Concorso per 987 volontari di truppa servizio permanente nell'esercito (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 987
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 68 del 26-08-2011
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  26 settembre 2011) Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette) unita' nel ruolo de ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-08-2011
Data Scadenza bando 26-09-2011
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE


CONCORSO   (scad.  26 settembre 2011)

Bando di concorso, per titoli, per il reclutamento  straordinario  di
  987  (novecentottantasette)  unita'  nel  ruolo  dei  volontari  in
  servizio permanente (VSP) dell'Esercito. 

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e  successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei pubblici concorsi, dei concorsi unici e  delle  altre
forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  misure  urgenti  per  lo  snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 e  successive  modificazioni,  con  il  quale  e'  stato
approvato  il  testo   unico   delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e integrazioni, concernente il  codice  in  materia  di
protezione dei dati personali; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare e successive  modifiche  ed
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita'  militare  che  delinea  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«codice dell'ordinamento militare» ed, in particolare, il  libro  IV,
concernente le norme per il reclutamento del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante  «testo
unico delle disposizioni  regolamentari  in  materia  di  ordinamento
militare, a norma dell'art. 14 della legge 28 novembre 2005, n.  246»
ed,  in  particolare,  il  libro  IV,  concernente   norme   per   il
reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010, impartita dalla Direzione generale per la sanita'  militare  in
data 10 agosto 2010, concernente modifiche  alle  direttive  tecniche
riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
determinano l'inidoneita' al servizio militare,  nonche'  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il foglio n. 3356 Cod. id. RESTAV3 - Ind.  Cl.  05.02.11/05
del 18 luglio 2011, con il quale lo Stato maggiore  dell'Esercito  ha
inviato  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  gli
elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di  concorso,
per titoli, per il reclutamento straordinario, per il  2011,  di  987
volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
    Ravvisata l'esigenza di indire un concorso, per  titoli,  per  il
reclutamento di 987 volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio 2010 - registrato  alla
Corte dei conti il 27 aprile 2010, registro n. 4,  foglio  n.  281  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il  personale  militare  ed,  in  particolare,
l'art. 15, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso -
tra gli altri - di temporanea assenza del Direttore generale  per  il
personale militare; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  7  aprile  2010,
concernente la sua nomina a Vice Direttore generale  della  Direzione
generale per il personale militare, 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Posti a concorso e destinatari 
 
 
    1. E' indetto, per il 2011,  un  concorso,  per  titoli,  per  il
reclutamento straordinario di 987 (novecentottantasette)  unita'  nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito riservato a: 
      a) volontari in ferma breve in  servizio  nell'Esercito,  anche
quali  trattenuti/raffermati,  reclutati  ai  sensi  della  legge  24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186  (concorsi
straordinari) che, alla data di scadenza del termine di presentazione
delle domande di partecipazione al concorso, hanno compiuto almeno il
secondo anno di servizio nella ferma breve; 
      b) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi della legge  24
dicembre 1986, n. 958 e della legge 18 giugno 1999, n. 186 con almeno
tre anni di servizio nella ferma breve nell'Esercito che,  alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso, si trovano nella posizione di congedo  da
non piu' di due anni; 
      c)  volontari  in  ferma  breve  in   servizio   nell'Esercito,
reclutati ai sensi del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  2
settembre 1997, n. 332, che, valutati ai fini delle immissioni  nelle
carriere  iniziali  dell'Esercito,  delle   Forze   di   polizia   ad
ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale  dei  Vigili  del
fuoco,  non  risultano,  alla  data  di  scadenza  del   termine   di
presentazione della domanda di partecipazione al concorso,  utilmente
collocati nelle graduatorie relative alle suddette immissioni; 
      d) volontari in ferma breve, reclutati ai sensi del decreto del
Presidente della Repubblica 2 settembre 1997, n. 332, con almeno  tre
anni di servizio  in  ferma  breve  nell'Esercito,  in  posizione  di
congedo  che,  valutati  ai  fini  delle  immissioni  nelle  carriere
iniziali dell'Esercito, delle Forze di polizia ad ordinamento  civile
e militare e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco non  risultano,
alla data di scadenza del termine di presentazione della  domanda  di
partecipazione al concorso,  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
relative alle suddette immissioni. Il collocamento in  congedo  dalla
ferma breve deve essere avvenuto da non piu' di due anni  dalla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione al concorso. 
    2. Non possono partecipare al concorso: 
      a)  i  volontari  che  risulteranno,   anche   a   seguito   di
ripianamenti   successivi,   vincitori   del   precedente    concorso
straordinario per il  reclutamento  di  3392  unita'  nel  ruolo  dei
volontari in servizio permanente dell'Esercito; 
      b) i volontari in servizio o in congedo che, appartenenti  alle
Forze di completamento, non si trovano nelle condizioni previste  dal
comma 1 del presente articolo. 
    3. I volontari in servizio di cui al precedente comma 1,  lettere
a) e c), se dichiarati  vincitori,  saranno  immessi  nel  ruolo  dei
volontari  in  servizio  permanente  dell'Esercito,  non  prima   del
compimento del terzo anno di servizio in  qualita'  di  volontari  in
ferma  breve,  ai  sensi  dell'art.  2205,   comma   7   del   codice
dell'ordinamento militare e nei tempi stabiliti  dall'Amministrazione
della difesa sulla base delle esigenze di Forza armata. 
    4.  Ai  vincitori  sara'  assegnata  una  delle  specializzazioni
previste  per  il  ruolo  dei  volontari   in   servizio   permanente
nell'Esercito, in relazione alle specifiche esigenze di Forza  armata
e  tenuto  conto  di  quanto  previsto  dall'art.  955   del   codice
dell'ordinamento militare  per  coloro  che  hanno  subito  ferite  o
lesioni riconosciute dipendenti da causa di servizio. 
    5. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare il presente bando  di  concorso,  modificare  il
numero dei posti, annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento
delle attivita' previste dal concorso o le immissioni nel  ruolo  dei
volontari  in  servizio  permanente  dei  vincitori,  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  ovvero  in
applicazione di leggi di bilancio dello  Stato  o  finanziarie  o  di
disposizioni di contenimento  della  spesa  pubblica.  In  tal  caso,
l'Amministrazione   della   difesa   provvedera'   a   dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare  al  concorso  i  concorrenti  di  cui  al
precedente art. 1 che sono in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di istruzione secondaria di primo grado; 
      d) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      e)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica  e  per  superamento  del  limite  massimo  di   licenza
straordinaria di convalescenza; 
      f) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      g) avere tenuto condotta incensurabile; 
      h)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      i) possedere un profilo psico-fisico  e  attitudinale  previsto
per l'impiego nell'Esercito in  qualita'  di  volontari  in  servizio
permanente. Si prescinde dal citato  requisito,  nei  limiti  e  alle
condizioni   di   quanto   previsto   dall'art.   955   del    codice
dell'ordinamento militare, per i  concorrenti  che  hanno  subito  in
servizio, per causa di servizio, ferite o lesioni che hanno provocato
una permanente inidoneita'  psico-fisica  quali  volontari  in  ferma
breve. In attesa della verifica,  da  parte  degli  organi  preposti,
della dipendenza da causa di servizio, i concorrenti sono ammessi con
riserva alla procedura concorsuale; 
      j) statura non inferiore a m. 1,65,  se  concorrenti  di  sesso
maschile, a m. 1,61, se concorrenti di sesso femminile; 
      k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool, per  l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      l) aver superato le prove di efficienza operativa ai  sensi  di
quanto previsto dal successivo art. 8. 
    2. I requisiti suindicati debbono essere posseduti alla  data  di
scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione
al concorso e mantenuti fino alla data  di  effettiva  incorporazione
per i militari in congedo e fino alla data  di  decorrenza  giuridica
per l'immissione in servizio permanente per i militari  in  servizio,
pena l'esclusione dal concorso disposta dalla Direzione generale  per
il personale militare. 
    3. I requisiti di cui alle lettere  a),  b),  c),  d),  e)  e  f)
saranno accertati dall'Amministrazione  ai  sensi  dell'art.  43  del
decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445
secondo le modalita' previste  dal  successivo  art.  71  del  citato
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445;  i
requisiti di cui alle lettere i), j), k) e l) saranno verificati  con
le modalita' di cui  ai  successivi  articoli  7  e  8  del  presente
decreto. 
    4. I concorrenti che risulteranno, anche a seguito  di  verifiche
successive all'incorporazione, in difetto di uno o piu' dei requisiti
previsti al presente  articolo  ed  al  precedente  art.  1,  saranno
esclusi dal concorso  ovvero,  se  dichiarati  vincitori,  decadranno
dalla nomina.  Pertanto,  i  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto
comunicazione  di  esclusione  dall'arruolamento  dovranno  ritenersi
tutti ammessi con riserva alle varie fasi del concorso stesso. 

