Concorso per 967 consulenti protezione sociale (lazio) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 967
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 27-04-2018
Sintesi: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Concorso (Scad. 28 maggio 2018) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell' ...
Ente: ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-04-2018
Data Scadenza bando 28-05-2018
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Concorso (Scad. 28 maggio 2018)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a novecentosessantasette posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1.

 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli  ed  esami,   a
novecentosessantasette posti di  consulente  protezione  sociale  nei
ruoli del personale dell'INPS, area C,  posizione  economica  C1,  su
tutto il territorio nazionale. 
    E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne  per  l'accesso
al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006,
n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    Alla  procedura  selettiva  di  cui  al  presente  bando  possono
partecipare coloro che, alla data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, sono in  possesso  dei  requisiti  sotto
indicati: 
      a)  laurea  magistrale/specialistica  (LM/LS)  in   una   delle
seguenti discipline: finanza (LM-16 o  19/S),  ingegneria  gestionale
(LM-31 o 34/S), relazioni  internazionali  (LM-52  o  60/S),  scienze
dell'economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o  70/S),
scienze delle  pubbliche  amministrazioni  (LM-63  o  71/S),  scienze
economiche per l'ambiente  e  la  cultura  (LM-76  o  83/S),  scienze
economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione  allo
sviluppo (LM-81 o 88/S),  scienze  statistiche  (LM-82),  metodi  per
l'analisi  valutativa  dei  sistemi  complessi   (48/S),   statistica
demografica e sociale (90/S),  statistica  economica  finanziaria  ed
attuariale (91/S), statistica per  la  ricerca  sperimentale  (92/S),
scienze  statistiche  attuariali  e  finanziarie  (LM-83),   servizio
sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione  delle
politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca  sociale
(LM-88), sociologia (89/S), metodi  per  la  ricerca  empirica  nelle
scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S),  giurisprudenza
(LMG-01   o   22/S),   teoria   e   tecniche   della   normazione   e
dell'informazione giuridica (102/S) ovvero  diploma  di  laurea  (DL)
secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette
lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio  2009  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
      b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli stati
membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle  tipologie
previste dall'art. 38 decreto legislativo n. 165/2001; 
      c)  non  essere  stato  destituito,  dispensato  o   licenziato
dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  e  di  non  essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico,  ne'  di  essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia; 
      d) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in
giudicato ovvero di aver riportato  condanne  penali  (anche  se  sia
stata concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  c.p.p.),
specificandone la tipologia, o avere  procedimenti  penali  pendenti,
specificandone la tipologia; 
      e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari  per
i concorrenti di sesso maschile nati prima dell'anno 1986; 
      f) godimento dei diritti politici e civili; 
      g) idoneita' fisica all'impiego. 
    In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facolta'
di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante PEC  ovvero
mediante raccomandata A.R. all'indirizzo indicato  nella  domanda  di
partecipazione -  all'esclusione  dei  candidati  che  non  siano  in
possesso dei requisiti di ammissione previsti dal  presente  bando  o
che siano destinatari di sentenze penali di  condanna  ancorche'  non
passate in giudicato. 
                               Art. 3 
 
                     Presentazione delle domande 
                        - Termine e modalita' 
 
    Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al  concorso
esclusivamente in via telematica, mediante  l'utilizzo  di  PIN  INPS
oppure SPID (Sistema  Pubblico  di  Identita'  Digitale)  oppure  CNS
(Carta  Nazionale  dei  Servizi),  compilando  l'apposito  modulo  ed
utilizzando  la  specifica  applicazione  disponibile   all'indirizzo
internet www.inps.it 
    L'invio on-line della domanda debitamente compilata  deve  essere
effettuato  entro  il  termine  perentorio  delle   ore   16,00   del
trentunesimo giorno decorrente dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Dopo l'invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata,
firmarla e consegnarla nel  luogo  e  nel  giorno  stabilito  per  lo
svolgimento  della  prima  prova  scritta,  o  dell'eventuale   prova
preselettiva, pena l'esclusione dal concorso. 
    La data di presentazione on-line della domanda di  partecipazione
al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilita', dei  campi
obbligatori della  predetta  domanda  sono  certificate  dal  sistema
informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione,
non permette piu' l'invio  del  modulo  elettronico.  Per  effettuare
variazioni e' possibile inviare una  nuova  domanda,  che  annulla  e
sostituisce la precedente. L'invio deve comunque  avvenire  entro  il
termine perentorio gia' indicato nel comma 2 del presente articolo. 
    Non sono ammesse altre forme  di  produzione  o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    Il candidato, ove riconosciuto portatore di  handicap,  ai  sensi
della legge 5 febbraio 1992, n. 104  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nella domanda on-line dovra' comunicare quanto previsto
dall'art. 20 della predetta legge n. 104/1992.  L'interessato  dovra'
inviare       -        a        mezzo        PEC        all'indirizzo
dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it oppure a mezzo raccomandata con
avviso di ricevimento all'INPS Direzione centrale risorse umane, area
«Procedure  di  reclutamento.  Gestione  giuridica  e  sviluppo   del
personale delle Aree professionali», via Ciro  il  Grande,  21  00144
Roma  -  prima  dello  svolgimento  delle   prove   d'esame,   idonea
certificazione  rilasciata  da  apposita  struttura   del   SSN   che
specifichi la natura del proprio handicap. 
    Il  candidato  ha  l'obbligo  di  comunicare  -   a   mezzo   PEC
all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it  oppure  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento  all'INPS  Direzione  centrale
risorse umane, area «Procedure di reclutamento. Gestione giuridica  e
sviluppo del personale delle Aree professionali», via Ciro il Grande,
21 00144 Roma - successive eventuali variazioni di indirizzo  e/o  di
recapito. 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
dispersione di comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo e/o del recapito
indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o comunque
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o  forza  maggiore,  ne'
per  la  mancata  restituzione  dell'avviso  di   ricevimento   della
raccomandata. 
    Nella domanda di partecipazione al  concorso  il  candidato  deve
dichiarare, sotto la  propria  responsabilita'  e  consapevole  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445
e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) la data e il luogo di nascita; 
      c) lo stato civile; 
      d) la residenza; 
      e)  il  recapito  presso  il  quale   intende   ricevere   ogni
comunicazione inerente il  concorso,  se  diverso  dall'indirizzo  di
residenza, comprensivo di  numero  telefonico  e  dell'indirizzo  PEC
ovvero di posta elettronica; 
      f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero  di
uno degli stati membri dell'Unione europea ovvero  di  appartenere  a
una delle tipologie previste  dall'art.  38  decreto  legislativo  n.
165/2001; 
      g) di godere dei diritti civili e politici; 
      h) il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      i)  di  essere  in  possesso  del  titolo  di  studio  previsto
dall'art. 2 del presente bando, specificando la tipologia e indicando
presso quale universita' o istituto e' stato conseguito, la  data  di
conseguimento e la votazione finale; 
      j) il possesso eventuale  di  uno  o  piu'  titoli  di  cui  al
successivo art. 8, specificando  la  tipologia,  la  denominazione  e
indicando presso quale universita' o istituto  e'  stato  conseguito,
con il relativo indirizzo, la data di conseguimento  e  la  votazione
finale. La mancata dichiarazione nella domanda  comporta  la  mancata
valutazione del titolo; 
      k) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  licenziato
dall'impiego presso una pubblica  amministrazione  e  di  non  essere
stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico,  ne'  di  essere
stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa
in materia; 
      l) di non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate
in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche  se  sia
stata concessa  amnistia,  condono,  indulto  o  perdono  giudiziale,
applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444  c.p.p.),
specificandone la tipologia, o avere  procedimenti  penali  pendenti,
specificandone la tipologia; 
      m) per i candidati di  sesso  maschile,  nati  prima  dell'anno
1986, la posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva; 
      n) l'idoneita' fisica all'impiego; 
      o) il possesso di eventuale diritto  a  riserva  di  posti  con
indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso
di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto  alla  riserva
ovvero  a  parita'  di  merito,   danno   diritto   alla   preferenza
all'assunzione. La mancata dichiarazione  nella  domanda  esclude  il
candidato dal beneficio; 
      p) il consenso al trattamento dei  dati  personali  di  cui  al
decreto legislativo n. 196/2003; 
      q) di essere a conoscenza di tutte  le  disposizioni  contenute
nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna. 
    Non possono essere prodotte, oltre i  termini  stabiliti  per  la
presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni. 
    Fermo restando quanto  previsto  in  materia  di  responsabilita'
civile e  penale  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, qualora, dal  controllo  di  cui  al  decreto
stesso, emerga la non veridicita' del contenuto della  dichiarazione,
il dichiarante  decade  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 4 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    La  commissione  esaminatrice  e'  nominata  con   determinazione
presidenziale - secondo quanto previsto nel vigente regolamento delle
procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non
dirigente,   disponibile   sul   sito   istituzionale   dell'Istituto
www.inps.it - che individua anche il Presidente della stessa. 
    La commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione
della  conoscenza   della   lingua   inglese   e   delle   competenze
informatiche.  Per  ciascun  componente  nominato  e'   previsto   un
componente supplente. 
    Un terzo dei posti di componente della commissione  e'  riservato
alle  donne.  Le  funzioni  di  segretario  saranno  svolte   da   un
funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 
      
