Concorso per 6 orchestrali (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 6
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 33 del 27-04-2012
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE CONCORSO   (scad.  28 maggio 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di sei orchestrali presso la banda musicale della Ma ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-04-2012
Data Scadenza bando 28-05-2012
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MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE

CONCORSO   (scad.  28 maggio 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per  il  reclutamento  di sei
  orchestrali presso la banda musicale della Marina militare. 
  
  
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
  
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «nuove norme in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
«codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive  modificazioni
e integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la direttiva tecnica  impartita  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 5 dicembre 2005 e successive  modificazioni
e integrazioni, per  delineare  il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice dell'ordinamento militare», come modificato e  integrato  dal
decreto legislativo 24 febbraio 2012, n.  20  e,  in  particolare,  i
titoli  II,  III  e  X  del  libro  IV,  concernenti  norme  per   il
reclutamento e la formazione del personale militare e l'art. 2186 che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  difesa,  dello  Stato
maggiore della difesa, del  Segretariato  generale  della  difesa,  e
degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma
dei carabinieri, emanati in  attuazione  della  precedente  normativa
abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare», come modificato  ed  integrato  dal
decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2010, n. 270, ed,
in particolare, i titoli II, III e X del libro IV, concernenti  norme
per il reclutamento e la formazione del personale  militare  e  delle
bande musicali, 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visto il decreto dirigenziale emanato  dalla  Direzione  generale
della sanita' militare il 9 agosto  2010  con  il  quale  sono  state
apportate   modifiche    alla    «direttiva    tecnica    riguardante
l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa
di non idoneita' al servizio militare» e alla «direttiva tecnica  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare» del 5 dicembre 2005, sopracitate; 
    Vista  la   direttiva   applicativa   del   sopracitato   decreto
dirigenziale 9 agosto 2010, impartita dalla Direzione generale  della
sanita'  militare  il  10  agosto  2010,  e  il  relativo  comunicato
pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 206 del 3 settembre 2010; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il foglio  n.  M_D  MISCLRO  0006473  del  23  giugno  2011
dell'Ispettorato delle scuole della Marina militare  concernenti  gli
elementi di programmazione per il reclutamento di 6 orchestrali della
banda musicale della Marina militare per il 2012; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2012); 
    Considerato che, in relazione alle peculiari esigenze operative e
organizzative l'Amministrazione militare, il cui ordinamento e' retto
da normativa speciale, il reclutamento del personale  militare  esige
l'accertamento attuale dei requisiti di  efficienza  e  di  idoneita'
psicofisica ed attitudinale, nonche' il rispetto dei limiti di  eta',
non compatibili con l'assunzione di candidati  idonei  in  precedenti
analoghi concorsi; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 0103410 del 18 novembre 2011  con  il
quale lo Stato maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime
dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2012; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  generale  per  il  personale
militare; 
  
                              Decreta: 
  
  
                               Art. 1 
  
  
                          Posti a concorso 
  
  
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento di 6 orchestrali presso la banda musicale  della  Marina
militare cosi' ripartiti: 
      a) un posto di primo maresciallo per lo strumento  1°  flicorno
soprano in sib - 1ª parte «A»; 
      b) due posti di capo di prima  classe,  uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti: 
        1) 1° clarinetto soprano in sib - 2ª parte «A»; 
        2) 1° contrabbasso ad ancia - 2ª parte «B»; 
      c) tre posti di capo di seconda classe, uno  per  ciascuno  dei
seguenti strumenti: 
        1) 3° flauto (con l'obbligo dell'ottavino) - 3ª parte «B»; 
        2) 2° clarinetto soprano in sib - 3ª parte «A»; 
        3) 2° flicorno soprano in sib raddoppio - 3ª parte «B». 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta' di revocare o annullare il presente bando  di  concorso,  di
sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione dei  vincitori  alla  frequenza
del corso in ragione  di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili ovvero in applicazione  delle  leggi  di  bilancio  dello
Stato o  finanziarie  o  disposizioni  di  contenimento  della  spesa
pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa  provvedera'  a
dare formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie speciale. 