        
      
                               Art. 3 
 
                Compilazione e inoltro delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso dovra' essere: 
      a)  redatta  in  carta  semplice  esclusivamente   sul   modulo
riportato  nell'allegato  A  al  presente  decreto,   osservando   le
istruzioni riportate in calce al modulo stesso, disponibile anche sui
siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it ; 
      b) firmata per esteso e in forma autografa dal concorrente.  La
mancata sottoscrizione della domanda rendera' la stessa  irricevibile
e il concorrente sara' escluso dal concorso; 
      c) presentata, fatta pervenire o inviata a mezzo  raccomandata,
a pena di decadenza, entro il termine perentorio di trenta  giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale,  secondo
le seguenti modalita': 
        1) i concorrenti in servizio o assunti  in  forza  potenziale
successivamente al 31 dicembre 2006 devono produrre la domanda presso
il comando/ente di appartenenza; 
        2) i concorrenti in congedo o  assunti  in  forza  potenziale
antecedentemente al 31  dicembre  2006  devono  produrre  la  domanda
presso il Centro documentale di appartenenza. 
    Gli  enti  che  ricevono  le  domande  dovranno  rilasciare  agli
interessati ricevuta dell'avvenuta presentazione. 
    Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fa fede la  data  apposta
dall'ufficio postale accettante. 
    Non saranno prese in considerazione le  domande  fatte  pervenire
con modalita' diverse da quelle indicate alla lettera c) del presente
comma. 
    2. I predetti  comandi/enti  devono  provvedere  a  inoltrare  le
domande entro i trenta giorni successivi alla data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle stesse al  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  3ª
Divisione - 4ª sezione, viale dell'esercito, n. 186 - 00143 Roma. 
    3. I  concorrenti  residenti  all'estero  potranno  inoltrare  la
domanda di partecipazione, entro il  termine  sopraindicato,  per  il
tramite dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    4. Sottoscrivendo la domanda il concorrente, oltre a  manifestare
esplicitamente il consenso  alla  raccolta  e  trattazione  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (il conferimento di tali dati  e'  obbligatorio
ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione), si assume
la  responsabilita'   penale   e   amministrativa   circa   eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e  76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Nella domanda il concorrente dovra' dichiarare,  sotto  forma  di
autocertificazione, quanto segue: 
      a) grado; 
      b) cognome e nome; 
      c) data e luogo di nascita; 
      d) codice fiscale; 
      e) di essere cittadino italiano; 
      f) di godere dei diritti civili e politici; 
      g) di essere in possesso del diploma di  istruzione  secondaria
di primo grado; 
      h) indirizzo di residenza presso il quale saranno trasmesse  le
comunicazioni relative al concorso. Eventuali variazioni del suddetto
recapito dovranno essere comunicate  tempestivamente  alla  Direzione
generale per  il  personale  militare,  all'indirizzo  sopraindicato.
L'Amministrazione non assume responsabilita' per  la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da  inesatta  indicazione  del  recapito  da
parte del concorrente, oppure da mancata o tardiva comunicazione  del
cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, ne' per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatti  di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      i) data di decorrenza giuridica da volontario in  ferma  breve,
tipo di arruolamento quale volontario in ferma breve  (ordinario,  ai
sensi del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  332/1997;
straordinario, ai sensi della legge n.  958/1986;  blocchi/scaglioni,
ai sensi della legge n. 958/1986) e posizione di servizio; 
      j) se in congedo, ultimo reparto o ente in  cui  ha  svolto  il
servizio, la data in cui ha avuto termine la ferma  triennale  e  del
conseguente  collocamento  in  congedo  con  indicazione  del  Centro
documentale di appartenenza nella forza in congedo; il concorrente in
congedo dovra', inoltre, allegare alla domanda copia  del  foglio  di
congedo, se ne e' in possesso; 
      k) di non essere in atto imputato in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi. In caso contrario, dovra' indicare, con apposita
dichiarazione da allegare  alla  domanda,  i  procedimenti  penali  a
carico  e  l'autorita'  giudiziaria  presso  la   quale   pendono   i
procedimenti stessi; 
      l) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia.  In   caso   contrario   dovra'   indicare,   con   apposita
dichiarazione da allegare alla domanda, i  procedimenti  disciplinari
conclusi con il licenziamento dal lavoro alle dipendenze di pubbliche
amministrazioni,  precisando  la  data  del  provvedimento  stesso  e
l'Autorita' che lo ha emanato; 
      m) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      n) eventuali titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni ed integrazioni (i titoli non espressamente  dichiarati
nella domanda di partecipazione non saranno presi  in  considerazione
in sede di formazione della graduatoria di merito); 
      o) di aver preso conoscenza di ogni disposizione  indicata  nel
bando di concorso e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in
esso e' stabilito. 
    5. I concorrenti, ai fini della valutazione dei titoli,  potranno
allegare alla domanda: 
      a) copia del certificato scolastico da cui risulti il possesso,
se conseguito, di  un  titolo  di  studio  superiore  al  diploma  di
istruzione  secondaria  di  primo  grado  (terza  media).   Potranno,
altresi',  allegare,  in  luogo  del   certificato   scolastico,   la
dichiarazione sostitutiva redatta sul modello riportato in allegato B
al presente decreto. Se il  titolo  di  studio  e'  stato  conseguito
all'estero, i concorrenti dovranno,  altresi',  produrre,  unitamente
