Concorso per 1 conciliatore (lazio) 1 arbitro (lazio) COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Abilitazione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 16-04-2010 |
Sintesi: | CAMERA DI CONCILIAZIONE E ARBITRATO PRESSO LA CONSOB AVVISO Avvisi per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori e nell'elenco degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la CONSOB. &nb ... |
Ente: | COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 16-04-2010 |
Data Scadenza bando | 30-11-2010 |
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AVVISO Avvisi per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori e nell'elenco
degli arbitri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la
CONSOB.
Art. 1
Requisiti per l'iscrizione
1. Sono aperte le iscrizioni nell'elenco dei conciliatori di cui
all'art. 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n.
16763 del 29 dicembre 2008.
2. Ai sensi dell'art. 4, comma 4, lettere a) e b), del decreto
del Ministro della Giustizia 23 luglio 2004, n. 222, possono essere
iscritti a domanda nell'elenco dei conciliatori i professori
universitari in discipline economiche o giuridiche, i professionisti
iscritti ad albi professionali nelle medesime materie con anzianita'
di iscrizione di almeno quindici anni, i magistrati in quiescenza,
ovvero le persone in possesso di una specifica formazione acquisita
tramite la partecipazione a corsi di formazione tenuti da enti
pubblici, universita' o enti privati accreditati presso il
responsabile del registro degli organismi autorizzati alla gestione
dei tentativi di conciliazione di cui all'art. 3 dello stesso decreto
ministeriale.
3. Tali soggetti devono, altresi', possedere i seguenti requisiti
di onorabilita':
a) non avere riportato condanne definitive per delitti non
colposi o a pena detentiva, anche per contravvenzione;
b) non avere riportato condanne a pena detentiva, applicata su
richiesta delle parti, non inferiore a sei mesi;
c) non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea
dai pubblici uffici;
d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di
sicurezza;
e) non avere riportato sanzioni disciplinari diverse
dall'avvertimento.
4. I requisiti di cui ai commi precedenti sono attestati
allegando le relative certificazioni in originale o in copia conforme
all'originale ovvero attraverso dichiarazioni sostitutive di
certificazione o di atto di notorieta' rilasciate ai sensi e nei
limiti di cui agli arti. 46 e 47 del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 2 Domanda di iscrizione 1. La domanda di iscrizione nell'elenco dei conciliatori, compilata secondo lo schema di cui all'Allegato 1 e indirizzata alla Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob, via G.B. Martini, n. 3, 00198 Roma o via Broletto, n. 7, 20121, Milano, puo' essere: presentata dal lunedi' al venerdi' (ore 8.15 - 16.30) all'«accettazione corrispondenza» della sede di Roma, via G.B. Martini n. 3, ovvero della sede di Milano, via Broletto n. 7. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dagli uffici preposti a ricevere la corrispondenza e a rilasciare idonea ricevuta; spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ai suddetti indirizzi. Ai fini della determinazione della data di spedizione fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio postale accettante; trasmessa per fax esclusivamente al numero: 06-8417707. Al fine della verifica del rispetto del termine perentorio fanno fede la data e l'ora di ricezione che vengono automaticamente registrate al momento della ricezione del fax dall'apparecchiatura collegata al numero sopra indicato. Poiche' il sistema si fonda su reti di trasmissione e strumenti che possono essere suscettibili di inconvenienti tecnici, la Camera non assume alcuna responsabilita' nel caso di domande trasmesse con tale mezzo non pervenute, ovvero non pervenute tempestivamente, ovvero ancora pervenute incomplete o illeggibili. Il termine di scadenza per la presentazione, per la spedizione ovvero per la trasmissione delle domande via fax, ove cada in giorno festivo, e' prorogato al giorno seguente non festivo. 2. La Camera di conciliazione ed arbitrato non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali e telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 3. Nella fase di avvio dell'operativita' della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, l'elenco sara' formato tenendo conto delle domande pervenute entro il 24 maggio 2010. Le domande pervenute successivamente a tale data saranno prese in considerazione in sede di aggiornamento semestrale dell'elenco previsto dall'art. 5, comma 3, del regolamento n. 16763 del 29 dicembre 2008. 4. Nella domanda di iscrizione il candidato dovra' indicare e dichiarare, sotto la propria responsabilita', ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto appresso specificato: cognome e nome; data e luogo di nascita; residenza, codice fiscale ed eventuale partita IVA; titolo di studio posseduto, indicando la data del suo conseguimento e l'universita' che lo ha rilasciato; possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' elencati all'art. 1; l'indirizzo di posta elettronica certificata di cui dichiara di essere titolare; di non svolgere attivita' di conciliazione per piu' di un altro organismo di conciliazione autorizzato; l'eventuale organismo di conciliazione per cui svolge la relativa attivita'; le sedi in cui intende espletare la attivita' di conciliazione; il domicilio presso il quale desidera ricevere le comunicazioni da parte della Camera di conciliazione ed arbitrato presso la Consob; l'accettazione del codice deontologico dei conciliatori e degli arbitri adottato dalla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob con delibera n. 2 del 10 febbraio 2010 e l'impegno a rispettare le prescrizioni ivi contenute con riferimento alla attivita' di conciliazione; l'impegno a comunicare senza indugio alla Camera la perdita dei requisiti richiesti per l'iscrizione nell'elenco nonche' tutte le informazioni sopravvenute ritenute utili al fine dell'attibuzione degli incarichi. 5. Alla domanda deve essere allegato: il curriculum recante l'indicazione dei titoli di studio, professionali e di specializzazione conseguiti, degli incarichi ricoperti, l'elenco delle eventuali pubblicazioni e di ogni altra attivita' scientifica, didattica e di conciliazione stragiudiziale eventualmente esercitata, nonche' ogni altra informazione ritenuta utile al fine dell'attribuzione degli incarichi; la documentazione in originale o in copia conforme all'originale attestante quanto riportato nel curriculum ovvero dichiarazioni sostitutive di certificazioni o dell'atto di notorieta', ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; per i dipendenti pubblici in attivita', l'avvenuta autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza a svolgere l'attivita' di conciliazione per la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
Art. 3 Esame delle domande 1. Le domande sono inoltrate alla Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob che procede al loro esame nei modi e nei tempi fissati con propria determinazione anche in relazione al numero di domande pervenute e agli eventuali accertamenti da compiere. 2. Responsabile del. procedimento, ai sensi dell'art. 5 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e' il dott. Vincenzo Cimino, titolare dell'Ufficio Rapporti con i Risparmiatori, coordinato nell'ambito della Divisione Relazioni Esterne della Consob, Ufficio che assicura la funzione di segreteria della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob; tale Ufficio e' ubicato presso la sede di Roma della Consob e tiene gli atti del procedimento anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241. Eventuali sostituzioni del responsabile del procedimento saranno rese note attraverso il sito internet della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob.
Art. 4 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, si informa che i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e conservati presso la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob e sono trattati, anche in forma automatizzata, esclusivamente ai fini della formazione dell'elenco dei conciliatori e, successivamente all'eventuale iscrizione del candidato nell'elenco, ai fini dell'amministrazione da parte della Camera delle procedure di conciliazione ai sensi di quanto previsto dal regolamento n. 16763 del 29 dicembre 2008, adottato dalla Consob in attuazione del decreto legislativo 8 ottobre 2007, n. 179. I dati personali acquisiti possono venire a conoscenza, oltre che dei membri della Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, anche dei dipendenti della Commissione Nazionale per le Societa' e la Borsa che forniscono il supporto amministrativo alla stessa Camera. 2. I dati personali potranno essere comunicati alle Amministrazioni Pubbliche ovvero ai soggetti terzi nei confronti dei quali la comunicazione risulti necessaria per i fini illustrati al comma 1. 3. I dati giudiziari idonei a rivelare l'esistenza di condanne penali, di sentenze di applicazione della pena su richiesta e l'applicazione di misure di sicurezza sono trattati, per le finalita' previste dall'art. 68 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, allo scopo di accertare il possesso dei requisiti di onorabilita' richiesti dal regolamento Consob 29 dicembre 2008, n. 16763, per l'iscrizione nell'elenco dei conciliatori. 4. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della verifica del possesso, da parte del candidato, dei requisiti richiesti per l'iscrizione; in caso di rifiuto a fornire i dati richiesti la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob non valutera' la relativa domanda. 5. Ciascun candidato gode dei diritti riconosciuti dall'art. 7 del citato decreto legislativo n. 196/2003 tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano; di far aggiornare, rettificare, integrare i dati erronei o incompleti; di far cancellare i dati trattati in violazione di legge; di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento dei dati che lo riguardano. 6. Titolare del trattamento dei dati e' la Camera di conciliazione e arbitrato presso la Consob, via G.B. Martini n. 3 - 00198 Roma, nei cui confronti possono essere fatti valere i diritti di cui sopra.
N.B.: l'avviso integrativo al bando è pubblicato al link:
https://www.concorsi.it/scheda/105452