Concorso per 5 dirigenti di seconda fascia (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 5
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 25 del 30-03-2012
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012) Concorso pubblico per esami a cinque posti di dirigente amministrativo di seconda fascia. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-03-2012
Data Scadenza bando 14-05-2012
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

CONCORSO   (scad.  14 maggio 2012)
Concorso  pubblico  per   esami   a   cinque   posti   di   dirigente
  amministrativo di seconda fascia. 
 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   PER LE RISORSE E L'INNOVAZIONE 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n.  3,  con  il  quale  e'  stato  approvato  il  testo  unico  delle
disposizioni concernenti lo  Statuto  degli  impiegati  civili  dello
Stato, e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18, concernente l'ordinamento  dell'Amministrazione  degli  affari
esteri, e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contenente le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche,   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni, e in particolare l'articolo  28  concernente  l'accesso
alla qualifica di dirigente di seconda fascia; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, concernente il Regolamento di disciplina in materia  di
accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo 28, comma
5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, contenente norme in  favore
dei privi di vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; 
    Considerato che la condizione di persona priva della vista non e'
compatibile con l'esigenza di assicurare  l'adempimento  dei  compiti
istituzionali cui sono tenuti i dirigenti amministrativi  di  seconda
fascia, in quanto le funzioni proprie dei suddetti dirigenti  esigono
il pieno possesso del requisito della vista,  per  prestare  servizio
sia nella sede centrale che nelle rappresentanze diplomatiche e negli
uffici consolari all'estero; 
    Vista la legge 12 marzo 1998, n.  68,  contenente  norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Considerato che le  candidature  femminili  sono  particolarmente
incoraggiate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  7
febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli
Stati membri  dell'Unione  Europea  ai  posti  di  lavoro  presso  le
amministrazioni pubbliche; 
    Visto l'articolo 1, comma 1, lettera d),  del  succitato  decreto
del Presidente del Consiglio n. 174/94, ai sensi  del  quale  non  si
puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti
nei ruoli del Ministero degli affari esteri, eccettuati i posti a cui
si accede in applicazione dell'articolo 16 della  legge  28  febbraio
1987, n. 56; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20,  concernente  disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente norme sull'accesso agli impieghi nelle  pubbliche
amministrazioni  e  le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  recante  norme
concernenti l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 4 agosto 2000, recante determinazione delle
classi delle lauree universitarie; 
    Visto il decreto del Ministro dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre  2000,  recante  determinazione
delle classi delle lauree universitarie specialistiche; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,
Dipartimento della funzione pubblica, 27 dicembre 2000, n.  6350/4.7,
e in particolare il terzo comma, che stabilisce i  titoli  di  studio
previsti quali requisiti per l'accesso alla qualifica di dirigente; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  testo   unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante "Disposizioni  per
il riordino della dirigenza statale e  per  favorire  lo  scambio  di
esperienze e l'interazione tra pubblico e privato", e in  particolare
l'articolo 3, comma 5; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale  dello  Stato,  e  in   particolare   l'articolo   39   come
successivamente modificato e integrato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 agosto  2000,
n. 368, recante norme regolamentari relative  all'individuazione  dei
posti di funzione di livello dirigenziale del Ministero affari esteri
non attribuibili alla carriera diplomatica; 
    Considerata la specialita' dell'impiego presso il Ministero degli
affari esteri in quanto Amministrazione caratterizzata  da  peculiari
specificita' quali i prolungati soggiorni  all'estero  e  i  continui
contatti con interlocutori stranieri; 
    Visto il contratto collettivo integrativo 2006-2009 del personale
del Ministero  degli  affari  esteri  che,  in  considerazione  della
suddetta   specialita'   dell'impiego,   richiede    ai    dipendenti
appartenenti alla seconda e terza area  la  conoscenza  della  lingua
inglese e di un'altra lingua straniera veicolare; 
    Atteso che il dirigente dell'area  amministrativa  del  Ministero
degli  affari  esteri,  nei  compiti  connessi  alle   sue   funzioni
istituzionali, sia nelle sedi estere  che  nella  sede  centrale,  e'
tenuto a intrattenere frequenti contatti con interlocutori  stranieri
e che pertanto  la  conoscenza  della  lingua  inglese  e  di  almeno
un'altra lingua straniera rappresenta  requisito  tecnico  essenziale
inerente all'esercizio dei suddetti compiti; 
    Ravvisata la necessita', per le motivazioni sopra  esposte  e  ai
sensi dell'articolo  5,  comma  1  del  sopracitato  regolamento,  di
introdurre una prova in lingua  inglese  quale  terza  prova  scritta
obbligatoria e un colloquio in  una  seconda  lingua  straniera  alla
prova orale volte alla verifica dell'attitudine  all'esercizio  degli
specifici compiti tecnici connessi al posto da ricoprire; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile  2004,
n. 108, recante norme regolamentari che  disciplinano  l'istituzione,
l'organizzazione e il funzionamento del ruolo dei dirigenti presso le
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  28
ottobre 2011, con il quale il Ministero degli affari esteri e'  stato
autorizzato ad avviare le procedure di reclutamento per la  copertura
di sei posti di dirigente di seconda fascia; 
    Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'articolo  34-bis
del  sopracitato  decreto  legislativo   n.   165/2001,   concernente
disposizioni in materia di mobilita' del  personale  delle  pubbliche
amministrazioni; 
    Vista la sentenza 14/2011 del Consiglio di Stato, che sancisce la
regola  del  preventivo  scorrimento   della   graduatoria   rispetto
all'indizione di un nuovo concorso, in assenza di particolari ragioni
di opportunita'; 
    Vista la presenza di  un  candidato  idoneo  in  una  graduatoria
preesistente e tuttora efficace di  un  precedente  concorso  per  il
reclutamento di dirigenti amministrativi e la  necessita'  quindi  di
assumere tale candidato a valere sui posti autorizzati con il  citato
DPCM 28 ottobre 2011; 
    Ritenuto, in conseguenza di quanto sopra esposto, che  il  numero
dei candidati da selezionare con la  presente  procedura  concorsuale
deve essere fissato in cinque unita'; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  31
maggio 2011, con  cui  si  e'  operata  la  riduzione  degli  assetti
organizzativi prevista dall'articolo  2,  comma  8-bis,  del  decreto
legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito  con  modificazioni  dalla
legge 26 febbraio 2010, n. 25; 
    Tenuto conto dell'articolo 1,  comma  3,  del  decreto  legge  13
agosto 2011, n. 138, convertito in legge,  con  modificazioni,  dalla
legge 14 settembre 2011, n. 148; 
    Constatata l'effettiva e concreta vacanza di  posti  in  organico
nella posizione di dirigente amministrativo di seconda fascia; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso pubblico per  esami
a cinque posti di dirigente di seconda  fascia  del  Ministero  degli
affari esteri, 
 
