Concorso per 63 sottotenenti ruolo speciale esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 63
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 37 del 11-05-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO   (scad.  10 giugno 2010) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquantuno Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi di fanteria, cavalleria, ar ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-05-2010
Data Scadenza bando 10-06-2010
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO   (scad.  10 giugno 2010)
Concorsi, per titoli ed esami, per  il  reclutamento  di  cinquantuno
  Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale  delle  Armi
  di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio,   trasmissioni
  dell'Esercito, di cinque Sottotenenti in  servizio  permanente  del
  ruolo  speciale   dell'Arma   dei   trasporti   e   dei   materiali
  dell'Esercito, di cinque Sottotenenti in  servizio  permanente  del
  ruolo speciale del Corpo  di  amministrazione  e  di  commissariato
  dell'Esercito e di due Sottotenenti nel ruolo  speciale  del  Corpo
  sanitario dell'Esercito. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
         DELLA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE 
 
    Vista la legge 10 aprile  1954,  n.  113,  concernente  lo  stato
giuridico   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della    Marina    e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Vista  la  legge  20  settembre   1980,   n.   574,   concernente
l'unificazione e il riordinamento dei ruoli normali,  speciali  e  di
complemento   degli   ufficiali   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  22
luglio 1987, n. 411, con cui sono stati fissati,  tra  gli  altri,  i
limiti di altezza per l'ammissione  ai  concorsi  per  la  nomina  ad
ufficiale dell'Esercito, modificato dal decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 16 marzo 2000, n. 112; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  16  settembre  1993,  n.   603,
concernente il regolamento recante disposizioni di  attuazione  degli
articoli 2 e  4  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  nell'ambito
dell'Amministrazione della difesa; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante norme per  l'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196,  concernente
il riordino dei ruoli e modifica alle norme di reclutamento, stato ed
avanzamento del personale non direttivo delle Forze armate; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento della attivita' amministrativa e dei  procedimenti
di  decisione   e   di   controllo   esuccessive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre   1997,   n.   490,
concernente il riordino del reclutamento,  dello  stato  giuridico  e
dell'avanzamento  degli  ufficiali,  e  successive  modificazioni   e
integrazioni ed, in particolare, gli articoli 5 e 7; 
    Visto il decreto ministeriale 14 settembre 1998,  concernente  la
definizione per gli ufficiali di complemento e per  gli  appartenenti
al ruolo dei  marescialli  delle  corrispondenze  tra  Corpi,  ruoli,
categorie e specialita' ai fini della partecipazione ai concorsi  per
la nomina ad ufficiale in  servizio  permanente  dei  ruoli  speciali
dell'Esercito, emanato in  applicazione  dell'art.  5,  comma  4  del
sopracitato decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro, i titoli di studio, ulteriori requisiti e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dei  ruoli  speciali  dell'Esercito,  emanato  in
applicazione dell'art. 3, comma  2  del  piu'  volte  citato  decreto
legislativo 30 dicembre 1997, n. 490; 
    VIsto il decreto legislativo 31 gennaio 2000, n. 24,  concernente
disposizioni in materia di reclutamento  su  base  volontaria,  stato
giuridico e avanzamento del personale militare femminile nelle  Forze
armate e nel Corpo della guardia di finanza; 
    Visto il decreto ministeriale 4 aprile 2000, n. 114,  emanato  in
applicazione dell'art. 1, comma 5 della legge  20  ottobre  1999,  n.
380, concernente il  regolamento  recante  norme  per  l'accertamento
dell'idoneita'  al  sevizio  militare,  con  annesso   elenco   delle
imperfezioni ed infermita' che  sono  causa  di  non  idoneita',  che
prevede, tra l'altro e in relazione  alle  esigenze  di  impiego,  la
possibilita' di richiedere nei bandi di concorso specifici  requisiti
psico-fisici; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare, integrata con  il  decreto
dirigenziale 30 agosto 2007, contenente l'elenco delle imperfezioni e
delle  infermita'  che  sono  causa  di  non  idoneita'  al  servizio
militare, di cui all'annesso al sopracitato  decreto  ministeriale  4
aprile 2000, n. 114; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
integrata con il decreto dirigenziale 30 agosto 2007; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto 30 agosto 2007  e  del
decreto 20  settembre  2007  per  la  selezione,  l'arruolamento,  il
reclutamento e l'impiego dei volontari  in  ferma  prefissata  e  del
personale in servizio permanente  nelle  Forze  armate  dei  soggetti
affetti da deficit di G6PD, emanata dalla  Direzione  generale  della
sanita' militare dell'11 gennaio 2008  e  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale, serie prima, n. 15, del 18 gennaio 2008; 
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
la   trasformazione   progressiva   dello   strumento   militare   in
professionale a norma dell'art. 3, comma 1 della  legge  14  novembre
2000, n. 331 ed in particolare l'art. 20, comma 2; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato; 
    Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 192, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2009 ed il  bilancio
pluriennale per il triennio 2010 - 2012; 
    Vista la legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione  in
legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio  2010,  n.  1,
concernente disposizioni urgenti per la proroga degli  interventi  di
cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi  di  pace  e  di
stabilizzazione, nonche' delle missioni  internazionali  delle  Forze
armate e di polizia e  disposizioni  urgenti  per  l'attivazione  del
Servizio europeo per l'azione esterna e per  l'Amministrazione  della
difesa; 
    Ravvisata la necessita' di indire quattro concorsi, per titoli ed
esami, per il reclutamento di ufficiali in  servizio  permanente  nel
ruolo speciale  delle  Armi  di  fanteria,  cavalleria,  artiglieria,
genio, trasmissioni dell'Esercito, nel ruolo speciale  dell'Arma  dei
trasporti e dei materiali dell'Esercito, nel ruolo speciale del Corpo
di amministrazione e  di  commissariato  dell'Esercito  e  nel  ruolo
speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2010; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
2008, concernente la sua nomina a Direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. Sono indetti i seguenti concorsi, per titoli ed esami: 
      a)  concorso  per   il   reclutamento   di   51   (cinquantuno)
Sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale delle Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni dell'Esercito,
con riserva di 8 (otto) posti  a  favore  del  coniuge  e  dei  figli
superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio e con  riserva  di  36  (trentasei)  posti  a
favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      b) concorso per il reclutamento di 5 (cinque)  Sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale dell'Arma dei trasporti e  dei
materiali dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      c) concorso per il reclutamento di 5 (cinque)  Sottotenenti  in
servizio permanente del ruolo speciale del Corpo di amministrazione e
di commissariato dell'Esercito, con riserva di 1 (uno) posto a favore
del coniuge e dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti  in  linea
collaterale di secondo grado  (se  unici  superstiti)  del  personale
delle Forze armate (compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio e con riserva di
3 (tre) posti a favore degli appartenenti al ruolo dei marescialli; 
      d) concorso per il reclutamento  di  2  (due)  Sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito,  con  riserva  di  1  (uno)  posto  a   favore   degli
appartenenti al ruolo dei marescialli; 
    2. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente comma 1, i posti
riservati  eventualmente   non   ricoperti   per   insufficienza   di
riservatari idonei potranno essere  devoluti  a  favore  delle  altre
categorie di concorrenti di  cui  al  successivo  art.  2,  comma  1,
secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. 
    3. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1,  i
vincitori saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente  ad
eccezione di quelli provenienti dalla categoria  degli  ufficiali  in
ferma prefissata di cui al successivo art. 2, comma 1, lettera  b)  e
degli ufficiali inferiori delle forze  di  completamento  di  cui  al
successivo articolo 2, comma 1, lettera c), i quali saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito alla data di scadenza del  termine  di  presentazione
delle domande ed  iscritti  in  ruolo  -  al  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo art. 15 -  dopo  l'ultimo  dei  pari
grado dello stesso ruolo. 