alla domanda di partecipazione al concorso, copia della dichiarazione
di equipollenza  del  titolo  di  studio  rilasciato  da  un  Ufficio
scolastico provinciale a loro scelta. Non  deve  essere  allegata  la
documentazione citata se il  concorrente  e'  in  possesso  del  solo
diploma di istruzione secondaria di primo grado (terza media); 
      b) certificazione rilasciata dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali ovvero, per le
discipline sportive non federate o affiliate al  CONI,  dal  Comitato
sportivo militare, da cui risulti il conseguimento in ambito sportivo
di  un  piazzamento  nei  primi  tre  classificati  in   competizioni
ufficiali nazionali assolute, europee,  internazionali,  mondiali  ed
olimpiche. 
    6. Il militare in congedo se e' stato vittima di atti  ostili  in
attivita' operativa  potra',  altresi',  produrre  una  dichiarazione
delle ferite riportate, da allegare alla domanda di partecipazione al
concorso, redatta sul modello riportato in allegato  C,  al  presente
decreto. 
    7. L'Amministrazione procedera' ai controlli, anche  a  campione,
sul  contenuto  delle  dichiarazioni   sostitutive   rilasciate   dai
concorrenti  ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Se dal controllo di cui sopra emerge la mancata veridicita' della
dichiarazione rilasciata, il dichiarante, ai sensi degli articoli  75
e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, decadra'  dai  benefici  conseguenti  al  provvedimento
emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non  veritiera  e   sara'
segnalato alla competente Procura della Repubblica. 

        
      
                               Art. 4 
 
     Istruttoria delle domande prodotte dai militari in servizio 
 
    I comandi/enti interessati dovranno ricevere le domande, con  gli
eventuali allegati di cui al precedente art. 3, comma  5  provvedendo
a: 
      a) certificarne l'avvenuta presentazione  apponendo  il  timbro
dell'ente, la data, il numero di protocollo ed il visto del comando; 
      b) far  redigere  dalle  competenti  autorita'  gerarchiche  il
documento caratteristico recante  nel  frontespizio,  quale  data  di
chiusura, quella di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande di  partecipazione  al  concorso  e,  quale  motivazione,  la
seguente dicitura:  «partecipazione  al  concorso  per  volontari  in
servizio  permanente  dell'Esercito,  ai  sensi  dell'art.  2205  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»; 
      c) inviare i concorrenti a visita per la verifica del  possesso
dei requisiti psico-fisici e attitudinali di cui all'art. 2, comma 1,
lettera i) secondo le modalita' di cui al successivo art. 7.  L'esito
delle predette visite dovra'  essere  trasmesso  al  Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale  militare  all'indirizzo
indicato al precedente art. 3, comma 2 secondo le modalita' di cui al
citato art. 7; 
      d) far pervenire le domande stesse  con  i  relativi  eventuali
allegati, a mezzo corriere, al Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per  il  personale  militare,  all'indirizzo  sopraindicato,
entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso, corredate: 
        1) di eventuali autocertificazioni di cui agli allegati B  ed
C al presente decreto; 
        2) della certificazione di cui  all'allegato  D  al  presente
decreto, compilata in ogni sua parte, atta a comprovare  il  possesso
dei titoli di cui al successivo art. 9. Detta  certificazione  dovra'
essere firmata dal  comando  di  Corpo  e  controfirmata,  per  presa
visione e accettazione, dal concorrente. Se alcuni dati necessari non
sono desumibili dalla  documentazione  matricolare  in  possesso  del
comando/ente di impiego,  questo  dovra'  reperire  i  dati  mancanti
chiedendoli ai comandi/enti che hanno avuto in forza  in  passato  il
concorrente. In tale caso il comando/ente interessato ha l'obbligo di
far tempestivamente pervenire tutta  la  documentazione  mancante  al
citato Ministero della difesa - Direzione generale per  il  personale
militare; 
        3) della certificazione di cui  all'allegato  E  al  presente
decreto, atta a comprovare il possesso del profilo sanitario, secondo
le modalita' di cui al successivo art. 7. Detta certificazione dovra'
essere firmata dal  comando  di  Corpo  e  controfirmata,  per  presa
visione e accettazione, dal concorrente; 
        4) della dichiarazione di  cui  all'allegato  F  al  presente
decreto, atta a comprovare, ai fini della valutazione dei titoli,  se
il militare e' risultato vittima di atti ostili.  Tale  dichiarazione
deve  essere  comunque  trasmessa  anche  nel  caso  di  segnalazione
negativa; 
        5) della certificazione rilasciata dal comando di  Corpo,  di
cui all'allegato  G  del  presente  decreto,  relativa  al  controllo
dell'efficienza operativa prevista dal successivo art. 8; 
        6)   di   copia   conforme   all'originale   del    documento
caratteristico redatto secondo le modalita' di  cui  alla  precedente
lettera b) del presente comma; 
        7)  di  copia  conforme  all'originale  della  documentazione
caratteristica riferita agli ultimi due anni di servizio in  qualita'
di  volontario  in   ferma   breve   e/o   di   raffermato/trattenuto
(comprensiva di  quella  indicata  alla  precedente  lettera  b)  del
presente comma); 
        8) di copia conforme  all'originale  del  foglio  matricolare
aggiornato  e  parificato  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      e) informare  telegraficamente  il  Ministero  della  difesa  -
Direzione  generale  per   il   personale   militare,   all'indirizzo
sopraindicato, di ogni evento che dovesse intervenire  nei  confronti
dei concorrenti  durante  la  procedura  concorsuale  (trasferimenti,
collocamento in congedo con indicazione del Centro documentale che lo
assume nella forza in congedo, variazioni del  recapito,  invio  alla
frequenza di  corsi,  instaurazione  o  definizione  di  procedimenti
disciplinari e  penali,  inidoneita'  anche  temporanea  al  servizio
militare, proscioglimenti  ed  altre  variazioni  rilevanti  ai  fini
concorsuali). 

