Concorso per 1886 allievi carabinieri effettivi (lazio) COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1886
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 24-02-2012
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO   (scad.  26 marzo 2012) Concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 1886 allievi carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo 2199 del ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 24-02-2012
Data Scadenza bando 26-03-2012
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO   (scad.  26 marzo 2012)
Concorso, per esami e titoli, per il  reclutamento  di  1886  allievi
  carabinieri effettivi, riservato, ai sensi dell'articolo  2199  del
  decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari delle  Forze
  armate in ferma prefissata di un  anno  o  quadriennale  ovvero  in
  rafferma annuale, in servizio o in congedo e, ai sensi  del  D.Lgs.
  11/2011, ai concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo. 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752 (Norme di attuazione  dello  Statuto  speciale  della  regione
Trentino Alto Adige in materia di proporzione  negli  uffici  statali
siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue  nel
pubblico impiego); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574 (Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la  regione
Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua  tedesca  e  della
lingua  ladina  nei  rapporti   dei   cittadini   con   la   pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309 (Testo unico  delle  leggi  in  materia  di  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope,   prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487  e  successive  modificazioni  (Regolamento   recante   norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi); 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  (Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa); 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche); 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  (Codice  in
materia di protezione dei dati personali); 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione   generale   della   sanita'   militare,   con   successive
modificazioni  ed  integrazioni,  riguardante  l'accertamento   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  in  data  5  dicembre  2005  della
Direzione generale della sanita' militare per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei  al  servizio  militare,  con
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 (Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna  a  norma  dell'articolo  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246) e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, nr.  66,  concernente
il codice dell'ordinamento militare ed,  in  particolare,  l'articolo
2186,  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti   ministeriali   non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della Difesa, dello Stato
Maggiore della Difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, con riferimento  al  D.M.
28 luglio 2005; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
nr. 90, concernente il testo unico delle  disposizioni  regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'art.14  della  legge
28 novembre 2005, nr. 246; 
    Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220 recante "Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2011)". 
    Vista la legge 12 luglio 2010 nr. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia; 
    Visto il decreto legislativo 21 gennaio  2011,  nr.  11,  recante
"Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'articolo 33 del decreto del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine"; 
    Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei
carabinieri, di disporre di personale madrelingua araba, cinese o  di
altri idiomi riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano; 
    Valutate le attuali disponibilita' finanziarie che autorizzano  i
reclutamenti per l'anno 2012 di allievi carabinieri  effettivi  e  di
volontari in ferma prefissata quadriennale delle Forze armate; 
    Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova  preliminare  cui
sottoporre i concorrenti solo nel caso in cui il numero delle domande
venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e  con  i
termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e  titoli,  per  il
reclutamento di 1886  allievi  carabinieri  effettivi,  riservato  ai
volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4)
ovvero in rafferma annuale, in servizio  o  collocati  in  congedo  a
conclusione della prescritta ferma con le seguenti modalita': 
      a. n. 1727, da immettere direttamente nell'Arma dei carabinieri
a conclusione della ferma di un anno  quale  volontario  nelle  Forze
Armate; 
      b. n. 159, da immettere nell'Arma dei carabinieri a conclusione
della ferma di quattro anni quale volontario nelle Forze Armate. 
    Qualora il numero delle domande  di  partecipazione  al  concorso
sia: 
      a. superiore al quintuplo dei posti messi a concorso,  i  posti
eventualmente non coperti sono portati in aumento a quelli  riservati
per il concorso successivo; 
      b. inferiore al quintuplo dei posti messi  a  concorso,  per  i
posti eventualmente non coperti possono essere  banditi  concorsi  ai
quali partecipano i cittadini in possesso dei prescritti requisiti. 
    2. Dei 1727 posti messi  a  concorso,  n.  6  sono  riservati  ai
concorrenti in possesso,  all'atto  della  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande, dell'attestato  di  bilinguismo  (lingua
italiana e tedesca) riferito a livello non inferiore  al  diploma  di
istituto di istruzione secondaria di primo grado di  cui  all'art.  4
del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e
successive modificazioni (Norme di attuazione dello statuto  speciale
della Regione Trentino Alto Adige in  materia  di  proporzione  negli
uffici statali siti nella provincia di Bolzano), a prescindere  dallo
status di volontario in ferma prefissata di cui al comma 1, ai  sensi
del  decreto  legislativo  21  gennaio  2011,  nr.  11  citato  nelle
premesse. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata per il  Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso,
di sospendere o rinviare  le  prove  concorsuali,  di  modificare  il
numero dei posti,  di  sospendere  l'ammissione  dei  vincitori  alla
frequenza  del  corso,  in  ragione  di  esigenze   attualmente   non
valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione  di  disposizioni
di contenimento della spesa pubblica che impedissero o limitassero le
assunzioni di personale per l'anno 2012.  In  tal  caso,  il  Comando
generale  dell'Arma  dei  carabinieri  provvedera'  a  dare   formale
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    Possono partecipare al concorso: 
      a) i cittadini italiani che siano: 
        - volontari in ferma prefissata di un  anno  in  servizio  da
almeno 8 mesi (VFP1) o  in  ferma  quadriennale  (VFP4)  delle  Forze
armate, ovvero in rafferma annuale, ovvero  collocati  in  congedo  a
conclusione della prescritta  ferma,  ai  sensi  dell'art.  2199  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, nr. 66; 
        - in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingua  italiana
e tedesca) riferito a livello non inferiore al diploma di istituto di
istruzione secondaria di primo grado di cui all'art.  4  del  decreto
del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752  e  successive
modificazioni, limitatamente all'accesso ai posti  riservati  di  cui
all'art. 1, comma 2; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) se volontari in ferma prefissata di  cui  alla  lettera  a),
primo alinea, non abbiano superato il trentesimo anno  di  eta'  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
indicato nell'art.  3,  cioe'  siano  nati  dopo  il  26  marzo  1982
compreso. Non si applicano gli aumenti dei limiti  di  eta'  previsti
per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      d) se in possesso dell'attestato di  bilinguismo  di  cui  alla
lettera  a),  secondo  alinea,  limitatamente  all'accesso  ai  posti
riservati  di  cui  all'art.  1,  comma  2,   abbiano   compiuto   il
diciassettesimo anno di eta' e non  superato  il  ventiseiesimo  anno
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda indicato nell'art. 3, cioe' siano nati  nel  periodo  dal  26
marzo 1986 al 26 marzo 1995,  estremi  compresi.  Il  limite  massimo
d'eta' e' elevato a 28 anni (nati nel periodo dal 26 marzo 1984 al 26
marzo 1995,  estremi  compresi),  per  coloro  che  abbiano  prestato
servizio militare e a 30 (nati nel periodo dal 26 marzo  1982  al  26
marzo 1995, estremi compresi) per coloro che siano volontari in ferma
prefissata di cui alla lettera a), primo alinea; 
      e) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la potesta'; 
      f) siano in possesso del  diploma  di  istituto  di  istruzione
secondaria di primo grado; 
      g) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) abbiano tenuto condotta  incensurabile  e  non  siano  stati
condannati  per  delitti  non  colposi,   anche   con   sentenza   di
applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o
con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati  in
procedimenti penali per delitti non colposi; 
      i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione. 
    2. L'ammissione al corso e' inoltre subordinata al possesso: 
      - della idoneita' psicofisica ed attitudinale da accertarsi con
le modalita' di cui agli articoli 12 e 13; 
      - dei requisiti di moralita' e  condotta  stabiliti,  ai  sensi
dell'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, per l'ammissione ai
concorsi  nella  magistratura   ordinaria   ed   all'astensione   dei
comportamenti di cui all'art. 635, comma 1, lettera l),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    3. I requisiti di partecipazione  devono  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
indicato nell'art. 3 e mantenuti, fatta eccezione  per  l'eta',  fino
all'immissione  nella  ferma  quadriennale  del  ruolo  appuntati   e
carabinieri. 
    4. I candidati di cui al punto 1, lettera  a)  primo  alinea  che
presentano domanda di partecipazione al concorso nel  corrente  anno,
non possono presentare domanda di partecipazione  ad  altri  concorsi
indetti per le carriere iniziali delle  altre  Forze  di  polizia  ad
ordinamento   civile   e   militare,   pena    l'esclusione.    Resta
impregiudicata la possibilita' per  i  candidati  di  partecipare  ai
concorsi indetti per il reclutamento di volontari in ferma prefissata
quadriennale nell'Esercito, nella Marina,  compreso  il  Corpo  delle
Capitanerie  di  Porto  e  nell'Aeronautica  (VFP4),   riservato   ai
volontari in ferma prefissata di  un  anno  (VFP1)  in  servizio,  in
rafferma annuale o in congedo. 
    5. Il Direttore del Centro nazionale di selezione e  reclutamento
del Comando generale dell'Arma dei carabinieri puo' disporre, in ogni
momento ed anche a seguito di verifiche successive, con provvedimento
motivato, l'esclusione del candidato dal concorso o  dalla  frequenza
del corso per difetto dei requisiti prescritti. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
           Domanda di partecipazione. Termini e modalita' 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso: 
      - dovra' essere  presentata  esclusivamente  on-line  sul  sito
www.carabinieri.it - "area concorsi", entro e non oltre il 30° giorno
successivo a quello  di  pubblicazione  del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, seguendo le  istruzioni
per la compilazione che saranno fornite dal sistema automatizzato. Il
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento provvedera' a raccogliere tutte le  domande,
a stamparle e a farle sottoscrivere  ai  concorrenti  all'atto  della
loro presentazione alla prova di selezione a carattere culturale  e/o
logico-deduttivo di cui all'art. 7, per la validazione  dell'avvenuto
inoltro. La domanda presentata on-line non potra'  essere  modificata
all'atto della sottoscrizione; i requisiti in essa dichiarati saranno
considerati posseduti alla data della sua presentazione; 
      - solo in caso di un'eventuale avaria del sistema automatizzato
o di indisponibilita' di un collegamento ad  internet  potra'  essere
redatta  sull'apposito  modello  (fac-simile  in  allegato  "A"   che
costituisce parte integrante del presente decreto), disponibile anche
sul sito www.carabinieri.it, firmata per  esteso  dal  concorrente  e
spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro  e  non
oltre il 30° giorno successivo a quello di pubblicazione del presente
decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  Italiana,  al
"Comando generale dell'Arma dei carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso - Viale  di
Tor di Quinto n. 119, 00191  Roma".  La  mancanza  di  sottoscrizione
comportera' la non ammissione al concorso.  I  concorrenti  residenti
all'estero  potranno  compilare  la  domanda  anche  su  modello  non
conforme, purche' contenente gli stessi dati di cui all'allegato  "A"
al presente decreto ed inoltrarla  per  il  tramite  delle  Autorita'
diplomatiche o consolari, entro il medesimo termine.  Il  concorrente
che, alla data di presentazione della domanda  di  partecipazione  al
concorso, e' minorenne, dovra' far vistare la sua firma,  apposta  in
calce alla domanda,  da  entrambi  i  genitori  o  dal  genitore  che
esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di  essi,
dal tutore. Per le domande presentate on-line la domanda sottoscritta
dall'interessato  e  controfirmata  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, corredata di copia di un  documento  di
riconoscimento in corso di  validita'  degli  stessi,  dovra'  essere
consegnata all'atto delle presentazione alla  prova  di  selezione  a
carattere culturale e/o logico-deduttivo. 
    Per i militari non e'  ammessa  la  presentazione  delle  domande
tramite i Comandi/Reparti di appartenenza. 
    2. I militari in servizio dovranno  consegnare,  contestualmente,
una copia della domanda di partecipazione inviata on-line o spedita a
mezzo lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, al Comando del
Reparto/Ente  presso  il  quale  sono  in  forza,  al  solo  fine  di
consentire al medesimo di curare le incombenze di cui all'art.  4.  I
militari in congedo, qualora  non  in  possesso  dell'estratto  della
documentazione  di  servizio,  per  le  stesse   finalita'   dovranno
presentare copia della domanda al Centro  documentale  (ex  distretto
militare),    Dipartimento    militare    marittimo/Capitaneria    di
porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica di appartenenza. 
    3. Nella domanda il concorrente,  consapevole  delle  conseguenze
penali derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e
successive  modificazioni,  oltre  a  rilasciare   le   dichiarazioni
contenute nel modulo di cui al citato allegato A, dovra' dichiarare: 
      a) la residenza ed il Comune  nelle  cui  liste  elettorali  e'
iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o  della  cancellazione
dalle liste medesime. Se  cittadino  italiano  residente  all'estero,
anche l'ultima residenza in  Italia  della  famiglia  e  la  data  di
espatrio; 
      b)  il  recapito  al   quale   desidera   ricevere   tutte   le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e, ove possibile, il numero telefonico e l'indirizzo di posta
elettronica. I concorrenti sono  tenuti,  altresi',  a  segnalare  al
Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  -  Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso -  a  mezzo
fax (0680983913) o telegramma: 
        - ogni variazione  dell'indirizzo  di  residenza  o  recapito
presso il quale si intende  ricevere  le  comunicazioni  relative  al
concorso; 
        -   ogni   cambio   di   Comando/Reparto   di    appartenenza
(specificando  l'indirizzo  ed  il  recapito  telefonico  del   nuovo
Comando/Reparto) o l'eventuale collocamento in congedo. 
    Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri non  assume  alcuna
responsabilita'  per   l'eventuale   dispersione   di   comunicazioni
dipendente  da  inesatta  indicazione  del  recapito  da  parte   del
concorrente ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
del  recapito  stesso  indicato  nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      c) il titolo di studio, la  data  e  la  sede  dell'istituto  o
dell'universita' presso il quale e' stato conseguito; 
      d)  se  di  madrelingua  araba,  cinese  o  di   altri   idiomi
riconducibili al ceppo slavo, asiatico ed africano  (specificando  la
lingua); 
      e) la posizione giuridica di militare specificando: 
        -  la  Forza  armata  ove  presta  o  ha  prestato   servizio
(Esercito, Marina, Aeronautica); 
        - se si trovi in servizio o in congedo; 
      f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non essere  stato
condannato,  anche  con  sentenza  di  applicazione  della  pena   su
richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con  decreto  penale  di
condanna, di non essere in atto imputato in procedimenti  penali  per
delitti non colposi, di non  essere  stato  sottoposto  a  misure  di
prevenzione, ne' che risultino a  proprio  carico  precedenti  penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, dovra' indicare le condanne e le applicazioni di pena
ed i procedimenti a carico ed ogni altro eventuale precedente penale,
precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo
ha emanato, ovvero presso la quale pende  un  eventuale  procedimento
penale  per  aver  acquisito  la  qualifica   di   imputato.   Dovra'
impegnarsi, altresi', a comunicare al Comando generale dell'Arma  dei
carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento -  Ufficio
concorsi e contenzioso - Viale di Tor di Quinto n. 119 - 00191  Roma,
qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria  che  intervenga
successivamente alla dichiarazione di cui sopra. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
    Istruttoria delle domande. Militari in servizio ed in congedo 
 
