Concorso per 250 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 250
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 15-11-2016
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Concorso (Scad. 15 dicembre 2016) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-11-2016
Data Scadenza bando 15-12-2016
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Concorso (Scad. 15 dicembre 2016)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
 
    Visto il decreto legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217,  recante
«Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a
norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; 
    Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006,  n.  139,  recante  il
«Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni  ed  ai  compiti
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11  della
legge 29 luglio 2003, n. 229»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n.  78,
recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale per l'ammissione  ai  concorsi  pubblici  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto
legislativo 13 ottobre  2005,  n.  217»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il  Dirigente
generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco  ha  approvato
la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la
verifica dei  parametri  fisici  per  l'ammissione  ai  concorsi  per
l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei  vigili  del
fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma  2,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008,  n.
163, concernente il «Regolamento recante la disciplina  del  concorso
pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo  dei  Vigili
del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre  2005,
n. 217», cosi' come modificato dal decreto del Ministro  dell'interno
1° agosto 2016, n. 180; 
    Visto l'art. 1, comma 2  lettera  a)  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 8 ottobre 2012,  n.  197,  concernente  il  «Regolamento
recante  norme  per  l'individuazione  dei   limiti   di   eta'   per
l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli  del  personale
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62,
88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13  ottobre  2005,  n.
217»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato»   ed   il   relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito  nella  legge  4  aprile  2012,  n.   35,   in   tema   di
semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti  di  lavoro  presso  le  amministrazioni   pubbliche»   e,   in
particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai  sensi  del  quale  non
puo'  prescindersi  dal  possesso  della  cittadinanza  italiana  per
l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; 
    Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante
«Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il  ripianamento  di
organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e  misure
di  razionalizzazione  per  l'impiego  del  personale   nei   servizi
d'istituto» convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609; 
    Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5  aprile  2002,  n.  77,
recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2
della legge 6 marzo 2001, n. 64»; 
    Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,
recante «Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella   pubblica   amministrazione»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013,  n.  33,  recante  il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive  modifiche  ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  4
dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'interno -  Dipartimento
dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa  civile  -
e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per
il reclutamento di 250 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del
ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti
nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo  nazionale  dei  vigili
del fuoco. 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre
2005, n. 217: 
    il 45% dei posti e' riservato ai volontari  in  ferma  prefissata
delle forze armate; 
    il 25% dei posti e' riservato al personale volontario  del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando,
sia iscritto negli appositi elenchi  da  almeno  tre  anni  ed  abbia
effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; 
    il 20% dei posti e' riservato a coloro  che  abbiano  svolto  per
almeno dodici mesi il servizio civile nelle  attivita'  istituzionali
del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
    I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo  l'ordine
della graduatoria, agli altri candidati idonei. 
    Coloro che intendano avvalersi  di  una  delle  suddette  riserve
devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti politici; 
    c) non aver compiuto 30 anni di eta'; gli iscritti da  almeno  un
anno negli elenchi del personale volontario del Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti  non  devono  aver
compiuto 37 anni di eta'; 
    d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui  al
decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    e) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; 
    f) possesso delle qualita' morali e di condotta di  cui  all'art.
26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma  6,
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle
forze armate e dai  corpi  militarmente  organizzati  o  che  abbiano
riportato una condanna a  pena  detentiva  per  delitti  non  colposi
ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche'  coloro
che  siano  stati  destituiti  da  pubblici   uffici   o   dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un
impiego statale ai sensi dell'art. 127,  comma  1,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    I requisiti di ammissione devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   nel   presente   bando   per   la
presentazione delle  domande  di  partecipazione,  ad  eccezione  dei
requisiti di idoneita' fisica e psichica, che devono essere posseduti
al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica. 
                               Art. 3 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    Nelle more della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  gli
aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. 
    L'Amministrazione puo' disporre in  ogni  momento,  con  motivato
provvedimento, l'esclusione dal concorso per  difetto  dei  requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso  deve  essere  compilata
utilizzando  la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito   del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa civile all'indirizzo  https://concorsi.vigilfuoco.it  seguendo
le istruzioni ivi specificate. 
    La procedura di compilazione ed invio on line della domanda  deve
essere effettuata entro il termine perentorio di  trenta  giorni  che
decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'ultimo giorno per  la  presentazione  telematica  della
domanda coincida con un giorno festivo, il termine  e'  prorogato  al
giorno successivo non festivo. 
