Concorso per 4 dottori di ricerca (lazio) LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 93 del 27-11-2012
Sintesi: LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2012) Istituzione del corso di dottorato di ricerca in economia e diritto nell'ambito delle relazioni internazionali - XXVIII ciclo - (a.a. 2012/20 ...
Ente: LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-11-2012
Data Scadenza bando 27-12-2012
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LIBERA UNIVERSITA' LUSPIO - ROMA

CONCORSO   (scad.  27 dicembre 2012)
Istituzione del corso di dottorato di ricerca in economia  e  diritto
  nell'ambito delle relazioni internazionali - XXVIII ciclo  -  (a.a.
  2012/2013). 
 
 
                             IL RETTORE 
 
    Visto l'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210,  recante  norme
sul Dottorato di Ricerca; 
    Visto il Decreto Ministeriale 30 aprile 1999, n. 224, in  materia
di Dottorato di Ricerca; 
    Visto il decreto Ministeriale n. 509 del 3 novembre 1999; 
    Visto l'art. 19 della legge 240  del  30  dicembre  2010  recante
norme sul Dottorato di Ricerca; 
    Visto il vigente Statuto della  Libera  Universita'  degli  Studi
"LUSPIO", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 02/11/2011; 
    Visto il Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca  della
Libera Universita' degli Studi "LUSPIO"; 
    Vista la delibera del Senato Accademico della Libera  Universita'
degli Studi "LUSPIO" del 18 settembre 2012 in cui e'  stata  disposta
l'attivazione del corso di dottorato di ricerca in Economia e Diritto
nell'ambito delle relazioni internazionali; 
    Vista la delibera della Giunta Esecutiva del 25  settembre  2012,
con cui e' stata approvata l'attivazione del corso  di  dottorato  di
ricerca  in  Economia   e   Diritto   nell'ambito   delle   relazioni
internazionali e il relativo accertamento della copertura finanziaria
delle borse di dottorato; 
    Visto il parere espresso dal Nucleo di  Valutazione  in  data  15
novembre  in  merito  alla  sussistenza  dei  previsti  requisiti  di
idoneita'; 
    Fatta   riserva   di   eventuali   modifiche,   aggiornamenti   o
integrazioni  al  presente  bando  che  verranno  resi  noti  in  via
esclusiva tramite pubblicazione sul sito dell'Ateneo (www.luspio.it). 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Istituzione 
 
 
    E' attivato il XXVIII° ciclo del corso di  dottorato  di  ricerca
(a.a. 2012/2013) in Economia e Diritto  nell'ambito  delle  relazioni
Internazionali. 

        
      
                               Art. 2 
 
 
                             Attivazione 
 
 
    E'  attivato  con  sede  nella  Libera  Universita'  degli  Studi
"LUSPIO" il XXVIII ciclo del dottorato di ricerca: Economia e diritto
nell'ambito delle relazioni Internazionali di cui si indicano durata,
posti e borse di studio messi a concorso. 
    Durata: 3 anni; posti complessivi 4 di cui 2 con borsa di  studio
finanziata dall'Ateneo. Senza borsa di studio n. 2 posti. 
    L'accesso ai posti  disponibili  e'  regolato  da  una  selezione
pubblica per titoli ed esami. 

        
      
