Concorso per 40 vice assistenti (lazio) BANCA D'ITALIA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 40 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 23 del 23-03-2010 |
Sintesi: | BANCA D'ITALIA CONCORSO (scad. 22 aprile 2010) Concorso per l'assunzione in esperimento di 40 Vice assistenti Art. 1 ... |
Ente: | BANCA D'ITALIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 23-03-2010 |
Data Scadenza bando | 22-04-2010 |
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CONCORSO (scad. 22 aprile 2010)
Concorso per l'assunzione in esperimento di 40 Vice assistenti
Art. 1 Requisiti di partecipazione e di assunzione La Banca d'Italia indice un concorso pubblico per l'assunzione in esperimento di 40 Vice assistenti. I candidati, oltre a non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da espletare nell'Istituto, devono essere in possesso dei requisiti di seguito indicati. 1. Licenza di scuola secondaria di primo grado (licenza media) o titolo equipollente a tutti gli effetti di legge. Sara' altresi' consentita la partecipazione ai possessori di titolo di studio conseguito all'estero o di titolo estero conseguito in Italia riconosciuto equipollente ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi, secondo la vigente normativa, al suddetto diploma. 2. Eta' non inferiore agli anni 18. 3. Cittadinanza italiana o di un altro Stato membro dell'Unione Europea, secondo le condizioni e i limiti stabiliti dalla legge. 4. Idoneita' fisica alle mansioni, da accertarsi da parte di enti pubblici o di pubbliche istituzioni sanitarie. 5. Godimento dei diritti politici. I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono possedere gli ulteriori requisiti che si indicano di seguito. 6. Adeguata conoscenza della lingua italiana. 7. Godimento dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza. I requisiti di cui ai precedenti punti 1 e 2 - inclusa l'eventuale equipollenza del titolo di studio - devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione della domanda; il possesso del requisito di cui al punto 6 viene verificato durante le prove del concorso; gli altri requisiti devono essere posseduti alla data di assunzione. La Banca d'Italia puo' verificare l'effettivo possesso dei requisiti previsti dal presente bando nonche' dei titoli dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 4 in qualsiasi momento, anche successivo allo svolgimento delle prove di concorso e all'eventuale instaurazione del rapporto d'impiego. La Banca d'Italia dispone l'esclusione dal concorso, non da' seguito all'assunzione ovvero procede alla risoluzione del rapporto d'impiego dei soggetti che risultano sprovvisti di uno o piu' dei requisiti previsti dal bando ovvero dei titoli eventualmente dichiarati ai fini della preselezione di cui al successivo art. 4. Le eventuali difformita' riscontrate rispetto a quanto dichiarato o documentato dagli interessati vengono segnalate all'Autorita' giudiziaria.
Art. 2 Riserva Due dei posti messi a concorso vengono riservati, ai sensi dell'art. 15/II del Regolamento del Personale della Banca d'Italia, ai concorrenti che abbiano superato le prove di concorso, appartenenti, nell'ordine e con precedenza, alle seguenti categorie: - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti per causa di servizio; - orfani, vedovi o vedove di dipendenti della Banca deceduti in servizio; - orfani o figli di ex dipendenti della Banca cessati dal servizio per infortunio o malattia dipendenti da causa di servizio ovvero a domanda per inabilita'. I candidati che intendono far valere tale titolo di riserva devono farne espressa menzione nella domanda. Se la riserva non opera per mancanza di aventi titolo, i posti messi a riserva e non assegnati sono attribuiti seguendo l'ordine della graduatoria finale.