    La data di presentazione on line della domanda di  partecipazione
al concorso e' certificata dal  sistema  informatico  che,  alle  ore
24.00 del termine utile, non  permettera'  piu'  l'invio  del  modulo
elettronico. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso. Le domande  di  partecipazione
inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico,  diverso  da  quello
sopraindicato non saranno prese in considerazione. 
    In  caso  di  avaria  temporanea  del  sistema   informatico   di
acquisizione  delle  domande,   l'Amministrazione   si   riserva   di
posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse,  fermo
restando il termine di scadenza previsto nel presente  bando  per  il
possesso dei requisiti  e  dei  titoli.  Dell'avvenuto  ripristino  e
dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso  sul  sito  del
Dipartimento dei vigili del fuoco,  del  soccorso  pubblico  e  della
difesa   civile   https://www.vigilfuoco.it   nonche'    all'indirizzo
https://concorsi.vigilfuoco.it  Tale  pubblicazione  ha   valore   di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. 
    Dopo aver effettuato la registrazione ed  aver  inserito  i  dati
richiesti, il candidato deve effettuare la stampa  della  domanda  da
sottoscrivere  e  consegnare  il  giorno  stabilito  per   la   prova
preselettiva. 
    Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda  ai  sensi
degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445  e  successive  modifiche  ed  integrazioni.  I
candidati dichiarano nella  domanda  di  essere  a  conoscenza  delle
sanzioni penali cui possono andare incontro in caso  di  falsita'  in
atti e dichiarazioni mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del  predetto
decreto. 
    L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti  dall'art.  71
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e  successive  modifiche  ed  integrazioni  sulla  veridicita'  delle
dichiarazioni sostitutive, anche per gli  effetti  dell'art.  75  del
citato decreto del Presidente della Repubblica. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
    a) cognome e nome; 
    b) luogo e data di nascita; 
    c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica; 
    d) il codice fiscale; 
    e) il possesso della cittadinanza italiana; 
    f) il godimento dei diritti politici; 
    g) il possesso del titolo di studio  di  cui  all'art.  2,  primo
comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e
la data di conseguimento; 
    h) di non essere stati espulsi dalle forze  armate  e  dai  corpi
militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da  pubblici
uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica  amministrazione
per  persistente  insufficiente  rendimento,  di  non  essere   stati
dichiarati decaduti da un impiego statale, ai  sensi  dell'art.  127,
comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957, n. 3; 
    i) di non avere riportato condanne a pena detentiva  per  delitti
non colposi; 
    j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
    k) la lingua straniera prescelta per il  colloquio  tra  inglese,
francese, spagnolo e tedesco; 
    l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    m) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui  all'art.  1
del presente bando; 
    n) di essere a  conoscenza  del  testo  integrale  del  bando  di
concorso. 
    Il candidato ha inoltre l'obbligo  di  comunicare  le  successive
eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso  di
ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -
Direzione centrale per gli affari generali  -  Ufficio  II  -  Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio  per  la  gestione  dei  concorsi
d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della
posta  elettronica  certificata  da  inviare  al  seguente  indirizzo
ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque  imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto  del  Capo
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa  civile,  ai  sensi  dell'art.  4  del  decreto  del  Ministro
dell'interno 18 settembre 2008, n. 163,  cosi'  come  modificato  dal
decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180. 
    La commissione e' presieduta da un  dirigente  di  qualifica  non
inferiore a quella di Dirigente superiore  del  Corpo  nazionale  dei
vigili del fuoco ed e' composta da un numero  di  componenti  esperti
nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore  a  tre,  in
servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e   della   difesa   civile    ed    appartenenti    alla    carriera
direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale
dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. 
    Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio  e'
espresso dalla commissione con l'integrazione,  ove  occorra,  di  un
esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art.  7
del presente bando e di un esperto di informatica. 
    Le funzioni di segretario della commissione  sono  svolte  da  un
appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da  un  appartenente  ai
ruoli  dell'amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili  del  fuoco,
del soccorso pubblico e della difesa civile. 
    In relazione  al  numero  di  candidati,  la  commissione,  fermo
restando   un   unico   presidente,   puo'   essere   suddivisa    in
sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti  pari
a quello della commissione originaria. 
    Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno  o
piu' componenti  e  del  Segretario  della  commissione,  i  relativi
supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione  o
con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al  comma
1. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di  una  prova
preselettiva. 
    Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2017, nonche' sul  sito
del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della
difesa civile https://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della
sede,  della  data,  dell'ora   e   delle   modalita'   della   prova
preselettiva. 
    Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    La mancata presentazione alla prova preselettiva  e'  considerata
rinuncia  al  concorso,  quale  ne  sia  stata  la  causa  che   l'ha
determinata. 
    Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati
devono  presentarsi  muniti  di  uno  dei   seguenti   documenti   di
riconoscimento in corso di validita': 
    a) carta d'identita'; 
    b) patente di guida; 
    c) passaporto; 
    d) tessera di riconoscimento rilasciata  da  una  Amministrazione
dello Stato; 
    e) altro documento di riconoscimento previsto  dall'art.  35  del
decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n.  445  e
successive modifiche ed integrazioni. 
    La prova preselettiva consiste nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto
per l'accesso al concorso, di cui all'Allegato  A,  parte  integrante
del presente bando, nonche' su quesiti  di  tipo  logico-deduttivo  e
analitico,  volti  a  esplorare  le  capacita'  intellettive   e   di
ragionamento del candidato. 
    Per  la  formulazione  dei  quesiti  e   l'organizzazione   della
preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7,  comma  2-bis,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La  correzione  degli  elaborati  viene   effettuata   attraverso
procedimenti automatizzati. 
    I  candidati  classificatisi  nei   primi   5.000   posti   della
graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che  riporteranno
lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente
al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame. 
    La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con  decreto
del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico
e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data
notizia,  con  valore  di  notifica  a  tutti  gli   effetti,   della
pubblicazione sul sito del Dipartimento dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico  e  della  difesa  civile  https://www.vigilfuoco.it
dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove  di
esame. 
    Il  punteggio  della  prova  preselettiva   non   concorre   alla
formazione del voto finale di merito. 
    Alle  operazioni  di  preselezione  sovrintende  la   commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 5. 
                               Art. 7 
 
 
               Prove d'esame e valutazione dei titoli 
 
 
    Le   prove   di   esame   sono   costituite    da    una    prova
motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla
valutazione dei titoli. 
    I candidati saranno convocati alle prove d'esame  tramite  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale «Concorsi ed esami». 
    In ogni caso, tutte  le  comunicazioni  di  carattere  collettivo
saranno pubblicate anche nel sito del  Dipartimento  dei  vigili  del
fuoco,   del   soccorso    pubblico    e    della    difesa    civile
https://www.vigilfuoco.it 
    Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e
nei confronti di tutti i candidati. 
    La mancata presentazione, senza giustificato motivo,  alla  prova
motorio-attitudinale  o  al  colloquio  e'  considerata  rinuncia  al
concorso. 
    Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli  e'  fissato
un punteggio massimo complessivo pari  a  100  punti,  corrispondente
alla  somma  dei  seguenti  punteggi  massimi  attribuiti  a  ciascun
elemento di valutazione: 
    a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in  quattro  moduli:  50
punti; 
    b) colloquio: 35 punti; 
    c) titoli: 15 punti. 
    Per ciascuno dei quattro moduli della prova  motorio-attitudinale
e per il colloquio la commissione esaminatrice  attribuisce  un  voto
compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle  suddette  prove  al
candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al  prodotto  tra
il decimo del voto conseguito nella  singola  prova  o  modulo  e  il
punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo  secondo  la
seguente formula: 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso
dell'efficienza  fisica  e  la  predisposizione  all'esercizio  delle
funzioni del ruolo  dei  vigili  del  fuoco,  anche  con  riferimento
all'utilizzo di attrezzature e mezzi  operativi,  e  si  articola  in
quattro moduli finalizzati ad  accertare  la  capacita'  pratica,  di
forza, di equilibrio,  di  coordinazione,  di  reazione  motoria,  di
acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita'  di  vigile
del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono
indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando. 
    I candidati devono presentarsi  alla  prova  motorio-attitudinale
muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica,
dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica
di attivita' sportive agonistiche, rilasciato  da  uno  dei  seguenti
enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana,
centro convenzionato con la  federazione  medico  sportiva  italiana,
ambulatorio o studio autorizzato dalla  regione  di  appartenenza.  I
certificati devono essere rilasciati in data  non  antecedente  i  45
giorni dall'effettuazione della prova. La mancata  presentazione  del
certificato determinera' la non ammissione del candidato  alla  prova
motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. 
