Concorso per 1 dottore di ricerca (veneto) UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 12-08-2011
Sintesi: UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA CONCORSO   (scad.  21 settembre 2011) ...
Ente: UNIVERSITA' 'IUAV' DI VENEZIA
Regione: VENETO
Provincia: VENEZIA
Comune: VENEZIA
Data di inserimento: 17-08-2011
Data Scadenza bando 21-09-2011
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UNIVERSITA' «IUAV» DI VENEZIA


CONCORSO   (scad.  21 settembre 2011)

Bando per le  valutazioni  comparative,  per  titoli  ed  esami,  per
  l'ammissione alla Scuola  di  dottorato  di  ricerca  IUAV  -  anno
  accademico 2011/12 - XXVII ciclo. 

 
                             IL RETTORE 
 
    Visto lo Statuto dell'Universita' IUAV di  Venezia,  emanato  con
decreto rettorale del 10 aprile 2009 n. 363; 
    Vista la legge 3 luglio 1998 n. 210 «Norme  per  il  reclutamento
dei  ricercatori  e  dei  professori  universitari   di   ruolo»   in
particolare l'art. 4 «Dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 30 aprile 1999 n. 224  «Regolamento
in materia di dottorato di ricerca»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270  «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  9
aprile  2001  e  sue   successive   modificazioni   ed   integrazioni
relativamente alla «Uniformita' di trattamento sul diritto agli studi
universitari»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n. 445 «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto rettorale n. 775 del 31 luglio 2009 «Regolamento
interno della scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia  e
in materia di dottorato di ricerca»; 
    Vista la nota MIUR  del  4  marzo  2011  prot.  n.  545  relativa
all'assegnazione di una borsa di studio aggiuntiva sul fondo sostegno
dei giovani per il corso di dottorato di ricerca in Nuove  Tecnologie
e Informazione Territorio e Ambiente; 
    Viste le disposizioni M.I.U.R. prot. n. 602 del  18  maggio  2011
relative alle norme per l'accesso degli studenti stranieri  ai  corsi
universitari per il triennio 2011-2014; 
    Vista la delibera  del  Senato  Accademico  del  15  giugno  2011
relativa all'istituzione e all'attivazione  dei  corsi  di  dottorato
presso  la  Scuola  di  dottorato  di  ricerca  Iuav,  nonche'   alla
definizione  del  numero  e  dell'importo  delle  borse  di   studio,
contributi per l'accesso e la frequenza ai  corsi  di  dottorato  per
l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo con inizio ufficiale il  1°
gennaio 2012; 
    Visto il verbale del consiglio della scuola  di  dottorato  della
seduta del 22 giugno  2011  relativo  all'approvazione  del  presente
bando; 
    Visto il decreto rettorale n. 687  del  8  luglio  2011  relativo
all'approvazione dei corsi di dottorato presso la Scuola di dottorato
di ricerca Iuav, nonche' alla definizione del numero  e  dell'importo
delle borse di studio, contributi per l'accesso  e  la  frequenza  ai
corsi di dottorato per l'anno accademico 2011/2012 - XXVII ciclo; 
    Visto il decreto rettorale n. 709 del 15 luglio 2011 «Istituzione
e attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso la  Scuola  di
dottorato di ricerca Iuav per l'a.a. 2011/12»; 
 
                              Decreta: 
 
    L'emanazione del bando per le valutazioni comparative, per titoli
ed esami, per l'ammissione alla Scuola di dottorato di  ricerca  Iuav
a.a. 2011/12 - XXVII ciclo. 
    Bando per le valutazioni comparative, per titoli  ed  esami,  per
l'ammissione alla Scuola di dottorato di ricerca Iuav anno accademico
2011/12 - XXVII ciclo. 
 
                               Art. 1 
 
               Indizione delle valutazioni comparative 
 
    1.  L'Universita'  IUAV  di   Venezia   indice   le   valutazioni
comparative, per titoli ed esami, per  l'ammissione  alla  Scuola  di
dottorato di ricerca Iuav a.a. 2011/12 ai corsi di seguito indicati: 
      a) Composizione architettonica - posti banditi n. dodici; 
      b) Nuove tecnologie e  informazione  territorio  e  ambiente  -
posti banditi n. quattro; 
      c)  Pianificazione  territoriale  e  politiche  pubbliche   del
territorio - posti banditi n. otto; 
      d) Scienze del design - posti banditi n. sei; 
      e) Storia dell'architettura e dell'urbanistica - posti  banditi
n. otto; 
      f) Urbanistica - posti banditi n. otto; 
    2. A  ciascun  corso  di  dottorato  possono  essere  ammessi  in
soprannumero, purche' risultanti  nella  graduatoria  di  merito  del
singolo corso e secondo l'ordine della graduatoria stessa, fino ad un
massimo di n.  2  dottorandi.  Gli  ammessi  in  soprannumero  devono
appartenere ad una delle seguenti categorie: 
      di nazionalita' estera  beneficiari  di  borsa  di  studio  del
Ministero degli affari esteri o di altra borsa di studio a  qualsiasi
titolo conferita; 
      titolari  di  assegno  di  ricerca  senza  borsa  di  studio  a
condizione che il corso a cui partecipano  riguardi  la  stessa  area
scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono  destinatari
dell'assegno. Il dottorando ammesso in soprannumero  in  qualita'  di
titolare di assegno di ricerca e' tenuto, al termine del corso,  alla
presentazione di una tesi di ricerca diversa dalla relazione prodotta
a conclusione dell'attivita' derivante dall'assegno. 
    3. Le schede dei singoli corsi contenenti informazioni specifiche
sono  allegate  al  presente  bando  di   cui   costituiscono   parte
integrante. 
    4. Tutti i corsi di dottorato hanno durata triennale. 
    5. L'Universita' IUAV di Venezia si riserva di rideterminare,  in
aumento, il numero dei posti banditi. 