Art. 3 Domanda di partecipazione Termine per la presentazione della domanda La domanda deve essere presentata, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 24:00 del 22 aprile 2010 (ora italiana), utilizzando esclusivamente l'applicazione disponibile sul sito internet della Banca d'Italia all'indirizzo https://domande.concorsi.bancaditalia.it seguendo le indicazioni ivi specificate. Un servizio di assistenza e' disponibile dal lunedi' al venerdi' dalle ore 8:00 alle ore 18:00 e, nella giornata del 22 aprile 2010, dalle ore 8:00 alle ore 24:00 al numero 06 4792 9363. La data di presentazione della domanda e' attestata dal sistema informatico che, allo scadere del termine di cui al comma 1, non permettera' piu' l'accesso e l'invio della domanda. Al fine di evitare un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione in prossimita' della scadenza del termine previsto dal bando, si raccomanda vivamente di inoltrare per tempo la domanda, tenuto anche conto del tempo necessario per completare l'iter di registrazione. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio della domanda di partecipazione al concorso. I candidati avranno cura di verificare con attenzione, prima dell'invio della domanda, l'indirizzo, da indicare nella stessa, al quale la Banca d'Italia inviera' tutte le comunicazioni inerenti al concorso, con l'eccezione di quelle effettuate con le modalita' di cui all'art. 5 comma 1 e all'art. 6 comma 6. Se un candidato avanza piu' di una domanda di partecipazione al concorso, la Banca d'Italia prende in considerazione l'ultima presentata in ordine di tempo. A tal fine, fa fede la data di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. La Banca d'Italia non promuove ne' consente regolarizzazioni alle domande oltre il termine di cui al comma 1 (22 aprile 2010). Il giorno della prova, all'atto dell'identificazione, il candidato - consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia - sara' chiamato ad autocertificare, ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. n. 445/2000, il possesso dei requisiti e dei titoli dichiarati nella domanda. A tal fine una copia della domanda stessa - stampata a cura della Banca d'Italia - verra' sottoposta a ciascun candidato per acquisirne la firma autografa. Il candidato dovra' essere munito di uno dei documenti di cui all'art. 7 comma 1 e, qualora non sia in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti, non verra' ammesso a sostenere il test. Parimenti non verra' ammesso a sostenere la prova il candidato che rifiuti o non sia in grado di confermare mediante l'autocertificazione di cui al presente comma i requisiti e i titoli dichiarati nella domanda presentata mediante l'applicazione internet di cui al comma 1. Non sono tenute in considerazione e comportano quindi l'esclusione dal concorso le candidature: a) spedite a mezzo posta, consegnate a mani, inoltrate tramite fax, telegramma, telex, posta elettronica o con qualsiasi altro mezzo diverso dall'applicazione internet di cui al comma 1; b) dalle quali risulti il mancato possesso di uno dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso (punti 1 e 2 dell'art. 1, comma 2); c) prive dell'eventuale dichiarazione di equipollenza ovvero di quella relativa all'equivalenza delle votazioni. La Banca d'Italia comunica per iscritto agli interessati il provvedimento di esclusione all'indirizzo indicato nella domanda. La Banca d'Italia non assume alcuna responsabilita' per il mancato o ritardato recapito di comunicazioni dirette ai candidati che sia da imputare a disguidi postali o telegrafici, alla mancanza di chiarezza nell'indicazione dell'indirizzo ovvero a omessa o tardiva segnalazione da parte del candidato del cambiamento dell'indirizzo medesimo. L'ammissione alle prove avviene comunque con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione richiesti dal bando. Per il riconoscimento dei benefici previsti dall'art. 20 della legge 104/1992 nonche' dall'art. 16, comma 1, della legge 68/1999 i candidati disabili devono indicare - mediante compilazione del "Quadro A" dell'applicazione - la necessita' di tempi aggiuntivi e/o di ausili per lo svolgimento delle prove in relazione alla specifica condizione di disabilita'. A tal fine i candidati devono attestare di essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione da rendere secondo lo schema del "Quadro A". I candidati disabili possono, per ogni evenienza, prendere contatto con il Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni (tel. 064792 9363). Sulla base di quanto dichiarato nel "Quadro A" le strutture sanitarie della Banca d'Italia valuteranno la sussistenza delle condizioni per la concessione dei richiesti tempi aggiuntivi e/o ausili, con riguardo alla specifica condizione di disabilita'. Qualora la Banca d'Italia riscontri la non veridicita' di quanto dichiarato dal candidato, procedera' all'annullamento delle prove dallo stesso sostenute.
