Concorso per 10 dottori di ricerca (toscana) 1 dottore di ricerca (toscana) UNIVERSITA' DI SIENA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Incarico |
Posti | 10 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 14-09-2012 |
Sintesi: | UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO (scad. 15 ottobre 2012) Selezione pubblica, per l'ammissione di Dottorati di Ricerca in Medicina molecolare, per il triennio 2011-2014. ... |
Ente: | UNIVERSITA' DI SIENA |
Regione: | TOSCANA |
Provincia: | SIENA |
Comune: | SIENA |
Data di inserimento: | 14-09-2012 |
Data Scadenza bando | 15-10-2012 |
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CONCORSO (scad. 15 ottobre 2012)
Selezione pubblica, per l'ammissione di Dottorati di Ricerca in Medicina molecolare, per il triennio 2011-2014.
IL RETTORE Visto il bando della regione Toscana emanato con decreto dirigenziale n. 1003 del 14 marzo 2012 relativo all'avviso regionale POR CRO OB. 2 Asse IV - Capitale umano: per il finanziamento di attivita' «in rete» a sostegno di un maggiore e migliore raccordo tra Alta formazione e mercato del lavoro - Dottorati internazionali - Borse di studio Pegaso anno 2012; Visti i progetti presentati dall'Universita' degli studi di Siena al fine di ottenere l'assegnazione delle borse di studio Pegaso per alcuni dottorati di ricerca; Considerato che con decreto dirigenziale della regione Toscana n. 3022 del 19 giugno 2012 e' stata approvata la graduatoria dei corsi di dottorato finanziati ed assegnate le relative borse di studio Pegaso; Viste le disposizioni normative e regolamentari sull'utilizzo delle risorse del Fondo sociale europeo, ed in particolare: la legge regionale n. 32/2002 «Testo unico della normativa della regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro» e successive modifiche e integrazioni; il Regolamento (CE) n. 1083/2006 recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione; il Regolamento (CE) n. 1828/2006 che stabilisce le modalita' di applicazione del regolamento n. 1083/2006, il Regolamento (CE) n. 1081/2006 relativo al Fondo sociale europeo; la decisione della commissione delle Comunita' europee C(2007) 5475 del 7 novembre 2007 con la quale si approva il testo del POR OB. 2 Toscana 2007/2013 e la relativa DGR n. 832/2007 con la quale la giunta ne prende atto; la DGR n. 873 del 26 novembre 2007 di approvazione del provvedimento attuativo di dettaglio del POR OB. 2 FSE 2007/2013; la DCR n. 93 del 20 settembre 2006 di approvazione del piano di indirizzo generale integrato di cui all'art. 31 della L.R. n. 32/2002; le disposizioni contenute nella delibera della giunta regionale 31 luglio 2006, n. 569, «Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 l.r. n. 32/2002», cosi' come integrata con la DGR n. 202/2008; la delibera della giunta regionale n. 117 del 18 febbraio 2008 «Presa d'atto dei criteri di selezione delle operazioni da ammettere al cofinanziamento del FSE approvati dal comitato di sorveglianza nella seduta del 29 gennaio 2008»; la DGR n. 534/06 relativa all'inclusione di parametri di genere nei progetti finanziati con risorse regionali; Visto lo Statuto dell'Universita' degli studi di Siena, modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, emanato con decreto rettorale n. 164/2012 del 7 febbraio 2012 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 49 del 28 febbraio 2012, data dalla quale e' entrato in vigore; Visto il regolamento didattico di Ateneo; Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed in particolare gli artt. 67 e successivi; Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398 ed in particolare gli articoli 6 ed 8; Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; Visto il decreto ministeriale n. 224/99; Visto il regolamento in materia di dottorato di ricerca dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto rettorale n. 951/98-99 del 5 maggio 1999 ed integralmente sostituito con decreto rettorale n. 1440/2006-07 del 10 agosto 2007 e sue successive modificazioni; Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario»; Nelle more dell'applicazione dei decreti attuativi della legge n. 240/2010; Vista la convenzione n. rep. 716/2008 stipulata tra l'Universita' degli studi di Siena e l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - Articolazione organizzativa territoriale di Siena per la determinazione delle modalita' di riscossione della tassa regionale e modificata con atto n. rep. 7 del 6 marzo 2009; Vista la nota n. 3054/A08 del 14 aprile 2009 con la quale l'Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - Articolazione organizzativa territoriale di Siena - ha indicato la modalita' di versamento della tassa regionale da parte dei dottorandi; Viste le delibere del Senato accademico del 20 luglio 2011 e del 1° settembre 2011 relative alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014 con le quali sono state approvate deroghe all'attuale regolamento in materia di dottorato di ricerca; Viste le delibere del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2011 e del 7 settembre 2011 relative alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014; Visto il decreto rettorale Rep. 1498/2011 del 9 settembre 2011 relativo all'attivazione dei corsi di dottorato di ricerca presso l'Universita' degli studi di Siena per il triennio 