                               Art. 3 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    Possono presentare domanda di partecipazione alla  selezione  per
l'ammissione  al  Dottorato,  senza  limitazioni   di   eta'   e   di
cittadinanza, coloro che  sono  in  possesso  di  diploma  di  laurea
specialistica o di diploma di laurea conseguito secondo l'ordinamento
anteriore all'entrata in vigore del decreto ministeriale 30  novembre
1999 n. 509, o di analogo titolo accademico conseguito all'estero. 
    Coloro i quali  fossero  in  possesso  di  un  titolo  di  studio
conseguito presso una Universita' straniera, che non sia  gia'  stato
dichiarato equipollente alla laurea  italiana,  dovranno  richiederne
l'equipollenza unicamente ai fini dell'ammissione  al  dottorato.  In
tal caso, la domanda di partecipazione dovra'  essere  corredata,  al
fine di consentire al Collegio dei Docenti la valutazione del  titolo
posseduto,   dei   documenti   funzionali   alla   dichiarazione   di
equipollenza, tradotti e legalizzati dalle competenti  rappresentanze
italiane secondo  le  norme  vigenti  in  materia  di  ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle Universita' italiane. 
    Possono presentare la domanda di partecipazione  anche  coloro  i
quali conseguiranno la laurea entro la data  della  prima  prova  per
l'ammissione al corso di dottorato al quale s'intende partecipare. In
tal caso l'ammissione verra'  disposta  "con  riserva"  il  candidato
sara' tenuto a presentare, a pena di esclusione  dal  concorso,  alla
commissione giudicatrice, il giorno della prima prova concorsuale, la
relativa autocertificazione della laurea conseguita. 

        
      
