Concorso per 360 magistrati ordinari (lazio) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 360
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 93 del 23-11-2010
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO   (scad.  23 dicembre 2010) Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con decreto ministeriale 12 ottobre 2010, modificato con successivo decreto 19 ottobre 2010 ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-11-2010
Data Scadenza bando 23-12-2010
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA


CONCORSO   (scad.  23 dicembre 2010)

Concorso, per esami, a 360 posti di magistrato ordinario, indetto con
  decreto ministeriale 12 ottobre  2010,  modificato  con  successivo
  decreto 19 ottobre 2010. 

  
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

    Visto il regolamento per il concorso in  magistratura,  approvato
con regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche;
    Visto il regio  decreto  30  gennaio  1941,  n.  12,  ordinamento
giudiziario, e successive modifiche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno  1954,
n. 368, recante le norme  per  la  presentazione  dei  documenti  nei
concorsi per le carriere statali e successive modifiche;
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10  gennaio  1957,  n.  3,  e  successive
modifiche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686,  concernente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato;
    Vista la legge 24 marzo 1958, n.  195,  e  successive  modifiche,
concernente  norme  sulla  costituzione  e  sul   funzionamento   del
Consiglio Superiore della Magistratura;
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  16  settembre
1958, n. 916, e successive  modifiche,  concernente  disposizioni  di
attuazione e coordinamento della legge 24 marzo 1958, n. 195;
    Vista la legge 24 dicembre 1986, n. 958,  concernente  norme  sul
servizio militare di  leva  e  sulla  ferma  di  leva  prolungata,  e
successive modifiche;
    Vista la legge 23 agosto 1988, n.  370,  concernente  l'esenzione
dall'imposta  di  bollo  per  le  domande  di  concorso   presso   le
amministrazioni pubbliche e successive modifiche;
    Vista la legge 27 ottobre 1988, n. 470,  concernente  anagrafe  e
censimento degli italiani all'estero;
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore
dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi;
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
portatrici di handicap;
    Visto il decreto del Presidente  del  consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive   modifiche,   concernente   il   regolamento
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi;
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230, concernente nuove norme  in
materia di obiezione di coscienza;
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa;
    Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n.  215,  concernente
disposizioni per disciplinare  la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale, a norma dell'art.  3,  comma  1,
della legge 14 novembre 2000, n. 331;
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il Codice in materia di protezione dei dati personali;
    Vista la legge 23 agosto 2004, n. 226, concernente la sospensione
anticipata del servizio obbligatorio di  leva  e  la  disciplina  dei
volontari di truppa in ferma prefissata, nonche'  recante  delega  al
Governo per il conseguente coordinamento con la normativa di settore;
    Visto il decreto legislativo 5 aprile 2006, n.  160,  concernente
la  nuova  disciplina  dell'accesso  in  magistratura  e   successive
modifiche;
    Vista la legge 30 luglio 2007, n.  111,  recante  modifiche  alle
norme sull'ordinamento giudiziario;
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante disposizioni per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in
materia di processo civile;
    Visto il decreto legge 31 maggio  2010,  n.  78,  convertito  con
legge 30 luglio 2010, n. 122, recante misure urgenti  in  materia  di
stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica;
    Vista la delibera del Consiglio Superiore della  Magistratura  in
data 14 aprile 2010;

                              Decreta:


                               Art. 1


                       Posti messi a concorso


    E' indetto un concorso, per esami,  a  360  posti  di  magistrato
ordinario.

       
     

