e modalita' Il candidato dovra' produrre domanda di ammissione al concorso in via telematica, compilando l'apposito modulo all'indirizzo https://www.concorsi.mef.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere completata entro la mezzanotte del trentesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4a serie speciale, Concorsi ed esami. Dopo aver inserito i dati richiesti, il candidato dovra' effettuare la stampa della ricevuta e conservarla, per poterla esibire in caso di necessita'. In fase di inoltro verra' automaticamente attribuito un numero di protocollo necessario per le operazioni d'ufficio. Tale numero, unitamente al codice concorso indicato nell'applicazione informatica, dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. Ai fini della partecipazione al concorso si terra' conto unicamente della domanda con data di protocollo piu' recente. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on line. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) di essere cittadino di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo Internet citato in precedenza, provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica; c) il luogo di residenza (indirizzo, comune e codice di avviamento postale); d) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato e dell'anno accademico in cui e' stato conseguito, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero; e) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; f) le eventuali condanne penali riportate, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; g) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo nonche' di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; h) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; i) l'eventuale appartenenza alle categorie riservatarie previste dall'art. 1 del presente bando; j) la lingua straniera scelta tra inglese e francese; k) di essere a conoscenza che dovra' permanere nella sede di prima destinazione per un periodo inderogabilmente non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n 165; l) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; m) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. Il candidato portatore di handicap deve indicare nella domanda la propria condizione e specificare l'ausilio e i tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento delle prove, il medesimo dovra' trasmettere idonea certificazione medica rilasciata da apposita struttura sanitaria medica, che specifichi gli elementi essenziali del handicap e giustifichi quanto richiesto nella domanda. Al fine di consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli strumenti, la certificazione medica dovra' pervenire entro un congruo termine e comunque non oltre trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dall'art. 3 del presente bando. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, lettera d). Non si tiene conto delle domande incomplete e irregolari. In particolare, non saranno ammessi alle prove concorsuali i candidati le cui domande di partecipazione non contengano tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione alle prove concorsuali stesse e tutte le dichiarazioni richieste dal presente bando. L'Amministrazione effettuera' l'equiparazione sulla base della normativa vigente e declina ogni responsabilita' da errori o omissioni presenti nei supporti informativi alle domande di partecipazione telematica. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dal test di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento del medesimo e limitatamente ai candidati che lo hanno superato. La mancata esclusione dal test di preselezione non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. I candidati, infine, dovranno esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 4 Esclusione dal concorso Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei richiesti requisiti. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato.
Art. 5 Commissione esaminatrice Con successivo provvedimento, secondo quanto disposto dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, sara' nominata la Commissione esaminatrice, esclusivamente con esperti di provata competenza nelle materie oggetto del concorso scelti tra funzionari dell'amministrazione, docenti ed estranei alla medesima, che non siano componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. Le funzioni di segretario saranno svolte da un dipendente della Terza Area del ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 6 Prove d'esame Gli esami del concorso consisteranno in due prove scritte, una delle quali a contenuto teorico-pratico e una prova orale.
Art. 7 Prove preselettive Se il numero delle domande risulta pari o superiore a dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione effettuera' prove preselettive per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Con avviso, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, del 14 marzo 2014 e' reso noto il diario delle eventuali prove preselettive comprensivo di giorno, ora e sede di svolgimento; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva, secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva consiste in una serie di domande a risposta multipla, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati e sara' tesa a verificare la conoscenza dei seguenti gruppi di materie: informatica e telecomunicazione; elementi di diritto amministrativo e di contabilita' di stato. La Commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. Saranno ammessi alle prove scritte i candidati che, in base al punteggio riportato nella prova preselettiva, si siano collocati in graduatoria entro il duecentesimo posto. Saranno altresi' ammessi coloro che si siano classificati ex aequo all'ultimo posto utile della graduatoria. Nel medesimo avviso del diario delle prove preselettive e' indicata la data della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, nella quale sara' dato avviso della pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi alle prove scritte che sara' consultabile nell'apposita sezione del sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze, https://www.mef.gov.it. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Per l'espletamento e la gestione delle prove preselettive, l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o societa' private specializzate.
