Concorso per 2 ricercatori universitari (emilia romagna) UNIVERSITA' DI FERRARA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 2 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2010 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI FERRARA CONCORSO (scad. 17 giugno 2010) Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario IL RE ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI FERRARA |
Regione: | EMILIA ROMAGNA |
Provincia: | FERRARA |
Comune: | FERRARA |
Data di inserimento: | 18-05-2010 |
Data Scadenza bando | 17-06-2010 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (scad. 17 giugno 2010)
Procedura di valutazione comparativa a due posti di ricercatore universitario
IL RETTORE Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, concernente il riordinamento della docenza universitaria, la relativa fascia di formazione nonche' la sperimentazione organizzativa e didattica; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le pubbliche amministrazioni; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente le nuove norme sull'accesso ai documenti amministrativi; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341; Vista la legge 10 aprile 1991, n. 125; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni; Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito in legge 21 giugno 1995, n. 236 e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n. 693; Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675 e successive modificazioni; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449; Visto l'art. 1, primo comma della legge 3 luglio 1998, n. 210, che trasferisce alle Universita' le competenze ad espletare le procedure per la copertura dei posti vacanti e la nomina in ruolo di professori ordinari, associati e ricercatori e reca norme per il reclutamento di tale personale; Viste le richieste di procedura di valutazione comparativa per la copertura di posti di ricercatori universitari deliberate dai consigli di facolta'; Viste le delibere adottate dal senato accademico; Considerato che i posti richiesti dalle facolta' godono della copertura finanziaria nel rispetto dei limiti di spesa di cui all'art. 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449; Vista la Legge 18 febbraio 1999, n. 28; Visti i DD.MM. del 4 ottobre 2000, 9 gennaio 2001, 1° febbraio 2001 concernenti la rideterminazione dei settori scientifico-disciplinari e la definizione delle relative declaratorie; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Vista la legge 4 novembre 2005, n. 230; Visto il D.M. 24 novembre 2009, n. 212; Vista la nota ministeriale 17 dicembre 2009, n. 1656; Viste le indicazioni fornite dal M.I.U.R., con nota prot. n. 29 del 6 ottobre 2009, relative alle modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali; Vista la legge 9 gennaio 2009, n. 1 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 novembre 2008, n. 180, recante disposizioni urgenti per il diritto allo studio, la valorizzazione del merito e la qualita' del sistema universitario e della ricerca; Visto il decreto ministeriale 27 marzo 2009 - Modalita' di svolgimento delle elezioni per la costituzione delle commissioni giudicatrici di valutazione comparativa per il reclutamento dei professori e dei ricercatori universitari; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2009 prot. n. 89/2009 sulla valutazione dei titoli e delle pubblicazioni scientifiche; Decreta: Art. 1 E' indetta la procedura di valutazione comparativa per la copertura di due posti di ricercatore universitario presso le sottoindicate facolta' e per i seguenti settori scientifico-disciplinari: Facolta' di ingegneria - ING-IND/21 - Metallurgia (un posto) settori scientifico-disciplinari affini: nessuno; Facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali - FIS/01 - Fisica sperimentale (un posto) settori scientifico-disciplinari affini: nessuno.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione alla valutazione comparativa La partecipazione alla valutazione comparativa di cui all'art. 1 e' libera, senza limitazioni in relazione alla cittadinanza ed al titolo di studio posseduto dai candidati. Non possono partecipare alla valutazione comparativa: 1) coloro che siano esclusi dal godimento dei diritti civili e politici; 2) coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; 3) coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 4) i professori ed i ricercatori universitari di ruolo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare relativo al posto per il quale e' indetta la procedura o nei settori affini eventualmente previsti dall'art. 1; 5) coloro che abbiano gia' presentato cinque domande di partecipazione a valutazioni comparative di diversa tipologia i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010. Nel caso di partecipazione esclusivamente a procedure concernenti posti di ricercatore, il numero massimo e' elevato a quindici. Il candidato e' escluso dalle procedure, successive alla quinta ovvero alla quindicesima, per le quali abbia presentato domanda la cui data di riferimento cade nello stesso anno solare. Nel caso in cui il numero massimo di cinque o quindici sia superato con piu' domande aventi la medesima data di riferimento, nessuna delle domande aventi tale data di riferimento e' valida. I requisiti per ottenere l'ammissione debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande. Questa amministrazione garantisce parita' e pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