 
    1. I Comandi/Reparti/Enti, ricevuta la  copia  della  domanda  di
partecipazione al  concorso,  provvederanno  a  compilare  l'estratto
della documentazione di  servizio,  redatto  come  da  fac-simile  in
allegato "B", che costituisce parte integrante del presente  decreto,
aggiornato alla data di scadenza di  presentazione  delle  domande  e
firmato dal Comandante di Corpo/Reparto/Ente  nonche'  dal  candidato
per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 
    2. I concorrenti, in  servizio  ed  in  congedo,  all'atto  della
presentazione per lo svolgimento delle  prove  di  efficienza  fisica
presso  il  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  -  Centro
nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare copia  del
suddetto estratto della documentazione di  servizio,  rilasciato  dal
Comando/Reparto/Ente/Centro  documentale  (ex   distretto   militare)
Dipartimento  militare   marittimo/Capitaneria   di   porto/Direzione
territoriale dell'Aeronautica competente. I  concorrenti  in  congedo
che non  riescano  ad  ottenere  per  comprovati  motivi  dagli  enti
competenti  l'estratto  della  documentazione  di  servizio  dovranno
compilare la dichiarazione in allegato "C". La mancata  presentazione
di  detto   estratto/dichiarazione   comportera'   l'esclusione   dal
concorso. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a.   prova   di   selezione   a   carattere    culturale    e/o
logico-deduttivo; 
      b. prove di efficienza fisica; 
      c. valutazione titoli; 
      d. accertamenti sanitari, per il riconoscimento  dell'idoneita'
psico-fisica; 
      e. accertamenti attitudinali. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  possibilita',  qualora  il
numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con  le  esigenze
di selezione e con i termini di conclusione della relativa  procedura
concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1,  lettera  a),
quale prova  preliminare,  da  svolgersi  con  le  modalita'  di  cui
all'art. 7, comma 5. 
    3. I concorrenti - compresi quelli  di  sesso  femminile  che  si
siano trovati nelle condizioni di cui  all'art.  580,  comma  2,  del
decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  -
all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito  del  concorso
dovranno essere risultati idonei in tutti gli  accertamenti  previsti
nel precedente  comma  1.  In  caso  contrario  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    4. L'Amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al precedente comma 1 e provvedera' ad assicurare  i  concorrenti
per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il  periodo
di permanenza presso la sede  di  svolgimento  delle  prove  e  degli
accertamenti stessi. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri, saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, preposta: 
        - alla valutazione  della  prova  di  selezione  a  carattere
culturale e/o logico-deduttivo e dei titoli; 
        - alla verifica della conoscenza della lingua straniera per i
concorrenti di madrelingua di cui all'art. 10, comma 2, lettera f); 
        - alla formazione delle graduatorie di merito; 
      b) la commissione per la valutazione delle prove di  efficienza
fisica; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera  a)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  grado   non
inferiore a colonnello, presidente; 
      -  un  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri,  di  grado   non
inferiore a maggiore, membro; 
      - un docente o esperto, che potra' essere diverso  in  funzione
della lingua prescelta  dai  concorrenti,  membro  aggiunto,  per  la
verifica della conoscenza della lingua straniera  per  i  concorrenti
madrelingua; 
      - un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera  b)  sara'  composta
da: 
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a tenente colonnello, presidente; 
      - un ufficiale dell'Arma dei carabinieri di grado non inferiore
a capitano, membro; 
      - un ispettore dell'Arma dei carabinieri, membro e segretario. 
    La commissione potra'  avvalersi,  durante  l'espletamento  delle
prove, di personale  dell'Arma  dei  carabinieri  in  possesso  della
qualifica   di   istruttore   militare   di   educazione   fisica   e
dell'assistenza di personale medico. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera  c)  sara'  composta
da: 
      -  un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      - due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado
o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di
segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    5. La commissione di cui al comma 1, lettera  d)  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      - un ufficiale di grado non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      -   un   ufficiale   con   qualifica   di   "perito   selettore
attitudinale", membro; 
      - un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei  membri  svolgera'  anche  le  funzioni  di   segretario.   Detta
commissione potra' avvalersi del contributo tecnico-specialistico  di
personale del  Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
    Prova di selezione a carattere culturale e/o logico deduttivo 
 