                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
 
    Per essere ammesso al concorso e' necessario che l'aspirante: 
      a) sia cittadino italiano; 
      b) abbia l'esercizio dei diritti civili; 
      c) sia di condotta incensurabile; 
      d) sia fisicamente idoneo all'impiego a cui aspira; 
      e) sia in posizione regolare nei confronti del servizio di leva
al quale sia stato eventualmente chiamato; 
      f) non sia stato  dichiarato  per  tre  volte  non  idoneo  nel
concorso  per  esami  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda; 
      g) rientri, senza possibilita' di  cumulare  le  anzianita'  di
servizio previste come necessarie nelle singole ipotesi, in una delle
seguenti categorie: 
        1) magistrati amministrativi e contabili; 
        2) procuratori dello Stato che non sono incorsi  in  sanzioni
disciplinari; 
        3) dipendenti  dello  Stato,  con  qualifica  dirigenziale  o
appartenenti ad una delle posizioni dell'area C prevista dal  vigente
contratto collettivo nazionale di  lavoro,  comparto  Ministeri,  con
almeno  cinque  anni  di  anzianita'  nella  qualifica,   che   hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni  e  che
non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        4) appartenenti al personale universitario di  ruolo  docente
di  materie  giuridiche  in  possesso  del  diploma  di   laurea   in
giurisprudenza che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        5) dipendenti, con qualifica dirigenziale o appartenenti alla
ex  area  direttiva,  della  pubblica  amministrazione,  degli   enti
pubblici a  carattere  nazionale  e  degli  enti  locali,  che  hanno
costituito il rapporto di lavoro a seguito di concorso per  il  quale
era richiesto il possesso del diploma  di  laurea  in  giurisprudenza
conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea, al termine  di
un corso universitario di durata non inferiore a  quattro  anni,  con
almeno cinque anni di anzianita' nella qualifica o,  comunque,  nelle
predette carriere e che non sono incorsi in sanzioni disciplinari; 
        6)  avvocati  iscritti  all'albo  che  non  sono  incorsi  in
sanzioni disciplinari; 
        7) coloro i quali hanno  svolto  le  funzioni  di  magistrato
onorario (giudice  di  pace,  giudice  onorario  di  tribunale,  vice
procuratore onorario, giudice onorario aggregato) per almeno sei anni
senza demerito, senza essere stati revocati e che non sono incorsi in
sanzioni disciplinari; 
        8)  laureati  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguito, salvo che non si tratti di seconda laurea,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro  anni  e  del  diploma  conseguito  presso   le   scuole   di
specializzazione per le professioni legali previste dall'art. 16  del
decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, e successive modifiche; 
        9) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza,
al termine di un  corso  universitario  di  durata  non  inferiore  a
quattro anni, salvo che non si tratti di  seconda  laurea,  ed  hanno
conseguito il dottorato di ricerca in materie giuridiche; 
        10) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, salvo che non si tratti di seconda laurea, ed hanno  conseguito
il diploma  di  specializzazione  in  una  disciplina  giuridica,  al
termine di un corso di studi della durata non inferiore  a  due  anni
presso le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; 
        11) laureati che hanno conseguito la laurea in giurisprudenza
a seguito di un corso universitario di durata non inferiore a quattro
anni, essendosi iscritti al relativo corso  di  laurea  anteriormente
all'anno accademico 1998 - 1999; 
      h) sia in possesso degli altri requisiti richiesti dalle  leggi
vigenti. 
    Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine di  30
giorni decorrenti dalla data di pubblicazione  del  presente  decreto
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale,
concorsi ed esami. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
   Domanda di ammissione, termine per la presentazione e modalita' 
 
