Concorso per 170 dottori di ricerca (campania) UNIVERSITA' DI SALERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 170
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 07-01-2011
Sintesi: UNIVERSITA' DI SALERNO CONCORSO   (scad.  7 febbraio 2011) Bando di concorso per l'ammissione al XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato di ricerca     &nbsp ...
Ente: UNIVERSITA' DI SALERNO
Regione: CAMPANIA
Provincia: SALERNO
Comune: SALERNO
Data di inserimento: 10-01-2011
Data Scadenza bando 07-02-2011
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UNIVERSITA' DI SALERNO


CONCORSO   (scad.  7 febbraio 2011)

 
Bando di concorso per l'ammissione al XII ciclo - Nuova  serie  delle
                   scuole di dottorato di ricerca 
 

  
                             IL RETTORE

    Visti gli articoli 22 e 41 dello statuto  dell'Universita'  degli
studi di Salerno, emanato con decreto rettorale 2  ottobre  1996,  n.
4649, e pubblicato nel  supplemento  alla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - del 15 ottobre 1996,  n.  242,
modificato  con  decreto  rettorale  12  dicembre  1997,   n.   5353,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 23 dicembre 1997, n. 298,  con  decreto  rettorale  30
ottobre 2000, n. 5089,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - serie generale - dell'8 novembre 2000, n.  261,
con decreto rettorale 4 marzo 2003, n. 922, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del  3  aprile
2003, n. 78,  con  decreto  rettorale  30  dicembre  2008,  n.  4522,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - del 9 gennaio 2009, n. 6 e con decreto rettorale 3  agosto
2010, n. 2414, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - del 16 agosto 2010, n. 190;
    Visto l'art. 7 del regolamento didattico di Ateneo,  emanato  con
decreto rettorale 1° aprile 2008, rep. n. 1043, prot. n. 19161;
    Visto il decreto rettorale 2  luglio  2009,  n.  3260,  prot.  n.
34003, con il quale e' stato emanato il regolamento studenti;
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998,  n.  210,  che  demanda
alle universita' il compito di disciplinare, con proprio regolamento,
l'istituzione dei corsi di dottorato, le modalita' di  accesso  e  di
conseguimento del titolo, gli  obiettivi  formativi  ed  il  relativo
programma di studi, la durata,  il  contributo  per  l'accesso  e  la
frequenza ai corsi, le modalita' di conferimento  e  l'importo  delle
borse di studio, nonche' la stipula, a tal fine, di  convenzioni  con
soggetti pubblici e privati;
    Visto l'art. 1, comma 1, lettera a) della legge 3 agosto 1998, n.
315;
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile  1999,  n.  224,  con  il
quale e' stato emanato il  regolamento  ministeriale  in  materia  di
dottorato di ricerca, che determina i criteri generali ed i requisiti
di idoneita'  delle  sedi,  conferendo  agli  atenei  il  compito  di
istituire con  decreto  rettorale  i  corsi  previa  valutazione  dei
requisiti di idoneita'  delle  sedi,  di  determinare  gli  obiettivi
formativi e i programmi di studio, di disciplinare  le  modalita'  di
accesso, la durata dei corsi, le borse di studio e i  contributi  per
l'accesso e la frequenza;
    Visto l'art. 2 del decreto interministeriale 19 aprile  1990  che
fissa il limite  del  reddito  personale  complessivo  lordo  per  la
fruizione delle borse di studio di cui alla legge 30  novembre  1989,
n. 398;
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  del  15  febbraio  2001,  ha  commisurato  il   limite
reddituale lordo necessario per la fruizione della  borsa  di  studio
all'ammontare della stessa;
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile 2001, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana del 26 luglio 2001, n. 172;
    Visto il decreto ministeriale 18  giugno  2008,  registrato  alla
Corte dei conti in data 1° agosto 2008, registro n. 5, foglio n.  62,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del  14
ottobre 2008, n. 241;
    Visto il decreto rettorale 7 maggio 2007, rep. n. 1428, prot.  n.
32928,  con  il  quale  e'  stato  emanato,   in   attuazione   delle
disposizioni normative contenute nell'art. 4  della  legge  3  luglio
1998, n. 210, e nel decreto ministeriale 30 aprile 1999, n.  224,  il
regolamento di ateneo in materia di dottorato di ricerca;
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella seduta del 5 marzo  2009,  ha  disposto  la  rimodulazione  del
contributo per l'accesso e la frequenza  ai  corsi  di  dottorato  di
ricerca  con  sede  amministrativa  presso  l'Ateneo,  prevedendo  la
graduazione dello stesso su base  I.S.E.E.  e  determinando  altresi'
l'importo delle singole fasce di contribuzione;
    Considerate le proposte avanzate dalle  strutture  dipartimentali
relative all'istituzione dei corsi di dottorato di  ricerca  e  delle
scuole dottorali  di  afferenza  aventi  sede  amministrativa  presso
l'Universita' degli studi di Salerno;
    Acquisito il parere espresso dal  nucleo  di  valutazione,  nella
seduta del 9 luglio 2010, in ordine alla verifica  dei  requisiti  di
idoneita' delle strutture dipartimentali proponenti;
    Visto il decreto rettorale 16 luglio 2010, rep. n. 2202, prot. n.
33527, con il quale e' stata nominata una commissione mista S.A./CdA,
con il compito di  provvedere  alla  valutazione  delle  proposte  di
istituzione avanzate dalle strutture dipartimentali  e  di  procedere
alla ripartizione delle borse di studio;
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella  seduta  del  29  luglio  2010,  ha  determinato   le   risorse
economico-finanziarie  da  destinare  alle  predette  scuole  ed   ha
autorizzato la relativa spesa, mediante utilizzo della disponibilita'
esistente sul capitolo di spesa  AF.01.05.03  «Borse  di  studio  per
dottorati di ricerca», per il finanziamento di settantotto  borse  di
studio di durata triennale;
    Considerato  che   la   regione   Campania,   nell'ambito   della
programmazione regionale FSE Campania 2007/2013 Asse  IV  -  Capitale
umano, ha approvato  un  intervento  triennale  denominato  «Percorsi
universitari    finalizzati    all'incentivazione    della    ricerca
scientifica,  dell'innovazione  e  del  trasferimento  tecnologico  -
tipologia  progettuale  dottorati   di   ricerca»   consistente   nel
finanziamento di borse di studio aggiuntive connesse  alla  frequenza
di corsi di dottorato di ricerca aventi  sede  amministrativa  presso
uno degli atenei presenti in regione;
    Rilevato che l'Ateneo ha presentato diciannove  progetti  per  il
finanziamento di tali borse di studio aggiuntive;
    Riscontrato che la regione Campania, con decreto dirigenziale  n.
304 del 30 agosto 2010, ha approvato la graduatoria  formulata  dalla
relativa commissione  esaminatrice,  finanziando  otto  dei  suddetti
progetti ed attribuendo all'Ateneo trentatre borse di studio;
    Ritenuto di destinare undici borse di studio all'istituzione  del
XII  ciclo  -  nuova  serie   delle   scuole   dottorali   con   sede
amministrativa presso l'Universita' degli studi di Salerno le  quali,
pertanto, concorrono alla determinazione del  numero  complessivo  di
borse di studio finanziate dall'Ateneo;
    Vista la delibera con la quale il consiglio  di  amministrazione,
nella seduta del 25 novembre 2010, ha preso  atto  del  finanziamento
regionale,  dando  mandato  al  magnifico  rettore  in  ordine   alla
sottoscrizione dell'atto di concessione;
    Acquisito il verbale dei lavori della commissione mista S.A./CdA;
    Vista la delibera con la quale il senato accademico, nella seduta
del 9 dicembre 2010, ha approvato l'istituzione del XII ciclo - Nuova
serie delle scuole di dottorato di ricerca, con  sede  amministrativa
presso l'Universita' degli studi di Salerno;

