Concorso per 77 dottori di ricerca (lombardia) UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 77 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 19-07-2011 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA CONCORSO (scad. 19 settembre 2011) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca, inizio delle attivita' didattiche novembre 2011. (XXVII ciclo). ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI MILANO-BICOCCA |
Regione: | LOMBARDIA |
Provincia: | MILANO |
Comune: | MILANO |
Data di inserimento: | 19-07-2011 |
Data Scadenza bando | 19-09-2011 |
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CONCORSO (scad. 19 settembre 2011) Concorsi pubblici per l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca,
inizio delle attivita' didattiche novembre 2011. (XXVII ciclo).
IL RETTORE Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210; Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, «Regolamento recante norme in materia di Dottorato di ricerca»; Visto il decreto ministeriale n. 270 del 22 ottobre 2004 relativo alle modifiche del regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con decreto ministeriale 509/1999; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24 giugno 2008, relativa al contributo di ammissione per studenti non comunitari soggiornanti all'estero; Visto il Regolamento dei Corsi di dottorato di ricerca dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 025436 del 4 maggio 2009 e successive modifiche e integrazioni; Visto lo Statuto dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca, emanato con decreto rettorale n. 20723 del 19 dicembre 2007 e pubblicato nel supplemento ordinario n. 20, Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 19 del 23 gennaio 2008; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 22 marzo 2011, relativa a tasse e contributi per i Corsi di Dottorato di ricerca per l'a.a. 2011/2012; Viste le delibere del Senato Accademico dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nelle sedute del 4 aprile e 2 maggio 2011 relative all'istituzione dei Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo - aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano - Bicocca; Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca nella seduta del 24 maggio 2011, relativa al finanziamento delle borse di studio dei Corsi di Dottorato di ricerca - XXVII ciclo; Visto il decreto rettorale n. 1074/2011 prot. 9165/11 del 12 aprile 2011 con il quale sono state attribuite ai Corsi di Dottorato di ricerca le borse del Fondo Giovani esercizio finanziario 2010; Visto il decreto rettorale n. 1595/2011 prot. 14271/11 dell'8 giugno 2011 con il quale sono stati istituiti i Corsi di Dottorato di ricerca (XXVII ciclo) aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli studi di Milano-Bicocca; Decreta: Art. 1 Sono indetti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca pubblici concorsi per l'ammissione ai seguenti Corsi di Dottorato di ricerca (XXVII ciclo), aventi sede amministrativa presso l'Universita' degli Studi di Milano-Bicocca, il cui inizio delle attivita' didattiche e' previsto a novembre 2011. Per ciascun corso sono specificati gli anni di durata, la Scuola di Dottorato di afferenza, il numero complessivo dei posti disponibili, il numero delle borse di studio, le modalita' di svolgimento delle prove di ammissione, eventuali posti in soprannumero previsti per particolari categorie, la possibilita' per i candidati di scegliere se sostenere le prove in lingua italiana o in un'altra lingua. Per i corsi di dottorato afferenti alla Scuola di Scienze qualora non sia possibile attribuire borse finanziate dall'Universita' di Milano - Bicocca non vincolate ad uno specifico progetto di ricerca a causa di mancanza di idonei nella corrispondente graduatoria, e fatto salvo quanto previsto da ciascun corso ad eventuale beneficio di ammessi in soprannumero, si procedera' come segue: le borse verranno attribuite secondo una graduatoria generale di merito, compilata in base al punteggio ottenuto al concorso di ammissione, e formata da tutti coloro i quali risultino gia' iscritti senza borsa ai vari corsi di dottorato afferenti alla Scuola. Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti da parte di soggetti pubblici e privati, purche' le comunicazioni relative pervengano entro la data della prima prova d'esame. L'aumento delle borse di studio puo' determinare l'incremento dei posti globalmente messi a concorso. Il mancato perfezionamento degli accordi con enti pubblici e privati, nei tempi stabiliti, determina la mancata attribuzione delle borse e, di conseguenza, la diminuzione dei posti complessivi messi a concorso. Ai sensi e secondo le modalita' previste dall'art. 7 comma 2 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca d'ateneo, per ciascun Corso possono essere ammessi, in soprannumero senza borsa, non piu' di due titolari di assegno di ricerca.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Possono presentare domanda di partecipazione ai concorsi di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca, coloro i quali siano in possesso di diploma di laurea conseguito ai sensi degli ordinamenti previgenti al decreto ministeriale 509/1999 o laurea specialistica/magistrale conseguita in Italia, ovvero di titolo accademico conseguito all'estero e preventivamente riconosciuto idoneo dal Collegio dei Docenti. Possono presentare domanda di ammissione anche coloro i quali conseguano i titoli accademici di cui sopra, entro e non oltre la data di svolgimento della prima prova d'esame. I candidati laureandi sono ammessi al concorso con riserva; il mancato conseguimento del titolo entro la data della prima prova, comportera' l'esclusione dalle prove e dalle graduatorie di merito.
