Concorso per 600 borsisti (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 600
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 11-01-2011
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO   (scad.  10 febbraio 2011) Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di studio in favore delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 12-01-2011
Data Scadenza bando 10-02-2011
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI


CONCORSO   (scad.  10 febbraio 2011)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assegnazione di borse di  studio
  in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e  della  criminalita'
  organizzata, nonche' dei loro superstiti, di cui all'art.  4  della
  legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive  modificazioni;  delle
  vittime del dovere e dei loro superstiti di cui all'art.  82  della
  legge 23 dicembre 2000, n. 388,  e  successive  modificazioni;  dei
  familiari delle vittime di cui all'art. 1-bis del decreto-legge  20
  gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla  legge  12
  marzo 2004, n. 68, e dei soggetti di cui all'art. 1 della  legge  3
  agosto 2004, n. 206, riservato agli studenti della scuola  primaria
  e secondaria di primo grado e scuola secondaria di secondo grado. 

 
 
                      IL SEGRETARIATO GENERALE 
 
    Vista la legge 20 ottobre 1990, n. 302, recante  norme  a  favore
delle vittime del terrorismo e della criminalita' organizzata; 
    Visto l'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31  marzo  1998,
n. 109, come sostituito  dall'art.  1,  comma  344,  della  legge  24
dicembre 2007, n. 244; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, recante nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e della criminalita'  organizzata
e, in particolare, l'art. 4, come modificato dall'art. 82, commi 1  e
9, lettera b), della legge 23  dicembre  2000,  n.  388,  che  amplia
l'ambito dei destinatari della norma agli orfani  e  ai  figli  delle
vittime della criminalita' organizzata e alle vittime  del  dovere  e
loro superstiti, e dall'art. 3, del decreto-legge  4  febbraio  2003,
n.13, convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2003, n.  56,
che estende l'ambito dei benefici delle borse di studio agli orfani e
ai  figli  delle  vittime  del  terrorismo   e   della   criminalita'
organizzata nonche' alle vittime del dovere  e  loro  superstiti  che
frequentino oltre che le scuole secondarie di secondo grado e i corsi
di laurea, laurea specialistica/magistrale a ciclo unico e non,  agli
studenti dei corsi delle istituzioni per l'alta formazione artistica,
musicale e coreutica (AFAM) ed alle scuole di  specializzazione,  con
esclusione  di  quelle  retribuite,  anche  le  scuole   primarie   e
secondarie di primo grado; 
    Visto altresi' l'art. 5, della legge 23 novembre 1998, n. 407; 
    Visto l'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 
    Visto l'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.9,
convertito con modificazioni dalla legge 12 marzo 2004, n.68, recante
disposizioni in favore delle famiglie delle vittime  civili  italiane
degli attentati di Nassiriya e di Istanbul; 
    Vista la legge 3 agosto 2004, n.  206,  recante  nuove  norme  in
favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 luglio
2006, n. 243, recante Regolamento concernente termini e modalita'  di
corresponsione delle  provvidenze  alle  vittime  del  dovere  ed  ai
soggetti  equiparati,  ai  fini  della  progressiva  estensione   dei
benefici gia' previsti in favore delle vittime della  criminalita'  e
del terrorismo, a norma  dell'art.  1,  comma  565,  della  legge  23
dicembre 2005, n. 266; 
    Visto l'art. 1, comma 1270, della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
che aggiunge all'art. 1, della legge 3 agosto 2004, n. 206, il  comma
1-bis, estendendo l'applicazione delle  disposizioni  della  presente
legge anche ai familiari del disastro aereo  di  Ustica,  nonche'  ai
familiari delle vittime e ai superstiti della banda della Uno bianca; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  maggio  2009,
n. 58, recante  Regolamento  recante  modifiche  ed  integrazioni  al
decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  318  del  2001   per
l'assegnazione delle borse di studio  in  favore  delle  vittime  del
terrorismo  e  della  criminalita'  organizzata,  delle  vittime  del
dovere, nonche' dei loro superstiti; 
    Considerato che gli articoli 3 e 4  del  regolamento  n.  58/2009
dispongono che la Presidenza del Consiglio dei  Ministri  provvede  a
bandire i concorsi per l'assegnazione delle borse di studio e che  le
relative graduatorie vengono  approvate  da  un'apposita  Commissione
istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli, per l'assegnazione
di borse di studio in favore delle vittime  del  terrorismo  e  della
criminalita' organizzata, di cui all'art. 4, della legge 23  novembre
1998, n. 407, e successive modificazioni; delle vittime del dovere  e
dei loro superstiti di cui all'art. 82, della legge 23 dicembre 2000,
n. 388, e successive o modificazioni; dei familiari delle vittime  di
cui  all'art.  1-bis  del  decreto-legge  20  gennaio  2004,  n.   9,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68,e dei
soggetti di cui all'art.  1  della  legge  3  agosto  2004,  n.  206,
riservato agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado e scuola secondaria di secondo grado. 
    2. Per l'anno scolastico 2009/2010 sono da assegnare: 