                               Decreta 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per esami a  cinque  posti  di
dirigente amministrativo di seconda fascia del Ministero degli affari
esteri. 
    2. Uno  dei  cinque  posti  messi  a  concorso  e'  riservato  al
personale dipendente del Ministero degli affari  esteri,  purche'  in
possesso dei requisiti di cui al successivo articolo 3. 
    3. Coloro che intendono avvalersi della suddetta  riserva  devono
farne espressa  dichiarazione  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo quanto specificato nel successivo articolo 4. 
    4.  Il  posto  riservato,  se  non  utilizzato  a  favore   della
sopraindicata categoria di riservatari, e' conferito al  primo  degli
idonei. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                   Candidati ammessi a partecipare 
 
 
    1. Al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso
di laurea che si trovano nelle seguenti posizioni: 
    posizione a) 
    - i dipendenti di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea; 
    - i dipendenti  di  ruolo  delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso del dottorato di ricerca o del diploma  di  specializzazione
conseguito presso  le  scuole  di  specializzazione  individuate  con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca,  che
abbiano compiuto almeno tre anni di  servizio,  svolti  in  posizioni
funzionali per l'accesso alle quali  e'  richiesto  il  possesso  del
diploma di laurea; 
    - i dipendenti delle amministrazioni statali reclutati a  seguito
di corso-concorso,  che  abbiano  compiuto  almeno  quattro  anni  di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. 
    posizione b) 
    - i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.
165, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali. 
    posizione c) 
    - coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o  equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non  inferiore  a  cinque
anni; 
    - coloro che hanno ricoperto incarichi dirigenziali o  equiparati
in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a due anni,
purche' muniti del dottorato triennale di ricerca; 
    posizione d) 
    -  i  cittadini  italiani  che  abbiano  maturato,  con  servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali, esperienze lavorative in posizioni funzionali apicali
per l'accesso alle quali e' richiesto  il  possesso  del  diploma  di
laurea. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                              Requisiti 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) laurea specialistica (LS) o magistrale  (LM)  o  diploma  di
laurea (DL) di cui all'articolo 1 della legge 19  novembre  1990,  n.
341 (vecchio ordinamento). 
    I candidati in possesso di titolo  accademico  rilasciato  da  un
Paese  dell'Unione  europea  possono  essere   ammessi   alle   prove
concorsuali purche' i titoli  suddetti  siano  stati  equiparati  con
decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,   ai   sensi
dell'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.
165. Il candidato e' ammesso  con  riserva  alle  prove  di  concorso
qualora tale decreto non sia stato ancora  emanato  ma  sussistano  i
presupposti per l'attivazione della procedura medesima; 
      c) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del
dirigente  sia  presso  l'amministrazione  centrale  che  nelle  sedi
estere,  ivi  comprese  quelle  con   caratteristiche   di   disagio.
L'Amministrazione ha  facolta'  di  sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori del concorso; 
      d) godimento dei diritti  politici.  Non  possono  accedere  al
concorso coloro che siano esclusi  dall'elettorato  politico  attivo,
nonche' coloro che siano stati destituiti o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero siano stati  dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'articolo 127, primo  comma,  lettera  d),  del
decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, ovvero
siano stati licenziati ai  sensi  delle  disposizioni  dei  contratti
collettivi  nazionali  di  lavoro  relativi  al  personale  dei  vari
comparti; 
      e) aver pagato i diritti di segreteria previsti dal  successivo
articolo 4. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine stabilito  dal  successivo  articolo  4  per  la
presentazione delle domande di ammissione alle prove concorsuali. 
    4. E' cura di ciascun candidato, prima di presentare  la  domanda
di  partecipazione,  valutare  e  verificare  se  possiede  tutti   i
requisiti di ammissione specificati nel bando di concorso. 
    5. Se le prove d'esame sono precedute dal test  di  preselezione,
di cui  al  successivo  articolo  7,  l'Amministrazione  verifica  la
validita' delle domande solo  dopo  lo  svolgimento  del  medesimo  e
limitatamente  ai  candidati  che  lo  hanno  superato.  La   mancata
esclusione  dall'eventuale  test  di  preselezione  non   costituisce
garanzia  della  regolarita'  della  domanda  di  partecipazione   al
concorso, ne' sana la irregolarita' della domanda stessa. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
Presentazione della domanda di ammissione al  concorso  -  Termine  e
                              modalita' 
 