                               Art. 4 
 
 
            Data di scadenza della domanda di ammissione 
 
 
    La domanda puo' essere spedita per via telematica, esclusivamente
attraverso  l'invio  di  un  messaggio  da  una  casella   di   posta
elettronica         certificata         (PEC)          all'indirizzo:
ufficio.dottorati@luspio.it. e  dovra'  pervenire  entro  il  termine
perentorio delle ore  24  (ora  Europa  Meridionale)  del  trentesimo
giorno  successivo  alla  pubblicazione  del  presente  bando   nella
Gazzetta Ufficiale. 
    La domanda puo', anche essere presentata in forma cartacea. 
    In tal  caso  dovra'  essere  consegnata  entro  le  ore  13  del
trentesimo giorno successivo alla pubblicazione  del  presente  bando
nella Gazzetta Ufficiale. Ove tale termine cada di sabato o di giorno
festivo  e'  prorogato  alle  ore  13.00  del  primo  giorno  feriale
successivo. 
    Non saranno  accolte  le  istanze  pervenute  oltre  il  predetto
termine. 
    Nella domanda il candidato  dovra'  dichiarare  con  chiarezza  e
precisione sotto la propria responsabilita' quanto segue: 
    1. il cognome ed il nome, la data ed  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza, la residenza ed il recapito  eletto  agli  effetti  del
concorso, il numero di telefono, l'indirizzo di posta elettronica  ed
il codice fiscale. Per quanto riguarda i cittadini non  residenti  in
Italia un recapito italiano eletto quale proprio domicilio; 
    2. il titolo di studio posseduto, la data  di  conseguimento,  la
durata  legale  del  corso  degli  studi,  la  votazione  ottenuta  e
l'Universita' presso  cui  e'  stato  conseguito,  ovvero  il  titolo
equipollente (o di cui si chiede  l'equipollenza)  conseguito  presso
una Universita' straniera, nonche' la data del decreto rettorale  con
il quale e' stata dichiarata l'equipollenza stessa; 
    3. le lingue straniere conosciute ai fini della prova orale; 
    4. di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana (per
i cittadini stranieri); 
    5. di essere o meno titolari di assegno di ricerca; 
    6. di  impegnarsi  a  frequentare  a  tempo  pieno  il  corso  di
dottorato secondo le modalita' che saranno fissate dal  Collegio  dei
Docenti; 
    7.  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso; 
    8. di non essere dipendente di amministrazioni  pubbliche  o,  in
caso affermativo, di impegnarsi a  collocarsi  in  aspettativa  senza
assegni, per il periodo di durata del corso; 
    9. di non avere gia' usufruito in precedenza di  altra  borsa  di
studio (anche per un solo anno) per un corso di dottorato di  ricerca
conseguito in Italia o all'estero; 
    10.  d'impegnarsi  a  non   usufruire   contemporaneamente,   ove
risultasse vincitore del presente concorso, di altre borse di  studio
a qualsiasi titolo conferite, ad  eccezione  di  quelle  concesse  da
istituzioni nazionale e straniere utili ad integrare,  con  soggiorni
all'estero l'attivita' di formazione o di ricerca del titolare  della
borsa; 
    11. d'impegnarsi a non superare durante il periodo  di  fruizione
della borsa il reddito personale complessivo indicato all'art. 8  del
presente bando. Alla determinazione del reddito concorrono redditi di
origine patrimoniale, nonche' emolumenti di  qualsiasi  altra  natura
aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli  aventi  natura
occasionale; 
    12. di  essere  a  conoscenza  e  di  accettare  tutte  le  norme
contenute nel bando; 
    13. di  essere  a  conoscenza  del  divieto  della  contemporanea
iscrizione a piu' corsi di studio; 
    14. di non essere iscritto ad un master universitario e, in  caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove  risultasse
vincitore del presente bando; 
    15. il recapito eletto ai  fini  del  concorso  (specificando  il
codice di avviamento postale, il numero telefonico e  l'indirizzo  di
posta elettronica) con espressa menzione dell'impegno  di  comunicare
tempestivamente ogni variazione degli stessi; 
    16. per i soli  candidati  diversamente  abili,  ai  sensi  della
vigente normativa, l'ausilio necessario  in  relazione  alla  propria
disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi  aggiuntivi  per
lo svolgimento delle prove d'esame. 
    La  domanda  deve  contenere   in   modo   esplicito   tutte   le
dichiarazioni di cui sopra. L'omissione di una sola di esse determina
l'invalidita' della domanda stessa cosi' anche in caso  di  omissione
della firma autografa a sottoscrizione della domanda, nonche' l'invio
della domanda stessa oltre il termine  di  scadenza  sono  motivo  di
tassativa esclusione dal concorso. 
    Tutti i titoli devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al
concorso ad eccezione di quanto  previsto  all'art.  3  del  presente
bando. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva sino  all'accertamento
dei requisiti  prescritti  che  la  Libera  Universita'  degli  Studi
"LUSPIO" e' tenuta a effettuare ai sensi dell'art. 43 del testo unico
n. 445/2000. Puo' essere disposta l'esclusione in  qualsiasi  momento
con provvedimento amministrativo motivato. 
    La domanda deve essere redatta nel rispetto del modello  allegato
al  presente  bando  e  deve  contenere  obbligatoriamente  tutte  le
dichiarazioni su indicate. 
    Ai candidati, la cui domanda e' stata  dichiarata  inammissibile,
sara' data comunicazione  dall'esclusione  del  concorso  per  e-mail
poiche' i nominativi non saranno resi pubblici. 
    Alla  domanda  di  ammissione  il  candidato  dovra'  allegare  i
seguenti documenti: 
    a) la fotocopia fronte-retro, debitamente firmata, di  un  valido
documento di riconoscimento; 
    b) il curriculum vitae; 
    c) elenco dei documenti, dei titoli,  delle  pubblicazioni  o  di
quant'altro; 
    d) documenti e titoli ritenuti utili ai fini del concorso; 
    e) per i cittadini italiani e per quelli  stranieri  che  abbiano
conseguito all'estero il titolo accademico, il certificato di  laurea
(o relativa autocertificazione prevista, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000,  per  i  soli  cittadini
comunitari) tradotto e legalizzato  dalle  competenti  rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane all'estero e  la  dichiarazione  di
valore del titolo conseguito all'estero rilasciate  dalle  competenti
rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. 
    Le domande che perverranno incomplete di tale documentazione  non
potranno essere considerate valide. 
    I titoli possono essere presentati  in  originale,  in  fotocopia
autenticata o in semplice copia,  la  cui  conformita'  all'originale
verra'  dichiarata  dal  candidato  mediante   autocertificazione   o
dichiarazione sostitutiva di atto notorio previste dagli articoli 19,
46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 445/2000. 
    L'elenco  dei  candidati  ammessi  a  sostenere  le  prove  sara'
disponibile sul sito internet dell'Ateneo https://www.luspio.it/. 

