Concorso per 1 dottore di ricerca (toscana) UNIVERSITA' DI SIENA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 83 del 23-10-2012
Sintesi: UNIVERSITA' DI SIENA CONCORSO   (scad.  21 novembre 2012) Selezioni pubbliche per l'ammissione ai dottorati di ricerca per il triennio 2011-2014, A.A. 2012/2013 - ciclo XXVIII. ...
Ente: UNIVERSITA' DI SIENA
Regione: TOSCANA
Provincia: SIENA
Comune: SIENA
Data di inserimento: 23-10-2012
Data Scadenza bando 21-11-2012
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UNIVERSITA' DI SIENA

CONCORSO   (scad.  21 novembre 2012)
Selezioni pubbliche per l'ammissione ai dottorati di ricerca  per  il
  triennio 2011-2014, A.A. 2012/2013 - ciclo XXVIII. 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto  lo  statuto  dell'Universita'  degli   studi   di   Siena,
modificato ai sensi dell'art. 2, commi 2 e 5, della legge 30 dicembre
2010, n. 240,  emanato  con  decreto  rettorale  n.  164/2012  del  7
febbraio 2012 e  pubblicato  in  Gazzetta  Ufficiale  n.  49  del  28
febbraio 2012, data dalla quale e' entrato in vigore; 
    Visto il regolamento didattico di Ateneo; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n. 382/80 ed  in
particolare gli articoli 67 e successivi; 
    Vista la legge 30 novembre 1989, n. 398, ed  in  particolare  gli
articoli 6 ed 8; 
    Vista la legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 4; 
    Visto il decreto ministeriale n. 224/99; 
    Visto  il  regolamento  in  materia  di  dottorato   di   ricerca
dell'Universita' degli studi di Siena, emanato con decreto  rettorale
n. 951/98-99 del  5  maggio  1999  ed  integralmente  sostituito  con
decreto rettorale n. 1440/2006-07 del 10 agosto 2007 e sue successive
modificazioni; 
    Vista la legge n. 240 del 30 dicembre 2010 «Norme in  materia  di
organizzazione  delle  universita',   di   personale   accademico   e
reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e
l'efficienza del sistema universitario»; 
    Nelle more dell'applicazione dei decreti attuativi della legge n.
240/2010; 
    Vista la convenzione n. rep. 716/2008 stipulata tra l'Universita'
degli studi di Siena e l'Azienda regionale per il diritto allo studio
universitario - Articolazione organizzativa territoriale di Siena per
la  determinazione  delle  modalita'  di  riscossione   della   tassa
regionale e modificata con atto n. rep. 7 del 6 marzo 2009; 
    Vista la nota n.  3054/A08  del  14  aprile  2009  con  la  quale
l'Azienda regionale  per  il  diritto  allo  studio  universitario  -
Articolazione organizzativa territoriale di Siena -  ha  indicato  la
modalita'  di  versamento  della  tassa  regionale   da   parte   dei
dottorandi; 
    Viste le delibere del senato accademico del 20 luglio 2011 e  del
1°  settembre  2011  relative  alla  riorganizzazione   del   sistema
dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014 con le quali sono state
approvate deroghe all'attuale regolamento in materia di dottorato  di
ricerca; 
    Viste le delibere del consiglio di amministrazione del 27  luglio
2011 e del  7  settembre  2011  relative  alla  riorganizzazione  del
sistema dottorale di Ateneo per il triennio 2011-2014; 
    Visto il decreto rettorale rep. 1498/2011 del  9  settembre  2011
relativo all'attivazione dei corsi di  dottorato  di  ricerca  presso
l'Universita' degli studi di Siena per il triennio 2011-2014; 
    Vista la delibera del senato accademico del 3 aprile 2012, con la
quale  e'  stato  precisato  che  «ogni  riferimento  a  deroghe   al
regolamento in  materia  di  dottorato  di  ricerca  contenuto  nelle
delibere del senato accademico del 5 luglio 2011, 20 luglio 2011,  1°
settembre 2011, va inteso  come  deroga  provvisoria  ed  eccezionale
conseguente alla riorganizzazione del sistema dottorale di Ateneo del
citato regolamento che  restera'  in  vigore  nelle  more  del  nuovo
regolamento previsto dall'art. 22, comma 2, dello statuto; 
    Vista la delibera  del  senato  accademico  del  5  luglio  2012,
relativa alla ripartizione delle borse di studio di Ateneo  e  quelle
del MIUR-Fondo giovani (queste ultime cofinanziate  dai  dipartimenti
interessati)  fra  i  dottorati  di  ricerca  per  l'anno  accademico
2012/2013; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 10  luglio
2012, con la quale e' stata introdotta la contribuzione studentesca a
carico degli studenti iscritti ai corsi di dottorato  e  la  delibera
del 27 luglio 2012 dello stesso organo con cui e' stata ratificata la
delibera precedente; 
    Vista la delibera del consiglio di amministrazione del 27  luglio
2012, relativa alla ripartizione delle borse di studio  di  Ateneo  e
quelle  del  MIUR-Fondo  giovani  (queste  ultime  cofinanziate   dai
dipartimenti interessati) fra  i  dottorati  di  ricerca  per  l'anno
accademico 2012/2013; 
    Visto il  verbale  della  riunione  del  14  settembre  2012  del
Collegio dei docenti del dottorato di ricerca in «Scienze chimiche  e
farmaceutiche» in cui si  chiede  che  ai  fini  dell'ammissione  dei
candidati al concorso per il XXVIII ciclo vengano accolte con riserva
anche le domande di coloro che  conseguiranno  il  titolo  accademico
entro l'8 novembre 2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Oggetto dell'avviso di selezione 
 