    Qualora i  candidati  che  abbiano  sostenuto  le  prove  scritte
superino  le  1.000  unita',  con  determinazione  presidenziale   la
commissione esaminatrice potra' essere  integrata  di  un  numero  di
componenti,  unico  restando  il  presidente,  pari  a  quello  della
commissione originaria e di un  segretario  aggiunto  ai  fini  della
suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell'art. 9, comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    La commissione esaminatrice, nella prima riunione,  stabilisce  i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali. 
                               Art. 5 
 
                           Prove selettive 
 
    La procedura di concorso prevede due prove scritte  e  una  prova
orale. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  delle  prove  scritte,
ovvero dell'eventuale preselezione di cui al successivo art. 6,  sono
pubblicati con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  sul  sito
internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione  «Avvisi,
bandi e fatturazione»  sotto  sezione  «Concorsi»  e  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» del 5 giugno 2018, almeno quindici giorni prima della data  di
inizio. Il candidato che non si presenta nel  giorno,  luogo  ed  ora
stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa,
e' escluso dal concorso. 
    Nel caso in cui, per circostanze straordinarie  e  imprevedibili,
si  renda  necessario,   dopo   la   pubblicazione   del   calendario
dell'eventuale prova preselettiva o di quelle scritte,  rinviarne  lo
svolgimento, la notizia del rinvio  e  il  nuovo  calendario  saranno
egualmente diffusi mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» e  sul  sito  internet  dell'INPS,
all'indirizzo   www.inps.it   nella   sezione   «Avvisi,   bandi    e
fatturazione» sotto sezione «Concorsi». 
    Durante l'eventuale prova preselettiva e durante le prove scritte
non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro  verbalmente  o
per iscritto ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con
gli incaricati della vigilanza o con i componenti  della  commissione
esaminatrice. 
    I candidati non  possono  portare  carta  da  scrivere,  appunti,
manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere.  I  candidati
non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3,  palmari,  tablet,
computer portatili o qualsiasi  altro  strumento  elettronico  idoneo
alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 
    Il candidato  che  contravviene  alle  predette  disposizioni  e'
escluso dal concorso. 
    Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova  preselettiva  e
le prove scritte, i candidati  devono  essere  muniti  di  un  valido
documento  di  riconoscimento,  nonche'  della  copia  firmata  della
domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l'esclusione
dal concorso. 
                               Art. 6 
 
                            Preselezione 
 
    Nell'eventualita'  in  cui  pervenga  un  numero  di  domande  di
partecipazione superiore a 10.000, al fine di assicurare  l'efficacia
e la celerita' della  procedura  selettiva,  l'INPS  effettuera'  una
preselezione  dei  candidati,  consistente  in  quesiti  a   risposta
multipla, di carattere  psicoattitudinale,  logica,  lingua  inglese,
competenze informatiche, cultura generale. 
    La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato
a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con l'ausilio
di sistemi informatici. 
    I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti
dalla commissione esaminatrice, sono resi  noti  ai  candidati  prima
dell'inizio della prova stessa. 
    Alle prove scritte  sono  ammessi  a  partecipare  un  numero  di
concorrenti non  superiore  a  dieci  (10)  volte  i  posti  messi  a
concorso, nonche' i  candidati  classificatisi  ex  aequo  all'ultimo
posto utile per l'ammissione. 
    Il punteggio conseguito  nella  preselezione  non  concorre  alla
formazione della graduatoria di merito del concorso. 
    L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle  prove  scritte
e' pubblicato con valore di notifica a tutti  gli  effetti  sul  sito
internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it 
                               Art. 7 
 
                         Prima prova scritta 
 
    La prima prova  scritta  consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla e mira ad accertare la  conoscenza  delle  seguenti
materie: 
      a) bilancio e contabilita' pubblica; 
      b) pianificazione, programmazione e controllo e  organizzazione
e gestione aziendale; 
      c) diritto amministrativo e costituzionale; 
      d) diritto del lavoro e legislazione sociale. 
    La prova e' valutata  in  trentesimi.  Superano  la  prima  prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
                               Art. 8 
 