 
    1. Il candidato invia la domanda di ammissione  al  concorso  per
via telematica, compilando il modulo on line  all'indirizzo  internet
https://web.esteri.it/concorsionline. La compilazione  e  l'invio  on
line della domanda devono essere  completati  entro  le  ore  24  del
quarantacinquesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale "Concorsi  ed
esami".  La  data  di  presentazione  on  line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permette piu' l'accesso e l'invio del modulo elettronico. 
    2.  Nella  domanda  il  candidato  dichiara  sotto   la   propria
responsabilita'  e  ai  sensi  delle  norme   sull'autocertificazione
(articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445): 
      a) il cognome, il nome, il luogo e la data  di  nascita  e,  se
nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato  civile
e' stato trascritto l'atto di nascita; 
      b) il possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il comune di residenza; 
      d) il godimento dei diritti politici; 
      e) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali
oppure i motivi della non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle
liste medesime; 
      f) le  eventuali  condanne  penali,  incluse  quelle  riportate
all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; 
      g) il titolo di studio di  cui  e'  in  possesso,  specificando
presso quale universita' o istituto equiparato e'  stato  conseguito,
la data del conseguimento e la votazione riportata; 
      h) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra  francese,
spagnolo, tedesco, russo e portoghese) in cui  intende  sostenere  il
colloquio di cui al successivo articolo 10; 
      i) l'amministrazione e l'ufficio di appartenenza, la  qualifica
attualmente  rivestita  e  la  sua  decorrenza,  l'attuale  sede   di
servizio, le precedenti esperienze professionali; 
      l) l'eventuale possesso del diploma di specializzazione; 
      m) se  e'  stato  reclutato  in  un'amministrazione  statale  a
seguito di corso-concorso; 
      n) gli estremi dei provvedimenti relativi alla  concessione  di
periodi di aspettativa per motivi di famiglia autorizzati, la  durata
dei periodi stessi nonche' ogni altro provvedimento interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio. Tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      o) se si trova nelle  condizioni  previste  per  l'applicazione
della riserva di cui all'articolo 1, comma 2, di questo bando; 
      p) gli eventuali titoli,  di  cui  all'Allegato  2,  che  danno
diritto, a parita' di punteggio, a preferenza. 
    3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere  posseduti
al  termine  di  scadenza  per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. I titoli non espressamente  dichiarati  nella
domanda di ammissione  alle  prove  concorsuali  non  sono  presi  in
considerazione.  L'Amministrazione  si  riserva  di   accertarne   la
sussistenza. 
    4. Il candidato specifica i recapiti presso cui chiede che  siano
trasmesse le  comunicazioni  relative  alle  prove  concorsuali,  con
l'impegno di far conoscere tempestivamente  le  eventuali  successive
variazioni. 
    5. Il candidato dichiara di essere a conoscenza  che  l'idoneita'
psico-fisica a svolgere l'attivita' di dirigente  di  seconda  fascia
sia  presso  l'Amministrazione  centrale  che  in  sedi  estere,  ivi
comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito
per l'ammissione al concorso. 
    6. Il candidato dichiara di essere a conoscenza delle  norme  che
regolano il servizio all'estero di  cui  al  decreto  del  Presidente
della Repubblica 5  gennaio  1967,  n.  18,  e  di  essere  pronto  a
trasferirsi in qualsiasi sede  all'estero  ove  l'Amministrazione  lo
destini a prestare servizio. 
    7. Il candidato presta il proprio  consenso  al  trattamento  dei
dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali.
I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al
concorso sono trattati per le  finalita'  di  gestione  del  concorso
medesimo,   presso   una   banca   dati   automatizzata,   e    anche
successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto  di  lavoro,
per le finalita' inerenti alla gestione  del  rapporto  medesimo.  Il
Ministero  degli  affari  esteri  puo'  comunicare  i  predetti  dati
unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  o  a  enti  o  societa'
specializzate in selezione del personale eventualmente incaricate  di
gestire la preselezione e direttamente interessate  allo  svolgimento
del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.  Gli
interessati possono far valere i diritti loro spettanti nei confronti
del Ministero degli affari esteri, Direzione Generale per le  Risorse
e l'Innovazione -  Ufficio  V,  Piazzale  della  Farnesina  1,  Roma,
titolare del trattamento dei  dati  personali.  Il  responsabile  del
trattamento e' il capo del suddetto Ufficio V,  il  quale  garantisce
anche il rispetto delle norme in materia di sicurezza. 
    8. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria  condizione  e  specifica  l'ausilio  e  i  tempi  aggiuntivi
eventualmente necessari per lo  svolgimento  delle  prove.  E'  fatto
comunque salvo  il  requisito  dell'idoneita'  psico-fisica  tale  da
permettere di svolgere l'attivita' di  dirigente  amministrativo  sia
presso  l'Amministrazione  centrale  che  in  sedi   estere,   e   in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    9. Per la partecipazione al concorso  e'  dovuto  un  diritto  di
segreteria, quale contributo  per  la  copertura  delle  spese  della
procedura. L'importo e'  fissato  in  15  euro  da  versarsi  con  le
modalita'                  specificate                  all'indirizzo
https://web.esteri.it/concorsionline.  Il  candidato  dichiara  nella
domanda di aver provveduto al pagamento. 
    10. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete o irregolari.  Non  sono  inoltre  valide  le  domande  di
partecipazione al concorso presentate con modalita' diverse da quelle
di cui al precedente comma 1 e in particolare quelle per le quali non
sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on  line  o
il  pagamento  dei  diritti  di  segreteria.  La  mancata  esclusione
dall'eventuale test  di  preselezione  (articolo  7)  e  dalle  prove
scritte (articolo 9) non costituisce, in ogni  caso,  garanzia  della
regolarita',   ne'   sana   la   irregolarita'   della   domanda   di
partecipazione al concorso. 
    11. Il Ministero degli affari esteri non e' responsabile in  caso
di smarrimento  delle  proprie  comunicazioni  inviate  al  candidato
quando tale smarrimento sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o
incomplete rese dal candidato circa il  proprio  recapito  oppure  da
mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
postali o comunque imputabili a fatto di terzo,  a  caso  fortuito  o
forza maggiore. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. In attesa della verifica del possesso dei requisiti,  tutti  i
candidati partecipano "con riserva" alle prove concorsuali. 
    2. L'Amministrazione dispone in ogni momento,  con  provvedimento
motivato,  l'esclusione  dal  concorso  per  difetto  dei   requisiti
prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei  termini  perentori
stabiliti nel presente bando, tra cui,  in  particolare,  il  mancato
pagamento dei diritti di segreteria entro la scadenza. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La commissione  esaminatrice  del  concorso  e'  nominata  con
decreto del Direttore generale per le risorse e l'innovazione  ed  e'
composta da un numero dispari di membri. 
    2. Il Presidente  della  commissione  e'  scelto  tra  magistrati
amministrativi, ordinari o contabili, avvocati dello Stato, dirigenti
di prima fascia o  equiparati,  professori  ordinari  di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    3. I componenti sono scelti tra dirigenti di prima  fascia  delle
amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione
nelle materie oggetto del concorso. 
    4.  Le  funzioni  di  segretario   sono   svolte   da   personale
appartenente alla terza area. 
    5. La commissione esaminatrice puo' essere  integrata  da  uno  o
piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e
da uno o piu' componenti esperti di informatica; 
    6. I  provvedimenti  di  nomina  delle  commissioni  esaminatrici
indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita'  di
nomina indicate nel presente articolo. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                            Preselezione 
 
