Concorso per 6101 insegnanti di sostegno (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 6101 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 26-02-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA Concorso (Scad. 30 marzo 2016) Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 26-02-2016 |
Data Scadenza bando | 30-03-2016 |
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Concorso (Scad. 30 marzo 2016)
Concorso per titoli ed esami finalizzato al reclutamento del personale docente per i posti di sostegno dell'organico dell'autonomia della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale scolastico Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni, nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari» e successive modificazioni; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola concernente norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, con il quale e' stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, ed in particolare gli articoli 399 e seguenti concernenti il reclutamento di personale docente ed educativo nelle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 35 concernente il reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni e gli indirizzi applicativi di cui alla circolare ministeriale n. 12 del 2010 del Dipartimento della funzione pubblica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modificazioni; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, nn. 215 e 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43 CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78 CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, e successive modificazioni, recante «Disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonche' in materia di esami di Stato e di Universita'», convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143 e in particolare l'art. 3-bis, istitutivo delle graduatorie aggiuntive per il sostegno da utilizzarsi in subordine alle relative graduatorie di merito concorsuali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna» e successive modificazioni; Visti gli articoli 1014, comma 3, e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e successive modificazioni; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128 e successive modificazioni, e in particolare l'art. 15, comma 3-bis) che dispone l'unificazione delle aree scientifica (AD01), umanistica (AD02), tecnica professionale artistica (AD03) e psicomotoria (AD04) di cui all'art. 13, comma 5, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e all'ordinanza del Ministro della pubblica istruzione n. 78 del 23 marzo 1997; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» e, in particolare, l'art. 1, comma 109, lettera b) che dispone lo svolgimento di distinte prove concorsuali, per titoli ed esami, suddivise per i posti di sostegno della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni, ed in particolare l'art. 38; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 26 maggio 1998, concernente criteri generali per la disciplina da parte delle universita' degli ordinamenti dei Corsi di laurea in scienze della formazione primaria e delle Scuole di specializzazione all'insegnamento secondario e in particolare l'art. 3, comma 6 e l'art. 4, comma 8 che disciplinano l'acquisizione del titolo di specializzazione sul sostegno nell'ambito dei predetti percorsi; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, regolamento recante «Identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, come modificato dal decreto legislativo 28 gennaio 2016, n. 15; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011, recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 78 del 2 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 27 ottobre 2015, n. 850, recante «Obiettivi, modalita' di valutazione del grado di raggiungimento degli stessi, attivita' formative e criteri per la valutazione del personale docente ed educativo in periodo di formazione e di prova, ai sensi dell'art. 1, comma 118, della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, recante «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 95 del 23 febbraio 2016, recante «Prove di esame e programmi del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado nonche' del personale docente specializzato per il sostegno agli alunni con disabilita'»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca n. 94 del 23 febbraio 2016, recante «Tabella dei titoli valutabili nei concorsi per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado e ripartizione dei relativi punteggi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 dicembre 2015, registrato alla Corte dei conti in data in data 26 gennaio 2016, Reg.ne Prev. n. 214, con il quale si autorizzano le procedure per il reclutamento per n. 63.712 unita' di personale docente; Visto il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Scuola; Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; Considerato che per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/19 e' stata rilevata, in base ai dati registrati alla data del 5 dicembre 2015 al sistema informativo di questo Ministero, la previsione di disponibilita' di posti da destinare alle procedure concorsuali relative a posti di sostegno per la scuola dell'infanzia pari a n. 304 unita', per la scuola primaria pari a n. 3.799 unita', per la scuola secondaria di primo grado pari a n. 975 unita', per la scuola secondaria di secondo grado pari a n. 1.023 unita', salvo gli effetti derivanti da innovazioni normative; Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a) Ministro: Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; b) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; c) Legge: legge 13 luglio 2015, n. 107; d) Testo unico: decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni; e) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali; f) dirigenti preposti agli USR: i direttori generali degli USR o i dirigenti di II fascia preposti alla direzione di un USR.