                              Decreta:


                               Art. 1


                             Istituzione


    E' istituito il XII ciclo - Nuova serie delle scuole di dottorato
di ricerca aventi  sede  amministrativa  presso  l'Universita'  degli
studi di Salerno.
    Sono indetti pubblici concorsi, per esami,  per  l'ammissione  ai
corsi di dottorato di ricerca  afferenti  alle  scuole  dottorali  di
seguito indicate (per ciascun dottorato sono indicati: la durata  del
corso, la scuola di afferenza, i posti messi a concorso e  il  numero
delle borse di studio, le sedi consorziate).
    Le attivita'  formative  di  studio  e  di  ricerca  relative  ai
suddetti corsi avranno decorrenza a far data dal 1°  gennaio  2011  e
sino al 31 dicembre 2014.
    I posti previsti potranno essere aumentati a seguito di eventuali
cofinanziamenti provenienti dall'Unione europea, da enti pubblici  di
ricerca o da qualificate strutture produttive private.


       
     

                               Art. 2 
 
 
                        Disposizioni generali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 6, comma 1 della legge 30  novembre  1989,  n.
398 «Le borse di studio universitarie non possono essere cumulate con
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite,  tranne  che  con
quelle assegnate  da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. 
    Chi ha gia' usufruito di una borsa di studio non puo'  usufruirne
una seconda volta allo stesso titolo. 
    Alle borse di studio universitarie si applicano  le  agevolazioni
fiscali di cui all'art. 4 della legge 13 agosto 1984, n. 476». 
    Ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382 «Le borse di studio  comunque  utilizzate  non
danno luogo a trattamenti previdenziali ne' a valutazioni ai fini  di
carriere giuridiche ed economiche, ne' a riconoscimenti automatici ai
fini previdenziali». 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  come
modificato dall'art. 52, comma 57 della legge 28  dicembre  2001,  n.
448 «Il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato  di  ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza. In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessa
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
ripetizione degli importi corrisposti». 
    Ai sensi dell'art. 4, ultimo comma della legge 3 luglio 1998,  n.
210 «I dottorandi possono esercitare una limitata attivita' didattica
sussidiaria o integrativa, che non deve in  ogni  caso  compromettere
l'attivita' di formazione alla ricerca. La  collaborazione  didattica
e' facoltativa, senza oneri per il bilancio dello Stato,  e  non  da'
luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli delle universita'». 

        
      
                               Art. 3 
 
 
        Requisiti per la partecipazione ai concorsi pubblici 
       per l'ammissione a corsi/scuole di dottorato di ricerca 
 
 
    Ai concorsi di ammissione possono partecipare, senza  limitazioni
di eta' e di cittadinanza, coloro che siano  in  possesso  di  laurea
specialistica/magistrale o di diploma di  laurea  conseguito  secondo
l'ordinamento previgente il decreto ministeriale 22 ottobre 2004,  n.
270, coerenti con le attivita' previste,  ovvero  di  analogo  titolo
accademico conseguito all'estero. 
    In   particolare,   i   cittadini    italiani,    comunitari    o
extracomunitari  in  possesso  di  un  titolo  accademico  conseguito
all'estero che non sia gia'  stato  dichiarato  equipollente  ad  una
laurea  italiana  dovranno,   ai   soli   fini   dell'ammissione   al
corso/scuola di dottorato di ricerca, richiedere l'equipollenza nella
domanda di ammissione al concorso. 
    A tal fine, la domanda  dovra'  essere  corredata  dei  documenti
utili a consentire alla commissione giudicatrice di cui al successivo
art. 7 di pronunziarsi sulla richiesta di  equipollenza.  I  predetti
documenti dovranno essere  tradotti  e  legalizzati  dalle  autorita'
competenti, nel rispetto delle norme vigenti in materia di ammissione
degli  studenti  stranieri  ai  corsi  di  laurea  delle  universita'
italiane. 
    Potranno, altresi', partecipare ai concorsi anche coloro i  quali
conseguiranno il diploma di laurea di cui al  comma  1  entro  e  non
oltre la data fissata per la prova scritta dell'esame di  ammissione.
In tal caso l'ammissione al concorso verra' disposta «con riserva»  e
il candidato sara' tenuto a presentare ovvero a spedire,  a  pena  di
decadenza, entro e non  oltre  quindici  giorni  dalla  scadenza  del
predetto termine, la  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,
resa  ai  sensi  dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che attesti il conseguimento del
diploma di laurea. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
        Termine di presentazione delle domande di ammissione 
 