    I concorrenti che si  infortunano  durante  l'esecuzione  di  uno
degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo  alla  commissione
la quale adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di  ripetizione  della  prova  motorio-attitudinale   da   parte   di
concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche  se  con
esito negativo. 
    I concorrenti che otterranno dalla  commissione  l'autorizzazione
al  differimento  della  prova  saranno  riconvocati  in  altra  data
compatibile con il completamento della procedura concorsuale. 
    Tutti    i    concorrenti    riconvocati,    se     ulteriormente
impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro  il
termine fissato per la definizione della graduatoria finale,  saranno
considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. 
    La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente
ammissione al colloquio, se il candidato  ottiene  una  votazione  di
almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di
almeno 7/10. 
    Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni  singolo
modulo  la  commissione  esaminatrice   attribuisce   un   punteggio,
calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5. 
    Il colloquio verte sulle seguenti materie: 
    organizzazione e competenze del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco (elementi); 
    discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al  titolo
di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate  a
verificare  la   conoscenza   degli   elementi   di   base   relativi
all'attivita' del vigile del fuoco; 
    elementi di informatica di base  e  conoscenze  di  base  di  una
lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese,  tedesco
e spagnolo. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione non inferiore a 7/10. 
    Al  superamento  del  colloquio   la   commissione   esaminatrice
attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un
massimo di 35. 
    Le sedute della commissione esaminatrice durante  lo  svolgimento
delle prove d'esame sono pubbliche. 
    I candidati che hanno superato entrambe  le  prove  d'esame  sono
ammessi alla valutazione dei titoli. 
    I  titoli  valutabili  sono   indicati   nell'Allegato   C,   che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    Sono, altresi', valutabili i titoli  professionali  e  di  studio
corrispondenti a quelli di  cui  al  citato  Allegato  C,  conseguiti
antecedentemente all'entrata in vigore  del  decreto  legislativo  17
ottobre 2005, n. 226. 
    Per la corrispondenza dei diplomi di  istruzione  tecnica  e  per
quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si  applicano,
rispettivamente, la tabella di confluenza di cui  all'Allegato  D  al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  88  e  la
tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. 
    Per la corrispondenza dei percorsi  di  istruzione  e  formazione
professionale si tiene conto del decreto del Ministro della  pubblica
istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. 
    I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza
del termine stabilito nel presente bando per la  presentazione  delle
domande di partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 8 
 
 
     Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria 
 
 
    A conclusione delle  prove  di  esame  e  della  valutazione  dei
titoli, la commissione esaminatrice forma la  graduatoria  di  merito
secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati,
determinata   sommando   le   votazioni   conseguite   nella    prova
motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. 
    L'Amministrazione, pertanto, redige  la  graduatoria  finale  del
concorso, tenendo conto, in caso  di  parita'  nella  graduatoria  di
merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modifiche ed integrazioni. 
    Se a conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    I predetti  titoli  di  preferenza  devono  essere  posseduti  al
termine di scadenza stabilito per la presentazione della  domanda  di
partecipazione. 
    Non sono valutati  i  titoli  non  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    Al  fine  di  consentire  lo   svolgimento   degli   accertamenti
d'ufficio,  coloro  che  nella  domanda   di   partecipazione   hanno
dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di  cui
all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di  preferenza,
devono  produrre,  ad  integrazione  della   domanda,   dichiarazioni
sostitutive,  comprensive  degli  elementi  indispensabili   per   lo
svolgimento  delle  verifiche  necessarie,  redatte  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. 
    Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte  in  sede
di colloquio  ovvero  trasmesse,  con  le  modalita'  previste  dagli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a  mezzo
raccomandata  postale,  con  avviso  di  ricevimento,  al   Ministero
dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del  soccorso
pubblico e della difesa civile - Direzione centrale  per  gli  affari
generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per
la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 -  00184  Roma,  o
attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata da  inviare
all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre
il termine perentorio di quindici  giorni,  che  decorre  dal  giorno
successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il  colloquio.
A  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data  dell'ufficio  postale
accettante per la trasmissione a mezzo  raccomandata  o  la  data  di
invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata. 
    Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la  graduatoria
finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente
collocati  in  graduatoria,  ivi  compresi  quelli  derivanti   dalle
categorie riservatarie. 
