Concorso per 64 dottori di ricerca (umbria) UNIVERSITA' DI PERUGIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 64
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 12-10-2010
Sintesi: UNIVERSITA' DI PERUGIA CONCORSO   (scad.  11 novembre 2010) Concorso per l'ammissione al XXVI ciclo dei corsi di dottorato di ricerca - A.A. 2010/2011        & ...
Ente: UNIVERSITA' DI PERUGIA
Regione: UMBRIA
Provincia: PERUGIA
Comune: PERUGIA
Data di inserimento: 12-10-2010
Data Scadenza bando 11-11-2010
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UNIVERSITA' DI PERUGIA


CONCORSO   (scad.  11 novembre 2010)

 
               Concorso per l'ammissione al XXVI ciclo 
         dei corsi di dottorato di ricerca - A.A. 2010/2011 
 
 
                             IL RETTORE

    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
    Visto l'art. 29 dello statuto dell'Ateneo;
    Visto il regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi  di
dottorato  dell'Universita'  degli  studi  di  Perugia,  emanato  con
decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008;
    Visti   i   regolamenti   delle   scuole   di   dottorato   circa
l'articolazione delle prove di accesso ai corsi;
    Visti, in particolare, il regolamento della scuola  di  dottorato
in «ingegneria» ed  il  regolamento  della  scuola  di  dottorato  in
«scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche,  geologiche  e
farmaceutiche»;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487;
    Vista la nota MIUR prot. n. 606 del 17 marzo 2010, con  cui  sono
state assegnate a questa Universita' undici borse  di  dottorato  sul
fondo di sostegno dei giovani, per l'esercizio finanziario 2009;
    Vista la delibera del senato accademico in data 13  luglio  2010,
con cui si e' proceduto alla ripartizione  delle  suddette  borse  di
studio tra le varie scuole di dottorato di ricerca, dando mandato  al
rettore di autorizzare l'istituzione/rinnovo dei corsi  di  dottorato
di ricerca del XXVI ciclo relativi all'A.A. 2010/2011;
    Vista la delibera del consiglio di  amministrazione  in  data  14
luglio 2010, concernente la copertura finanziaria di undici borse  di
studio di dottorato;
    Visto il decreto rettorale 1598 del 28 luglio  2010  con  cui  e'
stata  disposta  l'istituzione/rinnovo  dei  corsi  di  dottorato  di
ricerca relativi all'A.A. 2010/2011 (XXVI ciclo)  ivi  riportati,  e'
stata autorizzata l'attivazione dei corsi  di  dottorato  con  totale
finanziamento a carico di enti esterni di almeno due borse e con  cui
e' stata autorizzata l'emanazione del relativo bandi di concorso, una
volta perfezionate le procedure  necessarie  per  l'acquisizione  dei
finanziamenti esterni per almeno due borse di studio;
    Visti i verbali delle scuole di dottorato di ricerca  concernenti
il riparto delle undici borse loro assegnate tra i corsi di dottorato
di rispettiva competenza;
    Visto il decreto rettorale n. 1772 del 9 settembre 2010, con  cui
e' stato stabilito l'ammontare del contributo per la partecipazione a
prove d'accesso e sono state stabilite le  fasce  di  contributo  per
l'accesso, nonche'  la  frequenza  ai  corsi  a  decorrere  dall'A.A.
2010/2011;
    Viste le convenzioni e gli accordi pervenuti da enti esterni  per
il finanziamento di borse aggiuntive per  i  corsi  di  dottorato  di
ricerca;
    Visto il decreto rettorale n.  1842  del  17  settembre  2010  di
istituzione e attivazione dei corsi di dottorato di  ricerca  -  XXVI
ciclo, ivi riportati, aventi sede amministrativa presso l'Universita'
degli studi di Perugia - A.A. 2010/2011;

                              Decreta:



        Articolo 1


                                       Art. 2


                       Requisiti di ammissione


    Possono presentare  domanda  di  partecipazione  al  concorso  di
ammissione di cui al precedente articolo  coloro  i  quali  siano  in
possesso, alla data di scadenza del presente  bando,  di  diploma  di
laurea conseguito secondo  l'ordinamento  precedente  all'entrata  in
vigore del decreto ministeriale  n.  509/1999,  come  modificato  dal
decreto  ministeriale  n.  270/2004,  o  di  laurea  specialistica  o
magistrale, conseguita presso universita' italiane, in conformita'  a
quanto precisato all'art. 1 del presente bando di concorso in  merito
alle lauree richieste per  l'ammissione,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico  conseguito  presso  universita'  straniere,  riconosciuto
equipollente  o  di  cui  si  chiede  l'equipollenza  ai  soli   fini
dell'ammissione al corso.
    I candidati con titolo di studio  conseguito  presso  universita'
straniere devono allegare alla domanda di concorso i documenti  utili
a consentire al consiglio della scuola interessata  la  dichiarazione
di equipollenza in parola, in particolare: il diploma di  laurea,  in
originale o copia autenticata, corredato di traduzione  ufficiale  in
lingua   italiana,   legalizzato   (ove   necessario)   e    relativa
dichiarazione di valore a cura  della  rappresentanza  diplomatica  o
consolare  italiana  competente   per   territorio   nel   Paese   di
conseguimento del titolo.
    Le  domande  che  perverranno  prive  o  carenti  della  suddetta
documentazione non potranno essere considerate ammissibili.
    Gli interessati devono redigere le domande secondo gli allegati A
e A1 (quest'ultimo solo in caso di richiesta  di  equipollenza),  che
fanno parte integrante del presente bando, con tutti gli elementi  in
essi richiesti.