 
    La presentazione della  domanda  di  ammissione  ai  concorsi  e'
articolata nelle fasi di seguito indicate: 
      Prima fase -  Registrazione:  in  generale,  ciascun  candidato
dovra' registrarsi al  sistema  informatico  di  Ateneo,  utilizzando
esclusivamente il servizio on-line disponibile nel sito Internet alla
voce: www.unisa.it 
    Al riguardo, la procedura di registrazione al sistema informatico
di Ateneo puo' essere effettuata una sola volta ed e' sempre  valida:
conseguentemente, coloro che, per qualsivoglia motivo,  fossero  gia'
registrati ovvero coloro che siano gia' stati iscritti o che  abbiano
conseguito presso l'Universita' degli  studi  di  Salerno  un  titolo
accademico non devono effettuare la predetta procedura, bensi' devono
utilizzare per l'iscrizione al concorso (seconda fase) la  coppia  di
codici in  possesso  o  da  richiedere  all'Ufficio  formazione  post
laurea. 
    Viceversa,  coloro  che  non  risultino  registrati  al   sistema
informatico di Ateneo dovranno: 
      1)  collegarsi  al  sito  Internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'area  utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Registrazione» e compilare in ogni sua parte il  modulo  che  verra'
proposto; 
      3) al termine della registrazione, il candidato  ricevera'  una
coppia di codici  («nome  utente»  e  «password»),  da  stampare  e/o
annotare con cura nel rispetto dei caratteri maiuscoli.  Tale  coppia
di codici consentira', in seguito, di accedere all'area personale; 
      Seconda fase - Iscrizione al concorso (domanda di ammissione  +
contributo per la partecipazione): una volta effettuata la  procedura
di «registrazione»,  il  candidato  dovra'  iscriversi  al  concorso,
compilando per via telematica la relativa  domanda  di  ammissione  e
pagando il contributo per la partecipazione a  concorsi  pubblici.  A
tal fine, dovra' collegarsi al sito Internet di Ateneo:  www.unisa.it
- servizi studenti on line - area  riservata  di  ciascuno  studente,
alla quale si ha accesso  utilizzando  la  coppia  di  codici  («nome
utente» e «password») ottenuti con la registrazione. 
    In particolare dovra': 
      1)  collegarsi  al  sito  Internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'area  utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare «Test di ingresso» e compilare la domanda  di
ammissione seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 
      4) terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
ricevuta della domanda di ammissione al concorso compilata on line  e
completarne la  compilazione,  nonche'  il  bollettino  di  pagamento
interbancario «Freccia» relativo al contributo per la  partecipazione
a concorsi pubblici per l'ammissione ai dottorati di ricerca, per  un
importo di € 20,00. Al riguardo, si precisa  che  la  predetta  somma
deve  essere  corrisposta  per  ciascuna  istanza  di  partecipazione
presentata; 
      5)  pagare  il  predetto  contributo,  previa  esibizione   del
bollettino di pagamento interbancario «Freccia», presso uno sportello
della Banca di Roma o di un qualsiasi altro istituto  bancario  entro
il termine perentorio di seguito indicato. Al  riguardo,  si  precisa
che il pagamento deve essere effettuato utilizzando esclusivamente  i
moduli di pagamento MAV o i «Bollettini Freccia»  scaricati  a  mezzo
della procedura informatizzata, presso uno sportello della  Banca  di
Roma o di un qualsiasi altro istituto bancario. Conseguentemente, non
sono consentite altre modalita' di pagamento. 
    Il contributo per la  partecipazione  ai  concorsi  pubblici  non
verra' restituito in nessun caso. 
    L'iscrizione al concorso, previa compilazione per via  telematica
della domanda  di  ammissione  e  pagamento  del  contributo  per  la
partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione ai  dottorati  di
ricerca, dovra' essere perfezionata entro il  termine  perentorio  di
trenta giorni, che decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed  esami».  A  tal
fine, la procedura informatizzata di cui al presente  articolo  sara'
improrogabilmente chiusa  entro  il  termine  perentorio  di  cui  al
presente comma. 
    Qualora il predetto termine coincida con un giorno festivo,  esso
e' prorogato di diritto al primo giorno feriale utile. 
    Si precisa  che  la  ricevuta  della  domanda  di  ammissione  al
concorso di cui al presente articolo non da' diritto a  sostenere  le
prove concorsuali, se non si e' provveduto ad effettuare il pagamento
del  contributo  per  la  partecipazione  a  concorsi  pubblici   per
l'ammissione ai dottorati di ricerca entro il termine  perentorio  di
trenta giorni previsto dal presente articolo. 
    Inoltre, la ricevuta della domanda  di  ammissione  al  concorso,
debitamente compilata e sottoscritta, e la ricevuta del pagamento del
contributo per la partecipazione a concorsi pubblici per l'ammissione
ai dottorati di ricerca non dovranno  essere  consegnate  all'Ufficio
formazione  post-laurea  dell'Ateneo,  ma  conservate  a   cura   del
candidato ed esibite, se richieste, alla commissione giudicatrice  di
cui al seguente art. 7. 
    Al riguardo, la commissione giudicatrice  ammettera'  alla  prova
scritta esclusivamente i candidati che risultino inseriti nell'elenco
degli  ammessi  predisposto  dall'Ufficio  formazione  post-laurea  e
pubblicato      nel      sito      dell'Ateneo       alla       voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_
formazionepostlaurea/dottorati/home 
    Si precisa infine che,  per  la  partecipazione  ai  concorsi,  i
candidati stranieri non sono tenuti alla  registrazione  nel  sistema
informatico  di  Ateneo  ne'  al  pagamento  del  contributo  per  la
partecipazione a  concorsi  pubblici  per  l'ammissione  a  corsi  di
dottorato  di   ricerca,   ma   sono   tenuti   esclusivamente   alla
presentazione  della  sola  domanda  di   ammissione   al   concorso,
reperibile    nel    sito    Internet    dell'Ateneo    alla    voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_
formazionepostlaurea/dottorati/home entro il  termine  perentorio  di
trenta giorni, che decorre  dal  giorno  successivo  a  quello  della
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami». 