 
    La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata o
spedita entro il termine  di  30  giorni  decorrenti  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica - 4ª serie speciale, concorsi ed esami. 
    La domanda telematica di partecipazione al concorso  deve  essere
redatta compilando l'apposito modulo disponibile  sul  sito  internet
del  Ministero   della   Giustizia,   www.giustizia.it ,   alla   voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni. 
    La procedura di compilazione  ed  invio  telematico  deve  essere
completata entro il termine di scadenza del bando. 
    Il modulo e' disponibile dal giorno di pubblicazione del presente
bando nella Gazzetta Ufficiale e fino alla  data  di  scadenza  dello
stesso. 
    Allo scadere del termine suddetto,  il  sistema  informatico  non
permettera' piu' l'accesso e l'invio del modulo. 
    Dopo aver completato la procedura  di  inserimento  dei  dati  ed
inviato  il  modulo,  il  sistema  informatico  notifica   l'avvenuta
ricezione  della  domanda  di  partecipazione,   fornendo   un   file
("ricevuta in formato pdf") che contiene  il  codice  identificativo,
comprensivo del codice a barre, attribuito  dal  sistema;  tale  file
deve essere stampato e  conservato  a  cura  del  candidato,  nonche'
esibito per la partecipazione alle prove scritte. 
    Il  candidato  deve  stampare  la  domanda  (contenuta  nel  file
"domanda in formato pdf"), firmarla e recarsi  entro  il  termine  di
scadenza del bando alla Procura della Repubblica presso il  Tribunale
nel cui circondario e' residente,  per  la  validazione  a  cura  del
funzionario preposto; in alternativa, puo', entro lo stesso  termine,
spedire la domanda, debitamente firmata,  alla  Procura  suddetta,  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento. 
    Le domande presentate per la validazione  o  spedite  non  devono
riportare cancellazioni e/o  modifiche  rispetto  a  quanto  inserito
telematicamente. 
    Non sono ammessi a partecipare al concorso  i  candidati  le  cui
domande sono state presentate o spedite oltre il termine indicato nel
comma precedente. 
    I candidati residenti all'estero possono presentare o spedire  la
domanda all'autorita'  consolare  competente  o  alla  Procura  della
Repubblica di Roma; i candidati aventi temporaneamente  dimora  fuori
del territorio dello Stato, possono presentare o spedire  la  domanda
alla Procura di residenza. 
    Per le  domande  spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento  fa  fede  la  data   risultante   dal   timbro   apposto
dall'Ufficio postale accettante. 
    Gli aspiranti devono dichiarare nella domanda: 
      1) il proprio cognome e nome; 
      2) la data e il luogo di nascita; 
      3) il codice fiscale; 
      4) di essere cittadini italiani; 
      5) di avere l'esercizio dei diritti civili; 
      6) di essere di condotta incensurabile; 
      7) di non avere riportato condanne penali e  di  non  avere  in
corso procedimenti penali ovvero procedimenti per  l'applicazione  di
misure di sicurezza o di prevenzione; 
      8) di non avere precedenti giudiziari  tra  quelli  iscrivibili
nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del  Presidente  della
Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; 
      9) di non essere a conoscenza di essere sottoposti ad  indagini
preliminari; 
      10)  di  non  essere  stati  esclusi  dall'elettorato  politico
attivo, destituiti ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero di non essere  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale a seguito dell'accertamento che l'impiego  stesso  e'
stato conseguito mediante la produzione di documenti falsi o  viziati
da invalidita' non sanabile; 
      11) di essere in posizione regolare nei confronti del  servizio
di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; 
      12) di essere fisicamente idonei ad  esercitare  l'impiego  cui
aspirano; 
      13) se, nel caso in cui siano portatori  di  handicap,  abbiano
l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20  della  legge  5  febbraio
1992,  n.  104,  di  essere  assistiti  durante  le  prove   scritte,
indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione  al
proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi.
Tali  richieste  sono  da  documentare  allegando  alla  domanda   di
partecipazione  apposita  certificazione  rilasciata  da   competente
struttura sanitaria; 
      14)  il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune,  provincia,
C.A.P.); 
      15) i numeri telefonici di reperibilita'; 
      16) il luogo ove desiderano  ricevere  eventuali  comunicazioni
relative al concorso qualora  sia  diverso  da  quello  di  residenza
(indicando, altresi', fax ed e.mail, se disponibili). In  assenza  di
tale dichiarazione le  comunicazioni  saranno  inviate  al  luogo  di
residenza; 
      17) l'Universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea
in giurisprudenza e la data del conseguimento; 
      18) l'eventuale precedente prima laurea, l'Universita' dove  e'
stata conseguita e la data del conseguimento; 
      19) la categoria di appartenenza di cui all'art. 2, lettera  g,
numeri 1 - 11; 
      20) la lingua straniera, oggetto del colloquio in sede di prova
orale, scelta dal  candidato  fra  le  seguenti:  inglese,  francese,
spagnolo e tedesco. 
    In calce alla domanda l'aspirante deve apporre la  propria  firma
per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da  dichiarazioni
mendaci ai sensi della normativa vigente. 
    Alla domanda devono essere allegate le fotocopie di un  documento
di riconoscimento e del codice fiscale nonche' una fotografia formato
tessera. 
    Il fac-simile del modello di  domanda  e'  allegato  al  presente
decreto. 
    Ogni  cambiamento  di  indirizzo  e/o  di  recapito  deve  essere
comunicato per posta al  Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione generale dei Magistrati - Ufficio III Concorsi, via Arenula
n. 70, 00186 Roma, ovvero anche solo via fax (06/68897783). 
    L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  in  caso  di
mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni  ovvero  nel
caso in cui le proprie comunicazioni non siano ricevute dal candidato
a causa dell'inesatta indicazione del  recapito  o  della  mancata  o
tardiva segnalazione del  cambiamento  di  indirizzo  indicato  nella
domanda,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici  non
imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                  Cause di esclusione dal concorso 
 