 
    Sono   indette   pubbliche   selezioni   per   l'ammissione    ai
sottoelencati dottorati  di  ricerca  attivati  presso  l'Universita'
degli studi di Siena per il triennio 2011-2014. Per ogni dottorato di
ricerca vengono indicati i connotati essenziali: 
 
               DOTTORATI DI RICERCA TRIENNIO 2011-2014 
                     A.A. 2012/2013 CICLO XXVIII 
                  Scienze Chimiche e Farmaceutiche 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
    Il numero delle borse di studio potra' essere aumentato a seguito
di  finanziamenti  aggiuntivi  che  dovranno  essere   effettivamente
acquisiti  dall'Universita'  degli  studi  di  Siena  entro  un  mese
dall'inizio delle attivita' didattiche. Dette borse saranno conferite
solo dopo il perfezionamento degli  atti  necessari  all'acquisizione
delle risorse previste per l'attivazione delle  stesse  ed  accertati
dai competenti uffici.  In  tal  caso,  su  specifica  richiesta  del
Collegio   dei   docenti,    si    rendera'    possibile    aumentare
proporzionalmente il numero dei posti non coperti da borsa di studio,
fermo restando che lo scorrimento della graduatoria di merito  dovra'
avvenire entro e non  oltre  due  mesi  dall'inizio  delle  attivita'
didattiche. Il numero complessivo dei  posti  non  potra',  comunque,
eccedere la capacita' massima recettiva di ciascun dottorato. 
    L'eventuale aumento del numero dei posti e delle borse di  studio
nonche' eventuali e  conseguenti  integrazioni  al  presente  decreto
saranno rese note  mediante  pubblicazione  dei  relativi  atti  alla
pagina      web      http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di ammissione ai dottorati di ricerca,
senza limitazioni di eta' e cittadinanza, coloro che sono in possesso
di un diploma di laurea conseguito negli  ordinamenti  previgenti  il
decreto ministeriale 509/99  o  laurea  specialistica  conseguita  ai
sensi del decreto ministeriale 509/99 o laurea magistrale  conseguita
ai sensi del decreto ministeriale  270/04  o  di  un  analogo  titolo
accademico conseguito all'estero, equiparabile per durata e contenuto
al titolo italiano,  preventivamente  riconosciuto  dalle  competenti
autorita' accademiche, anche nell'ambito di accordi interuniversitari
di cooperazione e mobilita'. In tal caso il candidato dovra' indicare
nella domanda di ammissione, come data di conseguimento  del  titolo,
la data di emanazione del provvedimento relativo  all'equipollenza  e
l'universita' italiana che lo ha predisposto. Nel  caso,  invece,  in
cui il titolo non  sia  gia'  stato  dichiarato  equipollente,  sara'
compito del Collegio dei docenti  del  dottorato,  al  momento  della
richiesta di iscrizione degli eventuali  aventi  diritto,  deliberare
sul riconoscimento del titolo  accademico  conseguito  all'estero  ai
soli fini dell'ammissione ai corsi.  Possono  presentare  domanda  di
ammissione coloro che sono in possesso del titolo accademico o che lo
conseguiranno entro l'8 novembre 2012. 
Titolo accademico conseguito all'estero. 
    Il titolo accademico  conseguito  all'estero,  di  durata  almeno
quadriennale, deve essere qualificato  di  secondo  livello  in  base
all'ordinamento universitario del Paese in cui e' stato conseguito  e
utile  a  consentire,  nel  Paese  di  conseguimento,  l'accesso   al
dottorato di ricerca. Nel rispetto di tale principio, il Collegio dei
docenti del dottorato di ricerca delibera sull'ammissibilita'. 
    I candidati con titolo  accademico  straniero  dovranno  allegare
alla domanda online o cartacea certificato del titolo con  elenco  di
esami e votazioni «transcript»  in  italiano  o  in  inglese,  oppure
tradotto in italiano o in inglese e copia  di  ogni  altro  documento
ritenuto utile per la valutazione dell'ammissibilita' del titolo (es.
diploma supplement, curriculum, dichiarazione di valore in loco). 
    Al candidato potra' essere  richiesto  in  qualsiasi  momento  di
integrare  la  documentazione  presentata,  ai  fini  di  verificarne
l'ammissibilita'. 
    I candidati  con  titolo  accademico  estero  sono  ammessi  alla
selezione con riserva e saranno  esclusi  dal  dottorato  di  ricerca
qualora, a seguito di verifica, risulti che il titolo non e' conforme
ai requisiti richiesti dal presente  bando.  Se  vincitori,  dovranno
consegnare la documentazione di cui all'art. 5. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                        Domanda di ammissione 
 