        
      
                               Art. 5 
 
 
       Dichiarazioni da formulare nella domanda di ammissione 
 
 
    Nella domanda, da compilarsi per via telematica con la  procedura
informatizzata di cui al  precedente  art.  4,  il  candidato  dovra'
dichiarare, a pena di esclusione e sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c)  l'esatta  denominazione  del  concorso  al  quale   intende
partecipare; 
      d)  il  titolo   di   studio   posseduto,   con   l'indicazione
dell'istituzione universitaria  che  lo  ha  rilasciato  e  dell'anno
accademico in cui e' stato conseguito; 
      e) la propria cittadinanza; 
      f) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto  ovvero  il
motivo  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      g)   gli   eventuali   servizi   prestati   presso    pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
impiego; 
      h) l'eventuale titolarita' di assegni per la collaborazione  ad
attivita' di ricerca, ex art. 51, comma 6, legge 27 dicembre 1997, n.
449, con  l'indicazione  dell'istituzione  universitaria  che  lo  ha
conferito, del titolo del progetto, del responsabile del  progetto  e
della durata dello stesso; 
      i) le lingue straniere conosciute; 
      j) di impegnarsi a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato di ricerca secondo le modalita'  che  saranno  fissate  dal
relativo collegio dei docenti. 
    Il candidato e' altresi' tenuto ad indicare il recapito presso il
quale egli desidera che vengano  effettuate  eventuali  comunicazioni
relative al concorso e ad impegnarsi a segnalare  tempestivamente  le
variazioni che dovessero intervenire successivamente. 
    Nella domanda di partecipazione al concorso i candidati portatori
di handicap sono tenuti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, a richiedere l'ausilio  necessario  e  a  indicare  gli
eventuali tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove. 
    L'esclusione dal  concorso  puo'  essere  disposta  in  qualsiasi
momento,  per  difetto  dei  requisiti  di  ammissione,  per  domanda
compilata  oltre  il  termine  stabilito   o   priva   della   esatta
denominazione del concorso, con provvedimento motivato del rettore. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                           Prove di esame 
 
 
    L'esame di ammissione al corso consiste in una prova scritta e in
un colloquio. 
    Le prove d'esame sono intese ad  accertare  la  preparazione  del
candidato, la sua attitudine alla ricerca e la discreta conoscenza di
almeno una lingua straniera. 
    Le prove d'esame si svolgeranno, per ciascun  corso,  secondo  il
seguente calendario: 
    La comunicazione delle date e della sede delle prove  concorsuali
ha valore legale di notifica a tutti gli effetti di legge. 
    Per sostenere le  prove  d'esame  i  candidati  dovranno  esibire
alternativamente uno dei seguenti  documenti  di  riconoscimento,  in
corso di validita': 
      a) fotografia recente applicata su carta legale, con  la  firma
del candidato; 
      b) tessera di riconoscimento  personale,  se  il  candidato  e'
pubblico dipendente; 
      c) tessera postale, porto d'armi, passaporto, patente di  guida
o carta d'identita'. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                Commissioni giudicatrici, valutazione 
                 delle prove e graduatorie di merito 
 
 
    Le   commissioni   giudicatrici   dei   concorsi   pubblici   per
l'ammissione ai corsi/scuole di dottorato di  ricerca  sono  nominate
con decreto del rettore e sono composte  da  tre  membri  scelti  tra
professori e ricercatori universitari di ruolo. 
    Ad essi possono essere aggiunti non piu' di  due  esperti,  anche
stranieri, scelti nell'ambito degli enti e delle strutture  pubbliche
e private di ricerca. 
    Ogni  commissione  dispone,  per  la   valutazione   di   ciascun
candidato, di sessanta punti per ognuna delle due prove. 
    E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la  prova
scritta con una votazione non inferiore a 40/60. 
    Il colloquio si intende superato  se  il  candidato  ottiene  una
votazione di almeno 40/60. 
    Relativamente al colloquio,  la  commissione  giudicatrice,  alla
fine di ogni seduta, forma  l'elenco  dei  candidati  esaminati,  con
l'indicazione dei voti riportati da ciascuno di essi. 
    L'elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal  segretario  della
commissione,  e'  affisso,  il   medesimo   giorno,   nell'albo   del
dipartimento presso il quale si e' svolta la prova. 
    Espletate le  prove  del  concorso,  la  commissione  compila  la
graduatoria generale di  merito  sulla  base  della  somma  dei  voti
riportati da ciascun candidato nelle singole prove. 
    In caso di parita' di voti: 
      ai soli  fini  dell'assegnazione  della  borsa  di  studio,  la
preferenza tra i candidati viene  determinata  con  riferimento  alla
loro situazione  economica,  nel  rispetto  di  quanto  previsto  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001; 
      ai soli fini dell'assegnazione dei posti senza borsa di  studio
e' preferito il candidato piu' giovane d'eta', nel rispetto di quanto
previsto dall'art. 3, comma 7 della legge 15  maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
             Ammissione ai corsi di dottorato di ricerca 
 
 
    I candidati saranno ammessi ai  corsi  di  dottorato  di  ricerca
afferenti alla  relativa  scuola  secondo  l'ordine  stabilito  nella
relativa graduatoria finale di  merito,  sino  alla  concorrenza  del
numero dei posti messi a concorso per ogni  corso.  A  tal  fine,  la
graduatoria finale di merito e' unica per ciascun corso di  dottorato
di ricerca afferente alla relativa scuola dottorale. 
    In caso di utile  collocamento  in  piu'  graduatorie  finali  di
merito, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo  corso  di
dottorato di ricerca. 
    Nel caso in cui il numero di vincitori sia inferiore rispetto  al
numero delle borse di studio assegnate al singolo corso di  dottorato
di ricerca, il consiglio della scuola potra' decidere a  quale  altro
corso di dottorato di ricerca afferente  alla  stessa  attribuire  le
borse di studio non assegnate. 
    L'ammissione e la frequenza ai corsi  di  dottorato  di  ricerca,
senza borsa di studio,  e'  compatibile,  previa  autorizzazione  del
collegio dei docenti, con i rapporti di  impiego,  sia  pubblico  che
privato, e con lo svolgimento di attivita' libero professionali. 
    I titolari di assegno  per  la  collaborazione  ad  attivita'  di
ricerca possono partecipare a corsi di dottorato di ricerca, anche in
sovrannumero rispetto al numero di posti messi a  concorso,  e  fermo
restando il superamento delle relative prove di ammissione. 
    I cittadini stranieri che abbiano superato le prove d'esame  sono
ammessi al corso di dottorato di ricerca,  in  sovrannumero  e  senza
borsa di studio, nel limite della meta' dei posti  messi  a  concorso
con arrotondamento all'unita' per eccesso. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
          Immatricolazione ai corsi di dottorato di ricerca 
 