 
    1. Qualora  il  numero  delle  domande  lo  renda  necessario  e'
facolta'  dell'Amministrazione  effettuare  una  preselezione,  della
durata di un'ora, consistente in 60 quesiti a risposta multipla  e  a
correzione informatizzata, vertenti sulle materie oggetto delle prove
scritte e orali. 
    2. In tale  eventualita',  sono  ammessi  alle  prove  scritte  i
candidati che, effettuata la preselezione, risultino collocati  nella
relativa graduatoria entro i primi sessanta posti, purche' soddisfino
i requisiti di ammissione previsti dai precedenti articoli 2 e  3.  I
candidati eventualmente classificatisi al sessantesimo posto con pari
punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    4. Per l'espletamento della preselezione  l'Amministrazione  puo'
avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa'
specializzate in selezione del personale. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Le prove d'esame consistono in tre prove scritte e  una  prova
orale,  come  da  allegato  programma  (Allegato  1)  che  fa   parte
integrante del presente bando. I punteggi sono espressi in centesimi. 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    1. La prima prova  scritta,  a  contenuto  teorico,  verte  sulle
tematiche    di    piu'    diretta    attinenza    con    l'attivita'
dell'Amministrazione   degli   affari   esteri   relativamente   alla
contabilita' di Stato e al diritto amministrativo. 
    2. La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e'  diretta  ad
accertare l'attitudine dei candidati alla soluzione corretta -  sotto
i   profili   della   legittimita',   convenienza,   efficienza,   ed
economicita' organizzativa -  di  questioni  riguardanti  l'attivita'
istituzionale del Ministero degli affari esteri. 
    3. La terza prova scritta consiste in una composizione in  lingua
inglese su tematiche  di  attualita'  internazionale.  E'  consentito
l'uso del vocabolario bilingue. 
    4. Per le prove d'esame scritte i candidati dispongono di  cinque
ore ciascuna per le prove a contenuto teorico e pratico e di tre  ore
per la prova di lingua. 
    5. Per superare le prove scritte ed essere ammessi al colloquio i
candidati devono riportare in ciascuna prova scritta una votazione di
almeno settanta centesimi. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. La prova orale consiste in un colloquio, che mira ad accertare
la  preparazione  e  la  professionalita'  del  candidato,   la   sua
attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali,  nonche'  la
sua conoscenza delle problematiche delle pubbliche amministrazioni in
genere e di quelle del Ministero degli affari esteri in particolare. 
    2. Il colloquio verte sulle materie oggetto delle  prove  scritte
(contabilita' di Stato, diritto amministrativo e  lingua  inglese)  e
inoltre  sulle  seguenti   materie:   legislazione   che   disciplina
l'attivita'  della  pubblica  amministrazione  (cenni),   ordinamento
dell'Amministrazione   degli   affari   esteri,   diritto   consolare
(elementi) e legislazione relativa a  questioni  connesse  all'azione
degli  uffici  consolari  (cenni),  diritto  internazionale  pubblico
(elementi), diritto internazionale privato (elementi).  Il  colloquio
comprende una prova di  conoscenza,  a  un  livello  avanzato,  della
seconda lingua obbligatoria scelta dal  candidato  tra  le  seguenti:
francese, spagnolo, tedesco, russo e portoghese.  In  particolare  il
candidato deve effettuare: 
      a) una conversazione nella lingua prescelta; 
      b) la lettura di un brano nella lingua prescelta; 
      c) una traduzione orale dalla lingua prescelta all'italiano. 
    3. Nel corso della prova  orale  e'  accertata  la  conoscenza  a
livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e  dei  software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante  una  verifica
pratica  nonche'  la  conoscenza  da  parte   del   candidato   delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    4.  Per  superare  il  colloquio  e'  necessario  conseguire  una
votazione di almeno settanta centesimi. 
    5. Al termine di ogni seduta la commissione  forma  l'elenco  dei
candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del   voto   da   ciascuno
riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e'
affisso all'albo della sede d'esame. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
       Voto finale delle prove d'esame e graduatoria di merito 
 