2011-2014; Vista la delibera del Senato accademico del 3 aprile 2012 con la quale e' stato precisato che «ogni riferimento a deroghe al regolamento in materia di dottorato di ricerca contenuto nelle delibere del Senato accademico del 5 luglio 2011, 20 luglio 2011, 1° settembre 2011 va inteso come deroga provvisoria ed eccezionale conseguente alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo del citato regolamento che restera' in vigore nelle more del nuovo regolamento previsto dall'art. 22 comma 2 dello Statuto; Vista la delibera del Senato accademico del 5 luglio 2012 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del MIUR-Fondo giovani (queste ultime cofinanziate dai Dipartimenti interessati) fra i dottorati di ricerca per l'A.A. 2012/2013; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 10 luglio 2012 con la quale e' stata introdotta la contribuzione studentesca a carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato e la delibera del 27 luglio 2012 dello stesso organo con cui e' stata ratificata la delibera precedente; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione del 27 luglio 2012 relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo e quelle del MIUR-Fondo giovani (queste ultime cofinanziate dai Dipartimenti interessati) fra i dottorati di ricerca per l'A.A. 2012/2013; Vista la delibera del Consiglio di amministrazione dell'Universita' degli studi di Siena del 27 luglio 2012 con la quale e' stata autorizzata l'istituzione delle borse di dottorato a valere sul Progetto Pegaso 2012 della regione Toscana, di cui al decreto dirigenziale della regione Toscana n. 3022 del 19 giugno 2012; Decreta: Art. 1 Oggetto dell'avviso di selezione Sono indette pubbliche selezioni per l'ammissione ai sottoelencati dottorati di ricerca attivati presso l'Universita' degli studi di Siena per il triennio 2011-2014. Per ogni dottorato di ricerca vengono indicati i connotati essenziali Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito di finanziamenti aggiuntivi che dovranno essere effettivamente acquisiti dall'Universita' degli studi di Siena entro un mese dall'inizio delle attivita' didattiche. Dette borse saranno conferite solo dopo il perfezionamento degli atti necessari all'acquisizione delle risorse previste per l'attivazione delle stesse ed accertati dai competenti uffici. Lo scorrimento della graduatoria di merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi dall'inizio delle attivita' didattiche. Il numero complessivo dei posti non potra', comunque, eccedere la capacita' massima recettiva di ciascun dottorato. L'eventuale aumento delle borse di studio nonche' eventuali e conseguenti integrazioni al presente decreto saranno rese note mediante pubblicazione dei relativi atti alla pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento.
Art. 2 Requisiti di ammissione Possono presentare domanda di ammissione ai dottorati di ricerca, senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso di un diploma di laurea conseguito negli ordinamenti previgenti il decreto ministeriale n. 509/99 o laurea specialistica conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 509/99 o laurea magistrale conseguita ai sensi del decreto ministeriale n. 270/04 o di un analogo titolo accademico conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuto al titolo italiano, preventivamente riconosciuto dalle competenti autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari di cooperazione e mobilita'. In tal caso il candidato dovra' indicare nella domanda di ammissione, come data di conseguimento del titolo, la data di emanazione del provvedimento relativo all'equipollenza e l'universita' italiana che lo ha predisposto. Nel caso, invece, in cui il titolo non sia gia' stato dichiarato equipollente, sara' compito del collegio dei docenti del dottorato, al momento della richiesta di iscrizione degli eventuali aventi diritto, deliberare sul riconoscimento del titolo accademico conseguito all'estero ai soli fini dell'ammissione ai corsi. Possono presentare domanda di ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo conseguiranno entro il 31 ottobre 2012. Titolo accademico conseguito all'estero Il titolo accademico conseguito all'estero, di durata almeno quadriennale, deve essere qualificato di secondo livello in base all'ordinamento universitario del paese in cui e' stato conseguito e utile a consentire, nel paese di conseguimento, l'accesso al dottorato di ricerca. Nel rispetto di tale principio, il collegio dei docenti del dottorato di ricerca delibera sull'ammissibilita'. I candidati con titolo accademico straniero dovranno allegare alla domanda online o cartacea: certificato del titolo con elenco di esami e votazioni - «transcript» - in italiano o in inglese, oppure tradotto in italiano o in inglese e copia di ogni altro documento ritenuto utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo (es. diploma supplement, curriculum, dichiarazione di valore in loco). Al candidato potra' essere richiesto in qualsiasi momento di integrare la documentazione presentata, ai fini di verificarne l'ammissibilita'. I candidati con titolo accademico estero sono ammessi alla selezione con riserva e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. Se vincitori, dovranno consegnare la documentazione di cui all'art. 5.