    4. Resta impregiudicata  per  l'Amministrazione  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando,  modificare  il  numero  dei
posti, annullare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi
o l'ammissione  dei  vincitori  al  relativo  corso  applicativo,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In  tal  caso
l'Amministrazione provvedera' a dare formale  comunicazione  mediante
avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1  possono
partecipare: 
      a) gli  ufficiali  inferiori  di  complemento  dell'Esercito  -
appartenenti  ad  una  delle  Armi  o   Corpi   che   consentono   la
partecipazione  ai  rispettivi  concorsi  indicati  nell'allegato   A
(costituente parte integrante del presente decreto) - in congedo dopo
aver completato senza demerito la ferma biennale di cui  all'art.  37
della legge 20 settembre 1980, n. 574. Tali ufficiali non devono aver
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore; 
      b) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali  in  ferma  prefissata  che,  alla  data  di
scadenza del termine per la presentazione delle domande indicato  nel
successivo art. 3, hanno almeno completato un  anno  di  servizio  in
tale posizione, compreso il periodo di formazione; 
      c) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma 1 gli ufficiali inferiori di complemento facenti parte delle
forze  di  completamento,  per  essere  stati  richiamati   in   data
posteriore alla entrata in vigore del decreto legislativo 28 novembre
1997, n. 464, per esigenze correlate con le  missioni  internazionali
ovvero impegnati in attivita' addestrative,  operative  e  logistiche
sia sul territorio nazionale sia all'estero. 
    Non rientrano, pertanto,  in  tale  categoria  gli  ufficiali  di
complemento che sono stati richiamati,  a  mente  delle  disposizioni
della legge 12 novembre 1955, n. 1137, per addestramento  finalizzato
all'avanzamento nel congedo; 
      d)  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  marescialli
dell'Esercito aventi una delle specializzazioni o appartenenti ad una
delle  categorie  che  consentono  la  partecipazione  ai  rispettivi
concorsi riportate nell'allegato B (costituente parte integrante  del
presente decreto). 
    Detto personale deve aver  svolto,  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, almeno 4 anni di servizio nel
ruolo di provenienza se reclutato ai sensi  dell'art.  11,  comma  1,
lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.196, ovvero aver
svolto 2 anni di servizio nel ruolo di provenienza  se  reclutato  ai
sensi  dell'art.  11,  comma  1,  lettera  b)  del  predetto  decreto
legislativo. 
    Detto personale, inoltre, deve  aver  svolto  almeno  1  anno  di
comando di plotone o reparto  corrispondente  ovvero  di  impiego  in
incarichi tecnici previsti per la specializzazione  di  appartenenza,
riportando qualifiche non  inferiori  a  «nella  media»  e  non  aver
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore nell'ultimo anno; 
      e) a scelta per uno solo dei concorsi di cui al precedente art.
1, comma  1  i  sottufficiali  appartenenti  al  ruolo  dei  sergenti
dell'Esercito  che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per   la
presentazione delle domande di partecipazione, hanno almeno tre  anni
di permanenza in detto ruolo; 
      f) i frequentatori dei corsi  normali  dell'Accademia  militare
dell'Esercito che non hanno completato il secondo anno  del  previsto
ciclo formativo, purche' idonei in attitudine militare; 
      g) gli idonei non  vincitori  di  precedenti  concorsi  per  la
nomina  a  Tenente  in  servizio   permanente   dei   ruoli   normali
corrispondenti a quelli speciali per cui sono indetti i  concorsi  di
cui al precedente art. 1, comma 1 che,  se  in  servizio,  non  hanno
riportato un giudizio  di  non  idoneita'  all'avanzamento  al  grado
superiore  nell'ultimo  anno.  Il  personale  giudicato  idoneo   non
vincitore in precedenti  concorsi  per  la  nomina  ad  ufficiale  in
servizio permanente del  ruolo  normale  del  Corpo  degli  ingegneri
dell'Esercito puo' partecipare solo ai concorsi di cui  alle  lettere
a) e b) del comma 1 del precedente art. 1. 
    2. Fermo restando quanto gia' indicato nel precedente comma 1,  i
concorrenti, alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di partecipazione ai concorsi, di cuial successivo art.
3, comma 2, dovranno: 
      a) essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      b) non aver superato: 
        1) il 40° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere b) e c); 
        2) il 34° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere a), d) ed e); 
        3) il 32° anno di eta', se appartenenti alle categorie di cui
al precedente comma 1, lettere f) e g). 
    Eventuali aumenti dei  limiti  di  eta'  previsti  dalle  vigenti
disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici  impieghi  non  si
cumulano con i limiti di eta' sopraindicati; 
      c) essere in possesso di un  titolo  di  studio  avente  durata
quinquennale che consente l'iscrizione all'universita', ovvero di  un
titolo di studio avente  durata  quadriennale,  integrato  dal  corso
annuale previsto per  l'accesso  all'universita'  dall'art.  1  della
legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. 
    Coloro che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  all'estero
dovranno presentare attestazione di equipollenza al titolo di  studio
previsto in Italia, rilasciata da un Provveditorato agli studi a loro
scelta. 
      d) godere dei diritti civili e politici; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione  ovvero
prosciolti d'autorita' o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare da  accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia o Corpo armato
dello Stato. 
    3. Coloro che risultano in possesso dei requisiti per partecipare
a piu' di uno dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
dovranno necessariamente indicare il concorso  (uno  solo)  al  quale
intendono partecipare. 
    4. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso applicativo sono subordinati: 
      a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica ed  attitudinale  al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  dei
ruoli  speciali  dell'Esercito,  da  accertarsi  con   le   modalita'
prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12. Il riconoscimento del
possesso di tale idoneita' dovra' comunque avvenire entro la data  di
approvazione delle graduatorie di merito di cui  al  successivo  art.
14; 
      b) al possesso,  ai  sensi  dell'articolo  2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  del  requisito
della condotta e delle qualita' morali prescritto per l'ammissione ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi d'ufficio con le modalita'
previste dalla vigente normativa; 
      c)  per  il   personale   appartenente   alla   categoria   dei
marescialli, all'aver maturato almeno 5 anni di anzianita' nel  ruolo
di provenienza se reclutato ai sensi dell'art. 11, comma  1,  lettera
a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n.  196  ovvero  almeno  3
anni di anzianita' nel ruolo di provenienza  se  reclutati  ai  sensi
dell'art. 11, comma 1, lettera b) del predetto decreto legislativo. 
    5. I requisiti di cui al precedente  comma  2,  ad  eccezione  di
quelli di cui alle lettere b) e c), e quelli  di  cui  al  precedente
comma 4 devono essere mantenuti sia  sino  alla  data  di  nomina  ad
ufficiale in servizio permanente sia durante la frequenza  del  corso
applicativo. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di partecipazione, dovranno essere redatte in carta
semplice, secondo lo schema riportato nell'allegato C che costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    2. I concorrenti dovranno inviare le domande, con  esclusione  di
qualsiasi altro mezzo o procedura, a mezzo raccomandata con avviso di
ricevimento al Ministero della difesa -  Direzione  generale  per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali
-  2ª  Sezione  -  Casella  postale  15317  (Ufficio   postale   Roma
Laurentina) - 00143 Roma, a  pena  di  decadenza,  entro  il  termine
perentorio di trenta giorni, a  decorrere  dal  giorno  successivo  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana. A tal fine fara' fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Detti  concorrenti  dovranno,  inoltre,  presentare  copia  della
suddetta domanda di partecipazione al  Comando  del  reparto/ente  di
appartenenza, se in  servizio,  ovvero,  se  in  congedo,  al  Centro
documentale  dell'Esercito  (ex   distretto   militare)   ovvero   ai
Dipartimenti militari marittimi/Comandi autonomi di ascrizione ovvero
alle  Direzioni  territoriali  del  personale  della  Regione   aerea
competenti per territorio o al Comando Aeronautica militare di  Roma,
in relazione alla  Forza  armata  di  appartenenza  ed  alla  propria
residenza. 