 
    Le graduatorie finali di  merito  relative  ai  singoli  concorsi
verranno rese pubbliche a mezzo pubblicazione delle stesse  nel  sito
Internet             di             Ateneo             all'indirizzo:
 http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_
formazionepostlaurea/dottorati/home .  La  pubblicazione  costituira'
notifica  ufficiale   ai   vincitori   dei   risultati   concorsuali;
conseguentemente, non verranno inviate comunicazioni personali. 
    I candidati che risultino utilmente collocati  nelle  graduatorie
finali di merito dovranno presentare domanda di  immatricolazione,  a
pena di decadenza, entro il termine perentorio di dieci  giorni,  che
decorre dal giorno successivo a quello della pubblicazione di cui  al
precedente  comma  1,   utilizzando   esclusivamente   la   procedura
informatizzata, attivata previo accesso al sito Internet  di  Ateneo:
www.unisa.it - servizi on line studenti -  area  utente  di  ciascuno
studente, ed  utilizzo  della  coppia  di  codici  («nome  utente»  e
«password») ottenuti con la registrazione. 
    In particolare, dovranno: 
      1)  collegarsi  al  sito  Internet  di  Ateneo:   www.unisa.it;
selezionare il link: STUDENTI e, successivamente,  dall'area  utente,
selezionare il link: accedi ai servizi studenti on line; 
      2) selezionare dal menu alla sinistra della  pagina  l'opzione:
«Login»: la procedura proporra' una maschera nella quale inserire  la
predetta coppia di codici; 
      3) inseriti i codici, alla sinistra della nuova pagina,  verra'
indicato un elenco completo di tutte le operazioni che  e'  possibile
effettuare: selezionare «Immatricolazione» e  compilare  la  relativa
domanda seguendo le istruzioni fornite dalla procedura; 
      4) terminato l'inserimento  dei  dati  richiesti,  stampare  la
domanda di immatricolazione corredata dai  bollettini  di  versamento
della tassa regionale per il diritto allo studio universitario e,  se
dovuto, del contributo per l'accesso  e  la  frequenza  ai  corsi  di
dottorato di ricerca, personalizzati  in  base  ai  dati  immessi  in
precedenza. Al riguardo, si precisa  che  il  pagamento  deve  essere
effettuato utilizzando esclusivamente i moduli di pagamento MAV  o  i
«Bollettini   Freccia»   scaricati   a    mezzo    della    procedura
informatizzata, presso uno sportello della Banca  di  Roma  o  di  un
qualsiasi  altro  istituto  bancario.  Conseguentemente,   non   sono
consentite altre modalita' di pagamento. 
    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
di ricerca non verra' restituito in nessun caso. 
    Il pagamento delle predette  tasse  universitarie  dovra'  essere
effettuato, a  pena  di  decadenza  dall'immatricolazione,  entro  il
termine perentorio di cui al comma 1 del presente articolo. 
    Con  la  compilazione  per  via  telematica  della   domanda   di
immatricolazione, i candidati che risultino utilmente collocati nelle
graduatorie  finali  di   merito   attesteranno,   sotto   forma   di
dichiarazione sostitutiva di  certificazione,  resa  ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445,  il  possesso  dei  seguenti  fatti,  stati  e
qualita' personali: 
      il titolo di studio di cui al precedente art. 5, comma 1; 
      il  non  essere  iscritto/a  e  l'impegno  a  non   iscriversi,
contestualmente, ad altro corso di dottorato di ricerca; 
      il non essere iscritto/a ad una scuola di  specializzazione  e,
in caso affermativo,  l'impegno  a  sospenderne  la  frequenza  prima
dell'inizio del corso di dottorato di ricerca; 
      l'impegno, qualora  intenda  intraprendere  attivita'  esterne,
anche occasionali e di breve durata,  a  darne  previa  comunicazione
all'amministrazione  universitaria  e  a  non  iniziare  le  predette
attivita' senza aver prima acquisito la prescritta autorizzazione del
collegio dei docenti. 
    Coloro che risultino vincitori della borsa di studio ed intendano
fruirne attesteranno, altresi': 
      di non avere gia' usufruito in precedenza (anche  per  un  solo
anno) di altre borse di studio per corsi di dottorato di ricerca; 
      di impegnarsi a non cumulare la borsa di studio con altre borse
a qualsiasi titolo conferite, ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
Istituzioni nazionali o straniere, utili ad integrare, con  soggiorni
all'estero, l'attivita' di ricerca del dottorando; 
      di impegnarsi a non fruire, per tutta la durata della borsa  di
studio, di un reddito personale complessivo annuo lordo  superore  ad
€ 13.638,47. Ai fini della determinazione del reddito,  concorrono  i
redditi di origine patrimoniale nonche' gli emolumenti  di  qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con  esclusione  di  quelli
aventi natura occasionale o derivanti dallo svolgimento del  servizio
militare di leva o del servizio civile sostitutivo. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentata
personalmente o  fatta  pervenire  all'amministrazione  universitaria
unitamente alla seguente documentazione: 
      1)  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento   debitamente
sottoscritta; 
      2) due fotografie recenti  e  di  uguale  formato  (cm  4×4,5),
firmate a tergo; 
      3)   le   ricevute   di   versamento   delle   predette   tasse
universitarie. 
    Gli studenti portatori  di  handicap  con  invalidita'  uguale  o
superiore al 66% sono tenuti al rispetto della medesima procedura  di
immatricolazione on line, dichiarando lo stato di studente  portatore
di handicap. 
    I predetti sono tenuti al solo pagamento  della  tassa  regionale
per il diritto allo studio universitario, pari  ad  € 62,00,  il  cui
bollettino  di  pagamento  interbancario  «Freccia»  sara'   stampato
unitamente alla domanda di immatricolazione sulla quale dovra' essere
applicata una  marca  da  bollo  da  €  14,62.  Il  pagamento  dovra'
effettuarsi presso  uno  sportello  della  Banca  di  Roma  o  di  un
qualsiasi altro istituto bancario. Al riguardo, si  precisa  che  non
sono consentite altre modalita' di pagamento. 
    La  domanda  di   immatricolazione   dovra'   essere   presentate
personalmente o  fatta  pervenire  all'amministrazione  universitaria
unitamente alla seguente documentazione: 
      1)  fotocopia  del  documento  di  riconoscimento   debitamente
sottoscritta; 
      2) due fotografie recenti  e  di  uguale  formato  (cm  4×4,5),
firmate a tergo; 
      3) la ricevuta di versamento della predetta tassa regionale. 
    Sulla domanda di immatricolazione e sul  relativo  bollettino  di
versamento verra'  riportato  il  numero  di  matricola  assegnato  a
ciascuno studente. 
    I  cittadini  stranieri,  sono  tenuti,  infine,   a   presentare
dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai  sensi  dell'art.  46
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,
che attesti: 
      a) il godimento dei diritti civili e politici anche negli Stati
di appartenenza o di provenienza; 
      b) il possesso, ad eccezione della  cittadinanza  italiana,  di
tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica; 
      c) una adeguata conoscenza della lingua italiana. 
      
