Concorso per 295 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 295
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 21 del 13-03-2018
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 12 aprile 2018) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantacinque giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l' ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 13-03-2018
Data Scadenza bando 12-04-2018
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 12 aprile 2018)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi duecentonovantacinque giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2018-2019.

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1998,
n.  249,  concernente  il  regolamento  recante  lo   statuto   delle
studentesse e degli studenti della scuola secondaria; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto ministeriale  n.  80  del  3  ottobre  2007  del
Ministro della pubblica  istruzione,  concernente  le  norme  per  il
recupero  dei  debiti  formativi  entro  la   conclusione   dell'anno
scolastico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno  2009,
n. 122, concernente il regolamento relativo  al  coordinamento  delle
norme vigenti per la valutazione degli alunni e  ulteriori  modalita'
applicative in materia; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 89, concernente  il  regolamento  recante  revisione  dell'assetto
ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma  dell'art.
64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la lettera M_D SSMD REG2017 0157797 del  24  ottobre  2017,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha  comunicato  il  nuovo
piano dei reclutamenti autorizzato per l'anno 2018; 
    Vista la legge 27 dicembre 2017, n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2018  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020»; 
    Ravvisata l'esigenza di  indire  tre  concorsi,  per  esami,  per
l'ammissione di allievi ai licei classico e scientifico annessi  alle
scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in  Milano,  alla
scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla  scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico
2018-2019; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere  l'eventuale  effettuazione
di  una  prova  preliminare  sulla  base  del  numero  delle  domande
pervenute per ciascun concorso; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 2014,
registrato alla Corte dei conti il 19 dicembre  2014,  al  foglio  n.
2512, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare e i decreti  del  Presidente  della  Repubblica  in  data  4
ottobre 2016, registrato alla Corte dei conti il 25 ottobre 2016,  al
foglio n. 2028, e in data 31 luglio 2017, registrato alla  Corte  dei
conti il 21 agosto  2017,  al  foglio  n.  1688,  relativi  alla  sua
conferma nell'incarico; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Per  l'anno  scolastico  2018-2019  sono  indetti  i  seguenti
concorsi,   per    esami,    per    l'ammissione    di    complessivi
duecentonovantacinque giovani ai licei annessi alle  scuole  militari
dell'Esercito, alla scuola navale militare  e  alla  scuola  militare
aeronautica con la seguente ripartizione di posti per  Forza  armata,
sede e ordine di studi: 
      a) posti centottanta per il  concorso  relativo  all'ammissione
alle scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 
        1) «Nunziatella» di Napoli: 
          3° liceo classico: posti trentasei; 
          3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro; 
        2) «Teulie'» di Milano: 
          3° liceo classico: posti trentasei; 
          3° liceo scientifico: posti cinquantaquattro; 
      b) posti settanta per il concorso relativo all'ammissione  alla
scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti diciotto; 
        2) 3° liceo scientifico: posti cinquantadue; 
      c) posti quarantacinque per il concorso relativo all'ammissione
alla scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 
        1) 3° liceo classico: posti diciotto; 
        2) 3° liceo scientifico: posti ventisette. 
    2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine  di  studi,  il
50% e'  riservato  ai  concorrenti  idonei  al  termine  delle  prove
concorsuali che sono orfani di guerra (o  equiparati)  ovvero  orfani
dei dipendenti civili e militari dello  Stato  deceduti  per  ferite,
lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa  di  servizio.
Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio,  di  cui
all'art. 11 del decreto del Presidente della  Repubblica  29  ottobre
2001, n. 461, deve recare data anteriore a quella di scadenza per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma  2  eventualmente
non ricoperti per mancanza di concorrenti  idonei  appartenenti  alle
suindicate categorie  di  riservatari  saranno  devoluti  agli  altri
concorrenti idonei. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della  difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli  effetti  e  per  tutti  gli  interessati,  nel   sito   internet
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art. 3  e  di  cui  sara'
dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la  facolta'  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
internet  www.persomil.difesa.it/concorsi  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art.
3, definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi che: 
      a) sono nati tra il 1° gennaio 2002  e  il  31  dicembre  2003,
estremi compresi; 
      b) sono in possesso dell'idoneita' all'ammissione al  3°  liceo
classico ovvero al 3° liceo scientifico o sono in grado di conseguire
la predetta idoneita' al termine dell'anno scolastico  2017-2018.  Se
hanno  conseguito  la  predetta  idoneita'  in  un  precedente   anno
scolastico, saranno comunque ammessi al 3° anno del liceo classico  o
scientifico; 
      c) non sono incorsi  nel  divieto  di  frequenza  della  stessa
classe per due anni,  di  cui  all'art.  192,  comma  4  del  decreto
legislativo 16 aprile 1994, n. 297; 
      d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e  non
sono stati espulsi da istituti di educazione o  di  istruzione  dello
Stato; 
      e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita'  quali  allievi
delle scuole militari. Tale requisito verra'  verificato  nell'ambito
degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate
nei successivi articoli 9, 10 e 11. 
    2. I requisiti di cui al precedente comma  1,  lettere  c)  e  d)
dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per
la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi  on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse  e
approfondimenti, pagina «Concorsi e scuole militari», link  «concorsi
on-line»,    ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo  art.  5  le
successive comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta'
dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un  componente
del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi
di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da
un'Amministrazione pubblica; 
      b) con  smart  card:  mediante  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione  pubblica  (decreto  del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  ai  concorsi,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie
speciale. Se il predetto termine coincide con un giorno  festivo,  lo
stesso sara' prorogato al giorno successivo. Data la minore eta'  dei
candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione,  allegare  alla
stessa, entro il termine di scadenza previsto  per  la  presentazione
delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di
assenso per  l'arruolamento  volontario  di  un  minore,  utilizzando
esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in  modo
chiaro e leggibile e  sottoscritto  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza  di
essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario  allegare,  a  pena  di
esclusione,  copia  in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita' (fronte  e  retro  in  un  unico
file) leggibile e provvisto  di  fotografia  dei/l  sottoscrittori/e,
rilasciati/o da un'Amministrazione pubblica. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione  a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 6, comma 1. 
    2. Gli enti delegati alla gestione delle  domande  on-line  sono,
rispettivamente: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alle scuole militari dell'Esercito:  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla scuola  navale  militare  «Francesco  Morosini»:  scuola
navale militare «Francesco Morosini»; 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi alla scuola  militare  aeronautica  «Giulio  Douhet»:  scuola
militare aeronautica «Giulio Douhet». 
    3. I candidati devono accedere al proprio  profilo  sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico
salva automaticamente nel proprio profilo  on-line  una  bozza  della
candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma
la necessita' di completarla  e/o  inoltrarla  entro  il  termine  di
presentazione di cui al precedente comma 1.  Per  gli  allegati  alla
domanda, qualora previsti, il modulo riportera'  le  indicazioni  che
guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli  stessi.  E'
consentito l'invio  delle  domande  di  partecipazione  per  tutti  i
concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della   stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    5.  Terminata  la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  candidati
procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione
on-line senza uscire  dal  proprio  profilo,  per  poi  ricevere  una
comunicazione a video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta
elettronica   dell'avvenuta   acquisizione.   Con   l'inoltro   della
candidatura il  sistema  generera'  una  ricevuta  della  stessa  che
riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta,
che verra' automaticamente  salvata  ed  eventualmente  aggiornata  a
seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente,  nell'area
personale del profilo utente nella sezione «I miei  concorsi»,  sara'
sempre disponibile per le esigenze del concorrente  e  dovra'  essere
esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della  prima  prova
concorsuale. 
    6. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il  sottoscrittori/e
dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di  cui
al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso
alla raccolta e al trattamento dei dati personali che  riguardano  il
minore e che sono necessari all'espletamento  dell'iter  concorsuale,
compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per  il  tramite
degli  organi  competenti  e/o  competenti,  si  assumono/assume   la
responsabilita'  penale  circa   eventuali   dichiarazioni   mendaci,
contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai
sensi dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude  la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'Amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di  partecipazione  al  concorso,  nonche'  dei  titoli  di
preferenza o di riserva di posti. 
    7. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine per  un  numero  di  giorni  congruo
rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato  nel  sito  internet
www.persomil.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    9. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i   candidati   con   avviso    pubblicato    sul    sito    internet
www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    10. In  ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  devono
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti  il  possesso
dei requisiti di partecipazione  e  dei  titoli  che  danno  luogo  a
riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare  nella
domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei  genitori
o del genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o  del
tutore; 
      b) la residenza  e  il  recapito  presso  il  quale  desiderano
ricevere tutte le comunicazioni relative  al  concorso,  completo  di
codice di avviamento postale, di numero  telefonico  e  indirizzo  di
posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta'  o
del tutore); 
      c)  il  corso  di  studi  prescelto  (liceo  classico  o  liceo
scientifico); 
      d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a) la scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in
ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le  scuole.  Se  verra'  omessa
l'indicazione  della  seconda  scuola,  questa   verra'   considerata
d'ufficio con priorita' 2; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) il corso di studi frequentato e l'istituto di provenienza. I
concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare  di
aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie: 
        per gli aspiranti al liceo  classico:  lingua  e  letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca;  lingua  e
cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali; 
        per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e  letteratura
italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e
geografia; matematica; fisica; scienze  naturali;  disegno  e  storia
dell'arte. 
    I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto
(indipendentemente dall'istituto di provenienza) non  preveda  taluna
delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al  concorso
con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione
(4 settembre 2018) o della data di  inizio  delle  lezioni  dell'anno
scolastico prevista per l'istituto di provenienza, di  aver  superato
presso  un  istituto  scolastico  statale  o  parificato  gli   esami
integrativi  (nelle  materie  non  svolte   ovvero   finalizzati   al
conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la  quale
intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al  concorso  con
riserva  dovranno  inoltre   consegnare,   anche   sotto   forma   di
dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445,  e
successive    modificazioni,    la    certificazione    dell'avvenuta
presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame
integrativo entro i seguenti limiti temporali: 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari; 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
b) all'atto della presentazione alla prova di cultura generale; 
        per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) all'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali; 
      g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva
di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; 
      h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza,
a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione.  Detti  titoli,
indicati nel successivo art. 13, dovranno essere posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle   domande.   Il
concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni  utili  a  consentire
all'Amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti
su tali titoli di preferenza; 
      i) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    11.  L'Amministrazione  della   difesa   ha   facolta'   di   far
regolarizzare le  domande  che,  presentate  nei  termini,  risultino
formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Per tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
tramite il proprio profilo nel  portale,  il  candidato  accede  alla
sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa  in  un'aera  pubblica
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando,  di  eventuale  pubblicazione  della  banca  dati
contenente  i  quesiti  oggetto  della  prova  di  cultura  generale,
calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale o
eventuali variazioni dei predetti  calendari,  ecc.),  e  in  un'area
privata  relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  personale.   I
candidati ricevono  notizia  della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito
in fase di registrazione, ovvero mediante SMS.  Le  comunicazioni  di
carattere collettivo inserite nell'area pubblica  del  portale  hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. Tali  comunicazioni  saranno  anche  pubblicate  nel  sito
www.difesa.it 
    Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere
inviate ai concorrenti anche con messaggio  di  posta  elettronica  o
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione). 
    2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate anche  successivamente  al
termine di scadenza previsto per la presentazione  delle  domande  di
partecipazione, mediante messaggi di Posta elettronica (PE)  o  Posta
elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: 
      a) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi       alle       scuole        militari        dell'Esercito:
uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it 
      b) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   scuola   navale   militare   «Francesco   Morosini»:
mscuolanav.concorso@marina.difesa.it 
      c) concorso, per esami, per l'ammissione di  giovani  ai  licei
annessi   alla   scuola   militare   aeronautica   «Giulio   Douhet»:
aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it 
    Non  saranno,  altresi',  prese  in   considerazione   variazioni
riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva
o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1,  nonche'  modifiche  al  corso  di
studi prescelto o all'ordine di priorita' delle  sedi  (per  il  solo
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a). 
    A tutti i  messaggi  di  cui  al  presente  comma  dovra'  essere
allegata copia per immagine (fronte e retro in  un  unico  file),  in
formato PDF o JPEG (con  dimensione  massima  3  Mb),  di  un  valido
documento di identita'  rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica,
leggibile  e  provvisto  di  fotografia,  del  candidato  e   dei/del
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore. 
    Non verranno prese in considerazione  comunicazioni  prive  della
citata documentazione in allegato. 
    3.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di  posta  elettronica
ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso  e'  previsto  lo  svolgimento
delle seguenti prove e accertamenti: 
      a) prova preliminare; 
      b) accertamenti sanitari; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prove di educazione fisica; 
      e) prova di cultura generale. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi
muniti, a pena di esclusione, della carta di  identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento provvisto  di  fotografia,  in  corso  di
validita', rilasciato  da  un'Amministrazione  pubblica.  Per  quanto
concerne le modalita' di svolgimento delle prove  saranno  osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette  prove  e
accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel
giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e  quindi
escluso dal  concorso,  quali  che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle dovute a  causa  di  forza  maggiore.  Altresi',  con
riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c)
e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che  hanno  presentato
domanda di partecipazione a piu'  di  uno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di
concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi  medesimi.
A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite  messaggio
di posta elettronica agli indirizzi indicati al  precedente  art.  5,
comma  2,  un'istanza  di  nuova  convocazione,  controfirmata  dai/l
genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal
tutore, entro le  ore  12,00  del  giorno  feriale  (sabato  escluso)
antecedente  a  quello  di  prevista   presentazione,   inviando   la
documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF
o JPEG, di un documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e
ovvero  del   tutore,   in   corso   di   validita'   rilasciato   da
un'Amministrazione pubblica. La  riconvocazione,  che  potra'  essere
disposta solo se compatibile con  il  periodo  di  svolgimento  delle
prove stesse, avverra' mediante  avviso  inserito  nell'aera  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione). 
    3.  Le  spese  dei  viaggi  in  occasione  delle  prove  e  degli
accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto  e
alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), i  concorrenti,  durante  gli
accertamenti  sanitari,  le  prove  di  educazione   fisica   e   gli
accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto
presso la mensa del Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui  al
precedente comma 1, lettere c), d) ed e), possono fruire di  vitto  e
alloggio, se disponibile, a carico dell'Amministrazione. 
    4. L'Amministrazione non risponde di eventuale  danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle prove e degli accertamenti di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Nell'ambito  di  ciascun  concorso  saranno   nominate,   con
successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte  da
personale militare in servizio delle rispettive  Forze  armate  e  da
qualificati esperti, civili o militari, nelle materie  oggetto  della
prova di cultura generale: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a) le commissioni saranno cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
        due ufficiali superiori, membri; 
        uno  o  piu'  qualificati  esperti,  civili  o  militari,  di
italiano,  greco,  latino,  inglese,  matematica,  storia,  fisica  e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale medico di  grado  non  inferiore  a  Colonnello,
presidente; 
        due ufficiali superiori medici, membri. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due ufficiali psicologi, membri; 
        un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  in  servizio
permanente, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del  contributo  tecnico-specialistico
di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia,  nonche'  di
psicologi civili  convenzionati  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello in  servizio
permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria,
Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; 
        due ufficiali, qualificati istruttori militari di  educazione
fisica, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico. 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) le commissioni saranno cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il Comandante della scuola navale militare, presidente; 
        due ufficiali di grado non inferiore a Tenente  di  Vascello,
membri; 
        uno  o  piu'  qualificati  esperti,  civili  o  militari,  di
italiano,  greco,  latino,  inglese,  matematica,  storia,  fisica  e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto; 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di  grado
non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; 
        due ufficiali superiori medici, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  Vascello,
presidente; 
        due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  potra'  avvalere  del  supporto  di  ulteriori
ufficiali specialisti in selezione attitudinale; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) le commissioni saranno cosi' composte: 
      a) commissione esaminatrice per la prova  preliminare,  per  la
prova di cultura generale e per la formazione delle graduatorie degli
aspiranti al liceo classico e scientifico: 
        il Comandante della scuola militare aeronautica, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        uno  o  piu'  qualificati  esperti,  civili  o  militari,  di
italiano,  greco,  latino,  inglese,  matematica,  storia,  fisica  e
scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    In  caso  di  impossibilita'  o   incompatibilita'   a   svolgere
l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del  codice  di  procedura
civile, il presidente della commissione  sara'  sostituito  da  altro
ufficiale di grado non inferiore a Colonnello. 
      b) commissione per gli accertamenti sanitari: 
        un ufficiale del Corpo sanitario  aeronautico  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        due ufficiali  superiori  del  Corpo  sanitario  aeronautico,
membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si  avvarra'  del  supporto  di  ufficiali  medici
specialisti; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali: 
        un ufficiale di grado  non  inferiore  a  Tenente  Colonnello
perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; 
        due  ufficiali  dell'Arma  Aeronautica   qualificati   perito
selettore, di cui uno adibito alle  selezioni  speciali,  membri.  In
alternativa, uno dei predetti membri  potra'  essere  un  funzionario
sanitario psicologo dell'Amministrazione della difesa; 
        un  ufficiale/sottufficiale   appartenente   al   ruolo   dei
Marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra' del supporto di  ulteriori  ufficiali,
qualificati perito selettore e di  sottufficiali,  qualificati  aiuto
perito selettore; 
      d) commissione per le prove di educazione fisica: 
        un ufficiale superiore, presidente; 
        due ufficiali, membri; 
        un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo  dei  Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di personale esperto di settore e di un ufficiale medico. 
                               Art. 8 
 