Art. 4 Preselezione per titoli Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione al concorso superiore alle 4.000 unita', la Banca d'Italia - al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva - procedera' a una preselezione per titoli delle candidature per individuare 4.000 candidati da ammettere al test di cui al successivo art. 6. A tal fine l'Amministrazione della Banca provvedera' alla formazione di una graduatoria preliminare redatta sulla base dei punteggi attribuiti ai seguenti titoli, che devono essere posseduti alla data di scadenza stabilita per la presentazione delle domande (22 aprile 2010): a) diploma di istruzione secondaria di primo grado (licenza media) con i seguenti giudizi o votazioni ovvero titolo equipollente con giudizi o votazioni equivalenti: - sufficiente ovvero voto (1) compreso tra 6 e 6.99: punti 1 - buono ovvero voto (1) compreso tra 7 e 7.99: punti 2 - distinto ovvero voto (1) compreso tra 8 e 8.99: punti 3 - ottimo ovvero voto (1) non inferiore a 9: punti 4 b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale (2) con votazione rientrante nelle seguenti classi di punteggio ovvero titolo equipollente con votazioni equivalenti: - da 60/100 a 67/100 ovvero da 36/60 a 40/60: punti 0.3 - da 68/100 a 75/100 ovvero da 41/60 a 45/60: punti 0.6 - da 76/100 a 84/100 ovvero da 46/60 a 50/60: punti 0.9 - da 85/100 a 92/100 ovvero da 51/60 a 55/60: punti 1.2 - da 93/100 a 100/100 ovvero da 56/60 a 60/60 punti 1.5 Ai fini della formazione della predetta graduatoria preliminare si terra' conto unicamente dei titoli dichiarati nella domanda presentata secondo le modalita' ed entro il termine di cui all'art. 3, comma 1 (22 aprile 2010). Ai fini della determinazione del punteggio, verra' preso in considerazione un solo diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I candidati classificati fino al 4.000° posto della graduatoria preliminare nonche' quelli eventualmente classificati ex aequo in tale ultima posizione verranno convocati a sostenere il test di cui al successivo art. 6. Il punteggio conseguito ai fini della preselezione non concorrera' alla formazione del punteggio complessivo utile ai fini della graduatoria di merito. (1) Per i possessori di licenza media antecedente all'anno scolastico 1965-1966 si calcola il voto medio. (2) A mero titolo esemplificativo si fa presente che non sono valutabili, ai fini della preselezione, i titoli di qualifica professionale rilasciati al termine di cicli di studio triennali (senza biennio integrativo) e i diplomi quadriennali rilasciati dai licei artistici e istituti d'arte (senza anno integrativo) e i diplomi di licenza magistrale quadriennali (senza anno integrativo).
Art. 5 Convocazione al test I risultati conseguiti da ciascun candidato nell'eventuale preselezione nonche' i nominativi dei candidati ammessi al test di cui all'art. 6 vengono pubblicati sul sito internet della Banca d'Italia www.bancaditalia.it nel corso del mese di maggio 2010; dell'avvenuta pubblicazione viene data notifica mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di maggio 2010. Il calendario degli esami viene pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale (Concorsi ed Esami) di uno dei martedi' o venerdi' del mese di giugno 2010. Qualora per motivi organizzativi non sia ancora possibile determinare data e luogo di svolgimento del test viene indicata la data della Gazzetta Ufficiale sulla quale tale avviso viene successivamente pubblicato. Nel caso in cui circostanze straordinarie e imprevedibili rendano necessario rinviare lo svolgimento del test dopo la pubblicazione del calendario, la notizia del rinvio e del nuovo calendario viene prontamente diffusa mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4a Serie Speciale (Concorsi ed Esami). Tutte le suesposte informazioni vengono anche rese disponibili sul sito internet della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it". La Banca non assume responsabilita' in ordine alla diffusione di informazioni inesatte riguardanti il concorso da parte di fonti ad essa estranee e non autorizzate.
Art. 6 Prove d'esame Le prove d'esame consistono in un test e in una prova orale e si svolgono a Roma. Il Governatore della Banca d'Italia nomina una Commissione con l'incarico di sovrintendere alle prove d'esame. Per la predisposizione e/o lo svolgimento delle prove, la Commissione puo' avvalersi di consulenti esterni. Il test consiste in domande a risposta multipla e prevede quesiti: a) di italiano, storia ed educazione civica, geografia e matematica secondo gli attuali programmi della scuola secondaria di primo grado; b) su nozioni di informatica; c) di lingua inglese; d) di tipo attitudinale. Il test viene corretto in forma anonima con l'ausilio di tecnologia informatica e viene valutato fino a un massimo di 50 punti. I criteri di attribuzione del punteggio per ciascuna risposta esatta, omessa o errata vengono comunicati prima dell'inizio della prova. Sulla base del risultato del test viene formata una graduatoria in ordine decrescente di punteggio. Conseguono l'ammissione alla prova orale i candidati classificati fino al 500° posto nonche' quelli classificati ex aequo in tale ultima posizione. In occasione dello svolgimento del test viene indicato il giorno a partire dal quale vengono resi disponibili sul sito internet della Banca d'Italia "www.bancaditalia.it" i risultati conseguiti da ciascun candidato nel test nonche' i nominativi dei candidati ammessi alla prova orale e il relativo calendario degli esami. I candidati ammessi a sostenere la prova orale ricevono anche convocazione scritta con l'indicazione della votazione conseguita e del calendario d'esame. La prova orale consiste in un colloquio vertente su argomenti di cultura generale aventi ad oggetto le materie degli attuali programmi della scuola secondaria di primo grado, incluse quelle previste per il test ai punti a) e b) del terzo comma del presente articolo. La suddetta prova comprende inoltre una conversazione in lingua inglese. La prova viene valutata con l'attribuzione di un punteggio massimo di 50 punti e si intende superata da parte dei candidati che conseguono una votazione di almeno 30 punti.
Art. 7 Adempimenti per la partecipazione alle prove d'esame Per sostenere le prove i candidati devono essere muniti di carta di identita' ovvero di uno dei documenti di riconoscimento previsti dall'art. 35 del D.P.R. n. 445/2000 (Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa). I cittadini di altri Stati membri dell'Unione Europea devono essere muniti di documento equipollente. Il documento deve essere in corso di validita' secondo le previsioni di legge. Sono esclusi i candidati non in grado di esibire alcuno dei suddetti documenti.
Art. 8 Graduatoria Il punteggio complessivo dei candidati idonei e' determinato dalla somma delle votazioni riportate al test e alla prova orale di cui all'art. 6. La Commissione di cui all'art. 6 compila la graduatoria di merito seguendo l'ordine decrescente del punteggio complessivo. La Banca d'Italia forma la graduatoria finale in base alla graduatoria di merito e agli eventuali titoli di riserva o di preferenza rilevanti per la Banca d'Italia dichiarati dal candidato nella domanda. Fermo restando quanto precede, qualora piu' candidati risultino in posizione di ex aequo, viene data la preferenza al candidato piu' giovane di eta'. La Banca d'Italia - nel caso di mancata assunzione del servizio da parte di uno o piu' vincitori - si riserva la facolta' di coprire i posti rimasti vacanti con altri elementi idonei, seguendo l'ordine della graduatoria finale. La Banca d'Italia si riserva altresi' la facolta' di utilizzare la graduatoria finale per la copertura di eventuali ulteriori esigenze che si dovessero manifestare entro quattro anni dalla data di approvazione della stessa.
Art. 9 Adempimenti per i concorrenti utilmente classificati Gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale devono documentare, ai fini dell'assunzione, il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione, secondo le modalita' previste nel D.P.R. n. 445/2000. Nell'ambito della documentazione che deve essere fornita per la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso e di assunzione nonche' dei titoli dichiarati nella domanda ai fini della preselezione, sono comprese anche le dichiarazioni relative all'esistenza o meno di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta o di sottoposizione a misure di sicurezza, ovvero di carichi pendenti.