       
     
                               Art. 3 
 
 
                        Domande di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione al concorso, redatta in carta  semplice,
in forma  di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione/atto  di
notorieta',  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, secondo lo  schema  allegato
(allegato A - allegato A1 nel caso  di  richiesta  di  equipollenza),
debitamente firmata, con firma autografa, a pena  di  esclusione,  ed
indirizzata al magnifico  rettore  dell'Universita'  degli  studi  di
Perugia - Piazza  dell'Universita'  n.  1  -  06123  Perugia,  dovra'
pervenire entro il termine perentorio di trenta giorni,  che  decorre
dal giorno successivo a quello di pubblicazione  del  presente  bando
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed  esami»  -  mediante  il  servizio  postale  o  mediante
consegna diretta all'ufficio protocollo  dell'Ateneo  nei  giorni  ed
orari di apertura dello stesso. 
    Qualora il termine di scadenza indicato cada in giorno di  sabato
o in giorno festivo, la  scadenza  slitta  al  primo  giorno  feriale
utile. 
    Ai fini del rispetto del termine perentorio di trenta giorni  per
la presentazione della domanda di partecipazione, fara' fede solo  il
timbro  di  arrivo  del  protocollo  dell'Ateneo.  Pertanto   saranno
irricevibili le istanze che perverranno oltre tale termine, ancorche'
spedite entro il termine dei trenta giorni prima indicato. 
    La domanda deve essere sottoscritta con  firma  autografa,  senza
necessita' di autenticazione, in  presenza  del  dipendente  addetto,
ovvero sottoscritta, con firma autografa, e presentata  unitamente  a
copia fotostatica non autenticata di un documento di identita',  pena
l'esclusione. Qualora il documento di identita' non sia in  corso  di
validita', il candidato dovra', ai sensi dell'art. 45 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000,  dichiarare  in  calce  alla
fotocopia dello stesso che i dati  ivi  contenuti  non  hanno  subito
variazioni dalla data di rilascio. 
    Nella domanda l'aspirante  alla  partecipazione  al  concorso  di
ammissione al dottorato di ricerca deve dichiarare sotto  la  propria
responsabilita', ai sensi degli articoli 46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 445/2000: 
    1. le proprie generalita', la data e  il  luogo  di  nascita,  la
residenza e il domicilio eletto ai fini del concorso (specificando il
codice di avviamento postale) e, se possibile, il numero  telefonico,
il fax e l'indirizzo di posta elettronica,  con  espresso  impegno  a
comunicare tempestivamente eventuali variazioni. Per quanto  riguarda
i cittadini stranieri  comunitari  ed  extracomunitari,  si  richiede
l'indicazione di un recapito italiano o della propria  Ambasciata  in
Italia, eletta quale proprio domicilio; 
    2. indicazione del singolo ed esatto nome del corso di dottorato,
per il quale presenta  domanda  di  partecipazione  al  concorso  per
l'ammissione; 
    3. la propria cittadinanza; 
    4. di possedere adeguata conoscenza della lingua  italiana  (solo
per i cittadini stranieri comunitari o extracomunitari); 
    5. il titolo di studio posseduto, richiesto ai sensi dell'art.  1
quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di  conseguimento  e
l'universita' che lo ha rilasciato e la relativa votazione, ovvero il
titolo equipollente (o di cui si chiede l'equipollenza) se conseguito
presso una universita' straniera; 
    6. la/e lingua/e straniera/e  la  cui  conoscenza  sara'  oggetto
della prova di lingua in sede di prova orale; 
    7. la lingua in cui si chiede di  sostenere  tutte  le  prove  di
esame (se diversa da quella italiana); 
    8. di essere/non essere titolare di assegno di ricerca; 
    9. di essere/non essere cittadino  extracomunitario  titolare  di
borsa di studio M.A.E.; 
    10. di optare per la cittadinanza italiana  nel  caso  di  doppia
cittadinanza, di cui una sia quella italiana; 
    11. solo per i portatori di  handicap:  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ai sensi della legge
5 febbraio 1992, n. 104 (si dovra' produrre, in allegato alla domanda
di partecipazione, idonea certificazione medica, in originale o copia
autenticata, attestante la disabilita' che da'  diritto  ai  benefici
richiesti, a pena di decadenza dai benefici richiesti). 
    Qualora il candidato intenda partecipare al concorso per  diversi
corsi di dottorato, dovra' presentare distinte  domande,  e  relativa
documentazione, per ognuno di essi. 
    (N.B.) Ai fini della corretta redazione  della  domanda  e  della
corretta produzione della documentazione richiesta  per  l'ammissione
al presente concorso e per la valutazione dei titoli, si precisa  che
le dichiarazioni sostitutive di certificazione ai sensi dell'art.  46
del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  445/2000  (con  cui
possono  essere  dichiarati  stati,  qualita'   personali   e   fatti
tassativamente elencati  nell'art.  46  citato)  e  le  dichiarazioni
sostitutive di atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000 (con cui  possono  essere
dichiarati stati, qualita'  personali,  fatti  che  siano  a  diretta
conoscenza del dichiarante, e con cui puo' essere dichiarato  che  la
fotocopia di un atto, di un documento, di una  pubblicazione,  di  un
titolo di studio, di un titolo di servizio e' conforme all'originale)
possono essere validamente rese, ai sensi dell'art. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 445/2000, dai cittadini italiani e dai
cittadini dell'Unione europea; i cittadini di Stati non  appartenenti
all'Unione  europea  regolarmente  soggiornanti  in  Italia   possono
utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e  47
limitatamente  agli  stati,  alle  qualita'  personali  e  ai   fatti
certificabili o attestabili da parte di soggetti  pubblici  italiani,
salvo che le leggi o i regolamenti concernenti  l'immigrazione  e  la
condizione dello straniero non dispongano diversamente, e  salvo  che
l'utilizzabilita'  delle  dichiarazioni  sostitutive   suddette   sia
consentita da convenzioni internazionali tra l'Italia ed il Paese  di
provenienza, nei limiti di tali previsioni. 
    Le dichiarazioni sostitutive  di  certificazione  e  di  atto  di
notorieta'   sono   regolarmente   rese    se    sono    sottoscritte
dall'interessato in presenza del dipendente addetto, ovvero  se  sono
sottoscritte  e  presentate  unitamente  a  copia   fotostatica   non
autenticata di un documento di identita' del sottoscrittore, ai sensi