 
                          Prova preliminare 
 
 
    1. La prova preliminare, consistente nella somministrazione di un
questionario contenente test intellettivi  di  tipo  logico-deduttivo
volti a esplorare le capacita' intellettive e di ragionamento,  avra'
luogo, a cura delle commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,
lettera a), se il numero delle domande pervenute sara' superiore a: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    scuole    militari
dell'Esercito:  288  per  il  liceo  classico  e  432  per  il  liceo
scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla scuola  navale  militare:  90
per il liceo classico e 260 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla scuola militare  aeronautica:
90 per il liceo classico e 135 per il liceo scientifico. 
    2. La predetta prova si svolgera' nelle  date  e  nelle  sedi  di
seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) il giorno 15 maggio 2018 per  gli  aspiranti  sia  al  liceo
classico sia al liceo scientifico  il  cui  cognome  inizia  con  una
lettera compresa tra A e L  e  il  giorno  16  maggio  2018  per  gli
aspiranti sia al liceo classico  sia  al  liceo  scientifico  il  cui
cognome inizia con una lettera compresa tra M e Z, presso  il  Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito,  viale  Mezzetti
n. 2 - Foligno, con inizio non prima delle 9,30 e  con  presentazione
entro le 8,00, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera a); 
      b) il giorno 8, 9 e 10 maggio 2018 per  gli  aspiranti  sia  al
liceo  classico  sia  al  liceo  scientifico,  presso  il  Centro  di
selezione della Marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona,  con
inizio non prima delle 9,00, per il concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) il 17 maggio 2018 per gli aspiranti sia  al  liceo  classico
sia  al   liceo   scientifico   presso   il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica militare presso l'aeroporto Barbieri, viale T.C.  Di
Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia, con inizio non prima delle
ore 9,00, per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c). 
    3. Eventuali modifiche della sede o della data di svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale  e  consultabile,  a
puro titolo informativo, nel  sito  internet  www.persomil.difesa.it.
Con  le  medesime  modalita'  verra'  reso  noto  il  calendario   di
svolgimento della prova per  i  candidati  del  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    4. Se in relazione  al  numero  delle  domande  pervenute  verra'
ritenuto superfluo effettuare la prova preliminare per uno o piu' dei
corsi  di  studi  previsti  per  ciascuno  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, il relativo avviso verra'  inserito,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
nell'area pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale.  Per
informazione in merito i concorrenti potranno consultare, inoltre, il
sito internet www.persomil.difesa.it 
    5.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova, presso la sede
indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di  carta
d'identita' o di  altro  documento  di  riconoscimento  in  corso  di
validita', provvisto di fotografia, rilasciato da  un'Amministrazione
pubblica e potendo esibire, all'occorrenza,  il  messaggio  di  posta
elettronica  di  corretta  acquisizione  della  domanda,  di  cui  al
precedente art. 4,  comma  4,  ovvero  copia  della  stessa.  Saranno
esclusi dal concorso  i  concorrenti  che  non  saranno  presenti  al
momento  dell'inizio  della  prova,  quali  che  siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza  maggiore.  Non
saranno previste riconvocazioni  a  eccezione  dei  casi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 6. 
    6.  Per  la  prova  preliminare  saranno  osservate  le  seguenti
modalita' di svolgimento e i seguenti criteri di valutazione: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    scuole    militari
dell'Esercito: 
        durata della prova: 60 minuti; 
        numero domande: 50; 
        attribuzione punteggi: 1 punto per ogni  risposta  esatta,  0
punti per ogni risposta non data o data multipla e  -0,33  punti  per
ogni risposta errata; 
      b) concorso per l'ammissione alla scuola navale militare: 
        durata della prova: 75 minuti; 
        numero domande: 100; 
        attribuzione punteggi: 1 punto per ogni  risposta  esatta,  0
punti per ogni risposta errata, non data o data multipla; 
      c) concorso per l'ammissione alla scuola militare aeronautica: 
        durata presumibile della prova: 50 minuti; 
        numero domande: 60; 
        attribuzione punteggi: 1 punto per ogni  risposta  esatta,  0
punti per ogni risposta non data e  -0,25  punti  per  ogni  risposta
errata o data multipla. 
    7. Per ogni corso di studio interessato dalla  prova  preliminare
verranno formate distinte graduatorie, al solo scopo di individuare i
concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. 
    8. Saranno convocati a  sostenere  i  successivi  accertamenti  i
concorrenti  classificatisi  nelle  predette  graduatorie   entro   i
seguenti limiti numerici: 
      a)   concorso   per   l'ammissione   alle    scuole    militari
dell'Esercito: 
        i primi 288 per il liceo classico; 
        i primi 432 per il liceo scientifico; 
      b) concorso per l'ammissione alla scuola navale militare: 
        i primi 90 per il liceo classico; 
        i primi 260 per il liceo scientifico; 
      c) concorso per l'ammissione alla scuola militare aeronautica: 
        i primi 90 per il liceo classico; 
        i primi 135 per il liceo scientifico. 
    A tali accertamenti saranno, altresi', ammessi i concorrenti  che
nella rispettiva graduatoria avranno riportato  lo  stesso  punteggio
del   concorrente   classificatosi   all'ultimo   posto   utile   per
l'ammissione alle successive prove. 
    9. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, non prima  di
due giorni lavorativi successivi alla data di  svolgimento  di  detta
prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale. 
                               Art. 9 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. Gli accertamenti sanitari avranno  una  durata  di  circa  due
giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi  di
seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 4 al 22 giugno 2018, presso il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 4 al 28 giugno 2018, presso il Centro di selezione della
Marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) dal 28 al 31 maggio  2018,  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'A.M., viale Piero Gobetti  n.  2  -  Roma,  per  il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno  resi  noti,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito internet www.persomil.difesa.it 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti centri/istituto
nel giorno e nell'ora indicati nella  comunicazione  di  convocazione
inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio  di  posta
elettronica  o  posta  elettronica  certificata  (se  dichiarata  dai
concorrenti nella domanda  di  partecipazione).  Per  la  definizione
dell'idoneita' agli  accertamenti  sanitari  i  concorrenti  dovranno
essere muniti della seguente documentazione prodotta in  originale  o
in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) dichiarazione di consenso  informato  in  carta  semplice,
rinvenibile tra gli allegati al bando,  sottoscritta  da  entrambi  i
genitori o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente  l'esclusiva
potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 
        2) referto attestante l'esito  del  test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre
mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a) precedenti la visita; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1)  certificato  rinvenibile  tra  gli  allegati  al   bando,
rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di  rilascio  non
anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
        2) referto con data non anteriore a sessanta giorni  rispetto
a quella di presentazione relativo al  risultato  della  ricerca  dei
markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 
        3) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle  seguenti  sostanze  stupefacenti  e/o  psicotrope:   oppiacei,
cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone; 
        4) referto, rilasciato  in  data  non  anteriore  a  sessanta
giorni precedenti la data di  presentazione,  relativo  al  risultato
dell'intradermoreazione di Mantoux o,  in  alternativa,  relativo  al
risultato  del  test  Quantiferon.  I  candidati  risultati  positivi
all'esame prescelto dovranno, altresi', portare  al  seguito  l'esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre sessanta giorni; 
        5) i concorrenti che hanno  subito  interventi  chirurgici  o
ricoveri in strutture sanitarie  dovranno  produrre  le  copie  delle
relative cartelle cliniche che saranno  acquisite  agli  atti,  quale
parte  integrante  della  cartella  degli  accertamenti  sanitari  e,
pertanto, non saranno restituite; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) certificato rinvenibile tra gli  allegati  al  bando,  del
proprio medico di fiducia (per il concorso di cui al precedente  art.
1, comma 1, lettera b) o di stato di buona salute (per il concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) e con data di  rilascio
non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 
        2) referto dei markers virali: anti  HAV,  HbsAg,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti  la
visita; 
        3)  referto  degli  esami  di  cui  al  sottostante   elenco,
effettuati in data non anteriore ai tre mesi: 
          emocromo completo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
        4)  se  il  concorrente  ne  e'  gia'  in   possesso,   esame
radiografico del torace in  due  proiezioni,  con  relativo  referto,
effettuato da non oltre sei mesi; 
        5) referto, rilasciato in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti la visita, di analisi completa delle urine con  esame  del
sedimento (soltanto per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b); 
        6) referto di analisi di laboratorio concernente il  dosaggio
quantitativo  del  glucosio  6-fosfatodeidrogenasi  (G6PD),  eseguito
sulle  emazie  ed  espresso  in  termini  di  percentuale  enzimatica
(soltanto per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b). 
    La mancata presentazione della  predetta  documentazione  (tranne
che per la copia delle cartelle  cliniche,  il  referto  relativo  al
G6PD, il referto di  analisi  completa  delle  urine  con  esame  del
sedimento e l'esame radiografico del torace)  ovvero  la  difformita'
della stessa determinera' l'esclusione del concorrente. 
    3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche  consegnare,
in originale o in copia resa conforme secondo le modalita'  stabilite
dalla legge, a pena di esclusione: 
      a) referto di ecografia  pelvica  eseguita  entro  i  tre  mesi
(sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma
1, lettera  a)  precedenti  la  presentazione  per  gli  accertamenti
sanitari; 
      b) referto attestante l'esito del test di  gravidanza  mediante
analisi  su  sangue  o  urine  effettuato  entro  i   cinque   giorni
calendariali  antecedenti  alla  data   di   presentazione   per   lo
svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali.  In  caso  di
positivita' al test di gravidanza, la commissione non procedera' agli
accertamenti sanitari e si asterra' dalla pronuncia del  giudizio,  a
mente dell'art. 580,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle  premesse,  secondo  il
quale lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare.  Pertanto,  nei
confronti delle concorrenti il  cui  stato  di  gravidanza  e'  stato
accertato  con  le  modalita'  previste  dal  presente  articolo,  la
Direzione generale per il personale militare procedera' a  una  nuova
convocazione ai predetti accertamenti  in  data  compatibile  con  la
definizione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura,  la  preposta  commissione  ne  dara'  notizia  alla  citata
Direzione generale che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  la
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    A  pena  di  esclusione,  tutti  gli  esami  strumentali   e   di
laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al  presente
comma  dovranno  essere   effettuati   presso   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio
sanitario  nazionale.  Sara'  cura  del  candidato   produrre   anche
l'attestazione - in originale o in copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria  medesima
comprovante detto accreditamento. 
    4. La competente commissione di cui al precedente art.  7,  comma
1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra'
per tutti  i  concorrenti  le  seguenti  visite  specialistiche  e  i
seguenti  accertamenti  di  laboratorio  per  il  riconoscimento  del