Art. 3 Domande di ammissione La domanda di ammissione alla valutazione comparativa, redatta in carta libera, secondo l'unito modello (allegato A) fornito anche per via telematica (https://www.unife.it), dovra' essere indirizzata al magnifico rettore dell'Universita' degli studi di Ferrara - Via Savonarola, 9 - 44121 Ferrara, entro il termine perentorio di trenta giorni a decorrere dal giorno successivo a quello della data di pubblicazione dell'avviso del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica. Le domande di ammissione alla valutazione comparativa si considereranno prodotte in tempo utile se spedite entro il termine indicato a mezzo raccomandata (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante) o consegnate direttamente all'Ufficio protocollo archivio, Via Savonarola, 9 - Ferrara, nei seguenti giorni ed orari: dal lunedi' al venerdi' dalle ore 9 alle ore 12,30 e martedi' pomeriggio dalle ore 15 alle ore 16,30 (a tal fine fa fede la data indicata nella ricevuta rilasciata dall'Ufficio protocollo archivio). Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno festivo, la scadenza slitta al primo giorno feriale utile. Ai sensi di quanto disposto dall'art. 39, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 la sottoscrizione della domanda non va autenticata. La domanda deve contenere, a pena di esclusione dalla valutazione comparativa, le indicazioni necessarie ad individuare in modo univoco il decreto rettorale, la facolta' e il settore scientifico-disciplinare per il quale il candidato intende essere ammesso. I candidati che intendano partecipare alla valutazione comparativa per piu' settori scientifico-disciplinari, devono presentare distinte domande ed eventuali allegati per ogni settore. Nella domanda i candidati devono chiaramente indicare il proprio cognome e nome, data e luogo di nascita e codice di identificazione personale (codice fiscale). Le donne coniugate debbono indicare il cognome da nubile. Il candidato deve inoltre dichiarare sotto la propria responsabilita': 1) la propria residenza; 2) la cittadinanza posseduta; 3) di non aver riportato condanne penali o le eventuali condanne riportate, indicando gli estremi delle relative sentenze, e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico; 4) di non essere professore universitario di ruolo o ricercatore universitario inquadrato nello stesso settore scientifico-disciplinare per il quale presenta la domanda od in uno di quelli ad esso affini eventualmente indicati all'art. 1; 5) di non aver prodotto, oltre la presente, cinque domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa per il reclutamento di ricercatori e professori universitari di ruolo ovvero di non aver prodotto, oltre la presente, quindici domande di partecipazione a procedure di valutazione comparativa esclusivamente per il reclutamento di ricercatori universitari i cui bandi abbiano termini di scadenza successivi al 1° gennaio 2010; 6) di non essere stato destituito dall'impiego presso una Pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 7) di essere iscritto nelle liste elettorali, precisandone il comune ed indicando eventualmente i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle medesime; i candidati cittadini di Stati esteri dovranno dichiarare di godere dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza, ovvero i motivi del mancato godimento degli stessi; 8) l'attuale posizione nei riguardi degli obblighi militari (solo per i cittadini italiani). Nella domanda deve essere indicato il recapito che il candidato elegge ai fini della valutazione comparativa. Ogni eventuale variazione dello stesso deve essere tempestivamente comunicata all'ufficio cui e' stata indirizzata l'istanza di partecipazione. I candidati riconosciuti handicappati devono specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda. L'Amministrazione universitaria inoltre non assume alcuna responsabilita' per eventuale mancato oppure tardivo recapito delle comunicazioni relative alla valutazione comparativa per cause non imputabili all'Amministrazione stessa ma a disguidi postali o telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. Il candidato dovra' allegare alla domanda: 1) copia fotostatica del documento di identita' e del codice fiscale; 2) curriculum in duplice copia della propria attivita' scientifica e didattica; 3) titoli ritenuti utili ai fini della valutazione comparativa e relativo elenco in duplice copia; 4) elenco, firmato in duplice copia, delle pubblicazioni che saranno presentate con le modalita' di cui al successivo art. 4. I documenti e i certificati devono essere prodotti in carta semplice, ai sensi dell'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 370. I candidati italiani e i cittadini di Stati dell'Unione europea possono dimostrare il possesso dei titoli sopra indicati mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione amministrativa previste dall'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 compilando l'allegato B al presente bando. I titoli possono altresi' essere prodotti in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato B al presente bando. L'utilizzo degli strumenti di semplificazione da parte dei cittadini non appartenenti all'Unione e' consentito alle condizioni e secondo le modalita' previste dall'art. 3, commi 2, 3 e 4 del sopracitato decreto. L'Amministrazione si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' del contenuto delle dichiarazioni sostitutive. Non verranno prese in considerazione le domande che non perverranno nel termine stabilito dal bando.