Art. 10 Visita medica propedeutica all'assunzione La Banca d'Italia fa sottoporre gli elementi utilmente classificati nella graduatoria finale a visita medica presso enti pubblici o pubbliche istituzioni sanitarie al fine di accertare l'idoneita' fisica alle mansioni. Ai residenti fuori della provincia in cui vengono effettuati gli accertamenti sono rimborsate le spese di viaggio dal capoluogo della provincia di residenza e ritorno secondo le tariffe ferroviarie della la classe ed e' corrisposto un contributo alle altre spese nella misura forfetaria di € 80,00 per ogni giornata di permanenza. Ai candidati residenti all'estero sono rimborsate le spese di viaggio, idoneamente documentate, sostenute per l'utilizzo di mezzi pubblici di linea dalla localita' di residenza e ritorno. Se il viaggio avviene con l'aereo il rimborso viene commisurato alla tariffa prevista per la classe economica. Al luogo di residenza e' equiparato il luogo ove il candidato si trovi stabilmente per documentati motivi di studio o di lavoro.
Art. 11 Nomina e assegnazione La Banca d'Italia procede all'assunzione dei candidati classificati utilmente nella graduatoria finale e in possesso dei requisiti di cui all'art. 1 del presente bando e dei titoli dichiarati nella domanda ai fini della preselezione. Essi sono nominati, in esperimento, nel grado di Vice assistente. L'accettazione della nomina a Vice assistente non puo' essere in alcun modo condizionata. Il rapporto d'impiego dei cittadini di un altro Stato membro dell'Unione Europea e' regolato tenendo conto delle limitazioni di cui al D.P.C.M. n. 174/1994, recante norme "sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro" presso gli enti pubblici. In seguito alla nomina a Vice assistente, gli interessati devono assumere servizio presso la sede di lavoro che viene loro assegnata, entro il termine che sara' stabilito. Eventuali proroghe di detto termine sono concesse solo per giustificati motivi. Coloro che rinunciano espressamente alla nomina o, in mancanza di giustificati motivi, non prendono servizio presso la sede di lavoro assegnata entro il termine prescritto, decadono dalla nomina, come previsto dalle vigenti disposizioni del Regolamento del Personale della Banca d'Italia. Ai neo‑assunti compete il rimborso del prezzo del biglietto pagato per il viaggio con qualunque mezzo pubblico di linea per il raggiungimento della sede di lavoro assegnata dall'attuale residenza anagrafica o dall'ultima residenza anagrafica italiana in caso di attuale residenza all'estero. I nominati non possono avanzare domanda di trasferimento prima che siano trascorsi due anni di permanenza nella residenza assegnata all'atto dell'assunzione.
Art. 12 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003, in materia di protezione dei dati personali, si informa che i dati forniti dai candidati sono raccolti presso la Banca d'Italia, Servizio Personale Gestione Risorse, Divisione Concorsi e Assunzioni, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per coloro che saranno assunti, prosegue anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del medesimo. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e di assunzione. In caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Banca d'Italia procede all'esclusione dal concorso ovvero non da' corso all'assunzione. I dati idonei a rivelare lo stato di salute dei candidati sono trattati per l'adempimento degli obblighi previsti dalle leggi 104/1992 e 68/1999. I dati di cui all'art. 10, comma 2, del presente bando sono trattati allo scopo di accertare il possesso del requisito di assunzione della compatibilita' dei comportamenti tenuti dagli interessati con le funzioni da espletare nell'Istituto, in base a quanto previsto dalle norme regolamentari della Banca d'Italia. Le informazioni fornite possono essere comunicate unicamente ad altre amministrazioni pubbliche a fini di verifica di quanto dichiarato dai candidati ovvero negli altri casi previsti da leggi e regolamenti. Agli interessati competono i diritti di cui all'art. 7 del citato D. Lgs., tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che li riguardano nonche' alcuni diritti connessi tra cui quello di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Banca d'Italia, Servizio Organizzazione, via Nazionale n. 91 - Roma, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il Capo del Servizio Personale Gestione Risorse. Oltre al responsabile del trattamento, potranno venire a conoscenza dei dati che riguardano i candidati, in qualita' di incaricati del trattamento, i dipendenti della Banca d'Italia addetti alla Divisione Concorsi e Assunzioni del Servizio Personale Gestione Risorse.
Art. 13 Norme richiamate Il presente bando di concorso tiene conto del D. Lgs. 198/2006, che garantisce pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro. Roma, 10 marzo 2010 Il Governatore: Mario Draghi