Concorso per 5 agenti di polizia penitenziaria (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 83 del 19-10-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  18 novembre 2010) Concorso pubblico, per titoli, a domanda, per l'assunzione a complessivi 5 posti di cui 3 nel ruolo maschile e 2 nel ruolo femminile, di allievo di Pol ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-10-2010
Data Scadenza bando 18-11-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO   (scad.  18 novembre 2010)
Concorso  pubblico,  per  titoli,  a  domanda,  per  l'assunzione   a
  complessivi 5 posti di cui 3 nel  ruolo  maschile  e  2  nel  ruolo
  femminile, di allievo di Polizia Penitenziaria. 

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  del personale e della formazione 
                 dell'Amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.  395,  ed  il   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sull'ordinamento  del  personale
del Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto l'art. 124, ultimo comma del R.D. 30 gennaio 1941,  n.  12,
cosi' come modificato dall'art. 6, comma 2, del  decreto  legislativo
17 novembre 1997, n. 398 e, come richiamato dalla legge  1°  febbraio
1989, n. 53 nonche' l'art. 5, comma 2,  del  decreto  legislativo  30
ottobre 1992, n. 443; 
    Visto l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno  2000,
n. 230; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari  in  materia   di   documentazione   amministrativa   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Vista la nota 14 dicembre  2009,  n.  0053218  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento  della  Funzione
Pubblica, ha comunicato che con decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri del 19 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
11 dicembre 2009, n. 288  questa  Amministrazione,  in  attuazione  a
quanto previsto dall'art. 1, comma 523, della legge 27 dicembre  2006
n. 226, e' stata autorizzata ad assumere, a tempo  indeterminato,  un
contingente di 74 unita' nel Corpo di polizia penitenziaria; 
    Visto il P.C.D. 4 novembre 2003, con il quale, ai sensi di quanto
previsto dall'art. 16, comma 5,  del  decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sono stati individuati i provvedimenti che  fanno  capo
alla diretta responsabilita' gestionale del  Direttore  Generale  del
Personale e della Formazione  del  Dipartimento  dell'Amministrazione
Penitenziaria; 
    Considerato che rientra nella competenza del  Direttore  Generale
del Personale e della Formazione la firma degli  atti  relativi  alle
procedure concorsuali emanate dall'Amministrazione Penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                 Posti disponibili per l'assunzione 
 
 
    1. E' indetto, per l'anno 2010, un concorso pubblico, per titoli,
a domanda, per l'assunzione a complessivi n. 5 posti di cui n. 3  nel
ruolo maschile e n. 2 nel  ruolo  femminile,  di  allievo  agente  di
Polizia Penitenziaria, riservato al coniuge ed ai  figli  superstiti,
nonche' ai fratelli o alle sorelle,  qualora  unici  superstiti,  del
personale delle Forze di Polizia,  deceduto  o  reso  permanentemente
invalido al servizio, con invalidita' non inferiore  all'ottanta  per
cento  della  capacita'  lavorativa,  in  conseguenza  delle   azioni
criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre  2000,
n. 388 ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto  di  ferite  o
lesioni riportate  nell'espletamento  di  servizi  di  polizia  o  di
soccorso pubblico. 
    2. I posti, eventualmente non coperti all'esito  della  procedura
concorsuale,  in  uno  dei  ruoli,  saranno  devoluti  a  concorrenti
dell'altro ruolo, in ordine di graduatoria. 
    3. Lo svolgimento della procedura comprende: 
      a) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      b) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) eta' non inferiore agli anni diciotto e non  superiore  agli
anni ventotto; 
      d) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      e) essere in possesso delle qualita' morali e  di  condotta  di
cui all'art. 124, del regio decreto del 30 gennaio 1941, n. 12, cosi'
come modificato dall'art.  6  comma  2  del  decreto  legislativo  17
novembre 1997, n. 398 e come richiamato dall'art. 26 della  legge  1°
febbraio 1989, n. 53 e dell'art. 5 comma 2  del  decreto  legislativo
del 30 ottobre 1992, n. 443; 
      f) appartenere alle categorie  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al  servizio  nel
Corpo di polizia penitenziaria, in  conformita'  di  quanto  previsto
dagli articoli 122, 123, 124 e 125 del decreto legislativo 30 ottobre
1992, n. 443 e in particolare: 
        A) Requisiti psico-fisici: 
        1) sana e robusta costituzione fisica; 
        2) altezza non inferiore a cm 165 per gli uomini e cm 161 per
le donne. Il rapporto altezza - peso, il tono  e  l'efficienza  della
massa muscolare, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
        3) senso cromatico e luminoso normale, campo visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Non sono ammesse correzioni chirurgiche delle ametropie; 
        4) visus naturale non inferiore  a  12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede di meno; 
        5) funzione  uditiva  con  soglia  audiometrica  media  sulle
frequenze 500 - 1000 - 2000 -  4000  Hz,  all'esame  audiometrico  in
cabina silente non inferiore a 30 decibel all'orecchio che  sente  di
meno  e  a  15  decibel   all'altro   (perdita   percentuale   totale
biauricolare entro il 20%); 
        6) l'apparato dentario deve  essere  tale  da  assicurare  la
funzione masticatoria e, comunque: 
          devono essere presenti i dodici denti frontali superiori ed
inferiori; 
          e'  ammessa  la  presenza  di  non  piu'  di  sei  elementi
sostituiti con protesi fissa; 
          almeno due coppie contrapposte per  ogni  emiarcata  tra  i
venti denti posteriori; 
          gli elementi delle  coppie  possono  essere  sostituiti  da
protesi efficienti; 
          il totale dei denti mancanti o sostituiti  da  protesi  non
puo' essere superiore a sedici elementi. 