dell'art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n.
445/2000 ai fini della loro validita' ed efficacia (viene allegato al
bando uno schema di tali dichiarazioni: allegato B). 
    L'amministrazione e' tenuta ad effettuare idonei controlli, anche
a campione, e in tutti i casi in cui  sorgono  fondati  dubbi,  sulla
veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e
47 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000.  Qualora
dal  controllo  emerga  la  non  veridicita'  del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguenti al provvedimento emanato sulla base  della  dichiarazione
non veritiera, ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 445/2000, fermo restando quanto previsto  dall'art.  76
del medesimo decreto del Presidente della Repubblica. 
    A ciascuna domanda i concorrenti debbono allegare: 
    fotocopia di un documento di identita'; 
    quietanza attestante il versamento di € 60,00 da  effettuarsi  su
apposito  modulo  (distinto   per   ogni   corso   di   dottorato   e
contraddistinto, oltre che dal nome del dottorato, anche  dal  numero
che il corso stesso ha come riferimento  nel  bando)  scaricabile  al
sito internet www.unipg.it/studenti  «Dottorati di ricerca» (in nessun
caso si procedera' al rimborso del sopra citato contributo); 
    titolo di studio posseduto, nel rispetto delle seguenti forme: 
    per i candidati che hanno  conseguito  il  titolo  di  studio  in
Italia: certificazione, in originale o  copia  autenticata,  o  copia
dichiarata conforme all'originale, conformemente all'allegato  B,  ai
sensi degli articoli  19  e  47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000,  ovvero  autocertificazione  resa  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi  dell'art.  46,
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
attestante il possesso del titolo di studio posseduto,  richiesto  ai
sensi dell'art. 1 quale requisito di ammissione, nonche' la  data  di
conseguimento, l'Universita' che  lo  ha  rilasciato  e  la  relativa
votazione; 
    per  i  candidati  che  hanno  conseguito  il  titolo  di  studio
all'estero: il diploma di laurea in originale  o  copia  autenticata,
corredato di traduzione ufficiale  in  lingua  italiana,  legalizzato
(ove necessario) e relativa dichiarazione  di  valore  a  cura  della
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  italiana  competente   per
territorio nel Paese di conseguimento del titolo, nonche' i documenti
utili  a  consentire  al  consiglio  della  scuola   interessata   la
dichiarazione di equipollenza (vedere N.B.); 
      i titoli valutabili in relazione al corso di dottorato a cui si
fa domanda di ammissione (vedere art.  4  del  presente  bando),  nel
rispetto  delle  forme  di  seguito  specificate  a   pena   di   non
valutazione: 
    originale o copia autenticata; 
    (limitatamente ai soggetti a cio' autorizzati, vedere N.B.) copia
dichiarata conforme all'originale, ai sensi dell'art. 19 del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 445/2000,  mediante  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta' di cui all'art. 47  dello  stesso
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando
l'allegato B; 
    (limitatamente ai  soggetti  a  cio'  autorizzati,  vedere  N.B.)
autocertificazione  del  possesso  dei  titoli,  effettuata  mediante
dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di  notorieta',
ai sensi degli articoli 46 e 47  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445/2000, resa utilizzando l'allegato B; tale forma  di
presentazione del titolo non e' valida per  le  tesi  di  laurea,  le
pubblicazioni e le lettere di referenza, che presuppongono,  ai  fini
della valutazione, la lettura dei rispettivi contenuti; 
    ai titoli redatti in lingue diverse da quelle italiana, francese,
inglese, tedesca e spagnola, deve essere allegata una traduzione,  in
lingua italiana, certificata conforme  al  testo  straniero,  redatta
dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare ovvero da  un
traduttore ufficiale ovvero, nei casi in cui  e'  consentito  (vedere
N.B.), redatta dal candidato e dichiarata conforme al testo originale
mediante dichiarazione sostitutiva di atto  di  notorieta'  resa  dal
candidato stesso ai sensi dell'art. 47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000 utilizzando l'allegato B. 
    Le pubblicazioni sono  valutabili  se  edite  (ivi  compresi  gli
estratti di stampa) entro la data di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande. Per le pubblicazioni stampate in  Italia
anteriormente al 2 settembre 2006 devono essere stati  adempiuti  gli
obblighi di cui al decreto luogotenenziale n. 660/1945;  se  stampate
in Italia successivamente a tale data, deve essere  stato  effettuato
il deposito legale nelle forme di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 252 del 3 maggio  2006,  purche'  prodotti  secondo  le
modalita' sopraindicate. 
    Sul plico contenente la domanda  e  gli  allegati  sopraindicati,
comprese  le  pubblicazioni,  deve  essere  riportata  la   dicitura:
«Domanda  di  ammissione  al  corso  di  dottorato  di   ricerca   in
..................... dell'Universita' degli studi di Perugia -  XXVI
ciclo», nonche' il mittente. 
    Non e' consentito il  riferimento  a  documenti  o  pubblicazioni
presentati presso questa od  altre  amministrazioni,  o  a  documenti
allegati ad altra domanda di partecipazione ad altro concorso. 
    Non  saranno  prese   in   considerazione   le   domande   e   la
documentazione prevista dal presente articolo che non siano  prodotte
nel termine stabilito dal presente decreto. 
    Eventuali informazioni o chiarimenti in merito alle modalita'  di
presentazione delle  domande  possono  essere  richiesti  all'ufficio
concorsi    (numeri    telefonici    075/5852219-2333    -    e-mail:
rossana.ragni@unipg.it). 
    L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita'
per il caso di irreperibilita' del destinatario e per dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del candidato o da mancata  oppure  tardiva  comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda.  L'amministrazione
universitaria,  inoltre,  non  assume  alcuna   responsabilita'   per
eventuale  mancato  oppure  tardivo  recapito   delle   comunicazioni
relative   al   concorso   per   cause   non   imputabili   a   colpa
dell'amministrazione stessa,  ma  imputabili  a  disguidi  postali  o
telegrafici, a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                       Selezioni per l'accesso 
 