Art. 3 Domande di ammissione Per partecipare alla prova di ammissione, tutti i candidati, ad eccezione delle categorie di cui all'art. 4, devono presentare domanda esclusivamente per via telematica, tramite internet o i terminali self-service dislocati nei locali dell'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca entro e non oltre il termine perentorio delle ore 12 del 19 settembre 2011. Il candidato deve procedere come segue: se utilizza un terminale self-service selezionare: accesso alle Segreterie on-Line; se utilizza un personal computer, digitare: www.unimib.it/segreterieonline ; se si tratta del primo accesso al sistema, effettuare la registrazione dei propri dati anagrafici, seguendo il seguente percorso: area Riservata - Registrazione. I candidati, seguendo le istruzioni, devono indicare: dati anagrafici, residenza, domicilio, recapito telefonico, e-mail. Per tutti gli utenti gia' registrati la procedura e' la seguente: area Riservata - Login. Dopo aver effettuato la Login procedere come segue: area Registrato - Ammissione; concorso d'ammissione - Iscrizione; tipi di corso di studio - Corso di Dottorato. Dopo aver effettuato la selezione del Corso di Dottorato di ricerca d'interesse, selezionare: iscriviti. A conclusione della procedura, stampare con l'apposito tasto la domanda di ammissione che sara' comprensiva del bollettino di MAV elettronico di € 50,00 quale contributo spese, pagabile presso gli sportelli di tutti gli istituti bancari. Il pagamento deve essere effettuato entro il 19 settembre 2011, pena esclusione dalle prove. In caso di necessita' sara' possibile stampare nuovamente la ricevuta ricollegandosi alle Segreterie on-line. Tale versamento dovra' essere effettuato per ogni domanda presentata. Nel caso, ove concesso, che si presentino domande per piu' di un curriculum dello stesso Corso di dottorato dovra' essere effettuato un solo versamento. La ricevuta del pagamento dovra' essere conservata con cura dall'interessato. L'Amministrazione universitaria si riserva di richiederne l'esibizione a riprova dell'avvenuto pagamento. In caso di mancata partecipazione al concorso d'ammissione non e' previsto il rimborso del sopraindicato contributo. I candidati in possesso di titolo di studio conseguito all'estero devono presentare domanda secondo le modalita' di cui all'art. 4. Il candidato portatore di handicap puo' ottenere, ai sensi della legge n. 104/1992 cosi' come modificata dalla legge n. 17/1999, tempi aggiuntivi e/o ausili per lo svolgimento della prova concorsuale. A questo scopo e' necessario che, oltre a farne esplicita richiesta nella domanda di ammissione, trasmetta la certificazione medica attestante la validita' della richiesta. Tali certificazioni devono pervenire entro la data di chiusura del bando all'Ufficio Dottorati di ricerca della Segreteria Studenti, via Temolo, 3 - 20126 Milano. Ai sensi dell'art. 75 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora l'Amministrazione riscontri, sulla base di idonei controlli, la non veridicita' del contenuto di dichiarazioni rese dal candidato, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. L'Amministrazione universitaria non ha alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza o del recapito da parte dell'aspirante, da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione stessa.