Art. 3 Domanda di ammissione La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata utilizzando la procedura di iscrizione on-line descritta nelle pagine web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento entro e non oltre le ore 13,00 del termine perentorio del 15 ottobre 2012. A conferma dell'avvenuta registrazione della domanda verra' automaticamente prodotto un messaggio di posta elettronica di conferma che sara' inoltrato al candidato all'indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda. Nel caso in cui non sia possibile utilizzare la procedura di ammissione on-line, la domanda potra' essere presentata secondo una delle seguenti modalita': consegna a mano entro e non oltre il termine perentorio delle ore 13,00 del 15 ottobre 2012 presso la Divisione corsi di III Livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara - via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena (Orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven. 9,00-13,00; mar/giov 14,30 -16,30); spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Divisione corsi di III livello - Dottorato - Collegio Santa Chiara - via Valdimontone n. 1 - 53100 Siena. I candidati residenti all'estero potranno utilizzare altre forme di trasmissione che diano certezza della data di spedizione. In ogni caso la domanda e la documentazione dovranno pervenire all'Universita' degli studi di Siena entro e non oltre le ore 13,00 del termine perentorio del 15 ottobre 2012. Non fara' pertanto fede il timbro di spedizione postale. Il modulo per la presentazione della domanda di ammissione in forma cartacea e' parte integrante del presente bando ed e' disponibile all'indirizzo internet https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo, il candidato dovra' far pervenire i documenti utili ai fini della valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata all'art. 1 del bando di concorso del dottorato) alla voce «Documenti utili ai fini della valutazione» entro la scadenza del bando di concorso. Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line i suddetti documenti dovranno essere allegati in formato elettronico alla domanda stessa. Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in cui non sia possibile per il candidato allegare i suddetti documenti in formato elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalita' e negli stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una busta sulla quale dovra' essere applicato il talloncino con i dati identificativi della domanda ricevuto nel messaggio di posta elettronica di conferma dell'avvenuta registrazione. Non saranno presi in considerazione documenti diversi da quelli ritenuti utili secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre il termine perentorio sopra indicato del 15 ottobre 2012. Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo i «Documenti utili ai fini della valutazione» di cui sopra dovranno essere consegnati o spediti in formato cartaceo con le stesse modalita' e negli stessi termini sopra indicati per la consegna/spedizione postale della domanda di ammissione cartacea. I candidati, al momento della presentazione della domanda, sono tenuti ad esprimere l'opzione per uno soltanto dei percorsi formativi previsti nell'ambito del dottorato di ricerca. Nel caso di invio tramite posta, l'amministrazione universitaria declina ogni responsabilita' per la mancata ricezione della documentazione derivante da responsabilita' di terzi o da cause tecniche. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. L'amministrazione universitaria puo' disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dei candidati dalla selezione per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Entro 90 giorni dal termine di espletamento del concorso, i candidati sono tenuti a ritirare presso la direzione del dottorato, i documenti eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale termine questo Ateneo non sara' piu' responsabile della conservazione e restituzione della predetta documentazione.
Art. 4 Prove di ammissione Le date delle prove di esame e la composizione della commissione incaricata della valutazione dei candidati saranno indicate alla pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. Le prove, intese ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica, si svolgeranno con le modalita' indicate nella tabella specifica di ciascun dottorato di ricerca. Per sostenere le prove i candidati dovranno esibire un documento di riconoscimento in corso di validita'. La commissione giudicatrice del concorso, composta da almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non piu' di due esperti, anche stranieri, scelti nell'ambito di enti e di strutture pubbliche e private di ricerca, sara' nominata dal Rettore, sentito il collegio dei docenti. I criteri di valutazione delle prove previste sono preventivamente stabiliti dalla commissione in seduta plenaria. L'amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante o da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa. Non saranno inviate convocazioni ai candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della commissione giudicatrice. In tal caso la convocazione sara' effettuata ad opera della commissione giudicatrice che dovra' comunicare agli interessati sia gli esiti positivi sia gli esiti negativi della preselezione.