        
      
                               Art. 5 
 
 
                   Procedure e prove di ammissione 
 
 
    La valutazione delle domande di  ammissione  al  Dottorato  e  la
stesura della graduatoria utile ai fini dell'ammissione sono affidate
a una Commissione giudicatrice nominata dal Rettore. 
    L'esame di ammissione e' finalizzato  ad  accertare  l'attitudine
del candidato alla ricerca scientifica e consiste: 
    a) nella valutazione della documentazione che il candidato  abbia
eventualmente allegato alla sua domanda; 
    b) nella valutazione del progetto di ricerca  che  dovra'  essere
presentato dal candidato. Tale progetto dovra' essere stato approvato
da un professore universitario italiano  o  straniero  ovvero  da  un
dirigente di un istituto di ricerca equipollente; 
    c) in una prova scritta; 
    d) in un colloquio, nel corso del quale sara' anche accertata  la
conoscenza delle lingue straniere. 
    Le date delle prove scritte saranno pubblicate  -  con  preavviso
non inferiore  a  20  (venti)  giorni  -  sul  sito  web  dell'Ateneo
https://www.luspio.it/, nella sezione  "Dottorati  di  ricerca".  Tale
pubblicazione varra' a tutti gli effetti come notifica ufficiale: non
saranno effettuate notifiche individuali. 
    Per sostenere la prova i candidati  dovranno  esibire  un  idoneo
documento di riconoscimento. 
    L'ammissione al colloquio e'  subordinata  al  superamento  della
prova scritta. 
    I nominativi dei candidati ammessi  al  colloquio  verranno  resi
noti nella medesima sezione del sito web  https://www.luspio.it  Con
lo stesso avviso saranno resi noti inoltre: 
    a) il punteggio assegnato a ciascuno in sede di  valutazione  dei
titoli; 
    b) la data  di  svolgimento  del  colloquio.  Tale  comunicazione
varra' a tutti gli  effetti  come  notifica  ufficiale:  non  saranno
effettuate convocazioni individuali. 
    Per sostenere il colloquio i candidati dovranno esibire un idoneo
documento di riconoscimento. 

        
      
                               Art. 6 
 
 
           Commissione giudicatrice e relativi adempimenti 
 
 
    La Commissione giudicatrice del concorso,  nominata  con  Decreto
del Rettore della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO" sentito  il
Collegio dei Docenti, sara' composta con le  modalita'  previste  dal
Decreto Ministeriale 30 aprile 1999  n.  224  e  art.  5  comma  4  e
successive modifiche ed integrazioni e nel rispetto  del  Regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca art. 7. 
    Ai sensi del decreto ministeriale n. 224 del 30 aprile  1999,  la
Commissione per la valutazione comparativa e' tenuta a concludere  le
operazioni concorsuali entro e non oltre novanta  giorni  dalla  data
del Decreto Rettorale di nomina. 
    In occasione della  prima  seduta  la  Commissione  procede  alla
nomina del Presidente e del Segretario. 
    La  Commissione  di  concorso,  per  la  valutazione  di  ciascun
candidato, dispone di: 
      100 punti cosi' attribuibili: 
    titoli e progetto di ricerca: 40 punti (minimo 30 per  ammissione
alle prove) 
    prova scritta: 30 punti (minimo  20  punti  per  l'ammissione  al
colloquio), 
    colloquio: 30 punti (minimo 20 punti per il superamento). 
    Al termine di ogni seduta dedicata al colloquio, nel  cui  ambito
trova  collocazione  la  prova  di  lingua  inglese,  la  Commissione
formera' l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione del  voto
da ciascuno  riportato.  L'elenco  dei  soli  candidati  che  avranno
superato il colloquio, firmato dal Presidente e dal Segretario  della
Commissione, verra' affisso nel medesimo giorno all'albo  della  sede
di esame. 
    I candidati non ammessi  alla  prova  orale,  e  quelli  che  non
avranno superato il colloquio  per  difetto  di  punteggio,  verranno
avvertiti via e-mail, poiche' i  loro  nominativi  non  saranno  resi
pubblici. 
    La  mancata  presentazione  alle  prove  sara'  considerata  come
rinuncia al concorso. 