        
      
                               Art. 5 
 
Istruttoria delle domande prodotte dai militari in  congedo  o  nella
                          forza potenziale 
 
    I Centri documentali, per i militari  in  congedo  o  assunti  in
forza  potenziale  antecedentemente  al  31  dicembre   2006,   e   i
comandi/enti di appartenenza, per  i  militari  in  forza  potenziale
assunti successivamente al 31 dicembre 2006, dovranno trasmettere,  a
mezzo  corriere,  le  domande  di  partecipazione  comprensive  degli
eventuali allegati di cui al precedente art.  3,  commi  5  e  6,  al
Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il   personale
militare, all'indirizzo indicato al precedente art. 3, comma 2  entro
il termine di trenta giorni successivi  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso,
provvedendo a corredarle di: 
      a) copia conforme della documentazione caratteristica  relativa
agli ultimi due anni di servizio in qualita' di volontario  in  ferma
triennale o di raffermato o di trattenuto; 
      b) copia conforme del foglio matricolare, aggiornato alla  data
in cui il militare e' stato posto in congedo; 
      c) dichiarazione del Centro documentale o del  comando/ente  di
appartenenza di cui all'allegato  F  del  presente  decreto,  atta  a
comprovare, ai fini della valutazione dei titoli, se il militare  sia
risultato vittima di atti  ostili;  tale  dichiarazione  deve  essere
comunque trasmessa anche nel caso di segnalazione negativa. 

        
      
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di autorita' da lui delegata, saranno  nominate,  su  proposta  della
Forza armata, le seguenti commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c) commissione per gli accertamenti attitudinali; 
      d) commissione per l'accertamento dell'efficienza operativa. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      b)   due    ufficiali    superiori    o    dipendenti    civili
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenenti  alla  terza   area
funzionale, membri; 
      c)   due    ufficiali    inferiori    o    dipendenti    civili
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenenti  alla  terza   area
funzionale, membri; 
      d)    un    ufficiale    inferiore    o    dipendente    civile
dell'Amministrazione  della  difesa  appartenente  alla  terza   area
funzionale, segretario. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un colonnello medico, presidente; 
      b) due ufficiali superiori medici, membri. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello
delle  armi   di   fanteria,   cavalleria,   artiglieria,   genio   e
trasmissioni, presidente; 
      b) un ufficiale psicologo, membro; 
      c) un ufficiale perito selettore attitudinale, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
    5. La commissione di cui precedente comma  1,  lettera  d)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale superiore, presidente; 
      b) quattro  ufficiali,  di  grado  non  inferiore  a  capitano,
qualificati istruttore militare di educazione fisica, membri. 

        
      