Art. 4 Domanda di ammissione cittadini comunitari e non comunitari e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero Possono richiedere l'iscrizione i candidati in possesso di un titolo accademico equiparabile, per durata e contenuto, al titolo accademico italiano richiesto per l'accesso al corso prescelto. L'iscrizione, tuttavia, resta subordinata alla valutazione della idoneita' del titolo da parte degli organi accademici ai soli fini dell'iscrizione, nonche' al superamento dei rispettivi esami di ammissione, ove previsti. L'equivalenza del titolo accademico, ai soli fini dell'ammissione al dottorato, sara' deliberata dal Collegio dei Docenti, in caso di delibera negativa, il candidato sara' escluso dalla graduatoria di merito. Tutti i cittadini comunitari e non comunitari e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare domanda di ammissione cartacea utilizzando il modello disponibile sul sito d'Ateneo al link www.unimib.it/go/10131458 secondo le modalita' indicate ai punti A e B sotto riportati, tassativamente entro la data di scadenza del presente bando. Nella domanda dovra' essere specificato se si intenda concorrere per i posti ordinari o soprannumerari, qualora previsti e nel rispetto dei requisiti richiesti. Non e' possibile partecipare ad entrambe le modalita' selettive. A. Cittadini comunitari - Cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia e cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero I cittadini comunitari ovunque residenti, i cittadini non comunitari legalmente soggiornanti in Italia ai sensi dell'art. 26 della legge n. 189 del 30 luglio 2002 e i cittadini italiani con titolo di studio conseguito all'estero dovranno presentare tramite raccomandata a/r o direttamente allo sportello Ufficio Studenti Stranieri delle Segreterie Studenti di questo Ateneo in via Temolo, 3 - Milano (orari di apertura al link https://www.unimib.it/go/page/Italiano/Studenti/Per-gli-iscritti/Segre terie-Studenti) entro la data di scadenza del presente bando la seguente documentazione: se il titolo di studio straniero non e' gia' stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso al corso: domanda di ammissione cartacea (nella quale il candidato dovra' fare esplicita richiesta di equipollenza, ai soli fini dell'ammissione al corso in oggetto); titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge; traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio; «dichiarazione di valore in loco» a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso; tutti i documenti utili a consentire al Collegio dei Docenti del corso la dichiarazione di equipollenza che potranno essere in lingua italiana o inglese; copia passaporto/documento di identita'; copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari). se il titolo di studio straniero e' gia' stato dichiarato equipollente al titolo di studio italiano richiesto per l'accesso al corso: domanda di ammissione cartacea (nella quale il candidato dovra' indicare gli estremi del Decreto di equipollenza e l'Universita' italiana che lo ha emesso); copia passaporto/documento di identita'; copia permesso di soggiorno (solo per i candidati non comunitari). Sono equiparati ai cittadini comunitari: i cittadini di Norvegia, Islanda e Liechtenstein; i cittadini della Svizzera; i cittadini della Repubblica di San Marino. In ogni caso la domanda di ammissione si intende regolarizzata solo dopo il pagamento del contributo di partecipazione al concorso di cui all'art. 3 tramite MAV fornito dall'Ufficio Studenti Stranieri. B. Cittadini non comunitari residenti all'estero. I cittadini non comunitari residenti all'estero dovranno inviare direttamente al numero di fax 0039 02/6448.6289 di questo Ateneo la seguente documentazione: domanda di ammissione cartacea; copia del titolo di studi; copia passaporto/documento di identita'. I candidati che devono partecipare a prove di ammissione per cui e' richiesta la presenza fisica in Italia, richiederanno alla Rappresentanza diplomatico-consolare il visto di corto soggiorno per motivi di studio; successivamente, a seguito della presentazione di documentazione attestante il superamento delle prove concorsuali, la Rappresentanza stessa rilascera' al candidato, rientrato nel proprio paese dopo aver sostenuto le suddette prove, un nuovo visto di ingresso per motivi di studio/universita' di validita' correlata a quella del corso. Contestualmente i candidati ammessi dovranno