 
    1. I concorrenti saranno sottoposti, con riserva di  accertamento
del possesso  dei  requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al
concorso, ad una prova di selezione culturale e/o  logico  deduttivo.
Argomenti e modalita'  di  svolgimento  della  prova  sono  riportati
nell'allegato "D", che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. Trenta giorni prima dello svolgimento della prova  sul  sito
internet: www.carabinieri.it sara' resa  disponibile  la  banca  dati
dalla quale saranno tratti i predetti quesiti. 
    2. La prova verra' verosimilmente svolta a partire dal  2  aprile
2012.  L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento saranno resi noti, con valore di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a  partire  dal  29
marzo 2012, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni  con
il pubblico, piazza Bligny n. 2,  00197  Roma,  telefono  0680982935.
Resta pertanto a carico di ciascun concorrente l'onere di  verificare
la pubblicazione di eventuali variazioni o di  ulteriori  indicazioni
per lo svolgimento della prova. 
    3. I concorrenti ai quali non e'  stata  comunicata  l'esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi,  senza  attendere  alcuna
convocazione, presso la  sede  d'esame  nel  giorno  previsto  almeno
un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti  della  ricevuta
attestante la presentazione della domanda on-line  o  della  ricevuta
della raccomandata con cui hanno spedito la stessa, di  un  documento
di  riconoscimento  provvisto  di  fotografia   rilasciato   da   una
amministrazione dello Stato ed in corso di validita' nonche' di penna
a sfera ad inchiostro indelebile nero. 
    4. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle  dovute  a  causa  di  forza  maggiore.
Qualora la prova venga svolta in piu' di  una  sessione  non  saranno
previste riconvocazioni ad eccezione dei concorrenti  interessati  al
concomitante svolgimento  di  prove  nell'ambito  di  altri  concorsi
indetti dall'Amministrazione difesa ai quali gli stessi hanno chiesto
di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire  (a
mezzo  telegramma  o  fax  al  n.  06/33566913)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione   e   reclutamento   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato
indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di  partecipazione)  o
telegramma. 
    5. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile
con le esigenze di selezione e con i  termini  di  conclusione  della
relativa procedura concorsuale, la prova di  cui  al  comma  1  avra'
valore anche  di  prova  preliminare.  In  detto  caso  il  punteggio
conseguito, espresso in centesimi: 
      - determinera' la formazione di una graduatoria per individuare
i concorrenti da ammettere a sostenere le prove di efficienza  fisica
di  cui  all'art.9  (i  primi   4500   concorrenti   compresi   nella
graduatoria, nonche' coloro che avranno riportato lo stesso punteggio
dell'ultimo candidato ammesso); 
      - concorrera' alla formazione delle graduatorie  di  merito  di
cui agli articoli 11 e 14. 
    Il relativo avviso sara' reso noto con le  modalita'  di  cui  al
comma 2. 
    6. La prova si svolgera' secondo le modalita' fissate in apposito
provvedimento del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e, in
quanto applicabili, secondo le disposizioni  previste  dall'art.  13,
commi 1, 3, 4 e 5 dal  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487. 
    7.  L'esito  della  prova,  il  calendario  e  le  modalita'   di
convocazione  dei  concorrenti  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica saranno resi noti, con valore di notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, verosimilmente a  partire  dal
20 aprile 2012, nel sito  internet  www.carabinieri.it  e  presso  il
Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio
relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono
0680982935. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Documenti da produrre 
 