possesso  dell'idoneita'  sanitaria  quali   allievi   delle   scuole
militari: 
      a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 
        1) visita cardiologica con ECG; 
        2) visita oculistica; 
        3)  visita  otorinolaringoiatrica,   comprensiva   di   esame
audiometrico; 
        4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il
concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b)  e  visita
psicologica ed eventualmente psichiatrica per il concorso di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
        5)   ogni   ulteriore   indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in  caso
di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto  della  presentazione
agli accertamenti sanitari, avra'  cura  di  portare  al  seguito  la
dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita'  al
modello rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando,  per  l'eventuale
effettuazione   del   predetto   esame   radiografico.   La   mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente agli esami radiologici; 
      b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettera a): 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) gli esami di cui al sottostante elenco: 
          emocromo completo; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
          dosaggio del G6PD; 
        3)  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale; 
      c) per i soli concorsi di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettere b) e c): 
        1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
        2) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
        3) visita odontoiatrica (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
        4) valutazione dell'apparato locomotore (solo per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
        5) analisi completa delle urine con esame del sedimento (solo
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); 
        6) dosaggio  del  G6PD  (solo  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di  uno  dei
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere  all'Ente
in cui ha effettuato  per  la  prima  volta  le  analisi  di  cui  al
precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli
allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi  da
utilizzare  nell'ambito  degli  accertamenti  sanitari  previsti  per
l'altro/gli altri concorso/i. 
    6.  La  commissione,  al  termine  degli  accertamenti  sanitari,
formulera'  per  ogni  concorrente  un  giudizio   di   idoneita'   o
inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante,  per  iscritto.  In
caso  di  giudizio  di  inidoneita',  la  commissione  provvedera'  a
comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio,  mentre  la
relativa motivazione sara' comunicata per iscritto  ai/al  genitori/e
esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona  da
essi delegata). 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: 
      a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente
normativa in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le  vigenti
direttive per delineare il profilo sanitario dei  soggetti  giudicati
idonei  al  servizio   militare   stabiliscono   l'attribuzione   del
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione dei deficit/eccessi  ponderali  per  i  quali  e'  prevista
l'attribuzione   di    coefficienti    3-4    nella    caratteristica
somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti
del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle
«note  di  introversione,  di  insicurezza,  di  iperemotivita'   del
carattere, ecc. tali da  non  pregiudicare  l'adattamento  a  normale
situazione di vita», purche' ritenute utilmente  migliorabili  tenuto
conto   dell'eta'    dei    soggetti).    Per    la    caratteristica
somato-funzionale AV, indipendentemente dal  coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo di esclusione, ai sensi  dell'art.  1  della  legge  n.
109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al  bando.  Altresi',  per  i
concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto  deficit  di  G6PD,
considerata la loro  minore  eta',  i  genitori  o  il  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
il  tutore,  dovranno  rilasciare  la   dichiarazione   di   ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli  allegati
al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata  durante
lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori  o  il
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza  di  essi,  il  tutore  non  fossero  presenti  durante   lo
svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati
per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere  la  predetta
dichiarazione, non oltre la data prevista per  lo  svolgimento  della
prova di  cultura  generale,  presso  i  centri/istituto  di  cui  al
precedente comma 1, in relazione al  concorso  al  quale  i  predetti
concorrenti stanno partecipando. Per  il  solo  concorso  di  cui  al
precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  in  caso  di   mancata
presentazione del referto di analisi di  laboratorio  concernente  il
dosaggio del G6PD di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6)
del presente articolo, ai fini della definizione della caratteristica
somato-funzionale AV-EI,  limitatamente  alla  carenza  del  predetto
enzima,  al  coefficiente  attribuito  sara'  aggiunta  la   dicitura
«deficit di G6PD non definito»; 
      c) esenti da malattie o lesioni  per  le  quali  sono  previsti
tempi lunghi di recupero  dello  stato  di  salute  e  dei  requisiti
previsti dal presente comma; 
      d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve,  tali
da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; 
      e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o
assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive  o  abuso
di alcool; 
      f) privi di tatuaggi  su  qualsiasi  parte  del  corpo  se  dai
contenuti   osceni,   con   riferimenti   sessuali,   razzisti,    di
discriminazione religiosa o che, comunque, possano portare discredito
alle istituzioni della  Repubblica  italiana  e  alle  Forze  armate.
Inoltre, per i soli candidati dei concorsi di cui alle lettere  a)  e
c) del precedente art. 1, comma 1, non sono ammessi tatuaggi di alcun
genere  sulle  parti  del  corpo   visibili,   rispettivamente,   con
l'uniforme di sevizio estiva (con gonna  e  scarpe  decolte'  per  il
personale femminile) e con qualsiasi tipo di uniforme  (con  gonna  e
scarpe decolte' per il personale femminile) compresa quella ginnica. 
    8.  Inoltre,  saranno  giudicati   idonei   i   concorrenti   che
risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10  complessivi  e
non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo  occhio
per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo  e  motilita'  oculare
normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e  gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare; 
        2) senso  cromatico  normale  accertato  alle  tavole  pseudo
isocromatiche. In caso di dubbio  diagnostico,  sara'  effettuata  la
verifica alle matassine colorate; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a  10/10  in
ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate  il  vizio
di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la  miopia  e
l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per  l'ipermetropia  e
l'astigmatismo   ipermetropico   composto,   le   2   diottrie    per
l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie  per
la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le  3  diottrie
per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica  e  astigmatica,
purche' siano presenti la fusione  e  la  visione  binoculare.  Senso
cromatico normale accertato  ai  sensi  della  normativa  vigente  in
materia. L'accertamento dello stato refrattivo,  se  occorre,  potra'
essere eseguito con l'autorefrattometro o in  cicloplegia  o  con  il
metodo dell'annebbiamento; 
        2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale in camera silente; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  c)  quelli  stabiliti  per  la  II  classe  di  visita   dal
regolamento (UE) n. 1178/11 cosi'  come  modificato  dal  regolamento
(UE)  n.  290/12  e  relativi  metodi  accettabili   di   rispondenza
pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se piu'
restrittivi  di  quelli  individuati  dalla  direttiva  tecnica   per
delineare il  profilo  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio
militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014. 
    9.  Saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal   concorso   i
concorrenti  risultati  affetti  dalle  imperfezioni  e/o  infermita'
previste dal precedente comma 7 o  privi  dei  requisiti  di  cui  al
precedente comma 8. 
    10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti
sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di
recente insorgenza e  di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali
risultera'  scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,
tale da lasciar prevedere il  possibile  recupero  dei  requisiti  in
tempi contenuti, la commissione non esprimera'  il  giudizio,  bensi'
fissera' una nuova data di presentazione per  verificare  l'eventuale
recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque  non  oltre  le  date  di
seguito specificate: 
      a) 3 luglio 2018, per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera a); 
      b) 3 luglio 2018, per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera b); 
      c) entro il giorno antecedente alla data  di  convocazione  per
l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per  il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  b)
la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una  nuova
data di presentazione (entro il 6 luglio 2018), anche nei casi in cui
siano   richieste   ai   candidati   ulteriori    indagini    clinico
specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di  laboratorio
e/o  strumentali  ritenute  necessarie  per  un'adeguata  valutazione
medico-legale. 
    11. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non  dara'
luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle
graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 10 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. I concorrenti ammessi agli accertamenti  attitudinali  saranno
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c),  a  indagini  intese  a  valutarne  le  qualita'
attitudinali e caratterologiche. Per  il  solo  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), verranno  sottoposti  a  tali
accertamenti tutti i concorrenti e, con riserva, anche i  concorrenti
di cui al precedente art. 9, comma 10. Gli  accertamenti  di  cui  al
presente articolo consisteranno in una serie di  prove  attitudinali,
volte a valutare oggettivamente  il  possesso  delle  caratteristiche
attitudinali indispensabili per un efficace  e  proficuo  inserimento
nella vita e  nelle  attivita'  delle  scuole  militari,  secondo  le
direttive tecniche di ciascuna Forza armata. 
    2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo,  indicativamente,
nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: 
      a) dal 4 al 22 giugno 2018 presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 -  Foligno,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); 
      b) dal 4 al 28 giugno 2018 presso il Centro di selezione  della
Marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); 
      c ) dall'11 al 14  giugno  2018  per  gli  aspiranti  al  liceo
scientifico e dal 18 al 21 giugno 2018 per  gli  aspiranti  al  liceo
classico presso la scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», viale
dell'Aeronautica  n.  14  -  Firenze,  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o
dei periodi di svolgimento di detta  prova  saranno  resi  noti,  con
valore di notifica a tutti gli effetti e  per  tutti  i  concorrenti,
mediante   avviso   inserito   nell'area   pubblica   della   sezione
comunicazioni del portale. Tale avviso sara',  inoltre,  consultabile
nel sito internet www.persomil.difesa.it 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera' nei  confronti  di  ciascun  concorrente  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di
inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare  all'interessato
esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa  motivazione  sara'
comunicata per  iscritto  al/i  genitore/i  esercente/i  la  potesta'
genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda
di partecipazione al concorso. 
    4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso,
mentre  quelli  idonei  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove  di
educazione fisica. 
    5. L'idoneita' conseguita  negli  accertamenti  attitudinali  non
dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione
delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. 
                               Art. 11 
 