    I concorrenti residenti all'estero potranno inoltrare la domanda,
entro il termine sopraindicato, anche per il tramite delle  Autorita'
diplomatiche o consolari, che, dopo  aver  attestato  in  calce  alla
stessa la data di presentazione,  ne  cureranno  l'immediato  inoltro
all'indirizzo sopraindicato. 
    3. Il concorrente, consapevole delle conseguenze  che,  ai  sensi
dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, possono derivare da falsita' in atti e da dichiarazioni
mendaci, dovra' dichiarare nella domanda: 
      a) grado, cognome e nome; 
      b) data, luogo di nascita, codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza; 
      d)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale, il recapito telefonico (telefonia  fissa  e  mobile)  ed  un
indirizzo di posta elettronica (ove posseduto). 
    Il concorrente dovra',  altresi',  segnalare  tempestivamente,  a
mezzo    telegramma    o    messaggio    di     posta     elettronica
(r1d1s2@persomil.difesa.it) o fax (06/517052774) al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I  Reparto  -
1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali   -   2ª   Sezione   -   viale
dell'Esercito 180/186 - 00143  Roma,  ogni  variazione  che  venga  a
verificarsi durante l'espletamento del concorso. 
    Il Ministero della difesa non assume alcuna  responsabilita'  per
l'eventuale  dispersione  di  comunicazioni  dipendente  da  inesatta
indicazione del recapito da parte del concorrente ovvero da mancata o
tardiva comunicazione del cambiamento del  recapito  stesso  indicato
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  o  telegrafici  o
comunque imputabili a fatto di terzi, a  caso  fortuito  o  di  forza
maggiore; 
      e) reparto o ente di appartenenza  (se  in  congedo  il  centro
documentale dell'Esercito,  il  Dipartimento  militare  marittimo  di
iscrizione/Comando autonomo, la Direzione territoriale del  personale
della regione aerea o il Comando Aeronautica militare di Roma); 
      f)  se  in  servizio,  la  propria  posizione   militare,   con
indicazione  della  data  di  decorrenza  della  ferma  eventualmente
contratta, ovvero, se in congedo, il tipo di servizio svolto, le date
di inizio e fine del servizio e quelle di eventuale inizio e fine del
trattenimento. Gli ufficiali delle forze  di  completamento  dovranno
indicare i richiami effettuati, la loro durata e  l'esigenza  per  la
quale sono stati richiamati; 
      g) possesso della cittadinanza italiana e godimento dei diritti
civili e politici; 
      h) stato civile; 
      i) comune nelle cui liste  elettorali  e'  iscritto,  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      j) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti penali ed amministrativi per l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione, ne'  che  risultano  a  proprio
carico precedenti penali iscrivibili  nel  casellario  giudiziale  ai
sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica  14
novembre 2002, n. 313.  In  caso  contrario,  il  concorrente  dovra'
indicare, in apposita dichiarazione  da  allegare  alla  domanda,  le
condanne, le applicazioni di pena e i procedimenti a carico  ed  ogni
eventuale precedente penale, precisando la data del  provvedimento  e
l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato  ovvero  quella  presso  la
quale pende un eventuale procedimento  penale  per  aver  assunto  la
qualifica di imputato. Dovra' impegnarsi, altresi', a  comunicare  al
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 1ª Divisione reclutamento  ufficiali  -  2ª  Sezione  -
viale dell'Esercito n. 180/186 -  00143  Roma,  qualsiasi  variazione
della sua posizione giudiziaria che interverra' successivamente  alla
suddetta dichiarazione fino alla  nomina  ad  ufficiale  in  servizio
permanente. Nel redigere  tale  attestazione  il  concorrente  dovra'
tener conto che la Direzione generale,  al  fine  di  controllare  la
veridicita'  delle  dichiarazioni  rese,  acquisira'   d'ufficio   il
certificato del casellario giudiziale  di  cui  all'articolo  39  del
citato decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2002,  n.
313; 
      k) il titolo di studio posseduto, il relativo voto,  l'Istituto
ove e' stato conseguito, comprensivo  di  indirizzo,  e  la  data  di
conseguimento; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego  presso  una  pubblica  Amministrazione  ovvero
prosciolto d'autorita' o  d'ufficio  per  motivi  disciplinari  o  di
inattitudine alla vita militare da  accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate o delle Forze di polizia  o  dei  Corpi
armati dello Stato; 
      m) eventuali servizi prestati presso pubbliche  Amministrazioni
e le  cause  di  risoluzione  dei  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego. Tale dichiarazione va resa anche se negativa; 
      n) l'eventuale possesso di titoli di merito  -  non  risultanti
dalla documentazione matricolare che  verra'  acquisita  d'ufficio  -
ritenuti utili alla valutazione dei titoli di cui al successivo  art.
9; 
      o) l'eventuale possesso di uno  o  piu'  titoli  di  preferenza
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio  1994,  n.  487.  Il  concorrente  dovra'  fornire  tutte   le
indicazioni utili a consentire all'Amministrazione  di  esperire  con
immediatezza i controlli previsti su tali titoli di  preferenza,  che
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi; 
      p) l'eventuale possesso del titolo alla riserva di posti di cui
all'art. 9 della legge 5 marzo 2010, n. 30, relativa alla conversione
in legge, con modificazioni, del decreto legge 1° gennaio 2010, n. 1,
indicandone il motivo; 
      q) la lingua straniera (una sola  a  scelta  tra  la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca) nella quale  desidera  sostenere
la prova orale facoltativa; 
      r) di  essere  a  conoscenza  dell'obbligo,  se  vincitore,  di
contrarre la ferma di cui al successivo art. 15; 
      s)  di  accettare,  se  vincitore,  di  prestare  servizio   in
qualunque sede e di impegnarsi a frequentare  i  corsi  specialistici
eventualmente previsti per l'Arma/Corpo di appartenenza; 
      t) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; 
      u) di prestare il proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati
contenuti nella domanda, ai  sensi  delle  disposizioni  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, secondo le  modalita'  e  per  le
finalita' indicate nel successivo art. 19; 
      v) l'eventuale elenco di documenti o dichiarazioni sostitutive,
allegate alla domanda stessa. 
    Ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i concorrenti dovranno  allegare
alla domanda  di  partecipazione  anche  copia  di  un  documento  di
riconoscimento in corso di validita'. Inoltre il  concorrente  dovra'
apporre in calce alla  domanda  la  propria  firma.  La  mancanza  di
sottoscrizione comportera' il rigetto della domanda. 
    4. Fermo restando il mancato accoglimento delle domande nei  casi
espressamente previsti nel presente articolo, la  Direzione  generale
per il personale militare potra' chiedere, anche in  via  telematica,
la regolarizzazione delle domande che,  sottoscritte  e  spedite  nei
termini,  risulteranno  formalmente  irregolari  per  vizi  sanabili,
inesatte o non conformi al modello  di  domanda  riportato  nel  gia'
citato allegato C al presente decreto. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    1. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate  sui
titoli posseduti, compresi tra quelli indicati nel successivo art.  9
del  presente  decreto  e   non   risultanti   dalla   documentazione
matricolare e caratteristica, ai fini della loro corretta valutazione
da parte della commissione esaminatrice. A tale scopo  i  concorrenti
potranno produrre  a  corredo  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso eventuale  documentazione  probatoria,  ovvero  una  o  piu'
dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi delle disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per
i militari in servizio o in congedo la documentazione  matricolare  e
caratteristica  verra'  acquisita  con  le  modalita'  indicate   nel
successivo art. 5. 
    2. Formeranno oggetto di valutazione da parte  della  commissione
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso  per
i quali -  se  non  risultanti  dalla  documentazione  matricolare  e
caratteristica - sono state fornite  dai  concorrenti  le  necessarie
dettagliate informazioni. 