Art. 2 Posti da destinare al concorso 1. Sono indetti, su base regionale, concorsi per titoli ed esami finalizzati alla copertura di n. 304 posti di sostegno nelle scuole dell'infanzia, di n. 3.799 posti di sostegno nelle scuole primarie, di n. 975 posti di sostegno nelle scuole secondarie di primo grado, di n. 1.023 posti di sostegno nelle scuole secondarie di secondo grado che si prevede risulteranno vacanti e disponibili per il triennio 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019 secondo quanto riportato all'Allegato n. 1, che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Ai sensi dell'art. 400 del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, con il presente bando e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure concorsuali ai sensi dell'allegato n. 1; l'USR individuato e' responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale e dell'approvazione delle graduatorie della propria regione nonche' delle graduatorie delle ulteriori regioni indicate nell'allegato n. 1.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Alla presente procedura concorsuale e' ammesso a partecipare, ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge, esclusivamente, il candidato in possesso di abilitazione all'insegnamento e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno, rispettivamente per i posti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e della scuola secondaria di secondo grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i corrispettivi titoli di specializzazione conseguiti all'estero purche' riconosciuti con apposito decreto del Ministero entro la medesima data di scadenza del termine per la presentazione della domanda. 2. Ai sensi dell'art. 1, comma 110 della Legge non puo' partecipare ai concorsi, per titoli ed esami, il personale docente ed educativo gia' assunto su posti e cattedre con contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato nelle scuole statali. 3. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Ai fini della verifica del possesso dell'idoneita' fisica all'impiego, l'Amministrazione si riserva la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso in base alla normativa vigente. 4. I candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione immediata dei candidati, in qualsiasi momento della procedura concorsuale.
Art. 4 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. Nella domanda di partecipazione alla presente procedura concorsuale il candidato sceglie, a pena di esclusione, una sola regione per i cui posti intende concorrere, anche nel caso in cui sia stata disposta l'aggregazione di cui all'art. 400, comma 02, del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge. Nel suddetto caso, l'USR responsabile della gestione della procedura concorsuale e' indicato all'Allegato n. 1. 2. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto, ai sensi dell'art. 1, comma 111 della Legge, il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 10,00 (dieci) per ciascuna procedura concorsuale per la quale si concorre. Il pagamento deve essere effettuato, esclusivamente, tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di tesoreria 348 ROMA SUCCURSALE, IBAN: IT 28S 01000 03245 348 0 13 2410 00 Causale: «regione - procedura concorsuale/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato» e dichiarato al momento della presentazione della domanda tramite il sistema POLIS. 3. Il candidato in possesso dei prescritti requisiti puo' concorrere per ciascuna delle procedure di cui al presente bando, mediante la presentazione, per la regione prescelta ai sensi del comma 1, di un'unica istanza con l'indicazione delle procedure concorsuali per cui intende concorrere. I candidati aventi titolo a partecipare anche alle procedure concorsuali di tipo comune per la scuola dell'infanzia, primaria, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, possono presentare istanza di partecipazione in una regione diversa da quella prescelta per la partecipazione alla procedura di cui al presente bando. I candidati presentano la domanda di partecipazione alla procedura concorsuale, esclusivamente, attraverso istanza POLIS, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni. Le istanze presentate con modalita' diverse non sono in alcun caso prese in considerazione. 4. I candidati hanno tempo 30 giorni per presentare l'istanza tramite POLIS a partire dalle ore 8,00 del 29 febbraio 2016 e fino alle ore 14,00 del 30 marzo 2016. 5. Il candidato residente all'estero, o ivi stabilmente domiciliato, qualora non sia gia' registrato, effettua la fase del riconoscimento prevista dalla procedura informatica POLIS presso la sede dell'Autorita' Consolare Italiana. Quest'ultima attesta la veridicita' dei dati anagrafici all'USR, competente a gestire la relativa procedura concorsuale ai sensi dell'Allegato n. 1, che provvede alla registrazione del candidato nel sistema POLIS. Ultimata la registrazione, il candidato riceve dal sistema POLIS i codici di accesso per l'acquisizione telematica della domanda nella successiva fase della procedura POLIS. 6. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a) il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b) la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c) il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli stati membri dell'Unione Europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f) le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente, per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere, tempestivamente, le variazioni tramite sistema POLIS; j) se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata da una competente struttura sanitaria da inviare, almeno 10 giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k) la procedura concorsuale per la/e quale/i intende concorrere; l) il titolo di abilitazione all'insegnamento posseduto ai sensi dell'art. 3 con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; m) il titolo di specializzazione posseduto ai sensi dell'art. 3, con l'esatta indicazione dell'Istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'Estero, devono essere, altresi', indicati obbligatoriamente, gli estremi del provvedimento del Ministero di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; n) la lingua straniera prescelta tra le seguenti: inglese, francese, tedesco e spagnolo. Per la scuola primaria la lingua straniera e' obbligatoriamente la lingua inglese; o) i titoli valutabili ai sensi della tabella allegata al decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016; p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni; q) il possesso di titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto. 8. L'USR competente verifica la validita' delle domande ai fini della partecipazione dei candidati alla prova scritta, fermo restando quanto previsto dall'art. 3, comma 4. 9. L'Amministrazione scolastica non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendente da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissioni giudicatrici 1. Le commissioni giudicatrici sono nominate con decreti dei dirigenti preposti ai competenti USR, secondo le modalita' definite con l'ordinanza ministeriale 23 febbraio 2016, n. 97, nel rispetto dei requisiti di cui al decreto ministeriale 23 febbraio 2016, n. 96.
Art. 6 Prove di esame e valutazione delle prove e dei titoli 1. Le prove di esame e i relativi programmi sono definiti dal decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, e dal relativo Allegato A, che ne costituisce parte integrante, pubblicato sull'apposito spazio informativo (Concorso docenti 2016) presente nella home page del sito internet del Ministero (www.istruzione.it). 2. Ai sensi dell'art. 3, comma 3, del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di cui al comma 1, la presente procedura concorsuale non prevede lo svolgimento di prove di preselezione. 3. Le prove scritte ovvero scritto-grafiche sono computerizzate e sono disciplinate dall'art. 5 del decreto di cui al comma 1. 4. La prova orale e' disciplinata dall'art. 7 del decreto di cui al comma 1. 5. La valutazione delle prove e dei titoli e' disciplinata dall'art. 8 del decreto di cui al comma 1, nonche' dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016.
Art. 7 Diario e sede di svolgimento delle prove d'esame 1. L'avviso relativo al calendario delle prove di cui all'art. 6, comma 3, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», del 12 aprile 2016. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero, nonche' sui siti internet degli USR. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione, con l'indicazione della destinazione dei candidati distribuiti in ordine alfabetico e le istruzioni operative, e' comunicato dagli USR responsabili della procedura concorsuale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi Albi e siti internet, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet (www.istruzione.it) del Ministero. 2. I candidati si devono presentare nelle rispettive sedi di esame muniti di documento di riconoscimento valido e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 4, comma 2. La data e l'orario della prova verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. 3. Perde il diritto a sostenere la prova il concorrente che non si presenta nel giorno, luogo e ora stabiliti. 4. La vigilanza durante le prove d'esame e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice, cui possono essere aggregati, ove necessario, commissari di vigilanza scelti dal medesimo USR. Anche per la scelta dei commissari di vigilanza valgono i motivi di incompatibilita' previsti per i componenti della commissione giudicatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 5. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice del concorso, la prova scritta o scritto-grafica si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nelle prove di cui all'art. 6, comma 3, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 7. Le prove del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 8 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dal decreto del Ministro n. 94 del 23 febbraio 2016, e devono essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione. 2. La commissione giudicatrice valuta esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini del comma 2, il candidato che ha ricevuto dall'USR competente la comunicazione del superamento della prova orale presenta al dirigente preposto al medesimo USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla predetta comunicazione. 4. L'Amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 9 Graduatorie 1. La commissione giudicatrice, valutate le prove e i titoli ai sensi dell'art. 6, comma 5, procede alla compilazione della graduatoria di merito, inserendo i predetti candidati nel limite massimo dei posti messi a bando per ciascuna procedura concorsuale maggiorati del 10% ai sensi dell'art. 400, comma 15 del Testo Unico come modificato dall'art. 1, comma 113, lettera g, della Legge. 2. Ai sensi dell'art. 11, comma 3, del decreto del Ministro n. 95 del 23 febbraio 2016, per i posti per i quali, ai sensi dell'art. 400 del Testo Unico, cosi' come modificato dalla Legge, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione territoriale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. La graduatoria di merito e' approvata con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile dello svolgimento dell'intera procedura concorsuale, pubblicato nell'albo e sul sito dell'USR, nonche' sulla rete intranet e sul sito internet del Ministero. 4. La validita' temporale della graduatoria di merito e' disciplinata dall'art. 400, comma 01, del Testo Unico come modificato dalla Legge.