        
      
                               Art. 7 
 
 
                         Ammissione al corso 
 
 
    I candidati saranno ammessi al corso secondo  l'ordine  stabilito
nella graduatoria finale di merito, fino alla concorrenza del  numero
dei posti messi a concorso. In corrispondenza  di  eventuali  rinunce
degli aventi diritto entro e non oltre un (1)  mese  dall'inizio  del
corso, subentreranno altrettanti  candidati  secondo  l'ordine  della
graduatoria. 
    I candidati risultati vincitori dovranno iscriversi entro le date
che verranno  rese  note  contestualmente  alla  pubblicazione  delle
graduatorie. La mancata iscrizione entro i  termini  stabiliti  sara'
considerata come rinuncia al posto che verra' assegnato, al candidato
successivo,  secondo  l'ordine  della  graduatoria.  La  domanda   di
iscrizione dovra' essere  presentata  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 8. 
    In caso di utile collocamento in piu'  graduatorie  il  candidato
dovra' esercitare opzione per un solo corso di dottorato. 
    Il subentro dopo l'inizio del corso puo'  essere  consentito,  su
parere positivo insindacabile del Collegio dei Docenti, entro  e  non
oltre due  mesi  dall'inizio  del  corso  stesso,  con  la  eventuale
erogazione della quota di borsa non ancora utilizzata. 

        
      
                               Art. 8 
 
 
                        Domanda di iscrizione 
 
 
    I candidati ammessi devono presentare o far pervenire all'Ufficio
Dottorati di Ricerca - via Cristoforo  Colombo,  200  -  00147  Roma,
entro il termine perentorio di giorni 20, che  decorrono  dal  giorno
successivo a quello in cui verra' pubblicata la graduatoria,  domanda
d'iscrizione al corso di dottorato, in carta libera, allegando: 
    a)  fotocopia  del  documento  di  identita',  in  carta  libera,
debitamente firmata nonche' una fotocopia del codice fiscale; 
    b) autocertificazione di cittadinanza; 
    c)  diploma  -  documento  originale  -  di   scuola   secondaria
superiore; 
    d) certificato di laurea con la relativa votazione; 
    e) dichiarazione, in carta libera,  di  non  essere  iscritti  ad
altra scuola di specializzazione ovvero di perfezionamento o, in caso
contrario, l'impegno scritto a sospendere la frequenza; 
    f) dichiarazione di non aver usufruito  in  precedenza  di  altre
borse di studio di dottorato; 
    g) di non usufruire contemporaneamente di altre borse di studio a
qualsiasi titolo conferite; 
    h) di non essere iscritto ad un master universitario e,  in  caso
affermativo, di impegnarsi a sospendere la frequenza, ove  risultasse
vincitore del presente concorso; 
    i) di non essere iscritto ad altro corso di studio universitario; 
    j) di essere a conoscenza che la borsa di  studio  viene  erogata
esclusivamente a coloro che non possiedono nel periodo  di  fruizione
della borsa, un reddito annuo superiore all'importo di una annualita'
di borsa e di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  l'eventuale
superamento del limite del reddito; 
    k) di impegnarsi a restituire le mensilita' di  borsa  di  studio
percepite nell'anno in cui si e' verificato il superamento del limite
di reddito; 
    l) di optare, in caso di  ammissione  a  piu'  dottorati  per  il
dottorato oggetto del presente bando; 
    m)  di  essere/non  essere  in  servizio  presso   una   pubblica
amministrazione  e,  in  caso  affermativo,  di  avere  richiesto  il
collocamento in aspettativa senza assegni a decorrere dalla  data  di
inizio del corso e per tutta la sua durata; 
    n) di impegnarsi a richiedere al  Collegio  Docenti  del  proprio
corso di dottorato l'autorizzazione per lo svolgimento  di  attivita'
lavorative esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in
essere al momento dell'iscrizione al corso di dottorato. 
    I cittadini stranieri devono possedere i seguenti requisiti: 
    1) godere dei diritti civili e  politici  anche  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
    2) essere in possesso, fatta eccezione  della  titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica; 
    3) avere adeguata conoscenza della lingua italiana. 
    In relazione alle lettere  c)  e  d)  si  potra'  presentare  una
autocertificazione -  ai  sensi  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445 - riservandosi di consegnare,  nel
piu' breve tempo possibile, la documentazione originale. 
    La domanda dovra' inoltre riportare le seguenti indicazioni: dati
anagrafici, residenza e recapito, numeri telefonici  e  indirizzo  di
posta elettronica; numero di conto corrente con i codici CIN,  ABI  e
CAB per l'accreditamento dell'importo della borsa di  studio  (per  i
borsisti). 