 
    1.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere sottoposti alle prove di efficienza fisica  di
cui al successivo art. 9,  all'atto  della  presentazione,  oltre  ad
essere  muniti  di   carta   d'identita'   o   altro   documento   di
riconoscimento rilasciato da una Amministrazione dello Stato,  munito
di fotografia, in corso  di  validita'  (oltre  all'originale  dovra'
essere portata al seguito  una  fotocopia  del  documento),  dovranno
produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) documentazione di cui all'art. 4, comma 2; 
      b) documentazione attestante il possesso di eventuali titoli di
preferenza di cui all'allegato "E", che costituisce parte  integrante
del  presente  decreto,  sempreche'  dichiarati  nella   domanda   di
partecipazione al concorso; 
      c) qualora in possesso dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui
all'art. 2, comma 1, lettera d), copia dello stesso; 
      d) atto di assenso, in carta  semplice,  conforme  all'allegato
"F",  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita
legittimamente l'esclusiva potesta'  o,  in  mancanza  di  essi,  dal
tutore (solo se ancora minorenni alla data di presentazione presso il
Centro per le prove di efficienza fisica). La  mancata  presentazione
di  detto  documento  determinera'   l'esclusione   del   concorrente
minorenne; 
      e) certificato di idoneita' all'attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera in corso  di  validita'  (oltre  all'originale
dovra' essere  portata  al  seguito  una  fotocopia  del  documento),
rilasciato da medici appartenenti alla  federazione  medico  sportiva
italiana  ovvero  da  strutture   sanitarie   pubbliche   o   private
accreditate con il servizio sanitario  nazionale  in  cui  esercitano
medici  specializzati   in   medicina   dello   sport.   La   mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  dalle
prove  e,  quindi,  dal   concorso,   non   essendo   ammesse   nuove
convocazioni; 
      f) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi'  produrre
referto attestante l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su
sangue o urine) eseguito entro i cinque giorni precedenti,  computati
a partire dalla data di presentazione presso il Centro  nazionale  di
selezione e reclutamento, per lo svolgimento in piena sicurezza delle
prove di efficienza fisica. La mancata presentazione di detto referto
determinera' l'esclusione dalle prove di efficienza fisica e, quindi,
dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni. 
    2.  I  concorrenti  convocati  presso  il  Centro  nazionale   di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per  essere  sottoposti  agli  accertamenti  sanitari  ed
attitudinali di cui ai successivi articoli 12 e  13,  all'atto  della
presentazione,  oltre  ad  esibire  la  carta  d'identita'  o   altro
documento di riconoscimento rilasciato da una  Amministrazione  dello
Stato, munito di fotografia, in corso di validita', dovranno produrre
i seguenti documenti in originale o in copia conforme: 
      a) certificato attestante  la  recente  effettuazione  (da  non
oltre tre mesi) dell'accertamento dei markers virali anti HAV, HbsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV.  La  mancata  presentazione  di  detti
referti determinera' l'esclusione del concorrente; 
      b) certificato, conforme  al  modello  riportato  nell'allegato
"G",  che  costituisce  parte  integrante   del   presente   decreto,
rilasciato dal  proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato  dagli
interessati,   che   attesti   lo   stato   di   buona   salute,   la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazioni   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti. Tale  certificato  dovra'  avere  una  data  di
rilascio non anteriore a sei  mesi  a  quella  di  presentazione.  La
mancata presentazione di detto  documento  determinera'  l'esclusione
del concorrente; 
      c) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV non  antecedente  a  tre  mesi.  La
mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione  del
concorrente; 
      d) referto da cui risulti l'esito dell'esame  radiografico  del
torace in due proiezioni, effettuato entro sei mesi antecedenti  alla
data  fissata  per  gli  accertamenti  sanitari  (solo   qualora   il
concorrente ne sia gia' in possesso); 
      e) i concorrenti di sesso femminile dovranno altresi'  produrre
referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi precedenti  la
data degli accertamenti sanitari e referto attestante l'esito di test
di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) eseguito  entro  i
cinque  giorni  precedenti,  computati  a  partire  dalla   data   di
presentazione presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento,
per  le  finalita'  indicate  nell'art.  12,  comma  9.  La   mancata
presentazione  di  detti  referti   determinera'   l'esclusione   dal
concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni. 
    3. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio di cui ai commi 1
e  2  richiesti  ai  candidati  dovranno  essere  effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario  nazionale.  In  quest'ultimo  caso  dovra'
essere prodotta anche l'attestazione  in  originale  della  struttura
sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Le  prove  di   efficienza   fisica,   che   avranno   luogo,
verosimilmente, a partire dal 2 maggio 2012, si  svolgeranno  secondo
le  modalita'  e  con  i  criteri  indicati  nell'allegato  "H",  che
costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' con quelle
definite in apposito provvedimento del Comandante generale  dell'Arma
dei carabinieri, ove sono indicati anche i comportamenti che dovranno
tenere  i  concorrenti,  a  pena  di  esclusione,  nelle  ipotesi  di
infortuni  o  di  indisposizioni  verificatisi  prima  o  durante  lo
svolgimento degli esercizi. 
    2. I concorrenti convocati dovranno: 
      a. presentarsi indossando idonea tenuta ginnica; 
      b. produrre i documenti indicati nell'art. 8, comma 1. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato con le modalita' di
cui all'art. 7, comma 7,  non  si  presenti  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  le  prove  di  efficienza  fisica,  sara'  considerato
rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali siano  le  ragioni
dell'assenza comprese quelle dovute a causa di  forza  maggiore.  Non
saranno  previste  riconvocazioni,  ad  eccezione   dei   concorrenti
interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri
concorsi indetti dall'Amministrazione  difesa  ai  quali  gli  stessi
hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far
pervenire (a mezzo telegramma o fax al n.  06/33566913)  al  predetto
Centro nazionale di selezione  e  reclutamento  un'istanza  di  nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione,
che  potra'  essere  disposta  compatibilmente  con  il  periodo   di
svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e'  stato
indicato il relativo indirizzo nella  domanda  di  partecipazione)  o
telegramma. 
    4. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
obbligatori determinera' il giudizio di inidoneita'  da  parte  della
commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b) e l'esclusione dal
concorso.  Il  superamento  di  tutti  gli  esercizi  obbligatori  ed
eventualmente di quelli  facoltativi,  determinera'  un  giudizio  di
idoneita' alle prove di efficienza fisica,  con  attribuzione  di  un
punteggio incrementale, secondo  le  modalita'  indicate  nel  citato
allegato "H", fino ad un massimo di 2 punti, utile per la  formazione
delle graduatorie di merito di cui agli articoli 11 e 14. 
    5. In caso di positivita'  del  test  di  gravidanza  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera f) la  candidata  non  potra'  in
nessun caso essere ammessa a sostenere le prove di efficienza fisica.
Le candidate che si trovino in dette  condizioni  saranno  nuovamente
convocate presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento  per
essere sottoposte  alle  prove  di  efficienza  fisica  in  una  data
compatibile con la definizione delle graduatorie di cui al successivo
art. 14. Se in occasione della  seconda  convocazione  il  temporaneo
impedimento perdura, la candidata  sara'  esclusa  dal  concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal presente bando. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1.  Saranno  valutati  dalla  commissione  esaminatrice  di   cui
all'art. 6, comma 1, lettera a), i titoli dei  soli  concorrenti  che
abbiano riportato il giudizio di idoneita' alle prove  di  efficienza
fisica di cui all'art. 9 e delle concorrenti  che  si  trovino  nelle
condizioni indicate all'art. 9,  comma  5,  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande  di  cui
all'art. 3, comma 1, rilevabili da quest'ultime e dall'estratto della
documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato "B"
o dalla dichiarazione in allegato "C". 
    2.  La  commissione  provvedera'  alla  valutazione  dei   titoli
assegnando a ciascun concorrente un punteggio, fino ad un massimo  di
32/100i, secondo le modalita' di seguito indicate: 
      a.  periodi  di  servizio  svolto  quale  volontario  in  ferma
prefissata di un anno (VFP1) o quadriennale (VFP4), da 0 fino  ad  un
massimo di 4 punti, cosi' ripartiti: 
        - da 8 mesi fino a 12 mesi e 15  giorni  di  servizio:  punti
0,50; 
        - da 12 mesi e 16 giorni fino a 18 mesi  di  servizio:  punti
1,00; 
        - da 18 mesi e 1 giorno di servizio fino a 24 e 15 giorni  di
servizio: punti 1,50; 
        - da 24 mesi e 16 giorni fino  a  36  mesi  e  15  giorni  di
servizio: punti 2; 
        - da 36 mesi e 16 giorni di servizio a  48  e  15  giorni  di
servizio di servizio di servizio: punti 3; 
        - oltre 48 mesi e 15 giorni di servizio: punti 4. 
    Per le eventuali sanzioni disciplinari riportate nel  periodo  di
servizio prestato saranno portati in detrazione i seguenti punteggi: 
      - consegna di rigore: 0,05 per ogni giorno; 
      - consegna: 0,02 per ogni giorno; 
      - rimprovero: 0,01. 
      b. partecipazione alle missioni in teatro operativo  fuori  dal
territorio nazionale, fino a un massimo di 2 punti, cosi' ripartiti: 
        - fino a sei mesi anche non continuativi di permanenza: punti
1; 
        - oltre sei mesi anche non continuativi di permanenza:  punti
2; 
      c.  qualita'  del  servizio  prestato  desumibile   dall'ultima
documentazione caratteristica, fino a un massimo di  3  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - eccellente o giudizio equivalente: punti 3; 
        - superiore alla media o giudizio equivalente: punti 1,50; 
        - nella media o giudizio equivalente o inferiore: punti 0. 