    3.  L'esito  della  valutazione  dei  titoli  sara'   reso   noto
esclusivamente a coloro che saranno ammessi a sostenere  le  prove  e
gli accertamenti di cui ai successivi articoli 10, 11 e 12. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
 
    1. I Comandi di cui  al  precedente  art.  3,  comma  2  dovranno
provvedere a: 
      a) redigere, per  ciascun  concorrente  in  servizio,  apposito
documento caratteristico, redatto fino  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
con la seguente  motivazione:  «partecipazione  al  concorso  per  il
reclutamento di ufficiali in servizio permanente nei  ruoli  speciali
dell'Esercito»; 
      b) trasmettere non oltre  il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso alla Direzione generale per  il  personale
militare - I Reparto -  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª
Sezione - viale dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma,  la  seguente
documentazione: 
        1) copia dello stato di servizio o del foglio matricolare; 
        2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
        3) copia del libretto personale o della cartella personale. 
    2. Per i concorrenti  in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  Comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere  e  trasmettere  nei  termini  sopraindicati  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, le  pratiche  personali  riservate  verranno  rese
disponibili  alle   commissioni   esaminatrici   direttamente   dalla
Direzione generale per il personale militare. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
 
    1. Lo svolgimento dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma
1 prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      c) valutazione dei titoli; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    Alle prove ed agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, in corso di validita', rilasciato  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2. A mente dell'art. 3, comma 3 del decreto ministeriale 4 aprile
2000, n. 114, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile  che
si sono trovati nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma  2  del
citato  decreto  ministeriale  4  aprile  2000,  n.  114  -  all'atto
dell'approvazione della graduatoria di merito (presumibilmente  entro
il 30 novembre 2010) con il decreto dirigenziale di cui al successivo
art. 14, comma 2 dovranno essere risultati idonei in tutte  le  prove
ed in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  ed
accertamenti di cui al precedente comma 1 (ad eccezione di quelle  di
efficienza fisica per le quali e'  prevista  la  tenuta  ginnica)  in
uniforme di servizio; i  concorrenti  provenienti  dal  congedo  sono
altresi' invitati a presentarsi alla  suddette  prove  indossando  un
abbigliamento consono alla sede d'esame. 
    4.  L'Amministrazione  militare   non   risponde   di   eventuale
danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti hanno
lasciato incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui  al
comma 1 del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1.  Con  successivi  decreti  saranno  nominate  le   commissioni
esaminatrici per le prove scritte ed orale, per  la  valutazione  dei
titoli e per la formazione della graduatoria di ciascun concorso, che
saranno cosi' composte: 
      a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Generale di  brigata
in  servizio  permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre  3  anni,
presidente; 
        2) cinque Tenenti colonnelli (uno per ciascuna delle Armi  di
fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni)  in  servizio
permanente, membri; 
        3) quattro docenti o esperti di  lingua  straniera  (uno  per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e  tedesca)  membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale  con  profilo  professionale  non  inferiore  a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto al voto; 
      b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o
grado corrispondente in servizio permanente o in  ausiliaria  da  non
oltre 3 anni, presidente; 
        2) tre Tenenti  colonnelli  dell'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali in servizio permanente, membri; 
        3) quattro docenti o esperti di  lingua  straniera  (uno  per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e  tedesca)  membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale  con  profilo  professionale  non  inferiore  a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto; 
      c) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a Brigadier generale o
grado corrispondente in servizio permanente o in  ausiliaria  da  non
oltre 3 anni, presidente; 
        2) tre Tenenti colonnelli del Corpo di amministrazione  e  di
commissariato in servizio permanente, membri; 
        3) quattro docenti o esperti di  lingua  straniera  (uno  per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e  tedesca)  membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale  con  profilo  professionale  non  inferiore  a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto; 
      d) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera d): 
        1) un ufficiale di grado non inferiore a  Brigadier  generale
in  servizio  permanente  o  in  ausiliaria  da  non  oltre  3  anni,
presidente; 
        2) tre ufficiali superiori del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente, membri; 
        3) quattro docenti o esperti di  lingua  straniera  (uno  per
ciascuna delle lingue francese, inglese, spagnola e  tedesca)  membri
aggiunti per la prova orale facoltativa di lingua straniera; 
        4) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, ovvero  un
dipendente civile dell'Amministrazione della difesa appartenente alla
terza area funzionale  con  profilo  professionale  non  inferiore  a
«funzionario di amministrazione», segretario senza diritto di voto. 
    2.  Parimenti  con  successivi  decreti   saranno   nominate   le
commissioni per le prove di efficienza fisica, per  gli  accertamenti
sanitari,  per  l'accertamento  attitudinale  e  per  gli   ulteriori
accertamenti sanitari, uniche per tutti e tre i concorsi, che saranno
cosi' composte: 
      a) per le prove di efficienza fisica: 
        1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali superiori in servizio permanente qualificati
istruttori militari di educazione fisica, membri; 
        3) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Capitano, segretario. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; 
      b) per gli accertamenti sanitari: 
        1) un ufficiale medico in servizio permanente  di  grado  non
inferiore a Colonnello, presidente; 
        2) due ufficiali superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti o di medici specialisti esterni; 
      c) per l'accertamento attitudinale: 
        1) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Colonnello del ruolo normale delle Armi  di  fanteria,  cavalleria,
artiglieria, genio, trasmissioni; 
        2) un ufficiale psicologo in servizio  permanente  del  Corpo
sanitario; 
        3) un ufficiale in  servizio  permanente  qualificato  perito
selettore attitudinale; 
        4) un ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore
a Tenente, segretario. 
    Le funzioni di  presidente  saranno  svolte  dall'ufficiale  piu'
elevato in grado ovvero, a parita' di grado, da quello piu' anziano. 
    Detta  commissione  si  avvarra'   del   contributo   tecnico   -
specialistico di ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente
laureati in psicologia che potranno essere  coadiuvati  da  psicologi
civili convenzionati presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito; 
      d) per gli ulteriori accertamenti sanitari: 
        1) un  ufficiale  generale  medico  in  servizio  permanente,
presidente; 
        2) due ufficiali superiori  medici  in  servizio  permanente,
membri. 
    Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione  per
gli accertamenti sanitari di  cui  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1 saranno
ammessi - con riserva di  accertamento  del  possesso  dei  requisiti
prescritti per  la  partecipazione  al  concorso  -  a  sostenere  le
seguenti prove scritte: 
    a) prova scritta di cultura generale consistente in una serie  di
quesiti a risposta multipla  predeterminata  volti  ad  accertare  il
grado  di  conoscenza  della  lingua   italiana   anche   sul   piano
ortogrammaticale  e  sintattico,  la  conoscenza  di   argomenti   di
attualita',  di  educazione  civica,  di  storia,  di  geografia,  di
matematica e di logica matematica. Le modalita' di svolgimento  della
prova sono indicati nell'allegato D che costituisce parte  integrante
del       presente       decreto.       Inoltre,       sui       siti
http://www.persomil.difesa.it/   e    http://www.esercito.difesa.it/,
sara' resa disponibile la banca dati dalla  quale  saranno  tratti  i
predetti quesiti; 
    b) prova scritta di cultura tecnico -  professionale,  di  durata
massima di 6 ore,  consistente  nello  svolgimento  di  un  elaborato
vertente sui programmi d'esame riportati nel  citato  allegato  D  al
presente decreto. 
    Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  predette
prove scritte, saranno osservate le disposizioni degli  articoli  13,
14 e 15, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio
1994, n. 487. 
    2. La prova scritta di cultura generale avra' luogo, per ciascuno
dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  con  inizio  non
prima delle ore 0930 presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma  «Gonzaga  del  Vodice»,
viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario: 
    a) 21 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera d) del bando; 
    b) 22 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b) del bando; 
    c) 23 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c) del bando; 
    d) 12 luglio 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a) del bando. 
