Concorso per 1 attuario (lazio) 1 chimico (lazio) 1 ingegnere (lazio) 1 architetto (lazio) 1 biologo (lazio) 1 geologo (lazio) 1 psicologo (lazio) 1 dottore agronomo (lazio) 1 dottore forestale (lazio) 1 assistente sociale (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 30 del 15-04-2011
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO (prima sess. scad. 13 maggio - seconda sess. 14 ottobre 2011) Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-04-2011
Data Scadenza bando 16-05-2011
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA


CONCORSO (prima sess. scad. 13 maggio - seconda sess. 14 ottobre 2011)

Prima e  seconda  sessione  degli  esami  di  Stato  di  abilitazione
  all'esercizio delle professioni regolamentate dal d.P.R.  5  giugno
  2001, n. 328, relative all'anno 2011.  (Ordinanza  ministeriale  22
  marzo 2011) 

 

  
                    IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
                  DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

    Vista la legge 9 maggio 1989, n.  168,  con  la  quale  e'  stato
istituito il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica;
    Visto il decreto-legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  14  luglio   2008,   n.   121   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244»;
    Visto  il  regio  decreto  31  agosto  1933,  n.  1592,   recante
«Approvazione del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore»;
    Visto  il  regio  decreto  4  giugno  1938,  n.   1269,   recante
«Approvazione del regolamento sugli studenti,  i  titoli  accademici,
gli esami di Stato e  l'assistenza  scolastica  nelle  Universita'  e
negli Istituti superiori»;
    Visto il regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652,  e  successive
modificazioni,  recante  «Disposizioni   sull'ordinamento   didattico
universitario»;
    Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, recante «Esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio delle professioni»;
    Visto il decreto ministeriale  9  settembre  1957,  e  successive
modificazioni, recante «Approvazione del regolamento sugli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
    Vista la legge 2 aprile 1958, n. 323, recante «Norme sugli  esami
di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982,
n.  980,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di biologo»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27  marzo  2001,
n. 195, concernente «Regolamento  recante  modifica  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, per l'abolizione
del tirocinio ai fini  dell'esame  di  Stato  per  l'esercizio  della
professione di biologo»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982,
n.  981,  e  successive  modificazioni,  recante  «Approvazione   del
regolamento per gli esami  di  Stato  di  abilitazione  all'esercizio
della professione di geologo»;
    Visti i decreti ministeriali n. 239 e 240 del  13  gennaio  1992,
concernenti rispettivamente «Regolamento recante norme sul  tirocinio
pratico  post-lauream  per  l'ammissione  all'esame  di   Stato   per
l'abilitazione  all'esercizio  della  professione  di  psicologo»   e
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di psicologo»;
    Vista la legge 10 febbraio 1992, n. 152,  recante  «Modifiche  ed
integrazioni  alla  legge  7  gennaio  1976,  n.  3,  e  nuove  norme
concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e  di
dottore forestale»;
    Visto il decreto ministeriale 21  marzo  1997,  n.  158,  recante
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della professione di dottore agronomo e dottore forestale»;
    Vista la legge 23 marzo 1993, n. 84, recante  «Ordinamento  della
professione   di   assistente   sociale   e   istituzione   dell'albo
professionale»;
    Visto il decreto ministeriale 30 marzo 1998, n. 155,  concernente
«Regolamento recante norme sull'esame  di  Stato  per  l'abilitazione
all'esercizio della professione di assistente sociale»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,  n.  509,  e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»;
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   agosto   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Visto  il  decreto  ministeriale   28   novembre   2000   recante
«Determinazione delle classi delle lauree specialistiche»;
    Visto  il  decreto  ministeriale  22  ottobre   2004,   n.   270,
concernente  «Modifiche  al  regolamento  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  atenei,  approvato  con  decreto   del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3
novembre 1999, n. 509»;
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»;
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti»;
    Visto il decreto-legge 10 giugno 2002, n. 107,  convertito  nella
legge 1° agosto  2002,  n.  173,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di accesso alle professioni»;
    Visto il decreto-legge 9 maggio 2003, n.  105,  convertito  nella
legge 11 luglio 2003, n. 170, recante «Disposizioni  urgenti  per  le
universita' e gli enti di ricerca, nonche' in materia di abilitazione
all'esercizio di attivita' professionali»;
    Visto l'art. 1, comma 6, del decreto-legge 28 dicembre  2006,  n.
300, convertito nella legge 26 febbraio 2007, n. 17, recante «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative.  Disposizioni  di
delegazione legislativa e disposizioni diverse»;
    Visto l'art. 1, commi 1, 2 e 2-bis, del decreto-legge 29 dicembre
2010, n. 225, convertito nella legge 26 febbraio 2011, n. 10  recante
«Proroga  di  termini  previsti  da  disposizioni  legislative  e  di
interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e
alle famiglie»;
    Udito il parere del Consiglio  Universitario  Nazionale  espresso
nell'adunanza del 27 gennaio 2011;

