Concorso per 250 vigili del fuoco (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 250 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 90 del 15-11-2016 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE Concorso (Scad. 15 dicembre 2016) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO DIP. DEI VIGILI DEL FUOCO DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE DIR. CENTRALE AFFARI GENERALI - AREA I |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-11-2016 |
Data Scadenza bando | 15-12-2016 |
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Concorso (Scad. 15 dicembre 2016)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252»; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78, recante il «Regolamento concernente i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica dell'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto in data 11 marzo 2016 con il quale il Dirigente generale Capo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ha approvato la direttiva tecnica concernente le modalita' per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, concernente il «Regolamento recante la disciplina del concorso pubblico per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei Vigili del fuoco. Art. 5, comma 7, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217», cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180; Visto l'art. 1, comma 2 lettera a) del decreto del Ministro dell'interno 8 ottobre 2012, n. 197, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Articoli 5, 22, 41, 53, 62, 88, 98, 109, 119 e 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli del Ministero dell'interno; Visto l'art. 1 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 512, recante «Disposizioni urgenti concernenti l'incremento e il ripianamento di organico dei ruoli del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e misure di razionalizzazione per l'impiego del personale nei servizi d'istituto» convertito nella legge 28 novembre 1996, n. 609; Visto l'art. 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, recante «Disciplina del Servizio civile nazionale a norma dell'art. 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64»; Visto l'art. 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 dicembre 2015, con il quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di 250 unita' nella qualifica di vigile del fuoco del ruolo dei vigili del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217: il 45% dei posti e' riservato ai volontari in ferma prefissata delle forze armate; il 25% dei posti e' riservato al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di indizione del bando, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni ed abbia effettuato non meno di centoventi giorni di servizio; il 20% dei posti e' riservato a coloro che abbiano svolto per almeno dodici mesi il servizio civile nelle attivita' istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. I posti riservati, non coperti, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, agli altri candidati idonei. Coloro che intendano avvalersi di una delle suddette riserve devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) non aver compiuto 30 anni di eta'; gli iscritti da almeno un anno negli elenchi del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco in possesso degli altri requisiti non devono aver compiuto 37 anni di eta'; d) possesso dei requisiti psico-fisici ed attitudinali di cui al decreto del Ministro dell'interno 11 marzo 2008, n. 78 e successive modifiche ed integrazioni; e) possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo; f) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 nonche' all'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato una condanna a pena detentiva per delitti non colposi ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione, ad eccezione dei requisiti di idoneita' fisica e psichica, che devono essere posseduti al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'Amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata utilizzando la procedura informatica disponibile sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate. La procedura di compilazione ed invio on line della domanda deve essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24.00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio del modulo elettronico. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato non saranno prese in considerazione. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsi.vigilfuoco.it Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Dopo aver effettuato la registrazione ed aver inserito i dati richiesti, il candidato deve effettuare la stampa della domanda da sottoscrivere e consegnare il giorno stabilito per la prova preselettiva. Le dichiarazioni sono rese dai candidati nella domanda ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. I candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle sanzioni penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del predetto decreto. L'Amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti dell'art. 75 del citato decreto del Presidente della Repubblica. Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome; b) luogo e data di nascita; c) l'esatta indicazione della residenza anagrafica; d) il codice fiscale; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il godimento dei diritti politici; g) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2, primo comma, punto e) del presente bando, precisando l'istituto, il luogo e la data di conseguimento; h) di non essere stati espulsi dalle forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; i) di non avere riportato condanne a pena detentiva per delitti non colposi; j) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; k) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; l) l'eventuale possesso di titoli preferenziali di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni; m) l'eventuale diritto alle riserve dei posti di cui all'art. 1 del presente bando; n) di essere a conoscenza del testo integrale del bando di concorso. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata da inviare al seguente indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La commissione esaminatrice sara' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 4 del decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2008, n. 163, cosi' come modificato dal decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2016, n. 180. La commissione e' presieduta da un dirigente di qualifica non inferiore a quella di Dirigente superiore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed e' composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove d'esame, non inferiore a tre, in servizio nel Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile ed appartenenti alla carriera direttivo-dirigenziale, al ruolo ginnico-sportivo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ed alla carriera prefettizia. Per le prove di lingua straniera e di informatica il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue straniere previste per il colloquio dall'art. 7 del presente bando e di un esperto di informatica. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata in servizio presso il Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile. In relazione al numero di candidati, la commissione, fermo restando un unico presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Per le ipotesi di assenza o impedimento del Presidente, di uno o piu' componenti e del Segretario della commissione, i relativi supplenti sono nominati con il decreto di nomina della commissione o con successivo provvedimento con le stesse modalita' di cui al comma 1.