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta  ufficiale  -
4ª serie speciale del 15 giugno 2010. Detto avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i  concorrenti.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del  15  giugno
2010  tale  pubblicazione  potra'  essere  rinviata   ad   una   data
successiva. 
    I concorrenti ai quali non e' stata comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi  presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato,  nonche'  di  copia  della  domanda  e  della  ricevuta  della
raccomandata di spedizione della medesima. 
    Essi dovranno avere con se'  una  penna  a  sfera  ad  inchiostro
indelebile nero. L'occorrente per lo svolgimento  della  prova  sara'
loro fornito sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione della prova scritta di  cultura  generale  sara'
effettuata con l'ausilio di sistemi  informatizzati  subito  dopo  lo
svolgimento della prova medesima. 
    Ai  concorrenti  verra'  attribuito  un  punteggio  espresso   in
trentesimi in relazione al numero  di  risposte  esatte.  Per  essere
ammessi  a  sostenere  la  prova  scritta  di   cultura   tecnico   -
professionale, di cui al  successivo  comma  5,  essi  dovranno  aver
risposto correttamente almeno al 60 per cento delle domande.  In  tal
caso ad essi verra' attribuito un punteggio di 18/30. 
    L'esito della prova sara' reso  noto  ai  concorrenti  il  giorno
stesso,  all'ora  che  sara'  stata  indicata  dai  presidenti  delle
rispettive  commissioni  esaminatrici.  Alla  sede  d'esame  verranno
affissi in bacheca appositi elenchi,  uno  degli  idonei,  uno  degli
inidonei. Gli idonei saranno  invitati  a  ritirare  subito  dopo  la
comunicazione scritta riportante  il  voto  conseguito  nella  prova,
rilasciandone ricevuta. 
    Per gli inidonei l'affissione dell'elenco in bacheca  costituira'
notifica dell'esito della prova. 
    4. I concorrenti che non avranno superato  la  prova  scritta  di
cultura generale potranno chiedere informazioni sull'esito  di  detta
prova, a partire dal 15° giorno successivo alla data  di  svolgimento
della stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale  per  il
personale militare - Servizio  relazioni  con  il  pubblico  -  viale
dell'Esercito  180/186  -  00143  Roma,  tel.  06/517051012,   ovvero
consultare il sito www.persomil.difesa.it. 
    5. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  avra'
luogo, per ciascuno dei concorsi di cui al precedente art.  1,  comma
1, con inizio non prima delle ore 09,30 presso il Centro di selezione
e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno,  caserma  «Gonzaga
del Vodice», viale Mezzetti n. 2, secondo il seguente calendario: 
    a) 22 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera d) del bando; 
    b) 23 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera b) del bando; 
    c) 24 giugno 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera c) del bando; 
    d) 13 luglio 2010, per il concorso di cui all'art.  1,  comma  1,
lettera a) del bando. 
    Eventuali modifiche della sede e della data di svolgimento  delle
suddette prove scritte saranno rese note nella Gazzetta  ufficiale  -
4ª serie speciale del 15 giugno 2010. Detto avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i  concorrenti.
Nella medesima Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale del  15  giugno
2010  tale  pubblicazione  potra'  essere  rinviata   ad   una   data
successiva. 
    Anche per questa prova i concorrenti dovranno avere con  se'  una
penna a sfera con inchiostro indelebile nero, mentre l'occorrente per
lo svolgimento della prova sara' loro fornita sul posto. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    6. La prova scritta di  cultura  tecnico  -  professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. 
    I concorrenti che non avranno superato la predetta prova  scritta
non  riceveranno   alcuna   comunicazione,   ma   potranno   chiedere
informazioni sull'esito di detta prova,  a  partire  dal  90°  giorno
successivo alla data di svolgimento della stessa, al Ministero  della
difesa - Direzione generale per  il  personale  militare  -  Servizio
relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 180/186 - 00143 Roma,
tel. 06/517051012, ovvero consultare il sito www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
 
    1. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma
1, procederanno a valutare i titoli di merito  dei  soli  concorrenti
che si saranno presentati alla prova scritta  di  cultura  tecnico  -
professionale dei concorsi, sempreche' detti titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione  delle  domande,  siano
stati dichiarati con le modalita' indicate  nel  precedente  art.  4,
ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. 
    2. Il punteggio massimo  attribuibile  ai  titoli  di  merito  da
valutare nei predetti concorsi e' pari a 28/30, cosi' ripartiti: 
      a) qualita' militari e professionali o esperienze professionali
documentate svolte  presso  amministrazioni  pubbliche:  fino  ad  un
massimo di punti 6; 
      b) idoneita' riportata in precedenti concorsi per l'accesso  ai
ruoli degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito:  fino  ad
un massimo di punti 3; 
      c) partecipazione ad operazioni fuori dal territorio nazionale,
anche se svolte nell'ambito di organizzazioni umanitarie: fino ad  un
massimo di punti 5, attribuendo 0,30 punti per ogni mese di  servizio
(o frazione superiore a 15 giorni) effettivamente  prestato  in  tali
operazioni; 
      d) titolo di studio  posseduto  in  aggiunta  a  quello  minimo
prescritto per la partecipazione al concorso: fino ad un  massimo  di
punti 4. In particolare saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ciascun diploma  universitario  con  corso  di  durata
biennale: fino a punti 0,50; 
        2) per ciascuna laurea o diploma universitario con  corso  di
durata triennale: fino a punti 2; 
        3) per ciascuna laurea specialistica  -  magistrale:  fino  a
punti 4 (con  assorbimento  del  punteggio  previsto  per  la  laurea
triennale propedeutica al suo conseguimento); 
      e) ricompense: fino ad un massimo di punti  5.  In  particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per ogni medaglia d'oro  al  valor  militare  o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 2; 
        2) per ogni medaglia d'argento al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito: punti 1,50; 
        3) per ogni medaglia di bronzo al valor militare o  al  valor
civile o al valore dell'Esercito o croce al valor militare: punti 1; 
        4) per ogni croce d'oro al merito dell'Esercito: punti 0,90; 
        5) per ogni croce d'argento al  merito  dell'Esercito:  punti
0,85; 
        6) per ogni croce di bronzo al  merito  dell'Esercito:  punti
0,80; 
        7) per ogni encomio solenne: punti 0,75; 
        8) per ogni encomio semplice: punti 0,50; 
        9) per ogni elogio: punti 0,25; 
      f)  periodi  di  comando:  fino  ad  un  massimo  di  punti  3,
attribuendo punti 0,10 per ogni  mese  (o  frazione  superiore  a  15
giorni) di comando o  attribuzioni  specifiche  ovvero  in  incarichi
tecnici delle specializzazioni di appartenenza; 
      g) altri titoli: fino ad un massimo di punti 2. In  particolare
saranno attribuiti i seguenti punteggi: 
        1) per corsi universitari post lauream: fino a punti 1; 
        2) per il diploma  di  Maestro  dello  sport  rilasciato  dal
C.O.N.I. al termine di un corso di durata triennale: punti 1,50; 
        3)  per  la  qualifica  di  istruttore   riconosciuta   dalle
norme/direttive delle Forze armate: punti 0,50. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. I concorrenti, che nella prova scritta di  cultura  tecnico  -
professionale hanno riportato un punteggio di almeno  18/30,  saranno
ammessi a sostenere le prove  di  efficienza  fisica  e,  se  idonei,
saranno sottoposti agli accertamenti sanitari di  cui  al  successivo
art. 11 del presente decreto e all'accertamento attitudinale, di  cui
al successivo articolo 12. 