        
      
                               Art. 2 
 
Requisiti  di  ammissione  per  la  partecipazione  alla  valutazione
                             comparativa 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione alla  valutazione
comparativa per l'ammissione a ogni corso della Scuola  di  dottorato
di ricerca Iuav, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che
sono  in  possesso  di  laurea  conseguita  secondo  gli  ordinamenti
antecedenti  il  decreto  ministeriale  3  novembre  1999,   n.   509
«Regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei»,  coloro
che sono in possesso di laurea specialistica ai sensi  del  succitato
decreto ministeriale n. 509/1999 o di laurea magistrale ai sensi  del
decreto ministeriale 270/2004 ovvero di titolo di  laurea  conseguito
presso  universita'  straniere,  equiparabile  al   titolo   italiano
richiesto e  ritenuto  idoneo  dal  collegio  docenti  del  corso  di
dottorato come previsto al successivo art. 3. 
    2.  E'  requisito   necessario,   nonche'   titolo   soggetto   a
valutazione, la conoscenza di una delle principali lingue europee. E'
richiesto come livello minimo di conoscenza il livello B2 secondo  il
quadro comune europeo di riferimento per  le  lingue,  come  indicato
successivamente all'art. 6. 
    3. Tutti i requisiti devono essere posseduti  alla  scadenza  dei
termini previsti al successivo art.  4  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione alla valutazione comparativa. 
    4. I candidati vengono ammessi alla valutazione  comparativa  con
riserva relativamente all'accertamento dell'esistenza  dei  requisiti
richiesti dal bando. 

        
      
                               Art. 3 
 
               Titoli di laurea conseguiti all'estero 
 
    1. I cittadini italiani, comunitari e non comunitari, in possesso
di titolo accademico conseguito all'estero, che non  sia  stato  gia'
dichiarato equipollente ad una laurea italiana,  dovranno  presentare
la domanda di ammissione  alla  valutazione  comparativa  secondo  le
modalita' e le scadenze indicate al successivo art. 4, utilizzando il
modello all'allegato 2bis,  facente  parte  integrante  del  presente
bando. 
    2. A pena di  esclusione,  oltre  agli  allegati  indicati  nella
scheda del singolo corso prescelto, i candidati in possesso di titolo
di laurea conseguito  all'estero  devono  obbligatoriamente  allegare
alla domanda: 
      a) un certificato di conseguimento del titolo, in italiano o in
inglese, ovvero tradotti in italiano o in inglese a cura e  sotto  la
responsabilita' del candidato; 
      b) l'elenco degli esami sostenuti in  italiano  o  in  inglese,
ovvero  tradotti  in  italiano  o  in  inglese  a  cura  e  sotto  la
responsabilita' del candidato; 
    3.  Il  riconoscimento  dell'idoneita'  del  titolo   di   laurea
conseguito all'estero, utile unicamente ai  fini  dell'ammissione  ai
corsi di dottorato, verra' effettuato dal  collegio  docenti  secondo
quanto previsto dall'art. 10 comma 2 del «Regolamento  interno  della
scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia  di
dottorato di ricerca». 
    4. I  candidati  in  possesso  di  titolo  di  studio  conseguito
all'estero saranno ammessi al concorso con riserva e,  se  vincitori,
dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 8. 

        
      