      a) trecento borse di studio dell'importo di 400 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola primaria e secondaria  di  primo
grado; 
      b) trecento borse di studio dell'importo di 800 euro  ciascuna,
destinate agli studenti della scuola secondaria di secondo grado. 
    3. Una percentuale pari al dieci per cento delle borse di  studio
di cui alle lettere a) e b) del precedente comma 2, e'  riservata  ai
soggetti con disabilita' di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e
successive modificazioni.
Alla presente domanda allegare fotocopia del documento di riconoscimento, in corso di validita', del richiedente. Fatti salvi gli effetti della dichiarazione di cui alla legge 445/2000 ai fini dell'«istruttoria» e' utile allegare le seguenti certificazioni: copia del decreto di riconoscimento della qualita' di vittima; copia del decreto di accertamento della percentuale del danno; copia del verbale di accertamento di disabilita' ai sensi della legge n. 104/1992, e successive modificazioni; copia della certificazione scolastica (pagella o diploma); copia della certificazione, dell'Istituto di istruzione attestante la frequenza nell'anno scolastico 2010/2011. Art. 2 1. Soggetti aventi diritto all'assegnazione delle borse di studio di cui all'art. 1, comma 2 sono gli studenti che: a) abbiano conseguito la promozione alla classe superiore o il diploma di scuola secondaria di primo grado o diploma di scuola secondaria di secondo grado o titolo equiparato, nell'anno scolastico di riferimento. b) non abbiano compiuto quaranta anni al momento della domanda. 2. Il requisito di cui alla lettera a) del precedente comma 1 non e' richiesto per i soggetti con disabilita' di cui all'art. 1, comma 3. 3. Tutti i requisiti previsti per la partecipazione al suddetto concorso, debbono essere posseduti dagli aspiranti al momento della scadenza del termine per la presentazione della domanda. Art. 3 1. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio, redatte in carta semplice secondo l'allegato modello, devono essere presentate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento per il Coordinamento Amministrativo Ufficio Accettazione/Palazzo Chigi - via dell'Impresa n. 91 - 00187 Roma. 2. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio relative all'anno scolastico 2009/2010, devono essere presentate o spedite entro il termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale; la data di presentazione sara' quella risultante dal timbro apposto dall'ufficio postale di partenza. 4. Le domande per l'assegnazione delle borse di studio sottoscritte dal richiedente - o qualora il richiedente sia minore o incapace, dall'esercente la potesta' di genitori o dal tutore - con allegata fotocopia di un valido documento di identita', dovranno essere accompagnate dalle dichiarazioni di seguito indicate: specifica dell'evento lesivo, luogo, data e breve descrizione del fatto, il numero del provvedimento e l'autorita' che ha emanato il decreto di riconoscimento di vittima; attestazione, per lo studente, della qualita' di vittima, di orfano o di figlio di vittima del terrorismo o della criminalita' organizzata ovvero di vittima o superstite di vittima del dovere; indicazione del corso di studi frequentato nell'anno scolastico per il quale viene inoltrata domanda ed ogni dato utile per la valutazione del merito scolastico nell'anno di riferimento -voti riportati ed eventuale titolo di studio conseguito nell'anno scolastico di riferimento e votazione, sede indirizzo ed eventuale recapito telefonico dell'Istituto scolastico; indicazione della qualita' di riservatario, in quanto disabile, ai sensi del precedente art. 1, comma 3; dichiarazione con cui il richiedente confermi di essere a conoscenza che, nel caso di assegnazione della borsa di studio, la veridicita' di quanto dichiarato verra' verificata secondo le disposizioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, come sostituito dall'art. 1, comma 344, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; dichiarazione sostitutiva semplificata del richiedente - a norma dell'art. 46, comma 1, lettera o), del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 - resa su modello conforme al modello allegato al bando, attestante il reddito complessivo netto del nucleo familiare risultante dalle dichiarazioni dei redditi presentate, ai fini IRPEF, nell'anno solare immediatamente precedente all'anno di presentazione della domanda, o dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali. A tale reddito va sommato il reddito delle attivita' finanziarie del nucleo familiare medesimo. Art. 4 1. La Commissione di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 5 maggio 2009, n. 58, in base alle domande pervenute, redige la graduatoria attribuendo i punteggi secondo i seguenti criteri: a) per la gravita' del danno da 5 a 10 punti; b) per il reddito da 3 a 5 punti, in misura inversamente proporzionale all'ammontare dello stesso; c) per il merito scolastico da 1 a 3 punti, in caso di parita' risultera' vincitore lo studente di eta' inferiore. 2. La Commissione redige distinte graduatorie secondo le classi di borse di studio indicate nell'art. 1, comma 2, lettere a) e b) e distinte graduatorie per ciascuna delle tipologie riservate ai soggetti di cui all'art. 1 comma 3. 3. La Commissione invia le graduatorie, entro novanta giorni dal ricevimento delle domande, al Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione. 4. Le borse di studio sono assegnate entro centocinquanta giorni, dalla data di scadenza del termine ultimo di presentazione della domanda prevista dal presente bando. Roma, 3 novembre 2010 Il segretario generale: Strano