Concorso per 1 tecnologo (lazio) ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 41 del 29-05-2012
Sintesi: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA' CONCORSO   (scad.  28 giugno 2012) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di personale con il profilo di tecnologo in ...
Ente: ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-05-2012
Data Scadenza bando 28-06-2012
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ISTITUTO SUPERIORE DI SANITA'

CONCORSO   (scad.  28 giugno 2012)
Concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  l'assunzione,  a  tempo
  indeterminato, di  una  unita'  di  personale  con  il  profilo  di
  tecnologo in prova - III  livello  professionale  per  l'unita'  di
  gestione tecnica, patrimonio immobiliare e tutela  della  salute  e
  sicurezza dei lavoratori. 
 

				 
                IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE CENTRALE 
             DELLE RISORSE UMANE E DEGLI AFFARI GENERALI 

 
    Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; 
    Visto il decreto legislativo 29 ottobre  1999,  n.  419,  recante
riordinamento del sistema degli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 gennaio 2001,
n. 70, concernente il  regolamento  di  organizzazione  dell'Istituto
superiore  di  sanita'  a  norma  dell'art.  9  del  citato   decreto
legislativo n. 419/1999; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  12  febbraio
1991, n. 171; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  concernente
il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 196, e successive
modificazioni; 
    Vista la legge  27  dicembre  1997,  n.  449,  concernente  norme
generali sull'amministrazione del  patrimonio  e  sulla  contabilita'
generale dello Stato, ed in particolare  l'art.  39,  comma  1,  come
successivamente modificato ed integrato; 
    Vista la legge 23 novembre 1998, n. 407, concernente «Nuove norme
in  favore  delle  vittime  del  terrorismo  e   della   criminalita'
organizzata» e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa; 
    Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.   165,   in
particolare  l'art.  34-bis  del  decreto  medesimo,   e   successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il C.C.N.L. relativo al personale delle istituzioni e degli
enti di ricerca e sperimentazione, sottoscritto il 7 aprile 2006; 
    Visto il C.C.N.L. sottoscritto il 13 maggio 2009  e  relativo  al
suddetto personale; 
    Visto il decreto del Presidente  dell'istituto  3  ottobre  2002,
concernente il regolamento recante  norme  per  il  reclutamento  del
personale dell'Istituto superiore di sanita'  e  sulle  modalita'  di
conferimento degli incarichi e delle borse di studio; 
    Visto il decreto del Presidente dell'istituto  24  gennaio  2003,
concernente  il  regolamento  recante  norme   per   l'organizzazione
strutturale e la disciplina del rapporto  di  lavoro  dei  dipendenti
dell'istituto predetto, come modificato con  decreto  del  Presidente
dell'istituto stesso 9 novembre 2005; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 519, della legge medesima; 
    Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ed in particolare l'art.
3, comma 90 della legge medesima; 
    Vista la deliberazione del  Consiglio  di  Amministrazione  n.  8
allegata al verbale n. 96/2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  30
novembre 2010, con cui  l'Istituto  superiore  di  sanita'  e'  stato
autorizzato, ai sensi dell'art.  35,  comma  4,  del  citato  decreto
legislativo  n.  165/2001,  ad  avviare,  tra  le  altre,   procedure
pubbliche concorsuali per complessivi n. 3 posti,  di  tecnologo  III
livello professionale; 
    Vista la deliberazione n. 11 allegata al verbale n.  107  del  29
marzo 2012, con la quale il Consiglio di Amministrazione del predetto
istituto ha approvato le modalita'  di  indizione  e  di  svolgimento
della procedura concorsuale per la copertura del rimanente posto  per
il profilo di tecnologo; 
    Ritenuto di  dare  esecuzione  alla  predetta  deliberazione  del
Consiglio di Amministrazione n. 11 del 29 marzo 2012; 
    Accertata la disponibilita' di posti nella dotazione organica del
profilo in questione; 


				 
                              Decreta: 

 

 
                               Art. 1 

 

 
    1. E' indetto un pubblico concorso,  per  titoli  ed  esami,  per
l'assunzione, a tempo indeterminato, di una unita' di  personale  con
il  profilo  di  tecnologo  in  prova  -  III  livello  professionale
dell'Istituto superiore di sanita' per l'Unita' di gestione  tecnica,
patrimonio  immobiliare  e  tutela  della  salute  e  sicurezza   dei
lavoratori. 

