Concorso per 1 dottore di ricerca (piemonte) UNIVERSITA' DI TORINO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 11-01-2011 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI TORINO CONCORSO (scad. 19 gennaio 2011) Bando di concorso per dottorato di ricerca in tecnologie applicate alle scienze chirurgiche - XXVI ciclo ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI TORINO |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | TORINO |
Comune: | TORINO |
Data di inserimento: | 12-01-2011 |
Data Scadenza bando | 19-01-2011 |
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CONCORSO (scad. 19 gennaio 2011)
Bando di concorso per dottorato di ricerca in tecnologie
applicate alle scienze chirurgiche - XXVI ciclo
IL RETTORE
Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210 ed in particolare l'art. 4
relativo ai dottorati di ricerca;
Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224 «Regolamento
recante norme in materia di dottorato di ricerca»;
Visto il decreto ministeriale 18 giugno 2008 che ha disposto
l'aumento dell'importo annuo lordo delle borse di studio di dottorato
di ricerca;
Visto il regolamento di ateneo per il funzionamento delle scuole
di dottorato e dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Torino
approvato dal Senato accademico nelle sedute del 7 giugno 2010 e 20
luglio 2010;
Vista la deliberazione del 13 dicembre 2010 con la quale il
Senato accademico ha stabilito di ribandire il posto libero andato
deserto dal concorso per l'ammissione al dottorato di ricerca in
tecnologie applicate alle scienze chirurgiche ciclo XXVI pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - n. 67 del 24 agosto
2010;
Considerato ogni opportuno elemento;
Decreta:
Art. 1
E' indetto il concorso pubblico, per esami, ai fine
dell'ammissione al corso di dottorato di ricerca in tecnologie
applicate alle scienze chirurgiche - ciclo XXVI - come di seguito
specificato: scuola di dottorato «scienze della vita e della salute»,
dottorato di ricerca in tecnologie applicate alle scienze
chirurgiche; durata: 3 anni; posti liberi: 1.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per presentare domanda di partecipazione al concorso di ammissione al dottorato di ricerca non sono previsti limiti d'eta' e di cittadinanza. Occorre pertanto: A) essere in possesso del diploma di laurea (ex ante decreto ministeriale n. 509/1999) o laurea specialistica/magistrale (la laurea di secondo livello di cui al decreto ministeriale n. 509/1999 e decreto ministeriale n. 270/2004) ovvero di titolo equipollente conseguito presso universita' straniere; B) aver versato il contributo di € 50,00, per ciascuna domanda presentata, presso gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo S.p.A. attraverso un bollettino di pagamento rilasciato dalla procedura di iscrizione on-line. Il pagamento di tale contributo puo' essere effettuato entro il giorno precedente alla prova scritta; C) l'aver ottenuto la dichiarazione di equipollenza nell'ipotesi in cui il candidato sia in possesso di titolo accademico straniero. Qualora il candidato in possesso del titolo accademico straniero non abbia la dichiarazione di equipollenza, dovra' ottenerla da parte del Collegio docenti ai soli fini dell'ammissione al dottorato. Al fine di consentire al Collegio dei docenti il rilascio delle dichiarazioni di equipollenza, dovra' essere prodotto: il diploma di laurea, tradotto, legalizzato accompagnato da dichiarazione di valore. A pena di esclusione, la documentazione di cui al punto 1) dovra' essere allegata alla domanda elettronica attraverso la procedura di iscrizione on-line. Gli atti e i documenti, di cui al punto 1), ove redatti in lingua straniera devono essere tradotti (ad esclusione di quelli in inglese e francese) e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero secondo le disposizioni vigenti nello Stato stesso. Qualora non sia possibile presentare la dichiarazione di valore, il candidato dovra' allegare, a pena di esclusione, con le modalita' sopra descritte, una propria dichiarazione