Concorso per 3 informatici (lazio) CORTE DEI CONTI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 3
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 31-01-2012
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012) Concorso pubblico, per esami, a tre posti di informatico - III area F1 - nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 31-01-2012
Data Scadenza bando 01-03-2012
Condividi

CORTE DEI CONTI

CONCORSO   (scad.  1 marzo 2012)
Concorso pubblico, per esami, a tre posti di informatico -  III  area
  F1 - nel ruolo del personale amministrativo della Corte dei conti. 
 
 
                       IL SEGRETARIO GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che approva il testo unico delle  disposizioni  concernenti  lo
Statuto degli impiegati civili dello Stato e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686 «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni  sullo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante norme  sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82  -  Codice
dell'amministrazione digitale e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 -  Codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile  2006,  n.  198  -  Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna - a norma dell'art. 6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto l'art. 1014, comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010,
n. 66 - Codice dell'ordinamento militare -  che  prevede  la  riserva
obbligatoria del 30% dei posti in favore dei militari congedati senza
demerito; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  per  l'assistenza,
l'integrazione sociale ed  i  diritti  delle  persone  portatrici  di
handicap; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto
al lavoro dei disabili; 
    Visto l'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente del  Consiglio
dei Ministri 7 febbraio 1994, n.  174  -  regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in  materia  di  documentazione  amministrativa»,  come
modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12  novembre  2011,  n.
183; 
    Visto il decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
disposizioni  urgenti  per  lo  sviluppo,  la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria ed, in particolare, l'art.  66  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, in  materia
di ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro  pubblico  e  di
efficienza e trasparenza delle Pubbliche Amministrazioni; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183  -  Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - (legge di
stabilita' 2012) 
    Visti i CC.CC.NN.LL. - comparto Ministeri, vigenti; 
    Vista la circolare del Ministro per la pubblica amministrazione e
l'innovazione n. 12/2010,  riguardante  le  procedure  concorsuali  e
l'informatizzazione; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione n. 1/DEL/2010) pubblicato nella G.U. S.O.  27  gennaio
2010, n. 21, come modificato con deliberazione n. 1/DEL/2011 in  G.U.
4 luglio 2011, n. 153; 
    Vista la dotazione organica del  personale  amministrativo  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010, come modificata dai decreti presidenziali nn. 16 e 23,
rispettivamente del 21 maggio 2010 e del 23 luglio 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 28
ottobre 2011 di autorizzazione a bandire  un  concorso  pubblico  per
esami a tre posti di informatico, area III F1; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per  esami
a tre posti di informatico, area III F1, nel ruolo  della  Corte  dei
conti; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di tre unita' di informatici  da  inquadrare  nella  III
area, fascia retributiva F1, da destinare agli Uffici della Corte dei
conti con sede in Roma. 
    2. Purche' in possesso dei requisiti di cui all'art. 2, un  posto
e' riservato, ai  sensi  dell'art.  24  del  decreto  legislativo  27
ottobre 2009, n. 150, al personale di ruolo della Corte dei  conti  e
un posto e' riservato al personale militare di cui all'art. 1014  del
decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66. 
    3. I posti oggetto di riserva, non coperti dal personale  di  cui
al comma 2, sono conferiti secondo l'ordine di graduatoria. 
    4. Il candidato che intenda avvalersi della riserva ne deve  fare
espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) laurea triennale in scienze e  tecnologie  informatiche,  in
ingegneria   dell'informazione,   in   ingegneria   elettronica,   in
matematica, in scienze e tecnologie fisiche, in  statistica;  diploma
di laurea conseguito  nel  previgente  ordinamento  universitario  in
informatica,  scienze  dell'informazione,   ingegneria   informatica,
ingegneria   delle   telecomunicazioni,    ingegneria    elettronica,
matematica, fisica e scienze statistiche ed attuariali, ovvero lauree
specialistiche e magistrali equiparate ed equipollenti.  I  candidati
in possesso dei suddetti titoli di  studio  rilasciati  da  un  Paese
dell'Unione europea, sono ammessi a partecipare ove gli stessi  siano
stati  equiparati  con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165; 
      d) idoneita' fisica all'impiego. L'Amministrazione ha  facolta'
di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso; 
      e) condotta incensurabile. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che  siano  stati  esclusi
dall'elettorato attivo politico; siano stati destituiti o  dispensati
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione  per  persistente
insufficiente rendimento;  siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un
impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d)  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;  siano
stati licenziati ai sensi delle disposizioni dei contratti collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 
    3. I candidati in possesso di titoli  di  riserva  o  preferenza,
secondo la normativa vigente, debbono produrre apposita dichiarazione
specificando il titolo che dia diritto a tali benefici, da  possedere
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    4.  L'Amministrazione  si   riserva   di   provvedere   d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                Termini per il possesso dei requisiti 
 