                               Art. 7 
 
                Idoneita' psico-fisica e attitudinale 
 
    1.   I   concorrenti    saranno    sottoposti    all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica con le seguenti modalita': 
      a) per i concorrenti  in  servizio,  in  possesso  del  profilo
sanitario attribuito dai Centri di selezione  delle  Forze  armate  o
delle Forze di polizia ad ordinamento militare (Carabinieri e Guardia
di finanza) all'atto dell'incorporazione  quali  volontari  in  ferma
breve, nonche' dai competenti organi di medicina legale  a  qualunque
titolo durante il servizio prestato quali volontari in  ferma  breve,
ovvero  in  occasione  degli  accertamenti  del  precedente  concorso
straordinario per il  reclutamento  di  3392  unita'  nel  ruolo  dei
volontari in servizio permanente  dell'Esercito,  la  verifica  sara'
effettuata,  secondo  le  disposizioni  vigenti,  dal  dirigente  del
servizio  sanitario  presso  i  comandi  di  appartenenza.  Tutti   i
concorrenti in servizio dovranno, a pena di esclusione dal  concorso,
consegnare al dirigente del servizio sanitario un referto, rilasciato
da  una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare  o  privata
accreditata con il servizio sanitario nazionale,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' di anticorpi  per  HIV,
in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita. 
    I concorrenti di  sesso  femminile  dovranno,  inoltre,  produrre
all'atto della presentazione: 
      referto attestante  l'esito  di  ecografia  pelvica  effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  privata
accreditata  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita; 
      referto attestante l'esito  di  test  di  gravidanza  (mediante
analisi  su  campione  di  sangue  o  urine)  effettuato  presso  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione agli accertamenti sanitari. 
    Nel caso in cui sussista lo stato di gravidanza,  la  commissione
non potra' procedere all'effettuazione degli accertamenti previsti  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 90, che
individua  nello  stato  di  gravidanza  un  temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. 
    Per i concorrenti impiegati in operazioni all'estero, la verifica
del profilo sanitario dovra'  essere  effettuata  dal  dirigente  del
servizio sanitario presso i comandi di appartenenza  al  momento  del
rientro in patria, e comunque non oltre trenta giorni da  tale  data,
secondo le modalita' sopra descritte. 
    Gli esiti della verifica del profilo  sanitario  dovranno  essere
riportati nel modello di cui  all'allegato  E  al  presente  decreto.
Detto modello dovra' essere  inviato  al  Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per il personale militare  all'indirizzo  indicato
al  precedente  art.  3,  comma  2   unitamente   alla   domanda   di
partecipazione, per il personale impiegato sul territorio  nazionale,
ed entro trenta giorni  dal  rientro  in  patria,  per  il  personale
impiegato in operazioni all'estero. 
    Eventuali   variazioni   intervenute   nel   profilo    sanitario
successivamente al predetto accertamento che  comportino  la  perdita
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego in  servizio
permanente, accertate secondo le disposizioni vigenti in materia  per
i militari in servizio, determineranno l'esclusione dal concorso. 
      b) per i concorrenti in congedo,  ovvero  in  forza  potenziale
all'atto della  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, e per i  concorrenti  in  servizio  che,  a  seguito  degli
accertamenti psico-fisici e attitudinali effettuati presso  i  Centri
di selezione delle Forze di polizia ad ordinamento militare e  civile
e   del   Corpo   nazionale   dei   Vigili   del    fuoco    all'atto
dell'incorporazione quali volontari  in  ferma  breve  non  e'  stato
attribuito il profilo sanitario e non si trovano nei casi indicati al
primo  capoverso  della   precedente   lettera   a),   l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica sara' effettuato dalla commissione di cui
al precedente art. 6,  comma  1,  lettera  b)  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito sito in Foligno, via
Gonzaga n. 2. 
    2. La Direzione generale per il personale  militare  comunichera'
al predetto Centro di selezione gli elenchi dei concorrenti e la data
in cui gli accertamenti dovranno essere ultimati. La convocazione dei
concorrenti di cui al comma 1, lettera b) sara' effettuata dal citato
Centro di selezione e  dovra'  contenere  le  indicazioni  necessarie
affinche' il concorrente si presenti munito, a pena di esclusione dal
concorso, dei seguenti documenti: 
      a) valido documento di riconoscimento; 
      b) certificato di stato di buona salute,  conforme  al  modello
riportato in allegato H al presente decreto, rilasciato  dal  proprio
medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di   gravi    intolleranze    ed
idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una
data di rilascio non anteriore a sei mesi precedenti la visita; 
      c) certificato rilasciato da una struttura sanitaria  pubblica,
anche militare  o  privata  accreditata  con  il  servizio  sanitario
nazionale attestante la recente effettuazione (in data non  anteriore
a tre  mesi  precedenti  la  visita)  dell'accertamento  dei  markers
dell'epatite B (sia antigeni che anticorpi) e C; 
      d) referto rilasciato  da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  servizio  sanitario
nazionale, attestante  l'esito  del  test  per  l'accertamento  della
positivita' di anticorpi per HIV, in data non anteriore ai  tre  mesi
precedenti la visita; 
      e) se concorrenti di sesso femminile: 
        referto attestante l'esito di  ecografia  pelvica  effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  privata
accreditata  con  il  servizio  sanitario  nazionale,  in  data   non
anteriore ai sei mesi precedenti la visita; 
        referto attestante l'esito di test  di  gravidanza  (mediante
analisi  su  campione  di  sangue  o  urine)  effettuato  presso  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare  o  privata  accreditata
con il servizio sanitario nazionale, entro i sette giorni  lavorativi
precedenti la data di presentazione agli  accertamenti  sanitari.  In
caso  di   positivita',   la   commissione   non   potra'   procedere
all'effettuazione degli accertamenti previsti  in  quanto,  ai  sensi
dell'art. 580 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90,  lo  stato  di   gravidanza   costituisce   temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, la Direzione generale per il personale militare  procedera'
ad  una  nuova  convocazione  al  predetto   accertamento   in   data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 10. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per  il
personale militare che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per    impossibilita'    di    procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    Tutta la documentazione  sanitaria  sopraindicata  dovra'  essere
presentata in originale o in copia conforme. 
    Il concorrente, se ne  e'  in  possesso,  potra'  produrre  anche