richiedere alla Rappresentanza diplomatico-consolare la seguente documentazione: traduzione ufficiale in lingua italiana e legalizzazione del titolo di studio; «dichiarazione di valore in loco» a cura della Rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per territorio nello Stato al cui ordinamento si riferisce il titolo di studio stesso, che dovra' essere presentata all'atto dell'immatricolazione unitamente a: titolo di studio in originale oppure certificato sostitutivo a tutti gli effetti di legge. I cittadini extracomunitari non in possesso dei requisiti di cui all'art. 39 del decreto legislativo 30 luglio 1998 n. 286 come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002 n. 189 (non soggiornanti in Italia) sono esonerati dal pagamento del contributo di partecipazione al concorso di € 50,00. Per suddetta categoria l'immatricolazione, subordinata alla consegna del visto consolare o della ricevuta della richiesta del permesso di soggiorno per motivi di studio/universita', dovra' avvenire entro i termini perentori indicati nella notifica di ammissione, pena decadenza dal diritto. Norme valide per tutti i candidati. La dichiarazione di valore dovra' indicare il voto finale del diploma e la scala di valore a cui il voto fa riferimento. In mancanza di tali elementi, ai fini della graduatoria di merito, il punteggio verra' calcolato sulla votazione minima. Dalla dichiarazione di valore dovra' inoltre risultare che il titolo accademico posseduto e' valido nel paese di conseguimento per l'iscrizione a corso analogo al Dottorato di Ricerca. I candidati laureandi dovranno far pervenire, entro la data di chiusura del presente bando, un certificato riportante l'elenco degli esami sostenuti, pena la non ammissione all'esame. Il certificato di diploma e la dichiarazione di valore in loco del titolo accademico, dovranno pervenire entro il termine perentorio dell'immatricolazione, pena esclusione dalla graduatoria di merito. In caso di invio postale non fa fede il timbro.
Art. 5 Prove di ammissione L'esame di ammissione si svolge secondo le modalita' esplicitate per ciascun corso all'art. 1. All'esame sono riservati complessivamente 60 punti. Per conseguire l'idoneita' e' necessario riportare nella valutazione complessiva dell'esame almeno 40/60. Qualora l'esame si suddivida in due parti, sia alla prova scritta che alla prova orale sono riservati fino ad un massimo di 30 punti; l'idoneita' per ciascuna parte e' data da un punteggio non inferiore a 20/30. Laddove previsto, il punteggio dell'esame potra' essere integrato, secondo quanto stabilito dal Collegio dei docenti, dalla valutazione dei titoli dei candidati fino ad un massimo di 20 punti. L'eventuale valutazione dei titoli e' effettuata dalla Commissione giudicatrice prima della prova orale e, se preceduta dalla prova scritta, prima della correzione della medesima. Il punteggio finale e' dato dalla somma, in sessantesimi, dei voti riportati nella prova scritta e nella prova orale o dai voti riportati nella singola prova qualora sia unica. Nel caso di selezioni per titoli ed esami, a tale votazione e' aggiunta quella riportata nella valutazione dei titoli e il punteggio finale e' espresso in ottantesimi. La pubblicazione delle date delle prove d'esame di cui all'art. 1 ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire uno dei seguenti documenti di riconoscimento valido: a) carta d'identita'; b) passaporto; c) patente di guida; d) tessera postale; e) tessera ferroviaria personale (se il candidato e' dipendente statale).
Art. 6 Titoli: consegna e restituzione Qualora la prova di ammissione preveda la valutazione di titoli, essi dovranno essere presentati in originale o in copia conforme. Gli stessi dovranno essere consegnati, secondo le modalita' previste per ogni corso nell'art.1, entro il termine perentorio di chiusura del presente bando. In caso di invio postale il timbro non fa fede. I candidati laureandi, ammessi al concorso sotto condizione, potranno consegnare certificato o autocertificazione di laurea e copia della tesi il giorno stesso della prima prova. I titoli saranno restituiti, a richiesta dell'interessato, trascorsi 120 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, salvo contenzioso in atto. I candidati provvederanno, a loro cura e spese, entro 6 mesi dalla pubblicazione delle graduatorie, al recupero dei titoli; decorso tale termine l'Amministrazione non rispondera' della conservazione degli stessi.