        
      
                               Art. 9 
 
 
Posti a concorso, borse di studio,  contributo  per  l'accesso  e  la
                         frequenza ai corsi 
 
 
    Le borse di  studio  sono  assegnate  in  base  alla  graduatoria
generale di merito redatta dalla competente Commissione giudicatrice.
La durata dell'erogazione della borsa di studio  e'  pari  all'intera
durata del corso di Dottorato di Ricerca  e  sara'  confermata  dalla
verifica annuale  del  lavoro  svolto  effettuata  dal  Collegio  dei
Docenti, ferma restando la permanenza dei requisiti per il  godimento
della stessa. Le sospensioni della  frequenza  del  corso  di  durata
superiore ai trenta giorni comportano la sospensione  dell'erogazione
della borsa. Nel caso risultino vincitori del  concorso  titolari  di
assegni di ricerca, i medesimi non  hanno  diritto  di  fruire  della
borsa di studio ma conservano il diritto all'assegno di  ricerca.  Il
beneficiario di  borsa  di  studio  ha  diritto,  per  i  periodi  di
permanenza  all'estero  di  durata  non  inferiore  a  trenta  giorni
ciascuno, preventivamente autorizzati dal Collegio  dei  Docenti,  di
una maggiorazione della borsa di  studio  fino  al  50%  della  borsa
stessa. La richiesta di  cui  sopra,  presentata  dal  dottorando  al
Collegio, deve essere inoltrata dal coordinatore del corso al Rettore
e  deve  essere  corredata  da  una  dichiarazione  che  attesti  che
l'attivita' per la quale si chiede la mobilita' del dottorando stesso
rientra nell'ambito dell'attuazione  del  programma  di  studi  e  di
ricerca. 
    L'importo annuale di ogni singola borsa e' determinato  ai  sensi
dell'art. 1. comma 1 lettera a), della legge 3 agosto 1998, n. 315  e
successive modificazioni La cadenza  del  pagamento  della  borsa  di
studio sara' in rate bimestrali posticipate. 
    E'  prevista  la  sospensione  della   frequenza   al   corso   e
dall'erogazione della borsa di studio, nei  casi  di  maternita',  di
servizio militare e civile e nel caso di grave e documentata malattia
superiore ai trenta  giorni.  In  questi  casi  la  borsa  di  studio
relativa al periodo corrispondente  alla  sospensione  potra'  essere
corrisposta a condizione che  il  beneficiario  recuperi,  secondo  i
tempi e le modalita' stabilite dal collegio dei docenti,  l'attivita'
non svolta nel periodo predetto. 
    Le borse di studio non sono cumulabili con altre borse di  studio
a  qualsiasi  titolo  conferite,  tranne  con  quelle  esplicitamente
concesse  da  istituzioni  nazionali  o   internazionali   utili   ad
integrare, con soggiorni all'estero, l'attivita' di formazione  o  di
ricerca dei borsisti. A chi abbia usufruito di una  borsa  di  studio
per un corso di dottorato di ricerca, anche solo  per  un  anno,  non
puo' essere concesso di fruirne una seconda volta. 
    La borsa di studio  e'  altresi'  incompatibile  con  un  reddito
personale complessivo annuo superiore a Euro 10.561,54. Tale  reddito
si evince  dalla  dichiarazione  dei  redditi,  presentata  nell'anno
precedente di assegnazione della  borsa,  nel  quadro  riepilogativo,
rigo "Imponibile IRPEF". Alla determinazione del  reddito  concorrono
redditi di origine  patrimoniale,  nonche'  emolumenti  di  qualsiasi
altra natura aventi carattere ricorrente, con  esclusione  di  quelli
aventi natura occasionale. 
    L'erogazione  della  borsa  di  studio  esclude  nel  modo   piu'
categorico l'instaurarsi di un rapporto  di  lavoro  subordinato  con
l'Universita'. 