eventuali esami  radiografici  del  torace  in  due  proiezioni,  con
relativo referto. 
    3. La commissione, prima di eseguire la visita  medica  generale,
deve disporre, per tutti i concorrenti di cui  alla  lettera  b)  del
precedente comma  1,  i  seguenti  accertamenti  specialistici  e  di
laboratorio: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica; 
      d) visita psicologica - psichiatrica; 
      e) misurazione dell'altezza e del peso; 
      f) analisi delle urine completo con esame del sedimento; 
      g) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      h) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        VES; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        transaminasemia (ALT-AST); 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
      i)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro  sede  o  natura,  siano  deturpanti  o  contrari  al  decoro
dell'uniforme o siano indice di personalita'  abnorme  (da  accertare
con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      j)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/strumentale (compreso  l'esame  radiologico),  ritenuta
utile per consentire una adeguata  valutazione  clinica  e  medico  -
legale del concorrente. 
    4. La commissione medica provvedera' a  verificare,  per  ciascun
candidato, secondo  i  criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle
direttive vigenti, il possesso del  profilo  sanitario  minimo  nelle
varie caratteristiche  somato-funzionali,  nonche'  il  possesso  dei
requisiti fisici suindicati. Al termine dei previsti accertamenti  la
commissione comunichera' ai concorrenti l'esito della  visita  medica
sottoponendo loro il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)   «idoneo   quale   volontario   in   servizio    permanente
nell'Esercito», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b)  «inidoneo   quale   volontario   in   servizio   permanente
nell'Esercito», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    5.  Successivamente,  il  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale  dell'Esercito  provvedera',  per  i  soli  concorrenti  in
servizio,  a  comunicare  l'esito  della  suddetta   visita   ed   il
conseguente  profilo  sanitario  al  comando  del   reparto/ente   di
appartenenza degli interessati. 
    6.  Saranno  giudicati  idonei  i  concorrenti  in  possesso  del
seguente profilo minimo: 
      a) psiche: PS 2; 
      b) costituzione: CO 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio: AC 2; 
      d) apparato respiratorio: AR 2; 
      e) apparati vari: AV 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore: LS 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore: LI 2; 
      h) vista: VS 2; 
      i) udito: AU 2, 
e che risultano essere in  possesso  degli  ulteriori  requisiti  per
l'idoneita' psico-fisica adeguata all'espletamento  del  servizio  in
qualita' di volontari in servizio permanente  prevista  dall'art.  79
del decreto del Presidente della Repubblica15 marzo 2010, n. 90. 
    7. Saranno giudicati inidonei  i  concorrenti  ai  quali  saranno
riscontrate: 
      imperfezioni e infermita' previste dalla vigente  normativa  in
materia di inidoneita' al servizio militare; 
      imperfezioni  e   infermita'   per   la   quale   e'   prevista
l'attribuzione del coefficiente 3 o superiore  nelle  caratteristiche
somato-funzionali  del  profilo  sanitario  stabilito  dalla  vigente
normativa per delineare il profilo sanitario dei soggetti  dichiarati
idonei al servizio militare; 
      disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislasia  -
disartria); 
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia, da accertarsi presso
una struttura sanitaria militare; 
      tutte  le  imperfezioni  ed  infermita'  non  contemplate   dai
precedenti alinea comunque incompatibili con il  servizio  permanente
quale volontario. 
    8. Il giudizio  di  idoneita'  o  di  inidoneita'  relativo  agli
accertamenti in parola sara' reso noto ai concorrenti  seduta  stante
sottoponendo  alla  firma  degli  stessi,  a  cura  della  competente
commissione, apposito foglio di notifica. 
    9. La mancata presentazione agli accertamenti psico-fisici verra'
considerata rinuncia da parte del concorrente. 
    10. I concorrenti in servizio o in  congedo  che  all'atto  degli
accertamenti sanitari saranno  riconosciuti  affetti  da  malattie  o
lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata per
le  quali   risulta   scientificamente   probabile   una   evoluzione
migliorativa tale da  lasciar  prevedere,  a  insindacabile  giudizio
della commissione di cui al precedente art. 6, comma 1,  lettera  b),
il possibile recupero dei  requisiti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi venti giorni
dalla data di presentazione agli accertamenti, saranno  sottoposti  a
cura  della  stessa  commissione  medica  ad  ulteriori  accertamenti
sanitari per verificare l'eventuale recupero  dell'idoneita'  fisica.
Detti  concorrenti  saranno  ammessi  con  riserva  a   sostenere   i
successivi  accertamenti  concorsuali.  Se  i  concorrenti   non   si
presenteranno alla nuova visita o non avranno recuperato  al  momento
della stessa la prevista  idoneita'  saranno  giudicati  inidonei  ed
esclusi dal concorso. 
    11. Fermo restando il disposto dei precedenti  commi  2,  lettera
e), seconda alinea e 10, ogni  temporaneo  impedimento  a  tutti  gli
accertamenti previsti comporta l'esclusione dal  concorso,  se  detto
stato persiste  oltre  la  data  stabilita  per  l'ultimazione  degli
accertamenti di cui al precedente comma 2. 
    12. Resta salvo il disposto dell'art. 955 del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66 nei confronti dei concorrenti che  hanno  subito
in servizio, per causa  di  servizio,  ferite  o  lesioni  che  hanno
provocato una permanente inidoneita' psico-fisica quali volontari  in
ferma breve, a mente di quanto previsto dal precedente art. 2,  comma
1, lettera i). 
    13. I concorrenti giudicati inidonei  non  saranno  ammessi  alle
ulteriori fasi concorsuali. 
    14. I concorrenti dichiarati idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 6, comma 1, lettera c), all'accertamento attitudinale presso  il
Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di
Foligno. Tale accertamento consistera'  nello  svolgimento  di  prove
(test ed interviste) volte a  valutare  le  qualita'  attitudinali  e
caratterologiche  necessarie  allo  svolgimento  dei  compiti  propri
previsti per il volontario in  servizio  permanente.  A  seguito  del
predetto accertamento sara' espresso un giudizio di idoneita'  ovvero
di  inidoneita',  che  dovra'  essere  notificato  per  iscritto   al
candidato. 
    15. Il giudizio riportato nei predetti accertamenti e' definitivo
e, nel caso di inidoneita', comporta l'esclusione  dal  concorso.  Il
provvedimento e' adottato, su delega della Direzione generale per  il
personale militare, dalle commissioni di cui al  precedente  art.  6,
comma  1,  lettera  b)  e  c).  Il  provvedimento  e'  notificato  ai
concorrenti  seduta  stante  sottoponendo  alla  firma  degli  stessi
apposito foglio di notifica. 