Art. 4 Pubblicazioni Le pubblicazioni che il candidato ritenga utile presentare per la valutazione comparativa e che siano state indicate nella domanda di partecipazione, dovranno essere inviate con apposito plico raccomandato, entro trenta giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto costitutivo delle commissioni, all'indirizzo indicato nel decreto stesso. E' facolta' dei candidati inviare le pubblicazioni stesse a tutti i membri della commissione. Per nessun motivo i candidati dovranno inviare, contestualmente alla domanda, il plico contenente le pubblicazioni che, se inviato, non verra' considerato valido ai fini della partecipazione alla valutazione comparativa. Le commissioni non prenderanno in considerazione pubblicazioni difformi, o in edizione diversa, da quelle indicate nella domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. Le pubblicazioni che non risultino inviate, in plico raccomandato, nel termine e all'indirizzo previsti dal comma 1 del presente articolo non potranno essere prese in considerazione dalle commissioni giudicatrici. A tal fine, fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante. Sui plichi contenenti le pubblicazioni devono essere indicati espressamente: decreto rettorale, la Facolta', la sigla, il titolo del settore scientifico-disciplinare, la qualifica per la quale si intende concorrere, nonche' cognome, nome e indirizzo del candidato. Il candidato puo' produrre le pubblicazioni in originale, in copia autenticata ovvero in copia fotostatica dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta', di cui all'art. 47 del decreto stesso, utilizzando a tal fine l'allegato B al presente bando. Per i lavori stampati all'estero deve risultare la data e il luogo di pubblicazione. Per i lavori stampati in Italia anteriormente al 2 settembre 2006 debbono essere adempiuti gli obblighi previsti dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 660; per quelli stampati successivamente a tale data si rimanda alle disposizioni di cui alla legge 15 aprile 2004, n. 106 e al relativo Regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 2006, n. 252. L'assolvimento di tali obblighi deve essere certificato da idonea documentazione, unita alla domanda, che attesti l'avvenuto deposito, oppure da autocertificazione del candidato sotto la propria responsabilita', ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Le pubblicazioni possono essere prodotte nella lingua originale. Il candidato che partecipa a piu' procedure di valutazione comparativa deve far pervenire, nella sede indicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana in cui sono pubblicate le commissioni giudicatrici, tante copie di pubblicazioni, con annesso elenco, quante sono le procedure di valutazione comparativa a cui partecipa. I documenti e le pubblicazioni prodotti dai candidati per la partecipazione alla presente procedura di valutazione comparativa non saranno restituiti da questa Amministrazione.
Art. 5 Esclusione dalla valutazione comparativa I candidati sono ammessi con riserva alla valutazione comparativa. L'esclusione per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del rettore.
Art. 6 Commissioni giudicatrici Le commissioni giudicatrici sono costituite con le modalita' indicate dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1 e dal decreto ministeriale 27 marzo 2009. Le commissioni sono nominate con decreto rettorale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La partecipazione ai lavori delle commissioni costituisce obbligo d'ufficio per i componenti, fatti salvi i casi di forza maggiore. La rinuncia alla nomina o le dimissioni di un componente della commissione giudicatrice per sopravvenuti impedimenti devono essere adeguatamente motivate e documentate e hanno effetto solo dopo il decreto di accettazione da parte del rettore. Le eventuali modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualita' di componente delle commissioni giudicatrici.