 
    Non sono ammessi al concorso: 
      a) coloro che  non  sono  in  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2 del presente decreto; 
      b)  coloro  le  cui  domande  di  partecipazione   sono   state
presentate o spedite oltre il termine di scadenza del bando; 
      c) coloro che,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda, sono stati dichiarati non idonei in  tre
concorsi per l'ammissione in magistratura. L'espulsione del candidato
dopo la dettatura del tema, durante le  prove  scritte,  equivale  ad
inidoneita'. Produce, inoltre, gli  stessi  effetti  dell'inidoneita'
l'annullamento di un lavoro da parte della  commissione  quando  essa
abbia accertato che il lavoro stesso sia stato in tutto  o  in  parte
copiato da quello di altro candidato o da qualsiasi testo ovvero  che
l'elaborato sia stato reso riconoscibile; 
      d) coloro che, per le  informazioni  raccolte,  non  risultino,
secondo il giudizio del Consiglio Superiore  della  Magistratura,  di
condotta incensurabile. 
    Le  domande  di   partecipazione   prive   della   sottoscrizione
dell'aspirante si considerano non presentate. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura, sentito l'interessato,
puo' escludere da uno o piu'  concorsi  successivi  chi,  durante  lo
svolgimento delle prove scritte di un concorso, sia stato espulso per
comportamenti fraudolenti,  diretti  ad  acquisire  o  ad  utilizzare
informazioni  non  consentite,  o  per  comportamenti  violenti   che
comunque abbiano turbato le operazioni del concorso. 
    L'ammissione al concorso per ciascun candidato e' deliberata  dal
Consiglio   Superiore   della    Magistratura,    sotto    condizione
dell'accertamento  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione   in
magistratura  e  delle  altre  condizioni  richieste  dal  bando   di
concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                          Prove concorsuali 
 
