Concorso per 1 consulente materia marchi (lazio) MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

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Concorso-Abilitazione

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso-Abilitazione
Tipologia Contratto Abilitazione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 4 del 15-01-2013
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Concorso (Scad. 14 febbraio 2013) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e ind ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 15-01-2013
Data Scadenza bando 14-02-2013
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MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Concorso (Scad. 14 febbraio 2013)

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2012


 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  per la lotta alla contraffazione 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  recante:
"Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273", ed, in particolare, gli articoli 201
e seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dello  Sviluppo  Economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente "Regolamento di attuazione del Codice
della Proprieta' Industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30" ed in particolare l'art. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante: "Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa"; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  recante:
"Codice in materia di protezione dei dati personali"; 
    Ritenuto di dover indire una sessione di  esami  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed  altri  segni
distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per  l'anno
2012; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' indetta una sessione di esami per  l'iscrizione  all'albo  dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi -  ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
                               Art. 2 
 
 
    L'esame di abilitazione consiste in: 
      1. una prova scritta di teoria e pratica relativa ai  requisiti
e criteri di registrabilita' dei  marchi,  alla  classificazione  dei
prodotti e dei servizi, al deposito  e  prosecuzione  delle  domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi; 
      2. una prova orale sulle seguenti materie: 
        a. nozioni di diritto  pubblico  e  privato  e  di  procedura
civile; 
        b. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi  e  delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza; 
        c.  diritto  comunitario  ed  internazionale  in  materia  di
proprieta' industriale; 
        d. elementi di diritto comparato  in  materia  di  proprieta'
industriale; 
        e. almeno una lingua scelta fra l'inglese e il francese. 
                               Art. 3 
 
 
    La prova scritta si terra' il 6 giugno 2013 a Roma presso la sede
che sara' comunicata dal  Consiglio  dell'Ordine  dei  Consulenti  in
Proprieta' Industriale a  ciascun  candidato,  con  un  preavviso  di
almeno quindici giorni. 
                               Art. 4 
 
 
    Le domande di  ammissione  all'esame  di  cui  all'  art.  l  del
presente  decreto,  redatte  in  carta  semplice,   dovranno   essere
presentate al Consiglio  dell'Ordine  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale, via Napo Torriani n. 29 - 20124 Milano, entro il termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo
raccomandata, con avviso di ricevimento entro il termine  di  cui  al
precedente comma: a tal fine fa fede il timbro  a  data  dell'ufficio
postale accettante. 
    Le domande  possono  essere  spedite  tramite  posta  elettronica
certificata  (PEC)  del  candidato  all'indirizzo  PEC   dell'Ordine:
ordine-brevetti@pec.it 
    La firma in calce alla domanda non necessita  di  autenticazione;
non verranno, tuttavia, prese in considerazione le domande  prive  di
sottoscrizione. 
                               Art. 5 
 