    Costituiscono  causa  di  non  idoneita'   le   imperfezioni   ed
infermita' previste dall'art. 123 del decreto legislativo 30  ottobre
1992, n. 443. 
        B) Requisiti attitudinali: 
        1) un livello evolutivo che consenta una valida  integrazione
della personalita' con riferimento alla maturazione, alla  esperienza
di  vita,  ai  tratti  salienti  del  carattere  ed   al   senso   di
responsabilita'; 
        2) un controllo emotivo contraddistinto  dalla  capacita'  di
contenere i propri  atti  impulsivi  e  che  implichi  l'orientamento
dell'umore, la coordinazione motoria e la sintonia delle reazioni; 
        3) una capacita' intellettiva che consenta di far fronte alle
situazioni  nuove  con  soluzioni  appropriate,  sintomatica  di  una
intelligenza  dinamico-pratica,  di  capacita'  di  percezione  e  di
esecuzione e delle qualita' attentive; 
        4)  una   adattabilita'   che   scaturisce   dal   grado   di
socievolezza,  dalla  predisposizione  al  gruppo,  ai   compiti   ed
all'ambiente di lavoro; 
        5) appartenere alle categorie di cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da pubblici uffici, nonche' coloro che  hanno  riportato  condanna  a
pena detentiva per delitti non colposi  o  sono  stati  sottoposti  a
misura di prevenzione. 
    3. Sono esclusi dal concorso i  candidati  non  in  possesso  dei
requisiti previsti nonche' i candidati  che  non  si  presentino  nel
luogo,  nel  giorno   e   nell'ora   stabilita   per   l'accertamento
dell'idoneita' fisica e psichica e per la valutazione delle  qualita'
attitudinali. 
    4.  A  norma  dell'art.  128,  secondo  comma,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.  3,  none  possono,
altresi', concorrere coloro che siano stati  dichiarati  decaduti  da
altro impiego presso una pubblica amministrazione, per  i  motivi  di
cui alla lettera d) dell'art. 127 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    5.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti per la partecipazione al  concorso,  nonche'  le  cause  di
risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    6. Per difetto dei requisiti di cui  al  precedente  comma  sara'
disposta, con decreto motivato del Direttore Generale della Direzione
Generale del Personale e della Formazione, l'esclusione dei candidati
al concorso. Detta esclusione potra' avvenire in qualunque momento. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di  partecipazione  al  concorso,  da  redigere  su
apposito modello, allegato al presente bando, sono sottoscritte dagli
interessati e redatte su carta semplice,  devono  essere  spedite,  a
mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento,  esclusivamente  al
Ministero  della  Giustizia   -   Dipartimento   dell'Amministrazione
Penitenziaria - Direzione. Generale del Personale e della  Formazione
- Servizio dei Concorsi di Polizia Penitenziaria - Largo Luigi  Daga,
n. 2 - 00164 Roma. 
    2.  Idonea  documentazione,  rilasciata  dall'Amministrazione  di
appartenenza del congiunto deceduto o reso  permanentemente  invalido
al servizio, che attesti il possesso del requisito di cui all'art. 2,
lettera g). 
    3. Le domande di cui al comma 1 devono essere  spedite  entro  il
termine perentorio di giorni trenta, che  decorre  dalla  data  della
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed Esami». 