 
    1. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito dall'art. 4. 
    2. Per difetto dei requisiti prescritti,  l'Amministrazione  puo'
disporre,  in   ogni   momento,   l'esclusione   dal   concorso   con
provvedimento motivato. 
    3. I candidati sono ammessi a partecipare alle prove  concorsuali
con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti. 
    4.  Qualora  le  prove  d'esame  siano  precedute  dal  test   di
preselezione  di  cui  all'art.  8,  l'Amministrazione  procede  alla
verifica dei requisiti prescritti solo dopo lo svolgimento  del  test
preselettivo e limitatamente ai candidati che l'abbiano superato. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
       Termine e modalita' per la presentazione delle domande 
 
 
    1. La domanda deve essere presentata entro e non oltre le ore  24
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica -  4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami», al Segretariato  generale  della  Corte
dei conti - Ufficio dei protocolli - situato in Via A. Baiamonti,  25
- 00195 Roma - dal lunedi' al  venerdi'  dalle  ore  10,00  alle  ore
12,00. Nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il
termine si intende prorogato al primo giorno successivo non  festivo.
Dell'avvenuta consegna a mano della domanda viene rilasciata apposita
ricevuta. 
    2.  Si  considerano  prodotte  in  tempo  utile  le  domande   di
ammissione spedite a mezzo raccomandata  con  avviso  di  ricevimento
entro il termine di cui al comma 1, indirizzate alla Corte dei  conti
- Segretariato generale - Servizio  accessi,  mobilita'  e  dotazioni
organiche - Via A. Baiamonti, 25 - 00195 Roma. 
    3. La domanda  di  partecipazione  al  concorso  puo',  altresi',
essere presentata attraverso la posta elettronica  certificata  (PEC)
all'indirizzo: concorsi@corteconticert.it.  La  domanda  deve  essere
comunque redatta secondo il modulo di cui all'art. 5 comma  1,  anche
priva della firma elettronica o digitale. 
    4. La data di presentazione delle  domande  e  dei  documenti  e'
stabilita dal timbro a data  apposto  dal  Segretariato  generale  al
momento della consegna, eccezion fatta per le domande e  i  documenti
spediti a mezzo raccomandata, per i quali fa fede il  timbro  a  data
dell'ufficio postale accettante, e per quelle presentate tramite PEC. 
    5. L'Amministrazione non assume  alcuna  responsabilita'  per  lo
smarrimento di comunicazioni derivanti  da  inesatte  indicazioni  di
recapito da parte del candidato o da mancata o tardiva  comunicazione
del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatti  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore, ne' per mancata restituzione
dell'avviso di ricevimento della raccomandata. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
 