debitamente sottoscritta, con la quale si impegna a trasmettere detta documentazione non appena possibile (vedasi all. B). A seguito dell'ammissione, la dichiarazione di valore dovra' in ogni caso pervenire entro e non oltre l'inizio ufficiale del corso, pena la decadenza dal dottorato. Coloro che hanno conseguito la laurea in Germania o in Austria, non devono richiedere la dichiarazione di equipollenza. Gli esiti relativi al rilascio dell'equipollenza da parte del Collegio docenti erranno pubblicati, almeno due giorni prima della prova scritta, sul sito https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e sul sito https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition E' consentita la partecipazione al concorso anche a coloro che, pur non essendo in possesso del diploma di laurea al momento della presentazione della domanda, lo conseguiranno entro la data della prima prova. Coloro che siano gia' in possesso del titolo di dottore di ricerca, possono concorrere solo all'ammissione ad un posto di dottorato senza borsa. Art. 3 Domanda di ammissione Per presentare la domanda di ammissione e' necessario utilizzare esclusivamente la procedura on-line presente sul sito https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e su https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition Il candidato potra' scegliere la lingua per la compilazione (italiano o inglese). Per ogni domanda presentata il candidato deve pagare un contributo di €. 50,00 presso gli sportelli del Gruppo Intesa San Paolo S.p.A. attraverso un bollettino di pagamento rilasciato dalla procedura di iscrizione on-line. La domanda deve essere compilata entro le ore 12 del 19 gennaio 2011. L'Universita' mette a disposizione dei candidati che ne avessero necessita' alcune postazioni di accesso internet al seguente indirizzo: Infopoint in via Po 29, Palazzo degli Stemmi, aperto dal lunedi' al venerdi' con orario continuato 9-19. Per informazioni e consulenza si puo' invece contattare l'ufficio competente: Servizio ricerca e formazione avanzata - Divisione ricerca e relazioni internazionali, via Bogino, 9 - 10123 Torino - Tel. +39 0116704388-4371-4373-4390, aperto nei seguenti orari: dal lunedi' al venerdi' dalle 9 alle 11 e il martedi' e il giovedi' anche dalle 14 alle 15,30.
Art. 4 Ammissione per esami L'ammissione al dottorato e' per esami. L'esame consiste in due prove, una scritta ed una orale, volte ad accertare la preparazione e l'attitudine alla ricerca scientifica del candidato. Durante le prove il candidato dovra' indicare almeno 2 preferenze tra i temi di ricerca pubblicati sul sito web https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition Tale segnalazione non sara' vincolante per la commissione giudicatrice, la quale sulla base della valutazione del materiale prodotto, redigera' una graduatoria di merito. La commissione puo' richiedere, altresi', una verifica della conoscenza della o delle lingue straniere indicate dal candidato. La graduatoria finale di merito sara' formata dalla somma del punteggio ottenuto dai candidati nella prova scritta e nella prova orale. Ogni commissione, per la valutazione di ciascun candidato, dispone di 60 punti per ognuna delle prove. E' ammesso al colloquio il candidato che abbia superato la prova scritta con una votazione non inferiore a 40/60. Il colloquio si intende superato se il candidato ottiene una votazione di almeno 40/60. Le date ed i luoghi di svolgimento delle prove saranno pubblicate sul sito https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition a decorrere dal 17 gennaio 2011. I candidati non riceveranno alcuna comunicazione relativa alla convocazione per le prove. Se le date gia' pubblicate dovessero subire variazioni, ne verra' data tempestiva comunicazione sullo stesso sito. I candidati saranno ammessi a sostenere le prove d'esame solo previa presentazione di un valido documento d'identita', della ricevuta attestante il versamento del contributo di € 50,00, nonche' della «scheda dati candidato» prevista dalla procedura di iscrizione on-line.