    Coloro che non avranno  provveduto  ad  immatricolarsi  entro  il
termine  di  cui  al   precedente   comma   2   saranno   considerati
rinunziatari, e coloro che avranno rilasciato  dichiarazioni  mendaci
saranno dichiarati decaduti. 
    I posti resisi vacanti entro e non oltre l'inizio delle attivita'
di ricerca saranno assegnati ad altri candidati  utilmente  collocati
nella graduatoria finale di merito. 
    In caso di rinunzia o decadenza degli aventi diritto  alla  borsa
di studio, l'amministrazione universitaria provvedera' a restituire a
coloro che subentrano la prima rata del contributo per l'accesso e la
frequenza eventualmente gia' versata. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    Le borse di studio vengono assegnate agli aventi diritto  secondo
l'ordine definito nelle rispettive graduatorie finali di merito. 
    A  parita'  di  merito,  la  preferenza   viene   stabilita   con
riferimento alla situazione economica dei candidati,  determinata  ai
sensi dell'art. 5, commi  3  e  4  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001. 
    L'importo  annuo  di  ciascuna  borsa  di   studio   ammonta   ad
€ 13.638,47 e deve intendersi al lordo degli  oneri  previdenziali  a
carico del dottorando; la sua durata coincide con quella del corso di
dottorato di ricerca. 
    Le borse sono confermate con il passaggio del dottorando all'anno
successivo,  salva  motivata  delibera  contraria  del  collegio  dei
docenti del corso di dottorato di ricerca. 
    L'importo delle borse e'  aumentato,  per  eventuali  periodi  di
soggiorno  all'estero,  subordinatamente   alla   sussistenza   della
relativa copertura finanziaria, in relazione al costo della vita  del
Paese in cui si svolge il  soggiorno.  In  particolare,  l'incremento
base, calcolato in base al numero dei giorni di permanenza effettiva,
e' pari al 60% avendo come riferimento Madrid. 
    Il coordinatore e' tenuto a rilasciare apposita dichiarazione che
attesti  la  coerenza  dell'attivita'  per  la  quale  si  chiede  la
mobilita' del dottorando con il programma di studi e di  ricerca  del
corso. 
    La   corresponsione   dell'incremento   e'    subordinata    alla
presentazione da parte del dottorando di una  dettagliata  relazione,
controfirmata dal coordinatore del corso/scuola, ed  accompagnata  da
una dichiarazione del direttore dell'istituzione estera ospitante che
certifichi l'effettiva permanenza del dottorando all'estero. 
    Il  pagamento  delle  borse  verra'  corrisposto   in   soluzioni
bimestrali posticipate. 
    Al  fine  di  consentire  l'erogazione  dei  relativi  ratei,  il
coordinatore provvedera' a  trasmettere  al  rettore,  all'inizio  di
ciascun anno di corso, apposita dichiarazione attestante l'inizio e/o
la prosecuzione per l'annualita' successiva dell'attivita' di ricerca
da parte del dottorando. 
    Il  coordinatore  dovra',  altresi',  attestare  ogni   eventuale
interruzione o sospensione della frequenza,  al  fine  di  consentire
l'interruzione dei pagamenti. 
    In caso di rinunzia alla borsa di studio,  il  dottorando  dovra'
darne comunicazione al rettore ed  al  coordinatore  del  corso,  con
almeno trenta giorni di preavviso. 
    In caso di  mancata  corresponsione  di  una  rata,  per  ritardo
nell'inizio dei corsi o per presentazione dell'attestato di frequenza
successivamente alla scadenza del predetto termine, la stessa  verra'
cumulata con le rate successive. 
    Qualora venissero accertate irregolarita' comunque imputabili  al
borsista, con provvedimento motivato verra' disposta la revoca  della
borsa di studio con il conseguente recupero delle rate  eventualmente
gia' corrisposte. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    La tassa regionale per il diritto allo  studio  universitario  in
favore della regione Campania, versata per ogni anno di iscrizione da
tutti gli studenti iscritti a corsi di dottorato di ricerca, ammonta,
per l'anno accademico 2010/2011, ad € 62,00 e deve essere corrisposta
alle seguenti scadenze: 
 

    Il contributo per l'accesso e la frequenza ai corsi di  dottorato
di ricerca, versato da coloro che non  usufruiscono  della  borsa  di
studio, e' graduato su sette fasce di contribuzione. Al riguardo, per
determinare  la  propria  fascia  di  contribuzione,   occorre   fare
riferimento all'attestazione I.S.E.E. di cui al  decreto  legislativo
31 marzo 1998, n. 109, e  successive  modificazioni  e  integrazioni,
relativa alla situazione economica dell'anno 2009, che potra'  essere
rilasciata da: 
      comuni; 
      sedi territoriali dell' I.N.P.S.; 
      Centri di assistenza fiscale (C.A.F.); 
      enti erogatori di prestazioni sociali agevolate. 
 