 
                     Prove di educazione fisica 
 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine  degli  accertamenti
attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente art. 7, comma 1, lettera  d),  alle  prove  di  educazione
fisica. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) verranno sottoposti a tali prove, con riserva, anche i concorrenti
di cui al precedente  art.  10,  comma  1,  qualora  ritenuti  idonei
all'effettuazione delle stesse  a  cura  della  commissione  per  gli
accertamenti sanitari. 
    2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa  due
giorni e avranno luogo successivamente agli accertamenti attitudinali
nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica  e
dovranno esibire, in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla  legge,  il  certificato  di  idoneita'  ad
attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per  il
nuoto per il solo concorso di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), in corso  di  validita'  e  non  antecedente  a  un  anno
all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato
da medici  appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana
ovvero  da  specialisti  che  operano  presso   strutture   sanitarie
pubbliche o private accreditate con il Servizio  sanitario  nazionale
in qualita' di medici  specializzati  in  medicina  dello  sport.  La
mancata presentazione di tale  certificato  comportera'  l'esclusione
dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9,  comma  10,  per  il
concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b),  i
concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  esibire,   in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata presso  il  Servizio  sanitario
nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante  analisi
su sangue o urine, effettuato  entro  i  cinque  giorni  calendariali
antecedenti alla data di presentazione, per lo svolgimento  in  piena
sicurezza delle prove concorsuali. In caso di positivita' al test  di
gravidanza, la commissione  non  procedera'  all'effettuazione  delle
prove di educazione fisica,  a  mente  dell'art.  580,  comma  2  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90,  citato
nelle premesse, secondo il quale lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui  stato  di
gravidanza e' stato accertato, la Direzione generale per il personale
militare procedera' a una nuova convocazione alle predette  prove  in
data compatibile con la definizione delle graduatorie  di  merito  di
cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione
il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione  ne  dara'
notizia  alla  predetta  Direzione   generale   che   escludera'   la
concorrente   dal   concorso   per   impossibilita'   di    procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando di concorso. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1,  le
prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti
esercizi: 
      a) piegamenti sulle braccia; 
      b) flessioni del busto dalla posizione supina. 
    6. Inoltre: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): salto in alto e corsa di 1000 metri piani; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): nuoto metri 25 (qualunque stile) e  corsa  di  800  metri
piani; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. 
    I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei
relativi punteggi e con le modalita' di  svolgimento  degli  esercizi
indicati nel precedente comma 5 e nel presente comma  sono  riportati
nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    7.  Ciascuna  prova,  una  volta  iniziata,  non  dovra'   subire
interruzioni.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire,  prima
dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara'
valutata  dalla  competente  commissione   ai   fini   dell'eventuale
differimento dell'effettuazione  della  prova  ad  altra  data.  Allo
stesso modo,  i  concorrenti  che,  prima  dell'inizio  della  prova,
accusano un'indisposizione  dovranno  farlo  immediatamente  presente
alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente  (che,
per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),  si
identifica con il dirigente del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto),
adottera' le conseguenti determinazioni.  L'eventuale  riconvocazione
verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero
mediante   avviso   inserito   nell'area   privata   della    sezione
comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio
di posta elettronica o posta elettronica certificata  (se  dichiarata
dai  concorrenti  nella   domanda   di   partecipazione).   Di   tale
riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i
esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i  dati
ricavabili  dalla  domanda  di   partecipazione   al   concorso.   La
riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al 6 luglio
2018 (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a) ovvero al ventesimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data
originariamente  prevista  per   l'effettuazione   delle   prove   di
educazione fisica (per i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere b) e c). In ogni caso, non saranno prese in considerazione
istanze di differimento o di ripetizione della prova che  perverranno
da parte di concorrenti che hanno portato comunque  a  compimento  la
prova di educazione fisica.  I  concorrenti,  invece,  che  intendono
ritirarsi  nel  corso  della  prova,  dovranno  rilasciare   apposita
dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data  comunicazione
al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 
    8. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di  10
punti. Negli allegati citati al precedente comma 6  sono  indicati  i
punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai  concorrenti  in
ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione  degli  stessi.  La
commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare  in
apposito verbale la successione degli esercizi di cui  ai  precedenti
commi 5 e 6. 
    9. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e b) la prova di educazione fisica  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto
rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima  di  almeno
6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei  voti  riportati
nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il  concorrente
avra' riportato la  votazione  minima  complessiva  di  almeno  6/10,
risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui
al prospetto rinvenibile tra gli  allegati  al  bando.  Il  punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella prova  di  educazione  fisica
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
    10.  In  caso  di  giudizio  di  inidoneita'   per   il   mancato
conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 9, la
commissione provvedera' a comunicare  l'esito  della  predetta  prova
all'interessato e  al  genitore  esercente  la  potesta'  genitoriale
ovvero al tutore. 
                               Art. 12 
 