        
      
                               Art. 2 
  
  
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
  
  
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2011-2012 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. La partecipazione al concorso dei candidati che  hanno
conseguito o stanno per conseguire all'estero  il  titolo  di  studio
prescritto e' subordinata alla documentazione  dell'equipollenza  del
titolo conseguito a quelli sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale della Marina militare  che  concorrono  per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  incondizionato  quale  sottufficiale  in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 9 e 10; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od  occasionale  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
dall'accertamento di cui al successivo art. 9; 
      m) se candidati di sesso maschile: 
        1) non abbiano prestato servizio sostitutivo  civile  a  meno
che abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza  secondo
le  modalita'  riportate  al  comma  3  dell'art.  636  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) avere la statura non inferiore a m. 1,65 e non superiore a
m. 1,95; 
      n) se candidati  di  sesso  femminile:  avere  la  statura  non
inferiore a m. 1,61 e non superiore a m. 1,95. 
    2. Gli appartenenti al ruolo dei sergenti, al ruolo dei volontari
in servizio permanente e dei  volontari  in  ferma  in  servizio  per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
precedente comma 1, lettere  b),  d),  e)  ed  m),  numero  2  per  i
candidati di sesso maschile, e lettera n) per i  candidati  di  sesso
femminile, devono: 
      a) non aver riportato la sanzione disciplinare  della  consegna
di rigore nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica,  9  maggio  1994,  n.  487,  l'ammissione  al  corso   di
istruzione  militare  e  di  formazione  tecnico-professionale  sara'
inoltre  subordinata  all'accertamento  d'ufficio,  anche  successivo
all'ammissione presso un ente formativo della  Marina  militare,  del
possesso  dei  requisiti  di  moralita'  e  condotta  stabiliti   per
l'ammissione ai concorsi per la magistratura, da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    4. I requisiti per il concorso  dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza del termine di presentazione delle domande  indicato
al successivo art. 3 e dovranno essere mantenuti, fatta eccezione per
l'eta', fino alla nomina ad orchestrale della  banda  musicale  della
Marina militare, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del
corso con provvedimento  del  Direttore  generale  per  il  personale
militare o  di  autorita'  da  lui  delegata.  L'accertamento,  anche
successivo al  reclutamento,  della  mancanza  di  uno  dei  predetti
requisiti,   anche   per   condotta   incolpevole   dell'interessato,
comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 
    5. I candidati di sesso femminile  in  stato  di  gravidanza  non
potranno  essere  sottoposti  all'accertamento   dei   requisiti   di
idoneita' previsti dal successivo art. 6,  comma  1,  lettera  b)  in
quanto, ai sensi dell'art.  580  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto,  nei  confronti  delle
candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal successivo  art.  8,  comma  2,  la  Direzione
generale  per  il  personale  militare  procedera'   ad   una   nuova
convocazione al predetto accertamento  in  data  compatibile  con  la
definizione della graduatoria di cui al successivo art. 13, comma  2.
Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo  impedimento
perdura, la preposta commissione di cui al successivo art.  5,  comma
1, lettera b) ne dara' notizia alla citata  Direzione  generale  che,
con provvedimento motivato, escludera' la candidata dal concorso  per
impossibilita'  di  procedere  all'accertamento  del   possesso   dei
requisiti previsti dal bando. 
    6. I candidati in  servizio,  nominati  vincitori  del  concorso,
saranno ammessi al corso previo rilascio,  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, del nulla osta  della  Forza  armata/Corpo  armato
d'appartenenza. 
    7. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 

        
      