    Nel caso in cui l'ultimo documento  sia  costituito  da  "mancata
redazione"  dovra'  essere  valutato  il   documento   immediatamente
precedente. 
      d. decorazioni e benemerenze, fino ad un massimo di 2,50 punti,
cosi' ripartiti: 
        - 2,50 per la medaglia d'oro al valor  militare  o  al  valor
civile; 
        - 2,20 per la medaglia d'argento al valor militare o al valor
civile; 
        - 2,00 per promozione straordinaria per merito di guerra; 
        - 1,50 per la medaglia di bronzo al valor militare o al valor
civile; 
        - 1,30 per la croce di guerra al valor militare; 
        -  1,10  per   promozione   straordinaria   per   benemerenze
d'istituto; 
        - 1,00 per l'encomio solenne; 
        - 0,50 per l'encomio o elogio; 
      e. titolo di studio, con punteggio  attribuito  solo  a  quello
piu' elevato  posseduto,  fino  ad  un  massimo  di  2  punti,  cosi'
ripartiti: 
        - diploma di laurea: punti 2; 
        - diploma di scuola media superiore che consenta l'iscrizione
ai corsi universitari: punti 1; 
      f. conoscenza della lingua araba,  cinese  o  di  altri  idiomi
riconducibili al ceppo  slavo,  asiatico  ed  africano,  per  i  soli
concorrenti che abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al
concorso di essere madrelingua, fino ad un massimo di 13  punti.  Per
la verifica del titolo dichiarato (art. 71 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445) e la  quantificazione  del
punteggio da assegnare, la commissione di cui all'art.  6,  comma  1,
lettera a) sottoporra' i candidati  madrelingua  ad  un  accertamento
scritto ed orale, valutato in centesimi. Alla media aritmetica  delle
votazioni conseguite  in  entrambe  le  verifiche  corrispondera'  il
seguente punteggio utile per la formazione delle graduatorie  di  cui
ai successivi articoli 11 e 14: 
        - da 0,00 a 59,99/100: 0 punti; 
        - da 60,00 a 70,00/100: 4 punti; 
        - da 70,01 a 80,00/100: 8 punti; 
        - da 80,01 a 90,00/100: 10 punti; 
        - da 90,01 a 100/100: 13 punti. 
    I candidati che dovranno essere  sottoposti  all'accertamento  di
cui sopra saranno convocati a cura del Centro nazionale di  selezione
e  reclutamento  del  Comando  generale  dell'Arma  dei   carabinieri
verosimilmente entro il 19 giugno 2012. Nei confronti dei concorrenti
che non intendessero sostenere il  predetto  accertamento  non  sara'
riconosciuto il possesso del titolo dichiarato; 
      g. conoscenza di una o piu' lingue straniere, accertata secondo
standard NATO, fino ad un massimo di punti 4, cosi' attribuiti: 
        - 4 punti per due o piu' lingue; 
        - 1 punto per una sola lingua. 
    Detto punteggio non sara' attribuito qualora  il  concorrente  si
trovi nelle condizioni di cui alla lettera f. 
      h. brevetto di paracadutismo militare: punti 1,50. 
    Ai fini dell'attribuzione  dei  punti  di  cui  sopra,  ai  sensi
dell'art. 988, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
non saranno computati i periodi di richiamo in servizio. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
Graduatorie   per   l'ammissione   agli   accertamenti   sanitari   e
                            attitudinali 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito: 
      a)  una  per  i  concorrenti  che  siano  volontari  in   ferma
prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi,  o  quadriennale
delle Forze armate ovvero in rafferma  annuale  ovvero  collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      b)  una  per  i  concorrenti  in  possesso  dell'attestato   di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art.  1,  comma
2; 
    sommando per ciascun concorrente giudicato  idoneo  il  punteggio
riportato: 
      - nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo; 
      - nelle prove di efficienza fisica; 
      - nella valutazione dei titoli. 
    I volontari in ferma prefissata  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le  graduatorie  in  ragione
del punteggio conseguito. 
    2. I posti eventualmente non ricoperti nella graduatoria  di  cui
al comma 1, lettera b) per insufficienza di  concorrenti  riservatari
idonei saranno devoluti a favore della graduatoria di cui al comma 1,
lettera a) secondo l'ordine della stessa. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di formazione delle graduatorie,  le
vigenti disposizioni in materia di  preferenza  per  l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato "E" al presente decreto. 
    4. Il punteggio conseguito, la posizione  nelle  graduatorie  per
l'ammissione agli accertamenti sanitari e attitudinali, il calendario
e le modalita' di convocazione dei concorrenti  ammessi  a  sostenere
tali accertamenti, saranno resi noti, con valore di notifica a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso pubblicato nel
sito  internet  www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando   generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197  Roma,  telefono  0680982935.  Le
convocazioni dei concorrenti per sostenere gli accertamenti  sanitari
ed attitudinali avverranno  con  le  modalita'  e  la  tempistica  di
seguito indicate. 
    Con la pubblicazione del primo avviso, verosimilmente  a  partire
dal 21 giugno 2012, saranno convocati a  sostenere  gli  accertamenti
sanitari e attitudinali  i  primi  3000  concorrenti  e  pari  merito
nell'ordine della graduatoria di cui al precedente comma  1,  lettera
a) ed i primi 30 e pari merito nell'ordine della graduatoria  di  cui
al precedente comma 1, lettera b). 
    Qualora non sia raggiunto  il  numero  di  concorrenti  idonei  a
soddisfare  la  copertura  dei  posti  a  concorso,  sara'   prevista
un'ulteriore convocazione, con  avviso  pubblicato  verosimilmente  a
partire dal 6 agosto 2012, con cui sara'  indicato  il  numero  degli
ulteriori candidati convocati per sostenere gli accertamenti sanitari
e attitudinali, nell'ordine delle graduatorie di  cui  al  precedente
comma 1, lettera a) e lettera b). 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
di cui all'art. 9 e convocati ai sensi dell'art. 11, comma 4, saranno
sottoposti, a cura della commissione di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera c), ad accertamenti sanitari volti alla verifica del possesso
dell'idoneita'  psicofisica  a  prestare  servizio  in  qualita'   di
carabiniere, verosimilmente a partire dal 9 luglio 2012. 
    2. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' accertata con le
modalita' previste dalle direttive tecniche della Direzione  generale
della Sanita' Militare 5 dicembre 2005 e successive modificazioni  ed
integrazioni, citate  nelle  premesse,  e  con  quelle  definite  con
ulteriore  provvedimento   dirigenziale   del   Comandante   generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenta
nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti sanitari,  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e  di  quelli  che  non
siano in possesso, alla  data  di  convocazione,  dei  certificati  e
referti di cui all'art. 8, comma 2  -  tranne  quello  previsto  alla
lettera d) - in ragione dei tempi necessari per il rilascio  di  tali
documenti  da  parte  di  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
accreditate. A tal fine gli interessati  dovranno  far  pervenire  (a
mezzo  telegramma  o  fax  al  n.  06/33566913)  al  predetto  Centro
nazionale  di  selezione   e   reclutamento   un'istanza   di   nuova
convocazione  entro  il  giorno  antecedente  a  quello  di  prevista
presentazione, inviando documentazione probatoria attestante la  data
di ritiro di detti referti e certificazioni. La  riconvocazione,  che
potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di  svolgimento
della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (se e' stato indicato  il
relativo indirizzo nella domanda di partecipazione) o telegramma. 
    4. Gli  accertamenti  sanitari  verificheranno  il  possesso  del
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 1,  costituzione  (CO)
2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR)  2,
apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2,  apparato
locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo
(VS) 2 (acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in
un solo occhio e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio,
per gli altri vizi di refrazione; campo visivo  e  motilita'  oculare
normali, senso cromatico normale (e' ammessa tra  gli  interventi  di
chirurgia rifrattiva solamente la PRK). 
    Per tutti i concorrenti sara', altresi', verificato  il  possesso
della statura non inferiore a: 
      - cm. 165 per i concorrenti di sesso maschile; 
      - cm. 161 per i concorrenti di sesso femminile. 
    5. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti   i   concorrenti   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita medica generale, antropometrica e anamnestica; 
      b) visita cardiologica con E.C.G.; 
      c) visita oculistica; 
      d) visita odontoiatrica; 
      e) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      f) visita psichiatrica; 
      g) analisi completa delle urine,  con  esame  del  sedimento  e
ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope
quali anfetamine,  cocaina,  oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e
benzodiazepine. In caso di  positivita'  si  disporra'  sul  medesimo
campione test di  conferma  (gascromatografia  con  spettrometria  di
massa); 
      h) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) VES; 
        3) glicemia; 
        4) creatininemia; 
        5) trigliceridemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) transaminasemia (GOT - GPT); 
        8) bilirubinemia totale e frazionata; 
        9) gamma GT; 
      i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    I concorrenti di sesso femminile saranno sottoposti a valutazione
ginecologica. 
    La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di  ogni
ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile  per
consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato "I",
che costituisce parte integrante del presente decreto. Il concorrente
ancora  minorenne  all'atto  della  presentazione  agli  accertamenti
sanitari avra'  cura  di  portare  al  seguito  la  dichiarazione  di
consenso compilata e sottoscritta in conformita' al  citato  allegato
I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente  decreto,  per
l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata
presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di
sottoporre il concorrente  minorenne  agli  esami  radiologici  e  la
conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. 
    6. La commissione, seduta stante, comunichera'  per  iscritto  al