     
    Dottorando «autonomo»: al fine di tenere conto dei  soggetti  che
sostengono effettivamente l'onere di mantenimento del dottorando,  il
nucleo familiare dello  stesso  e'  integrato  con  quello  dei  suoi
genitori quando non ricorrano entrambi i seguenti requisiti: 
      a) residenza esterna all'unita'  abitativa  della  famiglia  di
origine, da almeno due anni rispetto alla data di presentazione della
domanda, in alloggio non di proprieta' di un suo membro; 
      b) esistenza di un reddito lordo del  dottorando  derivante  da
lavoro (compresi i redditi equiparati a lavoro dipendente), da almeno
due anni, non inferiore ad € 6.500, oltre agli eventuali  redditi  di
natura patrimoniale. 
    In assenza anche di una sola delle sopra  citate  condizioni,  il
dottorando non puo'  essere  considerato  autonomo  e  l'attestazione
I.S.E.E. deve riferirsi ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009
dai componenti del nucleo familiare di origine, da sommare  a  quelli
di cui eventualmente gode. 
    E' riconosciuta la posizione di autonomia ai  fini  reddituali  e
della   conseguente   collocazione    nella    fascia    contributiva
corrispondente, ai dottorandi in condizione di orfano di  entrambi  i
genitori,  ai  dottorandi  che  hanno  lo  status  di  «religioso  in
comunita'» e a coloro che sono detenuti in istituti di pena. 
    Gli immatricolati (dottorandi  alla  prima  iscrizione)  dovranno
comunicare  on  line  i  dati  contenuti  nell'attestazione  I.S.E.E.
riferita ai redditi prodotti nell'anno di imposta 2009. 
    In  particolare,  i  dati  relativi  alla  predetta  attestazione
I.S.E.E. dovranno essere inseriti all'atto della  compilazione  della
domanda di immatricolazione, o comunque entro il termine  ultimo  per
procedere all'immatricolazione, attraverso  il  sito  www.unisa.it  -
servizi on line studenti - area utente  (alla  quale  si  ha  accesso
utilizzando «Nome utente» e «Password»). 
    L'Universita' degli studi di Salerno procedera' alla verifica dei
dati  comunicati  on  line  collegandosi  alla   banca   dati   delle
attestazioni I.S.E.E. custodita dall'I.N.P.S. 
    I dottorandi che non avranno comunicato on-line i dati  contenuti
nell'attestazione I.S.E.E. riferita ai redditi prodotti nell'anno  di
imposta 2009, entro le scadenze  sopra  indicate,  saranno  collocati
d'ufficio nella VII ed ultima fascia di contribuzione. 
    L'attestazione  I.S.E.E.  e'  rilasciata  dai  competenti  uffici
previa esibizione della D.S.U. (Dichiarazione sostitutiva unica)  che
costituisce autocertificazione a tutti gli effetti di  legge  con  le
conseguenze connesse in caso di dichiarazioni non veritiere. 
    L'attestazione I.S.E.E. e la Dichiarazione sostitutiva unica  non
devono  essere  consegnate   ne'   spedite   all'Ufficio   formazione
post-laurea ma custodite dallo studente e presentate all'ufficio  ove
quest'ultimo ne faccia richiesta, al fine di effettuare  i  controlli
previsti dalla normativa in materia di autocertificazione. 
    I dottorandi che per reddito sono appartenenti alla VII fascia di
contribuzione   non   sono   tenuti   a    chiedere    il    rilascio
dell'attestazione I.S.E.E. 
    L'amministrazione  universitaria   effettuera'   accertamenti   a
campione della veridicita' delle informazioni fornite dal  dottorando
nell'autocertificazione, ai sensi della normativa vigente in materia. 
    In  caso  di  difformita'  tra  l'indicatore   della   situazione
economica equivalente risultante dall'accertamento  di  cui  sopra  e
quello  dichiarato  nell'autocertificazione  sara'  applicata,  oltre
all'integrazione delle tasse derivante dal  ricalcolo,  una  sanzione
pecuniaria pari all'integrazione dovuta. 
    L'amministrazione universitaria si riserva, inoltre, di segnalare
all'autorita' giudiziaria le eventuali dichiarazioni non veritiere. 
    Dell'attivita' di controllo non sara'  data  altra  comunicazione
ritenendosi cosi' soddisfatte le condizioni previste dagli articoli 7
e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni  ed
integrazioni. 
    L'importo  del  contributo  per  l'accesso  e  la  frequenza   ai
corsi/scuole di dottorato di ricerca dovuto dai  dottorandi  iscritti
al primo anno, suddiviso per fasce  di  contribuzione,  e'  riportato
nella tabella di seguito indicata. 
 

    I relativi pagamenti dovranno essere effettuati entro  i  termini
di seguito indicati. 
    Tale  importo  sara'  assoggettato,  per  gli   anni   accademici
successivi, agli aumenti ISTAT nazionali, salvo diversa deliberazione
degli organi accademici. 
    I termini  di  cui  al  presente  articolo  sono  perentori:  gli
studenti che non corrispondono le rate  entro  le  scadenze  previste
sono tenuti al pagamento di un'indennita' di mora per un  importo  di
€ 50,00. 
    La tassa per il rilascio della pergamena di dottorato di ricerca,
versata da tutti gli studenti ammessi a sostenere l'esame finale  per
il conseguimento del titolo,  ammonta  ad  € 35,00  e  dovra'  essere
corrisposta entro e non oltre il 31 dicembre 2013. 
    Gli studenti che non risultano in regola con il  pagamento  delle
tasse universitarie di cui al presente articolo non possono  compiere
atti di carriera scolastica ne' richiedere certificati. 
    Lo studente che ha ottenuto l'iscrizione ad un anno di corso  non
ha diritto  in  alcun  caso  alla  restituzione  delle  tasse  e  dei
contributi universitari corrisposti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
         Obbligo di frequenza, differimento ed interruzioni 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
di ricerca e di compiere  continuativamente  attivita'  formative  di
studio e di ricerca nell'ambito delle strutture a  cio'  destinate  e
secondo le modalita' fissate dal relativo collegio dei docenti e  dal
consiglio della scuola dottorale. 
    I dottorandi possono compiere  periodi  di  soggiorno  all'estero
presso universita' e/o istituti di ricerca;  in  tal  caso  l'importo
della borsa di studio e' aumentato nella misura di cui al  precedente
art. 10, comma 5. 
    Al termine di ciascun anno di corso,  il  collegio  dei  docenti,
sulla base di una dettagliata relazione sull'attivita' di studio e di
ricerca  svolta  da  ciascun  dottorando,  deliberera'   l'ammissione
all'anno successivo e  la  conferma  della  borsa  di  studio  ovvero
proporra' al magnifico rettore l'esclusione dal corso. 
    Eventuali  differimenti  della  data  di  inizio  del   corso   o
successive interruzioni sono consentite soltanto ai dottorandi: 
      a)  che  si  trovino  nelle  condizioni  previste  dal  decreto
legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di  tutela  e  sostegno
della maternita' e della paternita'; 
      b)  che  si  assentino  per  malattia   grave   e   prolungata,
debitamente comprovata da apposita certificazione medica. 
    Nel  caso  di  assenza  ingiustificata  o  di  inadempimento  dei
predetti obblighi, il  collegio  dei  docenti  propone,  con  propria
motivata delibera, l'esclusione del dottorando dal corso. In tal caso
il dottorando e' obbligato a restituire, per l'anno  di  riferimento,
tutte le rate eventualmente gia' riscosse. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
           Conseguimento del titolo di dottore di ricerca 
 