 
    La domanda di ammissione dovra' essere inoltrata  utilizzando  la
procedura   d'iscrizione   on-line   descritta   nelle   pagine   web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento entro e non oltre  le  ore  13,00
del termine perentorio del 21 novembre 2012. A conferma dell'avvenuta
registrazione  della  domanda  verra'  automaticamente  prodotto   un
messaggio di posta elettronica di conferma  che  sara'  inoltrato  al
candidato all'indirizzo da lui stesso indicato nel modulo di domanda. 
    Nel caso in cui non sia  possibile  utilizzare  la  procedura  di
ammissione on-line, la domanda potra' essere presentata  secondo  una
delle seguenti modalita': 
      consegna a mano entro e non oltre il termine  perentorio  delle
ore 13,00 del 21 novembre 2012, presso  la  Divisione  corsi  di  III
livello - dottorato - Collegio Santa Chiara, via Valdimontone n. 1  -
53100 Siena (orario di apertura al pubblico: lun/mer /ven 9,00-13,00;
mar/giov 14,30 -16,30); 
      spedizione postale tramite raccomandata con ricevuta di ritorno
all'indirizzo Divisione corsi di III livello - dottorato  -  Collegio
Santa Chiara, via Valdimontone  n.  1  -  53100  Siena.  I  candidati
residenti all'estero potranno utilizzare altre forme di  trasmissione
che diano certezza della data di spedizione. In ogni caso la  domanda
e la documentazione dovranno pervenire all'Universita' degli studi di
Siena entro e non oltre le ore 13,00 del termine  perentorio  del  21
novembre 2012. Non  fara'  pertanto  fede  il  timbro  di  spedizione
postale. 
    Il modulo per la presentazione della  domanda  di  ammissione  in
forma  cartacea  e'  parte  integrante  del  presente  bando  ed   e'
disponibile                  all'indirizzo                   internet
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento. 
    Sia nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, sia nel
caso di domanda di ammissione  presentata  in  formato  cartaceo,  il
candidato dovra' far  pervenire  i  documenti  utili  ai  fini  della
valutazione richiesti nella specifica tabella (riportata  all'art.  1
del bando di concorso del dottorato) alla voce  «Documenti  utili  ai
fini della valutazione» entro la scadenza del bando di concorso. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line, i  suddetti
documenti  dovranno  essere  allegati  in  formato  elettronico  alla
domanda stessa. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata on-line in  cui  non
sia possibile per il  candidato  allegare  i  suddetti  documenti  in
formato elettronico, i documenti dovranno essere consegnati o spediti
in formato cartaceo con le stesse modalita' e  negli  stessi  termini
sopra indicati per la consegna/spedizione postale  della  domanda  di
ammissione. I suddetti documenti dovranno essere chiusi in una  busta
sulla  quale  dovra'  essere  applicato  il  talloncino  con  i  dati
identificativi  della  domanda  ricevuto  nel  messaggio   di   posta
elettronica di  conferma  dell'avvenuta  registrazione.  Non  saranno
presi in considerazione documenti diversi da  quelli  ritenuti  utili
secondo il presente bando ai fini della valutazione o pervenuti oltre
il termine perentorio sopra indicato del 21 novembre 2012. 
    Nel caso di domanda di ammissione presentata in formato cartaceo,
i «Documenti utili ai fini della valutazione» di cui sopra,  dovranno
essere consegnati  o  spediti  in  formato  cartaceo  con  le  stesse
modalita'  e   negli   stessi   termini   sopra   indicati   per   la
consegna/spedizione postale della domanda di ammissione cartacea. 
    I candidati, al momento della presentazione della  domanda,  sono
tenuti ad esprimere l'opzione per uno soltanto dei percorsi formativi
previsti nell'ambito del dottorato di ricerca. 
    Nel caso di invio tramite posta, l'Amministrazione  universitaria
declina  ogni  responsabilita'  per  la   mancata   ricezione   della
documentazione derivante da  responsabilita'  di  terzi  o  da  cause
tecniche. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva.
L'Amministrazione universitaria puo' disporre in  ogni  momento,  con
provvedimento motivato, l'esclusione dei  candidati  dalla  selezione
per difetto dei requisiti previsti dal presente bando. Entro  novanta
giorni dal termine di espletamento del  concorso,  i  candidati  sono
tenuti a ritirare presso la  direzione  del  dottorato,  i  documenti
eventualmente presentati per la valutazione. Trascorso tale  termine,
questo Ateneo non  sara'  piu'  responsabile  della  conservazione  e
restituzione della predetta documentazione. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
                         Prove di ammissione 
 