Art. 7 Commissioni giudicatrici Le Commissioni per gli esami di ammissione ai Corsi di Dottorato di ricerca saranno formate e nominate in conformita' alla normativa vigente.
Art. 8 Graduatoria e modalita' d'iscrizione La graduatoria di merito dei candidati e' formata secondo l'ordine decrescente dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato e pubblicata all'Albo Ufficiale d'Ateneo (Edificio U6 piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 Milano) e sul sito internet www.unimib.it. Le suddette modalita' di pubblicazione della graduatoria e dei termini di immatricolazione hanno valore di comunicazione ufficiale a tutti gli effetti e non sono pertanto previste comunicazioni personali ai partecipanti alle prove, se non in caso di copertura di posti vacanti. I candidati sono ammessi al Corso secondo l'ordine della graduatoria e fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso. Il mancato perfezionamento dell'immatricolazione, entro 15 giorni dalla data di pubblicazione della graduatoria, comporta la decadenza dal diritto all'ammissione al Corso. In tal caso i posti rimasti vacanti vengono assegnati a coloro che ricoprono posizione utile nella graduatoria di merito. Lo stesso accade qualora qualcuno degli ammessi rinunci al Corso entro due mesi dal suo inizio. Nel caso in cui il rinunciatario sia beneficiario di borsa di studio non e' tenuto alla restituzione delle mensilita' gia' percepite. L'Ateneo provvedera' a riassegnare la parte di borsa restante ad altro dottorando gia' iscritto al Corso, sprovvisto di borsa, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie, il candidato deve esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Entro il termine perentorio indicato a margine della graduatoria i vincitori, al fine di evitare l'esclusione, dovranno effettuare le seguenti operazioni: 1) Compilare la domanda di immatricolazione tramite le Segreterie on-Line seguendo le istruzioni pubblicate sul sito d'Ateneo alla pagina https://www.unimib.it/go/1678050163 . 2) Stampare la ricevuta di immatricolazione comprensiva di MAV elettronico per il pagamento della prima rata (635,00 euro per i non titolari di borsa), ovvero per il pagamento del rimborso spese dell'imposta di bollo (14,62 euro per i titolari di borsa di studio). 3) Effettuare il pagamento del MAV presso gli sportelli di qualsiasi istituto bancario. 4) Trasmettere copia o scansione della ricevuta attestante il versamento effettuato tramite il MAV al n. di fax 02/6448.6289 oppure all'indirizzo e-mail dottorati@unimib.it. Gli ammessi che non effettueranno tali operazioni entro il termine stabilito saranno considerati rinunciatari. I posti eventualmente resisi vacanti, per decadenza dal diritto o rinuncia, saranno messi a disposizione dei candidati classificati successivamente in graduatoria, i quali saranno convocati tramite telegramma dall'Ufficio Dottorati di Ricerca. Dopo circa 3 settimane dal pagamento gli studenti riceveranno alla mail di ateneo (nomeutente@campus.unimib.it) avviso per il ritiro e attivazione del badge universitario presso gli sportelli della Banca Popolare di Sondrio. L'accesso a tutti i servizi d'Ateneo sara' effettivo dal momento dell'attivazione del badge presso la Banca Popolare di Sondrio.
