Concorso per 52 allievi corsi (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 52
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 11-01-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI CONCORSO   (scad.  30 settembre 2011) Bando di concorso per 52 borse di studio per l'anno scolastico/accademico 2010/2011 riservato ai ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-01-2011
Data Scadenza bando 30-09-2011
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI INTERNI E TERRITORIALI


CONCORSO   (scad.  30 settembre 2011)

Bando   di   concorso   per   52   borse   di   studio   per   l'anno
  scolastico/accademico 2010/2011 riservato ai figli ed  agli  orfani
  dei segretari appartenenti ai ruoli delle comunita' montane  e  dei
  consorzi di comuni. 

 
 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
                     per gli affari territoriali 
 
    Visto l'art. 42 della legge 8 giugno 1962, n. 604; 
    Visto l'art. 7, comma 5, della legge 29 ottobre 1987, n. 440, che
ha istituito un  apposito  fondo  presso  il  Ministero  dell'Interno
costituito dal 10% dei diritti di segreteria spettanti alle comunita'
montane ed ai consorzi dei comuni per il  rogito  degli  atti  e  dei
contratti di cui all'art. 8 della Legge 23 marzo 1981, n. 93; 
    Visto l'art. 13 della legge 23 dicembre 1993, n. 559; 
    Visto che  nello  stato  di  previsione  della  spesa  di  questo
Ministero e' istituito il  cap.  1207  «Spese  e  contributi  per  le
attivita'  sociali,  culturali  ed  assistenziali   delle   comunita'
montane, nonche' per il funzionamento delle relative  commissioni  di
concorso»; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    Ai fini del presente decreto si intende: 
      a) per Laurea, il  titolo  universitario  rilasciato  ai  sensi
dell'art.  3,  comma  1,  lett.   a)   del   decreto   del   Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      b) per Diploma di Laurea, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 1, comma 1, lett. b) e dell'art. 3,  comma  1,  della
Legge 19 novembre 1990, n. 341; 
      c) per Laurea Magistrale, il titolo universitario rilasciato ai
sensi dell'art. 3,  comma  1,  lett.  b)  del  decreto  del  Ministro
dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca 22 ottobre 2004, n.
270; 
      d) per corsi di Laurea, i corsi di studio al termine dei  quali
sono rilasciati i titoli di cui alle precedenti lettere a) e b); 
      e) per corso di  Laurea  Magistrale,  il  corso  di  studio  al
termine del quale e' rilasciato il  titolo  di  cui  alla  precedente
lettera c). 

                                Art. 2 
 
 
    1. E' indetto un concorso, per titoli, per il conferimento di  n.
52 borse di studio, per l'anno  scolastico/accademico  2010-2011,  ai
figli e  agli  orfani  dei  segretari  appartenenti  ai  ruoli  delle
comunita' montane e dei consorzi di comuni che siano,  alla  data  di
scadenza dei termini per  l'invio  della  domanda,  in  attivita'  di
servizio ovvero in posizione di quiescenza. 
    2. Le borse di studio di cui al comma  1,  sono  ripartite  nelle
seguenti categorie: 
      A) scuole medie inferiori: n. 10 da euro 700,00 ciascuna; 
      B) scuole medie superiori: n. 18 da euro 1.000,00 ciascuna; 
      C) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed  istituti
di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.): n. 4 da
euro 1.500,00 ciascuna, per gli iscritti al primo anno di corso; 
      D) universita' (statali o legalmente riconosciute) ed  Istituti
di istruzione superiore equiparati (Conservatorio, Accademia di belle
arti, Accademia di arte drammatica, Accademia di danza etc.):  n.  20
cosi' ripartite: 
        d1) - iscritti agli anni successivi al  primo  dei  corsi  di
Laurea e iscritti al  1°  anno  e  successivi  del  corso  di  Laurea
Magistrale: n. 16 da euro 1.800,00 ciascuna; 
        d2) - laureati nell'anno accademico  2010-2011,  in  possesso
del titolo di Laurea: n. 2 da euro 2.500,00; 
        d3) - laureati nell'anno accademico  2010-2011,  in  possesso
del titolo di Laurea Magistrale o Diploma di Laurea:  n.  2  da  euro
2.800,00. 
    3.  L'ammontare  delle  borse  di  studio  non  attribuite  va  a
beneficio della categoria i cui candidati risultati idonei  siano  in
numero superiore rispetto alle borse di studio messe a concorso,  nei
limiti  di  spesa  stabiliti  dal  presente  decreto.  Qualora  nelle
graduatorie non risultino candidati idonei in  alcuna  categoria,  la
Commissione provvede  ad  assegnare  la  somma  rimasta  disponibile,
ripartendola in parti uguali tra tutti i vincitori del concorso. 
    4. Il premio verra' erogato ai vincitori mediante  accredito  sul
c/c bancario o postale. 

