Concorso per 6 volontari in ferma prefissata (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 13-04-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  13 maggio 2010) Concorso, per titoli, per l'accesso ai Centri sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari in ferma pr ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 14-04-2010
Data Scadenza bando 13-05-2010
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  13 maggio 2010)
Concorso, per titoli, per l'accesso  ai  Centri  sportivi  agonistici
  della  Marina  militare  di  sei  volontari  in  ferma   prefissata
  quadriennale in qualita' di atleta. 

 
IL DIRETTORE GENERALE 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente nuove norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 91,  concernente  nuove  norme
sulla cittadinanza e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1993, n. 603,  recante
disposizioni di attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 7  agosto
1990,  n.  241  nell'ambito  dell'amministrazione  della   difesa   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196 e  successive
modificazioni ed integrazioni,  concernente  attuazione  dell'art.  3
della legge 6 marzo 1992, n. 216 in materia di  riordino  dei  ruoli,
modifica  alle  norme  di  reclutamento,  stato  ed  avanzamento  del
personale non direttivo e non dirigente delle Forze armate; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa  e  dei  procedimenti  di  decisione  e
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di  coscienza,  modificato  ed  integrato  dalla
legge 2 agosto 2007, n. 130; 
    Vista la legge 20 ottobre 1999, n.  380,  concernente  delega  al
governo per l'istituzione del servizio militare volontario femminile; 
    Visto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza,  a  norma  dell'art.  1,
comma 3 della legge 20 ottobre 1999, n. 380; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78 e  successive  modificazioni,
che prevede, tra l'altro, l'emanazione ai sensi della legge 23 agosto
1988, n. 400, di un regolamento per disciplinare le modalita' per  il
reclutamento e il  trasferimento  ad  altri  ruoli  per  sopravvenuta
inidoneita'  alle  specifiche  mansioni  del  personale  dei   gruppi
sportivi delle Forze di polizia e delle Forze armate; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  16
marzo 2000, n. 112 che ha modificato il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411  nella  parte  relativa
alla fissazione dei limiti di altezza per  l'ammissione  ai  concorsi
per  il  reclutamento  del  personale  dell'Esercito,  della  Marina,
dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n.  114  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della precitata  legge  20  ottobre
1999, n. 380, recante  norme  per  l'accertamento  dell'idoneita'  al
servizio  militare,  con  annesso  elenco   delle   imperfezioni   ed
infermita' che sono causa di inidoneita', che prevede,  tra  l'altro,
che, in relazione alle esigenze di impiego,  nei  bandi  di  concorso
possano essere richiesti specifici requisiti psico-fisici; 
    Vista la legge 14 novembre 2000, n. 331,  concernente  norme  per
l'istituzione  del  servizio  militare  professionale,  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni per  disciplinare
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale, a norma dell'art. 3, comma 1 della legge  14  novembre
2000, n. 331; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  concernente  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, recante disposizioni sulla
sospensione anticipata del servizio obbligatorio di leva e disciplina
dei volontari di  truppa  in  ferma  prefissata,  nonche'  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile  2005,
n. 113, recante il regolamento per il reclutamento e il trasferimento
ad altri ruoli del personale dei gruppi sportivi delle Forze armate; 
    Visto il decreto  dirigenziale  5  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita'  militare  con  il  quale  e'  stata
approvata  la  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare; 
    Visto il decreto  dirigenziale  5  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita'  militare  con  il  quale  e'  stata
approvata la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  dirigenziale  6  dicembre  2005  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare con  il  quale  sono  state
approvate le  direttive  tecniche  riguardanti  l'accertamento  delle
imperfezioni ed infermita' di cui all'art. 2,  comma  3  del  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, n. 114  e  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario nel reclutamento dei militari atleti e istruttori; 
    Visto il decreto dirigenziale 20  settembre  2007  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 224 del 26 settembre 2007, che  apporta  modifiche  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio  militare,  di  cui  al  citato  decreto
dirigenziale emanato della stessa direzione generale  il  5  dicembre
2005; 
    Visto il decreto  dirigenziale  11  gennaio  2008  emanato  dalla
direzione generale della sanita' militare, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2008, con il quale e' stata emanata la
direttiva applicativa dei decreti dirigenziali 30 agosto  2007  e  20
settembre  2007  della  medesima  direzione  generale  della  sanita'
