Concorso per 960 giudici commissioni tributarie (lazio) CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 960 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 65 del 16-08-2011 |
Sintesi: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA CONCORSO (scad. 15 settembre 2011) ... |
Ente: | CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA TRIBUTARIA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-08-2011 |
Data Scadenza bando | 15-09-2011 |
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CONCORSO (scad. 15 settembre 2011)
Concorso pubblico, per titoli, per la copertura dei posti vacanti di giudice presso le Commissioni tributarie regionali e provinciali.
IL PRESIDENTE Visto il decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro delle finanze 2 giugno 1998, n. 231, e successive modificazioni, relativo al regolamento recante la disciplina del termine e delle modalita' per le comunicazioni di disponibilita' agli incarichi da conferire e per la formazione degli elenchi per la nomina a presidente, presidente di sezione, vice presidente di sezione e giudice delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, e successive modifiche, concernente l'esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso presso le amministrazioni pubbliche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze in data 11 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 25 ottobre 2008, n. 251, con il quale e' stato rideterminato il numero delle sezioni e i corrispondenti organici delle commissioni tributarie regionali e provinciali, come risulta dalle tabelle A e B, allegate al medesimo decreto; Visto l'art. 39, comma 4, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, con il quale e' stato disposto che «Al fine di coprire, a decorrere dal 1° gennaio 2012, i posti vacanti alla data di entrata in vigore del presente decreto, il consiglio di presidenza provvede ad indire, entro due mesi dalla predetta data, apposite procedure ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, senza previo espletamento della procedura di cui all'art. 11, comma 4, del medesimo decreto legislativo, per la copertura di 960 posti vacanti presso le commissioni tributarie. I concorsi sono riservati ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, in servizio, che non prestino gia' servizio presso le predette commissioni.», cioe' ai magistrati ordinari, amministrativi, militari e contabili in servizio; Visto l'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, citato, che disciplina le cause di incompatibilita' dei giudici tributari; Visto l'art. 9 del citato decreto legislativo n. 545/1992, che prevede la formazione di elenchi, per ogni commissione tributaria, di coloro che, appartenendo alle categorie indicate negli articoli 3, 4 e 5 dello stesso decreto, hanno comunicato la propria disponibilita' a ricoprire l'incarico di componente delle commissioni tributarie provinciali e regionali; Visti i criteri di valutazione ed i punteggi per la nomina a componenti delle commissioni tributarie di cui alla tabella E allegata al decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso Con il presente bando e' indetto, ai sensi dell'art. 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concorso pubblico per titoli per la copertura di complessivi 960 posti vacanti di giudici presso le sotto indicate commissioni tributarie regionali e provinciali, riservato alle categorie di cui all'art. 4, lettera a) del decreto legislativo n. 545 del 31 dicembre 1992 e successive modificazioni, in servizio, e che non prestino gia' servizio presso le commissioni tributarie. E' approvato l'allegato schema di domanda, dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio, per l'inserimento negli elenchi di cui all'art. 9, comma 2, del citato decreto legislativo n. 545/1992, per la copertura dei seguenti posti vacanti di giudici.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso Per essere ammesso al concorso, e' necessario che l'aspirante documenti o dichiari: 1) il possesso dei requisiti di cui all'art. 4, comma 1, lettera a) del citato decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, specificando di essere in servizio quale magistrato ordinario, o amministrativo o militare, o contabile, e di non prestare servizio presso le commissioni tributarie; 2) il possesso dei requisiti di cui all'art. 7 del decreto legislativo n. 545/1992, che dispone: a) di essere cittadino italiano; b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici; c) di non aver riportato condanne per delitti comuni non colposi o per contravvenzioni a pena detentiva o per reati tributari e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza; d) di non aver superato il settantaduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione; e) di aver idoneita' fisica e psichica; f) di avere o aver dichiarato di voler stabilire la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria; 3) il possesso dell'attestato di bilinguismo, se partecipa ai concorsi per le sedi di Bolzano, relativo alla conoscenza della lingua italiana e tedesca, previsto dall'art. 4, terzo comma, numero 4), del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, modificato, da ultimo con il decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86. Il candidato deve dichiarare anche il gruppo linguistico (italiano o tedesco) al quale appartiene o al quale si impegna ad appartenere.
Art. 3 Cause di incompatibilita' Il magistrato che versa in alcuna delle cause di incompatibilita' di cui all'art. 8 del citato decreto legislativo n. 545 del 1992, come modificato dall'art. 39, comma 2, lettera c) del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, comunichera' e rimuovera' entro venti giorni dalla ricezione della delibera di graduatoria ogni eventuale causa di incompatibilita', anche se insorgente in relazione all'incarico conferito.
Art. 4 Domanda di ammissione e termini di presentazione Coloro che intendono partecipare ai concorsi di cui all'art. 1, devono, nel termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando, presentare la domanda per non piu' di tre incarichi complessivi, presso la segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, via Solferino n. 15 - 00185 Roma. A tal fine fa fede il timbro a data apposto dall'ufficio ricevente. Si considerano presentate in tempo utile anche le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma (a tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante), ovvero con posta elettronica certificata, entro il medesimo termine, al seguente indirizzo: ufficiosegreteriaCPGT@pce.finanze.it La domanda e la documentazione allegata sono esenti da bollo. Ogni cambiamento di indirizzo deve essere comunicato al Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria non assume alcuna responsabilita' in caso di mancata ricezione della domanda o di altre comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito, o da mancata o tardiva segnalazione del cambiamento di indirizzo indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.