 
    1. Il  punteggio  complessivo  e'  determinato  sommando  i  voti
riportati in ciascuna prova scritta e il voto riportato  nella  prova
orale. Il punteggio ottenuto nell'eventuale test di  preselezione  di
cui al precedente articolo 7 non ha valore ai  fini  della  votazione
complessiva. 
    2. La  graduatoria  di  merito  del  concorso  e'  formata  dalla
commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal  voto  finale
conseguito da ciascun candidato. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                   Svolgimento delle prove d'esame 
 
 
    1.  I  candidati  devono  presentarsi  muniti  di  documento   di
riconoscimento valido e di penna a inchiostro nero o blu. I candidati
non possono portare telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  carta
da  scrivere,  appunti,  manoscritti,  libri,  periodici,   giornali,
quotidiani e altre  pubblicazioni  o  strumenti  di  alcun  tipo,  ad
eccezione del vocabolario bilingue per la prova  in  lingua  inglese,
ne' borse o simili, capaci di contenere pubblicazioni o strumenti del
genere. 
    2. Le prove iniziali del concorso (prove scritte o eventuale test
di preselezione) si tengono nei giorni, ora e  luogo  indicati  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica - IV serie Speciale "Concorsi  ed
Esami" del 29 maggio 2012 e sul sito  internet  del  Ministero  degli
affari esteri (www.esteri.it). Tali  pubblicazioni  hanno  valore  di
notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che non hanno  ricevuto
comunicazione dell'esclusione dalle prove concorsuali sono  tenuti  a
presentarsi nei giorni, nel luogo e all'ora  prestabiliti.  Tutte  le
successive  comunicazioni  generali   rivolte   ai   candidati   sono
pubblicate sul sito internet del Ministero degli affari esteri. 
    3. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale,  di
cui al precedente articolo 10, l'avviso  per  la  presentazione  alla
prova stessa e' dato individualmente almeno venti giorni prima  della
data in cui essi  devono  sostenerlo.  Il  suddetto  avviso  contiene
inoltre l'indicazione del voto riportato dall'interessato in ciascuna
delle prove scritte. Le sedute  delle  prove  orali  si  svolgono  in
un'aula aperta al pubblico. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
      Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    1.  Il  Direttore  generale  per  le  risorse  e   l'innovazione,
riconosciuta la regolarita' del procedimento  del  concorso,  approva
con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti
prescritti per l'assunzione, la graduatoria di merito  dei  candidati
risultati  idonei  nelle   prove   concorsuali.   Con   il   medesimo
provvedimento il Direttore generale per le  risorse  e  l'innovazione
dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella
graduatoria di merito tenuto  conto  delle  riserve  di  posti  e,  a
parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'Allegato 2. 
    2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del
concorso e'  pubblicata  nel  Foglio  di  comunicazioni  e  sul  sito
internet del Ministero degli affari esteri. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione.  La  costituzione  del   rapporto   di   lavoro   e'
subordinata  all'autorizzazione   all'assunzione   da   parte   della
Presidenza del Consiglio dei Ministri. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un  contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  e
indeterminato, per l'assunzione nel ruolo dei dirigenti del Ministero
degli affari esteri, ai sensi della normativa vigente. 
    3.  Al  momento  dell'assunzione,  il  vincitore   presenta   una
dichiarazione   circa    l'insussistenza    delle    situazioni    di
incompatibilita' richiamate dall'articolo 53 del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165 e successive integrazioni e modificazioni. 
    4.  Se  il  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norma di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in  quanto
applicabili le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi  contenute
nel  testo  unico,  approvato  con  decreto  del   Presidente   della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3  e  successive   modifiche   ed
integrazioni nonche' nel decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni. 
    Il presente decreto  sara'  trasmesso  all'Ufficio  centrale  del
bilancio presso il Ministero per  il  visto  di  competenza  e  sara'
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie speciale. 
    Roma, 27 marzo 2012 
 
      Il Direttore Generale per le risorse e l'innovazione: Verderame 

        
      
                                                           Allegato 1 
 
                          PROGRAMMA D'ESAME 
 
 
                        Contabilita' di Stato 
 
    1. La gestione finanziaria:  la  formazione  del  bilancio  dello
Stato e il rispetto dei  parametri  di  Maastricht  e  del  Patto  di
stabilita' e  crescita.  La  riforma  del  bilancio  e  le  norme  di
contabilita' applicata alle  amministrazioni  centrali  dello  Stato:
l'estensione della riforma contabile agli enti e organismi  pubblici.
Il bilancio  finanziario:  formazione,  struttura  e  gestione  delle
risorse. Linee evolutive del bilancio: la contabilita'  economica,  i
centri di responsabilita' amministrativa, le unita'  previsionali  di
base. La manovra di finanza pubblica. La gestione di competenza e  di
cassa. Le variazioni  compensative.  La  formazione  e  gestione  dei
residui. La classificazione economica e funzionale  delle  spese.  Il
rendiconto finanziario.  La  contabilita'  analitica  per  centri  di
costo: le funzioni  -  obiettivo:  la  riconciliazione  del  bilancio
economico  con  il  bilancio  finanziario.  Aspetti  specifici  della
gestione  finanziaria  del  Ministero  degli   affari   esteri,   con
particolare riferimento  alla  gestione  delle  sedi  all'estero,  al
regolamento per le spese in  economia  e  al  sistema  dei  pagamenti
all'estero. 
    2. La gestione patrimoniale: i beni pubblici e la loro  gestione.
Le funzioni  economali  nella  P.A.:  i  consegnatari,  le  procedure
d'acquisto. Gli acquisti "on line". I servizi di cassa, le scritture,
il   rendiconto.   Gli   inventari.    La    gestione    patrimoniale
dell'Amministrazione degli affari esteri. 
    3. L'attivita' contrattuale della P.A.: l'acquisizione di beni  e
servizi. Il sistema centralizzato:  la  CONSIP.  Le  acquisizioni  in
economia. I contratti ad evidenza pubblica:  appalto  di  lavori,  di
servizi e di forniture: la normativa nazionale e comunitaria. Le fasi
del  procedimento.  Responsabile   del   procedimento   e   dirigente
dell'ufficio. Il testo unico in materia di  sicurezza  e  salute  sul
lavoro  (decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81)  e  la   sua
applicazione nella P.A.. 
    4.  Il  rendimento  dei  conti:  conti  amministrativi  e   conti
giudiziari. Il rendiconto finanziario. Conto del bilancio e conto del
patrimonio. Il funzionario delegato. 
    5. Il sistema dei controlli:  il  controllo  nell'amministrazione
dello Stato. I controlli di legittimita' e regolarita' amministrativa
e contabile. il controllo di gestione. Il controllo successivo  sulla
gestione di pertinenza della Corte  dei  Conti:  il  procedimento  di
controllo e le modalita' di svolgimento. 
    6. La responsabilita':  penale,  disciplinare,  amministrativa  e
civile. La responsabilita' dirigenziale. La giurisdizione della Corte
dei Conti:  i  giudizi  di  conto  e  di  responsabilita';  i  rimedi
giurisdizionali; l'esecuzione delle decisioni. 
 