Art. 5 Immatricolazione residenti in Italia Le graduatorie di merito di ogni dottorato verranno pubblicate esclusivamente sul sito internet https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e su https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition A pena di decadenza, entro il termine perentorio di 5 giorni dalla pubblicazione della graduatoria, i candidati dovranno confermare l'immatricolazione tramite la procedura on-line utilizzata per l'iscrizione. Il candidato, inoltre, deve far pervenire alla Divisione ricerca e relazioni internazionali - Servizio ricerca e formazione avanzata, via Bogino, 9 - 10123 Torino (con orari di apertura come indicato all'art. 3) la sottoelencata documentazione in carta libera: 1) certificato di equipollenza per i vincitori con laurea conseguita all'estero, che non abbiano richiesto l'equipollenza al Collegio docenti al momento dell'iscrizione al concorso; 2) una fotografia, formato tessera, firmata sul retro; 3) fotocopia del documento di identita'; 4) fotocopia del codice fiscale; 5) certificato di laurea con votazione; 6) Modulo A contenente: domanda di iscrizione al dottorato; dichiarazione di non contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione, corsi di dottorato, corsi di specializzazione organizzati da istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n. 127/1997; eventuale dichiarazione di aver gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca in Italia; 7) Modulo B con le coordinate bancarie per l'accredito delle rate (per i soli vincitori di borsa); 8) Modulo C contenente la dichiarazione attestante l'eventuale svolgimento di attivita' lavorativa. Per la disciplina della compatibilita' con l'attivita' lavorativa, si rimanda all'art. 25 del regolamento di ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Torino; 9) ricevuta di versamento tasse, contributi e bollo virtuale per l'accesso e la frequenza dei corsi del primo anno, secondo quanto stabilito nell'allegato A del presente bando (per il versamento si utilizzi l'apposito modulo). Il vincitore che non faccia pervenire entro il termine di 5 giorni dall'accettazione sul web la documentazione di cui sopra, perde il diritto all'iscrizione, anche nel caso di un eventuale successivo slittamento di borsa. Si ricorda che i candidati vincitori hanno la facolta' di presentare autocertificazione, per quanto riguarda la documentazione di cui al punto 5 (il Modulo A e' gia' predisposto a tal fine). I candidati sovrannumerari di cui all'art. 8, comma 1 e 2, dovranno far pervenire alla Divisione ricerca e relazioni internazionali - Servizio ricerca e formazione avanzata, entro e non oltre 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria i documenti di cui ai precedenti numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. All'atto della presentazione di tale documentazione i sovrannumerari riceveranno il modulo per il versamento delle tasse contributi e bollo virtuale per l'accesso e la frequenza dei corsi del primo anno. L'immatricolazione si intendera' perfezionata all'atto della presentazione della ricevuta del versamento.
Art. 6 Graduatorie e borse di studio La graduatoria generale di merito sara' pubblicata su https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e su https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di dottorati diversi, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso. I candidati saranno ammessi ai corsi secondo l'ordine della graduatoria fino alla copertura del numero dei posti messi a concorso per il dottorato. In caso di rinuncia degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Le borse di studio indicate a bando per ciascun dottorato vengono assegnate secondo l'ordine definito nelle graduatorie generali di merito formulate dalle commissioni giudicatrici. A parita' di merito per l'assegnazione della borsa prevale la valutazione sulla situazione economica, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 aprile 1997, mentre per l'assegnazione del posto senza borsa prevale la piu' giovane eta', ai sensi dell'art. 3 della legge n. 127 del 15 maggio 1997. Eventuali borse aggiuntive finanziate in tempi successivi al bando saranno rese note mediante pubblicazione sul sito internet dell'Universita' alla pagina https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e su https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition Per l'assegnazione di tali borse si fara' ricorso alla graduatoria.
Art. 7 Commissioni giudicatrici La commissione giudicatrice del concorso per l'ammissione al corso di dottorato, nominata dal rettore con proprio decreto, e' costituita da tre membri effettivi e tre supplenti, scelti tra professori e ricercatori universitari di ruolo qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche a cui si riferisce il corso. Tale commissione puo' essere integrata con esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito degli enti o delle istituzioni pubbliche e private di ricerca in misura non superiore a due. La composizione della commissione sara' resa nota sul sito https://www.unito.it/accessorapido/dottorati_postdottorati e su https://www.unito.it/accessorapido/phd_competition dopo la chiusura del presente bando.
Art. 8 Ammissione in sovrannumero I candidati idonei, se titolari di assegni di ricerca ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, possono essere ammessi al dottorato di ricerca in sovrannumero nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso. Possono altresi' essere ammessi al dottorato di ricerca, in sovrannumero, nel limite della meta' dei posti istituiti con arrotondamento all'unita' per eccesso, i cittadini stranieri che risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di studio conferite sulla base del merito. Saranno inoltre ammessi al dottorato in sovrannumero coloro che, pur non avendo presentato domanda al concorso, alla data d'inizio ufficiale del dottorato, siano stati selezionati nell'ambito delle azioni del 7° Programma Quadro di ricerca e sviluppo tecnologico dell'Unione europea o di altri programmi di cooperazione internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano risultati vincitori di una borsa di studio o di un contratto di ricerca nell'ambito dell'Area scientifico disciplinare di interesse del dottorato. La procedura di selezione si intende superata in quanto gia' avvenuta nell'ambito del progetto europeo. Costoro potranno presentare apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre la data d'inizio del dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata alla preventiva approvazione del Collegio docenti del dottorato.