Art. 5 Cause di esclusione Coloro che risultano privi dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, saranno esclusi dai concorsi. Non si terra' conto delle domande-dichiarazioni sostitutive di certificazione prive di sottoscrizione e/o di autentica, nonche' di quelle prodotte oltre il termine fissato all'art. 3 del presente bando.
Art. 6 Istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di certificazione Ai fini della valutazione, il candidato deve presentare i documenti in originale o in copia autenticata, comprovanti il possesso dei titoli di servizio, professionali, accademici e di studio, indicati nella tabella E allegata al decreto legislativo n. 545/1992. In alternativa, il possesso dei titoli puo' risultare dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione e di atto notorio redatta secondo il modulo allegato. Nella dichiarazione sostitutiva devono essere specificatamente elencati tutti i titoli accademici e di studio, di servizio e professionali con indicazione della data iniziale e finale. Per le attivita' in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Al riguardo, si precisa che, ai fini dell'attribuzione del punteggio: a) i candidati devono indicare nella dichiarazione sostitutiva di certificazione i periodi della progressione di carriera, secondo lo schema riportato nella citata tabella E allegata al decreto legislativo n. 545/1992; b) coloro che hanno esercitato l'attivita' di avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e periti commerciali o iscritti nel ruolo o nel registro dei revisori ufficiali dei conti o dei revisori contabili, devono specificatamente documentare, ovvero dichiarare, sia l'iscrizione all'albo, nel ruolo o nel registro, sia l'abilitazione nonche' l'effettivo esercizio della professione o dell'attivita' per il periodo da valutare; c) coloro che hanno esercitato l'attivita' di lavoratori dipendenti (pubblici e privati) devono indicare la qualifica rivestita e la denominazione, completa di sede, del datore di lavoro, per ogni periodo da valutare; d) coloro che hanno esercitato l'attivita' di revisori, ovvero di sindaci, amministratori o dirigenti di societa' di capitali, devono elencare gli enti e/o le societa' di capitale presso cui hanno svolto detta attivita', specificandone, per ognuno, la durata; e) coloro che hanno svolto attivita' di insegnamento, di cui alla tabella E, presso le universita' devono indicare l'universita' che ha conferito l'incarico, il tipo e la durata di ogni incarico; f) i titoli accademici o di studio, vanno dichiarati completi della data e del luogo di conseguimento (ad esempio: abilitazione di avvocato conseguita il 10 maggio 2003 presso la Corte d'appello di Milano); g) il contemporaneo esercizio di piu' professioni indicate nella medesima voce di «Attivita' professionali» di cui alla tabella E da' luogo ad un unico punteggio (ad esempio: l'attivita' di revisore contabile, se contemporanea a quella di avvocato, non viene valutata); h) in assenza delle indicazioni richieste ai punti precedenti, i titoli non saranno valutati.
Art. 7 Adempimenti dei vincitori 1. Nella dichiarazione sostitutiva di atto notorio il candidato deve impegnarsi, in caso di utile collocazione, ad assumere la residenza nella regione nella quale ha sede la commissione tributaria richiesta entro un anno dalla data dell'immissione nelle funzioni. 2. Il richiedente collocato utilmente in graduatoria in una delle commissioni da lui stesso prescelte ed indicate in ordine di preferenza, non concorrera' alla valutazione per gli incarichi indicati in subordine. 3. L'interessato potra' esercitare la facolta' di rinuncia all'incarico per il quale e' risultato vincitore entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria. Il candidato che rinuncia oltre tale termine non concorrera' alla valutazione ne' per gli incarichi indicati in subordine ne' per quelli richiesti in via prioritaria. 4. I vincitori dovranno far pervenire, entro trenta giorni dalla data di ricezione della delibera di approvazione della graduatoria, in originale o in copia autenticata, la documentazione inerente i titoli valutati non compresi nell'elenco di cui all'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Al fine di accelerare i tempi del procedimento di controllo, i vincitori potranno far pervenire in originale o in copia autenticata la documentazione inerente anche i titoli compresi fra quelli elencati al citato art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. Si procedera' alle nomine dei vincitori al termine del controllo di tutti i titoli dichiarati dai medesimi.
Art. 8 Composizione paritetica gruppi linguistici per i concorsi presso le commissioni tributarie di Bolzano Al fine di assicurare la composizione paritetica fra il gruppo linguistico italiano ed il gruppo linguistico tedesco dei componenti di ciascuna delle commissioni tributarie di primo e di secondo grado di Bolzano, prevista dall'art. 41-bis, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, i posti previsti per le sedi di Bolzano, indicati all'art. 1, vengono cosi' ripartiti: nella commissione tributaria di secondo grado, due posti sono riservati ad appartenenti al gruppo linguistico italiano; nella commissione tributaria di primo grado, un posto e' riservato ad appartenente al gruppo linguistico italiano e un posto ad appartenente al gruppo linguistico tedesco.
Art. 9 Pubblicazione graduatorie Ogni graduatoria sara' pubblicata presso gli uffici di segreteria della commissione tributaria interessata e presso l'ufficio di segreteria del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Le graduatorie saranno pubblicate sul sito www.giustizia-tributaria.it, sezione «CONCORSI», a solo scopo consultivo. I titoli dichiarati dai candidati saranno sottoposti ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Ai sensi dell'art. 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, e saranno trattati esclusivamente per le finalita' concorsuali e, successivamente, solo per le finalita' inerenti la gestione del rapporto di servizio dei vincitori. L'accesso agli atti verra' consentito, a richiesta, al termine delle operazioni concorsuali. Titolare del trattamento dati e' il Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria. Roma, 3 agosto 2011 Il presidente: Gobbi