 
    A] Corsi di dottorato  afferenti  alla  scuola  di  dottorato  in
«scienze matematiche, fisiche, informatiche, chimiche,  geologiche  e
farmaceutiche» (dottorato n. 9], dottorato n. 10], dottorato n. 11]). 
    Selezione, per titoli ed esame, in cui: 
      sono titoli valutabili: 
    la tesi di laurea, 
    le pubblicazioni, 
    le esperienze professionali o altri titoli, 
    le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri; 
      la prova d'esame consiste in un colloquio, inteso ad  accertare
l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,  nel  settore  o
nei settori scientifici coinvolti nel corso di dottorato per  cui  il
candidato  ha  presentato  domanda  di  ammissione.  La  prova  orale
comprende anche la verifica della conoscenza di  una  o  piu'  lingue
straniere, nel rispetto delle competenze linguistiche indicate  nella
domanda di partecipazione. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 90  punti,  di
cui 30 punti riservati ai titoli e 60  punti  alla  prova  orale.  La
commissione procede alla determinazione,  nella  seduta  preliminare,
dei criteri di valutazione dei titoli e della prova d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  commissione  prima
dello svolgimento della  prova  orale.  La  prova  orale  si  intende
superata con il conseguimento di una votazione non inferiore a 42/60. 
    La prova puo' essere espletata, a richiesta del candidato, in una
lingua  diversa  dall'italiano.  Tale  richiesta  del  candidato   e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
della prova d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alla prova orale e alla valutazione dei titoli. 
    B] Corsi di dottorato  afferenti  alla  scuola  di  dottorato  in
«ingegneria» (dottorato n. 1], dottorato n. 2], dottorato n. 3]). 
    Selezione, per titoli ed esami, in cui: 
      sono titoli valutabili: 
    la tesi di laurea, 
    le pubblicazioni, 
    le esperienze professionali o altri titoli; 
      le prove d'esame consistono in  una  prova  scritta  ed  in  un
colloquio,  intesi  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca scientifica, nel settore o nei settori scientifici  coinvolti
nel corso di dottorato per cui il candidato ha presentato domanda  di
ammissione.  La  prova  orale  comprende  anche  la  verifica   della
conoscenza di almeno una delle seguenti  lingue  straniere:  inglese,
francese, tedesco, spagnolo. Il superamento  della  prova  di  lingua
costituisce un requisito indispensabile per l'ammissione ai corsi. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 30 punti riservati ai  titoli,  40  punti  riservati  alla  prova
scritta e 30 punti alla prova  orale.  La  commissione  procede  alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di  valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  commissione  prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova  orale
soltanto i candidati che nella prova  scritta  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si  intende  superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. Tale  richiesta  del  candidato  e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
delle prove d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alle delle due prove e alla valutazione dei titoli. 
    C] Corsi di dottorato  afferenti  alla  scuola  di  dottorato  in
«scienze agrarie, veterinarie, ambientali ed  alimentari»  (dottorato
n. 4]), alla scuola di dottorato in «scienze biologiche, biomediche e
biotecnologiche» (dottorato n. 5], dottorato n. 6], dottorato n. 7]),
alla  scuola  di  dottorato  in  «scienze  giuridiche,  economiche  e
statistiche» (dottorato n. 8]), alla scuola di dottorato in  «scienze
mediche e chirurgiche» (dottorato n. 12], dottorato n. 13]). 
    Selezione, per titoli ed esami, in cui: 
      sono titoli valutabili: 
    la tesi di laurea, 
    le pubblicazioni, 
    le esperienze professionali o altri titoli, 
    le lettere di referenza di docenti italiani e stranieri; 
      le prove d'esame consistono in  una  prova  scritta  ed  in  un
colloquio,  intese  ad  accertare  l'attitudine  del  candidato  alla
ricerca    scientifica,     nel     settore     o     nei     settori