militare,  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il  reclutamento   e
l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del  personale  in
servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti  affetti  da
«deficit G6PD»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  agosto  2009,
n. 145,  concernente  regolamento  recante  la  riorganizzazione  del
Ministero della difesa; 
    Visto il foglio protocollo n. ISC/4/1/1076 del 10 febbraio  2010,
con il quale l'ispettorato delle  scuole  della  Marina  militare  ha
inviato  alla  direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento, per l'anno 2010, di sei volontari in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di sei volontari in  ferma  prefissata  quadriennale  in
qualita' di atleta; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'accesso  ai
centri sportivi agonistici della Marina militare di sei volontari  in
ferma prefissata quadriennale in qualita' di atleta, ripartiti  nelle
discipline/specialita' di seguito indicate: 
      a)  canottaggio,  specialita'  olimpica:  un  atleta  di  sesso
maschile; 
      b) vela, specialita' classe 470: due atleti di sesso maschile; 
      c) tiro a volo, specialita' double trap:  un  atleta  di  sesso
maschile; 
      d) canoa/kayak, specialita' kayak olimpico: un atleta di  sesso
femminile; 
      e) nuoto, specialita' nuoto  di  fondo  distanza  5-10  km:  un
atleta di sesso femminile. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' tra quelle sopra indicate l'Amministrazione della  difesa
si riserva la facolta' di devolvere gli stessi ad  altra  specialita'
tra quelle indicate al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata  per  l'amministrazione  la  facolta'  di
revocare il presente bando di  concorso,  modificare  il  numero  dei
posti,   anche   per   singole   discipline/specialita',   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o le ammissioni  anche  per  singole  discipline/specialita'
alla  ferma  prefissata  quadriennale  in  qualita'  di  atleta   dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal  caso,  l'Amministrazione  della  difesa  provvedera'  a  dare
formale  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale - concorsi. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i concorrenti che,  alla  data
di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande  siano  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) eta' non inferiore a diciotto anni compiuti e non  superiore
ai trenta  anni  compiuti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione della domanda di partecipazione; 
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) assenza di sentenze  penali  di  condanna  per  delitti  non
colposi, anche ai sensi degli  articoli  444  e  445  del  codice  di
procedura penale; 
      f) assenza di procedimenti  penali  pendenti  per  delitti  non
colposi; 
      g)  assenza  di  procedimenti  disciplinari  conclusi  con   il
licenziamento   dal   lavoro    alle    dipendenze    di    pubbliche
amministrazioni; 
      h) assenza di provvedimenti di  proscioglimento  da  precedenti
arruolamenti nelle Forze armate, secondo  le  normative  vigenti,  ad
esclusione dei proscioglimenti a  domanda,  dei  proscioglimenti  per
perdita  permanente  dell'idoneita'  fisio-psico-attitudinale  e  dei
proscioglimenti  per  superamento  del  limite  massimo  di   licenza
straordinaria di convalescenza; 
      i) requisiti morali e di condotta previsti dall'art. 35,  comma
6 del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      j) idoneita' fisio-psico-attitudinale per l'impiego nelle Forze
armate in qualita' di volontario in servizio permanente, ad eccezione
di quella prevista dall'art. 2, comma 1, lettera a) del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987,  n.  411,  come
modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri  16
marzo 2000, n. 112; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, ovvero, non avere  assolto  gli  obblighi  di
leva quale obiettore di coscienza (art. 15, comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230), fatta salva, per entrambi i casi, la successiva
rinuncia, anche ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera b) della legge
2 agosto 2007, n. 130 che introduce il comma 7-ter all'art. 15  della
legge 8 luglio 1998, n. 230. 
    2. I concorrenti,  oltre  ai  suddetti  requisiti,  devono  avere
conseguito nella disciplina/specialita' prescelta, entro la  scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande,  risultati  agonistici
almeno  di  livello  nazionale  certificati,  in  originale  o  copia
autentica ai sensi dell'art. 18  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal Comitato olimpico  nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le
discipline sportive non federate od affiliate al CONI,  dal  Comitato
sportivo militare.  Non  saranno  considerate  valide  certificazioni
rilasciate dai Comitati regionali. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  utile  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione   al   concorso   e
mantenuti, fatta eccezione per il requisito dell'eta', fino alla data
di  effettiva  ammissione  alla  ferma  prefissata  quadriennale   in
qualita' di atleta  nella  Marina  militare,  pena  l'esclusione  dal
concorso disposta dalla direzione generale per il personale militare. 