 
    Le date delle prove di esame e la composizione della  commissione
incaricata della valutazione  dei  candidati  saranno  indicate  alla
pagina      web      http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca
selezionando il dottorato di ricerca di riferimento. Le prove, intese
ad accertare l'attitudine del candidato alla ricerca scientifica,  si
svolgeranno con le modalita'  indicate  nella  tabella  specifica  di
ciascun dottorato di ricerca. Per  sostenere  le  prove  i  candidati
dovranno  esibire  un  documento  di  riconoscimento  in   corso   di
validita'. La commissione  giudicatrice  del  concorso,  composta  da
almeno tre docenti di ruolo, cui potranno essere aggiunti non piu' di
due esperti,  anche  stranieri,  scelti  nell'ambito  di  enti  e  di
strutture pubbliche e private di ricerca, sara' nominata dal rettore,
sentito il Collegio dei docenti. 
    I   criteri   di   valutazione   delle   prove   previste    sono
preventivamente  stabiliti  dalla  commissione  in  seduta  plenaria.
L'Amministrazione universitaria non assume alcuna responsabilita' per
il caso di  dispersione  di  comunicazioni,  dipendente  da  inesatte
indicazioni della residenza e del recapito da parte dell'aspirante  o
da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi,  ne'
per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa.  Non  saranno  inviate  convocazioni  ai
candidati a meno che non sia prevista una preselezione da parte della
commissione  giudicatrice.  In  tal  caso   la   convocazione   sara'
effettuata  ad  opera  della  commissione  giudicatrice  che   dovra'
comunicare agli interessati sia gli  esiti  positivi  sia  gli  esiti
negativi della preselezione. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                  Ammissione ed iscrizione ai corsi 
 