scientifico-disciplinari di riferimento del corso  di  dottorato  per
cui il candidato ha presentato domanda di ammissione. La prova  orale
comprende anche la verifica della conoscenza di  una  o  piu'  lingue
straniere, mediante apposito colloquio, nel rispetto delle competenze
linguistiche indicate nella domanda di partecipazione. 
    La commissione dispone di un numero complessivo di 100 punti,  di
cui 30 punti riservati ai  titoli,  40  punti  riservati  alla  prova
scritta e 30 punti alla prova  orale.  La  commissione  procede  alla
determinazione, nella seduta preliminare, dei criteri di  valutazione
dei titoli e delle prove d'accesso. 
    La valutazione dei titoli e' effettuata dalla  commissione  prima
dello svolgimento della prova scritta. Sono ammessi alla prova  orale
soltanto i candidati che nella prova  scritta  abbiano  riportato  un
punteggio non inferiore a 28/40. La prova orale si  intende  superata
con il conseguimento di una votazione non inferiore a 21/30. 
    Le prove possono essere espletate, a richiesta del candidato,  in
una lingua diversa dall'italiano. Tale  richiesta  del  candidato  e'
subordinata alla espressa accettazione  da  parte  della  commissione
giudicatrice, che sara' comunicata  ai  candidati  prima  dell'inizio
delle prove d'accesso. 
    Al termine di  ogni  seduta  prevista  per  la  prova  orale,  la
commissione rende pubblici i risultati della prova orale stessa. 
    Ultimata la prova orale, la  commissione  redige  la  graduatoria
generale di merito sommando,  per  ciascun  candidato,  il  punteggio
attribuito alle due prove e alla valutazione dei titoli. 
    In tutti i casi di  cui  ai  punti  A],  B]  e  C]  del  presente
articolo, le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' degli
studi di Perugia, nelle sedi che verranno indicate con  le  modalita'
di seguito esposte. 
    Il diario delle prove di esame, con l'indicazione della data e il
luogo in cui le medesime verranno espletate,  sara'  disponibile  sul
sito internet www.unipg.it/studenti , alla voce «dottorati di ricerca»
e all'albo ufficiale di questa Universita', almeno venti giorni prima
dell'espletamento delle prove stesse. In data 9 novembre  2010  sara'
pubblicato un apposito avviso. 
    Non saranno inviate comunicazioni personali in merito. 
    La mancata presentazione del candidato il giorno, all'ora  e  nel
luogo  di  espletamento  delle  prove  comportera'  l'esclusione  del
candidato per rinuncia, qualunque ne sia la causa. 
    Per essere ammessi  a  sostenere  le  prove  d'esame  di  cui  al
presente articolo, i candidati dovranno  essere  muniti  di  uno  dei
seguenti documenti di riconoscimento: carta di identita', passaporto,
patente di guida, patente nautica, libretto di pensione, patentino di
abilitazione alla  conduzione  di  impianti  termici,  porto  d'armi,
tessere di riconoscimento, purche' munite di fotografia e di timbro o
di altra  segnatura  equivalente,  rilasciate  da  un'amministrazione
dello Stato. 
    I predetti documenti non devono essere scaduti  per  decorso  del
termine di validita' previsto per ciascuno di essi. 
    Qualora  l'interessato  sia  in  possesso  di  un  documento   di
identita' o di riconoscimento non in corso di validita',  gli  stati,
le qualita' personali e i fatti  in  esso  contenuti  possono  essere
comprovati mediante esibizione dello  stesso,  purche'  l'interessato
dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti
nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. 
    I   verbali   delle    selezioni    devono    essere    trasmessi
all'amministrazione    che    provvede    con    decreto    rettorale
all'approvazione degli atti del  concorso,  ovvero  al  rinvio  degli
stessi   alla   commissione   per   eventuali   regolarizzazioni   ed
integrazioni. Dopo l'approvazione, le graduatorie vengono  pubblicate
sul sito web e all'albo dell'Universita'. 
    Ai candidati e' consentito l'accesso agli atti nei modi stabiliti
dalla legge n. 241/1990 e dal regolamento di  Ateneo  in  materia  di
procedimento   amministrativo    e    di    diritto    di    accesso.
L'amministrazione  puo'   rinviare   l'accesso   al   momento   della
conclusione del concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Commissioni giudicatrici 
 