 
    Le domande, a pena di inammissibilita', devono  essere  corredate
della  documentazione  comprovante  che  il  candidato   possieda   i
requisiti previsti dall'art. 207 del decreto legislativo 30/2005 e ad
esse dovranno essere uniti, pertanto, i seguenti documenti  in  carta
semplice: 
      1.  diploma  di  laurea  o  titolo  universitario  equipollente
conseguito in qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da  un
Paese membro dell'Unione Europea  includente  l'attestazione  che  il
candidato abbia seguito con successo un ciclo di studi post-secondari
di durata minima  di  tre  anni  o  di  durata  equivalente  a  tempo
parziale, in una universita' o in istituto d'istruzione  superiore  o
in un altro istituto dello stesso livello di formazione, a condizione
in  tale  ultimo  caso,  che  il  ciclo  di  studi  abbia   indirizzo
tecnico-professionale  attinente  all'attivita'  di   consulente   in
proprieta' industriale in materia di marchi; 
      2. il titolo atto a documentare che il candidato abbia compiuto
presso  societa',  uffici  o  servizi  specializzati  in   proprieta'
industriale almeno 18 mesi di tirocinio  professionale  effettivo,  a
tempo pieno; se a tempo parziale il periodo complessivo  deve  essere
riconducibile  ai  18  mesi  prescritti,  fatta   salva   l'eventuale
riduzione  del  periodo  di  tirocinio,  determinato  dal   Consiglio
dell'Ordine,  nel  caso  in  cui  il  candidato  dimostri   di   aver
frequentato con profitto  un  corso  qualificato  di  formazione  per
consulente in marchi. Il completamento del  tirocinio  puo'  avvenire
entro la data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 6  giugno
2013. I candidati che prevedono di completare il  tirocinio  dopo  la
presentazione della domanda di ammissione, devono  dichiararlo  nella
domanda stessa indicando la data prevista per detto  completamento  e
fornendo il giorno della prova scritta  la  documentazione  idonea  a
comprovarlo. 
    E'  documentazione  idonea  a  dimostrare   il   tirocinio,   una
circostanziata dichiarazione firmata da un esperto in materia la  cui
qualificazione  sia  notoria  o  possa   essere   dimostrata.   Nella
dichiarazione devono essere indicati  il  periodo  in  cui  e'  stato
effettuato il tirocinio, l'attivita' svolta dal candidato  e  l'esito
favorevole del tirocinio stesso.  L'attivita'  svolta  dal  candidato
durante  i  18  mesi  di  tirocinio  deve   essere   attinente   alla
rappresentanza di terzi avanti l'UIBM e la Commissione  dei  Ricorsi,
come risulta dal combinato disposto dagli  articoli  201  e  204  del
d.lgs. del 10 febbraio  2005,  n.  30  del  Codice  della  Proprieta'
Industriale; 
      3. ricevuta in  originale  attestante  il  versamento  in  euro
120,00 per contributo esame sul conto corrente  postale  n.  25901208
intestato al  Consiglio  dell'Ordine  dei  Consulenti  in  Proprieta'
Industriale. 
    In luogo dei documenti di cui ai precedenti punti 1)  e  2)  puo'
essere  prodotta  autocertificazione  riferita,  in  particolare,  al
diploma o al titolo conseguito, all'equipollenza con  la  equivalente
laurea  italiana;  con  l'indicazione  della  data  e   dell'istituto
universitario che  ha  provveduto  al  rilascio  del  certificato  di
equipollenza; ed  alla  frequentazione  con  profitto  dei  corsi  di
specializzazione. I candidati iscritti al registro  dei  Tirocinanti,
in vigore dal 4/5/2012, possono indicare che i documenti  di  cui  al
punto  2)  sono  sostituiti  dalla  documentazione   presentata   per
l'iscrizione al Registro stesso. 
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere  disposto  in  qualsiasi  momento,  anche
antecedentemente allo svolgimento  delle  prove  d'esame.  In  questo
ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che il candidato non
sia in possesso  dei  titoli  dichiarati,  lo  stesso  viene  escluso
automaticamente dalle prove d'esame, con comunicazione  inoltrata  da
parte dell'Ordine tramite raccomandata A/R o altro mezzo  sufficiente
a garantire il ricevimento della  comunicazione,  ferme  restando  le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere  il  candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    Ai sensi del  decreto  legislativo  196/2003,  i  dati  personali
forniti dai candidati saranno raccolti presso l'Ordine dei consulenti
in proprieta'  industriale  e  presso  il  Ministero  dello  Sviluppo
Economico, per le finalita' di gestione dell'esame e saranno trattati
anche  successivamente  per  le  finalita'  inerenti  alla   gestione
dell'eventuale iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale. 
                               Art. 6 
 
 
    Sono ammessi alla prova orale i candidati che  avranno  riportato
una votazione di almeno 21/30 nella prova pratica. La prova orale non
si intende superata se il candidato non avra' ottenuto  la  votazione
di almeno 21/30. 
    La data della prova orale sara' comunicata per iscritto a ciascun
candidato,  almeno  trenta  giorni  prima  a  cura  della  segreteria
dell'Ordine, su indicazione della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 7 
 
 
    Coloro  che  avranno  superato  l'esame  di   abilitazione,   per
l'iscrizione nella sezione marchi dovranno  presentare  al  Consiglio
dell'Ordine dei Consulenti in Proprieta'  Industriale  un'istanza  in
bollo  accompagnata  dai  documenti  comprovanti  il   possesso   dei
requisiti  previsti  dal  comma  l  dell'articolo  203,  del  decreto
legislativo 30/2005, nonche' gli altri documenti che potranno  essere
eventualmente richiesti dal Consiglio dell'Ordine. 
                               Art. 8 
 
 
    Con  successivo  decreto,  si  procedera'   alla   nomina   della
Commissione esaminatrice e alla determinazione delle  relative  spese
per il suo funzionamento. 
                               Art. 9 
 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 28 dicembre 2012 
 
                                        Il direttore generale: Gulino