    4. I requisiti di cui alle lettere j) e k) saranno verificati con
le modalita' di cui al successivo art. 6; i  requisiti  di  cui  alle
lettere e), f), h) ed i) saranno  accertati  dall'amministrazione  ai
sensi dell'art. 43 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445; i requisiti di cui alle lettere  a),  b),  c),
d), g) ed l) saranno verificati ai sensi dell'art. 71 del decreto del
Presidente della Repubblica. n. 445/2000. 
    5. Non possono partecipare al presente  concorso  i  militari  in
servizio permanente nelle Forze armate. 
    6. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito  di  verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal  concorso  ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla  nomina  con  provvedimento
adottato  dalla  direzione  generale  per  il   personale   militare.
Pertanto, i concorrenti che non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione dal concorso dovranno ritenersi tutti ammessi con  riserva
alla varie fasi del concorso. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Compilazione e inoltro delle domande 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: 
      a)  redatta  in  carta  semplice  esclusivamente  sul   modello
predisposto  dall'amministrazione  riportato  nell'allegato  A,   che
costituisce  parte  integrante  del  presente  bando,  osservando  le
istruzioni riportate in calce al modello  stesso,  disponibile  anche
sui siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La
mancata compilazione dei campi evidenziati  nel  modello  di  domanda
comporta l'esclusione dal concorso; 
      b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente.  La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa  irricevibile
e il concorrente sara' escluso dal concorso; 
      c) presentata, o fatta pervenire, a  pena  di  irricevibilita',
entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere  dal  giorno
successivo  a  quello  di  pubblicazione  del  presente  bando  nella
Gazzetta Ufficiale, secondo le seguenti modalita': 
        1) dai concorrenti civili e dai militari in  congedo  spedita
esclusivamente a mezzo raccomandata con avviso di  ricevimento,  alla
Direzione  generale  per  il  personale  militare,  I   Reparto,   4ª
Divisione, 2ª sezione, viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma,
corredata di una fotocopia di un documento d'identita'.  La  data  di
presentazione coincide con la data di spedizione comprovata dal bollo
a data apposto dall'ufficio postale accettante; 
        2) dai concorrenti  che  alla  data  di  presentazione  della
domanda si trovino  in  servizio,  a  qualsiasi  titolo  nelle  Forze
armate, ad eccezione del personale appartenente ai ruoli del servizio
permanente, presso il proprio  comando  di  appartenenza  che  dovra'
provvedere a trasmettere la stessa alla  direzione  generale  per  il
personale militare all'indirizzo indicato al precedente punto 1)  nei
successivi cinque giorni dalla data di presentazione, corredata dalle
certificazioni di cui al seguente comma 4. I comandi di  appartenenza
dovranno, inoltre,  comunicare  ogni  variazione/evento  relativo  ai
militari stessi; 
        3) i concorrenti residenti all'estero  possono  inoltrare  la
domanda di partecipazione, entro il  termine  sopraindicato,  per  il
tramite  dell'autorita'  diplomatica  o  consolare,  che  ne  curera'
l'inoltro alla direzione generale per il personale  militare  con  la
massima sollecitudine. In tali casi, per  la  data  di  presentazione
fara' fede la data di assunzione a protocollo della domanda da  parte
della predetta autorita'. 
    2. L'Amministrazione della difesa non assume responsabilita'  per
la mancata o  tardiva  ricezione  delle  domande  trasmesse  mediante
servizio  postale  o  per  la  mancata  restituzione  dell'avviso  di
ricevimento,  dovuta  a  disguidi  postali  non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa. 
    3. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a  manifestare
esplicitamente  il  consenso  a  raccolta  e  trattazione  dei   dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la  responsabilita'   penale   e   amministrativa   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci, punite dagli articoli 75 e 76 del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare,  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) di essere cittadino italiano; 
      e) di essere iscritto nelle  liste  elettorali  del  comune  di
residenza; 
      f) di essere in possesso del diploma di  istruzione  secondaria
di primo grado; 
      g)  recapito  presso  il  quale  trasmettere  le  comunicazioni
relative al concorso.  Eventuali  variazioni  del  suddetto  recapito
dovranno essere comunicate tempestivamente  alla  direzione  generale
per il personale militare all'indirizzo indicato al precedente  comma
1, punto 1). L'amministrazione  non  assume  responsabilita'  per  la
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da parte  del  concorrente,  o  da  mancata  ovvero  tardiva
comunicazione di eventuali variazioni  del  recapito  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o  comunque
imputabili a fatti di terzi, a caso fortuito o a  forza  maggiore.  I
concorrenti in servizio riceveranno eventuali comunicazioni  relative
al  concorso  prioritariamente  presso  il  proprio  comando/ente  di
appartenenza; 
      h)  di  non  essere  a  conoscenza  di  essere   sottoposto   a
procedimento penale pendente a proprio  carico.  In  caso  contrario,
dovra' indicare, con apposita dichiarazione da allegare alla domanda,
i procedimenti penali a carico e l'autorita'  giudiziaria  presso  la
quale pendono i procedimenti stessi; 
      i) di non essere stato sottoposto a  procedimenti  disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni. In caso  contrario  dovra'  indicare,  con  apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i  procedimenti  disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  precisando  la  data  del  provvedimento  stesso  e
l'autorita' che lo ha emanato; 
      j) di non essere stato ammesso al servizio civile  in  qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non avere assolto gli  obblighi  di
leva quale obiettore di coscienza (art. 15, comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230), fatto salvo,  per  entrambi  i  casi,  di  aver
successivamente rinunciato, anche ai  sensi  dell'art.  1,  comma  1,
lettera b) della legge 2 agosto 2007, n. 130 che introduce  il  comma
7-ter all'art. 15 della legge 8 luglio 1998, n. 230; 
      k) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
      l) di aver preso conoscenza di ogni disposizione  indicata  nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserva a tutto cio' che in
esso e' stabilito. 
    4.  Alla  domanda  di  partecipazione  i   concorrenti   dovranno
allegare,  anche  ai  fini   della   valutazione   dei   titoli,   la
certificazione di cui al precedente art. 2, comma 2 relativa al: 
      a) conseguimento, nella  disciplina/specialita'  prescelta,  di
risultati agonistici almeno di livello nazionale; 
      b) possesso dei titoli riportati al successivo art. 5, comma 1. 
    I concorrenti che non documenteranno il possesso  di  almeno  uno
dei  requisiti  previsti  dal  presente  comma,  non  potendo  essere
valutati dalla commissione di  cui  al  successivo  art.  4,  saranno
esclusi dal concorso con provvedimento della direzione  generale  per
il personale militare. 
    5. L'amministrazione procedera' ai controlli, anche  a  campione,
sul  contenuto  delle  dichiarazioni   sostitutive   rilasciate   dai
concorrenti  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Qualora dal controllo di cui sopra emerga la mancata  veridicita'
della  dichiarazione  rilasciata,  il  dichiarante,  ai  sensi  degli
articoli 75 e 76 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre  2000,  n.  445  decadra'  dai  benefici  conseguenti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera  e
sara' segnalato alla competente Procura della Repubblica. 
    6. Le domande incomplete dei  dati  obbligatori  evidenziati  nel
modello di domanda, di cui all'allegato A del presente bando, e della
documentazione prescritta determinano l'esclusione dal  concorso  con
provvedimento della direzione generale per il personale militare. 
    7. Le domande di partecipazione e  le  prescritte  certificazioni
prodotte  nei  termini,  ma  formalmente   irregolari,   inesatte   o
incomplete di dati  non  obbligatori,  potranno  essere  accettate  a
giudizio  discrezionale  ed  insindacabile  dell'Amministrazione  per
essere  regolarizzate  ed  integrate  delle  dichiarazioni  mancanti.
L'impossibilita' di regolarizzazione e/o integrazione  della  domanda
per  cause  imputabili  al  concorrente  determina  l'esclusione  dal
concorso. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    Con decreti del direttore generale per il personale militare o di
autorita' da lui delegata, saranno nominate, su proposta della  Forza
armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione valutatrice  di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  sottotenente  di
vascello, membro; 
      c) un funzionario designato dalla  direzione  generale  per  il
personale militare, membro; 
      d) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  avra'  il  compito  di  valutare   i   titoli
attribuendo i punteggi previsti al successivo art. 5 e di  provvedere
alla formazione alla graduatoria di merito dei concorrenti. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente  di  vascello
del Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione per gli accertamenti  attitudinali  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in  selezione  attitudinale  della
Marina militare, membri; 
      c) un sottufficiale appartenente  al  ruolo  marescialli  della
Marina militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  si  avvarra'  del   supporto   di   ufficiali
specialisti in selezione attitudinale della Marina militare. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 4 comma 1, lettera a)
provvedera' a definire i criteri di valutazione dei  titoli  indicati
nell'allegato B del presente bando di  concorso  e  ad  assegnare  il
relativo punteggio. 