Art. 5 Ammissione ed iscrizione ai corsi La graduatoria finale e' unica. I posti e le borse di studio saranno assegnati sulla base della graduatoria di merito. In corrispondenza di eventuali rinunce degli aventi diritto, subentreranno altrettanti candidati, secondo l'ordine della graduatoria, fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi dall'inizio delle attivita' didattiche. In caso di utile collocamento in piu' graduatorie di diversi dottorati di ricerca, il candidato dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita' nel concorso possono essere ammessi ai corsi di dottorato anche in sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano riguardi la stessa area scientifico disciplinare della ricerca per la quale sono destinatari di assegni. Possono altresi' essere ammessi in sovrannumero, previa delibera del collegio dei docenti e purche' risultanti idonei nella graduatoria di merito, i cittadini extracomunitari residenti all'estero, i titolari di borse assegnate da Ministeri, enti pubblici di ricerca o da altri soggetti espressamente ritenuti «qualificati» dal Senato accademico. La durata del corso di dottorato e' di tre anni con inizio previsto per il 30 novembre 2012. E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di laurea, corsi di laurea specialistica/magistrale, laurea vecchio ordinamento, scuole di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari. E' consentita la frequenza congiunta del corso di specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In caso di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato e' ridotta ad un minimo di due anni (art. 19, legge n. 240/2010). Agli iscritti alle scuole di specializzazione non mediche che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati in medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea. La graduatoria finale di merito di ciascun dottorato di ricerca sara' consultabile alla pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore di comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno alcuna personale notifica in merito alla graduatoria finale. Entro e non oltre il termine perentorio del 14 novembre 2012 i vincitori (con o senza borsa di studio) dovranno far pervenire (senza ricevere ulteriore preavviso), pena l'esclusione, alla divisione corsi di III livello - Dottorato - Collegio S. Chiara, - via Valdimontone n. 1 - Siena negli orari di apertura al pubblico la modulistica appositamente predisposta e disponibile alla pagina web https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca selezionando il dottorato di ricerca di riferimento: 1) domanda di iscrizione in carta legale contenente dichiarazioni sostitutive di certificati ai sensi della normativa vigente (sulla domanda deve essere apposto n. 1 contrassegno telematico - ex marca da bollo - da 14,62 Euro); 2) modulo di accettazione della borsa di studio; 3) modulo di richiesta della tessera magnetica (badge) per l'accesso alla mensa universitaria; 4) modulo di richiesta di attivazione della casella di posta elettronica universitaria; 5) fotocopia del documento di identita' debitamente firmata; 6) copia della ricevuta del pagamento della tassa regionale per il diritto allo studio universitario; 7) copia della ricevuta del pagamento delle tasse universitarie. La modulistica dovra' essere presentata personalmente o spedita tramite servizio postale, e comunque pervenire entro il termine perentorio del 14 novembre 2012. Gli ammessi che non ottempereranno a quanto sopra prescritto entro il predetto termine perentorio saranno considerati ipso iure rinunciatari. Fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi dall'inizio delle attivita' didattiche i posti resisi vacanti potranno essere messi a disposizione dei candidati classificatisi successivamente nella graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena di esclusione, entro i sei giorni successivi al ricevimento della comunicazione effettuata per e-mail da parte della divisione corsi di III livello. L'amministrazione universitaria declina ogni responsabilita' per la mancata ricezione della e-mail derivante da responsabilita' di terzi o da cause tecniche. I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di studio accademico straniero, di durata almeno quadriennale, non ancora riconosciuto equipollente da un ateneo italiano ad uno dei titoli accademici italiani previsti dai requisiti, dovranno presentare, unitamente alla domanda di iscrizione al primo anno, tutti i documenti utili al fine di consentire al collegio dei docenti di deliberare sul riconoscimento del titolo ai soli fini dell'ammissione al dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del diploma originale del titolo di studio conseguito e certificato di laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero e muniti di idonea dichiarazione di valore «in loco», secondo la normativa vigente in materia di ammissione degli studenti stranieri ai corsi di studio delle universita' italiane. Nella dichiarazione di valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico posseduto consente l'accesso al dottorato di ricerca nel paese in cui e' stato conseguito. I candidati in possesso di titolo estero, che non possono consegnare la documentazione richiesta al momento dell'immatricolazione, saranno ammessi sotto condizione e saranno esclusi dal dottorato di ricerca qualora non presentino tale documentazione entro il termine fissato dall'amministrazione. Saranno inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di verifica, risulti che il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. I candidati non comunitari aventi titolo all'iscrizione saranno ammessi ai corsi purche' in regola con le disposizioni vigenti relative all'ingresso e al soggiorno in Italia e legalmente soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificato dall'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189) e dovranno, pertanto, consegnare, unitamente alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di soggiorno in corso di validita' rilasciato dalle competenti autorita'. Se residenti all'estero, invece, dovranno consegnare la copia del passaporto, del visto di ingresso e la copia del permesso di soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente questura.