 
    Le commissioni giudicatrici per gli esami di ammissione ai  corsi
di dottorato di ricerca saranno formate  e  nominate  in  conformita'
alla normativa vigente presso l'Universita' degli studi di Perugia. 
    Le commissioni entro e non oltre sessanta giorni  dalla  notifica
della nomina dovranno espletare tutte le prove  concorsuali  previste
dal bando di concorso. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Ammissione ai corsi 
 
 
    Le  graduatorie  di  merito,  approvate  all'esito  del  presente
concorso,   vengono   pubblicate   sul   sito    web    e    all'albo
dell'Universita'. 
    I candidati sono ammessi ai corsi secondo l'ordine di graduatoria
fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso per  ogni
corso di dottorato. In caso di  parita'  di  merito,  ai  fini  della
graduatoria prevale  il  candidato  piu'  giovane  di  eta',  ma  per
l'assegnazione delle borse di studio  prevale  la  valutazione  della
situazione economica determinata ai sensi della normativa vigente. 
    I candidati ammessi  al  corso  decadono  qualora  non  procedano
all'immatricolazione ai sensi dell'art. 7 del presente bando entro  7
giorni    dalla    pubblicazione    delle    graduatorie     all'albo
dell'Universita'.  In  tal  caso  subentra  altro  candidato  secondo
l'ordine della graduatoria. Lo stesso accade qualora  qualcuno  degli
ammessi rinunci prima dell'inizio del corso. 
    In caso di utile collocamento in piu' graduatorie,  il  candidato
deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Per quanto riguarda l'ammissione di idonei  in  soprannumero,  si
rinvia a quanto stabilito dall'art. 13, comma 2, punto  c,  dall'art.
22, comma 4, e dall'art. 25, comma 3,  del  regolamento  d'Ateneo  in
materia di scuole e di corsi di dottorato. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                  Documenti per l'immatricolazione 
 