    2. Saranno ritenuti validi i titoli conseguiti e posseduti  negli
ultimi due anni dalla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,750 saranno considerati non idonei e, quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
        Accertamento dell'idoneita' fisio-psico-attitudinale 
 
 
    1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di  partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del  possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della direzione generale per
il    personale     militare,     all'accertamento     dell'idoneita'
fisio-psico-attitudinale secondo i criteri e le modalita' di  seguito
indicate. 
    2. L'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica  sara'  effettuato
dalla commissione di cui al precedente art. 4, comma  1,  lettera  b)
presso il centro di selezione della Marina militare di  Ancona,  sito
presso il comprensorio di Piano San Lazzaro, via della Marina, n.  1,
dal 17 maggio 2010 e per una durata presunta di giorni tre. 
    3. Pertanto, i concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione dal concorso dovranno presentarsi il 17 maggio 2010 alle
0800 presso il predetto centro di selezione. La mancata presentazione
a visita nel giorno e nell'ora sopra indicati  comporta  l'esclusione
dal concorso. 
    La Direzione generale per il personale militare potra'  concedere
eventuali differimenti a seguito  di  valutazione  insindacabile  dei
motivi dell'impedimento. La richiesta in tal senso,  corredata  dalla
necessaria documentazione, dovra' pervenire alla  predetta  direzione
generale, via fax al n. 06.517052798, entro il 28 aprile 2010. 
    4. I concorrenti, all'atto della presentazione agli  accertamenti
sanitari, dovranno esibire la documentazione indicata di seguito  nel
presente  comma   (la   mancata   presentazione   dei   sottoelencati
certificati comportera' l'esclusione dagli accertamenti  sanitari  e,
quindi, dal concorso): 
      a) valido documento di riconoscimento; 
      b) qualora il  concorrente  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      c) referto originale  dell'analisi  completa  delle  urine  con
esame del sedimento; 
      d) referto originale dell'analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
      e) referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale del G6PD (metodo quantitativo). Per tale certificato  non
e' richiesto alcun termine di validita'; 
      f)   i   concorrenti   affetti   da   deficit    di    glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD) dovranno produrre certificato, conforme
al modello riportato in allegato C al presente bando, rilasciato  dal
proprio medico di fiducia  e  controfirmato  dagli  interessati,  che
attesti lo stato di buona salute, la presenza di deficit di  G6PD  ed
eventuali pregresse manifestazioni emolitiche. Per  tale  certificato
e' richiesta una validita' di 6 mesi dalla data di convocazione  agli
accertamenti sanitari. Il concorrente affetto da carenza di G6PD,  se
dichiarato idoneo ai sensi delle vigenti disposizioni  sanitarie  per
l'idoneita' nelle Forze armate, dovra' compilare e sottoscrivere  una
dichiarazione  di  ricevuta   informazione   e   responsabilizzazione
conforme al modello riportato in allegato D al presente bando; 
      g) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV, determinato con test Elisa di 3ª e
4ª generazione; 
      h) per i concorrenti di  sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di ecografia pelvica e referto attestante l'esito di test  di
gravidanza  (mediante  analisi  su  campione  di  sangue  o   urine),
quest'ultimo eseguito entro i cinque giorni lavorativi precedenti  la
visita. 
    Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza,  la  commissione
non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente  dell'art.  3,
comma 2 del decreto ministeriale 4 aprile 2004, n. 114 che  individua
nello stato di gravidanza un temporaneo impedimento  all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare; 
      i) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera  e  per  il  nuoto,  in  corso  di  validita',
rilasciato da medici appartenenti  alla  Federazione  medico-sportiva
italiana ovvero a strutture sanitarie pubbliche o private accreditate
con il servizio sanitario nazionale e che esercitano in  tali  ambiti
in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport; la  data
del certificato non dovra' essere anteriore ad un anno dal giorno  di
presentazione. 