Art. 6 Dipendente pubblico Il dipendente pubblico ammesso al dottorato di ricerca e' collocato a domanda, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di studio nel caso in cui ne sia destinatario. In caso di ammissione al dottorato di ricerca senza borsa di studio, o di rinuncia a questa, l'interessato in aspettativa conserva il trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento da parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato il rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del dottorato di ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per volonta' del dipendente nei due anni successivi, e' dovuta la restituzione alla stessa degli importi riscossi. Il periodo di congedo straordinario e' utile ai fini della progressione di carriera, del trattamento di quiescenza e di previdenza (Legge n. 448/2001). Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza assegni, i pubblici dipendenti che abbiano gia' conseguito il titolo di dottore di ricerca, ne' i pubblici dipendenti che siano stati iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, beneficiando di detto congedo (Legge n. 240/2010).
Art. 7 Borse di studio L'importo annuale della borsa di studio e' di Euro 13.638,47 assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione separata. Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione comparativa del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata del corso. Qualora il dottorando rinunci, nel corso dell'anno, a proseguire il dottorato di ricerca, l'amministrazione non chiedera' la restituzione delle rate relative ai periodi nei quali il dottorando ha effettivamente frequentato i corsi e svolto le attivita' stabilite dal collegio dei docenti. L'importo della borsa di studio e' aumentato per l'eventuale periodo di soggiorno all'estero in misura pari al cinquanta per cento dell'importo stabilito. La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da Istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione o di ricerca del borsista. Chi abbia gia' usufruito anche parzialmente di una borsa di studio per la frequenza di un corso di dottorato non puo' usufruirne una seconda volta.
Art. 8 Borse di studio «Pegaso» Le borse di studio finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti «Pegaso», oltre a rispondere alle disposizioni del precedente art. 7, saranno assegnate a seguito dell'effettiva acquisizione delle relative risorse. Qualora il dottorando vincitore di borsa di studio «Pegaso» rinunci a proseguire il dottorato l'amministrazione, su richiesta della regione Toscana, si riserva di chiedere la restituzione delle rate corrisposte nel corso dell'anno fino al momento della rinuncia. Al fine dell'attribuzione delle borse di studio finanziate dalla regione Toscana nell'ambito dei progetti Pegaso, i candidati dovranno soddisfare i seguenti ulteriori requisiti: residenza o domicilio in Toscana al momento dell'attribuzione della borsa regionale, essere disoccupati o inoccupati, eta' non superiore a 35 anni al momento di presentazione della domanda di ammissione al concorso di dottorato. I destinatari delle borse di studio Pegaso dovranno attenersi anche alle disposizioni stabilite dal bando della regione Toscana (art. 6), emanato con decreto dirigenziale n. 1003 del 14 marzo 2012, in particolare: - realizzazione di almeno una parte del corso in lingua inglese; - previsione di periodi di permanenza all'estero per i dottorandi di almeno 8 mesi; - predisposizione della tesi di dottorato in lingua italiana o inglese (nel caso di letteratura scientifica prevalente nella disciplina sia in lingua inglese), previsione in ogni caso di sintesi della tesi sia in italiano che in inglese; - le tesi di dottorato dovranno essere poste in versione elettronica in e-repository, secondo quanto previsto nelle «Linee guida CRUI per il deposito delle tesi di dottorato negli archivi aperti»; - valutazione finale con il coinvolgimento di studiosi esterni ai soggetti attuatori del corso individuati sulla base della comprovata competenza nel tema affrontato nella tesi, con presenza di almeno 1 docente straniero che possa costituire un veicolo di promozione e diffusione della ricerca realizzata. L'assegnatario della borsa si impegna ad elaborare per ciascun anno di dottorato relazioni trimestrali alle scadenze del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre sull'attivita' oggetto della borsa stessa ed una relazione finale. Le relazioni dovranno essere firmate dallo stesso assegnatario e controfirmate dal responsabile della borsa/direttore