    1. La domanda di ammissione  deve  essere  compilata  utilizzando
esclusivamente il modulo prestampato allegato  al  bando  di  cui  e'
parte integrante (allegato A). 
    2. Alla domanda di ammissione i candidati devono allegare, a pena
di esclusione dal concorso, copia della  ricevuta  di  versamento  di
euro 10,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione
ed all'espletamento del concorso, da effettuarsi sul C/C  postale  n.
48575005 intestato alla Tesoreria  Centrale  dello  Stato  -  Entrate
eventuali della Corte dei conti. 
    3. La firma in calce alla domanda e'  esente  dall'autentica,  ai
sensi dell'art. 39 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    4. Non si tiene conto delle domande che non contengano  tutte  le
indicazioni precisate nell'art. 2 e riportate nello  schema  allegato
al bando. Non si tiene, altresi', conto delle domande non firmate dal
candidato o presentate oltre il termine di cui all'art. 4, comma 1. 
    5. Il  candidato,  consapevole  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, autocertifica, ai sensi degli  articoli  46  e  47  del
citato decreto, il possesso  dei  requisiti  previsti  dal  bando  di
concorso. 
    6. L'Amministrazione si riserva, in ogni momento, di accertare la
veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati  come  previsto
dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445. 
    7. Alla domanda prodotta in  forma  cartacea  il  candidato  deve
allegare, ai sensi della normativa vigente, fotocopia di un documento
di identita' in corso di validita'. 
    8. Tutti i candidati al concorso sono tenuti a  dichiarare  nella
domanda di partecipazione il titolo di studio  posseduto,  precisando
l'Universita' presso la quale e' stato conseguito. 
    9. Tutti i  candidati  devono  dichiarare,  altresi',  di  essere
disposti, in caso di nomina,  a  prestare  servizio  nell'ufficio  di
prima assegnazione per un periodo non inferiore a cinque anni. 
    10. Il  candidato  portatore  di  handicap  deve  indicare  nella
domanda  di  partecipazione  la  propria  condizione  e   specificare
l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi  eventualmente  necessari  per  lo
svolgimento delle prove. A tal fine i candidati devono  attestare  di
essere stati riconosciuti disabili mediante dichiarazione sostitutiva
di certificazione effettuata nei modi e nei  termini  previsti  dalla
legge. 
    11.  Per  qualsiasi  chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale i candidati possono contattare il Segretariato generale -
Servizio accessi, mobilita' e dotazioni organiche -  dal  lunedi'  al
venerdi'   dalle   ore   10,00   alle    ore    12,00    (tel.    06.
3876.2701/2103/3086/3049/2129). 
    12. Il bando e' disponibile anche sul sito Internet  della  Corte
dei conti: www.corteconti.it/relazione_cittadini/concorsi/. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Cause di esclusione 
 
 
    1. Sono esclusi i candidati che: 
      a) non hanno sottoscritto la domanda; 
      b) non  hanno  allegato  copia  fotostatica  del  documento  di
identita'; 
      c) hanno presentato domanda oltre il termine fissato; 
      d) non hanno effettuato il versamento di cui all'art. 5,  punto
2; 
      e) hanno prodotto  domanda  con  modalita'  diverse  da  quelle
indicate,  senza  che  sia  possibile  verificare  il  possesso   dei
requisiti richiesti; 
      f) risultano privi dei requisiti richiesti. 
    2. Sono altresi' esclusi i candidati che non si  presentino  alle
prove, per qualsiasi causa, o che si presentino in ritardo o privi di
documento di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
successivo decreto dal Segretario generale della Corte  dei  conti  e
puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle  materie
d'esame. 
    2. Almeno  un  terzo  dei  posti  di  componente  della  predetta
Commissione e' riservato alle donne, ai sensi dell'art.  57,  lettera
a), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due  prove  scritte  e  in  una  prova
orale, eventualmente precedute da una preselezione, e  vertono  sulle
materie indicate nell'art. 9. 
    2. Ove il numero delle domande sia  superiore  a  300,  le  prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla su argomenti  riguardanti  le  materie
oggetto delle prove scritte ed orali. 
    3. Per l'espletamento della prova  preselettiva,  da  effettuarsi
con  l'ausilio  di  sistemi  computerizzati,  l'Amministrazione  puo'
avvalersi di aziende specializzate in selezione di personale. 
    4. Sono ammessi alle prove scritte i candidati che, effettuata la
preselezione, risultino collocati in graduatoria entro  i  primi  300
posti. I candidati classificatisi  al  trecentesimo  posto  con  pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    5. Il  punteggio  della  prova  preselettiva  non  concorre  alla
determinazione del punteggio complessivo. 
    6. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - 4ª  serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 16 marzo 2012 verra'  dato  avviso
della  sede  e  della  data  di  svolgimento  della  eventuale  prova
preselettiva e/o delle prove scritte. Tale pubblicazione ha valore di
notifica a tutti gli effetti nei confronti dei  candidati  che  hanno
inoltrato domanda di partecipazione. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                   Materie e modalita' delle prove 
 