                               Art. 4 
 
                     Presentazione della domanda 
 
    1.  Al  fine  di  presentare  la  domanda  di   ammissione   alla
valutazione comparativa tutti i candidati devono: 
      a) provvedere al versamento di  euro  58,00  da  effettuarsi  a
mezzo di conto corrente postale n. 18328302 intestato  a  Universita'
IUAV di Venezia - Servizio di Tesoreria - 30100  Venezia  -  causale:
contributo accesso alla Scuola di  dottorato  di  ricerca  Iuav  a.a.
2011/12 indicando il titolo del corso di dottorato per  il  quale  si
concorre. 
    In alternativa  il  versamento  puo'  essere  effettuato  tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV  di
Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero
- via Torino, 105/E - 30171 Mestre (VE) codice IBAN: IT  04  R  05188
02071 000000020500 SWIFT: VRBPIT2V710. Il versamento  effettuato  non
e' rimborsabile. 
      b) compilare l'apposito modulo  elettronico  collegandosi  allo
Sportello Internet dal sito www.iuav.it  entro  e  non  oltre  il  21
settembre 2011. Sono esonerati dalla compilazione online i  candidati
stranieri non in possesso di codice fiscale. 
      c) trasmettere la domanda di ammissione e i  relativi  allegati
secondo il modello all'allegato 2 o 2bis,  facenti  parte  integrante
del presente bando, secondo le modalita' e le scadenze  descritte  al
comma successivo. Laddove sia previsto un numero di  posti  vincolati
ad una tematica specifica, il candidato dovra'  chiaramente  indicare
l'opzione per uno dei posti suddetti. 
    2. La domanda di ammissione deve pervenire  all'Universita'  IUAV
di Venezia entro e non oltre il  21  settembre  2011  con  una  delle
seguenti modalita': 
      a) consegna  all'Archivio  Generale  d'Ateneo,  Santa  Croce  -
Tolentini 191 - 30135 Venezia - nei seguenti orari: tutti  i  giorni,
dal lunedi' al venerdi', dalle ore 9.00 alle ore 13.00; 
      b) spedizione al medesimo indirizzo per plico raccomandato  con
avviso di ricevimento o tramite altri mezzi quali  corriere  o  posta
celere. Indicare sul plico «documentazione per la  partecipazione  al
dottorato in: (indicare il titolo del corso di dottorato per il quale
si concorre)». E' consentita la trasmissione tramite  fax  al  numero
041 2571877. 
    La domanda dovra' pervenire entro il  termine  indicato.  Non  si
accettano domande pervenute  oltre  la  data  di  scadenza  anche  se
spedite nei termini. 
      c)  Invio   tramite   Posta   Elettronica   Certificata   (PEC)
all'indirizzo  ufficio.protocollo@pec.iuav.it,  entro   il   medesimo
termine del 21  settembre  2011.  L'invio  potra'  essere  effettuato
esclusivamente dalla propria casella PEC; non sara'  ritenuta  valida
la domanda  trasmessa  da  un  indirizzo  di  posta  elettronica  non
certificata; la domanda e gli allegati alla medesima dovranno  essere
inviati in  formati  portabili  statici  non  modificabili,  che  non
possano contenere macroistruzioni o codici eseguibili. 
    Si  invita  ad  allegare  al  messaggio  di   posta   elettronica
certificata la domanda, gli allegati e copia del documento valido  di
identita'  preferibilmente  in  formato   PDF.   Saranno,   comunque,
accettati file in formato .tiff, .xml, .jpg  (in  particolare  per  i
documenti di identita'). La trasmissione della domanda e dei relativi
allegati in formati diversi (es. .doc, .xls,  )  non  sara'  ritenuta
valida ai fini della selezione. 
    Il candidato che trasmette la domanda tramite  Posta  Elettronica
Certificata non dovra' provvedere al successivo inoltro della domanda
cartacea. 
    3. Alla domanda di  ammissione  a  ogni  corso  della  Scuola  di
dottorato   di   ricerca   Iuav,   a   pena   di   esclusione,   deve
obbligatoriamente essere allegata la  documentazione  indicata  nella
scheda del singolo corso prescelto. Non sara' possibile integrare  la
domanda oltre il termine di scadenza del 21 settembre 2011. 
    4. La documentazione puo' essere inviata in lingua italiana o  in
lingua inglese. 
    Le domande di ammissione al concorso prive di sottoscrizione  del
candidato non verranno prese in considerazione. 
    5. Tutti i documenti  presentati  potranno  essere  sottoposti  a
verifica da parte  dell'amministrazione.  In  caso  di  irregolarita'
l'ammissione   alla   valutazione   o   successivamente   l'eventuale
ammissione al corso sara' nulla. 
    6. E' possibile concorrere a piu'  selezioni  allegando  ad  ogni
domanda la documentazione indicata nella scheda del singolo  corso  e
il pagamento di euro 58,00. 
    7. Ai sensi della legge n. 104/1992,  i  candidati  disabili  che
avessero  necessita'  di   ausili   o   di   tempi   aggiuntivi   per
l'espletamento  delle  prove  d'esame   devono   avanzare   esplicita
richiesta da formulare in carta semplice e da inviare  congiuntamente
alla domanda  di  partecipazione  alla  valutazione  comparativa  per
l'ammissione ai corsi di dottorato di ricerca. 

        
      
                               Art. 5 
 
                Procedure di valutazione comparativa 
 
    1. Il  rettore  dell'Universita'  IUAV  di  Venezia  con  proprio
decreto  nomina  le  commissioni  incaricate  della  valutazione  dei
candidati. Le commissioni giudicatrici predeterminano i criteri della
valutazione comparativa dei candidati, e i punteggi da attribuire  ai
titoli, alla prova orale e alla prova scritta ove prevista. I criteri
e  i  punteggi  vengono  resipubblici  tramite  esposizione  all'Albo
Ufficiale dell'Universita' IUAV di Venezia e nel sito web  a  partire
dall'inizio del mese di settembre. 
    2. Le procedure di valutazione comparativa sono costituite da due
fasi. La prima consiste nella valutazione dei titoli in possesso  dei
candidati, tra cui idonea certificazione della conoscenza, oltre alla
propria lingua madre, di una delle principali lingue  europee  scelte
tra italiano, inglese, francese, tedesco, spagnolo; la seconda  nella
valutazione di una prova scritta, ove prevista, e di una prova  orale
sostenuta dai candidati che  abbiano  ottenuto  il  punteggio  minimo
stabilito dalla commissione giudicatrice per l'ammissione. 
    3. Al  termine  della  valutazione  dei  titoli,  le  commissioni
giudicatrici determinano, a maggioranza, la graduatoria dei candidati
ammessi alla prova orale  o  alla  prova  scritta  ove  prevista.  Le
graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate
sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia www.iuav.it 
    4. Le  commissioni,  nell'attribuire  i  punteggi,  ne  riservano
almeno il 60% alla prova orale  e  all'eventuale  prova  scritta.  Lo
svolgimento della prova orale e' pubblico. 
    5. Se il numero dei candidati lo consente, la prova scritta  (ove
prevista) potrebbe essere svolta con l'ausilio di personal computer. 
    6. Le prove di ammissione  per  gli  studenti  stranieri  che  ne
faranno richiesta, previo consenso  della  commissione  esaminatrice,
potranno essere svolte in lingua inglese. La richiesta dovra'  essere
presentata contestualmente alla domanda di ammissione. 
    7. Al termine dei lavori le commissioni giudicatrici determinano,
a maggioranza, le graduatorie dei candidati ammissibili ai corsi.  Le
graduatorie saranno esposte all'Albo Ufficiale di Ateneo e pubblicate
sul sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia www.iuav.it 
    8. Il rettore dispone con proprio decreto l'ammissione  ai  corsi
dei vincitori nei limiti dei posti disponibili per ciascun corso.  Il
decreto e' affisso all'Albo Ufficiale di Ateneo  ed  epubblicato  sul
sito Internet dell'Universita' IUAV di Venezia www.iuav.it 
    9. Tutti i candidati provvederanno a loro cura,  entro  sei  mesi
dalla pubblicazione  della  graduatoria  di  merito,  al  ritiro  dei
materiali  prodotti  (titoli  e  pubblicazioni)  in  occasione  della
domanda di partecipazione alla valutazione comparativa. L'Universita'
IUAV di Venezia non  risponde  dei  materiali  che  non  siano  stati
ritirati nei termini e puo' disporne la distruzione. 