concorrente l'esito della visita medica  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo" con indicazione del profilo sanitario; 
      - "inidoneo" con l'indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati "inidonei" i concorrenti  risultati  affetti
da: 
      - imperfezioni ed infermita' che siano causa di  non  idoneita'
al servizio militare secondo la normativa vigente o  che  determinino
l'attribuzione di un profilo sanitario inferiore a quello di  cui  al
comma 5; 
      - positivita' ai cataboliti urinari  di  sostanze  stupefacenti
e/o  psicotrope  o  agli  accertamenti  sul  controllo  per   l'abuso
sistematico  di  alcool,  da   confermarsi   presso   una   struttura
ospedaliera militare o civile; 
      - tutte quelle imperfezioni ed infermita' non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
e con il successivo impiego quale carabiniere. 
    Costituiscono  altresi'  motivo  di  inidoneita'  le  alterazioni
acquisite della cute costituite da tatuaggi, quando  per  loro  sede,
dimensioni  o  natura  siano  deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  della  persona  o   siano   possibile   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli  accertamenti  psicofisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
concorrenti giudicati inidonei non saranno  ammessi  a  sostenere  le
ulteriori prove concorsuali. 
    9. In caso di positivita' del test di gravidanza di cui  all'art.
8, comma 2, lettera f), la commissione  non  potra'  in  nessun  caso
procedere  agli  accertamenti  previsti  e  dovra'  astenersi   dalla
pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580, comma 2,  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66  e  del  punto  9  delle  avvertenze
riportate  nella  direttiva  tecnica  datata  5  dicembre  2005   per
l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare, secondo  i  quali  lo
stato    di    gravidanza    costituisce    temporaneo    impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio  militare.  Le  candidate
che si trovassero in dette condizioni  saranno  nuovamente  convocate
presso il predetto Centro nazionale di selezione e  reclutamento  per
essere sottoposte alle visite specialistiche e agli  accertamenti  di
cui al presente articolo, in una data compatibile con la  definizione
delle graduatorie di cui al successivo art. 14. Se in occasione della
seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la  candidata
sara'  esclusa  dal  concorso   per   impossibilita'   di   procedere
all'accertamento del possesso dei  requisiti  previsti  dal  presente
bando. 
    10. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari verranno
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti sanitari e attitudinali. I  candidati  che,  al  momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psico-fisica, saranno giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    11. I candidati gia' vincitori dei concorsi  banditi  negli  anni
2008,  2010  e  2011  per  il  reclutamento  di  allievi  carabinieri
effettivi, riservato, per l'anno 2008 e  2010  ai  sensi  dell'art.16
della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai  volontari  delle  Forze
armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale,  in
servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma  quadriennale
nelle  Forze  armate  per  la  successiva  immissione  nell'Arma  dei
carabinieri,  saranno  sottoposti,  qualora  idonei  alle  prove   di
efficienza fisica di cui all'art.9, alla sola visita  medica  per  la
verifica  del  mantenimento  dell'idoneita'  psico-fsica  di  cui  al
presente articolo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1.  I  concorrenti  che  risulteranno  idonei  al  termine  degli
accertamenti sanitari di cui all'art. 12 saranno sottoposti, ai sensi
dell'art. 641 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  a  cura
della commissione  di  cui  all'art.  6,  comma  1,  lettera  d),  ad
accertamenti  attitudinali  per  il  riconoscimento  delle   qualita'
indispensabili  all'espletamento  delle   mansioni   di   carabiniere
effettivo. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite
con ulteriore  provvedimento  dirigenziale  del  Comandante  generale
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Il concorrente che, regolarmente convocato,  non  si  presenti
nel giorno e nell'ora stabiliti per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni, ad eccezione dei
concorrenti  interessati  al  concomitante   svolgimento   di   prove
nell'ambito di altri concorsi indetti dall'Amministrazione difesa  ai
quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. 
    3. Al termine  degli  accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi  di  ciascun  concorrente,  un  giudizio  di
idoneita' o di inidoneita'. Tale giudizio, che sara'  comunicato  per
iscritto  seduta  stante,  e'  definitivo.  I  concorrenti  giudicati
inidonei saranno esclusi dal concorso. 
    4. I candidati gia' vincitori dei  concorsi  banditi  negli  anni
2008,  2010  e  2011  per  il  reclutamento  di  allievi  carabinieri
effettivi, riservato, per l'anno 2008 e  2010  ai  sensi  dell'art.16
della legge n. 226/2004 e per l'anno 2011 ai sensi dell'art. 2199 del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai  volontari  delle  Forze
armate in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale,  in
servizio o in congedo, in attesa di completare la ferma  quadriennale
nelle  Forze  armate  per  la  successiva  immissione  nell'Arma  dei
carabinieri, sono  esonerati  dallo  svolgimento  delle  accertamenti
attitudinali del presente articolo. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
            Graduatorie di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  di  cui  all'art.  6,  comma  1,
lettera a), formera' due distinte graduatorie di merito: 
      a)  una  per  i  concorrenti  che  siano  volontari  in   ferma
prefissata di un anno, in servizio da almeno 8 mesi,  o  quadriennale
delle Forze armate ovvero in rafferma  annuale  ovvero  collocati  in
congedo a conclusione della prescritta ferma; 
      b)  una  per  i  concorrenti  in  possesso  dell'attestato   di
bilinguismo relativa alla riserva di posti di cui all'art.  1,  comma
2; 
    sommando  per   ciascun   concorrente   giudicato   idoneo   agli
accertamenti psicofisici ed attitudinali il punteggio riportato: 
      - nella selezione a carattere culturale e/o logico-deduttivo; 
      - nelle prove di efficienza fisica; 
      - nella valutazione dei titoli. 
    I volontari in ferma prefissata  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo saranno inseriti in entrambe le  graduatorie  in  ragione
del punteggio conseguito. 
    2. Le graduatorie di merito saranno  approvate  con  decreto  del
Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. I posti  eventualmente
non ricoperti nella graduatoria di cui al comma  1,  lettera  b)  per
insufficienza di concorrenti riservatari idonei  saranno  devoluti  a
favore della graduatoria di  cui  al  comma  1,  lettera  a)  secondo
l'ordine della stessa. 
    3. Fermo restando quanto indicato  nel  comma  1,  a  parita'  di
merito si applicheranno, in sede di approvazione  delle  graduatorie,
le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione  ai
pubblici impieghi. L'elenco dei titoli  di  preferenza  e'  riportato
nell'allegato "E" al presente decreto. 
    Il  decreto  di  approvazione  delle   graduatorie   sara'   reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
concorrenti, nel sito http://www.carabinieri.it/ e presso il  Comando
Generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  Ufficio  relazioni
con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    4. I candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei  posti  messi  a
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a) e  comma  2,  saranno
dichiarati vincitori secondo l'ordine delle  graduatorie  ed  ammessi
alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i Reparti
di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere  ammesso
al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un  numero  di
concorrenti idonei  pari  a  quello  di  eventuali  rinunciatari  per
qualsiasi motivo, durante i primi  20  (venti)  giorni  di  effettivo
corso. 
    5.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti  di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti   e   per   tutti   i   concorrenti,
verosimilmente a partire dal 21 settembre 2012, con avviso pubblicato
nel sito internet www.carabinieri.it e  presso  il  Comando  generale
dell'Arma dei  carabinieri,  V  Reparto,  Ufficio  relazioni  con  il
pubblico, Piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 0680982935. 
    6. I candidati idonei, fino  a  concorrenza  dei  posti  messi  a
concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera  b)  saranno  ammessi  a
svolgere la ferma prefissata quadriennale nelle Forze armate  (VFP4),
secondo quanto stabilito dall'art. 2199 del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66 a cura  del  Ministero  della  Difesa  -  Direzione
generale per il personale militare. Saranno parimenti  immessi  nelle
Forze armate, secondo l'ordine della medesima graduatoria, un  numero
di concorrenti idonei pari a quello di eventuali rinunciatari  o  nei
cui confronti sia stato riscontrato, all'atto della visita medica  di
incorporamento,  il  temporaneo  impedimento  al  servizio   militare
incondizionato.   Ogni   ulteriore   informazione    potra'    essere
successivamente richiesta all'Ufficio Relazioni con il Pubblico della
Direzione generale per il personale militare - viale dell'Esercito n.
186 - Centro Direzionale  Personale  Militare  "Maresciallo  d'Italia
Giovanni Messe" - 00143 - Roma - tel. 06/517051012 - Fax 06/517052779
- e-mail urp@persomil.difesa.it,  nei  giorni  e  negli  orari  sotto
indicati: 
      - dal lunedi' al giovedi' dalle 09.00 alle 12.30 e dalle  14.45
alle 16.00; 
      - venerdi' dalle 09.00 alle 12.00, oppure consultando  il  sito
www.persomil.difesa.it. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
Accertamento dei requisiti e verifica delle  dichiarazioni  rese  dal
                             concorrente 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto e della verifica di quanto eventualmente  dichiarato
dal concorrente che si trovi nelle condizioni di cui all'art.4, comma
2 ed all'allegato "C" al presente decreto,  il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni  pubbliche  ed  enti
competenti  la  conferma  di  quanto  dichiarato  nella  domanda   di
partecipazione  al  concorso  e   nelle   dichiarazioni   sostitutive
sottoscritte  dai  concorrenti  risultati  vincitori   del   concorso
medesimo ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3.  Verra'  acquisito  d'ufficio  il  certificato  generale   del
casellario giudiziale. 