        
      
                               Art. 2 

 

 
    1. Al  suddetto  concorso  possono  partecipare  i  candidati  in
possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione  europea.
Sono equiparati ai cittadini italiani gli italiani  non  appartenenti
alla Repubblica; 
      b) laurea in ingegneria o in  architettura  rilasciata  da  una
universita' della Repubblica. In caso di titolo accademico rilasciato
da universita' di  altro  Stato  dell'Unione  europea,  deve  esserne
riconosciuta l'equiparazione alla laurea italiana  con  le  modalita'
prescritte dall'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165; 
      c) abilitazione professionale e iscrizione all'albo; 
      d) attestato di  frequenza  al  corso  per  coordinatori  della
sicurezza in fase di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione  con
relativo aggiornamento (Decreto legislativo 81/08 - All.XIV); 
      e) abilitazione alle pratiche antincendio di cui alla legge  n.
818/84; 
      f) abilitazione a svolgere  le  funzioni  di  responsabile  del
servizio di prevenzione e protezione; 
      g) esperienza  maturata  svolgendo  attivita'  tecnologica  e/o
professionale, per un triennio post lauream inerente  alle  attivita'
dell'Unita' di gestione tecnica, patrimonio immobiliare, tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori (di cui al decreto  del  Presidente
24  gennaio  2003  e  successive  modificazioni)   presso   strutture
pubbliche o private,  ovvero  dottorato  di  ricerca  attinente  alle
suddette attivita'.  Il  possesso  dei  requisiti  di  cui  ai  sopra
indicati punti c), d), e) f) e g) sara' accertato  dalla  commissione
esaminatrice, che dovra' darne  tempestivamente  notizia  all'Ufficio
selezione  e  reclutamento  del   personale   e   borse   di   studio
dell'istituto, al fine dell'eventuale esclusione  dei  candidati  che
non risultassero in possesso dei requisiti stessi; 
      h) posizione regolare nei confronti degli obblighi militari; 
      i) idoneita'  fisica  all'impiego;  l'istituto  si  riserva  di
sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso. 
    2.  I  candidati  che  siano  cittadini  di  uno   Stato   membro
dell'Unione europea diverso da quello  italiano  dovranno  possedere,
altresi', adeguata conoscenza della lingua italiana. Detta conoscenza
sara'  accertata  dalla  commissione  esaminatrice  tramite  apposito
colloquio che precedera' la prova scritta di cui al  successivo  art.
6. 
    3. Non possono essere ammessi al concorso: 
      a) coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      b) coloro che siano stati destituiti o dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento; 
      c) coloro che siano  stati  dichiarati  decaduti  da  un  altro
impiego pubblico per aver conseguito  l'impiego  stesso  mediante  la
produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' insanabile. 
    4.  I  requisiti  di  cui  al  presente  articolo  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione delle domande di ammissione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti
potra' essere disposta in  ogni  momento  con  decreto  motivato  del
direttore della Direzione centrale delle risorse umane e degli affari
generali. 

        
      
                               Art. 3 

 