        
      
                               Art. 6 
 
         Certificazione di conoscenza della lingua straniera 
 
    1.  Tutti  i  candidati  devono  allegare  alla  domanda   idonea
certificazione, rilasciata da un ente certificatore, di conseguimento
del livello di conoscenza, oltre alla propria lingua  madre,  di  una
delle  principali  lingue  europee  scelte  tra  italiano,   inglese,
francese, tedesco e spagnolo. 
    2. Il livello minimo di conoscenza della lingua richiesto  e'  il
B2 o superiore secondo il quadro comune europeo di riferimento per le
lingue. Per la lingua  inglese,  data  la  varieta'  dei  certificati
esistenti, si invita a fare riferimento  alla  seguente  tabella,  da
considerare solo esemplificativa. Possono  essere  infatti  accettate
anche certificazioni diverse da quelle elencate, purche' in esse  sia
chiaramente  specificato  che  il  livello  di  conoscenza  acquisito
corrisponde al B2.  
    Per le altre lingue le certificazioni devono essere rilasciate da
enti certificatori e vi deve essere chiaramente  specificato  che  il
livello di conoscenza della lingua acquisito corrisponde al B2. 
    3. Sono esonerati a presentare la suddetta certificazione tutti i
candidati che sono: 
      a)  in  possesso  di  titolo  di   studio   conseguito   presso
un'istituzione in cui gli insegnamenti sono impartiti interamente  in
una delle principali lingue europee,  diversa  dalla  propria  lingua
madre; 
      b) in possesso di laurea  nelle  classi  attinenti  le  lingue,
letterature e culture europee; 
    I candidati che  intendono  avvalersi  di  tale  esonero,  devono
allegare  documenti  ufficiali  utili  a  dimostrare   quanto   sopra
indicato. 
    4.   Ai   fini   dell'ammissione   al   presente   concorso,   le
certificazioni  di  conoscenza  della  lingua   verranno   prese   in
considerazione  a  prescindere  dalla  data  di  conseguimento  delle
medesime. 

        
      
                               Art. 7 
 
                   Date delle prove di ammissione 
 
    1. Le prove di esame si svolgeranno presso l'Universita' IUAV  di
Venezia - Palazzo Badoer - San Polo  2468  nei  giorni  e  nelle  ore
indicati nelle schede dei singoli corsi che hanno valore di  notifica
verso tutti i candidati. Ove mancasse tale indicazione nella  scheda,
giorno e ora verranno comunicati con congruo anticipo tramite  avviso
pubblicato all'albo ufficiale di ateneo e nel sito www.iuav.it 
    2. Per poter sostenere le prove i  candidati  devono  esibire  un
documento d'identita' o di riconoscimento,  in  corso  di  validita',
secondo quanto previsto dal decreto del Presidente  della  Repubblica
n. 445 del 28.12.2000. 

        
      
