Concorso per 20 medici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 76 del 30-09-2014
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 30 ottobre 2014) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-09-2014
Data Scadenza bando 30-10-2014
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 30 ottobre 2014)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 20 posti di medico del ruolo dei direttivi medici della Polizia di Stato indetto con decreto del 18 settembre 2014.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 20 dicembre 1966, n. 1116, recante modifiche  agli
ordinamenti del personale della pubblica sicurezza; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, cosi' come modificato dal  decreto  legislativo  9  settembre
1997, n. 354, recante norme  di  attuazione  dello  Statuto  speciale
della Regione Trentino‑Alto Adige in materia di proporzionale  etnica
negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di  conoscenza
delle due lingue nel pubblico impiego; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 338 e successive modifiche ed integrazioni, recante  l'ordinamento
dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso  al  ruolo
professionale dei direttivi medici della Polizia di Stato,  approvato
con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, di concerto con il Ministro della  Funzione  Pubblica,
in data 9 luglio 2009, con il quale  viene  definita  l'equiparazione
tra ciascuna delle nuove  classi  delle  lauree  magistrali  (LM),  i
diplomi di laurea (DL) previsti  dall'ordinamento  didattico  vigente
prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle  sue  disposizioni  attuative,  e  le
classi delle lauree specialistiche  (LS)  introdotte  a  seguito  del
predetto adeguamento; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a), del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto  il  proprio  decreto  in  data  30  luglio  2014,  che  ha
determinato in 20 i posti per l'accesso alla qualifica  iniziale  del
ruolo professionale dei direttivi medici della Polizia  di  Stato  da
coprire mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento  di  complessivi  20  posti  di  medico  del  ruolo  dei
direttivi medici della Polizia di Stato. 
    2. Dei suddetti venti posti,  subordinatamente  al  possesso  dei
requisiti prescritti, cinque sono riservati agli orfani, al  coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti  del  personale  delle  Forze  di  Polizia,  nonche'   del
corrispondente personale delle Forze Armate, deceduto in  servizio  e
per causa di  servizio;  la  predetta  riserva  opera  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone, ai sensi
della legge 20 dicembre 1966,  n.  1116  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    3. I posti riservati che non venissero coperti, per  mancanza  di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente
comma,  saranno  conferiti  in  ordine  di  graduatoria  agli   altri
candidati idonei non vincitori. 
                               Art. 2 
 
 
                 Comunicazioni relative al concorso 
 
 
    1. Le date  ed  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6,  e  delle  prove  scritte,
nonche'  ogni  altra  comunicazione  relativa  al  concorso,  saranno
pubblicati nella Gazzetta ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  14  novembre  2014.  Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'Interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
      d) essere in possesso del  diploma  di  laurea  in  medicina  e
chirurgia rilasciato secondo l'ordinamento  didattico  vigente  prima
dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17,  comma  95,  della  legge  15
maggio 1997, n. 127, e delle sue disposizioni  attuative,  ovvero  di
una laurea specialistica appartenente alla  classe  delle  lauree  in
medicina e chirurgia (46/S),  ovvero  di  una  laurea  magistrale  in
medicina e chirurgia (LM-41) conseguiti presso  un'universita'  della
Repubblica  italiana,   ovvero   in   un   istituto   di   istruzione
universitaria equiparato; 
      e) essere in  possesso  dell'abilitazione  all'esercizio  della
professione di medico-chirurgo; 
      f)  essere  iscritto  all'albo  professionale  dell'ordine  dei
medici-chirurghi; 
      g)  essere  in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   per
l'espletamento dei compiti propri  del  ruolo  dei  direttivi  medici
della Polizia  di  Stato,  come  previsto  dall'art.  6  del  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198,  e  dall'allegata  tabella  1,
nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella  3
del medesimo  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto  2003,  che
prevedono tra l'altro: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a m. 1,61
per  le  donne  nonche'  un  rapporto  altezza-peso,   un   tono   ed
un'efficienza delle masse muscolari, una distribuzione del  pannicolo
adiposo ed un trofismo che rispecchino un'armonia atta a  configurare
la robusta costituzione e la necessaria agilita'  indispensabile  per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente; 
        4) visus corretto non inferiore a 10/10 per  ciascun  occhio,
con una correzione massima complessiva di tre diottrie per la  miopia
o l'ipermetropia o l'astigmatismo semplice (miotico ed ipermetropico)
e di tre diottrie quale somma dei  singoli  vizi  di  rifrazione  per
l'astigmatismo composto e l'astigmatismo misto; 
      h)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      i) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      j) non esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett.