                               Ordina:


                               Art. 1


    Sono indette nei mesi di giugno e novembre 2011  la  prima  e  la
seconda sessione degli esami di Stato di  abilitazione  all'esercizio
delle professioni di attuario e attuario iunior,  chimico  e  chimico
iunior, ingegnere  e  ingegnere  iunior,  architetto,  pianificatore,
paesaggista, conservatore e architetto iunior e pianificatore iunior,
biologo e  biologo  iunior,  geologo  e  geologo  iunior,  psicologo,
dottore  in   tecniche   psicologiche   per   i   contesti   sociali,
organizzativi e del lavoro e dottore in tecniche psicologiche  per  i
servizi alla persona e alla comunita',  dottore  agronomo  e  dottore
forestale,  agronomo  e  forestale  iunior  e  biotecnologo  agrario,
assistente sociale specialista e assistente sociale.
    Alle predette sessioni possono presentarsi i candidati che  hanno
conseguito il titolo accademico richiesto entro il termine  stabilito
per ciascuna  sessione  dai  rettori  delle  singole  universita'  in
relazione alle date fissate per le sedute di laurea.

       
     

                               Art. 2 
 
 
    I candidati possono presentare l'istanza ai fini  dell'ammissione
agli esami di Stato in una sola  delle  sedi  elencate  per  ciascuna
professione nella tabella annessa alla presente ordinanza. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
    I candidati agli esami di Stato devono presentare la  domanda  di
ammissione alla prima sessione non oltre il 13  maggio  2011  e  alla
seconda sessione non oltre il 14 ottobre 2011  presso  la  segreteria
dell'universita' o istituto di istruzione  universitaria  presso  cui
intendono sostenere gli esami. 
    In ciascuna  sessione  non  puo'  essere  sostenuto  l'esame  per
l'esercizio di piu' di una delle professioni indicate nell'art. 1. 
    Coloro che hanno chiesto di partecipare alla prima sessione e che
sono stati  assenti  alle  prove  possono  presentarsi  alla  seconda
sessione producendo a tal fine nuova domanda entro la  suddetta  data
del 14 ottobre 2011  facendo  riferimento  alla  documentazione  gia'
allegata alla precedente istanza. 
    La domanda, in carta semplice, con l'indicazione  della  data  di
nascita e di residenza, deve essere corredata dai seguenti documenti: 
      a)  diploma  di  laurea,  di  laurea  specialistica  o   laurea
magistrale  conseguita  in   base   all'ordinamento   introdotto   in
attuazione dell'art. 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127
e successive modificazioni, o diploma di laurea conseguita  ai  sensi
dell'ordinamento previgente, ovvero diploma universitario di cui alla
tabella A) allegata al citato decreto del Presidente della Repubblica
n. 328 del 2001 in originale  o  in  copia  autenticata  o  in  copia
notarile; 
      b) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di  ammissione
agli esami nella misura di € 49,58 fissata dall'art. 2, comma 3,  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21  dicembre  1990,
salvi gli eventuali successivi adeguamenti. 
    I  richiedenti  sono  inoltre  tenuti  a  versare   all'economato
dell'universita' il contributo stabilito da ogni  singolo  ateneo  ai
sensi dell'art. 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537.  La  relativa
ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra. 
    Il candidato  puo'  presentare  un  certificato  sostitutivo  del
titolo originale rilasciato dalla competente universita'. 
    La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico
e'  inserita  nei  fascicolo  del  candidato  a  cura  degli   uffici
dell'universita'  o   dell'istituto   di   istruzione   universitaria
competente per coloro  i  quali  dichiarano  nella  domanda  di  aver
conseguito il  predetto  titolo  accademico  nella  stessa  sede  ove
chiedono di sostenere gli esami di Stato. 
    I laureati in  psicologia  secondo  l'ordinamento  previgente,  i
laureati della classe 58/S e della classe LM51  e  i  laureati  della
classe 34 e della classe L24 che intendono  sostenere  gli  esami  di
Stato di abilitazione all'esercizio della  professione  di  psicologo
devono presentare un  attestato  rilasciato  dalla  segreteria  della
competente  facolta'  dal  quale  risulti  che,  abbiano  svolto   il
tirocinio pratico prescritto dalle norme vigenti. 
    I candidati che al momento della presentazione della  domanda  di
ammissione non abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo
completeranno entro la data di inizio degli esami  devono  dichiarare
nell'istanza medesima che produrranno l'attestato di compimento della
pratica  professionale  prima  dell'inizio  dello  svolgimento  degli
esami. 
    In luogo dei  documenti  di  cui  alla  lettera  a)  nonche'  dei
certificati attestanti  il  compimento  del  tirocinio  previsti  dal
presente articolo, i richiedenti possono presentare, sotto la propria
responsabilita', una dichiarazione sostitutiva ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I candidati che non hanno provveduto a presentare la domanda  nei
termini sopraindicati, sono esclusi dalla sessione  degli  esami  cui
abbiano chiesto di partecipare. 
    Le domande di ammissione agli esami si  considerano  prodotte  in
tempo utile anche se spedite  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento entro il prescritto termine. A tal fine fa fede  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Sono  altresi'  accolte  le  domande  di  ammissione  agli  esami
presentate oltre i termini di cui al primo comma qualora il rettore o
il direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga  che  il  ritardo
nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da  gravi
motivi. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    I candidati che conseguono il titolo  accademico  successivamente
alla scadenza del  termine  per  la  presentazione  delle  domande  e
comunque entro quello fissato dai singoli Atenei per il conseguimento
del titolo stesso, sono  tenuti  a  produrre  l'istanza  nei  termini
prescritti con l'osservanza delle medesime  modalita'  stabilite  per
tutti gli  altri  candidati,  allegando  un  certificato  ovvero  una
dichiarazione dalla quale risulti che hanno presentato la domanda  di
partecipazione agli esami di laurea. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
    I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto  Adige
che chiedono di sostenere l'esame in lingua tedesca devono presentare
la   domanda   di   ammissione   agli   esami   di   Stato   relativi
all'abilitazione all'esercizio delle professioni sottoelencate presso
le seguenti sedi: 
 