                                Art. 3 
 
 
    1. Per poter partecipare al concorso i candidati di cui  all'art.
2, comma 2, lettere A) e B), non devono aver frequentato da ripetenti
l'anno scolastico 2010-2011 e devono aver  conseguito,  nello  stesso
anno, la promozione alla classe o al corso successivo, riportando una
votazione media non inferiore a 7. 
    2. I candidati di cui all'art. 2, comma  2,  lettera  C),  devono
aver conseguito,  non  da  ripetenti,  il  diploma  di  scuola  media
superiore nell'anno scolastico 2009-2010,  riportando  nell'esame  di
Stato una votazione non inferiore a 70/100 ed aver sostenuto piu'  di
un esame previsto dal proprio piano di studio per  l'anno  accademico
2010-2011, riportando una media pari ad almeno 24/30. 
    3. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettera D-d1),  devono
aver riportato negli esami sostenuti, relativi al  proprio  piano  di
studio dell'anno accademico  2010-2011,  una  media  pari  ad  almeno
24/30. 
    4. I candidati di cui all'art. 2, comma 2, lettere D-d2) e  D-d3)
devono aver conseguito una votazione non inferiore a 100/110  per  la
prova finale. 
    5. Sono esclusi i figli dei segretari comunali  e  dei  segretari
titolari del servizio di segreteria di piu'  comuni  in  convenzione,
anche se facenti parte di una comunita' montana o di un consorzio  di
comuni, nonche' i figli di appartenenti ai ruoli di  altre  pubbliche
amministrazioni. Sono, altresi', esclusi gli studenti di istituti  di
qualsiasi ordine e grado la cui  retta,  per  l'anno  2010/2011,  sia
interamente a carico della pubblica assistenza. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al   concorso,   predisposta
utilizzando i modelli  allegati  al  presente  decreto,  puo'  essere
presentata per una sola Sezione e  deve  essere  trasmessa,  mediante
raccomandata con avviso di  ricevimento,  entro  il  termine  del  30
settembre 2011, al Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento  per  gli
Affari Interni e Territoriali - Direzione  Centrale  per  gli  Uffici
Territoriali  del  Governo  e  per  le  Autonomie   Locali   -   Area
II-Personale Enti Locali. A tal  fine,  fa  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante. 
    2. Non saranno prese  in  considerazione  le  domande  presentate
oltre i termini previsti dal comma precedente. 
    3. La domanda deve essere sottoscritta dal genitore-segretario di
comunita' montana o di consorzio di comuni in attivita' di servizio o
in posizione di quiescenza o da chi esercita la potesta'  genitoriale
o la tutela, se il candidato e' orfano, o dal candidato medesimo,  se
maggiorenne. 
    4. Nella domanda deve  essere  espressamente  dichiarato  che  il
candidato non si trova in alcuna delle condizioni di inammissibilita'
al concorso previste dall'art. 3, comma 5 del presente decreto e che,
ai  sensi  della  legge  31  dicembre1996,  n.   675   e   successive
modificazioni  e  integrazioni  si  autorizza  l'Amministrazione   al
trattamento dei dati, ai soli fini dello svolgimento  della  presente
procedura concorsuale. 
    Deve, inoltre, essere specificata la denominazione e  l'indirizzo
dell'istituto frequentato nell'anno 2010/2011 e, per gli iscritti  al
1° anno  di  universita'  o  equiparati,  anche  la  denominazione  e
l'indirizzo relativo all'istituto presso il quale si e' conseguito il
diploma di scuola media superiore. 
    5.   La   domanda   deve   essere   corredata   dalla    seguente
documentazione: 
      a) autocertificazione  del  genitore  da  cui  risulti  che  il
candidato e' figlio di segretario generale di una comunita' montana o
di un consorzio di comuni in servizio o in posizione  di  quiescenza,
con l'indicazione, in tal caso, dell'ultima sede e  dell'ultimo  anno
di servizio. Nel caso di candidato minorenne orfano, la dichiarazione
sara' resa da chi  esercita  la  potesta'  genitoriale  o  la  tutela
(modello 1); 
      b)  autocertificazione  relativa  alle  valutazioni  di  merito