 
    L'esame consiste in una prova scritta ed in una prova orale. 
    La prova scritta consiste  nello  svolgimento  di  tre  elaborati
teorici vertenti su: 
      a) diritto civile; 
      b) diritto penale; 
      c) diritto amministrativo. 
    Per lo svolgimento di ciascun elaborato teorico i candidati hanno
a disposizione otto ore dalla dettatura della traccia. 
    La prova orale verte su: 
      a) diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano; 
      b) procedura civile; 
      c) diritto penale; 
      d) procedura penale; 
      e) diritto amministrativo, costituzionale e tributario; 
      f) diritto commerciale e fallimentare; 
      g) diritto del lavoro e della previdenza sociale; 
      h) diritto comunitario; 
      i) diritto internazionale pubblico e privato; 
    l) elementi   di   informatica   giuridica   e   di   ordinamento
giudiziario; 
      m) colloquio su una lingua straniera scelta  fra  le  seguenti:
inglese, francese, spagnolo e tedesco. 
    Le prove si svolgono secondo le procedure  previste  dall'art.  8
del regio decreto 15 ottobre 1925, n. 1860, e successive modifiche, e
dall'art. 3 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    La commissione di esame e'  nominata  con  decreto  del  Ministro
della  Giustizia,  previa  delibera  del  Consiglio  Superiore  della
Magistratura, nei quindici giorni antecedenti  l'inizio  della  prova
scritta, ed e' composta da un magistrato il quale abbia conseguito la
sesta valutazione di professionalita',  che  la  presiede,  da  venti
magistrati che abbiano conseguito  almeno  la  terza  valutazione  di
professionalita', da cinque professori universitari di ruolo titolari
di insegnamenti nelle materie oggetto di  esame  e  da  tre  avvocati
iscritti all'albo speciale dei patrocinanti dinanzi alle magistrature
superiori. 
    Non possono  essere  nominati  componenti  della  commissione  di
concorso i magistrati, gli avvocati ed i professori universitari  che
nei dieci anni precedenti abbiano  prestato,  a  qualsiasi  titolo  e
modo, attivita' di docenza nelle scuole di preparazione  al  concorso
per magistrato ordinario. 
    Nel caso in cui non  sia  possibile  raggiungere  il  numero  dei
componenti  della   commissione,   il   Consiglio   Superiore   della
Magistratura nomina d'ufficio magistrati che non  hanno  prestato  il
loro consenso all'esonero dalle funzioni. Non possono essere nominati
coloro che abbiano fatto parte della commissione in uno degli  ultimi
tre concorsi. 
    Il presidente della commissione e gli  altri  componenti  possono
essere nominati anche tra i magistrati a riposo da non  piu'  di  due
anni ed i professori universitari a riposo da non piu' di cinque anni
che, all'atto della cessazione dal servizio, erano  in  possesso  dei
requisiti per la nomina. 
    Con decreto del Ministro della  Giustizia,  previa  delibera  del
Consiglio Superiore  della  Magistratura,  terminata  la  valutazione
degli elaborati scritti, sono nominati componenti  della  commissione
esaminatrice docenti universitari delle lingue indicate dai candidati
ammessi alla prova orale. 
    Le  attivita'   di   segreteria   della   commissione   e   delle
sottocommissioni sono esercitate da personale amministrativo di  area
C, in servizio presso il Ministero della Giustizia e sono  coordinate
dal titolare dell'Ufficio competente per il concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                     Diario delle prove scritte 
 
 
    Le prove di esame si svolgeranno nella  sede  di  cui  al  diario
contenente la disciplina delle prove  scritte  che  sara'  pubblicato
nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  -  4ª  serie  speciale,
concorsi ed esami -, dell' 8 aprile 2011 e  sul  sito  del  Ministero
della Giustizia, www.giustizia.it  
    Nella stessa Gazzetta Ufficiale e sul sito  del  Ministero  della
Giustizia  verra'  data  notizia  di   eventuali   differimenti   e/o
prescrizioni attinenti alla partecipazione alle prove di esame. 
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    I concorrenti ammessi alle prove  scritte  dovranno  presentarsi,
senza alcun preavviso, nella sede d'esame, nei  giorni  e  nelle  ore
stabilite per lo svolgimento delle operazioni preliminari  e  per  lo
svolgimento delle prove  medesime,  muniti  di  valido  documento  di
riconoscimento e del codice identificativo. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
  Candidati ammessi alle prove orali e candidati dichiarati idonei 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non  meno
di 12/20 di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. 
    Ai candidati che abbiano conseguito l'ammissione alla prova orale
e' data  comunicazione,  con  l'indicazione  del  voto  riportato  in
ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello  in
cui devono sostenere detta prova. 
    Conseguono l'idoneita' i candidati che ottengono non meno di 6/10
in ciascuna delle  materie  della  prova  orale,  e  un  giudizio  di
sufficienza  nel  colloquio  sulla  lingua  straniera  prescelta,   e
comunque una votazione complessiva nelle due prove  non  inferiore  a
108 punti. Non sono ammesse frazioni di punto. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
         Termini per la produzione dei titoli di preferenza 
 
 
    I titoli di preferenza, elencati al successivo  art.  10,  devono
essere posseduti non oltre la data di scadenza del bando. 
    I documenti comprovanti il possesso o le  relative  dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della  Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  accompagnate  dalla
fotocopia di un documento di identita', devono essere  presentati,  a
pena di  decadenza,  al  Ministero  della  Giustizia  -  Dipartimento
dell'Organizzazione  Giudiziaria,  del  personale  e  dei  servizi  -
Direzione generale dei Magistrati -Ufficio III Concorsi - via Arenula
n. 70, 00186 Roma, entro il giorno in cui il  candidato  sostiene  la
prova orale. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
 
    Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modifiche,  a  parita'
di merito, sono preferiti: 
      1) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      2) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      3) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      4) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      5) gli orfani di guerra; 
      6) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      7) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      8) i feriti in combattimento; 
      9) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      10) i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      11) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      12) i figli dei mutilati e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      16) coloro che  abbiano  prestato  il  servizio  militare  come
combattenti; 
      17) coloro che abbiano prestato lodevole servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno nell'Amministrazione della Giustizia; 
      18) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al  numero  dei
figli a carico; 
      19) gli invalidi e i mutilati civili; 
      20) i militari volontari delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    A parita' di merito e di titoli, la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, ovvero dall'aver prestato servizio militare di leva; 
      c) dalla minore eta'. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
            Graduatoria dei concorrenti dichiarati idonei 
 
 
    I concorrenti dichiarati  idonei  sono  classificati  secondo  il
numero totale dei punti  riportati,  con  l'osservanza,  in  caso  di
parita', delle disposizioni generali vigenti sui titoli di preferenza
per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui al precedente art. 10. 
    La  commissione  esaminatrice   del   concorso   per   magistrato
ordinario,  terminati  i  lavori,  forma  la   graduatoria   che   e'
immediatamente trasmessa per l'approvazione  al  Consiglio  Superiore
della Magistratura, con le eventuali osservazioni del Ministro  della
Giustizia. 
    Il Consiglio Superiore della Magistratura approva la  graduatoria
e  delibera  la  nomina  dei  vincitori  entro  venti  giorni   dalla
ricezione. I relativi decreti di approvazione della graduatoria e  di
nomina dei vincitori sono emanati dal Ministro della Giustizia  entro
dieci giorni  dalla  ricezione  della  delibera.  La  graduatoria  e'
pubblicata senza ritardo nel Bollettino ufficiale del Ministero della
Giustizia e dalla pubblicazione decorre il termine di  trenta  giorni
entro  il  quale  gli  interessati  possono  proporre  reclamo.   Gli
eventuali provvedimenti di rettifica della graduatoria sono  adottati
entro il termine di trenta  giorni,  previa  delibera  del  Consiglio
Superiore della Magistratura. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Nomina a magistrato ordinario 
 
 
    I concorrenti dichiarati idonei all'esito del concorso per  esami
sono classificati secondo il numero totale  dei  punti  riportati  e,
nello  stesso  ordine,  sono  nominati,  con  decreto   ministeriale,
magistrati ordinari  in  tirocinio  nei  limiti  dei  posti  messi  a
concorso e nei tempi, anche diversi, consentiti dall'art. 9, commi  5
e 7, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con legge 30
luglio 2010, n. 122. 
    I provvedimenti di nomina sono immediatamente esecutivi, salva la
sopravvenuta inefficacia per ricusazione del visto di legittimita' da
parte dell'organo di controllo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
         Termini per la presentazione dei documenti di rito 
 
 
    Entro il primo mese di  servizio,  i  vincitori,  nominati  sotto
condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di
legge, devono comprovare tale possesso  presentando  i  documenti  di
rito richiesti con l'invito ad assumere servizio. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti  presso  il
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi -, per le finalita' di gestione del
concorso e sono trattati presso una banca  dati  automatizzata  anche
successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    I  predetti  dati  possono  essere  comunicati  unicamente   alle
amministrazioni pubbliche direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di  cui  agli
articoli 8 e 9 del predetto decreto. 
    Tali diritti  possono  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero  della   Giustizia   -   Dipartimento   dell'Organizzazione
Giudiziaria, del personale e dei servizi  -  Direzione  generale  dei
Magistrati - Ufficio III Concorsi, titolare del trattamento. 
    Il  responsabile  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   il
Direttore del suddetto Ufficio III Concorsi. 
    I risultati delle prove scritte e la graduatoria  finale  vengono
resi disponibili sul sito del Ministero della  Giustizia,  alla  voce
Strumenti/Concorsi, esami, assunzioni. 
      Roma, 12 ottobre 2010 
 
                                                  Il Ministro: Alfano 
Per visualizzare il decreto del 12 ottobre clicca qui.
Per visualizzare il decreto del 19 ottobre clicca qui.