                               Art. 3 
  
  
                Domanda di partecipazione al concorso 
  
  
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
in carta semplice secondo il modello riportato  in  allegato  B,  che
costituisce parte integrante del presente  bando,  disponibile  anche
nei siti internet www.persomil.difesa.it e www.difesa.it/concorsi. La
domanda, inoltre, dovra' essere firmata per esteso dal candidato che,
ai sensi dell'art. 38, comma  3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dovra' allegare la copia  di  un
documento di identita' in corso di validita' ed essere spedita  entro
il termine perentorio di 30 (trenta)  giorni  decorrenti  dal  giorno
successivo a quello di pubblicazione del presente bando  di  concorso
nella Gazzetta  Ufficiale  (a  tal  fine  fa  fede  la  data  apposta
dall'ufficio postale accettante), esclusivamente a mezzo raccomandata
con avviso di ricevimento  al  Ministero  della  difesa  -  Direzione
generale per il personale militare - I Reparto - 2ª  Divisione  -  2ª
Sezione, casella postale n. 15318 -  Ufficio  poste  italiane,  00143
Roma Laurentino. Sulla busta di spedizione dovra' essere riportata la
seguente dicitura «concorso  orchestrali  della  Marina  militare»  e
sulla ricevuta di accettazione  della  raccomandata  e  sul  relativo
avviso di ricevimento dovra' essere  indicato  «CBM  Marina».  Se  il
trentesimo giorno e' festivo, il termine di scadenza e' prorogato  al
primo giorno seguente non festivo, secondo quanto disposto  dall'art.
155 del codice di procedura civile. 
    2. I candidati residenti all'estero o che si  trovano  all'estero
per motivi diversi potranno presentare la domanda, entro  il  termine
stabilito, all'Autorita'  diplomatica  o  consolare  che  ne  curera'
l'inoltro alla Direzione generale per il personale  militare  con  la
massima sollecitudine. In tal caso per la data di presentazione fara'
fede la data di  assunzione  a  protocollo  della  domanda  da  parte
dell'Autorita' diplomatica o consolare. 
    3. I militari in servizio impiegati all'estero devono presentare,
entro lo stesso termine prima indicato, la domanda di  partecipazione
al comando di appartenenza che provvedera' all'inoltro  della  stessa
alla Direzione generale per il  personale  militare  entro  il  terzo
giorno successivo con il mezzo piu' celere, dopo  avervi  apposto  il
visto  di  avvenuta  presentazione.  In  tal  caso  per  la  data  di
presentazione fara' fede la  data  di  assunzione  a  protocollo  del
comando ricevente. 
    4. I candidati militari in servizio hanno, comunque, l'obbligo di
consegnare al comando di appartenenza, entro  tre  giorni  dall'invio
della domanda di partecipazione  al  concorso,  copia  della  domanda
spedita a mezzo raccomandata con  avviso  di  ricevimento  unitamente
alla copia  della  relativa  ricevuta  postale  di  accettazione.  Il
comando provvedera' agli adempimenti previsti al successivo art. 4. 
    5. Con la sottoscrizione e l'invio della  domanda  il  candidato,
oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta  e  alla
trattazione dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (il conferimento di tali  dati
e'  obbligatorio  ai  fini  della  valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6.  Le  variazioni  e/o  le  integrazioni  riguardanti   i   dati
anagrafici, i titoli di merito e di preferenza indicati nella domanda
di  partecipazione  al  concorso  saranno  ritenute  valide  solo  se
effettuate perentoriamente non oltre la data di scadenza del  termine
di presentazione  della  stessa  e  dovranno  essere  tempestivamente
comunicate  alla  Direzione  generale  per  il   personale   militare
all'indirizzo sopra indicato  a  mezzo  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento,  ovvero  a  mezzo  fax  al   numero   06517052766,   con
dichiarazione sottoscritta  dall'interessato  e  corredata  da  copia
fotostatica di un documento  di  identita'  in  corso  di  validita'.
L'Amministrazione  non  si  assume   alcuna   responsabilita'   circa
possibili  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
segnalazioni di variazione del recapito, da  ritardate  ricezioni  da
parte dei candidati di  avvisi  di  convocazioni  dovute  a  disguidi
postali, da altre cause non imputabili a  proprie  inadempienze  o  a
cause di forza maggiore. 
    7. La documentazione relativa ad eventuali titoli  di  preferenza
e' prevista dall'art. 5  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  di  cui  all'allegato  C,  che
costituisce parte integrante del presente bando. Gli  stessi  saranno
valutati  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   di
presentazione della domanda e dichiarati nella stessa. 
    8. Le certificazioni, le attestazioni e i  documenti  concernenti
il possesso dei titoli di merito utili ai fini della valutazione sono
indicati al successivo  art.  12.  Gli  stessi  saranno  valutati  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  della
domanda e dichiarati nella stessa. 
    9. La Direzione generale per il personale militare si riserva  la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    10. L'Amministrazione non prendera' in considerazione le domande: 
      a) non conformi al citato allegato B; 
      b)  inviate  con  modalita'  diverse  da  quelle  stabilite  ai
precedenti commi 1, 2 e 3; 
      c) prive di firma autografa o non in originale; 
      d) spedite per il  tramite  dei  comandi  militari  quando  non
previsto,  ovvero  fatte  pervenire  dal  candidato  a  mezzo   posta
militare. 
    Non saranno, altresi', prese in considerazione le variazioni  e/o
le integrazioni riguardanti  i  titoli  di  merito  e  di  preferenza
compilate, documentate ed inoltrate con modalita' diverse  da  quelle
stabilite dal precedente comma 6. 

        
      
                               Art. 4 
  
  
          Istruttoria delle domande dei candidati militari 
  
  
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  da
parte dei militari in servizio, devono: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti di cui al precedente  art.  2,
comma 2. Se  il  candidato  non  risulta  in  possesso  dei  predetti
requisiti, gli stessi comandi devono spedire il modello  in  allegato
D, che costituisce parte integrante al  presente  bando,  debitamente
compilato e corredato  dal  documento  comprovante  la  mancanza  dei
requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per  il  personale
militare all'indirizzo indicato al precedente  art.  3,  comma  1,  a
mezzo posta assicurata entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande. Entro lo  stesso
termine, una copia del citato allegato D deve  essere  inviato  anche
via e-mail all'indirizzo r1d2s2@persomil.difesa.it; 
      b) aggiornare e parificare lo stato di  servizio  o  il  foglio
matricolare.  I  quadri  dei  predetti  documenti   dovranno   essere
aggiornati alla data di scadenza del termine di  presentazione  delle
domande di partecipazione  al  concorso,  compresi  quelli  privi  di
annotazioni, mediante apposizione della data, del timbro dell'ufficio
e della firma del responsabile del settore personale; 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive  incombenze  relative  alla  procedura  concorsuale.   Del
trasferimento dovra' essere contestualmente  informata  la  Direzione
generale per il personale militare; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato  (instaurazione  di  procedimenti  disciplinari  e  penali,
collocamento in congedo, etc.). 
    2. La predetta Direzione generale, per i soli candidati risultati
idonei e utilmente collocati nella graduatoria  dell'eventuale  prova
di cui al successivo art. 7,  chiedera'  ai  comandi  di  trasmettere
entro 5 giorni in plico sigillato e con  il  mezzo  piu'  celere,  in
copia conforme: 
      a) la documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b); 
      b) la documentazione valutativa raccolta in ordine  cronologico
riferita al periodo di servizio prestato  relativo  agli  ultimi  due
anni o a tutto  il  servizio  prestato,  se  inferiore  a  due  anni,
antecedenti la data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande,  corredata  dall'attestazione  e  dalla   dichiarazione   di
completezza; 
      c) la documentazione riguardante i titoli di merito posseduti e
dichiarati dal candidato tra quelli riportati al successivo art. 12. 

        
      
                               Art. 5 
  
  
                             Commissioni 
  
  
    1. Con decreti del Direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un contrammiraglio in servizio permanente o in ausiliaria da
non oltre tre anni, presidente; 
      b) il maestro  direttore  della  banda  musicale  della  Marina
militare, membro; 
      c)  un  professore  di   strumentazione   per   banda   di   un
conservatorio statale o un maestro diplomato  in  strumentazione  per
banda, membro; 
      d) un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano  di  vascello
del Corpo sanitario, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a tenente  di  vascello
del Corpo sanitario, membri; 
      c)  un  sottufficiale   della   Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici della
Marina militare o di medici specialisti esterni. 
    4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali della Marina militare specialisti in selezione
attitudinale, membri; 
      c)  un  sottufficiale   della   Marina   militare   del   ruolo
marescialli, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali della Marina
militare specialisti in selezione attitudinale. 

        
      
                               Art. 6 
  
  
                      Svolgimento del concorso 
  
  
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento dei requisiti di idoneita' al servizio militare
mediante: 
        - accertamento sanitario; 
        - accertamento attitudinale; 
      c) prove pratiche di esecuzione; 
      d) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il personale in  servizio  nella  Marina  militare  non  sara'
sottoposto    all'accertamento    sanitario    e     all'accertamento
attitudinale, ma dovra' produrre apposita attestazione per comprovare
il possesso di detti requisiti compatibili con l'immissione nel ruolo
dei musicisti della banda musicale della Marina militare. La predetta
attestazione dovra' essere rilasciata dal Centro ospedaliero militare
di Taranto ovvero dal responsabile del servizio sanitario del Comando
dei servizi di base o  del  Comando  di  distaccamento  della  Marina
militare di riferimento, utilizzando il modello di  cui  all'allegato
E, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove ed accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'amministrazione dello Stato. I candidati che non si  presenteranno
alle prove  concorsuali  nei  termini  stabiliti  per  cause  di  cui
l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile,
non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. 

        
      
                               Art. 7 
  
  
                        Prova di preselezione 
  
  
    1. A discrezione dell'Amministrazione della difesa,  in  presenza
di un rilevante numero di  domande  di  partecipazione  al  concorso,
potra' essere svolta la prova di preselezione alla quale si applicano
le disposizioni previste dall'art.  13  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 1994, n. 487, riportate nell'allegato F. 
    2. La Direzione generale per il personale militare provvedera'  a
comunicare a ciascun candidato la data, la sede  e  le  modalita'  di
svolgimento dell'eventuale prova in argomento. 

        
      
                               Art. 8 
  
  
             Documentazione da produrre per l'ammissione 
             agli accertamenti sanitario e attitudinale 
  
  
    1. I candidati ammessi alle prove concorsuali saranno convocati a
mezzo lettera raccomandata presso il Centro di selezione della Marina
militare via della Marina, 1 - Ancona (AN) per essere sottoposti agli
accertamenti previsti ai successivi articoli 9 e 10  da  parte  delle
preposte commissioni. Gli assenti saranno considerati rinunciatari  e
pertanto esclusi dal concorso. La permanenza presso il citato  Centro
di selezione sara' presumibilmente di tre giorni. 
    2. Per essere sottoposti all'accertamento sanitario, i  candidati
dovranno sottoscrivere, all'atto della presentazione presso il citato
Centro  di  selezione,  la  dichiarazione   di   consenso   informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto  indicato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione: 
      a) certificato conforme all'allegato H, che  costituisce  parte
integrante del presente  bando,  rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia e controfirmato dall'interessato  che  attesti  lo  stato  di
buona  salute,  la  presenza/assenza  di   pregresse   manifestazioni
emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze
ed idiosincrasie a farmaci o alimenti; tale  certificato  per  essere
ritenuto valido deve essere stato rilasciato in data non anteriore  a
sei mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  dell'accertamento
sanitario; 
      b) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della
positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) se gia' posseduto, esame  radiografico  del  torace  in  due
proiezioni con  relativo  referto.  Se  privo  di  tale  referto,  il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale  effettuazione  degli  esami  radiologici   di   cui   al
successivo art. 9, comma 1; 
      d) referto degli esami di seguito elencati, effettuati in  data
non anteriore a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario: 
        1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        2) referto delle analisi del sangue concernente: 
          emocromo completo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          bilirubinemia totale e frazionata; 
          gamma GT; 
          markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti
HCV. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito del  test  di  gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a  cinque
giorni  lavorativi   dal   giorno   stabilito   per   l'effettuazione
dell'accertamento sanitario.  Il  candidato  che  non  esibira'  tale
referto sara' sottoposto al test di gravidanza ai  sensi  e  per  gli
effetti di quanto previsto dal precedente art. 2, comma 5. 
    I certificati/referti di cui alle precedenti lettere  c),  d)  ed
e), nonche' dell'ecografia pelvica e del test di gravidanza  dovranno
essere  rilasciati  da  una  struttura  sanitaria   pubblica,   anche
militare, o privata accreditata con il servizio  sanitario  nazionale
(SSN). In quest'ultimo caso dovra' essere prodotto anche  certificato
in  originale  attestante  che  trattasi   di   struttura   sanitaria
accreditata presso il SSN. 
    3. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge.
Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e  ancora
in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 2, il candidato  dovra'  indicare  per  iscritto  la
data, il luogo e l'amministrazione che detiene la  documentazione  in
originale, utilizzando la dichiarazione di cui  all'allegato  I,  che
costituisce  parte  integrante  del  presente   bando.   La   mancata
presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti,
ovvero  la  non  conformita'  degli  stessi,  determinera'   la   non
ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal
concorso. 

        
      
                               Art. 9 
  
  
                       Accertamento sanitario 
  
  
    1. I candidati, convocati presso il citato Centro  di  selezione,
previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di  consenso  informato
all'effettuazione del protocollo  diagnostico  redatto  sull'apposito
modello di cui al citato allegato G,  saranno  sottoposti,  da  parte
della commissione di cui al precedente art. 5, comma 1,  lettera  b),
all'accertamento  sanitario  al  fine  di  constatare   il   possesso
dell'idoneita' al servizio permanente  quale  maresciallo  del  ruolo
musicisti della Marina militare. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 e  m.  1,61  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile e  non  superiore,  per
entrambi i sessi, a m. 1,95; 
      b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita la mancanza,
purche' non associata a malattia paradentale, di un massimo  di  otto
denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali  non
figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel  computo  dei  denti
mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi
mancanti dovranno essere sostituiti con moderna  protesi  fissa,  che
assicuri  la  completa  funzionalita'  della  masticazione;  i  denti
cariati dovranno essere opportunamente curati; 
      c) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool,  per  l'uso  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope  a  scopo
non terapeutico. 
    3.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione  sanitaria  di  cui  al  precedente  art.  8  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
      a) visita cardiologica con E.C.G; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita odontoiatrica; 
      d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) visita ortopedica; 
      g) analisi delle urine per la ricerca dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanza stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi,  e  barbiturici.  In  caso  di  positivita',
disporra' sul medesimo campione di test di conferma (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
      h) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      i)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi  che  per  la
loro sede e/o contenuto  siano  deturpanti  e/o  contrari  al  decoro
del'uniforme e/o siano possibile indice di personalita'  abnorme  (in
tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati  test
psicodiagnostici); 
      j)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato, secondo i criteri stabiliti dalle norme vigenti  e
in base alla documentazione prodotta nonche'  alle  risultanze  degli
accertamenti effettuati. Saranno  giudicati  idonei  i  candidati  in
possesso dei requisiti sopra precisati cui sia  stato  attribuito  il
seguente profilo minimo: 
      a) psiche (PS) 2; 
      b) costituzione (CO) 2; 
      c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
      d) apparato respiratorio (AR) 2; 
      e) apparati vari (AV) 2; 
      f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
      g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
      h) vista (VS) 2; 
      i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - «idoneo quale maresciallo del ruolo  musicisti  della  Marina
militare», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      - «inidoneo quale maresciallo del ruolo musicisti della  Marina
militare», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
    6. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 10. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione,  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 

        
      
                               Art. 10 
  
  
                      Accertamento attitudinale 
  
  
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  art.  9,
comma 6, saranno sottoposti, a  cura  della  commissione  di  cui  al
precedente art. 5, comma 1, lett. c), ad una serie  di  prove  (test,
questionari,   prove   di   perfomance,    intervista    attitudinale
individuale)  volte  a  valutare  oggettivamente  il   possesso   dei
requisiti necessari per un positivo inserimento nella Forza armata  e
nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta  con  le
modalita' indicate nelle apposite «norme per il concorso per  allievi
marescialli della Marina militare» e con riferimento  alla  direttiva
tecnica «profili attitudinali del personale della  Marina  militare»,
entrambi editi dall'Ispettorato delle scuole della Marina militare  e
vigenti all'atto dell'effettuazione delle prove, si articolera' nelle
seguenti aree d'indagine, a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
      a)  area  stile  di  pensiero:  analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
      b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia  e  adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
      c) area  produttivita'  e  competenze  gestionali:  livelli  di
energia  e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di
gestire  ostacoli  e  insuccessi,  approccio  gestionale  al  lavoro,
capacita' di guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
      d)  area  motivazionale:  bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
      a) punteggio 1: forte carenza; 
      b) punteggio 2: livello scarso; 
      c) punteggio 3: livello medio; 
      d) punteggio 4: livello discreto; 
      e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    3.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di  idoneita'  o  inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il  candidato
riporti un punteggio di  livello  attitudinale  globale  inferiore  o
uguale a 38/90 oppure, in assenza di tale condizione, laddove il solo
punteggio  dell'area  stile  di  pensiero  sia  insufficiente  (ossia
inferiore o uguale a 7/90). Tale giudizio  comunicato  seduta  stante
agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni. 

        
      
                               Art. 11 
  
  
                    Prove pratiche di esecuzione 
  
  
    1. I candidati risultati idonei all'accertamento dei requisiti di
idoneita'  al  servizio  militare   saranno   convocati   presso   la
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  5,  comma  1,
lettera a) per sostenere le prove d'esame indicate  nell'allegato  L,
che costituisce parte integrante  del  presente  bando.  I  brani  di
concerto che costituiscono materia delle prove di esame sono indicati
nell'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    I candidati eseguiranno le prove delle parti per le  quali  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati al precedente art. 1 dei quali dovranno essere personalmente
forniti. 
    La precitata commissione potra' interrompere  l'esecuzione  delle
prove in qualsiasi momento. 
    2.  La   commissione   esaminatrice   formera'   la   graduatoria
attribuendo a ciascun candidato  un  punteggio  da  1  a  50/100  per
ciascuna  prova  e  suddividera'  la  somma  algebrica  dei  punteggi
riportati per il numero delle prove sostenute. Sara' giudicato idoneo
il candidato che raggiungera' un punteggio non inferiore a 40/100, se
si tratta di concorso per lo strumento delle prime e seconde parti, e
non inferiore a 35/100, se si tratta di  concorso  per  lo  strumento
delle terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo  il  candidato
che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 35/100. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e nell'ora  stabiliti  per  le  prove,  sara'  considerato
rinunciatario ed escluso dal concorso. 

        
      
                               Art. 12 
  
  
                          Titoli di merito 
  
  
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5, comma
1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali  per
i singoli strumenti a  concorso,  valutera',  per  i  soli  candidati
giudicati idonei di cui all'art. 11,  i  titoli  di  merito  elencati
nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando,
con l'indicazione del relativo punteggio. 
    2. La sopracitata commissione provvedera' ad  individuare,  prima
dell'inizio delle prove d'esame, i  criteri  per  l'assegnazione  dei
punteggi  ai  titoli  di  merito  di  cui  al  precedente  comma   1.
Nell'attribuzione dei punteggi massimi la stessa  commissione  dovra'
tenere  conto  della  specifica  professionalita'  richiesta  per  la
partecipazione al concorso. 
    3. I titoli di merito  di  cui  al  precedente  comma  1  saranno
valutati solo se posseduti alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande. Gli stessi  dovranno  essere  dichiarati
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  fatti  pervenire  in
originale o in copia conforme all'originale  esclusivamente  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero  della  difesa  -
Direzione generale per  il  personale  militare  -  I  Reparto  -  2ª
Divisione - 2ª Sezione, casella postale  n.  15318  -  Ufficio  poste
italiane, 00143 Roma, entro il termine perentorio  di  quindici  (15)
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto le prove di cui all'art. 11. 

        
      
                               Art. 13 
  
  
                         Graduatorie finali 
  
  
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del  punteggio  riportato  da  ciascun  candidato  nelle  prove
pratiche di cui al precedente art. 11 e di quello  riportato  per  il
possesso dei titoli di merito  di  cui  al  precedente  art.  12,  le
graduatorie finali distinte per i singoli strumenti a concorso. 
    2. Costituisce  titolo  di  preferenza  assoluta,  a  parita'  di
punteggio  complessivo,  l'appartenenza  del  candidato  alla  Marina
militare.  A  parita'  di  punteggio  complessivo  fra  i   candidati
appartenenti alla Marina militare sono preferiti nell'ordine: 
      - gli appartenenti alle musiche della Marina militare; 
      - il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso  di
parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 
    3. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti alla Marina militare, sara' data precedenza al candidato
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato C.  In  caso
di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane  di  eta',
ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio  1997,  n.  127,
come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto  cartaceo  ed  informatico  non  riscrivibile  protetto   da
password (CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    L'approvazione delle graduatorie finali di merito e la nomina dei
vincitori saranno formalizzate con decreto del Direttore generale per
il personale militare o di autorita' da lui delegata. Le  graduatorie
finali di  merito  del  concorso  verranno  pubblicate  nel  giornale
ufficiale della difesa. Di  tale  pubblicazione  sara'  data  notizia
mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª   serie
speciale. 
    Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il  termine
per eventuali impugnative. 
    I candidati potranno,  inoltre,  verificare  l'esito  finale  del
concorso    nei    siti     internet     www.difesa.it/concorsi     e
www.marina.difesa.it,      ovvero       nel       sito       internet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 

        
      
                               Art. 14 
  
  
                        Nomina ad orchestrale 
  
  
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso sono  nominati
1° maresciallo, capo di 1ª classe e capo di  2ª  classe  in  servizio
permanente del ruolo dei musicisti della Marina  militare  a  seconda
che debbano essere inseriti nella  organizzazione  strumentale  delle
prime, delle seconde o delle terze parti della  banda  come  indicato
nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di stato  maggiore  della  Marina
militare. 
    3. I vincitori del concorso che alla data di scadenza del termine
della presentazione della domanda non siano marescialli della  Marina
militare, verranno ammessi ad un corso di formazione. 
    4. I vincitori del concorso da ammettere alla frequenza del corso
di formazione, qualora non gia' in servizio  nella  Marina  militare,
all'atto di presentazione presso il  reparto  d'istruzione  designato
dovranno produrre la dichiarazione sostitutiva  delle  certificazioni
dei seguenti stati, qualita' personali e fatti, ai sensi dell'art. 40
del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, come  modificato  dall'art.  15,
comma 2) lett. c) della legge n. 183 del 12 novembre 2011: 
      a) luogo e data di nascita; 
      b) possesso della cittadinanza italiana; 
      c) il godimento dei diritti civili e politici ovvero che non si
e' incorsi in alcuna delle cause  che  ai  sensi  delle  disposizioni
vigenti ne impediscano il possesso; 
      d) di non essere in atto imputati in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
      e) possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado; 
      f)  possesso  del  diploma  di  conservatorio   relativo   allo
strumento per il quale hanno concorso o strumento affine; 
      g) possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal  precedente
art. 2. 
    5.  I  candidati,  dovranno  altresi',  portare  al  seguito   la
sottonotata documentazione: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) analisi di laboratorio, concernente il  dosaggio  enzimatico
del  glucosio  6-fosfato-deidrogenasi  (G6PDH)  eseguito  con  metodo
quantitativo; 
      c) certificato plurimo delle vaccinazioni; 
      d) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno ed il fattore Rh. 
    I militari in servizio nella  Marina  militare  compileranno  una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. 
    I diplomi e i certificati rilasciati  da  istituti  parificati  o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal  provveditore
agli studi (art. 32 del DPR n. 445/2000). 
    6. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  marescialli
della Marina militare, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
    7. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. 

        
      
                               Art. 15 
  
  
                 Disposizioni amministrative e varie 
  
  
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,  delle  prove  pratiche   di
esecuzione  e  degli  accertamenti  dei  requisiti  di  idoneita'  al
servizio militare del  concorso  sono  a  carico  dei  candidati.  Ai
candidati in  servizio  militare  deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria per esami  della  durata  limitata  al/ai  giorno/i  di
effettuazione  delle  prove  e  degli  accertamenti  piu'  il   tempo
necessario per il raggiungimento delle sedi  delle  prove  e  per  il
rientro nella  sede  di  servizio.  Non  puo'  essere  rilasciato  il
certificato di  viaggio.  Se  tali  candidati  non  si  presentano  a
sostenere le prove per motivi  dipendenti  dalla  loro  volonta',  la
licenza straordinaria dovra' essere commutata  in  licenza  ordinaria
dell'anno in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'Amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non  saranno  rimborsate
dall'Amministrazione. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 6, comma 1,
lettere a), b) e c), la Direzione generale per il personale militare,
compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento,  potra'  fissare
una nuova  ed  ultima  data  di  presentazione  non  suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
24 ore dalla data in cui e' prevista la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia  di
un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero
06517052766.  Le   istanze   incomplete   non   verranno   prese   in
considerazione. 
    La predetta Direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal    caso,    sara'    dato    avvisto    nei     siti     internet
www.difesa.it/concorsi, nel sito intranet  www.persomil.sgd.difesa.it
e nel sito www.marina.difesa.it, definendone le modalita'. Il  citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di concorso potra' essere contattata la sezione  relazioni  con
il pubblico della Direzione generale per  il  personale  militare  al
numero 06.517051012. 

        
      
                               Art. 16 
  
  
                   Trattamento dei dati personali 
  
  
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive integrazioni e modificazioni, i dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il  Ministero
della difesa - Direzione generale  per  il  personale  militare  -  I
Reparto - 2ª Divisione reclutamento sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 tra i quali il  diritto  di
accesso ai  dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  generale  per  il   personale   militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabile dei dati personali: 
      a) i responsabili degli enti di cui al precedente art. 4; 
      b) i presidenti di commissioni di cui al precedente art. 5; 
      c) il direttore della 2ª Divisione della Direzione generale per
il personale militare. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 10 aprile 2012 
  
                                       Gen. C.A.: Francesco Tarricone