Art. 9 Borse di studio L'Universita' attribuisce agli ammessi, secondo l'ordine della graduatoria, una borsa di studio di importo non inferiore a quello determinato dalle disposizioni di legge. Per l'anno accademico 2011/2012 detto importo ammonta a €. 13.638,47 annui lordi (a tale cifra sara' detratto l'8,91% come quota I.N.P.S. a carico del borsista). A parita' di merito prevale la valutazione della situazione economica determinata ai sensi del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 aprile 2001. In caso di ulteriore parita' prevale il candidato piu' giovane anagraficamente. Nel caso di borse di studio a ricerca finalizzata, l'assegnazione sara' proposta dal Collegio dei Docenti che terra' conto, oltre che della graduatoria di merito, delle eventuali opzioni del candidato e del giudizio della Commissione sulle competenze dello stesso in merito allo specifico tema di ricerca. Qualora nessuno degli idonei accetti il tema di ricerca specifico collegato a una borsa di studio oppure nessuno, a parere del Collegio dei Docenti, sia in grado di svolgerlo, la borsa non sara' assegnata e il numero delle borse verra' conseguentemente diminuito. L'importo della borsa di studio e' aumentato, per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero, nella misura del 50%, per un periodo massimo pari alla meta' della durata del corso. La borsa di studio ha decorrenza dall'inizio delle attivita' didattiche ed e' erogata in rate mensili posticipate. Per poter usufruire della borsa di studio il vincitore deve essere i regola con i seguenti requisiti: 1) ai sensi dell'art. 12 comma 7 del Regolamento dei Corsi di Dottorato di ricerca il godimento della borsa di studio e' compatibile con altri redditi, purche' non superino il tetto massimo indicato annualmente dal Consiglio di Amministrazione. Per l'anno solare 2012 il limite di reddito personale annuo lordo e' stato fissato in € 15.000,00. 2) Le borse non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca dei borsisti. 3) Non aver gia' usufruito di altra borsa di studio di dottorato. Il pubblico dipendente, ammesso ai Corsi di Dottorato di ricerca, e' collocato a domanda compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro.
Art. 10 Tasse e contributi I Dottorandi, non titolari di borsa di studio, sono tenuti a versare un contributo, stabilito, per l'anno accademico 2011/2012 in €. 885,00 da versarsi in 2 rate, nel seguente modo: versamento della prima rata (€ 635,00) all'atto dell'immatricolazione; versamento della seconda rata (€ 250,00) entro il 15 maggio 2012. Per l'accesso e la frequenza ai Corsi, i dottorandi sono tenuti a corrispondere il premio di assicurazione infortuni, determinato, per l'anno accademico 2011/2012, in €. 6,96. Per coloro che non sono titolari di borsa di studio, l'importo e' compreso nel contributo di €. 885,00. Ai titolari di borsa detto importo verra' sottratto dal primo rateo di borsa.
Art. 11 Conseguimento del titolo II titolo di dottore di ricerca si consegue alla conclusione del Corso di Dottorato di ricerca, all'atto del superamento dell'esame finale, che e' subordinato alla presentazione di una dissertazione scritta (Tesi di Dottorato) che dia conto di una ricerca originale, dalla quale emergano risultati scientifici rilevanti.
Art. 12 Norme di rinvio Per quanto non previsto nel presente bando valgono le disposizioni legislative e regolamentari in materia di Dottorato di ricerca.
Art. 13 Trattamento dati personali Con riferimento alle disposizioni di cui decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «Codice in materia di protezione dei dati personali», concernente la tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali e, in particolare, alle disposizioni di cui all'art. 13, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso l'Universita' degli Studi di Milano - Bicocca per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati anche in forma automatizzata. Il trattamento degli stessi, per gli ammessi al Corso, prosegue anche successivamente all'avvenuta immatricolazione per le finalita' inerenti alla gestione della carriera universitaria. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 14 Responsabile del procedimento Ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 il Responsabile del Procedimento di cui al presente bando e': Dott.ssa Ester Tagliavini, Area Segreterie Studenti, Capo Settore Post Lauream (Via Temolo, 3 - 20126 Milano). I candidati hanno facolta' di esercitare il diritto d'accesso agli atti del procedimento secondo la normativa vigente. La richiesta, indirizzata al Responsabile del Procedimento, dovra' essere inviata all'Ufficio Protocollo - Piazza dell'Ateneo Nuovo, 1 - 20126 Milano. Il Rettore: Fontanesi
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