                        Seconda prova scritta 
 
    La seconda prova scritta consiste  in  una  serie  di  quesiti  a
risposta multipla e mira ad accertare la  conoscenza  delle  seguenti
materie: 
      a) scienza delle finanze; 
      b) economia del lavoro; 
      c) principi di economia; 
      d) diritto civile; 
      e) elementi di diritto penale. 
    La prova e' valutata in trentesimi.  Superano  la  seconda  prova
scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
    Il punteggio e'  tempestivamente  pubblicato  sul  sito  internet
dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi,  bandi  e
fatturazione» sotto sezione «Concorsi». 
                               Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    Saranno attribuiti i seguenti punteggi  in  relazione  ai  titoli
posseduti, dichiarati in domanda: 
      3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 101 a 105; 
      6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale da 106 a 110; 
      9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento
con votazione finale pari a 110 e lode; 
    il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli, in base alla predetta votazione finale, e' pari a 9 punti. 
    Al  predetto  punteggio  saranno  sommati  i  seguenti   punteggi
relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda: 
      4 punti per uno o piu'  master  di  II  livello  inerenti  alle
materie di cui all'art. 2 del presente bando di concorso; 
      8 punti per uno o piu' dottorati di ricerca (DR) inerenti  alle
materie di cui all'art. 2 del presente bando di concorso; 
        il punteggio massimo  attribuibile  per  la  valutazione  dei
suddetti titoli e' pari a 8 punti. 
    Al predetto punteggio saranno  sommati  i  seguenti  punteggi  in
relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda: 
      4        punti         per         ulteriore/i         laurea/e
magistrale/specialistica/vecchio  ordinamento  (o  ulteriori   lauree
magistrali/specialistiche/vecchio  ordinamento)  di  quelle  indicate
all'art. 2, a prescindere dal punteggio riportato; 
      1  punto  per  possesso   di   certificazione   di   conoscenza
informatica almeno a livello base; 
      5 punti per  certificazione  -  in  corso  di  validita'  -  di
conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro
Comune  Europeo  di  riferimento,  rilasciata  da  uno   degli   enti
certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del  28  febbraio  2017
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  -
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -
direzione generale per il personale scolastico; 
      8 punti per  certificazione  -  in  corso  di  validita'  -  di
conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro
Comune  Europeo  di  riferimento,  rilasciata  da  uno   degli   enti
certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del  28  febbraio  2017
del Ministero dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  -
dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione -
direzione generale per il personale scolastico; il punteggio per tale
titolo assorbe il punteggio del titolo di cui al punto precedente; 
    il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti
titoli e' pari a 13 punti. 
    Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai
commi 1, 2 e 3 del presente  articolo,  non  superera'  il  punteggio
massimo di 30 punti. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    Sono ammessi a partecipare  alla  prova  orale  i  candidati  che
riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna  delle  due  prove
scritte. 
    La  prova  orale  vertera'  sulle  materie  oggetto  delle  prove
scritte, nonche' inglese e informatica. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale  sono
pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati con  raccomandata
A.R., almeno venti giorni prima della data  della  prova  stessa.  Il
candidato che non si presenta nel  giorno,  luogo  ed  ora  stabiliti
senza giustificato motivo e' escluso dal concorso. 
    La valutazione finale e'  espressa  in  trentesimi.  Superano  la
prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 
                               Art. 11 
 
                         Graduatorie finali 
 
    Espletate le prove  del  concorso,  la  commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito sulla base del  punteggio  complessivo
ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma  tra  la  media
dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei  titoli,
previa verifica della inerenza degli  stessi,  e  il  voto  riportato
nella prova orale fino ad un totale massimo di 90. 
    A seguito  della  verifica  formale,  da  parte  della  Direzione
centrale  risorse  umane,  della  veridicita'   delle   dichiarazioni
sostitutive di certificazione,  della  documentazione  presentata  da
parte dei candidati nonche' dei titoli  di  studio  dichiarati  sara'
redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 
    In caso di parita' di  punteggio  si  applicano  le  disposizioni
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati
titoli preferenziali, due o piu'  candidati  si  classifichino  nella
stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    La graduatoria finale  e  quella  specifica  dei  vincitori  sono
sottoposte al Presidente dell'Istituto per la relativa approvazione e
sono  pubblicate  sul  sito  istituzionale  dell'INPS   al   seguente
indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di
detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 
    La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35,  comma  5-ter,  del
decreto legislativo n. 165/2001, rimane efficace per  un  termine  di
tre anni dalla data della suddetta  pubblicazione  dell'avviso  nella
Gazzetta Ufficiale. 
                               Art. 12 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva di
accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione  all'impiego
prescritti all'art. 2 del presente bando. 
    I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei
casi previsti dalla legge, sono soggetti  all'obbligo  di  permanenza
nella sede di prima destinazione  per  un  periodo  non  inferiore  a
cinque anni di cui all'art. 1, comma 230,  della  legge  23  dicembre
2005, n. 266. 
                               Art. 13 
 