    Detto  decreto  e'  pubblicato  nel  Bollettino   ufficiale   del
personale del Ministero dell'interno con avviso  della  pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Dalla data  di  pubblicazione  del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
                               Art. 9 
 
 
Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale 
 
 
    Secondo l'ordine della graduatoria finale di  cui  al  precedente
art. 8,  i  candidati  sono  sottoposti,  ai  sensi  della  normativa
vigente,   agli   accertamenti   per   l'idoneita'   psico-fisica   e
attitudinale di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  d)  del  presente
decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. 
    L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di   disporre   gli
accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore
congruo numero di candidati al fine di garantire  le  assunzioni  nei
tempi previsti dalla normativa. 
    Qualora durante il periodo  di  validita'  della  graduatoria  si
rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella  qualifica
di  vigile  del  fuoco,  l'assunzione   dei   candidati   idonei   e'
subordinata, comunque, all'accertamento dei  requisiti  di  idoneita'
psico-fisica  e  attitudinale,  secondo  le  modalita'  del  presente
articolo. 
    Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati  da
una commissione nominata con decreto del Capo  del  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso pubblico e  della  difesa  civile,  ai
sensi dell'art. 5  del  decreto  del  Ministro  dell'interno  del  18
settembre 2008, n. 163. 
    I  candidati  sono  sottoposti,  ai  fini  dell'accertamento  dei
requisiti psico-fisici ed  attitudinali,  stabiliti  dalla  normativa
vigente, ad un esame clinico  generale,  a  prove  strumentali  e  di
laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato
con  eventuali  esami  o  test  neuropsicodiagnostici.  E'   facolta'
dell'Amministrazione  richiedere  che  i  candidati  esibiscano,   al
momento della visita  di  accertamento,  l'esito  di  visite  mediche
preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di  laboratorio
necessari. 
    Nei confronti dei concorrenti che, in sede  di  accertamento  dei
requisiti  di  idoneita'   psico-fisica   ed   attitudinale   saranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di presumibile breve durata, tali da  lasciar  prevedere
il  possibile  recupero  dei  requisiti  in   tempi   contenuti,   la
commissione non esprimera' giudizio, ma fissera' il termine entro  il
quale  sottoporra'  detti  concorrenti   al   previsto   accertamento
sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica. 
    Analogamente  si  procedera'  per  le  candidate  in   stato   di
gravidanza. 
    I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato  motivo
saranno considerati rinunciatari. 
    Il giudizio definitivo di  non  idoneita'  comporta  l'esclusione
dalla procedura. 
                               Art. 10 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di
protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati
sono raccolti presso il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  dei
vigili del fuoco, del soccorso  pubblico  e  della  difesa  civile  -
Direzione centrale per gli affari generali  -  Ufficio  II  -  Affari
concorsuali e contenzioso - Ufficio  per  la  gestione  dei  concorsi
d'accesso   -   Roma   e   trattati,   anche   attraverso   procedure
informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle
riserve e dei titoli di preferenza. 
    Le medesime informazioni  possono  essere  comunicate  unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    L'interessato gode dei diritti del citato  riferimento  normativo
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati  che  lo  riguardano
nonche' alcuni diritti complementari,  tra  cui  il  diritto  di  far
rettificare, aggiornare, completare  o  cancellare  i  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge  nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno -  Dipartimento  dei  vigili  del  fuoco,  del
soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per  gli
affari generali - Ufficio II - Affari  concorsuali  e  contenzioso  -
Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso  -  via  Cavour,  5  -
00184 Roma. 
    Il responsabile del procedimento concorsuale  e  del  trattamento
dei dati e' il Dirigente dell'Ufficio per la  gestione  dei  concorsi
d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso -  della
Direzione centrale per gli affari generali. 
                               Art. 11 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta',   esercitabile   in
qualunque  momento,  di  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare le attivita' concorsuali in ragione di esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili e, in tal caso, non  sara'
dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese
dagli  stessi  sostenute  per  la   partecipazione   alle   selezioni
concorsuali. 
    Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in
quanto compatibile, la normativa vigente in materia. 
    Avverso  il  presente  bando   e'   ammesso   ricorso   in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del  soccorso
pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it 
      Roma, 18 ottobre 2016 
 
                                       Il Capo Dipartimento: Frattasi