        
      
                               Art. 10 
 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
 
    I dottorandi hanno l'obbligo di frequentare i corsi di  dottorato
e di compiere continuativamente attivita'  di  studio  e  di  ricerca
nell'ambito  delle  strutture  destinate  a  tal  fine,  secondo   le
modalita' che saranno fissate dal Collegio dei Docenti. 
    Alla fine di ciascun anno gli  iscritti  ai  corsi  di  dottorato
hanno  l'obbligo  di  presentare  una   particolareggiata   relazione
sull'attivita' e le ricerche svolte al Collegio dei  docenti  che  ne
curera' la conservazione e che, previa valutazione dell'assiduita'  e
dell'operosita'  dimostrata  dall'iscritto  al  corso,  proporra'  al
Rettore il proseguimento del dottorato di ricerca ovvero, in caso  di
valutazione negativa, la cessazione. 
    I dottorandi, in qualunque  momento,  possono  essere  sospesi  o
anche esclusi dal corso con provvedimento amministrativo, su motivata
deliberazione unanime del Collegio dei Docenti. 
    I dottorandi  hanno  l'obbligo  di  richiedere  al  Collegio  dei
Docenti l'autorizzazione per lo svolgimento di  attivita'  lavorative
esterne o per la prosecuzione dell'attivita' lavorativa in essere  al
momento dell'iscrizione. 
    Dopo il primo anno di corso, ai dottorandi puo'  essere  affidata
una limitata attivita' didattica sussidiaria  o  integrativa,  previo
parere favorevole del Collegio dei Docenti; tale attivita'  non  deve
in ogni caso compromettere l'attivita' di formazione alla ricerca, e'
facoltativa, senza oneri per il bilancio dell'Ateneo e non da'  luogo
a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'Universita'. 
    Nei casi di maternita',  di  grave  e  documentata  malattia,  di
servizio militare, su proposta del Collegio dei  docenti,  il  titolo
puo' essere conseguito in data successiva a quella stabilita. 
    Ai sensi dell'art. 2 della legge 13 agosto  1984,  n.  476,  come
modificato dall'art. 52, comma 57, della legge 28  dicembre  2001  n.
448, il pubblico dipendente ammesso a corsi di dottorato  di  ricerca
e' collocato a domanda in congedo straordinario per motivi di  studio
senza assegni per il periodo di durata del corso e  usufruisce  della
borsa di studio ove ricorrano le condizioni richieste. Il periodo  di
congedo  straordinario  e'  utile  ai  fini  della  progressione   di
carriera, del trattamento di quiescenza  e  previdenza.  In  caso  di
ammissione a corsi di dottorato di ricerca senza borsa di  studio,  o
di rinunzia  a  questa,  l'interessato  in  aspettativa  conserva  il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. 
    Qualora, dopo il  conseguimento  del  dottorato  di  ricerca,  il
rapporto di lavoro con l'amministrazione pubblica cessi per  volonta'
del dipendente nei due anni  successivi,  ha  dovuto  la  ripetizione
degli importi corrisposti. 
    L'assenza non giustificata da comprovati impedimenti per oltre un
terzo della presenza prevista comporta l'esclusione del dottorato  e,
per chi abbia fruito della borsa di studio, la restituzione di quanto
percepito. 