 
    I candidati ammessi al corso devono presentare entro  il  termine
perentorio di giorni sette a decorrere dal giorno successivo a quello
della  pubblicazione  all'albo   ufficiale   dell'Universita'   della
relativa graduatoria di merito, ovvero a quello del ricevimento della
comunicazione da parte dell'ufficio scuole di dottorato e assegni  di
ricerca in caso di scorrimento della graduatoria medesima, i seguenti
documenti: 
      a) domanda di iscrizione al corso contenente: 
    autocertificazione di cittadinanza; 
    autocertificazione  del  diploma  di  laurea  con   la   relativa
votazione; 
    in caso di eventuale iscrizione ad una scuola di specializzazione
o corso di laurea, l'impegno scritto a sospenderne la frequenza; 
    dichiarazione di non aver usufruito in  precedenza  di  borse  di
studio di dottorato. 
    I  cittadini  comunitari  ed  extracomunitari  devono  essere  in
possesso,  fatta  eccezione  della  titolarita'  della   cittadinanza
italiana, di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della
Repubblica; 
      b) una  fotocopia  del  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  dei  corsi  di
dottorato di  ricerca  -  XXVI  ciclo,  di  cui  al  presente  bando,
l'importo delle borse non puo' essere inferiore a quanto  determinato
dall'art. 1, comma 1, lettera a) legge  3  agosto  1998,  n.  315,  e
successive modificazioni. Esso e' aumentato del 50 per cento in  caso
di soggiorno all'estero. Per le borse di studio  finanziate  da  enti
esterni,   l'eventuale   incremento   dell'importo   conseguente   ad
attuazioni  di  disposizioni  legislative  e/o  regolamentari,  sara'
corrisposto dall'Ateneo solo a seguito dell'effettiva  erogazione  da
parte dell'ente finanziatore. 
    Le borse sono assegnate dalla  commissione  giudicatrice  secondo
l'ordine della graduatoria di merito. A parita' di merito prevale  la
valutazione della situazione economica  determinata  ai  sensi  della
normativa vigente. 
    Ove un vincitore borsista, rinunci in corso  d'anno  alla  borsa,
questa verra' assegnata al primo vincitore non borsista, per la parte
residua. Nel caso di borsa finanziata  in  base  ad  un  accordo  con
soggetti pubblici e/o  privati,  in  cui  sia  stato  specificato  un
progetto di ricerca, il dottorando subentrante  dovra'  accettare  di
proseguire la ricerca finanziata. La rinuncia  alla  borsa  s'intende
definitiva, anche se il dottorando continua a frequentare il corso. 
    L'assegnazione di una borsa per la frequenza di un  corso  e'  di
regola compatibile con altri  redditi,  nei  limiti  stabiliti  dalla
legge. 
    Se e' ammesso al corso un pubblico dipendente, il suo trattamento
e' quello previsto dalle leggi in materia. 
    La borsa e' erogata per l'intera durata del corso.  Il  pagamento
avviene al massimo ogni bimestre. 
    Ove una o piu' borse attribuite al  corso  non  siano  assegnate,
esse,  su  richiesta  del  consiglio  della  scuola,  possono  essere
utilizzate per la stessa scuola  nel  successivo  ciclo.  L'eventuale
importo residuo di una borsa, derivante da rinuncia od esclusione  di
un dottorando, che non sia stata assegnata ad  altro  dottorando  non
borsista, puo' essere utilizzato per aumentare i posti assegnati alla
medesima scuola nel ciclo successivo, qualora sia possibile integrare
il residuo.  In  caso  contrario  l'importo  residuo  sara'  comunque
riassegnato l'anno successivo alla stessa scuola. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
               Contributi per l'accesso e la frequenza 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  dei  corsi  di
dottorato di  ricerca  -  XXVI  ciclo,  di  cui  al  presente  bando,
l'ammontare annuo dei contributi per l'accesso ai corsi  e'  graduato
secondo fasce di condizione economica definite come segue: 
      dottorandi che non fruiscono di borse di studio o che fruiscono
di borse finanziate da soggetti pubblici o privati di cui all'art. 3,
comma 1, punto d) del regolamento d'Ateneo in materia di scuole e  di
corsi dottorato: 
      
 
      dottorandi che fruiscono di  borse  di  studio  finanziate  con
fondi di cui alle  lettere  a,  b  e  c,  comma  1  dell'art.  3  del
regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi dottorato: 
 
    I dottorandi di cui alla prima tabella,  per  poter  ottenere  la
riduzione dell'importo del contributo devono  presentare  al  momento
dell'iscrizione la documentazione relativa  al  reddito  sui  modelli
disponibili presso l'ufficio dottorato e assegni di ricerca e in rete
al sito www.unipg.it/studenti , alla voce dottorati di ricerca. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Attivita' dei dottorandi 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  dei  corsi  di
dottorato di ricerca - XXVI  ciclo,  di  cui  al  presente  bando,  i
diritti ed i doveri del dottorando  sono  stabiliti  dai  regolamenti
delle scuole. 
    In ogni caso il dottorando ha diritto: 
    a) ad essere seguito da un tutore; 
    b) alla verifica annuale del suo progetto formativo e di ricerca; 
    c) alla sospensione della frequenza in caso di  maternita'  o  di
grave malattia. Se la sospensione  dura  piu'  di  trenta  giorni  e'
sospesa anche l'erogazione della borsa, che verra' ripresa al termine
della sospensione. 
    In ogni caso il dottorando ha il dovere: 
    a) di svolgere il programma formativo stabilito; 
    b) di non compiere attivita' incompatibili con la  frequenza  del
corso e comunque di rendere noto lo  svolgimento  di  ogni  ulteriore
attivita' compiuta che potrebbe essere incompatibile con la frequenza
del corso; 
    c) di presentare al collegio dei  docenti,  al  termine  di  ogni
anno,  la  relazione  sulle  attivita'  svolte  e  sullo   stato   di
avanzamento della ricerca; 
    d) d'iscriversi, se ammessi,  all'anno  successivo  entro  il  31
dicembre di ogni anno; 
    e) di non iscriversi contemporaneamente a piu'  corsi  o  ad  una
scuola di specializzazione; 
    f) di presentare, al termine del corso, una tesi di  ricerca  che
giunga ad esprimere una valutazione personale sui temi trattati; 
    g) di versare i  contributi  di  cui  all'art.  28  del  presente
regolamento. 
    Il dottorando e' escluso: 
    a) in caso di giudizio negativo del collegio dei docenti espresso
a fine anno o per gravi inadempienze nell'attivita' di formazione; 
    b) in caso di  svolgimento  di  attivita'  incompatibili  con  la
frequenza del corso, fra le quali rientrano le prestazioni di  lavoro
non autorizzate dal collegio dei docenti; 
    c) per assenze ingiustificate; 
    d) in caso di mancato pagamento dei contributi annuali. 
    L'esclusione e' deliberata dal collegio dei  docenti  e  disposta
dal direttore della  scuola.  L'interessato  puo'  appellarsi,  entro
quindici  giorni  dalla  conoscenza  del  provvedimento,  al   senato
accademico che e' tenuto a deliberare nei successivi sessanta  giorni
anche  eventualmente  per  mezzo  di  una  commissione  appositamente
costituita. 
    L'esclusione comporta la revoca  della  borsa  con  l'obbligo  di
restituzione dei ratei gia' percepiti relativi all'anno  per  cui  e'
stato  emesso  il  provvedimento.  In   ogni   caso   il   dottorando
inadempiente non sara' ammesso a  sostenere  l'esame  finale  per  il
conseguimento del titolo. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                       Conferimento del titolo 
 