Art. 10 Assunzione in servizio 1. Il candidato utilmente collocato nella graduatoria di cui all'art. 9 e in regola con la prescritta documentazione e' assunto, secondo l'ordine di graduatoria, ai sensi e nei limiti delle ordinarie facolta' assunzionali, nei ruoli di cui all'art. 1, comma 66 e ai sensi del comma 109, lettera a) della Legge. 2. I docenti assunti ricevono le proposte di incarico, di durata triennale, di cui all'art. 1, commi 79, 80, 81 e 82 della Legge e sono sottoposti al periodo di formazione e di prova disciplinato dal decreto del Ministro 27 ottobre 2015, n. 850. 3. La costituzione del rapporto di lavoro e', comunque, subordinata all'autorizzazione all'assunzione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri ai sensi dell'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 4. In materia di riserva di posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 678, comma 9, e 1014, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 11 Presentazione dei documenti di rito 1. I concorrenti vincitori sono tenuti a presentare i documenti di rito richiesti per la stipula del contratto a tempo indeterminato. Ai sensi dell'art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183, i certificati e gli atti di notorieta' rilasciati dalle Pubbliche Amministrazioni sono sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Sono confermate le eccezioni e le deroghe in materia di presentazione dei documenti di rito, previste dalle disposizioni vigenti a favore di particolari categorie.
Art. 12 Decadenza dal diritto di stipula del contratto individuale di lavoro 1. Il rifiuto dell'assunzione, o la mancata presentazione senza giustificato motivo ovvero in assenza di delega nel giorno indicato implica la decadenza dal relativo diritto con depennamento dalla relativa graduatoria. 2. Nel caso di rinuncia o decadenza dalla nomina di candidati vincitori l'Amministrazione puo' procedere ad altrettante assunzioni di candidati secondo l'ordine della graduatoria concorsuale, nei limiti di cui all'art. 9, comma 1.
Art. 13 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente T.A.R., entro 60 giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da essi forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo dall'Amministrazione e' finalizzato unicamente all'espletamento del concorso medesimo e, per quanto connesso, alla predisposizione del curriculum del docente di cui all'art. 1, commi 80 e 138 della Legge ed avverra' con l'utilizzo anche delle procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche in caso di comunicazione a terzi. I dati resi anonimi, potranno, inoltre, essere utilizzati ai fini di elaborazioni statistiche. 2. Il conferimento di tali dati e' necessario per valutare i requisiti di partecipazione al concorso e il possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, in particolare il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al competente USR, titolare del trattamento dei dati. 4. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il dirigente preposto all'USR competente.
Art. 15 Disposizioni relative alle Provincie autonome di Trento, Bolzano e Regione Valle D'Aosta 1. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 427 e seguenti del Testo Unico, le Province Autonome di Trento, Bolzano e la Regione Valle D'Aosta, in ragione delle specifiche competenze in materia di reclutamento, provvedono all'indizione di specifici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura dei posti di sostegno delle scuole dell'infanzia, primaria, delle scuole secondarie di primo e secondo grado che individuano autonomamente.
Art. 16 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al Testo Unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del comparto scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente). Roma, 23 febbraio 2016 Il direttore generale: Novelli