Art. 7 Ricusazione Dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto rettorale di nomina della commissione giudicatrice decorre il termine perentorio di trenta giorni per la presentazione al rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di ricusazione dei commissari. Decorso tale termine e comunque dopo l'insediamento della commissione non sono ammesse istanze di ricusazione dei commissari. Se la causa di ricusazione e' sopravvenuta, purche' anteriore alla data di insediamento della commissione, il termine decorre dalla sua insorgenza. Il rigetto della istanza di ricusazione non puo' essere dedotto come causa successiva di ricusazione.
Art. 8 Valutazione dei candidati La valutazione comparativa e' effettuata sulla base dei titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione, e delle pubblicazioni dei candidati, ivi compresa la tesi di dottorato, utilizzando i parametri, riconosciuti anche in ambito internazionale, individuati dal decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89/2009. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri di massima e le procedure della valutazione comparativa dei candidati, secondo quanto previsto dalla legge n. 1/2009 e li consegnano, senza indugio, al responsabile del procedimento di cui all'art. 12, il quale ne assicura la pubblicita' presso la sede del rettorato e delle facolta' che hanno richiesto il bando. I criteri sono pubblicizzati almeno sette giorni prima della prosecuzione dei lavori della commissione. La valutazione comparativa dei titoli dei candidati e' effettuata analiticamente sulla base dei seguenti elementi debitamente documentati: a) possesso del titolo di dottore di ricerca o equivalente, conseguito in Italia o all'estero; b) svolgimento di attivita' didattica a livello universitario in Italia o all'estero; c) prestazione di servizi di formazione e ricerca, anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, presso istituti pubblici italiani o all'estero; d) svolgimento di attivita' di ricerca, formalizzata da rapporti istituzionali, presso soggetti pubblici e privati italiani e stranieri; e) svolgimento di attivita' in campo clinico relativamente a quei settori scientifico-disciplinari in cui sono richieste tali specifiche competenze; f) realizzazione di attivita' progettuale relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; g) organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali; h) titolarita' di brevetti relativamente a quei settori scientifico-disciplinari nei quali e' prevista; i) partecipazione in qualita' di relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali; j) conseguimento di premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attivita' di ricerca. La valutazione di ciascun elemento sopra indicato e' effettuata considerando specificamente la significativita' che esso assume in ordine alla qualita' e quantita' dell'attivita' di ricerca svolta dal singolo candidato. Ai sensi dell'art. 1, comma 7, della legge 4 novembre 2005, n. 230, sono valutati come titoli preferenziali il dottorato di ricerca e le attivita' svolte in qualita' di assegnisti e contrattisti ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, di borsisti postdottorato ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, nonche' di contrattisti ai sensi del comma 14 dell'art. 1 della legge 4 novembre 2005, n. 230. Per la valutazione delle pubblicazioni, le commissioni prenderanno in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti nonche' saggi inseriti in opere collettanee e articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La valutazione comparativa delle pubblicazioni avverra' sulla base dei seguenti criteri cosi' come previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 28 luglio 2009, prot. n. 89: a) originalita', innovativita' e importanza di ciascuna pubblicazione scientifica; b) congruenza di ciascuna pubblicazione con il settore scientifico-disciplinare per il quale e' bandita la procedura, ovvero con tematiche interdisciplinari ad esso correlate; c) rilevanza scientifica della collocazione editoriale di ciascuna pubblicazione e sua diffusione all'interno della comunita' scientifica; d) determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunita' scientifica di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione. Le commissioni giudicatrici devono altresi' valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensita' e la continuita' temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati di allontanamento non volontario dall'attivita' di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali. Nell'ambito dei settori scientifico-disciplinari in cui ne e' riconosciuto l'uso a livello internazionale le commissioni nel valutare le pubblicazioni si avvalgono anche dei seguenti indici: 1) numero totale delle citazioni; 2) numero medio di citazioni per pubblicazione; 3) «impact factor» totale; 