                               Art. 8 
 
                         Iscrizione ai corsi 
 
    1. Tutti gli ammessi  ai  corsi,  intenzionati  a  confermare  la
propria iscrizione, entro il termine perentorio del 5  dicembre  2011
dovranno presentare o far pervenire all'Universita' IUAV di Venezia -
Scuola di dottorato (da lunedi' a venerdi' dalle ore  9.00  alle  ore
12.30; 041  2571865/1845/1426/1787;  fax  041  2571468)  la  seguente
documentazione: 
Dottorandi con borsa di studio: 
    a) modulo d'iscrizione (allegato 3 del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante); 
    b) ricevuta del versamento della tassa regionale per  il  diritto
allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale pari  a  euro
123,62; il versamento va effettuato secondo le modalita' previste  al
successivo art. 10, comma 7  con  causale  «tassa  regionale  per  il
diritto allo studio e imposta di bollo a.a.2011/2012 - dottorando»; 
    c) modulo «autocertificazione posizione previdenziale»  (allegato
5  del  presente  decreto  di  cui  costituisce  parte   integrante).
L'iscrizione alla gestione separata I.N.P.S. e' obbligatoria; 
    d) fotocopia  fronte-retro  di  un  documento  d'identita'  o  di
riconoscimento, in corso di validita'; 
    e) fotocopia del codice fiscale; 
    f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3; 
    g)  i  cittadini  non  comunitari  dovranno  inoltre   presentare
permesso di soggiorno e/o visto; 
    h)  gli  ammessi  ai  corsi  in  possesso  di  titolo  di  studio
conseguito all'estero dovranno inoltre presentare: 
      l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto
come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana; 
      la «dichiarazione di valore in loco» in  originale,  rilasciata
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al  cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo,  da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido  nel
paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo
al dottorato di ricerca. 
Dottorandi senza borsa di studio o ammessi in soprannumero: 
    a) modulo d'iscrizione (allegato 4 del presente  decreto  di  cui
costituisce parte integrante); 
    b)  ricevuta  del  versamento  dei  contributi  previsti  per  la
frequenza di cui al successivo art. 10 e della tassa regionale per il
diritto allo studio e imposta di bollo assolta in modo virtuale  pari
a euro 123,62. Il pagamento dei contributi, della tassa  regionale  e
dell'imposta di bollo deve essere effettuato con un unico  versamento
secondo le modalita' previste al  successivo  art.  10  comma  7  con
causale «contributi per la frequenza Scuola di dottorato  di  ricerca
Iuav a.a.2011/12, tassa regionale e imposta di bollo».  Si  invita  a
verificare all'art. 10 del presente bando i casi di eventuale esonero
o riduzione dei contributi; 
    c) modulo rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo dei valori
ISEEU e ISPEU in caso di richiesta dei benefici di cui al  successivo
art. 10; 
    d) fotocopia  fronte-retro  di  un  documento  d'identita'  o  di
riconoscimento, in corso di validita'; 
    e) fotocopia del codice fiscale; 
    f) n. 1 foto-tessera in formato cm 2 × 3; 
    g)  i  cittadini  non  comunitari  dovranno  inoltre   presentare
permesso di soggiorno e/o visto; 
    h)  gli  ammessi  ai  corsi  in  possesso  di  titolo  di  studio
conseguito all'estero dovranno inoltre presentare: 
      l'originale del diploma attestante il titolo di studio previsto
come requisito di accesso, tradotto e legalizzato in lingua italiana; 
      la «dichiarazione di valore in loco» in  originale,  rilasciata
dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana del Paese al  cui
ordinamento appartiene l'istituzione che ha rilasciato il titolo,  da
cui dovra' risultare che il titolo di studio posseduto e' valido  nel
paese di conseguimento per l'iscrizione a un corso accademico analogo
al Dottorato di ricerca. 
    2.  La  mancata  o  incompleta  presentazione  entro  il  termine
perentorio del 5 dicembre  2011  di  quanto  richiesto  nel  presente
articolo sara' considerata rinuncia al corso. In tal caso, e' gradita
una  comunicazione  via  fax  al  n.   041.2571468   o   via   e-mail
all'indirizzo: infodottorati@iuav.it 
    3. In  corrispondenza  di  rinunce  degli  aventi  diritto  prima
dell'inizio  del  corso,  verranno  ammessi  al   corso   altrettanti
candidati secondo l'ordine della graduatoria  di  cui  al  precedente
art. 5. 
    4. In caso di collocamento  in  piu'  graduatorie,  il  vincitore
dovra' optare per iscritto per uno solo dei corsi di dottorato. 

        
      
                               Art. 9 
 
                Determinazione delle borse di studio 
 
    1. Per ciascun corso di dottorato e' previsto un numero di  borse
di studio non inferiore al 50% dei posti banditi. 
    2. La borsa di studio, attribuita per il  triennio,  dell'importo
annuo di euro 13.638,47  al  lordo  dei  contributi  previdenziali,e'
assegnata  previa  valutazione  comparativa  del  merito  e   secondo
l'ordine definito nella relativa graduatoria, di  cui  al  precedente
art. 5. A parita' di merito prevale la valutazione  della  situazione
economica  determinata  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri 9 aprile 2001 e sue  successive  modificazioni
ed integrazioni. La borsa di studio sara' soggetta al versamento  dei
contributi della  gestione  separata  I.N.P.S.  presso  il  quale  e'
necessario presentare domanda d'iscrizione. Il pagamento della  borsa
di studio viene effettuato in rate mensili. 
    3. Per i periodi  autorizzati  di  studio  all'estero,  l'importo
della borsa  di  studio  viene  aumentato  del  50%.  Il  periodo  di
soggiorno all'estero deve essere finalizzato alla ricerca  intrapresa
dal dottorando e deve essere autorizzato dal coordinatore del  corso.
Nel caso  di  studenti  stranieri,  il  paese  di  residenza  non  e'
considerato valido per il soggiorno estero. Il periodo  di  soggiorno
all'estero preventivamente autorizzato non puo'  eccedere  la  durata
complessiva di 18 mesi. 
    4. La durata  dell'erogazione  della  borsa  di  studio  e'  pari
all'intera durata del corso. 
    5. Nei casi di rinuncia di borsa di studio prima dell'inizio  del
corso, la stessa e' riassegnata secondo l'ordine di graduatoria. 
    6.  Nei  casi  di  rinuncia  al  proseguimento  del  corso  o  di
esclusione di un dottorando titolare di borsa di studio, quest'ultima
viene riassegnata nelle quote residue secondo l'ordine di graduatoria
unicamente qualora  la  rinuncia  o  l'esclusione  avvenga  entro  il
passaggio dal primo al secondo anno. 
    7. Le borse di studio di dottorato non  possono  essere  cumulate
con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne quelle
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare  con
soggiorni all'estero l'attivita' di ricerca del  dottorando.  Chi  ha
gia' usufruito di una borsa di studio per un corso di  dottorato  non
puo' usufruirne una seconda volta allo stesso titolo. 
    8. I dottorandi vincitori di borsa di studio sono  esonerati  dal
pagamento dei  contributi  per  la  frequenza  ai  corsi  di  cui  al
successivo art. 10 ad esclusione del versamento della tassa regionale
per il diritto allo studio e l'imposta di bollo. 
    9. La  borsa  di  studio  e'  confermata  per  l'anno  accademico
successivo,   salvo   che   non   siano   sopravvenute    cause    di
incompatibilita' cosi' come previste dal  successivo  art.  12  o  si
siano verificati i casi previsti ai successivi articoli 11 e 14. 
    10.  Entro  il  31   dicembre   di   ciascun   anno   accademico,
relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso,  il
vincitore di borsa di studio Iuav sara' tenuto  al  versamento  della
tassa regionale per il diritto allo  studio  e  l'imposta  di  bollo.
L'iscrizione al secondo  o  al  terzo  anno  e'  da  ritenersi  sotto
condizione fintantoche' il  collegio  docenti  del  corso  non  abbia
stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma
2 lettera b) del Regolamento  interno  in  materia  di  dottorato  di
ricerca. 