        
      
                               Art. 16 
 
 
Transito dei volontari in ferma prefissata quadriennale nell'Arma dei
                             carabinieri 
 
 
    1.  Nel  corso  dell'ultimo  semestre  della   ferma   prefissata
quadriennale nelle Forze armate (VFP4), i candidati di  cui  all'art.
14,  comma  6,  saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di
selezione  e  reclutamento  del  Comando   generale   dell'Arma   dei
carabinieri per essere  sottoposti  alla  verifica  del  mantenimento
dell'idoneita'   psico-fisica   accertata   in   precedenza.    Nella
circostanza dovranno portare al seguito - in  busta  chiusa  -  copia
aggiornata della documentazione matricolare e sanitaria. I  candidati
giudicati "non idonei" saranno esclusi dal concorso. Il  giudizio  di
inidoneita' e' definitivo e  non  suscettibile  di  riesame,  essendo
adottato in ragione delle condizioni del soggetto  al  momento  della
visita. 
    2. I candidati giudicati idonei al  termine  della  verifica  del
mantenimento dell'idoneita'  psicofisica,  una  volta  completata  la
ferma prefissata  quadriennale  nelle  Forze  armate  (VFP4)  saranno
immessi  nell'Arma  dei  carabinieri,  con  le   modalita'   previste
dall'art. 14. 
    3. Le operazioni  di  immissione  nell'Arma  dei  carabinieri,  a
conclusione della ferma prefissata quadriennale  nelle  Forze  armate
(VFP4), potranno essere sospese o rinviate  in  ragione  di  esigenze
attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche'  in  applicazione
di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che  impedissero
o limitassero le assunzioni di personale. 