                       Diritto amministrativo 
 
    1. Il sistema delle fonti del diritto pubblico e  amministrativo.
La Costituzione. Le fonti del diritto dell'Unione Europea. 
    2. Le posizioni soggettive di diritto amministrativo. L'interesse
legittimo.  Il  risarcimento  del  danno  per  lesione  di  interesse
legittimo. 
    3. La pubblica  amministrazione:  l'organizzazione  dello  Stato.
Federalismo, decentramento e riforma amministrativa. L'organizzazione
amministrativa: gli enti pubblici, gli organi e gli uffici. 
    4. L'attivita' dell'amministrazione  pubblica:  funzione  attiva,
consultiva  e  di  controllo.  La  disciplina  dei  controlli  (D.lvo
286/99). Il  controllo  di  gestione,  il  controllo  strategico.  Il
controllo interno. 
    5. Il rapporto di servizio e di impiego. La  contrattualizzazione
del  rapporto  di  lavoro.  L'organizzazione  di  uffici  e  servizi.
Prerogative e diritti sindacali individuali e di categoria. Le  forme
di accesso al lavoro dipendente nelle pubbliche  amministrazioni.  La
dirigenza e il management pubblico: accesso, poteri, responsabilita'. 
    6. Gli atti amministrativi: nozione, categorie.  Il  procedimento
amministrativo: la conferenza di servizi e gli accordi di  programma.
Il provvedimento amministrativo: elementi, caratteri  ed  effetti.  I
vizi, l'autotutela, il silenzio della P.A.. La motivazione. 
    7. La giustizia  amministrativa:  i  ricorsi  amministrativi,  la
tutela giurisdizionale. La riforma del  processo  amministrativo.  La
giurisdizione amministrativa: la  giurisdizione  esclusiva.  La  fase
cautelare nel processo amministrativo  e  l'esecuzione  dei  relativi
provvedimenti. TAR e Consiglio di Stato. Risoluzione dei conflitti di
potesta'. 
 
Legislazione    che    disciplina    l'attivita'    della    pubblica
                           amministrazione 
                               (cenni) 
 
    1. Decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165:  Razionalizzazione
dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della
disciplina in materia di pubblico impiego. 
    2. Legge 14 gennaio 1994,  n.  20:  Disposizioni  in  materia  di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti. 
    3. Legge  15  marzo  1997,  n.  59:  Delega  al  Governo  per  il
conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti  locali,  per
la riforma della pubblica amministrazione e  per  la  semplificazione
amministrativa. 
    4. Gli  strumenti  di  valorizzazione  del  merito  e  metodi  di
incentivazione della produttivita' nella P.A.. Il diritto di  accesso
ai documenti amministrativi. 
    5. I contratti  collettivi  nazionali  di  lavoro,  il  contratto
integrativo  del  Ministero  degli  Affari   esteri,   il   contratto
collettivo  nazionale  di  lavoro   del   personale   con   qualifica
dirigenziale dipendente dalle  amministrazioni  pubbliche  ricomprese
nel comparto del personale dei Ministeri. 
    6. Il codice di  comportamento  dei  dipendenti  delle  Pubbliche
Amministrazioni e i procedimenti disciplinari. 
 
        Ordinamento dell'amministrazione degli Affari esteri 
 
    1. Decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18:
Ordinamento dell'Amministrazione degli  affari  esteri  e  successive
modificazioni ed integrazioni. 
    2. Decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio  2010  n.95:
Riorganizzazione del Ministero degli affari esteri,. 
    3. Decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010  ,  n.
54: Regolamento recante norme in materia di  autonomia  gestionale  e
finanziaria delle rappresentanze del Ministero degli affari esteri. 
    4.  Legge  26  febbraio  1987,  n.  49:  Nuova  disciplina  della
cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo. 
    5. Legge  22  dicembre  1990,  n.  401:  Riforma  degli  Istituti
italiani di cultura e interventi per la promozione  della  cultura  e
della lingua italiana all'estero. 
 
                          Diritto consolare 
                             (elementi) 
 
    1. Cenni generali di diritto consolare: le convenzioni  consolari
bilaterali; la Convenzione di Vienna del 24  aprile  1963;  gli  atti
della legislazione italiana in  materia  consolare;  la  suddivisione
degli uffici consolari; i  privilegi  e  le  immunita'  spettanti  al
personale consolare. 
    2. Le funzioni consolari: caratteri generali (DPR 5 gennaio 1967,
n.  200);  l'attivita'  di  protezione  e  assistenza  ai   cittadini
all'estero; le funzioni in materia di stato civile,  con  riferimento
anche ai registri ed agli atti di nascita e di morte; le funzioni  in
materia di decessi e di trasporto di salme; le funzioni in materia di
assistenza giudiziaria civile e penale; le  funzioni  notarili  e  in
materia di successioni ereditarie. 
    3. Gli atti di volontaria giurisdizione, la tutela e la curatela;
le funzioni in materia di adozioni e di tutela dei minori sottratti. 
    4. Le funzioni in materia di cittadinanza e passaporti. 
    5. Il sistema Schengen ed il rilascio dei visti. 
    6. L'esercizio del  diritto  di  voto  da  parte  degli  italiani
residenti  all'estero;  le  altre  funzioni  consolari   in   materia
elettorale; gli organi di rappresentanza elettiva delle collettivita'
italiane all'estero (CGIE, Comites); l'anagrafe consolare. 
    7. La sicurezza sociale. 
    8. Le funzioni consolari in materia di navigazione  marittima  ed
aerea. 
    9. Le funzioni consolari in materia scolastica. 
    10. Le funzioni consolari  in  materia  commerciale,  doganale  e
sanitaria. 
 