Art. 9 Caratteristiche delle borse di studio L'importo annuale della borsa di studio, salvo modifiche di legge, e' pari a € 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale I.N.P.S. a gestione separata. La durata dell'erogazione della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. La cadenza di pagamento della borsa di studio e' mensile posticipata. L'importo della borsa di studio e' aumentato per eventuali periodi di attivita' all'estero nella misura del 50% per un periodo complessivo che non superi l'esatta meta' della durata del corso. L'importo della borsa di studio finanziata dal «Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilita' degli studenti» e' aumentato per eventuali periodi di soggiorno all'estero nella misura non inferiore al 50% per un totale massimo di 12 mesi. I vincitori di borsa di studio finanziata da enti esterni sono tenuti a informarsi, all'atto dell'accettazione della borsa, su eventuali particolari condizioni previste dalla convenzione con l'ente finanziatore. La borsa di studio non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o stranieri utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione di ricerca dei borsisti. Chi abbia usufruito, anche parzialmente, di una borsa di studio di dottorato non puo' fruirne una seconda volta, salvo restituzione, ove sia possibile, di quanto gia' percepito.
Art. 10 Diritti e obblighi dei dottorandi Gli iscritti ai corsi di dottorato di ricerca hanno l'obbligo di frequenza e svolgimento di tutte le attivita' di studio e di ricerca nell'ambito della struttura universitaria secondo le modalita' previste dal Collegio docenti del dottorato. Ai sensi dell'art. 4, comma 8 della legge n. 210 del 3 luglio 1998 ai dottorandi di ricerca e' consentita una limitata attivita' didattica sussidiaria e integrativa, salvo divieto da parte del Collegio dei docenti del dottorato. La collaborazione didattica e' facoltativa, non deve in caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca e non da' luogo a diritti in ordine all'accessi ai ruoli delle universita'. Ai sensi della legge n. 4 del 14 gennaio 1999, gli ammessi al dottorato di ricerca presso le strutture della facolta' di medicina e chirurgia, a domanda e su conforme parere della struttura a cui afferisce il dottorato, possono essere impiegati nell'attivita' assistenziale. Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo e' subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale nell'archivio istituzionale d'ateneo ad accesso aperto, che ne garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'. Sara' cura dell'universita' effettuare il deposito a norma di legge presso le biblioteche nazionali. Per tutto cio' che attiene alla frequenza del corso di dottorato ed al conseguimento del titolo si applica il regolamento di ateneo per il funzionamento delle scuole di dottorato e dei dottorati di ricerca dell'Universita' di Torino.
Art. 11 Incompatibilita' L'iscrizione a un corso di dottorato e' incompatibile con la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, triennale e/o specialistica, corsi di master universitari italiani, a scuole universitarie di specializzazione o corsi di dottorato nonche' con l'iscrizione a corsi di specializzazione organizzati da istituti privati abilitati ai sensi dell'art. 17, comma 96, legge n. 127/1997. All'atto dell'iscrizione il candidato che risulti iscritto ad uno dei suddetti corsi, deve, entro quindici giorni, regolarizzare la sua posizione ai fini dell'iscrizione a pena di decadenza.
Art. 12 Recupero titoli e pubblicazioni Nell'ipotesi di rinuncia al dottorato e/o di esclusione da esso, coloro che abbiano depositato titoli e/o pubblicazioni, sono tenuti al recupero degli stessi a proprie spese.
Art. 13 Trattamento dei dati e diritto di accesso Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo n. 196/2003, si informa che i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti dall'Universita' degli studi di Torino per le finalita' di gestione della selezione e saranno trattati attraverso una banca dati automatizzata anche successivamente alla conclusione della procedura selettiva per le finalita' inerenti all'eventuale gestione dell'iscrizione al dottorato. I dati forniti dai candidati saranno inoltre trattati per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell'Universita' di Torino nei limiti stabiliti dalle leggi, dai regolamenti e nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza, riservatezza e necessita'. Ai sensi dell'art. 4, lettera a) del decreto legislativo n. 196/2003, si intende per «trattamento» qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione dei dati, anche se non registrati in un banca dati. I dati raccolti potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici e privati con le modalita' e nei limiti stabiliti dal citato decreto legislativo e dal regolamento di attuazione del «Codice in materia di protezione dei dati personali» dell'Universita' di Torino. Il conferimento dei dati richiesti e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 196/2003, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del rettore dell'Universita' degli studi di Torino, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento e' il dirigente della Divisione ricerca e relazioni internazionali dell'Universita' degli studi di Torino.
Art. 14 Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di dottorato di ricerca e di scuole di dottorato. Torino, 15 dicembre 2010 Il rettore: Pelizzetti