 
                      Prova di cultura generale 
 
 
    1. I concorrenti che saranno giudicati idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari, degli accertamenti attitudinali e delle  prove
di educazione fisica, sosterranno la prova di  cultura  generale  che
avra' luogo, indicativamente, nelle date  e  nelle  sedi  di  seguito
elencate per ciascun concorso: 
      a) l'11 e il 12 luglio 2018, rispettivamente per gli  aspiranti
al liceo classico e per gli aspiranti al liceo scientifico, presso il
Centro di selezione e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  viale
Mezzetti n. 2 -  Foligno,  con  inizio  non  prima  delle  9,30,  con
presentazione entro le 8,00, per il concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a); 
      b)  il  19  luglio  2018  presso  la  scuola  navale   militare
«Francesco Morosini», via Piave n. 30/A - Sant'Elena  (Venezia),  con
inizio non prima delle 9,00, per il concorso  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera b); 
      c) il 15 giugno 2018 per gli aspiranti al liceo  scientifico  e
il 22 giugno 2018 per gli  aspiranti  al  liceo  classico  presso  la
scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»,  viale  dell'Aeronautica
n. 14 - Firenze, con inizio non prima delle 9,00, per il concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). 
    Eventuali modifiche della sede o delle  date  di  svolgimento  di
detta prova saranno rese note, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso  sara',
inoltre, consultabile nel sito internet www.persomil.difesa.it 
    Saranno convocati a sostenere, con riserva, la prova  di  cultura
generale anche i concorrenti che si troveranno  nelle  condizioni  di
cui al precedente art. 11, comma 7, per i quali non e'  stato  ancora
espresso alcun giudizio. 
    2.  I  concorrenti  saranno  tenuti  a  presentarsi  senza  alcun
preavviso almeno un'ora prima dell'inizio della prova (un'ora e mezza
prima per il concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a  pena  di
esclusione  di  carta   d'identita'   o   di   altro   documento   di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  provvisto  di  fotografia,
rilasciato da un'Amministrazione dello  Stato.  Saranno  esclusi  dal
concorso  i  concorrenti  che  non  saranno   presenti   al   momento
dell'inizio della prova, quali che  siano  le  ragioni  dell'assenza,
comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.  Non  saranno
previste riconvocazioni. 
    3.  I  concorrenti  risultati  idonei  in  tutte   le   prove   e
accertamenti e che, al  termine  dell'anno  scolastico,  non  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione
di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una  o
piu' discipline, nonche' i  concorrenti  che  sono  stati  ammessi  a
partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente
art. 4, comma 9, lettera f), dovranno ritenersi ammessi con riserva a
sostenere la prova di cultura generale del concorso. 
    4.   La   prova   di   cultura   generale    consistera'    nella
somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': 
      a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1°  e
del 2° anno di detto  liceo,  secondo  i  programmi  ministeriali  ed
essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese,
matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame
sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando; 
      b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1°
e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo  i
programmi ministeriali  ed  essenzialmente  sulle  materie  italiano,
latino,  lingua  inglese,  matematica,  scienze  naturali,  storia  e
fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato
elenco rinvenibile tra gli allegati al bando. 
    Nel  medesimo  allegato  sono  indicati  anche   i   criteri   di
valutazione. 
    5. La prova di  cultura  generale  si  riterra'  superata  se  il
concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio
conseguito da ciascun concorrente nella  prova  di  cultura  generale
sara' utile alla formazione delle graduatorie di  merito  di  cui  al
successivo art. 14. 
                               Art. 13 
 