        
      
                               Art. 10 
 
Contributi per la frequenza e accesso ai benefici per il diritto allo
                               studio 
 
    1. Il  candidato  ammesso  senza  borsa  di  studio  Iuav  dovra'
provvedere al versamento del contributo  per  la  frequenza  che  per
l'a.a.2011/12 e' determinato in euro 2.000,00. 
    2. Il candidato ammesso senza  borsa  di  studio,  in  base  alla
legislazione di  riferimento  per  il  diritto  allo  studio,  potra'
partecipare al concorso per  l'assegnazione  delle  borse  di  studio
regionali secondo le modalita' in vigore per tutti gli altri studenti
dei corsi di  laurea  e  laurea  magistrale.  Tutte  le  informazioni
relative a tale concorso sono reperibili nel  sito  www.iuav.it  alla
pagina www.iuav.it/studenti/ nella sezione «sostegno allo  studio»  o
potranno essere richieste presso il front  office  dell'Area  Servizi
alla Didattica dell'Universita' IUAV di Venezia, Campo della  Lana  -
Santa Croce 601 - Venezia - e-mail: front-office@iuav.it 
    3. Nel caso in cui il candidato ammesso  senza  borsa  di  studio
risulti idoneo o vincitore della borsa  di  studio  regionale  o  del
Ministero degli Affari Esteri regolarmente certificata, e'  esonerato
dal versamento dei contributi di frequenza di  cui  al  comma  1  del
presente articolo ed e' tenuto unicamente al versamento  della  tassa
regionale e dell'imposta di bollo di cui al precedente art. 8 comma 1
lettera b). 
    4. Il candidato ammesso senza borsa di studio che  vorra'  invece
accedere  ai  benefici  previsti  dal  decreto  del  Presidente   del
Consiglio dei Ministri 09.04.2001 e sue successive  modificazioni  ed
integrazioni, relativamente alla  riduzione  del  contributo  per  la
frequenza ai corsi, dovra' dichiarare la propria situazione economica
secondo quanto previsto dal  succitato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei Ministri. 
    5. La situazione economica e' data dall'Indicatore di  Situazione
Economica Equivalente  Universitario  (ISEEU)  e  dall'Indicatore  di
Situazione Patrimoniale  Equivalente  Universitario  (ISPEU)  il  cui
calcolo viene effettuato dai Centri di Assistenza Fiscale (CAAF)  con
i  quali  l'Universita'  IUAV  di  Venezia  stipula  una  convenzione
d'intesa con la Regione Veneto. Sul  sito  internet  dell'Universita'
IUAV di  Venezia  alla  pagina  www.iuav.it/studenti/  nella  sezione
«sostegno allo studio» si trova l'elenco dei CAAF convenzionati e  il
modulo per la richiesta del calcolo degli indicatori ISEEU ed ISPEU. 
    6. Ottenuto il calcolo ISEEU ed ISPEU, a condizione che  entrambi
gli indicatori siano inferiori o pari  a  euro  56.000,00,  l'importo
dovuto quale  contributo  per  la  frequenza  all'a.a.2011/12  dovra'
essere individuato nella seguente tabella: 
 
    7. Il versamento del contributo (nella quota massima  o  ridotta)
con l'aggiunta di euro 123,62 dovuti  come  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio e imposta di bollo (come indicato  nella  tabella
sottostante) dovra' essere effettuato sul conto corrente  postale  n.
18328302 intestato a: Universita' IUAV di Venezia - 30100  Venezia  -
causale: contributi Scuola di dottorato di ricerca Iuav a.a.  2011/12
- (indicare quale corso di dottorato) I° anno. 
    In alternativa, il versamento potra'  essere  effettuato  tramite
bonifico bancario sul conto corrente intestato a Universita' IUAV  di
Venezia presso Banca Popolare di Verona, San Geminiano e San Prospero
codice IBAN: IT 04 R 05188  02071  000000020500  SWIFT:  VRBPIT2V710.
Copia del versamento del contributo e copia del modulo  universitario
rilasciato dal CAAF relativamente al calcolo ISEEU e  ISPEU  dovranno
essere consegnate alla segreteria della Scuola di  dottorato  secondo
le modalita' indicate all'art. 8 comma 1 del presente bando. 