 
    1.  La  Commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri e le modalita' di  valutazione  delle  prove  concorsuali  da
formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi da
attribuire alle singole prove. 
    2. Le due  prove  scritte,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
Commissione esaminatrice, riguardano le seguenti materie: 
      a) architetture, dimensionamento e gestione delle  reti  e  dei
sistemi di comunicazione; 
      b) scelta e valutazione di sistemi operativi; 
      c) scelta e valutazione di sistemi di gestione di basi di dati,
di linguaggi di programmazione avanzati e di sistemi  di  automazione
di ufficio; 
      d)  metodologie  e  strumenti  di   project   management   (con
particolare riferimento al PRINCE2); 
      e) l'evoluzione del Web come base  per  i  sistemi  informativi
aziendali: metodologie e strumenti per la realizzazione  di  un  sito
web, il Web2.0, il Semantic Web; 
      f) l'ingegneria del software, le pratiche di modellazione  (con
particolare riferimento all'UML), lo sviluppo del software; 
      g) tecniche e metodi di gestione della qualita' del software; 
      h) sistemi per la protezione  del  software,  dei  dati,  delle
comunicazioni e analisi delle politiche di sicurezza; 
      i)  architetture  e  progettazione  di   un   data   warehouse:
tecnologie, procedimenti, gestione; 
      j) il Business Process Management e le  architetture  orientate
ai servizi (con particolare riferimento alla SOA); 
      k) l'IT Service Management e l'utilizzo di ITIL per la gestione
delle infrastrutture ICT: il ciclo di vita dei servizi, le tecnologie
a  supporto  e  gli  strumenti  logici  e  operativi  per   governare
l'approccio a servizi; 
      l) la progettazione ed il dimensionamento di sistemi hardware e
delle  architetture  ICT,  con  particolare  riferimento   al   cloud
computing; 
      m) la tecnologia di  virtualizzazione  nelle  architetture  del
datacenter; 
      n) progetto del sistema organizzativo e del sistema informativo
delle amministrazioni, influenza  delle  tecnologie  sulle  soluzioni
organizzative. 
    3. E' ammesso alla prova orale il candidato che ha  riportato  in
ciascuna prova scritta un punteggio minimo di 21/30. 
    4. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
due prove scritte, anche su: 
      a. legislazione sulla Corte dei conti; 
      b. diritto pubblico; 
      c. lingua inglese. 
    5. Al fine di valutare la conoscenza,  da  parte  del  candidato,
della lingua inglese ad un livello avanzato, e' prevista la  lettura,
la traduzione di testi e la conversazione. 
    6. La prova orale si intende superata se i candidati ottengono la
votazione di almeno 21/30. 
    7. La votazione complessiva e' data dalla somma dei voti ottenuti
nelle due prove scritte e nella prova orale. 
    8. Per l'espletamento delle prove scritte il concorrente non puo'
disporre di telefoni cellulari, palmari, libri, periodici,  giornali,
quotidiani ed altre pubblicazioni di  alcun  tipo  ne'  puo'  portare
borse contenenti pubblicazioni di qualsiasi  genere,  che  devono  in
ogni  caso  essere  consegnate  prima  dell'inizio  delle  prove   al
personale di sorveglianza, il quale provvede a restituirli al termine
delle stesse, senza assunzione di alcuna responsabilita'. 
    9. I candidati possono consultare soltanto i dizionari ed i testi
di legge non commentati e autorizzati dalla Commissione esaminatrice. 
    10. Durante lo svolgimento delle prove i  candidati  non  possono
comunicare tra loro,  pena  l'immediata  espulsione  dall'aula  degli
esami. 
    11. Il candidato che, in  possesso  dei  requisiti  previsti  dal
bando, a  seguito  della  eventuale  preselezione,  e'  ammesso  alle
successive prove concorsuali, verra' informato a  mezzo  raccomandata
con ricevuta di ritorno, o posta certificata, con almeno venti giorni
di anticipo dal giorno in cui dovra' sostenere le prove stesse. 
    12.  Al  candidato  ammesso  alla  prova  orale  sono,  altresi',
comunicati il voto riportato nelle due prove scritte nonche' la  data
e il luogo di svolgimento del colloquio, almeno venti giorni prima di
quello in cui dovra' sostenerlo. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
Titoli di preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione  della