        
      
                               Art. 8 
 
               Accertamento dell'efficienza operativa 
 
    1.   I   concorrenti   giudicati   in   possesso   dell'idoneita'
psico-fisica e attitudinale di  cui  al  precedente  art.  7  saranno
sottoposti all'accertamento dell'efficienza operativa prevista per il
personale  in  servizio  permanente   dell'Esercito,   in   relazione
all'eta', come indicato  nell'allegato  L  al  presente  decreto.  In
particolare: 
      a) per il personale  in  servizio,  sara'  ritenuta  valida  la
verifica  dell'efficienza  operativa  svolta  presso  i  reparti   di
appartenenza, purche' effettuata entro i dodici mesi  antecedenti  la
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. Gli esiti  della  predetta  verifica,  da
riportare sul modello in allegato G  al  presente  decreto,  dovranno
essere inviati alla Direzione generale  per  il  personale  militare,
unitamente alla domanda di partecipazione al concorso, non  oltre  il
termine di trenta giorni successivi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; 
      b) per il personale  in  congedo  o  in  forza  potenziale,  la
verifica  sara'  effettuata  presso  il   Centro   di   selezione   e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito  di  Foligno,  a  cura   della
commissione di cui al precedente art. 6, comma 1, lettera d). 
    2. Le prove di efficienza operativa si intendono superate se sono
stati raggiunti, per ogni singola prova, i risultati minimi riportati
nella tabella di cui all'allegato L del presente decreto. 
    3. In caso di mancato superamento di una o piu'  prove  parziali,
le stesse dovranno essere ripetute non prima di venti  giorni  e  non
oltre trenta giorni dall'effettuazione delle prime, con  le  medesime
modalita', limitatamente alle sole prove non superate inizialmente e,
comunque,  entro  la   data   stabilita   per   l'ultimazione   degli
accertamenti di cui al precedente art. 7, comma 2. Il personale  che,
al termine della seconda prova, avra' conseguito il giudizio di  «non
ha superato la prova di efficienza operativa  al  secondo  tentativo»
sara' escluso dal concorso con provvedimento adottato dalla Direzione
generale per il personale militare. Per i soli  militari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) i provvedimenti di esclusione  saranno
adottati,  su  delega  della  Direzione  generale  per  il  personale
militare, dalla preposta commissione presso il Centro di selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. 
    4. In caso di accertato stato di gravidanza  la  commissione  non
potra' procedere all'effettuazione  degli  accertamenti  previsti  in
quanto, ai sensi dell'art.  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, lo stato di  gravidanza  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare. Pertanto, la Direzione generale per il  personale  militare
procedera' ad una nuova convocazione al predetto accertamento in data
compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo
art. 10. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la preposta commissione di cui all'art. 6, comma
1, lettera d) ne dara' notizia alla citata Direzione generale per  il
personale militare che, con  provvedimento  motivato,  escludera'  il
candidato   dal   concorso   per    impossibilita'    di    procedere
all'accertamento del possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    5. Ogni temporaneo impedimento a tutti gli accertamenti  previsti
comporta l'esclusione dal concorso se detto stato persista  oltre  la
data  stabilita  per  l'ultimazione  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente art. 7, comma  2.  In  sede  di  notifica  del  temporaneo
impedimento dovra' essere reso noto al candidato tale  termine.  Allo
scadere del citato termine la commissione che ha accertato  lo  stato
di temporaneo  impedimento  dovra'  confermare  la  permanenza  dello
stesso ed in questo caso disporre l'esclusione dal concorso; in  caso
contrario il concorrente deve essere definitivamente sottoposto  agli
accertamenti non effettuati. 
    6. Sara' esonerato dall'effettuazione delle prove  di  efficienza
operativa il personale gia' declassato ai  sensi  dell'art.  955  del
codice dell'ordinamento  militare.  In  alternativa,  la  commissione
potra'  disporre  l'effettuazione   del   controllo   dell'efficienza
operativa,  limitatamente  alle  prove  commisurate  alle   effettive
condizioni fisiche, sentito il  parere  del  dirigente  del  servizio
sanitario del reparto di appartenenza o, per il personale in congedo,
del dirigente del  servizio  sanitario  del  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno. 
    7. La mancata presentazione, per qualsiasi motivo, alle  predette
prove verra' considerata rinuncia da parte del concorrente. 

        
      
                               Art. 9 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera', per ciascun concorrente, alla valutazione dei  titoli
di merito indicati nell'allegato L al presente decreto, assegnando il
relativo punteggio. 
    2. Saranno ritenuti validi solo i titoli conseguiti nel corso del
servizio prestato quale volontario in ferma breve, anche in eventuale
rafferma/trattenimento, posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    3. Il punteggio totale conseguito da  ciascun  concorrente  sara'
determinato dalla somma algebrica dei punteggi ottenuti per  ciascuno
dei suddetti titoli. 
    4. Saranno giudicati idonei al  servizio  permanente  coloro  che
riporteranno un punteggio totale  positivo.  I  concorrenti  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
 
                             Graduatoria 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) redigera' la graduatoria di merito sulla base del punteggio totale
ottenuto da ciascun concorrente, cosi' come previsto  dal  precedente
art. 9. La  commissione  stessa  redigera',  altresi',  l'elenco  dei
concorrenti risultati inidonei. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli preferenziali di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487  e  successive
modificazioni ed integrazioni. In caso  di  ulteriore  parita'  sara'
data precedenza al concorrente piu' giovane d'eta'. 
    3.  La  graduatoria  di  merito  sara'  approvata   con   decreto
dirigenziale adottato  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare  e  pubblicata  nel   giornale   ufficiale   della   difesa,
consultabile sui siti www.difesa.it e www.persomil.difesa.it. Di tale
pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale -  4ª  serie
speciale. La pubblicazione avra' valore di notifica. 

        
      
                               Art. 11 
 
         Accettazione dell'immissione in servizio permanente 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria di  merito
di cui al precedente art. 10 e dichiarati vincitori  saranno  immessi
nel ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito  con  il
grado di primo caporal maggiore. 
    2.  Tale  immissione  sara'  notificata,  per  i  concorrenti  in
servizio o in forza potenziale assunti successivamente al 31 dicembre
2006, dal comando/ente di appartenenza; per i concorrenti in  congedo
o in forza potenziale assunti antecedentemente al 31  dicembre  2006,
l'immissione sara'  notificata  a  cura  del  Centro  documentale  di
appartenenza. 
    3. Entro i cinque giorni successivi alla data di notifica di  cui
al precedente comma 2 e, comunque, non oltre  sessanta  giorni  dalla
pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale,  di  cui   al
precedente art. 10, comma 3, gli interessati dovranno  rilasciare  ai
comandi/enti/Centri documentali, a seconda della  loro  posizione  di
servizio, la dichiarazione di accettazione alla suddetta  immissione,
ovvero la dichiarazione di rinuncia alla stessa. In  alternativa,  la
citata dichiarazione potra'  essere  inviata,  con  raccomandata  con
ricevuta di ritorno, al Ministero della difesa -  Direzione  generale
per il personale, all'indirizzo indicato al precedente art. 3,  comma
2. La mancata ricezione  delle  predette  dichiarazioni  nel  termine
sopra indicato equivarra' a dichiarazione di rinuncia. 
    4. Sara' cura dei comandi/enti e dei Centri documentali  inviare,
a mezzo corriere, al Ministero della difesa - Direzione generale  per
il  personale  militare  all'indirizzo  sopracitato,  le  relate   di
notifica e le relative dichiarazioni di accettazione  all'immissione,
ovvero le dichiarazioni di rinuncia. 