    4. Gli aspiranti nella domanda dovranno dichiarare: 
      a) il  cognome  ed  il  nome  (le  candidate  coniugate  devono
indicare il cognome da nubile); 
      b) la data e il comune di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) il possesso della cittadinanza italiana; 
      e) il godimento dei diritti politici e civili nonche' il Comune
ove sono iscritte nelle liste elettorali ovvero il motivo  della  non
iscrizione e della cancellazione dalle liste medesime; 
      f) l'immunita' da condanne  penali  riportate  e  l'assenza  di
procedimenti penali pendenti  a  carico.  In  caso  contrario  dovra'
indicare le eventuali  condanne  penali  riportate  e/o  procedimenti
penali pendenti; 
      g)  il  possesso  del  titolo  di  studio   con   l'indicazione
dell'istituto e della data in cui e' stato conseguito; 
      h) i servizi eventualmente prestati come dipendenti  presso  le
pubbliche amministrazioni e le  eventuali  cause  di  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) appartenere alle categorie  di  cui  all'art.  1,  comma  1,
lettera a), del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 76. 
    5. Le domande, da  redigere  su  apposito  modello,  allegato  al
presente bando, devono essere sottoscritte dai candidati e, altresi',
contenere la precisa  indicazione  del  recapito  al  quale  dovranno
essere inviate le  comunicazioni  relative  al  presente  concorso  e
l'impegno di comunicare tempestivamente - a mezzo di  raccomandata  -
le eventuali variazioni dello stesso. Alla  suddetta  domanda  dovra'
essere allegata pena esclusione dal concorso la documentazione di cui
all'art. 3, comma 2. 
    6.   L'Amministrazione   Penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni,  dipendente
da  inesatte  od  incomplete  indicazioni  di   recapito   da   parte
dell'aspirante  o  di  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati   automatizzata   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le  finalita'  inerenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica della concorrente, nonche',  in  caso
di  esito  positivo  del   concorso,   ai   soggetti   di   carattere
previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al Titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tra i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al  loro  trattamento  per  motivi  legittimi.  Tali  diritti
potranno essere  fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero  della
Giustizia  -  Dipartimento   dell'Amministrazione   Penitenziaria   -
Direzione Generale del Personale e della Formazione - Il responsabile
del trattamento e' il direttore del Servizio dei Concorsi di  polizia
penitenziaria. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    Titoli ammessi a valutazione e punteggi massimi attribuibili 
 
 
    1.  Sono  ammessi  a  valutazione  i  titoli  di  studio   e   di
abilitazione professionale che devono essere posseduti alla  data  di
scadenza del termine ultimo di presentazione delle domande. 
    a) Titoli di studio e abilitazione professionale: 
      1) diploma di laurea punti 2; 
        a) corso di specializzazione post laurea punti 0,5; 
        b) abilitazione all'esercizio della professione punti 0,5; 
      2) diploma di maturita' di scuola media  superiore  di  secondo
grado punti 1; 
      3) attestato di qualifica professionale punti 0,8. 
      I punteggi previsti ai punti 1) e 2) non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La commissione esaminatrice  indicata  al  successivo  art.  6
annota i titoli valutati ed i relativi punteggi  su  apposite  schede
individuali, sottoscritte da tutti i componenti, che saranno allegate
al fascicolo concorsuale di ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per la valutazione dei  titoli  e'
composta da  un  Dirigente  Penitenziario  dell'Amministrazione,  con
funzioni   di   presidente   e   da    altri    quattro    funzionari
dell'Amministrazione  penitenziaria  con  qualifica   non   inferiore
all'ottava ovvero appartenenti all'area funzionale terza. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area funzionale terza. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
Commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente,  di  quattro  componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  sono   effettuati   da   una
Commissione composta in conformita' a quanto previsto dal terzo comma
dell'art. 106 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.  443  anche
da medici del Servizio sanitario nazionale operanti presso  strutture
del  Ministero  della  Giustizia,  ovvero  individuabili  secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del medesimo  decreto
legislativo 443/92. 
    3. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  funzionario  del
Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore all'ottava
ovvero appartenenti all'area funzionale terza. 
    4.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici   i
candidati sono sottoposti  ad  esame  clinico  generale  ed  a  prove
strumentali e di laboratorio. 
    5.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto  di  diritto  privato,   corrispondendo   la   retribuzione
stabilita con decreto primo agosto 1995 del Ministro della  Giustizia
di  concerto  con  il  Ministro  del   Tesoro,   Bilancio   e   della
Programmazione Economica. 
    6. Avverso il  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    7. La Commissione  medica  di  seconda  istanza  e'  composta  in
conformita' a quanto previsto dal  quarto  comma  dell'art.  107  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 ovvero  da  un  dirigente
medico superiore e due  dirigenti  medici  individuabili  secondo  le
modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120  del  citato  decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. 