 
    1. La  domanda  di  ammissione  al  concorso,  redatta  su  carta
semplice, dovra' essere spedita a mezzo di raccomandata con avviso di
ricevimento, con esclusione di  qualsiasi  altro  mezzo,  indirizzata
all'Istituto superiore di sanita' - Ufficio selezione e  reclutamento
del personale e borse di studio, viale Regina Elena n.  299  -  00161
Roma,  o  tramite  equivalente  mezzo   informatico(PEC)   indirizzo:
protocollo-centrale@iss.mailcert.it, entro il termine  perentorio  di
giorni trenta, che decorre dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.  Tale  termine,
qualora venga a scadere in giorno festivo, si intendera' protratto al
primo giorno non festivo immediatamente seguente. 
    2. Il timbro a data dell'ufficio postale accettante fara' fede al
fine dell'accertamento della spedizione  della  domanda  nel  termine
sopra indicato. I candidati sono tenuti a conservare la  ricevuta  di
spedizione per poterla esibire a richiesta dell'amministrazione. 
    3. Il ritardo nella presentazione della domanda, quale ne sia  la
causa,  anche  se   non   imputabile   al   candidato,   importa   la
inammissibilita' del candidato stesso al concorso. 
    4. Il  bando  del  concorso  sara'  inserito  nel  sito  internet
dell'Istituto superiore di sanita' www.iss.it 
    5. Nella domanda di partecipazione, possibilmente dattiloscritta,
di cui  si  allega  uno  schema  esemplificativo  (allegato  A),  gli
aspiranti debbono dichiarare: 
      1) il cognome ed il nome; 
      2) il luogo e la data di nascita; 
      3) la residenza; 
      4) il  concorso  per  il  quale  intendono  partecipare  bando,
specificando il profilo, il numero di posti, e la struttura; 
      5) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli altri
Stati membri dell'Unione europea, indicando quale; 
      6) se cittadini italiani, il comune nelle cui liste  elettorali
risultano iscritti ovvero i motivi della mancata iscrizione  o  della
cancellazione dalle liste medesime; 
      7) se cittadini di altro Stato membro dell'Unione  europea,  di
godere dei diritti civili e politici nello Stato  di  appartenenza  o
provenienza, ovvero  i  motivi  del  mancato  godimento  dei  diritti
stessi; 
      8) di non aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  essere
destinatari di provvedimenti che riguardano l'applicazione di  misure
di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi
iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della  vigente  normativa
(la dichiarazione va resa anche in assenza di condanne penali); 
      9)  il  titolo  di  studio  di  cui  sono  in   possesso,   con
l'indicazione della data di conseguimento e  dell'universita'  presso
la quale e' stato conseguito. In caso di titolo di studio  conseguito
presso una universita' di altro Stato membro dell'Unione  europea  il
candidato  dovra'  allegare,  a  pena  di   esclusione,   copia   del
provvedimento di equiparazione di cui al precedente art. 2, comma  1,
lettera b); 
      10) l'abilitazione professionale e l'iscrizione all'albo; 
      11) l'attestato di frequenza al corso  per  coordinatori  della
sicurezza in fase di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione  con
relativo aggiornamento (Decreto legislativo 81/08 - All. XIV); 
      12) l'abilitazione alle pratiche antincendio di cui alla  legge
n. 818/84; 
      13) l'abilitazione a svolgere le funzioni di  responsabile  del
servizio di prevenzione e protezione; 
      14) l'esperienza maturata svolgendo attivita'  tecnologica  e/o
professionale, per un triennio post lauream inerente  alle  attivita'
dell'Unita' di gestione tecnica, patrimonio immobiliare, tutela della
salute e sicurezza dei lavoratori (di cui al decreto  del  Presidente
24  gennaio  2003  e  successive  modificazioni)   presso   strutture
pubbliche o private, ovvero il dottorato di  ricerca  attinente  alle
suddette attivita'; 
      15) la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari; 
      16)  i  servizi   eventualmente   prestati   presso   pubbliche
amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti  rapporti  di
pubblico impiego; 
      17) di avere adeguata conoscenza della  lingua  italiana  (solo
per i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea); 
      18) gli eventuali titoli di preferenza a parita' di merito,  di
cui al successivo art. 10, dei quali siano in possesso; 
      19) indirizzo  al  quale  desiderano  che  siano  trasmesse  le
eventuali comunicazioni nonche'  il  relativo  codice  di  avviamento
postale ed  il  numero  telefonico.  Il  candidato  ha  l'obbligo  di
comunicare tempestivamente all'Ufficio selezione e  reclutamento  del
personale e borse di studio dell'Istituto  superiore  di  sanita'  le
eventuali variazioni del proprio recapito. 
    6. L'eventuale portatore di handicap, ai sensi di quanto previsto
dall'art. 20, secondo comma, della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
dovra' specificare l'ausilio necessario per sostenere  gli  esami  in
relazione al proprio handicap. Ai sensi di quanto previsto  dall'art.
16, comma 1, della legge 12  marzo  1999,  n.  68,  a  seconda  delle
situazioni, verranno messe in atto speciali modalita' di  svolgimento
delle  prove  d'esame,  per  consentire  ai  candidati  disabili   di
concorrere  in  effettiva  condizione  di  parita'  con   gli   altri
candidati. 
    7. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  firmata
in  calce.  Non  sara'  presa  in  considerazione  la   domanda   non
sottoscritta dal candidato. 
    8. I candidati le cui domande di  partecipazione  non  contengano
tutte  le  indicazioni  precisate  nel  presente  articolo  circa  il
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al  concorso
saranno esclusi dal concorso medesimo con decreto motivato. 
    9. Non sara' presa in considerazione  la  domanda  del  candidato
che, nella domanda stessa, non  abbia  indicato  il  concorso  a  cui
intenda partecipare ovvero la domanda nella  quale  tale  indicazione
risulti incompleta e non consenta di individuare il concorso in  modo
inequivocabile. 
    10. La domanda con cui si chieda di partecipare a  piu'  concorsi
sara' presa in considerazione soltanto per il concorso  indicato  per
primo nella domanda stessa. 
    11. L'istituto non assume responsabilita' per la  dispersione  di
comunicazioni dipendente da inesatta comunicazione  del  recapito  da
parte del concorrente oppure da mancata o tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici  o  comunque  imputabili  a  fatto  di
terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    12. Per informazioni relative al concorso l'Ufficio  selezione  e
reclutamento del personale e borse di studio dell'Istituto  superiore
di sanita' sara' aperto ai candidati dalle ore dieci alle ore  dodici
dei  giorni  non  festivi,  escluso  il  sabato,  nonche'  dalle  ore
quattordici alle ore quindici del martedi' e del giovedi'. 

        
      
                               Art. 4 

 

 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali  forniti  dai  candidati  nelle  domande  di
partecipazione  al  concorso  saranno  raccolti  e  trattati   presso
l'Istituto superiore di sanita' - Ufficio  selezione  e  reclutamento
del personale e borse di studio per  le  finalita'  di  gestione  del
procedimento concorsuale e per la formazione di  eventuali  ulteriori
atti  allo  stesso   connessi,   anche   con   l'uso   di   procedure
informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari  per  perseguire  tali
finalita'. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione dal concorso. 
    3. Agli interessati sono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7
del decreto legislativo n. 196/2003. 

        
      
                               Art. 5 

 

 
    1.  Alla  domanda  dovranno  essere  allegati  i  titoli  che  il
candidato intende presentare ai fini della valutazione di merito. 
    2. Per la valutazione  dei  titoli  la  commissione  esaminatrice
disporra' nel complesso, per ciascun candidato, di un  punteggio  non
superiore a punti 30,00. 
    3. Le categorie dei titoli ed i relativi punteggi massimi sono  i
seguenti: 
      ctg.  1)  Servizi  ed  attivita'  prestati   presso   strutture
pubbliche o private: fino a punti  21,00.  Saranno  attribuiti  punti
3,00 per anno o frazione di anno superiore a sei mesi.  Il  punteggio
sara' attribuito dopo aver sommato tra loro i vari periodi. Se per lo
stesso periodo di tempo risultano prestati piu' servizi ed attivita',
tale periodo verra' considerato una sola volta; 
      ctg. 2) Pubblicazioni e/o attivita' tecnico-scientifiche:  fino
a punti 7,00. Saranno valutate in particolare le attivita' svolte  di
valutazione dei requisiti di sicurezza delle attrezzature per un  max
di punti 5. Alle pubblicazioni sara' attribuito un punteggio  massimo
di 2 punti. I candidati dovranno presentare ai fini della valutazione
dei predetti titoli un massimo di n. 10 pubblicazioni ed  un  massimo
di  15  attivita'  tecnico-scientifiche  di  servizio.  In  caso   di
presentazione di un numero superiore a quanto sopra scritto, sia  per
le  pubblicazioni  che  per  le  attivita'  tecnico-scientifiche   di
servizio, la commissione valutera' esclusivamente le 10 pubblicazioni
e le 15 attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti; 
      ctg.  3)  Specializzazioni,  borse  di  studio,  dottorati   di
ricerca, partecipazione a corsi di formazione,vincite o idoneita'  in
pubbliche  selezioni  o  concorsi  ed  altri   titoli   culturali   e
professionali: fino a punti 2.00. Punteggio  massimo  attribuibile  a
ciascun titolo punti 0.50. I candidati dovranno  presentare  ai  fini
della  valutazione  dei  predetti  titoli  un  massimo   di   n.   15
pubblicazioni ed un massimo di 15 attivita'  tecnico-scientifiche  di
servizio. In caso di presentazione di un numero superiore a  15,  sia
per le pubblicazioni che per  le  attivita'  tecnico-scientifiche  di
servizio, la commissione valutera' esclusivamente le 15 pubblicazioni
e le 15 attivita' tecnico-scientifiche piu' recenti. 
    4. Le pubblicazioni dovranno essere prodotte in originale ovvero,
ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
445/2000, in semplice  fotocopia  dichiarata  conforme  all'originale
mediante dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta'. I  lavori
in corso  di  stampa,  eventualmente  presentati,  saranno  presi  in
considerazione soltanto se accompagnati dalla lettera di accettazione
dell'editore,  in  originale   o   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, ovvero, in luogo di  tale  lettera,  da  dichiarazione
sostitutiva dell'atto di notorieta', resa ai sensi dell'art.  47  del
citato decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,  con  la
quale il candidato attesti che i lavori medesimi sono stati accettati
per  la  pubblicazione.  Tale  dichiarazione  dovra'   indicare   con
esattezza il titolo del lavoro, il nome dei relativi autori, la  data
di accettazione nonche' il nome della rivista scientifica nella quale
il  lavoro  stesso   sara'   pubblicato.   Non   saranno   presi   in
considerazione lavori che non siano stati pubblicati o accettati  per
la pubblicazione. 
    5. Gli  altri  titoli  di  merito  dovranno  essere  prodotti  in
originale  o  copia  dichiarata   conforme   all'originale   mediante
dichiarazione sostitutiva  dell'atto  di  notorieta'.  E'  possibile,
altresi',  produrre,  in  luogo   del   titolo,   una   dichiarazione
sostitutiva della normale certificazione, ai sensi dell'art.  46  del
citato decreto n. 445/2000, o una dichiarazione sostitutiva dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 dello stesso decreto. 
    6. Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta'  dovranno
essere  sottoscritte  in  presenza  del  dipendente  addetto,  ovvero
dovranno  essere  sottoscritte  e  corredate  da  copia  fotostatica,
ancorche'  non  autenticata,  di  un  documento  di   identita'   del
sottoscrittore. 
    7. Le dichiarazioni sostitutive di cui sopra, come  anche  quelle
previste  nei  successivi  articoli  del  presente  bando,   dovranno
contenere tutti gli elementi  che  le  rendano  utilizzabili,  per  i
relativi fini, in luogo della documentazione che sostituiranno. 
    8. Le dichiarazioni mendaci o la  falsita'  negli  atti,  secondo
quanto  previsto  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono puniti ai sensi del  codice
penale e delle leggi speciali in materia. 
    9. L'istituto procedera' a idonei controlli,  anche  a  campione,
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. 
    10. I titoli di cui al presente articolo  prodotti  in  fotocopia
semplice non corredata dalla dichiarazione sostitutiva con  la  quale
se ne attesti la  conformita'  all'originale  non  saranno  presi  in
considerazione. 
    11. Alla domanda dovra' essere allegato, altresi', un  elenco  in
triplice copia di tutti i titoli presentati. Detto elenco, sul  quale
dovranno essere indicati gli estremi del concorso  e  le  generalita'
del candidato, dovra' essere firmato dal candidato medesimo.  Ciascun
titolo dovra'  essere  numerato  progressivamente  e  la  numerazione
dovra' essere riportata nell'elenco. 
    12. I titoli indicati in elenco che non  risultino  allegati  non
saranno presi in considerazione. 
    13.  I  titoli  eventualmente  inviati  non  congiuntamente  alla
domanda saranno presi in considerazione solo se spediti, a  mezzo  di
raccomandata con avviso di ricevimento, entro il termine utile per la
presentazione delle domande. Tali titoli, unitamente ad un elenco  in
triplice  copia  degli  stessi,  dovranno  essere   accompagnati   da
un'apposita lettera di trasmissione. 
    14. I documenti di cui al presente  articolo  non  sono  soggetti
all'imposta sul bollo. 
    15. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  dopo  la  prova
scritta e prima che  si  proceda  alla  valutazione  degli  elaborati
relativi alla prova medesima. Saranno  valutati  i  titoli  dei  soli
candidati risultati presenti alla prova scritta. 
    16. I criteri per la valutazione dei titoli  saranno  determinati
dalla commissione esaminatrice nella  prima  seduta,  prima  di  ogni
altro adempimento previsto dal presente bando. 
    17. Il punteggio attribuito per i titoli  sara'  reso  noto  agli
interessati prima dell'effettuazione della  prova  orale  di  cui  al
successivo art. 6. 

        
      
                               Art. 6 

 

 
    1. Gli esami consteranno di una prova scritta ed una prova orale. 
    Prova scritta: redazione di un elaborato su tematica afferente il
codice degli appalti  (Decreto  legislativo  n.  163/06),  il  codice
dell'urbanistica (Decreto del Presidente della Repubblica n. 380/01),
il codice sicurezza sul lavoro (Decreto legislativo n. 81/2008). 
    Prova orale: colloquio che vertera' sugli stessi argomenti  della
prova   scritta   e   tendera'   all'accertamento   delle   capacita'
professionali del candidato in relazione alle attivita'  proprie  del
profilo professionale cui il  concorso  si  riferisce,  tenuto  anche
conto dei titoli culturali, di servizio e  professionali  presentati.
Il colloquio  dovra'  anche  accertare  la  conoscenza  della  lingua
inglese parlata e scritta,  nonche'  la  capacita'  di  utilizzazione
delle apparecchiature informatiche in  uso  presso  la  struttura  in
questione e delle applicazioni informatiche piu' diffuse; nozioni  di
diritto amministrativo, conoscenza  della  normativa  in  materia  di
sicurezza sul lavoro. 
    2.  Nella  prima  seduta  la  commissione   esaminatrice   dovra'
stabilire i  criteri  e  le  modalita'  di  valutazione  delle  prove
concorsuali  da  formalizzare  nei  relativi  verbali,  al  fine   di
assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Per  la  valutazione  della  prova  scritta  la   commissione
esaminatrice disporra', per  ogni  candidato,  di  un  punteggio  non
superiore a punti  novanta.  Conseguiranno  l'ammissione  alla  prova
orale i candidati  che  avranno  riportato  nella  prova  scritta  un
punteggio non inferiore a punti sessantatre. 
    4. Per la prova orale la commissione esaminatrice disporra',  per
ogni candidato, di un punteggio non superiore a  punti  novanta.  Per
superare detta prova il candidato dovra' riportare un  punteggio  non
inferiore a punti sessantatre. 
    5. Le  prove  d'esame  avranno  luogo  in  Roma.  Nella  Gazzetta
Ufficiale - 4ª serie  speciale  -  del  6  luglio  2012  verra'  data
comunicazione del giorno, dell'ora e del luogo  in  cui  i  candidati
dovranno  presentarsi  per   sostenere   la   prova   scritta.   Tale
comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. Le  prove
d'esame non potranno aver luogo nei  giorni  festivi  ne',  ai  sensi
della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita'  religiose
ebraiche nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi. 
    6. I candidati a cui non sia stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere  la  prova  scritta,
senza altro preavviso, all'indirizzo, nel giorno e nell'ora  indicati
nella suddetta Gazzetta Ufficiale. 
    7.  Ai  candidati  ammessi  alla  prova  orale  ne   sara'   data
comunicazione almeno venti giorni prima della data fissata  per  tale
prova. 
    8. La prova orale si svolgera'  presso  l'Istituto  superiore  di
sanita' o altra sede idonea, in un'aula aperta al pubblico. 
    9. Al termine  di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale  la
commissione esaminatrice formera' l'elenco dei  candidati  esaminati,
con l'indicazione del voto da ciascuno riportato. Tale  elenco  sara'
affisso nella sede in cui la prova stessa avra' luogo. 
    10.  Per  sostenere  le  prove  d'esame  i   candidati   dovranno
presentarsi muniti di un documento di riconoscimento, non scaduto per
decorrenza dei termini di validita'. 

        
      
                               Art. 7 

 

 
    1.  La  commissione  esaminatrice,  che  avra'  la   composizione
prevista dal decreto Presidenziale 3 ottobre 2002, articoli  6-bis  e
10, sara' nominata con provvedimento del Presidente dell'istituto. 

        
      
                               Art. 8 

 

 
    1.  La  votazione  complessiva  sara'  determinata  sommando   il
punteggio conseguito  nella  valutazione  dei  titoli,  la  votazione
riportata nella prova scritta e ed  il  voto  riportato  nella  prova
orale. 
    2. In base alle votazioni complessive riportate dai candidati, la
commissione esaminatrice  formera'  la  graduatoria  di  merito,  con
l'indicazione delle votazioni stesse. 

        
      
                               Art. 9 

 

 
    1. Per lo svolgimento degli esami si osserveranno le norme di cui
alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 al decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni  e  al
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 

        
      
                               Art. 10 

 

 
    1. I  candidati  che  abbiano  superato  la  prova  orale  e  che
intendano far valere i titoli di  preferenza  a  parita'  di  merito,
previsti dalla vigente normativa, dovranno far pervenire all'Istituto
superiore di sanita', entro il termine perentorio di giorni quindici,
decorrenti dal giorno successivo a quello in cui gli  stessi  abbiano
sostenuto la suddetta prova, i documenti attestanti  il  possesso  di
tali titoli. I documenti dovranno attestare, altresi', che i suddetti
titoli erano posseduti fin dalla data di scadenza del  termine  utile
per la presentazione delle domande. 
    2. La documentazione di cui  al  precedente  comma  del  presente
articolo non e' richiesta per i dipendenti dell'Istituto superiore di
sanita' in servizio a tempo determinato o a tempo  indeterminato  ne'
per i dipendenti di altre pubbliche amministrazioni, nel caso in  cui
la documentazione stessa esista agli atti  del  fascicolo  personale.
Gli stessi dovranno comunque darne comunicazione,  entro  il  termine
indicato nel suddetto comma, a pena  di  non  poter  beneficiare  dei
titoli di preferenza. 
    3. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica  n.
487/1994 e successive modificazioni. 
    4. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico  indipendentemente  dal  fatto
che il candidato  sia  coniugato  o  meno,  da  comprovarsi  mediante
certificazione anagrafica dalla quale risulti la data di nascita  dei
figli stessi; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche, da comprovarsi mediante produzione di copia dello stato di
servizio con l'eventuale indicazione  dei  giudizi  riportati  oppure
certificazione attestante il lodevole  servizio  prestato  rilasciata
dall'amministrazione d'appartenenza; 
      c) dall'eta'. E' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 
    5. Il diritto alla preferenza a parita' di merito  potra'  essere
dimostrato anche tramite dichiarazione sostitutiva di  certificazione
ovvero dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta',  a  seconda
dei casi. 
    6. Il candidato che abbia omesso di dichiarare nella  domanda  il
possesso dei titoli che diano diritto alla preferenza  a  parita'  di
merito di cui sopra non potra' beneficiare dei medesimi. 
    7. I documenti di cui al presente  articolo  saranno  considerati
prodotti in tempo utile anche se spediti a mezzo di raccomandata  con
avviso di ricevimento entro il termine indicato nel  primo  comma.  A
tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Detti documenti non sono soggetti all'imposta sul bollo. 
    8. Ai documenti di cui al presente  articolo  redatti  in  lingua
straniera deve essere allegata  una  traduzione  in  lingua  italiana
certificata conforme al testo  straniero,  redatta  dalla  competente
rappresentanza  diplomatica  o  consolare  ovvero  da  un  traduttore
ufficiale. 

        
      
                               Art. 11 

 

 
    1.  Riconosciuta  la  legittimita'   del   procedimento,   previo
controllo di regolarita' effettuato  sui  verbali  della  commissione
esaminatrice,  con  esclusione  delle  valutazioni  effettuate  dalla
commissione medesima sui titoli di  merito,  e  tenuti  presenti  gli
eventuali titoli  di  preferenza  a  parita'  di  merito  di  cui  al
precedente  art.  10,  con  decreto  del  direttore  della  Direzione
centrale delle risorse umane e degli affari generali sara'  approvata
la graduatoria di merito del concorso indetto con il presente  bando,
e verra' dichiarato il relativo vincitore. 
    2. La  graduatoria  sara'  pubblicata  nel  Bollettino  ufficiale
dell'Istituto superiore di sanita'. Di tale pubblicazione sara'  data
notizia mediante avviso nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica.
Dalla data di  pubblicazione  dell'avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  Trascorsi  centoventi  giorni  dalla  data  di  pubblicazione
dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale  potranno  essere  restituiti  i
titoli allegati alla domanda di partecipazione. 
    4. Trascorsi  due  mesi  dai  centoventi  giorni  sopra  indicati
l'amministrazione si riserva di restituire ai  candidati  i  suddetti
titoli anche in assenza di espressa richiesta degli interessati o  di
procedere allo scarto dei medesimi. 

        
      
                               Art. 12 

 

 
    1. L'assunzione del vincitore e' condizionata  all'autorizzazione
da parte della presidenza del Consiglio dei Ministri  -  Dipartimento
della funzione pubblica di concerto con il Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore sara' invitato, nel rispetto
della normativa vigente e previa produzione della  documentazione  di
cui al successivo art. 13, a stipulare,  ai  sensi  dell'art.  3  del
contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  del   personale   delle
istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione  sottoscritto  il  7
aprile  2006,  un  contratto  individuale   di   lavoro   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  indeterminato  e
contestualmente ad assumere servizio. 
    3.  Detto  rapporto  di  lavoro  sara'  regolato  dal   contratto
individuale, dai contratti collettivi di comparto nonche' dalle norme
in materia di pubblico  impiego  non  dichiarate  disapplicabili.  E'
condizione risolutiva del contratto  individuale,  senza  obbligo  di
preavviso, l'eventuale annullamento della procedura  di  reclutamento
che ne costituisce il presupposto. 
    4. Al nuovo assunto sara' corrisposto  il  trattamento  economico
iniziale  relativo  al  III   livello   professionale   (profilo   di
tecnologo), previsto dal C.C.N.L. 13 maggio 2009, oltre  gli  assegni
spettanti  ai  sensi   delle   vigenti   disposizioni   normative   e
contrattuali. 
    5. Il candidato assunto in servizio sara' soggetto ad un  periodo
di prova che avra' la durata di tre mesi. Detto periodo avra'  durata
dimezzata  per  il  candidato   che   provenga   da   altro   profilo
dell'Istituto superiore di sanita' con rapporto  di  lavoro  a  tempo
indeterminato, o che  presti  servizio  nell'istituto  stesso,  senza
interruzione, da almeno 12 mesi nel medesimo  profilo  di  tecnologo,
livello III o superiore, con contratto a tempo determinato. 
    6. Decorso il periodo di prova senza che il rapporto sia  risolto
da una delle parti, il dipendente si intende confermato in servizio. 
    7. Sara'  considerato  rinunciatario  il  vincitore  che  non  si
presenti,  senza  giustificato  motivo,  per  la  sottoscrizione  del
contratto individuale di lavoro e per la  contestuale  assunzione  in
servizio. 

        
      
                               Art. 13 

 

 
    1. Il candidato dichiarato  vincitore  dovra'  presentare  o  far
pervenire all'Ufficio indicato nel precedente  art.  4  del  presente
bando, entro il termine perentorio di trenta giorni  dal  ricevimento
del relativo  invito,  a  pena  di  non  dar  luogo  alla  successiva
stipulazione del contratto individuale di lavoro di cui  al  comma  2
del precedente art. 12, i seguenti documenti: 
      1)  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  (in   carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  46  del  decreto  del  Presidente
della   Repubblica   28   dicembre   2000,   n.   445,   sottoscritta
dall'interessato e comprovante: 
        a) la data e il luogo di nascita; 
        b) la cittadinanza, attuale  e  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso; 
        c) il godimento dei diritti politici, attuale e alla suddetta
data di scadenza,  con  l'indicazione  del  comune  nelle  cui  liste
elettorali risulta iscritto; 
        d)  il  non  aver  riportato  condanne  penali  e  non  avere
procedimenti penali in corso; 
        e) il titolo di studio  posseduto,  con  l'indicazione  della
data di conseguimento e dell'universita' presso  la  quale  e'  stato
conseguito; 
        f) abilitazione professionale e iscrizione all'albo; 
        g) attestato di frequenza al  corso  per  coordinatori  della
sicurezza in fase di  progettazione  e  in  fase  di  esecuzione  con
relativo aggiornamento (Decreto legislativo 81/08 - All. XIV); 
        h) abilitazione alle pratiche antincendio di cui  alla  legge
n. 818/84; 
        i) abilitazione a svolgere le funzioni  di  Responsabile  del
servizio di prevenzione e protezione; 
        j) il titolo di dottore di ricerca posseduto,  se  dichiarato
nella domanda di partecipazione al concorso al fine  dell'ammissione,
con l'indicazione della  data  di  conseguimento  e  dell'universita'
presso la quale e' stato conseguito; 
        k) l'esperienza triennale post laurea di cui all'art. 2 comma
1 lettera g) del presente  bando,  se  dichiarata  nella  domanda  di
partecipazione al concorso al fine dell'ammissione, con l'indicazione
del periodo e della struttura presso cui e' stata svolta; 
        l) la posizione agli  effetti  degli  obblighi  militari  con
l'indicazione del  distretto  di  appartenenza  ed  eventualmente  il
periodo di assolvimento; 
      2) certificato  medico  (in  bollo)  rilasciato  da  un  medico
militare ovvero da un medico  legale  dell'Azienda  unita'  sanitaria
locale o dall'ufficiale  sanitario,  dal  quale  risulti  l'idoneita'
fisica dell'aspirante  al  servizio  continuativo  ed  incondizionato
nell'impiego al quale si riferisce il  presente  bando.  In  caso  di
eventuale invalidita', dovra' esserne data  notizia  nel  certificato
medico  con  l'indicazione  della  percentuale  di  riduzione   della
capacita' lavorativa e la  dichiarazione  che  l'aspirante  non  puo'
riuscire di pregiudizio alla salute o alla incolumita'  dei  compagni
di lavoro e alla sicurezza degli impiegati e che  le  sue  condizioni
fisiche lo rendono idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per
il quale concorre; 
      3) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' (in  carta
semplice), resa ai sensi dell'art.  47  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, sottoscritta dal candidato in  presenza
del dipendente addetto  ovvero  sottoscritta  e  corredata  da  copia
fotostatica, ancorche' non autenticata, di un documento di  identita'
del sottoscrittore, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o
privato  e  di  non  trovarsi  in   nessuna   delle   situazioni   di
incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto  legislativo  n.
165/2001, ovvero espressa dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
superiore di sanita'. 
    2. La dichiarazione di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1
sostituisce, ai sensi dell'art. 46 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  i  corrispondenti  documenti
previsti dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
686/1957, dei  quali  e'  data  comunque  ai  candidati  facolta'  di
presentazione. 
    3.  L'istituto  richiedera'  direttamente  alle   amministrazioni
competenti per il rilascio  delle  relative  certificazioni  conferma
scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con  le  risultanze
dei registri da esse custoditi. 
    4. Resta fermo quanto previsto dal comma 8 del precedente art.  5
in caso di falsa  dichiarazione.  Qualora  dai  controlli  effettuati
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
vincitore decadra' dai benefici conseguenti al provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    5. L'impiegato appartenente ai ruoli  organici  di  una  pubblica
amministrazione potra' limitarsi ad attestare, con  la  dichiarazione
di cui al punto 1)  del  precedente  comma  1,  tale  sua  condizione
nonche' quanto indicato alle lettera e), t) g), h), i), j) e k) della
dichiarazione medesima; inoltre dovra' produrre il certificato medico
di cui al punto 2)  e,  ad  esclusione  del  personale  dell'Istituto
superiore di sanita', la  dichiarazione  di  opzione  per  l'Istituto
stesso, di cui al punto 3). 
    6. Le dichiarazioni  ed  il  certificato  medico  sopra  indicati
dovranno essere in data  non  anteriore  a  sei  mesi  da  quella  di
ricevimento del relativo invito. 
    7. Scaduto inutilmente il termine  di  cui  al  primo  comma  del
presente articolo, fatta salva  la  possibilita'  di  una  proroga  a
richiesta  dell'interessato  nel  caso  di  comprovato   impedimento,
l'Istituto superiore di sanita' comunichera' ai concorrenti vincitori
che non abbiano presentato la documentazione come  innanzi  precisato
di non poter dar luogo alla stipulazione del contratto individuale di
cui al comma 2 del precedente art. 12. 
      Roma, 18 maggio 2012 


				 
                             Il direttore della direzione centrale    
                          delle risorse umane e degli affari generali 
                                            Pasquali