 
                        Titoli di preferenza 
 
 
    1. A parita' di merito, nelle graduatorie di  cui  al  successivo
art. 14, si terra'  conto,  nell'ordine,  dei  titoli  di  preferenza
eventualmente indicati nella domanda di  partecipazione  al  concorso
tra quelli appresso indicati: 
      a) figli dei  decorati  dell'Ordine  militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor militare; 
      b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni  o
infermita' ascrivibili alle prime quattro  categorie  elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915; 
      c) figli di militari di carriera, di ufficiali e  sottufficiali
di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio
prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di
dipendenti civili di ruolo dello Stato  e  di  titolari  di  pensioni
ordinarie civili e militari dello Stato; 
      d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione  in
sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione,  estiva  o
autunnale, rispettivamente alla terza classe  del  liceo  classico  o
scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di  ufficiali  di
complemento; 
      e) piu' giovani d'eta'. 
    I suddetti titoli di preferenza dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  a
eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo.
Il  possesso  di  uno  o  piu'  dei  predetti  titoli  dovra'  essere
dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il
termine di presentazione  delle  domande  stesse),  a  eccezione  del
possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo,
e lettera e), che non dovra' essere dichiarato. 
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. I concorrenti  idonei  in  tutte  le  prove  e  in  tutti  gli
accertamenti di cui  al  precedente  art.  6,  comma  1  che  avranno
conseguito la promozione alla classe superiore al  termine  dell'anno
scolastico, entro cinque giorni  dalla  data  di  espletamento  della
prova di cultura generale dovranno inviare, con  messaggio  di  posta
elettronica  -  al  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); alla scuola  navale
militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it),
per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  b);
alla     scuola     militare     aeronautica     «Giulio      Douhet»
(aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero
in  formato  PDF  o  JPEG  di  apposita  dichiarazione   sostitutiva,
sottoscritta ai sensi  delle  disposizioni  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  unitamente  ai
genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta'  genitoriale  o
al tutore,  da  cui  risulti  la  conseguita  promozione  al  termine
dell'anno scolastico 2017-2018 alla classe  superiore  per  la  quale
concorrono. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti  di
cui al precedente  art.  6,  comma  1,  compresi  quelli  di  cui  al
precedente   art.   12,   comma   3   (che    dovranno    documentare
tempestivamente, se possibile entro il 4 settembre  2018  e  comunque
non oltre la  data  di  inizio  delle  lezioni  dell'anno  scolastico
prevista per l'istituto di  provenienza,  il  superamento  dell'esame
integrativo  ovvero  il  recupero  delle  carenze  formative   e   la
conseguita ammissione alla classe superiore,  mediante  dichiarazione
sostitutiva da presentare con  le  modalita'  e  dai  soggetti  sopra
indicati) saranno iscritti,  a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 7, comma  1,  lettera  a),  in  distinte  graduatorie
secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato
da ciascuno nelle prove di educazione fisica e  di  quello  riportato
nella  prova  di  cultura  generale.  Tale  media  ponderale   verra'
calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove  di  educazione
fisica per il coefficiente 0,2  al  quale  verra'  aggiunto  il  voto
riportato nella prova di cultura generale. Al fine  di  esprimere  il
punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra'  divisa
per 1,2. I concorrenti (compresi  quelli  che  avranno  riportato  la
«sospensione del giudizio» o che devono superare l'esame integrativo)
che, sebbene  collocati  in  posizione  utile  nella  graduatoria  di
merito, non avranno ancora comunicato o conseguito  l'idoneita'  alla
classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi  presso
le scuole militari soltanto dopo  aver  conseguito  e  immediatamente
comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza  della
classe  successiva.  In  caso,  invece,  di   esito   negativo   alla
valutazione  scolastica  finale,  gli  stessi  saranno  esclusi   dal
concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui  all'art.
2, comma 1, lettera b). 
    2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle  stesse,  saranno
dichiarati vincitori del: 
      a)  concorso  relativo  all'ammissione  alle  scuole   militari
dell'Esercito per: 
        1) il liceo classico: i primi settantadue concorrenti idonei; 
        2)  il  liceo  scientifico:  i  primi  centootto  concorrenti
idonei; 
      b) concorso relativo all'ammissione alla scuola navale militare
«Francesco Morosini» per: 
        1) il liceo classico: i primi quindici concorrenti idonei; 
        2)  il  liceo  scientifico:  i  primi  cinquanta  concorrenti
idonei; 
      c)  concorso  relativo  all'ammissione  alla  scuola   militare
aeronautica «Giulio Douhet» per: 
        1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 
        2) il  liceo  scientifico:  i  primi  ventisette  concorrenti
idonei. 
    3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c),
se i  posti  disponibili  per  il  liceo  classico  o  per  il  liceo
scientifico non fossero ricoperti per  insufficienza  di  concorrenti
idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso  di  studi
per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto  al
numero di posti a concorso, fermo restando il  numero  massimo  degli
ammessi. 
    4. Le graduatorie di merito  degli  idonei,  tenuto  conto  della
riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma  2,  nonche'  dei
titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno  approvate
con decreto dirigenziale e pubblicate nel  Giornale  ufficiale  della
Difesa. Dell'avvenuta  pubblicazione  verra'  data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale, e, a puro titolo
informativo,  nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazioni  del
portale, nonche' nel sito internet www.persomil.difesa.it 
                               Art. 15 
 
 
                       Ammissione alle scuole 
 
 
    1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei  posti  messi  a
concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei  requisiti
di cui al precedente art.  2  del  presente  bando.  La  convocazione
avverra' mediante avviso inserito nell'area  pubblica  della  sezione
comunicazioni del portale  ovvero,  per  ragioni  organizzative,  con
messaggio di posta elettronica o posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 
    2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a),
i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda  con
priorita' 1 (scuola militare  «Nunziatella»  ovvero  scuola  militare
«Teulie'») secondo l'ordine  della  rispettiva  graduatoria,  fino  a
copertura dei posti disponibili. Una volta  ricoperti  interamente  i
posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in  posizione
utile in graduatoria saranno  provvisoriamente  assegnati  alla  sede
indicata nella domanda con priorita' 2. 
    3. Saranno considerati rinunciatari  all'ammissione,  e  pertanto
esclusi,  i  concorrenti  che,  senza  giustificato  motivo,  non  si
presenteranno  nella  sede  e  nel  giorno  loro  comunicato  con  le
modalita' di cui al precedente comma 1. I  concorrenti,  invece,  che
comunicheranno al Comando della scuola militare  di  assegnazione  di
non  potersi  presentare  per  giustificato  motivo,  producendo   la
relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque  non
superiore a dieci giorni. 
    4. In caso di rinuncia espressa o  di  mancata  presentazione  di
vincitori alla scuola di  assegnazione  verificatasi  entro  i  primi
trenta giorni dalla data di inizio  del  corso  (ovvero  entro  il  4
ottobre 2018), la Direzione generale per il personale  militare,  per
il tramite degli  enti  delegati  di  Forza  armata,  si  riserva  di
disporre  l'ammissione  di  altrettanti  concorrenti  idonei  secondo
l'ordine  della  rispettiva  graduatoria.  Se  i  concorrenti   cosi'
convocati  in  data  successiva  al  4  ottobre  2018  non  dovessero
presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei.  Rinunce
al  prosieguo  del  corso   intervenute   dopo   l'incorporamento   e
successivamente alla predetta data del 4  ottobre  2018  non  saranno
ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a)  tale  evenienza  puo'  determinare   la   modifica   della   sede
provvisoriamente assegnata. 
    5. All'atto della presentazione alla  scuola  cui  saranno  stati
assegnati i concorrenti dovranno esibire: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
      b) quattro  fotografie  recenti,  formato  tessera  (4×5),  con
l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di  nascita.  Non  e'
necessaria alcuna autenticazione; 
      c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe
del liceo per il quale hanno  concorso,  nonche'  il  nulla-osta  del
dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari
per il trasferimento al liceo annesso alla scuola militare; 
      d) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali vaccinazioni effettuate per turismo; 
      e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      f) tessera sanitaria; 
      g) atto di impegno  rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando,
firmato  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore   che   esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore; 
      h) eventuale  dichiarazione  di  allergie  e/o  intolleranze  a
medicinali; 
      i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti  sanitari
referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a   sessanta   giorni
precedenti la presentazione alla scuola, di  analisi  di  laboratorio
concernente     il     dosaggio     quantitativo     del     glucosio
6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed  espresso  in
termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera b). 
    Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata  avverra'
a cura dell'istituto di assegnazione. 
    6. L'accertamento  della  regolarita'  della  condotta  morale  e
civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 
    7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare, per  il  tramite  degli  enti  delegati  di  Forza  armata,
provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi  delle
disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, alle Amministrazioni pubbliche e agli  enti  competenti
la conferma di quanto dichiarato nella domanda di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni sostitutive  rilasciate.  I  vincitori
decadranno  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  in  virtu'  del
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 
    8. All'atto dell'ammissione dell'allievo il genitore  (o  tutore)
si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano  la
frequenza della scuola militare. Si impegna, altresi',  al  pagamento
della retta, delle spese complementari e in generale di tutte  quelle
spese   di   cui   l'allievo   potra'   risultare   debitore    verso
l'Amministrazione della predetta scuola. 
                               Art. 16 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1.  L'Amministrazione  potra'  escludere  in  ogni  momento   dai
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1  qualsiasi  concorrente
per difetto dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  alle  scuole
militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso  di
studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il  corso
stesso. 
                               Art. 17 
 
 
                       Ordinamento degli studi 
 
 
    1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi  alle  scuole
militari  sono  di  ordine  classico  e  scientifico,  con  programmi
corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico
e  per  le  ultime  tre   classi   del   liceo   scientifico,   oltre
all'insegnamento delle materie militari. 
    Durante l'intero periodo di permanenza presso la scuola non sara'
consentito agli allievi di ripetere piu' di un anno. 
    2. Gli  allievi  non  saranno  soggetti  al  pagamento  di  tasse
scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del
3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art.  1,  comma  5
del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1
del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 
    3. Al  termine  di  ogni  anno  scolastico  gli  allievi  saranno
giudicati anche in attitudine  militare,  per  la  valutazione  della
quale si terra' conto: 
      a)  del  senso  del  dovere,  della  responsabilita'  e   della
disciplina; 
      b) delle doti intellettive; 
      c) dell'attitudine fisica; 
      d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. 
    Per gli allievi della scuola navale militare  la  valutazione  di
cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale  campagna  navale  di
istruzione e terra' conto anche delle attitudini  alla  vita  navale.
Gli allievi giudicati  inidonei  anche  per  uno  solo  dei  predetti
aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla scuola militare. 
                               Art. 18 
 