    8. La mancata  indicazione  della  propria  situazione  economica
equivarra' a rinuncia ai benefici  di  riduzione  dei  contributi  di
frequenza e i contributi dovranno essere versati nella quota massima. 
    9. Al  dottorando  in  situazione  di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta tra il 50% e il 65% e' riconosciuto un esonero  parziale
dal versamento  dei  contributi,  applicando  la  fascia  di  reddito
inferiore a quella determinata dal calcolo dell'ISEEU. 
    10. Il dottorando con handicap o invalidita' riconosciuta pari  o
superiore al 66% e' esonerato dal versamento dei  contributi  per  la
frequenza di cui al comma  1  del  presente  articolo  ed  e'  tenuto
unicamente al versamento della  tassa  regionale  e  dell'imposta  di
bollo di cui al precedente art. 8 comma 1 lettera b). 
    11.  Entro  il  31   dicembre   di   ciascun   anno   accademico,
relativamente all'iscrizione al secondo o al terzo anno di corso,  il
vincitore di posto  senza  borsa  di  studio  Iuav  sara'  tenuto  al
versamento dei contributi e della tassa regionale per il diritto allo
studio. L'iscrizione al secondo o al terzo anno e' da ritenersi sotto
condizione fintantoche' il  collegio  docenti  del  corso  non  abbia
stabilito formalmente il passaggio d'anno ai sensi dell'art. 10 comma
2 lettera b) del Regolamento  interno  in  materia  di  dottorato  di
ricerca. 

        
      
                               Art. 11 
 
                   Sospensione e ritiro dal corso 
 
    1. E' ammessa, a domanda, la sospensione dal corso  di  dottorato
per grave malattia e maternita'. La  sospensione  per  maternita'  e'
consentita per un periodo massimo di sei mesi previa presentazione di
certificato medico. La sospensione per  i  motivi  suddetti  non  da'
luogo a interruzione del pagamento della borsa di studio. 
    2. Il direttore della scuola  puo'  autorizzare,  su  parere  del
collegio dei docenti, la sospensione dal corso per motivi diversi  da
quelli previsti al comma 1. In tal caso  la  borsa  di  studio  viene
sospesa per tutto il periodo a partire dalla data della richiesta  di
sospensione. 
    3. Il direttore della scuola al temine delle assenze  di  cui  ai
precedenti commi  1  e  2  determina,  sentito  il  coordinatore  del
collegio dei docenti, se riammettere il dottorando  in  corso  d'anno
ovvero se riammetterlo all'anno successivo. Al  dottorando  riammesso
in corso nell'anno successivo spetta una borsa  di  studio  decurtata
della quota corrisposta nell'anno in cui si e' verificata l'assenza. 
    4. Qualora un dottorando  intenda  ritirarsi  dal  corso  ne  da'
comunicazione scritta al direttore della scuola. Se il dottorando  e'
titolare di una borsa di studio e'  tenuto  alla  restituzione  degli
importi erogati per l'anno in corso. In caso di mancata comunicazione
rispetto al ritiro dal corso e di mancata  consegna  della  tesi  nei
termini previsti, in  assenza  di  richiesta  di  differimento  della
consegna della tesi, il dottorando e' considerato decaduto dal  corso
ed e' tenuto alla restituzione degli  importi  erogati  nell'anno  in
corso.  In  caso  di  differimento  della  consegna  della  tesi,  il
dottorando che non la presenti nei termini previsti,  e'  considerato
decaduto dal corso ed  e'  tenuto  alla  restituzione  degli  importi
erogati nell'ultimo anno d'iscrizione. 

        
      
                               Art. 12 
 
                          Incompatibilita' 
 
    1. L'iscrizione ai corsi di dottorato e' incompatibile: 
      a) con l'iscrizione ad altri corsi  di  studio  previsti  dalla
vigente legislazione in materia di corsi di studio universitari; 
      b)  con  l'attribuzione  di  contratti,  anche   presso   altre
universita' o enti, per lo svolgimento di attivita'  di  insegnamento
disciplinati  dalla  vigente  legislazione  o  dallo  statuto  o   da
regolamenti interni. 
    2. Se le  cause  di  incompatibilita'  non  sono  tempestivamente
rimosse il dottorando  viene  escluso  dal  corso  come  previsto  al
successivo art. 14 comma 3 lettera b). 
    3. Per la verifica  di  ulteriori  casi  di  incompatibilita'  si
rinvia al Regolamento interno per il conferimento di assegni  per  la
collaborazione  ad  attivita'  di  ricerca  e  al  Regolamento  delle
procedure  di  selezione  per  il  conferimento  di   incarichi   per
l'insegnamento  o  per  lo  svolgimento   di   attivita'   didattiche
integrative nei corsi di studio dell'Universita' IUAV di Venezia. 