        
      
                               Art. 12 
 
                         Immissione in ruolo 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di  merito
di cui al  precedente  art.  10  e  dichiarati  vincitori,  se  hanno
maturato tre anni di servizio nella ferma  breve,  sono  immessi  nel
ruolo dei volontari in servizio permanente dell'Esercito con il grado
di primo caporal maggiore, con decorrenza giuridica  dalla  data  che
sara' specificata nel decreto di approvazione  della  graduatoria  di
merito. I concorrenti  dichiarati  vincitori  che  non  hanno  ancora
maturato tre anni di servizio in ferma breve sono immessi nel  citato
ruolo al compimento del terzo anno di servizio nella ferma breve. 
    2. Tale immissione sara' formalizzata  con  decreto  dirigenziale
emanato dalla Direzione generale per il personale militare. 
    3. I vincitori,  all'atto  della  convocazione,  dovranno  essere
muniti di carta d'identita' o di altro  documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia ed in corso di validita'  rilasciato  da  una
amministrazione dello Stato e del codice fiscale. 
    4.  I  vincitori  convocati  provenienti  dal   congedo   saranno
sottoposti a visita  medica  da  parte  del  dirigente  del  servizio
sanitario per la verifica del mantenimento dei requisiti fisici.  Nel
caso di giudizio di inidoneita' ovvero di temporanea inidoneita' o di
temporaneo impedimento superiore a  quindici  giorni,  i  concorrenti
saranno esclusi dall'immissione  con  provvedimento  della  Direzione
generale per il personale militare. 
    5. I concorrenti  in  servizio,  se  nel  corso  della  procedura
concorsuale e fino alla data di immissione nel ruolo dei volontari in
servizio permanente, subiscono un declassamento del profilo sanitario
che  comporta  l'inidoneita'  all'impiego  nel  servizio  permanente,
saranno esclusi con provvedimento della  Direzione  generale  per  il
personale militare. Resta salvo quanto  previsto  dall'art.  955  del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66  nei   confronti   dei
concorrenti che hanno subito in  servizio,  per  causa  di  servizio,
ferite o lesioni  che  hanno  provocato  una  permanente  inidoneita'
psico-fisica quali volontari in ferma breve, i quali saranno  immessi
con  riserva  nel  ruolo  dei  volontari   in   servizio   permanente
dell'Esercito, in attesa della definizione del  riconoscimento  della
causa di servizio. 
    6. Coloro che non si presenteranno  nella  data  fissata  per  la
convocazione saranno considerati rinunciatari, salvo  motivate  cause
di impedimento che dovranno pervenire entro i due  giorni  successivi
al Ministero della difesa  -  Direzione  generale  per  il  personale
militare all'indirizzo indicato al precedente art.  3,  comma  2.  La
Direzione generale  potra'  differire  la  data  di  convocazione,  a
seguito  di  propria  valutazione   insindacabile   dei   motivi   di
impedimento, per un periodo comunque non superiore a quindici giorni. 
    7. I limiti temporali di cui al precedente comma  5  non  trovano
applicazione nel caso di impedimento dovuto a  infermita'  dipendente
da causa di servizio. 

        
      
                               Art. 13 
 
                     Disposizioni amministrative 
 
    1. Le spese di viaggio, sostenute dai concorrenti in congedo  per
l'accertamento dell'idoneita'  fisio-psico  e  attitudinale,  sono  a
carico dei concorrenti stessi. 
    2.  Durante  le  fasi  relative  allo  svolgimento  dei  predetti
accertamenti, i concorrenti potranno usufruire di vitto  e  alloggio,
se disponibile, a carico  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno. 

        
      
                               Art. 14 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e integrazioni, i dati
personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti   presso   il
Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare
- I Reparto - 3ª Divisione per le finalita' di gestione del  concorso
e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati  automatizzata,  anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di  impiego,
per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione  giuridico
- economica o di impiego del concorrente, nonche', in caso  di  esito
positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra i quali il diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali  diritti  potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti
dell'ufficiale o funzionario  che  sara'  nominato  responsabile  del
trattamento ai sensi del citato decreto legislativo. 
    5. Il titolare del trattamento e' il Direttore  generale  per  il
personale militare  che  nomina,  ognuno  per  la  parte  di  propria
competenza, responsabile del trattamento dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui ai precedenti articoli 4  e
5; 
      b) i presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6; 
      c) il direttore della 3ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 

        
      
                               Art. 15 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal  presente  decreto,
si rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 17 agosto 2011 
 
                                        p. Il direttore generale t.a. 
                                         Generale di corpo d'armata   
                                                   Roggio             
 
Il vice  direttore generale 
Generale di divisione aerea 
          Zappa 
 
--------- 
 
                         Avvertenze generali 
 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
chiesta direttamente alla Sezione relazioni  con  il  pubblico  della
Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito, n.
186 - c.a.p. 00143 - Roma - tel. 06517051012 nei giorni e negli orari
sotto indicati: 
      1) in visita o telefonicamente: 
        a) dal lunedi' al giovedi': 
          dalle 8,30 alle 12,30; 
          dalle 13,30 alle 16,00; 
        b) il venerdi' dalle 9,00 alle 13,00; 
      2) consultando il sito www.persomil.difesa.it