                             graduatoria 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  Commissione  esaminatrice
forma la graduatoria di merito, sommando il punteggio riportato nelle
prove  scritte  e  nella  prova  orale,   con   l'indicazione   della
valutazione complessiva delle prove di esame  conseguita  da  ciascun
candidato. 
    2. A parita' di punteggio si  applicano  le  preferenze  previste
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive integrazioni e modifiche. 
    3. Con apposito provvedimento, riconosciuta  la  regolarita'  del
procedimento, e' approvata la graduatoria finale e sono dichiarati  i
vincitori  del  concorso,  sotto  condizione  dell'accertamento   del
possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego. 
    4. Di tale provvedimento e' data notizia  mediante  avviso  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    5. Dalla data di pubblicazione dell'avviso  di  cui  al  comma  4
decorre il termine di quindici giorni per presentare reclamo  scritto
all'Amministrazione per eventuali errori  od  omissioni,  nonche'  il
termine di decorrenza per eventuali impugnative. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. Prima di procedere alla stipulazione del contratto individuale
di  lavoro,  ai  fini  dell'assunzione  l'Amministrazione  acquisisce
d'ufficio, ai sensi dell'art. 43, comma 1, del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  le  informazioni  oggetto
delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  dai  candidati   nella
domanda, nonche' i dati e i documenti richiesti dall'art. 2 del bando
in possesso delle pubbliche amministrazioni. A tal fine  i  candidati
sono  tenuti  ad  indicare,  nella  domanda,   tutti   gli   elementi
indispensabili per il reperimento  della  documentazione  di  cui  al
periodo precedente. 
    2. Nel caso in cui i vincitori, senza giustificato motivo, non si
presentino nel giorno fissato per la stipula del  contratto,  sebbene
regolarmente invitati, sono  dichiarati  decaduti  con  comunicazione
scritta da parte dell'Amministrazione. 
    3. I vincitori del concorso immessi in servizio sono soggetti  ad
un periodo di prova della durata di quattro mesi,  sulla  base  delle
disposizioni contrattuali. Dalla data di sottoscrizione del contratto
decorreranno   gli   effetti   economici   e    giuridici    connessi
all'instaurazione del rapporto di lavoro. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' disciplinato dal regolamento della Corte dei conti, approvato  con
deliberazione del 17 luglio 1996  n.  4/DEL,  cosi'  come  modificato
dalla delibera del 4 novembre 2010 n. 4/ DEL/2011. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali forniti dai candidati sono raccolti  presso  la  Corte
dei conti, Segretariato generale  -  Servizio  accessi,  mobilita'  e
dotazioni organiche - per le finalita' di gestione del concorso. 
    2. Il conferimento dei dati di cui al comma 1 e' obbligatorio  ai
fini della valutazione dei requisiti richiesti per la  partecipazione
al concorso, pena l'esclusione dallo stesso. 
    3. I dati di cui al comma 1 possono essere utilizzati  unicamente
per  lo  svolgimento  del  concorso  relativamente   alla   posizione
giuridica del candidato. Gli stessi dati possono essere comunicati  a
soggetti  terzi  che   forniranno   specifici   servizi   elaborativi
strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale. 
    4. Ogni candidato gode dei diritti di cui all'art. 7 del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    5. Tali diritti possono essere fatti valere nei  confronti  della
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni contenute nel  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3,  nel  decreto  del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modificazioni ed  integrazioni,  nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nei  vigenti  contratti  collettivi
nazionali di lavoro del personale  con  qualifica  non  dirigenziale,
comparto Ministeri, nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Il presente  decreto  e'  trasmesso  alla  Direzione  Generale
Programmazione e Bilancio della Corte dei conti  e  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    3. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 18 gennaio 2012 
 
                                     Il segretario generale: Clemente