d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
      k)  non  essere  stato  espulso  da  un  corso  di   formazione
finalizzato all'immissione  nel  ruolo  dei  direttivi  medici  della
Polizia di Stato; 
      l) per i candidati di sesso  maschile,  essere  in  regola  nei
riguardi  degli  obblighi  di  leva  e  non  esser  stati  dichiarati
obiettori di coscienza e, per tale motivo,  essere  stati  ammessi  a
prestare servizio militare non armato o servizio sostitutivo  civile,
ovvero aver rinunciato formalmente e nei modi di legge allo status di
obiettore di coscienza; 
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando   la   procedura   informatica   disponibile   sul   sito
https://concorsips.interno.it/,   seguendo    le    istruzioni    ivi
specificate, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla  data
di pubblicazione del presente bando nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno  della  prova
d'esame per la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sul citato sito  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane -  Ufficio  Attivita'  Concorsuali  -  Via  del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
    2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune  di  residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; 
      e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      f)  il  diploma  di  laurea  posseduto,  il   voto   riportato,
l'universita'  o  istituto  che  lo  ha  rilasciato  e  la  data  del
conseguimento; 
      g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione,
con  l'indicazione  della  data  del  suo  conseguimento,  del   voto
riportato e della provincia presso il cui albo si e' iscritti; 
      h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando,  a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ovvero aver rinunciato formalmente e
nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
    3. Le domande  dovranno  riportare  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali  variazioni
del predetto recapito dovranno essere  comunicate  tempestivamente  a
mezzo di raccomandata  indirizzata  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -  Ufficio
Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma. 
    4. I candidati che intendano concorrere ai  posti  riservati,  di
cui al precedente art. 1, comma 2,  dovranno  farne  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso,  precisando  gli  estremi  del
titolo in base al quale concorrono a tali posti. 
    5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che s'intendano far valere. 
    Qualora non espressamente  dichiarati  nella  domanda  stessa,  i
medesimi titoli non  saranno  presi  in  considerazione  in  sede  di
formazione della graduatoria concorsuale. 
    6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per  il
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati  ovvero  dalla  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa. 
                               Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il  punteggio
massimo attribuito a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      a) laurea in medicina e chirurgia: 
        a) da voti 91/110 a 110/110: punti 0,25 per ogni voto oltre i
90; 
        b) voti 110/110 con lode: punti 6,00; 
      b)  abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  medico
chirurgo in relazione al punteggio conseguito: 
        a) da voti 80/110 a 95/110: punti 0,90; 
        b) da voti 95,01/110 a 110/110: punti 3,00; 
      c)  incarichi  e  servizi   prestati   presso   Amministrazioni
pubbliche (Stato, regioni, province, comuni, istituzioni pubbliche di
assistenza e beneficenza, enti  assicurativi  di  diritto  pubblico),
fino ad un massimo di punti 1,50; 
      d) incarichi di docenza di livello universitario fino  a  punti
4,50; 
      e) specializzazioni  conseguite  con  punteggio  rapportato  in
centesimi, fino ad un massimo di punti 4,50; 
      f) superamento di concorsi sanitari presso enti pubblici,  fino
a punti 1,60; 
      g) corsi di aggiornamento e  di  qualificazione  fino  a  punti
1,90; 
      h) pubblicazioni, fino a punti 7. 
    2. La valutazione dei titoli di cui al presente  articolo  verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le  prove
scritte e il relativo punteggio verra'  reso  noto  agli  interessati
prima  dell'effettuazione  della  prova  orale.  La  valutazione   e'
limitata ai titoli posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    3. Ai fini della valutazione dei titoli di servizio si  applicano
i seguenti criteri: 
      a) i servizi della stessa natura, ai  fini  del  punteggio,  si
sommano tra loro, purche' non siano contemporanei; 
      b) le frazioni di un anno sono valutate al  semestre  compiuto,
escludendo da ogni punteggio la frazione inferiore al semestre; 
      c)  tra  due  o  piu'  servizi  contemporanei  verra'  valutato
soltanto quello piu' favorevole al candidato. 