        
      
                               Art. 13 
 
                         Pubblico dipendente 
 
    1. Ai  sensi  della  legge  n.  476/1984,  cosi'  come  integrata
dall'art.  52,  comma  57,  della  legge  n.  448/2001,  il  pubblico
dipendente ammesso ad un corso di dottorato di ricerca,  che  ricopra
un posto senza borsa di studio o che  rinunci  alla  borsa  medesima,
puo' chiedere l'aspettativa  conservando  il  trattamento  economico,
previdenziale e di quiescenza, erogato dall'amministrazione  pubblica
presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro,  compatibilmente
con le esigenze dell'amministrazione. 
    2. Ai sensi della legge 30 dicembre 2010, n. 240 art. 19 comma 3,
non hanno diritto al congedo straordinario, con o  senza  assegni,  i
pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di  dottore
di ricerca, ne' i pubblici dipendenti  che  siano  stati  iscritti  a
corsi di dottorato per almeno un  anno  accademico,  beneficiando  di
detto congedo. 
    3. Il pubblico dipendente che rinunci alla borsa di studio di cui
all'art. 9 del presente bando e' tenuto al versamento dei  contributi
di cui al precedente art. 10. 

        
      
                               Art. 14 
 
                        Doveri dei dottorandi 
 
    1. E' dovere dei dottorandi assolvere agli obblighi di  frequenza
previsti dalle attivita' didattiche e di ricerca dei corsi. 
    2.  Per  l'ammissione  all'anno  successivo  il  dottorando  deve
superare le verifiche di profitto previste dal collegio  docenti  del
corso. 
    3. Il consiglio della Scuola, su indicazione del  coordinatore  e
del collegio docenti, determina l'esclusione  dal  proseguimento  del
corso e la conseguente revoca della borsa di studio: 
      a) in caso di mancato superamento delle verifiche  di  profitto
previste per il passaggio all'anno successivo; 
      b) in caso non vengano  rimosse  tempestivamente  le  cause  di
incompatibilita' previste al precedente art. 12. 
    4. In caso  di  mancato  superamento  dell'esame  finale  per  la
seconda volta, il dottorando viene considerato decaduto. La decadenza
viene inoltre disposta nei casi previsti al precedente art. 11  comma
4. 
    5. L'esclusione e la decadenza vengono disposte con  decreto  del
rettore. 

        
      
                               Art. 15 
 
                   Crediti formativi universitari 
 
    1. Il completamento dei  corsi  di  dottorato  di  ricerca  della
Scuola prevede l'acquisizione di complessivi  180  crediti  formativi
universitari. L'acquisizione avviene all'atto del  superamento  delle
verifiche di profitto relative ai  passaggi  d'anno  e  all'atto  del
superamento dell'esame finale per  il  conseguimento  del  titolo  di
dottore di ricerca. 

        
      
                               Art. 16 
 
      Conseguimento e rilascio del titolo di dottore di ricerca 
 
    1. Il titolo di dottore  di  ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale ed e' rilasciato  dal  rettore,  che  a
richiesta dell'interessato, ne certifica il conseguimento. Per quanto
concerne lo svolgimento dell'esame finale e l'eventuale richiesta del
marchio «Doctor Europaeus» si rinvia al  «Regolamento  interno  della
scuola di dottorato dell'Universita' Iuav di Venezia e in materia  di
dottorato di ricerca». 

        
      
                               Art. 17 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 e del regolamento
interno di attuazione emanato con decreto rettorale 4 maggio 2010  n.
580, i  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  gestiti  e
trattati in forma cartacea o informatica secondo le disposizioni  ivi
previste. 

        
      
                               Art. 18 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. E' garantito l'accesso agli atti relativi  alle  procedure  di
valutazione secondo le disposizioni previste dalla normativa  vigente
in materia di accesso agli atti  nonche'  ai  sensi  del  regolamento
interno dei procedimenti amministrativi e del diritto di  accesso  ai
documenti amministrativi dell'Universita' IUAV di Venezia emanato con
decreto rettorale n. 769 del 1° luglio 2010. 

        
      
                               Art. 19 
 
                            Norme finali 
 
    1. Per tutto quanto non previsto nel presente  bando  si  rimanda
alla normativa vigente in materia ed al regolamento  dell'Universita'
IUAV di Venezia concernente i dottorati di ricerca. 
    2. Il presente bando di concorso viene pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale «Concorsi ed esami», all'Albo Ufficiale
dell'Ateneo  e  sul  sito  web  dell'Universita'  IUAV   di   Venezia
(www.iuav.it ). 
    3. Il mancato rispetto delle norme contenute nel  presente  bando
comporta l'esclusione dal concorso. 

        
      
                               Art. 20 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1.  Responsabile  del  procedimento  e'  il  dirigente  dell'Area
Servizi alla Ricerca: dott.ssa  Marisa  Scarso,  Santa  Croce  191  -
Venezia. 
    2. L'ufficio incaricato dei  procedimenti  amministrativi  e'  il
Servizio formazione alla ricerca - Divisione ricerca -  Area  Servizi
alla  Ricerca  -  tel.  041.2571865,   041.2571845,   041.2571426   o
041.2571787 - e-mail: infodottorati@iuav.it - responsabile:  dott.ssa
Claudia Rossi. Per informazioni l'ufficio e' aperto  dal  lunedi'  al
venerdi' dalle ore 9 alle ore 12.30. L'ufficio e' chiuso al  pubblico
dal 10 al 16 agosto 2011. 
 
                                                 Il rettore: Restucci