        
      
                               Art. 17 
 
 
Documentazione da produrre a cura dei  candidati  vincitori  all'atto
della presentazione presso  il  Reparto  d'istruzione  dell'Arma  dei
                     carabinieri di assegnazione 
 
 
    1. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno presentare  o
far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente  al  Reparto
di  istruzione  di  assegnazione  dell'Arma   dei   carabinieri   una
dichiarazione sostitutiva di certificazione,  secondo  lo  schema  in
allegato "L" dei sottonotati documenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti politici; 
      c) titolo di studio; 
      d) estratto dell'atto di nascita; 
      e) certificato di stato civile. 
    Le dichiarazioni indicate al precedente comma, lettere a) e b): 
      a) non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data
di presentazione; 
      b) dovranno attestare, altresi', che gli interessati  erano  in
possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla
data di scadenza  del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande di partecipazione al concorso. 
    3. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, in  busta
chiusa, all'atto  della  presentazione,  copia  conforme  del  foglio
matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,  rilasciato  dal  Comando
militare di provenienza. 
    4. In caso di dichiarazioni mendaci,  rilascio  ed  uso  di  atti
falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 2, comma 5. 

        
      
                               Art. 18 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. Il corso allievi carabinieri si svolgera'  presso  una  Scuola
Allievi carabinieri, secondo i programmi e le modalita' stabilite dal
Comando Generale dell'Arma  dei  carabinieri,  e  sara'  disciplinato
dalle disposizioni contenute nel Regolamento interno per le  predette
Scuole. 
    2.  L'Amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di  espletare
le operazioni di incorporamento, ivi compresa  la  visita  medica  di
controllo svolta dal Dirigente del Servizio sanitario per  verificare
il  mantenimento  della  prescritta  idoneita'  psicofisica.  Qualora
riscontrati affetti  da  malattie  o  malformazioni  sopravvenute,  i
candidati  saranno  rinviati  al  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento  per  l'accertamento   dell'idoneita'   psicofisica   al
servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita', o
temporanea inidoneita' che non si risolvano entro dieci giorni  dalla
data fissata per la  presentazione,  comporteranno  l'esclusione  dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine  delle  graduatorie
di cui all'art. 14, da altri candidati idonei. 
    3.  All'atto  della  visita  medica  di  controllo  i   candidati
vincitori dovranno consegnare: 
      - un certificato plurimo delle vaccinazioni effettuate; 
      - un certificato rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. 
    I concorrenti vincitori di sesso  femminile  dovranno,  altresi',
consegnare un referto di test  di  gravidanza  (mediante  analisi  su
sangue o urine),  effettuato  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o accreditata con il  servizio  sanitario  nazionale,
entro i cinque giorni precedenti. 
    4. In caso di positivita' del  predetto  test  di  gravidanza  la
visita medica di controllo sara'  sospesa  ai  sensi  dell'art.  580,
comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e l'interessata
sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 
    5. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla  Scuola
allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato  nella
convocazione  saranno  considerati  irrevocabilmente  rinunciatari  e
sostituiti nei termini di cui all'art. 14,  comma  4.  La  Scuola  di
assegnazione potra', comunque, autorizzare, per comprovati motivi  da
preavvisare tramite il Comando Stazione  carabinieri  competente  per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di inizio del corso. 
    6. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito, previo verifica del mantenimento  dell'idoneita'  psicofisica
con le modalita' di cui  al  comma  2,  saranno  ammessi  alla  ferma
quadriennale   nell'Arma   dei   carabinieri,   perdendo   il   grado
eventualmente rivestito durante  il  servizio  prestato  nelle  Forze
armate. Gli stessi saranno assunti  in  forza  dalla  Scuola  allievi
carabinieri sotto la data dell'effettivo incorporamento. 
    7. Gli arruolati volontari quali allievi  carabinieri,  dopo  sei
mesi dalla data di arruolamento, conseguono la nomina  a  carabiniere
allievo, previo superamento di esami, e  sono  immessi  in  ruolo  al
grado di carabiniere al termine  del  corso  secondo  l'ordine  della
graduatoria finale. 

        
      
                               Art. 19 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i  viaggi  da  e  per  le  sedi  delle  prove  ed
accertamenti e per la presentazione presso i reparti d'istruzione  di
assegnazione sono a carico dei concorrenti. 
    2. I concorrenti che siano militari in servizio potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, limitata  ai  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti, nonche' al tempo strettamente  necessario
per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno dette prove e per
il rientro  nella  sede  di  servizio.  Qualora  il  concorrente  non
sostenga le prove per cause dipendenti dalla  sua  volonta'  o  venga
espulso dalle stesse, la licenza  straordinaria  sara'  computata  in
detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i concorrenti, compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo di effettuazione delle  prove  di  efficienza  fisica,  degli
accertamenti sanitari ed attitudinali dovranno attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I concorrenti in  servizio
dovranno indossare l'uniforme solo per il giorno di svolgimento della
prova  di  selezione  culturale/preliminare  e   degli   accertamenti
attitudinali. Per le prove di efficienza fisica  e  gli  accertamenti
sanitari dovranno indossare la tuta ginnica. Gli stessi fruiranno del
pranzo a carico dell'Amministrazione militare. 

        
      
                               Art. 20 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti dai concorrenti che hanno presentato
la domanda secondo quanto disposto dall'art. 3 del presente bando: 
      - con modalita' on-line, validando  la  stessa  all'atto  della
presentazione  alla  prova  di  selezione  a  carattere  culturale  e
logico-deduttivo di cui all'art.7; 
      - a mezzo raccomandata; 
    saranno raccolti  presso  il  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei  carabinieri  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' concernenti  la
gestione del rapporto medesimo. 
    I dati relativi ai candidati che presenteranno la domanda on-line
e non valideranno  la  stessa  secondo  quanto  sopra  indicato,  non
saranno inseriti nella banca dati. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo
riguardano, il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,  completare  o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi  alla  legge,  nonche'  il  diritto  di  opporsi   al   loro
trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Comandante  generale  dell'Arma   dei   carabinieri,   titolare   del
trattamento. Responsabili del trattamento sono, ognuno per  le  parti
di competenza, il Direttore  del  Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ed  i
presidenti delle commissioni di cui al precedente art. 6. 
    Il presente decreto sara' sottoposto a controllo, ai sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 16 febbraio 2012 
 
                                        Gen. C.A. Leonardo Gallitelli