    4. Non e' assegnato alcun punteggio: 
      a)  ai  servizi  e  titoli  anteriori   alla   laurea   e   per
l'espletamento o il conseguimento dei quali non  sia  necessariamente
richiesta la laurea; 
      b) alle attestazioni di buon servizio; 
      c) alle attivita' svolte in istituti  non  dipendenti  da  enti
pubblici ed a quelle inerenti all'esercizio della libera professione; 
      d) ai titoli attestanti il conferimento di incarichi quando non
risulti che siano stati effettivamente disimpegnati. 
    5.  Non  saranno  presi  in  considerazione  diplomi,  attestati,
certificazioni e titoli simili redatti  in  lingua  straniera  e  non
corredati della  traduzione  in  lingua  italiana  certificata  dalle
competenti autorita'. 
    6. La documentazione che comprova il possesso dei titoli  di  cui
al presente articolo dovra'  essere  prodotta  perentoriamente  entro
venti giorni dalla richiesta dell'amministrazione.  L'amministrazione
si  riserva  di  effettuare  idonei  controlli  sul  contenuto  delle
eventuali dichiarazioni sostitutive di certificazioni o degli atti di
notorieta' di cui agli articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
pari  o  superiore  a  cinquemila,  verra'   effettuata   una   prova
preselettiva per determinare i candidati da ammettere alle successive
prove scritte. La prova preselettiva, che puo' essere effettuata  per
gruppi predeterminati di candidati secondo  l'ordine  alfabetico  del
loro cognome, e' articolata in quesiti con risposta a scelta multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza delle seguenti materie: 
      patologia speciale medica; 
      patologia speciale chirurgica; 
      semeiotica e clinica medica; 
      semeiotica e clinica chirurgica; 
      elementi di medicina del lavoro e protezione antinfortunistica. 
    2. Il superamento della prova preselettiva costituisce  requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla  base  dei  risultati  di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso  un  numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in  soprannumero,  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti  dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre  alla  formazione  del
punteggio finale di merito. 
    3.  A  ciascun  candidato  viene  somministrato  un  questionario
contenente  40  quesiti  per  ciascuna  delle  materie  indicate  nel
precedente comma 1, per un totale di 200 quesiti, e  5  risposte  per
ciascun  quesito  di  cui  solo  una  esatta.  Il  tempo  massimo   a
disposizione per le risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti. 
    4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo'  essere  facile,  di  difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi  con  un
valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione  del  punteggio  alle
singole  risposte  e'  differenziata  in  relazione   al   grado   di
difficolta' della domanda. 
    5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente fra tutti  l'incidenza  del  grado  di  difficolta'  delle
domande. A tal fine  le  domande  facili  costituiscono  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di  qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione,  elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni. 
    7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il  Centro
Elettronico  Nazionale  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza
vengono inseriti 1000 quesiti per ciascuna delle discipline  indicate
nel  precedente  comma   1.   I   quesiti   vengono   resi   pubblici
quarantacinque giorni prima dell'inizio dello svolgimento della prova
preselettiva. 
    8. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198,  dell'assenza  di
patologie di cui all'allegata Tabella 1,  nonche'  agli  accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui  alla  Tabella  3
dello stesso  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale n. 177 del 1° agosto 2003. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   Sanitario   Nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti  psico-fisici,  i  candidati  saranno
sottoposti ad un esame clinico generale ed a prove strumentali  e  di
laboratorio. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero periti selettori  del  ruolo  dei  commissari
della Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in possesso
dei   requisiti   psico-fisici   all'accertamento   delle    qualita'
attitudinali, consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed
individuali, integrati  da  un  colloquio  con  un  componente  della
commissione, volti  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  allo
svolgimento dei compiti  connessi  con  l'attivita'  di  polizia.  Su
richiesta del selettore, o nel caso in cui  i  test  siano  risultati
positivi ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo  verra'
ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'Interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del decreto legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente art. 7, nonche' i dati  personali  forniti  dai  candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti  presso
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica  Sicurezza  -
Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -   Ufficio   Attivita'
Concorsuali, per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso od alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti  potranno  esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il direttore  del  predetto
Ufficio Attivita' Concorsuali. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed in un  colloquio.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto  ore,  vertono  sulle  seguenti
materie: 
      a) patologia speciale medica; 
      b) patologia speciale chirurgica. 