        
      
                               Art. 11 
 
 
                        Conseguimento titoli 
 
 
    Il  titolo  di  Dottore  di  Ricerca  si  consegue  all'atto  del
superamento dell'esame finale che puo' essere ripetuto per  una  sola
volta. La tesi finale puo' essere redatta anche in  lingua  straniera
previa autorizzazione del Collegio dei Docenti. 
    L'esame finale ha luogo in un'unica sessione al termine del corso
di dottorato di ricerca e consiste in una presentazione  del  proprio
lavoro di tesi di dottorato effettuata dal candidato di  fronte  alla
commissione per l'esame finale. 
    Le modalita' di presentazione della tesi finale sono disciplinate
in conformita' agli articoli 11, 12 e 13 del titolo V del regolamento
di Ateneo in materia di dottorati di ricerca. 
    Per comprovati motivi che non consentono la  presentazione  della
tesi nei termini previsti, il Rettore, su proposta del  Collegio  dei
Docenti, puo' ammettere il candidato all'esame finale, in  deroga  ai
termini fissati e in caso di  mancata  attivazione,  anche  in  altra
sede. 
    Il titolo e' rilasciato  dal  Rettore  della  Libera  Universita'
degli Studi "LUSPIO", che, a richiesta dell'interessato, ne certifica
il   conseguimento.   Successivamente   al   rilascio   del   titolo,
l'Universita' cura il deposito di copia della tesi finale  presso  le
biblioteche nazionali di Roma e Firenze. 

        
      
                               Art. 12 
 
 
             Commissioni per il conseguimento del titolo 
 
 
    La  Commissione  giudicatrice  finale  e'  nominata  dal  Rettore
sentito il Collegio dei Docenti ed e' composta da tre  membri  scelti
tra i professori e ricercatori universitari di ruolo,  specificamente
qualificati nelle discipline attinenti alle aree scientifiche cui  si
riferisce  il  corso.  Almeno  due  membri   devono   appartenere   a
Universita', anche straniere, non partecipanti  al  dottorato  e  non
devono essere componenti del Collegio  dei  Docenti.  La  commissione
puo' essere integrata da non  piu'  di  due  esperti  appartenenti  a
strutture di ricerca pubbliche e private, anche straniere. 
    La Commissione deve completare, a pena  di  decadenza,  i  propri
lavori entro novanta giorni  dalla  data  del  Decreto  Rettorale  di
nomina. Decorso tale termine, la Commissione che non abbia concluso i
suoi lavori  decade  e  il  Rettore  nomina  una  nuova  Commissione,
escludendo i componenti decaduti. 

        
      
                               Art. 13 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai candidati, ai sensi  del  D.  Lgs.
196/2003, sono trattati esclusivamente per le finalita'  di  gestione
del presente bando. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
procedura di valutazione comparativa. 
    L'interessato gode dei diritti  di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati
che lo riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di far rettificare, aggiornare,  completare  o  cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge. 

        
      
                               Art. 14 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
 
    Ai sensi di quanto disposto dall'art.  5  della  legge  7  agosto
1990, n. 241, il responsabile del procedimento  di  cui  al  presente
bando e' il Direttore Amministrativo, dott. Pietro Virgili. 
    Sul   sito   internet    https://www.luspio.it sono    liberamente
consultabili tutte le informazioni circa lo stato di avanzamento  dei
lavori delle Commissioni giudicatrici e le relative scadenze. 

        
      
                               Art. 15 
 
 
                        Norme di riferimento 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente  bando,  si  fa  riferimento
all'art. 4 della legge 3 luglio 1998, n. 210, al Decreto Ministeriale
30 aprile 1999 e al Regolamento di Ateneo per il dottorato di ricerca
della Libera Universita' degli Studi "LUSPIO". 
    Gli obiettivi formativi e i programmi  di  studio  del  corso  di
dottorato saranno pubblicati a cura dell'Ateneo. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana. 
      Roma, 19 novembre 2012 
 
                                           Il rettore: Zeno-Zencovich