 
    La graduatoria finale e' unica. I posti  e  le  borse  di  studio
saranno  assegnati  sulla  base  della  graduatoria  di  merito.   In
corrispondenza   di   eventuali   rinunce   degli   aventi   diritto,
subentreranno   altrettanti   candidati,   secondo   l'ordine   della
graduatoria, fermo restando che lo scorrimento della  graduatoria  di
merito dovra' avvenire entro e non oltre due mesi  dall'inizio  delle
attivita'  didattiche.  In  caso  di  utile  collocamento   in   piu'
graduatorie di diversi dottorati  di  ricerca,  il  candidato  dovra'
esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Gli assegnisti di ricerca che abbiano conseguito l'idoneita'  nel
concorso possono essere  ammessi  ai  corsi  di  dottorato  anche  in
sovrannumero, a condizione che il dottorato cui partecipano  riguardi
la stessa area scientifico disciplinare della ricerca  per  la  quale
sono destinatari di  assegni.  Possono  altresi'  essere  ammessi  in
sovrannumero, previa delibera del  Collegio  dei  docenti  e  purche'
risultanti  idonei  nella  graduatoria   di   merito,   i   cittadini
extracomunitari residenti all'estero, i titolari di  borse  assegnate
da  ministeri,  enti  pubblici  di  ricerca  o  da   altri   soggetti
espressamente ritenuti «qualificati» dal senato accademico. 
    La durata del corso di  dottorato  e'  di  tre  anni  con  inizio
previsto per il 30 novembre 2012. 
    E' vietata la contemporanea iscrizione a corsi di  laurea,  corsi
di  laurea  specialistica/magistrale,  laurea  vecchio   ordinamento,
scuole   di   specializzazione,   dottorati   di   ricerca,    master
universitari. 
    E'   consentita   la   frequenza   congiunta   del    corso    di
specializzazione medica e del corso di dottorato di ricerca. In  caso
di frequenza congiunta, la durata del corso di dottorato  e'  ridotta
ad un minimo di due anni (art. 19, legge n. 240/2010). 
    Agli iscritti alle scuole di  specializzazione  non  mediche  che
siano ammessi a frequentare un  corso  di  dottorato  di  ricerca  si
applica la sospensione del corso degli  studi  sino  alla  cessazione
della frequenza del corso di dottorato, ad eccezione dei laureati  in
medicina e chirurgia iscritti alle scuole di specializzazione di area
medica di tipologia conforme alla normativa dell'Unione europea. 
    La graduatoria finale di merito di ciascun dottorato  di  ricerca
sara'         consultabile          alla          pagina          web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento. Tale pubblicazione ha valore  di
comunicazione ufficiale. Pertanto i vincitori non riceveranno  alcuna
personale notifica in merito alla graduatoria finale. 
    Entro e non oltre il termine perentorio del 30  novembre  2012  i
vincitori (con o senza  borsa  di  studio),  dovranno  far  pervenire
(senza  ricevere  ulteriore  preavviso),  pena   l'esclusione,   alla
Divisione corsi di III livello - dottorato - Collegio  S.Chiara,  via
Valdimontone n. 1 - Siena, negli orari di  apertura  al  pubblico  la
modulistica appositamente predisposta e disponibile alla  pagina  web
http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca   selezionando    il
dottorato di ricerca di riferimento: 
      1.  domanda  di   iscrizione   in   carta   legale   contenente
dichiarazioni sostitutive di certificati  ai  sensi  della  normativa
vigente  (sulla  domanda  deve  essere  apposto  n.  1   contrassegno
telematico - ex marca da bollo - da 14,62 euro); 
      2. modulo di accettazione della borsa di studio; 
      3. modulo di richiesta  della  tessera  magnetica  (badge)  per
l'accesso alla mensa universitaria; 
      4. modulo di richiesta di attivazione della  casella  di  posta
elettronica universitaria; 
      5. fotocopia del documento d'identita' debitamente firmata; 
      6. copia della ricevuta del pagamento della tassa regionale per
il diritto allo studio universitario; 
      7.   copia   della   ricevuta   del   pagamento   delle   tasse
universitarie. 
    La modulistica dovra' essere presentata personalmente  o  spedita
tramite servizio postale,  e  comunque  pervenire  entro  il  termine
perentorio del 30 novembre 2012. 
    Gli ammessi che non  ottempereranno  a  quanto  sopra  prescritto
entro il predetto termine perentorio saranno  considerati  ipso  iure
rinunciatari. 
    Fermo restando che lo scorrimento  della  graduatoria  di  merito
dovra'  avvenire  entro  e  non  oltre  due  mesi  dall'inizio  delle
attivita' didattiche i posti resisi vacanti potranno essere  messi  a
disposizione  dei  candidati  classificatisi  successivamente   nella
graduatoria di merito, che dovranno perfezionare l'iscrizione, a pena
di esclusione, entro i sei giorni  successivi  al  ricevimento  della
comunicazione effettuata per e-mail da parte della Divisione corsi di
III   livello.   L'Amministrazione   universitaria    declina    ogni
responsabilita' per la mancata ricezione della  e-mail  derivante  da
responsabilita' di terzi o da cause tecniche. 
    I candidati aventi titolo all'iscrizione in possesso di titolo di
studio accademico  straniero,  di  durata  almeno  quadriennale,  non
ancora riconosciuto equipollente da un ateneo  italiano  ad  uno  dei
titoli  accademici  italiani   previsti   dai   requisiti,   dovranno
presentare, unitamente alla domanda  di  iscrizione  al  primo  anno,
tutti i documenti utili al fine di consentire al Collegio dei docenti
di  deliberare  sul  riconoscimento   del   titolo   ai   soli   fini
dell'ammissione al dottorato prescelto. Tali documenti (fotocopia del
diploma originale del titolo di studio conseguito  e  certificato  di
laurea con esami e votazioni) dovranno essere tradotti e  legalizzati
dalle competenti rappresentanze diplomatiche  italiane  all'estero  e
muniti di idonea  dichiarazione  di  valore  «in  loco»,  secondo  la
normativa vigente in materia di ammissione degli  studenti  stranieri
ai corsi di studio delle universita' italiane. Nella dichiarazione di
valore deve risultare chiaramente che il titolo accademico  posseduto
consente l'accesso al dottorato di ricerca nel Paese in cui e'  stato
conseguito. 
    I candidati  in  possesso  di  titolo  estero,  che  non  possono
consegnare     la     documentazione     richiesta     al     momento
dell'immatricolazione, saranno ammessi  sotto  condizione  e  saranno
esclusi  dal  dottorato  di  ricerca  qualora  non  presentino   tale
documentazione entro il termine fissato dall'Amministrazione. Saranno
inoltre esclusi nel caso in cui, a seguito di verifica,  risulti  che
il titolo non e' conforme ai requisiti richiesti dal presente bando. 
    I candidati non comunitari aventi titolo  all'iscrizione  saranno
ammessi ai corsi  purche'  in  regola  con  le  disposizioni  vigenti
relative  all'ingresso  e  al  soggiorno  in  Italia   e   legalmente
soggiornanti in Italia (art. 39, comma 5, del decreto legislativo  25
luglio 1998, n. 286, come modificato  dall'art.  26  della  legge  30
luglio 2002, n. 189) e  dovranno,  pertanto,  consegnare,  unitamente
alla domanda di iscrizione, la copia del passaporto e del permesso di
soggiorno  in  corso  di  validita'   rilasciato   dalle   competenti
autorita'. Se residenti all'estero, invece,  dovranno  consegnare  la
copia del passaporto, del visto d'ingresso e la copia del permesso di
soggiorno per motivi di studio rilasciato dalla competente Questura. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
                         Dipendente pubblico 
 