 
    Ai sensi del decreto di istituzione e attivazione  dei  corsi  di
dottorato di ricerca - XXVI ciclo,  di  cui  al  presente  bando,  il
titolo di dottore di ricerca e' conferito dal rettore e si consegue a
seguito  del  superamento  dell'esame   finale,   consistente   nella
discussione pubblica della tesi da tenersi entro il  28  febbraio  di
ogni anno. L'esame puo' essere ripetuto una sola volta, senza proroga
della borsa di studio. La tesi puo' essere redatta  anche  in  lingua
straniera, previa autorizzazione del collegio dei docenti. 
    Successivamente al rilascio del  titolo,  l'Universita'  cura  il
deposito di copia della tesi finale presso le  biblioteche  nazionali
di Roma e Firenze. 
    Gli  accordi  di  cooperazione  interuniversitari  internazionale
possono prevedere  specifiche  procedure  per  il  conseguimento  del
titolo. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                  Restituzione della documentazione 
                     presentata per l'ammissione 
 
 
    I candidati potranno richiedere,  trascorsi  quattro  mesi  dalla
data di pubblicazione all'albo dell'Universita' del provvedimento  di
approvazione degli atti del concorso, non computando  il  periodo  di
sospensione dei termini giudiziari, ed entro i successivi  due  mesi,
la restituzione della documentazione presentata. 
    La restituzione sara' effettuata, nei termini sopraddetti e salvo
eventuale contenzioso  in  atto,  direttamente  all'interessato  o  a
persona  munita  di  delega.  Trascorsi  i  termini  di  cui   sopra,
l'Universita' non e' piu' responsabile della  conservazione  e  della
restituzione della documentazione. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, i dati personali forniti dai candidati saranno  raccolti  presso
l'Universita' degli studi di Perugia, per le  finalita'  di  gestione
della presente procedura e saranno trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. 
    Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui  all'art.  7  del
citato decreto legislativo n. 196/2003, in particolare, il diritto di
accedere  ai  propri  dati  personali,  di  chiederne  la  rettifica,
l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti
in violazione della legge, nonche' di opporsi al loro trattamento per
motivi legittimi, rivolgendo le richieste all'Universita' degli studi
di Perugia. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Responsabile del procedimento di cui al presente  decreto  e'  la
dott.ssa  Rossana  Ragni  -  e-mail:   rossana.ragni@unipg.it,   tel.
075/5852219 - 2333 - fax 075/5855168. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami».  A
decorrere dalla data di pubblicazione del bando, il presente  decreto
verra' affisso all'albo ufficiale  dell'Universita'  degli  studi  di
Perugia  e  sara'  consultabile  al  seguente  indirizzo  telematico:
 https://www.unipg.it/studenti  alla voce «dottorati di ricerca». 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                         Disposizioni finali 
 
 
    Per quanto non previsto  nel  presente  bando,  si  rimanda  alla
normativa vigente in materia di  dottorati  di  ricerca  e  a  quanto
stabilito dal regolamento d'Ateneo in materia di scuole e di corsi di
dottorato, emanato con decreto rettorale n. 1275 del 18 giugno 2008. 
      Perugia, 30 settembre 2010 
 
                                                  Il rettore: Bistoni 
Per visualizzare il bando completo clicca qui.