Art. 6 Prova preselettiva Le prove d'esame sono subordinate allo svolgimento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - del 31 gennaio 2017, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' della prova preselettiva. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione alla prova preselettiva e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. Per essere ammessi a sostenere la prova preselettiva, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica, 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. La prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla su materie, correlate al titolo di studio richiesto per l'accesso al concorso, di cui all'Allegato A, parte integrante del presente bando, nonche' su quesiti di tipo logico-deduttivo e analitico, volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento del candidato. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applicano le disposizioni dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. La correzione degli elaborati viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati. I candidati classificatisi nei primi 5.000 posti della graduatoria della prova preselettiva e tutti coloro che riporteranno lo stesso punteggio del candidato collocatosi al posto corrispondente al n. 5.000, saranno ammessi alla successiva prova d'esame. La graduatoria della prova preselettiva e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile; mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le successive prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito. Alle operazioni di preselezione sovrintende la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5.
Art. 7 Prove d'esame e valutazione dei titoli Le prove di esame sono costituite da una prova motorio-attitudinale e da un colloquio. Tali prove sono seguite dalla valutazione dei titoli. I candidati saranno convocati alle prove d'esame tramite avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». In ogni caso, tutte le comunicazioni di carattere collettivo saranno pubblicate anche nel sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Tali pubblicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova motorio-attitudinale o al colloquio e' considerata rinuncia al concorso. Per la valutazione delle prove di esame e dei titoli e' fissato un punteggio massimo complessivo pari a 100 punti, corrispondente alla somma dei seguenti punteggi massimi attribuiti a ciascun elemento di valutazione: a) prova motorio-attitudinale, suddivisa in quattro moduli: 50 punti; b) colloquio: 35 punti; c) titoli: 15 punti. Per ciascuno dei quattro moduli della prova motorio-attitudinale e per il colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un voto compreso tra 1 e 10. All'esito di ciascuna delle suddette prove al candidato e' attribuito un punteggio corrispondente al prodotto tra il decimo del voto conseguito nella singola prova o modulo e il punteggio massimo previsto per la singola prova o modulo secondo la seguente formula: Parte di provvedimento in formato grafico La prova motorio-attitudinale e' diretta ad accertare il possesso dell'efficienza fisica e la predisposizione all'esercizio delle funzioni del ruolo dei vigili del fuoco, anche con riferimento all'utilizzo di attrezzature e mezzi operativi, e si articola in quattro moduli finalizzati ad accertare la capacita' pratica, di forza, di equilibrio, di coordinazione, di reazione motoria, di acquaticita', nonche' l'attitudine a svolgere l'attivita' di vigile del fuoco. La tipologia e la modalita' di svolgimento dei moduli sono indicate nell'Allegato B, parte integrante del presente bando. I candidati devono presentarsi alla prova motorio-attitudinale muniti di certificato di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica, dal quale risulti l'assenza in atto di controindicazioni alla pratica di attivita' sportive agonistiche, rilasciato da uno dei seguenti enti: azienda sanitaria locale, federazione medico sportiva italiana, centro convenzionato con la federazione medico sportiva italiana, ambulatorio o studio autorizzato dalla regione di appartenenza. I certificati devono essere rilasciati in data non antecedente i 45 giorni dall'effettuazione della prova. La mancata presentazione del certificato determinera' la non ammissione del candidato alla prova motorio-attitudinale e la conseguente esclusione dal concorso. I concorrenti che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione della prova motorio-attitudinale da parte di concorrenti che abbiano portato a compimento la prova, anche se con esito negativo. I concorrenti che otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento della prova saranno riconvocati in altra data compatibile con il completamento della procedura concorsuale. Tutti i concorrenti riconvocati, se ulteriormente impossibilitati, per qualsiasi motivo, a sostenere la prova entro il termine fissato per la definizione della graduatoria finale, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso. La prova motorio-attitudinale s'intende superata, con conseguente ammissione al colloquio, se il candidato ottiene una votazione di almeno 6/10 per ogni singolo modulo e una media nei quattro moduli di almeno 7/10. Al superamento della prova motorio-attitudinale per ogni singolo modulo la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 12,5. Il colloquio verte sulle seguenti materie: organizzazione e competenze del Corpo nazionale dei vigili del fuoco (elementi); discipline tecnico-scientifiche applicative, correlate al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso, finalizzate a verificare la conoscenza degli elementi di base relativi all'attivita' del vigile del fuoco; elementi di informatica di base e conoscenze di base di una lingua straniera scelta dal candidato tra inglese, francese, tedesco e spagnolo. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 7/10. Al superamento del colloquio la commissione esaminatrice attribuisce un punteggio, calcolato secondo la formula citata, per un massimo di 35. Le sedute della commissione esaminatrice durante lo svolgimento delle prove d'esame sono pubbliche. I candidati che hanno superato entrambe le prove d'esame sono ammessi alla valutazione dei titoli. I titoli valutabili sono indicati nell'Allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. Sono, altresi', valutabili i titoli professionali e di studio corrispondenti a quelli di cui al citato Allegato C, conseguiti antecedentemente all'entrata in vigore del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. Per la corrispondenza dei diplomi di istruzione tecnica e per quella relativa ai diplomi di istruzione professionale si applicano, rispettivamente, la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 e la tabella di confluenza di cui all'Allegato D al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87. Per la corrispondenza dei percorsi di istruzione e formazione professionale si tiene conto del decreto del Ministro della pubblica istruzione 14 aprile 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 117 del 22 maggio 1997. I titoli valutabili devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 8 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria A conclusione delle prove di esame e della valutazione dei titoli, la commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito secondo l'ordine della votazione complessiva riportata dai candidati, determinata sommando le votazioni conseguite nella prova motorio-attitudinale, nel colloquio e nella valutazione dei titoli. L'Amministrazione, pertanto, redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito di cui al comma 1, dei titoli di preferenza di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza devono essere posseduti al termine di scadenza stabilito per la presentazione della domanda di partecipazione. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono produrre, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni. Tali dichiarazioni sostitutive potranno essere prodotte in sede di colloquio ovvero trasmesse, con le modalita' previste dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni, a mezzo raccomandata postale, con avviso di ricevimento, al Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II -Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma, o attraverso l'utilizzo della Posta elettronica certificata da inviare all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto il colloquio. A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante per la trasmissione a mezzo raccomandata o la data di invio on line per l'inoltro a mezzo posta certificata. Con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati in graduatoria, ivi compresi quelli derivanti dalle categorie riservatarie. Detto decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 9 Accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale Secondo l'ordine della graduatoria finale di cui al precedente art. 8, i candidati sono sottoposti, ai sensi della normativa vigente, agli accertamenti per l'idoneita' psico-fisica e attitudinale di cui all'art. 2, comma 1, lettera d) del presente decreto, sino alla copertura dei posti messi a concorso. L'Amministrazione si riserva la facolta' di disporre gli accertamenti di cui al precedente comma nei confronti di un ulteriore congruo numero di candidati al fine di garantire le assunzioni nei tempi previsti dalla normativa. Qualora durante il periodo di validita' della graduatoria si rendano disponibili per la copertura ulteriori posti nella qualifica di vigile del fuoco, l'assunzione dei candidati idonei e' subordinata, comunque, all'accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale, secondo le modalita' del presente articolo. Gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali sono effettuati da una commissione nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro dell'interno del 18 settembre 2008, n. 163. I candidati sono sottoposti, ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali, stabiliti dalla normativa vigente, ad un esame clinico generale, a prove strumentali e di laboratorio, anche di tipo tossicologico, e ad un colloquio integrato con eventuali esami o test neuropsicodiagnostici. E' facolta' dell'Amministrazione richiedere che i candidati esibiscano, al momento della visita di accertamento, l'esito di visite mediche preventive corredate dagli accertamenti strumentali e di laboratorio necessari. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di accertamento dei requisiti di idoneita' psico-fisica ed attitudinale saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, tali da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ma fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento sanitario, per verificare la sussistenza dell'idoneita' fisica. Analogamente si procedera' per le candidate in stato di gravidanza. I concorrenti che risulteranno assenti senza giustificato motivo saranno considerati rinunciatari. Il giudizio definitivo di non idoneita' comporta l'esclusione dalla procedura.
Art. 10 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, dei titoli valutabili, delle riserve e dei titoli di preferenza. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato gode dei diritti del citato riferimento normativo tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano nonche' alcuni diritti complementari, tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per gli affari generali - Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso - via Cavour, 5 - 00184 Roma. Il responsabile del procedimento concorsuale e del trattamento dei dati e' il Dirigente dell'Ufficio per la gestione dei concorsi d'accesso dell'Ufficio II - Affari concorsuali e contenzioso - della Direzione centrale per gli affari generali.
Art. 11 Norme di salvaguardia L'Amministrazione si riserva la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare le attivita' concorsuali in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili e, in tal caso, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa vigente in materia. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 18 ottobre 2016 Il Capo Dipartimento: Frattasi