 
                            Arruolamento 
 
 
    1. Gli allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi
esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale  di  tre
anni per il completamento del corso di studi prescelto;  a  tal  fine
potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli allievi
dissenzienti saranno dimessi dalla scuola militare. 
    2.  Gli  allievi   sono   tenuti   all'osservanza   delle   norme
disciplinari  previste  per  gli  Istituti  statali   di   istruzione
secondaria e al  rispetto  delle  regole  della  disciplina  militare
stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,  dal  decreto
del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90,  e  dalle
disposizioni interne appositamente emanate. 
    3. Gli allievi che all'atto della visita medica di incorporamento
non si troveranno nelle condizioni di  idoneita'  fisica  per  essere
arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno
permanere presso l'istituto, previa  autorizzazione  della  Direzione
generale per il personale militare, su proposta del Comandante  della
scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita'
fisica. 
    4. Il  rinvio  in  famiglia  degli  allievi  sara'  disposto,  su
proposta del  Comandante  della  scuola,  previo  parere  dell'organo
collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della  Direzione
generale per il personale militare e potra' essere adottato per: 
      a) votazione insufficiente in attitudine militare; 
      b)  reiterate  gravi  mancanze  disciplinari  ovvero  manifesta
insofferenza alla vita militare; 
      c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti
dal bando di concorso; 
      d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari  a
carico della famiglia entro le date stabilite  dalle  singole  scuole
militari; 
      e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad
applicazione della pena su richiesta; 
      f)  se  gia'  ripetenti,  non  aver  conseguito  la  promozione
scolastica. 
    5. Il genitore  (o  tutore  dell'allievo  minorenne  o  l'allievo
stesso,  se  maggiorenne)  potra'  ottenere,  in  qualunque   momento
dell'anno scolastico, il ritiro dalla scuola. 
    6. All'atto dell'allontanamento dalla scuola, l'allievo arruolato
ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in  famiglia  o
al quale e' stato concesso il ritiro, sara'  prosciolto  dalla  ferma
contratta. 
    7. All'allievo, che per qualunque  motivo  cessi  di  appartenere
alla scuola,  sara'  consegnato,  a  cura  della  scuola  stessa,  il
nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe  di  un  istituto
statale dello stesso ordine. 
    8. Agli allievi saranno corrisposte le  paghe  nette  giornaliere
previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 19 
 
 
                    Spese a carico delle famiglie 
 
 
    1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi  ai  licei
annessi  alle  scuole  militari  dell'Esercito,  alla  scuola  navale
militare e alla scuola militare aeronautica  le  spese  indicate  nei
prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 
    2. Le famiglie degli allievi saranno altresi' tenute al  rimborso
delle somme anticipate dall'Amministrazione per le spese generali  di
carattere straordinario ovvero per  i  danni  causati  dagli  allievi
individualmente o collettivamente. 
                               Art. 20 
 
 
               Dispensa totale o parziale dalla retta 
 
 
    1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: 
      a) agli orfani di guerra (o equiparati); 
      b) agli orfani di dipendenti  militari  e  civili  dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio. 
    2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per benemerenze di famiglia: 
      a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare  d'Italia  o  dei
decorati di medaglia d'oro al Valor militare; 
      b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni
o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate  nella
tabella A annessa al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; 
      c)  ai  figli  di  militari  di  carriera,   di   ufficiali   e
sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo  servizio  che,
per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto  al  trattamento
di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo dello Stato, di titolari
di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. 
    I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia  potranno  farsi
valere nei riguardi dei genitori, del tutore o  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 
    3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza  retta
per merito personale: 
      a) nel 3° liceo classico  e  nel  3°  liceo  scientifico,  agli
allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei
concorrenti ammessi al  termine  dei  ripianamenti,  purche'  abbiano
superato gli esami  di  ammissione  con  una  media  complessiva  non
inferiore a 8/10; 
      b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli
allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente
risultano classificati, nelle  due  distinte  graduatorie  di  merito
(liceo classico e  liceo  scientifico),  nei  primi  due  decimi  dei
promossi al corso superiore,  purche'  abbiano  riportato  una  media
complessiva non inferiore a 8/10. 
    4. Potranno cumularsi a favore dello stesso allievo due  dispense
di mezze rette, l'una per  benemerenze  di  famiglia  e  l'altra  per
merito personale. Inoltre,  il  beneficio  della  dispensa  totale  o
parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato
durante il  tempo  in  cui  l'allievo  ripete  l'anno  di  corso  per
insufficiente rendimento. Per ottenere il  beneficio  della  dispensa
dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi',  che
venga prodotta apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai
successivi commi 6  e  7,  secondo  lo  schema  rinvenibile  tra  gli
allegati al bando.  Ogni  variazione  delle  condizioni  legittimanti
dovra' essere comunicata immediatamente all'Amministrazione. 
    5. Se  le  condizioni  legittimanti  matureranno  successivamente
all'ammissione  dell'allievo  alla  scuola,   la   domanda   per   la
concessione del  predetto  beneficio  dovra'  essere  presentata  nei
successivi tre mesi. In tal caso il  beneficio  sara'  accordato  con
effetto retroattivo. 
    6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al  comma  1
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'allievo e  dei
seguenti documenti: 
      a) per gli orfani di guerra o equiparati: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) certificato  d'iscrizione  nell'elenco  provinciale  degli
orfani di guerra; 
      b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello  Stato
deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per
causa di servizio: 
        1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 
        2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 
    7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al  comma  2
del presente articolo,  alla  domanda  dovranno  essere  allegate  le
dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia  dell'allievo,  dei
motivi per i quali viene chiesto  il  beneficio  di  dispensa  e  dei
seguenti documenti: 
      a) per i figli di  dipendenti  civili  di  ruolo  dello  Stato:
estratto matricolare del genitore o stato di servizio; 
      b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie  civili  dello
Stato: decreto di pensione del genitore. 
    8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre,
in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6
e 7, i relativi  documenti  a  sostegno  dell'istanza  di  esenzione.
L'accertamento dell'identita' degli istanti e della  sussistenza  del
titolo che da' luogo al beneficio chiesto  sara'  effettuato  a  cura
della scuola di appartenenza.  La  dispensa  dalla  mezza  retta  per
merito personale di cui al precedente comma 3 del  presente  articolo
sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per  il  personale
militare, su proposta  dei  Comandi  delle  scuole  militari  che  ne
cureranno l'istruttoria. 
                               Art. 21 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai  sensi  degli  articoli  11  e  13,  comma  1  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  i  dati  personali  forniti  dai
concorrenti saranno raccolti dall'Amministrazione, per  le  finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente  all'eventuale  ammissione  alle
scuole,  per  le  finalita'  concernenti  la  gestione  del  rapporto
instaurato con l'Amministrazione stessa. 
    2. Tali dati verranno trattati  ai  fini  della  valutazione  dei
requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni potranno essere
comunicate unicamente  alle  Amministrazioni  Pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica del concorrente, nonche' agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo 30 gennaio 2003, n. 196, tra i quali  il  diritto
di accesso ai dati che lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti del Direttore generale per
il personale militare, titolare  del  trattamento.  Responsabili  del
trattamento sono, per ciascun concorso  e  ognuno  per  le  parti  di
competenza, i Comandanti degli enti indicati nel precedente  art.  4,
comma 2 e i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 7. 
    I dati sensibili e giudiziari saranno trattati ai sensi dell'art.
1055 del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.
90, citato nelle premesse. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
vigente normativa, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 2 marzo 2018 
 
                                     Il Direttore generale: Gerometta