Art. 8 Prove scritte Le due prove scritte saranno volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo e si svolgeranno in due diverse giornate. Le due prove scritte avranno ad oggetto argomenti afferenti alle seguenti aree di materie: elementi di diritto amministrativo; elementi di contabilita' di Stato; analisi e progettazione del software; web service; modelli organizzativi per l'acquisizione dei servizi ICT; basi di dati; sistemi di gestione documentale; tecniche e metodi per il Project/Program Management; progettazione e gestione dei sistemi informativi; principi fondamentali e tecniche per la sicurezza dei sistemi e delle reti informatiche; governance e audit dei sistemi informativi; tecniche e metodi di gestione delle infrastrutture ICT; codice dell'Amministrazione Digitale. La prima prova scritta, a contenuto teorico, volta ad accertare il possesso delle specifiche competenze scientifiche e professionali nel settore informatico, consistera' nello svolgimento di un elaborato e/o nella predisposizione di risposte sintetiche a quesiti inerenti alle materie sopra indicate. La seconda prova scritta, a contenuto teorico pratico, consistera' nella risoluzione di un caso in ambito informatico e contestualizzato nelle attivita' della Pubblica amministrazione, al fine di accertare l'attitudine all'analisi e alla soluzione corretta sotto il profilo della legittimita', della convenienza e dell'efficienza ed economicita' organizzativa, con particolare riguardo ai temi dell'erogazione dei servizi, della reingegnerizzazione dei processi, delle tecniche di programmazione, valutazione e controllo dei progetti. I candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' possono comunicare tra di loro. Possono essere consultati i testi di legge non commentati ed il vocabolario della lingua italiana. In caso di violazione la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Il calendario delle prove scritte e' reso noto con il medesimo avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, con il quale viene comunicato l'elenco dei candidati che hanno superato la prova preselettiva. Tale avviso e' pubblicato almeno venti giorni prima della data di inizio delle prove scritte, e ha valore di notifica a tutti gli effetti. I candidati sono tenuti a presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione, comunque giustificata e a qualsiasi causa dovuta, nel giorno, ora e sede stabiliti per ciascuna prova, comporta l'esclusione dal concorso senza alcuna possibilita' di prove suppletive. I candidati ammessi alle prove scritte dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Le prove scritte sono valutate in trentesimi. Sono ammessi alla prova orale i candidati che riportano in ciascuna prova scritta una votazione di almeno ventuno trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale ne ricevono comunicazione a mezzo raccomandata, con l'indicazione delle votazioni riportate in ciascuna delle prove scritte. L'avviso per la presentazione alla prova orale e' dato ai candidati almeno venti giorni prima della data prestabilita.
Art. 9 Prova orale La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, con l'aggiunta di una conversazione in lingua inglese o francese, nonche' sulle seguenti materie: ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; utilizzo del personal computer e dei software piu' diffusi da realizzarsi anche mediante una verifica pratica. Il candidato deve altresi' dimostrare la conoscenza delle problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli strumenti informatici in relazione ai processi comunicativi in rete all'organizzazione e gestione delle risorse e al miglioramento dell'efficienza degli uffici e dei servizi. La prova orale e' valutata in trentesimi e s'intende superata con un punteggio non inferiore a ventuno trentesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. I candidati dovranno consegnare prima della prova orale, il proprio curriculum vitae et studiorum, datato e firmato. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto di ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame. La votazione complessiva sara' data dalla somma della media dei voti ottenuti nelle prove scritte e della votazione conseguita nel colloquio.
Art. 10 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della gradutoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, deve presentare, o far pervenire, a mezzo raccomandata postale, all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio IV, via XX Settembre 97, 00187 Roma, i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. La graduatoria di merito, formulata dalla Commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, sara' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dall'art. 1 del presente bando, tenendo presente che se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classificheranno nella stessa posizione, sara' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. Saranno dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferma restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di merito sara' approvata con apposito decreto e successivamente pubblicata sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze https://www.mef.gov.it. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, 4ª serie speciale, Concorsi ed esami, sara' data notizia dell'approvazione della graduatoria mediante apposito avviso. Dalla pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 11 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, salvo quelli che siano dipendenti di ruolo di amministrazioni pubbliche, dovranno, a pena di decadenza, far pervenire all'indirizzo: Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, Ufficio IV, via XX Settembre 97, 00187 Roma, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato d.P.R. 445/2000, il Ministero ha facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; b. dichiarazione ai sensi del suindicato d.P.R. 445/2000 da cui risulti di non essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice civile; c. dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d. un certificato medico, rilasciato dall'Azienda Sanitaria Locale competente per territorio o da un medico militare in servizio permanente effettivo, dal quale risulti che il candidato e' fisicamente idoneo all'impiego; qualora il candidato sia affetto da una qualsiasi imperfezione fisica, il certificato medico deve farne menzione e indicare se l'imperfezione stessa menomi l'attitudine al servizio. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. La capacita' lavorativa del candidato disabile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 12 Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 11, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella Terza Area - Fascia retributiva F1, nel ruolo unico del personale del Ministero dell'economia e delle finanze. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001, i vincitori dei concorsi devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni: pertanto, non si applicano le disposizioni di cui all'art. 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto 1988, n. 325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali comandi, ad eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso L'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla Commissione esaminatrice.
Art. 14 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. Gli stessi dati potranno essere comunicati a soggetti terzi che forniranno specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi illegittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale.
Art. 15 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di svolgimento dei concorsi pubblici e di reclutamento di personale. Roma, 18 dicembre 2013 Il Capo Dipartimento: Baffi --- Ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni il responsabile del procedimento: Dirigente dell'Ufficio IV - dr.ssa Sonia Zoppi. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo del Lazio ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, da presentarsi entro il termine perentorio di sessanta e di centoventi giorni dalla data di pubblicazione.