    

             Attuario                    Roma
             Chimico                    Bologna
            Ingegnere                    Trento
            Architetto                  Venezia
 Dottore agronomo e Dottore forestale   Firenze
              Biologo                   Bologna
              Geologo                   Bologna
             Psicologo                  Trieste
        Assistente sociale               Trento

    
 

        
      
                               Art. 6 
 
 
    I candidati all'esame di abilitazione ad una professione per  cui
il decreto del Presidente della Repubblica n.  328/2001  prevede  dei
settori nell'ambito delle  sezioni,  devono  indicare,  per  ciascuna
sezione, il settore per il quale chiedono di partecipare  agli  esami
in coerenza con lo specifico titolo accademico conseguito. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    I  possessori  dei  titoli   conseguiti   secondo   l'ordinamento
previgente  alla   riforma   di   cui   al   decreto   del   Ministro
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre
1999, n. 509, e ai relativi  decreti  attuativi,  svolgono  le  prove
degli esami di Stato secondo l'ordinamento previgente al decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
    Gli esami di Stato per i possessori di laurea  specialistica,  di
laurea magistrale  o  di  laurea  conseguita  secondo  il  previgente
ordinamento hanno inizio in tutte le sedi per la  prima  sessione  il
giorno 15 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 23 novembre
2011. Per i possessori di laurea conseguita in  base  all'ordinamento
introdotto in attuazione dell'art.  17,  comma  95,  della  legge  15
maggio  1997,  n.  127  e  successive  modificazioni  e  di   diploma
universitario gli esami hanno inizio per la prima sessione il  giorno
22 giugno 2011 e per la seconda sessione il giorno 30 novembre 2011. 
    Le prove successive si svolgono secondo l'ordine stabilito per le
singole sedi dai Presidenti delle commissioni esaminatrici, reso noto
con  avviso  nell'albo  dell'universita'  o  istituto  di  istruzione
universitaria sede di esami. 
      Roma, 22 marzo 2011 
 
                                                 Il Ministro: Gelmini