4) «impact factor» medio per pubblicazione; 5) combinazioni dei precedenti parametri atte a valorizzare l'impatto della produzione scientifica del candidato (indice di Hirsch o simili). I candidati saranno convocati per la discussione dei titoli tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno con preavviso non inferiore a venti giorni. I candidati dovranno presentarsi muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. La mancata presentazione del candidato e' considerata esplicita e definitiva manifestazione della volonta' di rinunciare alla valutazione comparativa. Sui titoli, illustrati e discussi davanti alla commissione e sulle pubblicazioni di ciascun candidato, ogni commissario esprime il proprio giudizio individuale e la commissione quello collegiale. Al termine dei lavori la commissione, previa valutazione comparativa, con propria deliberazione assunta con la maggioranza dei componenti, indica il vincitore. E' priva di effetti, al fine della conclusione della procedura, la deliberazione che individui un numero di vincitori superiore a quello dei posti messi a concorso. In tal caso, la deliberazione deve esser ripetuta fino alla dichiarazione inequivocabile dei nominativi dei vincitori previsti per quella procedura. Le commissioni giudicatrici devono concludere la procedura di valutazione comparativa entro 6 mesi dalla data di pubblicazione del decreto rettorale di nomina. Il rettore puo' prorogare, per una sola volta e per non piu' di quattro mesi, il termine per la conclusione della procedura per comprovati ed eccezionali motivi segnalati dal presidente della commissione. Nel caso in cui i lavori non si siano conclusi entro la proroga, il rettore, con provvedimento motivato, avvia le procedure per la sostituzione dei componenti cui siano imputabili le cause del ritardo, stabilendo nel contempo un nuovo termine per la conclusione dei lavori. Le commissioni, conclusi i lavori, consegnano al responsabile del procedimento, gli atti concorsuali in plico chiuso e sigillato con l'apposizione delle firme di tutti i commissari sui lembi di chiusura.
Art. 9 Accertamento della regolarita' degli atti Gli atti della commissione sono costituiti dai verbali delle singole riunioni, dei quali sono parte integrante i giudizi individuali e collegiali espressi su ciascun candidato, nonche' dalla relazione riassuntiva dei lavori svolti. Il rettore accerta, con proprio decreto, entro trenta giorni dalla consegna, la regolarita' formale degli atti, dandone comunicazione ai candidati. Nel caso in cui riscontri vizi di forma il rettore, entro il predetto termine, rinvia con provvedimento motivato gli atti alla commissione per la regolarizzazione, stabilendo il termine perentorio entro cui questa dovra' completare i lavori.
Art. 10 Documenti di rito I candidati risultati vincitori della procedura di valutazione comparativa dovranno presentare a questa Amministrazione, entro il termine perentorio di trenta giorni che decorrono dal giorno successivo a quello in cui ha ricevuto l'invito, la documentazione attestante il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego.
Art. 11 Nomina dei vincitori La nomina in ruolo dei vincitori e' disposta con decreto rettorale.
Art. 12 Responsabile del procedimento Responsabile del procedimento di valutazione comparativa del presente bando e' la dott.ssa Daniela Toselli - Ufficio selezione personale (tel. 0532293344 - 0532293343 - 0532293336 0532293183, Fax 0532293337, e-mail concorsi@unife.it).
Art. 13 Trattamento dei dati personali Ai sensi dell' art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Ripartizione risorse umane dell' Universita' degli studi di Ferrara e trattati per le finalita' di gestione della procedura di valutazione comparativa e dell' eventuale procedimento di assunzione in servizio. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico-economica del candidato nominato in ruolo.
Art. 14 Disposizioni finali Per tutto quanto non previsto dal presente bando si applicano la legge 3 luglio 1998, n. 210 e il decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 2000, n. 117, la legge 9 gennaio 2009, n. 1, la vigente normativa universitaria e quella in materia di accesso agli impieghi nella pubblica amministrazione. Avverso tutti gli atti inerenti la procedura concorsuale e' possibile proporre ricorso entro sessanta giorni al Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna - sede di Bologna - Strada Maggiore, 53 - 40125 Bologna, tel. 051/340449, telefax 051/341501 ovvero, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica. L' avviso del presente bando di valutazione comparativa sara' inoltrato al Ministero della giustizia per la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». Il presente bando sara' pubblicato all'Albo del rettorato e reso disponibile anche al seguente indirizzo telematico: https://www.unife.it/concorsi Ferrara, 28 aprile 2010 Il rettore: Bianchi