 
    Il  dipendente  pubblico  ammesso  al  dottorato  di  ricerca  e'
collocato   a    domanda,    compatibilmente    con    le    esigenze
dell'amministrazione, in congedo straordinario per motivi  di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso ed usufruisce  della
borsa di studio nel caso in cui  ne  sia  destinatario.  In  caso  di
ammissione al dottorato di  ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'Amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  dottorato  di
ricerca, il rapporto di lavoro con l'Amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  successivi,  e'  dovuta  la
restituzione alla  stessa  degli  importi  riscossi.  Il  periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza e  di  previdenza  (legge  n.
448/2001). 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
dottore di  ricerca,  ne'  i  pubblici  dipendenti  che  siano  stati
iscritti  a  corsi  di  dottorato  per  almeno  un  anno  accademico,
beneficiando di detto congedo (legge n. 240/2010). 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                           Borse di studio 
 
 
    L'importo  annuale  della  borsa  di  studio  e'  di  € 13.638,47
assoggettabile al contributo previdenziale INPS a gestione  separata.
Le borse di studio verranno assegnate previa valutazione  comparativa
del merito. La durata della borsa di studio e' pari all'intera durata
del corso. Qualora il dottorando  rinunci,  nel  corso  dell'anno,  a
proseguire il dottorato di ricerca, l'Amministrazione  non  chiedera'
la  restituzione  delle  rate  relative  ai  periodi  nei  quali   il
dottorando  ha  effettivamente  frequentato  i  corsi  e  svolto   le
attivita' stabilite dal Collegio dei docenti. L'importo  della  borsa
di  studio  e'  aumentato  per  l'eventuale  periodo   di   soggiorno
all'estero  in  misura  pari  al  cinquanta  per  cento  dell'importo
stabilito. 
    La borsa di studio viene corrisposta in rate mensili posticipate. 
    La borsa di dottorato non puo' essere cumulata con altre borse di
studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con  quelle  concesse
da  istituzioni  nazionali  o  straniere  utili  ad  integrare,   con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  del
borsista. 
    Chi abbia gia' usufruito  anche  parzialmente  di  una  borsa  di
studio per la frequenza di un corso di dottorato non puo'  usufruirne
una seconda volta. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                         Tasse universitarie 
 