    8. Il giudizio di idoneita' o di  non  idoneita'  espresso  dalla
Commissione medica di seconda istanza e' definitivo  e  comporta,  in
caso di inidoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con
decreto  motivato  dal  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  candidati   che   risultano   idonei   agli   accertamenti
psico-fisici saranno sottoposti alle prove attitudinali da  parte  di
una Commissione presieduta da un dirigente penitenziario, e  composta
da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria o del disciolto
Corpo  degli  Agenti  di  Custodia  con   qualifica   non   inferiore
all'ottava, aventi il titolo di perito selettore e da due psicologi o
medici specializzati in psicologia individuati ai sensi dell'art. 132
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000,  n.  230.
Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Corpo  di
polizia penitenziaria con qualifica non inferiore  all'ottava  ovvero
appartenenti all'area funzionale terza. 
    2. Le prove attitudinali sono dirette ad  accertare  l'attitudine
del candidato allo svolgimento dei compiti connessi  con  l'attivita'
propria del ruolo e della qualifica da rivestire. 
    3. Le prove consistono in una serie di test  sia  collettivi  sia
individuali, ed in un colloquio con un componente della Commissione. 
    4. I  test  predisposti  dalla  Commissione  sono  approvati  con
decreto del  Ministro  della  Giustizia  su  proposta  del  Capo  del
Dipartimento. 
    5. Avverso al  giudizio  di  non  idoneita',  il  candidato  puo'
proporre ricorso nel  termine  di  trenta  giorni  dalla  data  della
notifica. 
    6. Il nuovo accertamento e'  effettuato  da  una  Commissione  di
seconda istanza  presieduta  da  un  dirigente  medico  individuabile
secondo le modalita' di cui al secondo comma dell'art. 120 del citato
decreto legislativo 30  ottobre  1992,  n.  443  e  composta  da  due
dirigenti penitenziari in qualita' di componenti. 
    7. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' riportato in  sede
di accertamento delle  qualita'  attitudinali  dalla  commissione  di
seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non  idoneita',
l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del
Direttore Generale del personale e della formazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1.  Ultimata  la  valutazione   dei   titoli,   la   Commissione,
individuata dall'art. 6, forma le graduatorie di  merito  sulla  base
del punteggio finale, determinato ai sensi  del  precedente  art.  5,
conseguito da ciascun candidato. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  Direttore  Generale  del  personale  e  della
formazione, riconosciuta la  regolarita'  del  procedimento,  vengono
approvate le graduatorie di merito e sono dichiarati  i  vincitori  e
gli   idonei   non   vincitori   del   concorso   sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1. Le graduatorie dei vincitori  e  degli  idonei  non  vincitori
saranno pubblicate  nel  Bollettino  Ufficiale  del  Ministero  della
Giustizia. 
    2. Di tale  pubblicazione  viene  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    3. Dalla data di pubblicazione del  suddetto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina e assegnazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, sono  nominati  allievi  agenti  del
Corpo di polizia penitenziaria con decreto del Direttore Generale del
personale e  della  formazione  e  avviati  a  frequentare  un  corso
preordinato alla loro formazione professionale. 
    2. Una volta superati gli esami finali sono nominati  agenti  del
Corpo  stesso  e  saranno  assegnati  agli  Istituti  e  ai   servizi
dell'Amministrazione Penitenziaria. 
    3. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnati per la  frequenza  del  corso
sono dichiarati decaduti dalla nomina. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici  ed
attitudinali dovranno consegnare al personale in  sede,  due  modelli
appositamente predisposti da questa amministrazione: 
      a)  un  modello  di  dichiarazione  sostitutiva  di   atto   di
notorieta', ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, che dovra' essere compilato in ogni sua  parte
dalla candidata, unitamente a copia fotostatica non  autenticata  del
proprio documento di identita', con il quale attesti il  possesso  di
eventuali titoli di precedenza e/o preferenza nella nomina,  previsti
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio  1994,  n.  487,  cosi'  come  modificato  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 30 ottobre 1996, n.  693  e  dalle  altre
disposizioni speciali di legge in materia che siano tuttora vigenti; 
      b) dichiarazione sostitutiva di certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
comprovante il possesso  dei  requisiti  richiesti  per  l'assunzione
medesima. 
    2. Non e' ammesso il riferimento a documenti  prodotti  in  altri
concorsi, anche se indetti dal Ministero della Giustizia. 
    3. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, firma atti falsi e ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando, e' punito ai sensi  del  codice  penale  e  delle
leggi speciali in materia. 
    4. La mancata presentazione della documentazione di cui al  punto
1 del presente articolo, implichera' la decadenza della nomina. 
    Il presente decreto sara'  sottoposto  al  controllo  secondo  le
vigenti disposizioni legislative. 
      Roma, 13 settembre 2010 
 
                                  Il direttore generale: Turrini Vita