(modello 2): 
        per i candidati di cui alle lett. A) e  B)  dell'articolo  2:
autocertificazione della votazione, conseguita nelle singole  materie
dal candidato, nell'anno scolastico 2010-2011; 
        per i candidati di  cui  alla  lettera  C)  dell'articolo  2,
autocertificazione della votazione conseguita in  sede  di  esame  di
Stato  nonche'  degli  esami  sostenuti  con  le  relative  votazioni
conseguite nel primo anno di corso universitario; 
        per i candidati di cui all'articolo 2, comma 2, lettera D): 
          d1) autocertificazione relativa agli esami sostenuti con le
relative votazioni conseguite nell'anno accademico 2010-2011; 
          d2)  e  d3)  autocertificazione  relativa  alla   votazione
conseguita per l'esame finale; 
      c)  copia  del  piano  di  studio  approvato   dalla   Facolta'
frequentata dai candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C) e D); 
      d) autocertificazione relativa al reddito e  alla  composizione
del nucleo familiare (modello 3); 
      e) indicazione della modalita' di pagamento prescelta  (modello
4); 
      f) fotocopia di un documento di identita'  del  sottoscrittore,
in corso di validita'. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    1. L'Amministrazione, in ottemperanza alle disposizioni di cui al
DPR 28.12.2000, n. 445, art. 71 (modalita' dei controlli) si  riserva
di verificare, a campione, la  veridicita'  delle  autocertificazioni
prodotte. 
    2. Con successivo decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 1  del
D.M. n. 15700/15B3/1418 del 7 maggio 1997, come sostituito  dall'art.
1 del D.M. in data 13 marzo 2002, verra' nominata la Commissione  che
provvedera' alla formulazione di distinte  graduatorie  per  ciascuna
delle categorie previste dall'art. 2 del presente decreto. 
    3. L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria  di
cui all'art. 2, comma 2,  lett.  A)  e  B)  verra'  effettuata  dalla
Commissione  suddetta,  sulla  base  della  media   delle   votazioni
conseguite da  ciascuno  di  essi,  con  esclusione  delle  votazioni
conseguite in religione ed educazione motoria. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art. 2, comma  2,  lett.  C)  e  D-d1)  verra'  effettuata  dalla
Commissione sulla base del numero di esami sostenuti in  rapporto  al
piano di studio ed, a parita' di esami, della media  delle  votazioni
ottenute negli esami medesimi. 
    L'attribuzione del punteggio ai candidati per la categoria di cui
all'art, 2, comma 2, lett. D-d2) e  D-d3),  verra'  effettuata  dalla
Commissione  suddetta,  sulla  base  della  votazione  conseguita  da
ciascuno di essi per la prova finale. 
    Per tutte le categorie, a parita' di merito, si terra' conto  del
numero dei componenti del nucleo familiare e, in caso di parita', del
reddito del nucleo familiare. 
    Per i candidati di cui all'art. 2, comma 2, lett. C), nel caso di
parita' di tutti i predetti  parametri,  si  terra'  conto  del  voto
riportato nell'esame di Stato conclusivo del  corso  di  studi  delle
scuole medie superiori. 
    4. La spesa occorrente per l'esecuzione del presente  decreto  e'
imputata al capitolo n. 1207 nello stato di  previsione  della  spesa
del Ministero dell'Interno. 
    5. Il Direttore Centrale per gli Uffici Territoriali del  Governo
e per le Autonomie Locali e' incaricato dell'esecuzione del  presente
decreto,  che  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica, IV serie speciale. 
    6. Dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, il bando e gli
allegati modelli saranno resi  disponibili,  in  formato  elettronico
scaricabile, sul portale del  Ministero  dell'Interno  all'indirizzo:
http://autonomie.interno.it. 
    7. L'Amministrazione si riserva di rettificare il presente  bando
in  presenza  di   eventuali,   sopravvenute   diverse   disposizioni
normative. 
      Roma, 16 dicembre 2010 
 
                                          Il capo Dipartimento: Pansa