    2. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    3.  E'  vietato  ai  concorrenti  portare  al  seguito  carta  da
scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere  nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o  trasmissione  di  dati  ed  informazioni,  compresi   i   telefoni
cellulari. E' consentito loro, durante  lo  svolgimento  della  prova
scritta, consultare soltanto dizionari  linguistici  nonche'  codici,
leggi e decreti, senza richiami dottrinali o  giurisprudenziali,  che
siano  stati  preventivamente   presentati   all'atto   dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da  componenti  della  commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi  in  cui  si  svolgono  le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 
    4. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso. 
    5. Al colloquio sono ammessi a partecipare i candidati che  nelle
prove  scritte  abbiano  conseguito  una  media  di  almeno   ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a  diciotto  trentesimi  in
ciascuna di esse. La commissione non procede  all'esame  del  secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo  elaborato  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
    6. L'ammissione alla prova  orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati  ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data  di
notifica, la documentazione che comprova il possesso,  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in  originale
o in copia autenticata, ovvero - fatta eccezione per le pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. La prova orale vertera', oltre che sulle materie  delle  prove
scritte, sulle seguenti altre materie: 
      a) semeiotica e clinica medica; 
      b) semeiotica e clinica chirurgica  con  nozioni  di  chirurgia
d'urgenza; 
      c) elementi di medicina legale e di antropologia criminale; 
      d)   elementi   di   medicina   del   lavoro    e    protezione
antinfortunistica; 
      e) elementi di igiene. 
    8. La prova orale sara' volta, altresi',  all'accertamento  della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, che consiste nella traduzione  di  un
testo senza l'ausilio del vocabolario e in una conversazione, nonche'
all'accertamento del possesso di un  livello  elevato  di  conoscenza
dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'
diffuse, in linea con gli standard europei. 
    9. La prova orale si intendera'  superata  qualora  il  candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 
                               Art. 10 
 
 
    Esclusione dal concorso per mancata presentazione alle prove 
 
 
    1. La mancata presentazione dei candidati nel luogo,  nel  giorno
ed all'ora stabiliti per sostenere  l'eventuale  prova  preselettiva,
gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove scritte o  la
prova orale sara'  considerata  rinuncia  al  concorso  a  tutti  gli
effetti. 
                               Art. 11 
 
 
         Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane  -  Ufficio
Attivita' Concorsuali, via del Castro Pretorio n.  5  -  00185  Roma,
entro il termine perentorio di venti giorni dal giorno in  cui  hanno
ricevuto il relativo avviso, i documenti attestanti il  possesso  dei
titoli che danno diritto a partecipare alle riserve di posti e quelli
di precedenza e di preferenza nella nomina a  parita'  di  punteggio,
gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4.  Per  motivi  di  efficienza  e  tempestivita'  dell'attivita'
amministrativa relativa alla pubblicazione della graduatoria ed  alla
dichiarazione dei vincitori, i documenti  che  saranno  presentati  o
perverranno dopo il  termine  stabilito  dal  comma  3  del  presente
articolo non saranno valutati, anche se siano stati spediti per posta
o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto  ministeriale,  riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento,  sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno
dichiarati  i  vincitori  del  concorso.  Il  decreto  stesso   sara'
pubblicato nel  Bollettino  ufficiale  del  personale  del  Ministero
dell'Interno e di tale pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i
termini, rispettivamente di giorni 60 per  eventuali  impugnative  al
Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede di Roma, ai  sensi
del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero di  giorni  120
per le impugnative al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi  del
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 12 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno nominati medici del ruolo dei
direttivi medici della Polizia di Stato ed avviati a  frequentare  il
corso di formazione di cui all'art.  47  del  decreto  legislativo  5
ottobre 2000, n. 334. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 
    3. La definitiva assegnazione alla sede di  servizio  fra  quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla  scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della  graduatoria  di
fine corso. 
      Roma, 18 settembre 2014 
 
                                      Il Capo della Polizia           
                          Direttore Generale della Pubblica Sicurezza 
                                             Pansa