del dottorato di ricerca e fatte pervenire entro il terzo giorno successivo alla scadenza del trimestre di riferimento all'ufficio per il dottorato di ricerca, via del Refugio, 4 - Siena. I destinatari delle borse sono assicurati a cura dell'Universita' esonerando espressamente la regione Toscana da ogni chiamata in causa e/o da ogni responsabilita' in caso di mancata e/o irregolare stipulazione delle assicurazioni medesime. L'universita' garantisce, sotto la propria completa responsabilita', i destinatari delle borse del rispetto delle condizioni di sicurezza dei locali, degli impianti, strumentazioni ed attrezzature, anche non di proprieta' dell'universita', utilizzati per il progetto, mantenendo la regione Toscana indenne da qualunque pretesa concernente il rapporto determinato dalla concessione della borsa. L'universita' si impegna a rispettare e dare attuazione a quanto disposto nelle «Procedure per la progettazione, gestione e rendicontazione degli interventi formativi ex art. 17 l.r. n. 32/2002» approvate con DGR n. 569/2006 e successive modifiche e integrazioni, per quanto concerne ogni altro obbligo e/o adempimento non esplicitamente ricompreso o citato a tutela degli interessi dei borsisti.
Art. 9 Tasse universitarie E' richiesto il pagamento di una tassa di iscrizione annuale pari a 300,00 (trecento) Euro da versare all'atto dell'iscrizione. La tassa d'iscrizione dovra' essere pagata tramite: transazione di tesoreria - per pagamenti effettuati presso uno sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena - Causale «Dottorandi, Tasse Universitarie 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; bonifico bancario sul conto corrente del Monte dei Paschi di Siena (Banca MPS Agenzia n. 7, via Vittorio Emanuele - Siena) intestato a Universita' degli studi di Siena, via Banchi di Sotto, 55 - Siena: IBAN IT22P0103014209000005040093 - (solo per i versamenti effettuati dall'estero: SWIFT CODE PASCITM1SI7), causale «Dottorandi, Tasse Universitarie 2012/2013 + cognome e nome del dottorando».
Art. 10 Tassa regionale E' previsto il pagamento annuale della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, secondo quanto stabilito dalla legge regionale 3 gennaio 2005, n. 4. Il pagamento della tassa regionale di Euro 140,00 per l'A.A. 2012/2013 da effettuarsi utilizzando una delle seguenti modalita': 1) bonifico bancario sul conto corrente postale: intestato ad Azienda regionale per il diritto allo studio universitario IBAN IT60B0760114200000095810461 (swift code - solo per i versamenti effettuati dall'estero - BPPIITRRXXX), causale «Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; 2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda regionale per il diritto allo studio universitario - AOT Siena, causale: «Dottorandi, Tassa Regionale DSU 2012/2013», eseguito da: «Cognome+Nome+Indirizzo completo del dottorando».
Art. 11 Esonero tasse e contributi Sono esonerati dal pagamento delle tasse universitarie e della tassa regionale gli studenti portatori di handicap con invalidita' riconosciuta uguale o superiore al 66%. Saranno rimborsati del pagamento delle sole tasse universitarie coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di cui al precedente art. 7 totalmente finanziate con fondi del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Coloro che avranno diritto al rimborso riceveranno notifica dalla divisione corsi di III livello.
Art. 12 Obblighi di frequenza dei dottorandi Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di dottorato e di compiere continuativamente attivita' di studio e di ricerca secondo quanto previsto dal regolamento in materia di dottorati di ricerca consultabile all'indirizzo internet https://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca Nel caso in cui il dottorando svolga attivita' lavorativa (professionale, dipendente, di consulenza), la valutazione della compatibilita' con l'assolvimento degli obblighi previsti per la formazione di dottore di ricerca e' demandata caso per caso al collegio dei docenti.
Art. 13 Master Scientifico Culturale A coloro che interrompono definitivamente gli studi dopo il termine del primo anno puo' essere conferito il «Master Scientifico-Culturale» (MSC), corrispondente al master universitario di secondo livello disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo.
Art. 14 Norme finali Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento al regolamento didattico di Ateneo ed al regolamento in materia di dottorati di ricerca dell'Universita' di Siena. Siena, 31 agosto 2012 Il rettore