Legislazione relativa a questioni connesse  all'azione  degli  Uffici
                              consolari 
                               (cenni) 
 
    Per  questa  parte  del  programma  di  esame  si  rimanda   alla
legislazione  attualmente  vigente  in   materia   di   cittadinanza,
passaporti, visti, stato civile, adozioni ed esercizio del diritto di
voto dei cittadini italiani residenti all'estero. 
 
                   Diritto internazionale pubblico 
                             (elementi) 
 
    1. Il sistema delle norme internazionali. Il diritto non scritto,
il  diritto  convenzionale  e  il  procedimento  di  formazione   dei
trattati. 
    2. I rapporti  fra  diritto  internazionale  e  diritto  interno.
L'attuazione in Italia del  diritto  internazionale  consuetudinario,
del diritto di origine pattizia e del diritto dell'Unione Europea. 
    3.   Il   fenomeno   dell'organizzazione    internazionale:    le
organizzazioni   a   vocazione   tendenzialmente    universale,    le
organizzazioni regionali e il fenomeno comunitario. 
    4. Gli Stati come soggetti dell'ordinamento  internazionale.  Gli
organi di relazioni internazionali degli Stati: Capi di  Stato;  Capi
di Governo; Ministri degli affari esteri; Agenti diplomatici e Agenti
consolari. Loro immunita' e privilegi con  particolare  rilievo  alla
disciplina prevista dalla Convenzione di Vienna del  18  aprile  1961
sulle relazioni e  immunita'  diplomatiche  e  dalla  Convenzione  di
Vienna del 24 aprile 1963 sulle relazioni consolari. 
    5. L'ambito spaziale della  sovranita'  statale  con  particolare
riguardo al territorio.  L'esercizio  della  sovranita'  statale  nei
confronti delle persone. Il rilievo della  cittadinanza  nel  diritto
internazionale. 
 
                   Diritto internazionale privato 
                             (elementi) 
 
    1. Funzione delle norme di diritto internazionale privato. 
    2.  Interpretazione  ed  applicazione  delle  norme  di   diritto
internazionale privato. Qualificazione e collegamento. Il rinvio. 
    3. Determinazione del diritto straniero richiamato e limiti  alla
sua applicazione. 
    4. Le norme italiane di diritto internazionale privato:  persone,
famiglia, successioni, diritti reali, contratti  e  obbligazioni  non
contrattuali, forma degli atti, processo. 
    5. I limiti alla giurisdizione italiana. riconoscimento in Italia
di sentenze straniere. 
 
                             Informatica 
 
    1. Conoscenza delle problematiche e delle potenzialita'  connesse
all'uso  degli  strumenti  informatici  in  relazione   ai   processi
comunicativi in rete, all'organizzazione e gestione delle  risorse  e
al miglioramento dell'efficienza  degli  uffici  e  dei  servizi.  Il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  l'informatizzazione  della
pubblica amministrazione. La sicurezza informatica. 
    2. Conoscenza avanzata dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse con una  verifica  applicativa
di: 
    • Internet: la ricerca e l'acquisizione di informazioni; 
    • La posta elettronica; 
    •  Word  processor:  composizione,  modifica  e  stampa   di   un
documento; 
    • Microsoft Excel come  foglio  elettronico  in  cui  si  possono
immagazzinare informazioni o formule per l'elaborazione dei dati. 

        
      
                                                           Allegato 2 
 
                 Titoli di preferenza da far valere 
                   in caso di parita' di punteggio 
 
    Ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto del Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n.487, le categorie di  cittadini  che  nei
concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 
    1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 
    2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
    3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
    4. i mutilati ed invalidi per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    5. gli orfani di guerra; 
    6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
    7. gli orfani dei caduti per  servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
    8. i feriti in combattimento; 
    9. gli insigniti di croce  di  guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
    10.  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra   ex
combattenti; 
    11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
    12. i figli dei  mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
    13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
    14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti  per  fatto  di
guerra; 
    15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le
sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei  caduti  per  servizio
nel settore pubblico e privato; 
    16.  coloro  che  abbiano   prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
    17. coloro che abbiano prestato  lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
    18. i coniugati ed i non coniugati con  riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
    19. gli invalidi ed i mutilati civili; 
    20. i militari  volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma.