Concorso per 1 professore universitario 1^ fascia (lazio) 1 professore universitario 2^ fascia (lazio) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 58 del 27-07-2012
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA CONCORSO   (scad.  20 novembre 2012) Procedura per il conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale alle funzioni di professore universitar ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-07-2012
Data Scadenza bando 20-11-2012
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

CONCORSO   (scad.  20 novembre 2012)
Procedura  per   il   conseguimento   dell'abilitazione   scientifica
  nazionale alle funzioni di  professore  universitario  di  prima  e
  seconda fascia. 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                   per l'universita', lo studente 
               e il diritto allo studio universitario 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio  1980,
n. 382, e  successive  modificazioni,  recante  «Riordinamento  della
docenza  universitaria,  relativa  fascia   di   formazione   nonche'
sperimentazione organizzativa e didattica»; 
    Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, e successive modificazioni,
concernente  «Istituzione  del  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica»; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive
modificazioni, concernente «Riforma dell'organizzazione del  Governo,
a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.»; 
    Visto il decreto legge 16 maggio 2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  luglio   2008,   n.   121,   recante
«Disposizioni urgenti per l'adeguamento delle strutture di Governo in
applicazione dell'art. 1, commi 376 e 377, della  legge  24  dicembre
2007, n. 244», e, in particolare, l'art. 1, istitutivo del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 2010,
n.  76,  recante  «Regolamento  concernente  la   struttura   ed   il
funzionamento  dell'Agenzia  nazionale  di  valutazione  del  sistema
universitario e della ricerca (ANVUR), adottato ai sensi dell'art. 2,
comma 140, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286»; 
    Vista  la  legge  30  dicembre  2010,  n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», e, in particolare, gli articoli 15 e 16; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  29  luglio   2011,   prot.   n.   336,   recante   la
«Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in  macrosettori
concorsuali, di cui all'art. 15, legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca  12  giugno   2012,   prot.   n.   159,   recante   la
«Rideterminazione dei settori concorsuali, ai sensi dell'art.  5  del
decreto 29 luglio 2001», che modifica il predetto DM 29 luglio 2011; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 2 maggio 2011, prot. n. 236,  concernente  «Definizione
delle tabelle di corrispondenza tra le posizioni accademiche italiane
e quelle estere di cui all'art. 18, comma 1, lettera b)  della  legge
n. 240/2010»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  14  settembre
2011,  n.  222,  recante  «Regolamento  concernente  il  conferimento
dell'abilitazione scientifica nazionale per l'accesso  al  ruolo  dei
professori universitari, a norma dell'art. 16 della legge 30 dicembre
2010, n. 240», e, in particolare, l'art. 9, comma  1,  concernente  i
tempi, in sede di prima applicazione, dell'indizione delle  procedure
per il conseguimento dell'abilitazione e l'art. 8, comma  6,  secondo
periodo,  relativo  ai  tempi  complessivi   a   disposizione   delle
commissioni per lo svolgimento dei lavori; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 4 gennaio 2012, n. 159, adottato  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze,  concernente  «Compenso  da
corrispondere  ai   componenti,   in   servizio   all'estero,   della
commissione nazionale prevista per il conseguimento dell'abilitazione
scientifica nazionale per le funzioni di professore  di  prima  e  di
seconda fascia - art. 16, comma 3, legge 30 dicembre 2010, n. 240»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 giugno 2012, n. 76, concernente «Regolamento  recante
criteri  e  parametri  per  la  valutazione  dei  candidati  ai  fini
dell'attribuzione   dell'abilitazione   scientifica   nazionale   per
l'accesso  alla  prima  e  alla   seconda   fascia   dei   professori
universitari,   nonche'   le   modalita'   di   accertamento    della
qualificazione dei commissari ai sensi dell'art. 16, comma 3, lettere
a), b) e c) della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e degli articoli  4
e 6, commi 4 e 5, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  14
settembre 2011, n. 222»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 19 giugno 2012, con il  quale  e'  stato  approvato  il
nuovo statuto del Consorzio CINECA; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 12 giugno 2012, prot. n. 158, con  il  quale  e'  stato
costituito il Comitato tecnico per  la  validazione  delle  procedure
informatiche da  utilizzare  ai  fini  dell'abilitazione  scientifica
nazionale; 
    Visto l'esito della riunione del  17  luglio  2012  del  predetto
Comitato tecnico, nelle quali  e'  stata  effettuata  la  validazione
delle   procedure   informatiche   riguardanti    il    conseguimento
dell'abilitazione scientifica nazionale; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni,  recante  «Testo  Unico  in
materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni, recante «Codice in  materia  di  protezione  dei  dati
personali»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Vista la delibera del 21 giugno 2012, n. 50, dell'ANVUR,  con  la
quale e' stabilita  la  modalita'  di  calcolo  degli  indicatori  da
utilizzare ai fini della selezione degli aspiranti commissari e della
valutazione dei candidati per l'abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto il decreto direttoriale n. 181 del 27 giugno 2012,  con  il
quale  e'  stata  avviata  la  procedura  per  la  formazione   delle
commissioni nazionali  per  il  conferimento  dell'abilitazione  alle
funzioni di professore universitario di prima e seconda fascia; 
    Vista la nota direttoriale del 6 luglio 2012, prot. n. 3348,  con
la quale la Direzione generale per l'universita', lo  studente  e  il
diritto allo studio universitario  ha  chiesto  alla  Conferenza  dei
Rettori  dell'Universita'  italiane   (CRUI)   di   provvedere   alla
formulazione della  proposta  della  lista  degli  atenei  idonei  ad
ospitare i lavori delle Commissioni di abilitazione; 
    Vista la proposta  della  CRUI  del  19  luglio  2012,  prot.  n.
710/P/gl, relativa alla proposta di individuazione delle  Universita'
sedi delle procedure di abilitazione scientifica nazionale; 
    Visto  l'esito  del  sorteggio  delle  Universita'   sedi   delle
procedure di abilitazione effettuato in data 20 luglio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto della procedura 
 
    1. Ai sensi degli articoli 3 e 9 del decreto del Presidente della
Repubblica n.  222  del  2011,  e'  indetta  la  procedura   per   il
conseguimento dell'abilitazione scientifica nazionale  alle  funzioni
di professore universitario di prima e seconda  fascia,  per  ciascun
settore concorsuale di cui all'allegato 3 del presente decreto. 

        
      
                               Art. 2 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione alla procedura di cui all'art. 1,
a pena di esclusione,  e'  presentata,  a  decorrere  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, entro  e
non oltre le ore 17 (ora italiana) del 20 novembre 2012, mediante  la
procedura telematica validata dal comitato tecnico ai sensi dell'art.
3, comma 5, del DPR  n.  222  del  2011,  accessibile  dal  sito  del
Ministero -                   sezione                   «Universita'»
(https://www.istruzione.it/web/universita/home) -    o    direttamente
all'indirizzo http://abilitazione.miur.it. A tal fine la  domanda  e'
compilata in lingua italiana o in lingua inglese: 
      a.  dai  professori  e  ricercatori  in  servizio   presso   le
universita' italiane mediante l'apposita sezione presente  nel  «sito
docente» (https://loginmiur.cineca.it/); in tal caso saranno altresi'
utilizzate le informazioni gia' presenti con  riferimento  a  ciascun
candidato; 
      b. dai soggetti non ricompresi  nella  categoria  di  cui  alla
lettera a), a seguito di registrazione nell'apposita sezione presente
nel «sito docente» (https://loginmiur.cineca.it/). 
    2. A pena di esclusione, la domanda deve contenere: 
      a) nome e cognome; 
      b) luogo e data di nascita; 
      c) codice fiscale; 
      d) l'indirizzo di posta elettronica e l'indirizzo (di residenza
o di domicilio) prescelto ai fini delle comunicazioni  relative  alla
presente procedura; 
      e) dall'indicazione  del  settore  concorsuale  nell'ambito  di
quelli  di  cui  all'allegato  3  e  della  fascia   dei   professori
universitari per cui si presenta la domanda di abilitazione. 
    3. La domanda e' corredata: 
      a) dal  curriculum  vitae  compilato  attraverso  la  procedura
telematica e contenente l'elenco complessivo dei titoli  posseduti  e
delle  pubblicazioni  scientifiche  pubblicate  fino  alla  data   di
presentazione della domanda, anche  ai  fini  dell'adempimento  degli
oneri di pubblicita' di cui all'art.  3,  comma  5,  del decreto  del
Presidente della Repubblica n. 222 del  2011;  nel  curriculum  vitae
devono  altresi'  essere  contenute  le  informazioni  riguardanti  i
periodi di congedo per maternita', gli altri  periodi  di  congedo  o
aspettativa, previsti dalle leggi vigenti e  diversi  da  quelli  per
motivi di studio, e le eventuali interruzioni motivate e  documentate
dell'attivita' scientifica; 
      b) nell'ambito dell'elenco  delle  pubblicazioni  di  cui  alla
lettera  a),  dalle  pubblicazioni  scientifiche,  che  a   pena   di
esclusione sono caricate in formato elettronico (.pdf) e  nel  numero
massimo  di  cui  agli  allegati  1  e   2   del   presente   decreto
rispettivamente per l'abilitazione alla prima e alla seconda  fascia;
tra  le  pubblicazioni  devono  essere  indicate  quelle  soggette  a
copyright; 
      c) nell'ambito dell'elenco dei titoli di cui alla  lettera  a),
dall'eventuale documentazione attestante gli stessi, da  caricare  in
formato elettronico (.pdf); 
      d) a pena di esclusione, dal consenso al trattamento  dei  dati
personali  e  alla  pubblicazione  dell'elenco  dei  titoli  e  delle
pubblicazioni  scientifiche  (sul  sito  del  Ministero,  dell'Unione
europea e dell'Universita' sede della procedura) nonche'  degli  atti
relativi alla procedura  di  abilitazione,  dei  giudizi  individuali
espressi da ciascun commissario e dei pareri pro veritate  (sul  sito
del Ministero) secondo quanto  previsto  dal  presente  decreto,  nel
rispetto del decreto leglislativo n. 196 del 2003. 
    4. La presentazione  della  domanda  di  ammissione  deve  essere
perfezionata attraverso l'invio della scheda di sintesi della stessa,
generata in formato elettronico (.pdf)  dal  sistema  telematico,  in
lingua italiana o in lingua italiana e in lingua inglese (per  coloro
che optano per la compilazione  della  domanda  in  lingua  inglese),
secondo una delle seguenti modalita': 
      a) mediante firma digitale del candidato, utilizzando specifico
software in grado di supportare tale modalita';  in  questo  caso  la
predetta scheda di sintesi dovra' essere firmata e poi  caricata  per
l'invio elettronico in  formato  «.p7m»  tramite  l'apposita  sezione
della procedura telematica; 
      b)  mediante  sottoscrizione  della  scheda  di  sintesi  della
domanda da parte del candidato, cui deve  essere  allegata  copia  in
formato  elettronico  (.pdf)  del  proprio  documento  di  identita';
entrambi  i  documenti  devono  essere  caricati  e  inviati  tramite
l'apposita sezione della procedura telematica. 
    5. Le dichiarazioni rese nella  domanda  e  nella  documentazione
allegata da parte degli candidati sono  da  ritenersi  rilasciate  ai
sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. 
    6. Coloro che intendono presentare  la  propria  candidatura  per
piu' di una  fascia  e  di  un  settore  concorsuale  sono  tenuti  a
presentare  domanda  distintamente  per   ogni   fascia   e   settore
concorsuale. 
    7. Dalla scadenza del termine per la presentazione delle  domande
di cui al comma  1  decorre  il  termine  previsto  dall'art.  9  del
decreto-legge 21 aprile 1995, n. 120, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 1995, n. 236, per la  presentazione,  da  parte
dei candidati, di eventuali istanze di  ricusazione  dei  commissari.
Decorso tale termine sono inammissibili istanze  di  ricusazione  dei
commissari. 
    8. L'eventuale ritiro della domanda puo'  essere  presentato  dal
candidato, con le modalita' telematiche di cui ai commi 1 e 4,  entro
quindici giorni dalla pubblicazione sul  sito  dell'Universita'  sede
della procedura delle determinazioni di cui all'art. 3, comma 3,  del
DM n. 76 del 2012. 

        
      
                               Art. 3 
 
                        Sedi delle procedure 
 
    1. Le universita'  sedi  delle  procedure  per  il  conseguimento
dell'abilitazione,  individuate  ai  sensi  dell'art.  5,  comma   1,
del decreto del Presidente della Repubblica n.  222  del  2011,  sono
indicate,  per  ciascun  settore  concorsuale,  nell'allegato  3.  Su
richiesta della commissione e compatibilmente  con  il  rispetto  dei
tempi della procedura, possono essere disposte modifiche  della  sede
ospitante la procedura. 
    2. Le universita' individuate ai sensi del comma 1 assicurano  le
strutture e  il  supporto  di  segreteria  per  l'espletamento  delle
procedure. 
    3. Per ciascuna procedura di abilitazione  l'universita'  nomina,
ai  sensi  della  legge  7  agosto  1990,  n.   241,   e   successive
modificazioni, il responsabile del procedimento che  ne  assicura  il
regolare  svolgimento  nel  rispetto  della  normativa  vigente,  ivi
comprese le forme di pubblicita' relative alle fasi  della  procedura
successiva alla scelta della sede. 
    4. Gli oneri relativi al funzionamento  di  ciascuna  commissione
sono posti a carico dell'ateneo  ove  si  espleta  la  procedura  per
l'attribuzione dell'abilitazione. Di tali oneri si tiene conto  nella
ripartizione del Fondo di finanziamento ordinario  delle  universita'
statali e del  contributo  di  funzionamento  delle  Universita'  non
statali legalmente riconosciute. 

        
      
                               Art. 4 
 
                      Lavori delle commissioni 
 
    1. Ciascuna commissione, insediatasi presso l'universita' in  cui
si espletano le  procedure  di  abilitazione,  elegge  tra  i  propri
componenti il presidente e il segretario.  Nella  prima  riunione  la
commissione  definisce,  altresi',  le  modalita'  organizzative  per
l'espletamento delle procedure di abilitazione, distinte per  fascia.
Tali determinazioni sono comunicate entro il termine massimo  di  due
giorni  al  responsabile  del  procedimento  individuato   ai   sensi
dell'art. 3, comma 3, il quale ne assicura la  pubblicita'  sul  sito
dell'Universita' per  almeno  sette  giorni  prima  della  successiva
riunione della commissione e per  tutta  la  durata  dei  lavori.  La
successiva riunione della commissione puo'  tenersi  solo  a  partire
dall'ottavo giorno successivo alla pubblicazione. Prima di  procedere
alle attivita'  di  cui  al  comma  2  la  commissione  procede  alle
determinazioni di cui agli articoli 3, comma  3,  4,  commi  1  e  4,
lettera l), 5, commi 1 e 4, lettera h), e 6, comma 5, del  DM  n.  76
del 2012. 
    2. Espletati gli adempimenti di cui al comma  1,  le  commissioni
accedono per via telematica alle domande,  all'elenco  dei  titoli  e
delle   pubblicazioni    scientifiche,    nonche'    alla    relativa
documentazione, presentati ai sensi dell'art.  2.  Per  garantire  la
riservatezza dei dati l'accesso avviene  tramite  codici  di  accesso
attribuiti e comunicati dal Ministero a ciascuno dei  commissari.  In
ogni caso la consultazione delle pubblicazioni soggette  a  copyright
da parte dei commissari avviene nel rispetto della normativa  vigente
a tutela dell'attivita' editoriale e del diritto d'autore. 
    3. La commissione, nello svolgimento dei lavori,  puo'  avvalersi
della facolta' di acquisire pareri scritti pro veritate da  parte  di
esperti revisori ai sensi dell'art. 16, comma 3,  lettera  i),  della
legge n. 240 del 2010. La facolta' e' esercitata, su proposta di  uno
o piu'  commissari,  a  maggioranza  assoluta  dei  componenti  della
commissione.  Anche  per  gli  esperti  revisori  si  applica  quanto
previsto dal comma 2, ultimo periodo. 
    4.  La  commissione  attribuisce  l'abilitazione   con   motivato
giudizio espresso sulla base di criteri e parametri differenziati per
funzioni e per area disciplinare, definiti dagli articoli 3, 4, 5,  6
e 7 del DM n. 76 del 2012, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del decreto
del Presidente della Repubblica n. 222  del  2011,  e  fondato  sulla
valutazione analitica dei  titoli  posseduti  e  delle  pubblicazioni
scientifiche  pubblicate  fino  alla  data  di  presentazione   della
domanda, previa sintetica descrizione del contributo individuale alle
attivita' di ricerca e sviluppo svolte. In particolare, ai  fini  del
calcolo degli indicatori dei singoli candidati di cui agli allegati A
e B del DM n. 76 del 2012, il riferimento ai dieci  anni  consecutivi
deve  essere  inteso   includendo   le   pubblicazioni   scientifiche
pubblicate nei dieci anni precedenti alla data di  pubblicazione  del
presente decreto e fino alla data  di  presentazione  della  domanda.
L'eventuale dissenso dal parere pro veritate di cui  al  comma  3  e'
adeguatamente motivato. 
    5. La commissione delibera a maggioranza dei quattro  quinti  dei
componenti. 
    6. Le commissioni sono tenute a concludere i propri lavori  entro
cinque mesi dalla data di pubblicazione del  presente  decreto  nella
Gazzetta Ufficiale, cui si  aggiungono  i  sessanta  giorni  previsti
dall'art. 8, comma 6, secondo  periodo,  del decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 222 del 2011. Decorso tale termine, e' avviata la
procedura di sostituzione della commissione, con le modalita' di  cui
all'art. 7 del decreto del Presidente della  Repubblica  n.  222  del
2011 e fermi restando gli atti compiuti  ai  sensi  dell'art.  6  del
medesimo   del decreto   del   Presidente   della   Repubblica,   con
l'assegnazione alla nuova commissione di un termine non  superiore  a
tre mesi per la conclusione  dei  lavori.  E'  facolta'  della  nuova
commissione, nella prima riunione successiva alla sostituzione,  fare
salvi  con  atto  motivato  gli  atti  compiuti   dalla   commissione
sostituita. 
    7. La commissione si avvale di  strumenti  telematici  di  lavoro
collegiale. In relazione alla procedura di abilitazione per  ciascuna
fascia, sono redatti i  verbali  delle  singole  riunioni  contenenti
tutti gli atti.  I  giudizi  individuali  e  collegiali  espressi  su
ciascun candidato, i pareri pro veritate degli esperti revisori,  ove
acquisiti, e le eventuali espressioni di dissenso da essi, nonche' la
relazione  riassuntiva  dei   lavori   svolti   costituiscono   parte
integrante  e  necessaria  dei  verbali.  Entro   15   giorni   dalla
conclusione dei  lavori,  i  verbali  redatti  e  sottoscritti  dalla
commissione  sono  trasmessi  tramite  procedura  informatizzata   al
Ministero. 
    8. I giudizi individuali espressi dal commissario di cui all'art.
6, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica  n.  222  del
2011, e i pareri pro veritate di cui al comma 3 possono  essere  resi
anche in una lingua comunitaria diversa dall'italiano. 
    9. Gli atti relativi alla procedura di  abilitazione,  i  giudizi
individuali espressi da ciascun commissario e i pareri  pro  veritate
sono pubblicati sul sito del Ministero per un periodo di 120 giorni. 
    10. Ai fini della partecipazione ai procedimenti di  chiamata  di
cui agli articoli 18 e 24, commi 5 e 6, della legge n. 240 del  2010,
la  durata  dell'abilitazione  e'  pari  a  quattro  anni   dal   suo
conseguimento. 
    11.  Il  mancato  conseguimento  dell'abilitazione  preclude   la
partecipazione alle procedure di  abilitazione  indette  nel  biennio
successivo per il medesimo settore concorsuale della medesima  fascia
ovvero della fascia superiore. 

        
      
                               Art. 5 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi  del  decreto  legislativo  n.  196  del  2003,  sono
titolari del trattamento dei dati  personali  forniti  dai  candidati
all'abilitazione il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca-Direzione generale per l'universita', lo studente e  il
diritto allo studio universitario, p.zza Kennedy n. 20, 00144 Roma, e
le universita' sedi delle procedure di abilitazione, come individuate
dall'allegato 3.  Tali  dati  sono  raccolti,  per  le  finalita'  di
gestione  delle  procedure  di   abilitazione,   dai   titolari   del
trattamento, secondo le modalita' previste dal presente decreto,  per
il tramite del  Consorzio  CINECA,  via  Magnanelli  n.  6/3,  40033,
Casalecchio di Reno, Bologna. Il  responsabile  del  trattamento  dei
dati personali e' individuato nel Direttore del CINECA. 
    2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio  per  la  valutazione
dei candidati ai fini del conseguimento dell'abilitazione scientifica
nazionale e per la gestione delle relative procedure. 
    3. Le predette informazioni saranno  diffuse  esclusivamente  nei
casi e secondo le modalita' previste dal decreto del Presidente della
Repubblica n. 222 del 2011. 
    4. Gli interessati possono far valere i diritti loro spettanti ai
sensi del decreto legislativo n.  196  del  2003  nei  confronti  dei
soggetti di cui al comma 1. 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale  della
Repubblica italiana  e  dell'Unione  europea  nonche'  sui  siti  del
Ministero  dell'istruzione,   dell'universita'   e   della   ricerca,
dell'Unione europea e di tutte le universita' italiane. 
      Roma, 20 luglio 2012 
 
                                          Il direttore genrale: Livon