    Le  prove  e  gli  accertamenti  di  cui  sopra  avranno   luogo,
presumibilmente nel  mese  di  ottobre  2010,  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  nei
giorni  che  saranno  resi  noti   agli   interessati   con   lettera
raccomandata o telegramma. Al  fine  di  garantire  l'economicita'  e
l'efficacia dell'azione  amministrativa,  tale  comunicazione  potra'
essere inviata per via telematica. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti, nel periodo di  permanenza  presso  il  Centro,
potranno  usufruire,  compatibilmente  con  le  potenzialita'   dello
stesso, di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione militare. 
    I medesimi dovranno presentarsi presso il predetto Centro  muniti
di tenuta ginnica e dovranno  esibire  il  certificato  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera in corso  di
validita' non antecedente ad un anno all'atto di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica rilasciato  da  medici  della  Federazione
medico - sportiva italiana o dal personale sanitario delle  strutture
sanitarie pubbliche o private  convenzionate  che  esercita  in  tali
ambiti la professione  di  medico  specializzato  in  medicina  dello
sport. La mancata  presentazione  di  tale  certificato  determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    I soli concorrenti non in servizio dovranno  esibire  i  seguenti
documenti, in originale o in copia conforme, rilasciati in  data  non
anteriore a tre mesi da quella  di  presentazione  agli  accertamenti
sanitari, salvo diverse indicazioni: 
      a) certificato rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante  la   recente
effettuazione dell'accertamento dei markers virali: anti HAV,  HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detto
certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      b) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  (solo  se  esiste  dubbio
diagnostico da parte della commissione per gli accertamenti  sanitari
l'esame  radiografico  verra'  effettuato   presso   il   Centro   di
selezione); 
      c) referto  attestante  l'esito  dell'analisi  di  accertamento
strumentale dell'enzima G6PD (metodo quantitativo),  eseguito  presso
strutture   sanitarie   pubbliche,   anche   militari,   o    private
convenzionate con il  Servizio  sanitario  nazionale.  Ai  sensi  dei
decreti dirigenziali emanati dal  Direttore  generale  della  sanita'
militare il 30 agosto 2007 e il  20  settembre  2007,  nonche'  della
relativa direttiva tecnica  di  attuazione  emanata  dalla  Direzione
generale della sanita' militare l'11 gennaio  2008,  i  soggetti  che
presenteranno  alterazioni  dell'enzima   G6PD,   consapevoli   delle
sanzioni civili e penali cui potranno  andare  incontro  in  caso  di
dichiarazione mendace, dovranno compilare nonche'  far  sottoscrivere
dal proprio medico di fiducia di  cui  all'art.  25  della  legge  23
dicembre 1978, n.  833  il  modello  di  certificato  medico  di  cui
all'allegato  E,  che  costituisce  parte  integrante  del   presente
decreto, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di
deficit G6PD ed eventuali pregresse  manifestazioni  emolitiche.  Per
tale certificato e' richiesta una validita' di sei mesi dalla data di
convocazione  agli  accertamenti   sanitari.   Tale   modello   sara'
presentato  dal  candidato  alla  commissione  per  gli  accertamenti
sanitari.La mancata presentazione di detto  certificato  determinera'
l'esclusione del concorrente dal  concorso.  Inoltre  i  soggetti  in
questione, in sede di visita medica effettuata dalla commissione  per
gli   accertamenti   sanitari,   se   giudicati   idonei,    dovranno
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione di cui all'allegato  F,  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto; 
      d)  referto,  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,  anche
militare, o privata convenzionata, attestante l'esito  del  test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV,  determinato  con
test ELISA di 3ª o 4ª generazione. La mancata presentazione  di  tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente comma  2,  le  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) le sole concorrenti  non  in  servizio:  referto  attestante
l'esito di ecografia  pelvica  eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata convenzionata entro  i  tre  mesi
precedenti la data di presentazione.La mancata presentazione di detto
certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza - mediante
analisi su  sangue  o  urine  -  effettuato  entro  i  cinque  giorni
lavorativi precedenti la data di presentazione alle  prove  medesime,
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
convenzionata. 
    Le concorrenti che non esibiranno tale referto saranno sottoposte
(al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle  prove  di
efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 11, comma
2) al test di gravidanza, volto ad escludere la sussistenza di  detto
stato.  Infatti  l'accertato  stato  di  gravidanza  impedira'   alla
concorrente di essere sottoposta alle prove di  efficienza  fisica  e
produrra' l'effetto indicato al successivo art. 11, comma 3. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in copia conforme. 
    4. Il prospetto delle prove di efficienza  fisica,  distinte  per
sesso dei concorrenti, e' riportato nell'allegato G, che  costituisce
parte integrante del presente decreto. 
    In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento della
prova di piegamenti sulle braccia e della prova di salto, sia  per  i
concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso  femminile,  al
fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove,  ridurre  le
cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle   stesse   e   per   una
preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. 
    Il  mancato  superamento  anche  di  uno  solo   degli   esercizi
obbligatori  indicati  per   le   due   categorie   di   concorrenti,
rispettivamente, nei precedenti commi 4 e 5 determinera' giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    Il superamento dei due esercizi obbligatori, invece, determinera'
giudizio  di  idoneita'  alle  prove  di  efficienza  fisica,   senza
attribuzione di alcun punteggio. In tal caso i  concorrenti  potranno
effettuare, se lo desiderano, gli esercizi facoltativi,  al  fine  di
conseguire  il  punteggio  incrementale  indicato  nel  gia'   citato
allegato G. 
    Il medesimo allegato G contiene disposizioni circa  le  modalita'
di svolgimento delle prove ed i comportamenti che dovranno  tenere  i
concorrenti, a pena  di  esclusione,  per  le  ipotesi  di  esiti  di
precedente  infortunio   o   di   infortunio   verificatosi   durante
l'effettuazione degli esercizi. 
    5. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) verifichera' la validita' delle certificazioni di  volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale; 
      b) avviera' senza indugio alla competente commissione  per  gli
accertamenti  sanitari  la  concorrente  per  la  quale  il  test  di
gravidanza  sara'  risultato  positivo  ai  fini  dell'adozione   del
provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo; 
      c) sottoporra' i  concorrenti  agli  esercizi  obbligatori  e/o
facoltativi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o
completando il relativo verbale; 
      d) attribuira'  ai  concorrenti  che  abbiano  superato  uno  o
entrambi  gli  esercizi  facoltativi  il   punteggio   corrispondente
indicato nel gia' citato allegato G. Tale punteggio, che in ogni caso
non potra' superare complessivamente  i  2  punti,  sara'  comunicato
seduta stante ai concorrenti  e  concorrera'  alla  formazione  della
graduatoria di merito di cui al successivo art. 14. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti che avranno  conseguito  giudizio  di  idoneita'
nelle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il
Centro predetto, a cura della commissione di cui al  precedente  art.
7,  comma  2,  lettera  b)  ad   accertamenti   sanitari   volti   al
riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica  al  servizio
militare quali ufficiali in servizio permanente  del  ruolo  speciale
delle Armi o del Corpo per il quale hanno chiesto di concorrere. 
    2. Tutti i concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti volti a
verificare il possesso da parte  degli  stessi  di  una  statura  non
inferiore a m. 1,65, se di sesso maschile, e a m. 1,61, se  di  sesso
femminile. 
    3. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione
medica  del  Dirigente   del   servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello di cui all'allegato H. Tale certificazione  dovra'
essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla
commissione per gli accertamenti sanitari. La  mancata  presentazione
di tale attestazione determinera' l'esclusione  del  concorrente  dal
concorso.  Il  personale  dichiarato  inidoneo   permanentemente   al
servizio militare incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo
all'impiego nei teatri operativi e/o all'effettuazione delle prove di
controllo dell'efficienza  operativa,  prevista  dalla  direttiva  n.
100/162.200  ITER  del  17   aprile   2000   dello   Stato   maggiore
dell'Esercito e  successive  aggiunte  e  varianti,  non  riunisce  i
requisiti sanitari necessari alla partecipazione al concorso. 
    4. Per il solo personale non in servizio sara' verificata: 
      a) funzionalita' visiva: visus corretto non inferiore  a  16/10
complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al  seguito)
e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede  di  meno,  raggiungibile
con correzione non superiore alle  tre  diottrie  anche  in  un  solo
occhio, senso cromatico accertato mediante visita oculistica; 
      b) perdita uditiva: 
        1) monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; 
        2) bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; 
        3) monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷  8.000
Hz; 
      c) normale sviluppo somatico con presenza fisica ed  attitudini
dinamiche buone. 
    5. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
le visite specialistiche e gli accertamenti di laboratorio seguenti: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica; 
      d) visita psicologica/psichiatrica; 
      e)  valutazione  ginecologica  (per  le  concorrenti  di  sesso
femminile); 
      f) analisi completa delle urine con analisi del  sedimento:  in
particolare sara'  effettuata  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti  e/o  psicotrope  quali  anfetamina,
cocaina,    oppiacei,    cannabinoidi,     barbiturici,     metadone,
benzodiazepine ed  altri.  In  caso  di  positivita',  disporra'  sul
medesimo   campione   test   di   conferma   (gascromatografia    con
spettrometria di massa); 
      g) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatinemia; 
        4) transaminasemia (GOT - GPT); 
        5) bilirubinemia totale e frazionata; 
        6) eventuale verifica del G6PD (metodo quantitativo); 
        7) VES; 
        8) trigliceridemia; 
        9) colesterolemia; 
        10) gamma GT; 
      h) esami diagnostici  volti  ad  accertare  l'abuso  di  alcool
mediante ricerca della CDT e, in caso di  positivita',  effettuazione
sul medesimo campione del test di conferma mediante HPLC. 
    La  commissione  potra'  comunque  disporre  l'effettuazione   di
ulteriori  accertamenti  specialistici   o   strumentali   nei   casi
meritevoli di approfondimento diagnostico. 
    6. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 10, comma 3, lettera b)  la  commissione  non  potra'
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 3,  comma  2,  del  decreto
ministeriale 4 aprile 2000, citato nelle premesse, secondo  il  quale
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    7.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  cui   sia   stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 

         Parte di provvedimento in formato grafico

 
e che se affetti da deficit di  glucosio  -  fosfato  -  deidrogenasi
(G6PD) non hanno avuto comprovate manifestazioni emolitiche. 
    8. Non saranno giudicati  idonei  dalla  predetta  commissione  i
concorrenti: 
      a) affetti da disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve
(dislalia o disartria); 
      b) risultati positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso
di alcool, per l'uso, anche saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      c) affetti da malattie  o  lesioni  acute  per  le  quali  sono
previsti tempi lunghi  di  recupero  dello  stato  di  salute  e  dei
requisiti necessari per la frequenza del corso  applicativo  indicato
nel successivo art. 15; 
      d) affetti  da  imperfezioni  ed  infermita'  che,  seppur  non
contemplate nei precedenti alinea, risultino  comunque  incompatibili
con  l'espletamento  delle  mansioni   di   ufficiale   in   servizio
permanente. 
    9. La commissione per gli accertamenti sanitari,  seduta  stante,
comunichera'   al   concorrente   l'esito   della   visita    medica,
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale dei ruoli speciali dell'Esercito  in
servizio permanente»; 
      b) «inidoneo quale ufficiale dei ruoli  speciali  dell'Esercito
in  servizio  permanente»,  con   indicazione   della   causa   della
inidoneita'. 
    I concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque entro  i
successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione
sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a   sostenere
l'accertamento  attitudinale.   I   concorrenti   che   non   avranno
recuperato, al momento della  nuova  visita,  la  prevista  idoneita'
saranno giudicati inidonei ed esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio
sara' comunicato seduta stante agli interessati. 
    10. La commissione per gli accertamenti sanitari dovra', inoltre,
aver cura di informare i concorrenti giudicati idonei che  presentano
alterazioni  dell'enzima  G6PD  (tali  in  ogni  caso  da  comportare
l'attribuzione del  coefficiente  2  nella  caratteristica  somato  -
funzionale AV) circa gli effetti di tale  alterazione  nonche'  delle
eventuali  limitazioni  all'impiego  previste  per   taluni   scenari
operativi.  A  tal  fine   la   commissione   medesima   dovra'   far
sottoscrivere   la   dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e
responsabilizzazione riportata nel gia' citato allegato F al presente
decreto. 
    11. In sede di visita medica generale  potranno  essere  posti  a
base di giudizi di  inidoneita',  adeguatamente  motivati,  da  parte
della commissione, la presenza  di  tatuaggi  se,  per  loro  sede  e
natura, risultano deturpanti o contrari  al  decoro  dell'uniforme  o
sono possibile  indice  di  personalita'  abnorme  (in  tal  caso  da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici). 
    12.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  inidonei  non  saranno
ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi  potranno  tuttavia  far
pervenire alla Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali - 2ª Sezione -  Casella
Postale  15317  (Ufficio  postale  Roma  Laurentina)  -  00143  Roma,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo  a  quello  della
visita medica, anticipandola via fax (numero 06/517052774), specifica
istanza corredata da idonea documentazione  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il
giudizio di inidoneita'. 
    Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista 
documentazione o pervenute oltre i termini perentori sopraindicati. 
    La documentazione sanitaria allegata dai concorrenti  all'istanza
di cui sopra sara' valutata dalla commissione di  cui  al  precedente
art. 7, comma 2, lettera d) che,  solo  se  lo  riterra'  necessario,
sottoporra' gli interessati ad ulteriori accertamenti sanitari, prima
di emettere il giudizio definitivo. 
    13. In caso di mancato accoglimento dell'istanza,  i  concorrenti
riceveranno comunicazione che il giudizio di inidoneita' riportato al
termine degli accertamenti sanitari dovra' intendersi confermato. 
    Analogamente, in caso di accoglimento dell'istanza, i concorrenti
riceveranno,  sempre  dalla  Direzione  generale  per  il   personale
militare, formale comunicazione. 
    14. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  comma  12,  o  degli
ulteriori accertamenti  sanitari  disposti  o  che  ad  essi  avranno
rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei e, con riserva, quelli di cui al precedente art. 11,  comma  9
saranno sottoposti ad accertamento attitudinale. 
    2. L'accertamento attitudinale  sara'  eseguito  da  parte  della
commissione di cui al precedente art. 7, comma  2,  lettera  c)  che,
attraverso una serie di  prove  (batteria  testologica,  questionario
informativo ed  un'intervista  di  selezione  individuale)  valutera'
oggettivamente  il  possesso   delle   caratteristiche   attitudinali
indispensabili  all'espletamento  delle  mansioni  di  ufficiale   in
servizio permanente del ruolo speciale delle Armi o del Corpo per  il
quale hanno chiesto di concorrere. Tale  valutazione  vertera'  sulle
seguenti aree di indagine: 
      a) area dell'adattabilita' al contesto militare; 
      b) area relazionale (dimensione interpersonale); 
      c) area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale); 
      d) area emozionale (dimensione intrapersonale). 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali dell'accertamento  attitudinale,  insieme  a  quelli
delle prove di  efficienza  fisica  e  degli  accertamenti  sanitari,
dovranno essere inviati a cura del Centro di selezione e reclutamento
nazionale dell'Esercito alla  Direzione  generale  per  il  personale
militare - I Reparto -  1ª  Divisione  reclutamento  ufficiali  -  2ª
Sezione, entro tre giorni dalla data di conclusione degli stessi. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  sostenere  la  prova  orale  prevista  per
ciascuno dei concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1  i
concorrenti risultati  idonei  alle  prove  scritte,  alle  prove  di
efficienza  fisica,  agli   accertamenti   sanitari   ed   a   quello
attitudinale. 
    La  prova  orale,  che  avra'  luogo  nella  sede  e  nel  giorno
comunicati agli interessati con lettera raccomandata o telegramma  o,
se possibile, messaggio di posta elettronica, vertera'  su  argomenti
tratti dal gruppo di tesi estratto a sorte da ciascun concorrente tra
i quattro gruppi riportati nel citato allegato D al presente decreto.
Tale prova avra' durata non superiore a 30 minuti primi. 
    2. I concorrenti che non si presenteranno  nel  giorno  stabilito
saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso  quali
che saranno le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute  a  causa
di forza maggiore. 
    3. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
    4. I concorrenti idonei alla prova  orale,  sempreche'  lo  hanno
richiesto nella domanda di partecipazione al concorso, sosteranno una
prova orale facoltativa di lingua straniera, scelta fra la  francese,
l'inglese, la spagnola e la tedesca, con le modalita'  riportate  nel
gia' citato allegato D. 
    La  prova  facoltativa   di   lingua   straniera   si   svolgera'
contestualmente alla prova orale. 
    Ai concorrenti che  sosterranno  detta  prova  facoltativa  sara'
assegnata  una  votazione  in  trentesimi  da  0  a  30,  alla  quale
corrispondera' il seguente punteggio utile per  la  formazione  della
graduatoria: 
    a) da 0 a 17,999/30: punti 0; 
    b) da 18/30 a 20,999/30: punti 1; 
    c) da 21/30 a 23,999/30: punti 2; 
    d) da 24/30 a 26,999/30: punti 3; 
    e) da 27/30 a 30/30: punti 4. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Graduatorie di merito 
 
 
    1. In ciascuno dei concorsi di  cui  al  precedente  articolo  1,
comma 1 la graduatoria degli idonei sara' formata  dalla  commissione
esaminatrice  in  base  alla  somma  dei   punteggi   riportati   dai
concorrenti in ciascuna delle prove d'esame,  nella  valutazione  dei
titoli e degli eventuali punteggi incrementali conseguiti nelle prove
di efficienza fisica  e  nella  prova  orale  facoltativa  di  lingua
straniera. 
    La graduatoria di merito di ciascuno dei concorsi di cui all'art.
1, comma 1 sara' approvata con decreto dirigenziale. 
    Nel decreto di approvazione della graduatoria di ciascun concorso
si terra' conto della riserva dei posti a favore del  coniuge  e  dei
figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di servizio di cui alla legge  n.  30/2010  e
della riserva dei posti a favore  degli  appartenenti  al  ruolo  dei
marescialli. Se un concorrente, inserito in graduatoria,  rientra  in
entrambe le suddette categorie di riservatari, la riserva di cui alla
legge n. 30/2010 prevale su quella prevista a favore della  categoria
dei  marescialli.  I  posti   eventualmente   non   ricoperti   dagli
appartenenti alle categorie di  riservatari  di  cui  sopra  potranno
essere devoluti a favore delle altre categorie di concorrenti  idonei
secondo l'ordine della graduatoria generale di merito. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto,
a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'articolo
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  che  i  concorrenti  hanno  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata  alla
medesima. A parita' od in assenza di titoli di preferenza,  sempre  a
parita' di merito, sara' preferito il  concorrente  piu'  giovane  di
eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge
127/1997,  come  aggiunto  dall'articolo  2,  comma  9  della   legge
191/1998. 
    3. In ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
saranno dichiarati vincitori - sempreche'  non  saranno  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui  all'art.  1,  comma  4  del  presente
decreto  -  i  concorrenti  che,  per  quanto  indicato   nei   commi
precedenti, si collocheranno utilmente nella  rispettiva  graduatoria
di merito. 
    4. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel  Giornale   ufficiale   del   Ministero   della   difesa.   Della
pubblicazione sara'  data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.  Essi  saranno  inoltre
pubblicati,    a    puro     titolo     informativo,     nel     sito
http://www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                               Nomina 
 
 
    1. I vincitori dei concorsi saranno nominati ad  eccezione  degli
appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze  di
completamento e degli  ufficiali  in  ferma  prefissata,  di  cui  al
precedente art. 2, comma 1, lettere c) e b), Sottotenenti in servizio
permanente rispettivamente del ruolo speciale delle Armi o del  Corpo
per il quale  hanno  concorso,  con  anzianita'  assoluta  nel  grado
stabilita dal decreto di nomina che sara' immediatamente esecutivo. 
    Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali  inferiori  delle
forze di completamento e quelli  appartenenti  alla  categoria  degli
ufficiali inferiori in ferma  prefissata,  invece,  saranno  nominati
ufficiali in servizio permanente del rispettivo ruolo speciale con il
grado rivestito all'atto della scadenza del termine di  presentazione
delle domande. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo  alla  nomina,  del  possesso  del  requisito  della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  2  del  presente
decreto. 
    Con successivo decreto si provvedera' alla assegnazione alle Armi
dei vincitori del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) del
presente decreto. 
    3. I vincitori di ciascun concorso saranno invitati  ad  assumere
servizio in via  provvisoria,  sotto  riserva  dell'accertamento  del
possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del
corso applicativo, che avra' durata non inferiore a tre mesi. 
    All'atto della presentazione  al  corso  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data  di  inizio
del corso medesimo che avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto
del superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere
detta ferma comportera' la revoca della nomina. 
    Inoltre,  la   mancata   presentazione   al   corso   applicativo
comportera' la decadenza dalla nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Il concorrente di sesso  femminile  nominato  Sottotenente  in
servizio permanente che, trovandosi nelle condizioni dell'art. 10 del
decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, non potra' frequentare  il
corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 
    5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 14,
entro il termine di 1/12° della durata del corso stesso. 
    6. I frequentatori che non supereranno  o  non  completeranno  il
corso applicativo: 
      a) se provenienti dal personale in servizio, rientreranno nella
Forza armata e categoria  di  provenienza  per  completare  la  ferma
eventualmente contratta. Il periodo di durata del corso sara' in  tal
caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    7. Per gli  ufficiali,  che  supereranno  il  corso  applicativo,
l'anzianita' relativa nel grado  rivestito  verra'  rideterminata  in
base alla media del punteggio ottenuto nella  graduatoria  di  merito
del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine  corso.
Gli appartenenti alla categoria degli ufficiali inferiori delle forze
di completamento e alla categoria degli ufficiali inferiori in  ferma
prefissata saranno iscritti in ruolo dopo  l'ultimo  dei  pari  grado
dello stesso ruolo. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, l'Amministrazione provvedera' a chiedere
alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.  Inoltre,
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emerge la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il  dichiarante
decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al  provvedimento
emanato sulla base della dichiarazione mendace. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. La Direzione generale per il personale  militare  potra',  con
provvedimento  motivato,  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina ad  ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
 
    1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e
degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto  sono  a
carico dei concorrenti, anche se militari in servizio. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, sino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento  delle  prove  previste  dal
precedente art. 6 del presente decreto, nonche' quelli necessari  per
il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e per  il
rientro in sede. In particolare  detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
oppure frazionata in due periodi, di cui uno, non superiore  a  dieci
giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti saranno
raccolti presso il Ministero della difesa, Direzione generale per  il
personale militare - I Reparto - 1ª Divisione reclutamento ufficiali,
per le finalita' di gestione del concorso e saranno  trattati  presso
una banca  dati  automatizzata  anche  successivamente  all'eventuale
instaurazione del rapporto di impiego per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    La comunicazione di tali  dati  e'  obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente  nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    2. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Direttore generale della Direzione generale del personale militare  ,
viale dell'Esercito n. 180/186 - 00143 Roma -  Cecchignola,  titolare
del trattamento. Responsabile del trattamento  e'  il  Direttore  pro
tempore della 1ª Divisione  reclutamento  ufficiali  della  Direzione
generale medesima. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 30 aprile 2010 
 
                          Il Generale di Corpo d'armata: Mario Roggio