    I concorrenti risultati  vincitori  dovranno  produrre,  all'atto
dell'incorporamento,   anche   il   certificato   anamnestico   delle
vaccinazioni effettuate, rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica
entro 30 giorni dalla data di ammissione al corso. 
    Tutta la documentazione di cui sopra potra' essere presentata  in
originale o copia conforme e dovra' essere  rilasciata  in  data  non
anteriore ai tre mesi da quella di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari,  salvo  diversa   indicazione,   da   strutture   sanitarie
pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il  servizio
sanitario nazionale. 
    5. La commissione medica, presa visione  ed  acquisita  tutta  la
documentazione sanitaria di cui al precedente comma 4, procedera'  ad
eseguire i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) per i concorrenti di sesso femminile, visita ginecologica; 
      i) verifica per il controllo dell'abuso  sistematico  di  alcol
mediante ricerca della CDT e, in caso di  positivita',  effettuazione
sul medesimo campione del test di conferma mediante HPLC; 
      j)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita' abnorme (in tal caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici); 
      k)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale del concorrente. 
    Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  19  aprile
2005,  n.  113  la  commissione  non  dovra'  valutare  il  requisito
dell'altezza di  cui  all'art.  2  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987 e successive modificazioni. 
    6. Sui concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza   per   le   quali   risultera'   clinicamente   probabile
un'evoluzione migliorativa tale da lasciare  prevedere  il  possibile
recupero dei requisiti richiesti in tempi contenuti,  la  commissione
non esprimera' alcun giudizio,  ne'  definira'  il  relativo  profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti  in
data utile che, comunque, non potra' in  alcun  modo  oltrepassare  i
dieci giorni dalla data prevista per il  completamento  delle  visite
mediche. 
    7.  A  conclusione  dei  predetti  accertamenti  la   commissione
attribuira' ad ogni concorrente  il  profilo  sanitario  definito  ai
sensi del decreto del Ministro della difesa 4 aprile 2000, n.  114  e
delle  vigenti  direttive  tecniche  relative  al  reclutamento   dei
volontari in ferma prefissata quadriennale  in  qualita'  di  atleta,
comunicando l'esito della  selezione  effettuata  e  sottoponendo  il
verbale a titolo di notifica contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  volontario  atleta  in   ferma   prefissata
quadriennale», con indicazione del profilo sanitario; 
      b)  «inidoneo  quale  volontario  atleta  in  ferma  prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    8. I concorrenti  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art.  4,  comma  1,  lettera   c)   all'accertamento   dell'idoneita'
attitudinale come da direttive  tecniche  vigenti  al  momento  degli
accertamenti. 
    Tali accertamenti consistono  in  prove  volte  a  verificare  il
possesso  delle  qualita'  attitudinali   e   caratteriologiche   che
assicurano l'assolvimento dei compiti previsti per il  volontario  in
ferma prefissata quadriennale della Marina militare. 
    9. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o  di  inidoneita'  quale  atleta
militare. 
    Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti sara'  comunicato
ai concorrenti sottoponendo alla firma di ciascuno apposito foglio di
notifica. 
    10. Il giudizio relativo ai predetti accertamenti  e'  definitivo
e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione dal concorso. 
    Detti provvedimenti  sono  adottati  su  delega  della  direzione
generale per il personale militare dalle  competenti  commissioni  di
cui al precedente art. 4, comma 1, lettere b) e c). 
    Avverso i suddetti giudizi di  inidoneita'  il  concorrente  puo'
proporre i ricorsi previsti dalla normativa vigente. 
    11. Fermo restando il  disposto  del  precedente  comma  7,  ogni
temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti previsti, compreso lo
stato di gravidanza, comporta l'esclusione dal concorso ai sensi  del
citato art. 3 del decreto ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114,  e
successive modificazioni e  integrazioni,  se  detto  stato  persiste
oltre il decimo giorno dalla data stabilita per  l'ultimazione  degli
accertamenti di cui al precedente comma 2. In sede  di  notifica  del
temporaneo impedimento dovra' essere reso noto  al  concorrente  tale
termine. Allo  scadere  del  citato  termine  la  commissione  dovra'
sottoporre il concorrente agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ed emettere il relativo giudizio. Nel  caso  in  cui  la  commissione
accerta  il  perdurare  dello  stato  di  temporaneo  impedimento  il
concorrente dovra' essere escluso dal concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Graduatorie 
 
 
    1. La commissione valutatrice di cui al precedente art. 4,  comma
1, lettera a) redigera'  le  graduatorie  di  merito,  suddivise  per
ciascuna delle discipline/specialita' indicate al precedente  art.  1
sulla base  del  punteggio  ottenuto  da  ciascun  concorrente  nella
valutazione dei titoli di cui al precedente art. 5. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  In  caso  di
ulteriore parita' e' data precedenza al concorrente di  piu'  giovane
eta'. 