             Stipula del contratto individuale di lavoro 
 
    I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono  stipulare
il contratto individuale di lavoro a tempo pieno e  indeterminato  in
qualita'  di  consulente  protezione  sociale,  area   C,   posizione
economica C1, secondo quanto previsto  dalla  normativa  contrattuale
vigente in materia. 
    Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale  decorrono
tutti gli effetti giuridici ed economici  connessi  all'instaurazione
del rapporto di lavoro. 
                               Art. 14 
 
                          Periodo di prova 
 
    Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di  lavoro
decorre l'inizio del periodo di prova della durata di  quattro  mesi,
previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per  il
personale del comparto Enti pubblici non economici. 
    La valutazione finale di  idoneita',  positiva  o  negativa,  del
periodo di prova e'  di  competenza  di  un  nucleo  di  valutazione,
composto da personale interno e nominato dal presidente dell'istituto
su proposta del direttore generale, con sede in direzione generale. 
    Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui il neo
assunto e' assegnato, lo affida  a  piu'  tutor,  in  relazione  alle
diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito
il tutor di riferimento, invia al citato  nucleo  di  valutazione  un
report standardizzato sulle attivita' svolte e  le  condotte  tenute,
secondo  uno  schema  fissato  con  determinazione   del   presidente
dell'istituto. 
    Ai fini della  valutazione  finale  e'  facolta'  del  nucleo  di
valutazione, tenuto conto dei  report  ricevuti,  di  procedere,  nel
corso del periodo di prova, a convocare a colloquio i neo assunti. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  i  dati
personali  forniti  dai  candidati  saranno  raccolti  presso  l'INPS
Direzione centrale risorse umane per le  finalita'  di  gestione  del
concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica,
anche successivamente all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di
lavoro. 
    Il conferimento dei dati e' obbligatorio. 
    Il trattamento dei dati personali, anche  mediante  l'ausilio  di
strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti  dell'Istituto,
che assumono la veste di incaricati del trattamento nei  modi  e  nei
limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso
di eventuale comunicazione a terzi. 
    Possono conoscere  i  dati  dei  candidati  altri  soggetti,  che
forniscono all'INPS servizi connessi alla  selezione  ed  operano  in
qualita' di  Responsabili  designati.  Il  loro  elenco  completo  ed
aggiornato    e'    disponibile     sul     portale     dell'Istituto
https://www.inps.it 
    E' facolta' dei candidati esercitare i diritti previsti dall'art.
7 del decreto legislativo n. 196/2003; responsabile  del  trattamento
dei dati e' il direttore centrale della  Direzione  centrale  risorse
umane - via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma. 
                               Art. 16 
 
                  Precisazioni ai sensi della legge 
                        7 agosto 1990, n. 241 
 
    Il termine presumibile di conclusione del  presente  concorso  e'
stimato in dodici mesi dalla data della prima prova scritta. 
    La  struttura  dell'Istituto  incaricata  dell'istruttoria  delle
domande e  dell'esecuzione  degli  adempimenti  connessi  ai  diversi
procedimenti previsti dal presente bando  e'  la  Direzione  centrale
risorse umane, area «Procedure di reclutamento. Gestione giuridica  e
sviluppo personale Aree professionali» - via Ciro il Grande,  n.  21,
00144 Roma. Con apposito provvedimento sara' nominato il responsabile
del procedimento che sara' reso noto mediante pubblicazione sul  sito
internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione  «Avvisi,
bandi e fatturazione» sotto  sezione  «Concorsi»  entro  la  data  di
pubblicazione del bando. 
    L'amministrazione garantisce pari opportunita' tra uomini e donne
per l'accesso al lavoro e il trattamento  sul  lavoro,  nel  rispetto
della legge 10 aprile 1991, n. 125. 
                               Art. 17 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
straordinario  al  Capo  dello  Stato  in  via  amministrativa  entro
centoventi  giorni  o  giurisdizionale  al  Tribunale  amministrativo
regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione
dello stesso. 
    Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª  Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  ed,
inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it