 
    E' richiesto il pagamento di una tassa d'iscrizione annuale  pari
a 300,00 (trecento) euro  da  versare  all'atto  dell'iscrizione.  La
tassa d'iscrizione dovra' essere pagata tramite: 
      transazione di tesoreria, per pagamenti effettuati  presso  uno
sportello della Banca Monte dei Paschi di Siena, causale «Dottorandi,
tasse universitarie 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; 
      bonifico bancario sul conto corrente del Monte  dei  Paschi  di
Siena (Banca MPS  agenzia  n.  7,  via  Vittorio  Emanuele  -  Siena)
intestato a Universita' degli studi di Siena, via Banchi di Sotto  n.
55 - Siena: IBAN: IT22P0103014209000005040093 (solo per i  versamenti
effettuati   dall'estero:   SWIFT   CODE:    PASCITM1SI7),    causale
«Dottorandi, tasse universitarie  2012/2013  +  cognome  e  nome  del
dottorando». 

        
      
                               Art. 9 
 
 
                           Tassa regionale 
 
 
    E' previsto il pagamento annuale della  tassa  regionale  per  il
diritto allo studio universitario,  secondo  quanto  stabilito  dalla
legge regionale 3 gennaio  2005,  n.  4.  Il  pagamento  della  tassa
regionale di € 140,00 per l'anno accademico 2012/2013, da effettuarsi
utilizzando una delle seguenti modalita': 
      1) bonifico bancario sul conto corrente postale:  intestato  ad
Azienda regionale per il  diritto  allo  studio  universitario  IBAN:
IT60B0760114200000095810461 (swift  code  -  solo  per  i  versamenti
effettuati dall'estero -  BPPIITRRXXX),  causale  «Dottorandi,  tassa
regionale DSU 2012/2013 + cognome e nome del dottorando»; 
      2) bollettino postale: sul c/c n. 95810461 intestato ad Azienda
regionale per il diritto  allo  studio  universitario  -  AOT  Siena,
causale: «Dottorandi, tassa regionale DSU  2012/2013»,  eseguito  da:
«Cognome+nome+indirizzo completo del dottorando». 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                     Esonero tasse e contributi 
 
 
    Sono esonerati dal pagamento delle tasse  universitarie  e  della
tassa regionale gli studenti portatori di  handicap  con  invalidita'
riconosciuta uguale o superiore al 66%. 
    Saranno rimborsati del pagamento delle sole  tasse  universitarie
coloro che risulteranno assegnatari delle borse di studio di  cui  al
precedente art. 7  totalmente  finanziate  con  fondi  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Coloro che avranno
diritto al rimborso riceveranno notifica dalla Divisione corsi di III
livello. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                Obblighi di frequenza dei dottorandi 
 
 
    Gli iscritti hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
secondo quanto previsto dal regolamento in materia  di  dottorati  di
ricerca         consultabile          all'indirizzo          internet
http://http://www.unisi.it/ricerca/dottorati-di-ricerca. 
    Nel  caso  in  cui  il  dottorando  svolga  attivita'  lavorativa
(professionale, dipendente,  di  consulenza),  la  valutazione  della
compatibilita' con l'assolvimento  degli  obblighi  previsti  per  la
formazione di dottore di  ricerca  e'  demandata  caso  per  caso  al
Collegio dei docenti. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
                    Master scientifico culturale 
 
 
    A coloro che  interrompono  definitivamente  gli  studi  dopo  il
termine  del  primo  anno,   puo'   essere   conferito   il   «Master
scientifico-culturale» (MSC), corrispondente al master  universitario
di secondo livello disciplinato dal regolamento didattico di Ateneo. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                            Norme finali 
 
 
    Per quanto non previsto nel presente bando, si fa riferimento  al
regolamento didattico di Ateneo  ed  al  regolamento  in  materia  di
dottorati di ricerca dell'Universita' di Siena. 
 
      Siena, 10 ottobre 2012 
 
                                                           Il rettore