    3.  Le  suddette   graduatorie   sono   approvate   con   decreto
dirigenziale adottato  dalla  direzione  generale  per  il  personale
militare e pubblicate nel Giornale ufficiale della  difesa.  Di  tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta   Ufficiale.   La
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 
 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente art. 7 saranno convocati dalla direzione generale  per  il
personale militare  presso  l'ente  all'uopo  designato  dalla  Forza
armata per la frequenza di uno specifico corso formativo  indirizzato
a fornire le conoscenze necessarie  per  l'assolvimento  dei  compiti
militari di base, relativi al proprio status giuridico. 
    2.  I  concorrenti  risultati  vincitori  dovranno  produrre   il
certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate  rilasciato  da
struttura sanitaria  pubblica  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
ammissione  al  corso.  All'atto  della  presentazione   i   predetti
concorrenti saranno sottoposti, da parte del dirigente  del  servizio
sanitario dell'ente o da parte di un ufficiale  medico  del  servizio
sanitario di riferimento, ad una visita medica al fine di  verificare
il mantenimento dei  requisiti  fisici  richiesti.  Qualora  emergano
possibili  motivi  di  inidoneita',  i  citati  concorrenti   saranno
immediatamente inviati presso il centro  di  selezione  della  Marina
militare  di  Ancona  al  fine  di  verificarne   l'idoneita'   quale
volontario di truppa in qualita' di atleta. Nel caso di  giudizio  di
permanente inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a  venti
giorni per infermita'  non  dipendente  da  causa  di  servizio,  gli
interessati saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma
prefissata quadriennale con provvedimento  della  direzione  generale
per  il  personale  militare.  Qualora,   alla   data   di   prevista
presentazione,  il  militare  in   servizio   sia   in   licenza   di
convalescenza scadente nei venti giorni successivi alla suddetta data
di prevista presentazione sara' escluso  dall'ammissione  alla  ferma
prefissata quadriennale in qualita' di atleta con provvedimento della
direzione generale per il personale  militare.  Il  provvedimento  di
esclusione e' definitivo. 
    3. I concorrenti convocati che non si presenteranno  all'ente  di
assegnazione  entro  il  termine  fissato  nella   comunicazione   di
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo  motivate  cause
di impedimento che dovranno pervenire entro i due  giorni  successivi
all'avvenuto impedimento alla direzione  generale  per  il  personale
militare a mezzo fax al n. 06517052798. La  direzione  generale  puo'
differire  la  data  della  convocazione  a  seguito  di  valutazione
insindacabile dei motivi dell'impedimento per un periodo comunque non
superiore a venticinque giorni. 
    4. Ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione della difesa, i
posti eventualmente non coperti potranno  essere  ripianati  in  base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa  alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri  concorrenti   idonei   relativi   a   graduatorie   di   altra
disciplina/specialita' secondo le necessita' della Forza armata e nei
tempi consentiti dalle esigenze di immissione. 
    5. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorre, per gli effetti giuridici,  dalla  data  di  prevista
presentazione  presso   l'ente   designato   e,   per   gli   effetti
amministrativi, dalla data di effettiva presentazione  presso  l'ente
medesimo. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti   presso   il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 4ª Divisione reclutamento VFP 4 / VSP per le  finalita'
di gestione del concorso e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficiale o funzionario nominato responsabile del trattamento ai
sensi del citato decreto legislativo. 
    5. Il titolare del trattamento e' il direttore  generale  per  il
personale militare  che  nomina,  ognuno  per  la  parte  di  propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a)  i  responsabili  degli  enti/comandi  di  appartenenza  dei
militari in servizio; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 4; 
      c) il direttore della 4ª Divisione della direzione generale per
il personale militare. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 7 aprile 2010 
 
                                        Il direttore generale: Roggio