 
    Il titolo di dottore di ricerca e' conferito  a  conclusione  del
corso dal rettore e si consegue all'atto del  superamento  dell'esame
finale, che puo' essere ripetuto una sola volta. 
    Le commissioni giudicatrici saranno formate e nominate, per  ogni
corso di dottorato di  ricerca,  in  conformita'  al  disposto  degli
articoli 12 e seguenti  del  regolamento  di  ateneo  in  materia  di
dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                 Divieto di contemporanea iscrizione 
                    e sospensione della carriera 
 
 
    Ai sensi del  combinato  disposto  degli  articoli  3  e  16  del
regolamento studenti, non e' consentita l'iscrizione contemporanea  a
piu' corsi di  laurea,  di  laurea  specialistica  e  magistrale,  di
specializzazione, di dottorato di ricerca e di master.  Tuttavia,  lo
studente iscritto a un corso di studio puo' chiedere  la  sospensione
della carriera  per  uno  o  piu'  anni  accademici  qualora  intenda
iscriversi  ad  una  scuola  di   specializzazione,   a   un   master
universitario, a un dottorato di ricerca o per frequentare  corsi  di
studio presso universita' estere o presso accademie militari. 
    Ai sensi dell'art. 8, comma 1 della legge 30  novembre  1989,  n.
398 «Agli iscritti alle scuole di specializzazione che siano  ammessi
a frequentare  un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si  applica  la
sospensione  del  corso  degli  studi  sino  alla  cessazione   della
frequenza del corso di  dottorato.  L'iscrizione  all'anno  di  corso
spettante in base al precedente curriculum  puo'  avvenire  anche  in
sovrannumero rispetto ai posti previsti dallo statuto della scuola». 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                       Copertura assicurativa 
 
 
    L'Universita' degli studi di Salerno  garantisce  ai  dottorandi,
per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca,  la  copertura
assicurativa per infortuni e responsabilita'  civile  durante  ed  in
occasione della frequenza di  attivita'  didattiche,  durante  ed  in
occasione dell'espletamento di  attivita'  formative  di  studio,  di
ricerca, di tirocinio, anche pratico, connesse al corso di  dottorato
di ricerca. 
    La copertura assicurativa e', altresi', garantita durante  ed  in
occasione di visite  d'istruzione  svolte  al  di  fuori  dei  locali
dell'Ateneo nonche' durante ed in occasione di eventuali  periodi  di
soggiorno all'estero, purche' tali  attivita'  siano  preventivamente
autorizzate dal coordinatore del corso. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
                             Pubblicita' 
 
 
    Il presente bando di concorso ed il fac-simile della  domanda  di
ammissione per i soli candidati stranieri sono  pubblicati  nell'albo
ufficiale di Ateneo e consultabili nel sito Internet dell'Ateneo alla
voce:
http://www3.unisa.it/AREAIII/uff_coordinamentoattivitapostlaurea/uff_
formazionepostlaurea/dottorati/home 

        
      
                               Art. 17 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    Ai sensi dell'art. 2, comma 1 del decreto legislativo  30  giugno
2003, n. 196, l'Universita' degli studi di Salerno garantisce che  il
trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei  diritti  e
delle liberta' fondamentali, nonche' della  dignita'  dei  candidati,
con  particolare   riferimento   alla   riservatezza,   all'identita'
personale e al diritto alla protezione dei dati stessi. 
    Al riguardo, secondo quanto previsto  dall'art.  13  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, tutti i  dati  personali  forniti
dai candidati saranno trattati, nel rispetto delle modalita'  di  cui
all'art.  11  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.   196,
esclusivamente per le finalita' connesse e  strumentali  al  presente
bando  di  concorso  ed  all'eventuale  gestione  del  rapporto   con
l'Ateneo. In particolare, il  trattamento  sara'  effettuato  con  le
seguenti modalita': informatizzato e  cartaceo.  Il  conferimento  e'
obbligatorio per l'espletamento della procedura concorsuale di cui al
presente bando di concorso e per l'eventuale gestione della  carriera
accademica dello studente; conseguentemente,  l'eventuale  rifiuto  a
fornire  i  dati  non  consentira'  lo  svolgimento  della   predetta
procedura concorsuale e la gestione della carriera accademica. I dati
potranno essere comunicati  a  soggetti  pubblici  o  privati,  anche
mediante inserimento nel sito Internet  di  Ateneo,  per  adempimenti
imposti da disposizioni di legge; a tal fine,  il  trattamento  sara'
curato da personale dell'Ateneo. 
    Ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196, l'Universita' degli  studi  di  Salerno  raccoglie,  utilizza  e
tratta i dati personali nel rispetto dei seguenti principi: liceita',
necessita', pertinenza e non eccedenza. 
    Ai sensi degli articoli 7, 8, 9 e10 del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196, i candidati hanno diritto di esercitare in  ogni
momento i seguenti diritti: ottenere  la  conferma  dell'esistenza  o
meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma
intelligibile; avere conoscenza dell'origine dei dati  nonche'  della
logica e delle finalita' su cui si basa il trattamento;  ottenere  la
cancellazione, la trasformazione in forma anonima  o  il  blocco  dei
dati  in  violazione   del   codice   nonche'   l'aggiornamento,   la
rettificazione o, se vi e' interesse,  l'integrazione  degli  stessi;
opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Titolare del trattamento dei dati e' l'Universita' degli studi di
Salerno, in persona del magnifico rettore pro-tempore, nella qualita'
di legale rappresentante dell'ente. 
    Responsabile  amministrativo  del  procedimento,  secondo  quanto
previsto dagli articoli 4 e seguenti della legge 7  agosto  1990,  n.
241, e dall'art. 29 del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,
e'  il  dott.  Giovanni  Salzano  -  Ufficio  formazione  post-laurea
dell'Universita' degli studi di Salerno,  via  Ponte  don  Melillo  -
84084 Fisciano (Salerno), tel. 089/966242,  fax  089/969892,  e-mail:
gsalzano@unisa.it 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                            Norme finali 
 
    Per tutto quanto non previsto o disciplinato dal presente  bando,
si  richiamano  le  disposizioni  contenute  nel  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'art. 4  della
legge 3 luglio 1998, n. 210, nel decreto ministeriale 30 aprile 1999,
n. 224, nel regolamento didattico di  ateneo  e  nel  regolamento  di
ateneo in materia di dottorato di ricerca. 
 
      Fisciano, 23 dicembre 2010 
 
                                                 Il rettore: Pasquino 

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