Concorso per 325 allievi scuole militari (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 325
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 8 del 29-01-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA Concorso (Scad. 28 febbraio 2013) Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014 ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-01-2013
Data Scadenza bando 28-02-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA

Concorso (Scad. 28 febbraio 2013)

Concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle Accademie delle Forze Armate per l'anno accademico 2013-2014


 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      PER IL PERSONALE MILITARE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, concernente norme di attuazione dello statuto speciale  della
regione Trentino Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, concernente norme di attuazione dello statuto speciale per la
regione Trentino Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  Pubblica
Amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  Pubbliche  Amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi e successive modificazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per  i  corsi  ordinari  dell'Arma  Aeronautica  -ruolo
naviganti e ruolo servizi- svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto interministeriale 20 dicembre 1996,  concernente
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi ordinari del Corpo  del  Genio  Aeronautico
-ruolo Ingegneri- svolti presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del ruolo naviganti
e del ruolo servizi presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6  maggio   1997,   concernente
riconoscimento degli studi svolti dagli Ufficiali del Corpo del Genio
Aeronautico -ruolo Ingegneri- presso l'Accademia Aeronautica; 
    Visto il decreto ministeriale 21 dicembre 1998, concernente,  tra
l'altro,  i  titoli  di  studio  e  gli   ulteriori   requisiti   per
l'ammissione ai concorsi per l'Accademia Militare e per la  nomina  a
Ufficiale in servizio permanente dell'Esercito, nonche'  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto interministeriale 30  marzo  1999  e  successive
modificazioni, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione,
titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e
delle prove d'esame per l'ammissione ai corsi normali  dell'Accademia
Navale; 
    Visto il decreto ministeriale  12  gennaio  2001,  concernente  i
titoli di studio e gli ulteriori requisiti chiesti  per  l'ammissione
ai corsi dell'Accademia e per  il  reclutamento  degli  Ufficiali  in
servizio permanente dell'Arma dei  Carabinieri,  le  tipologie  e  le
modalita' di svolgimento delle  prove  concorsuali  e  di  formazione
delle relative graduatorie di merito, nonche' la  composizione  delle
commissioni esaminatrici e successive modificazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modificazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che
sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea  e  criteri
da  adottare  per   l'accertamento   e   la   valutazione   ai   fini
dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante  codice
dell'Amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, riguardante l'accertamento delle imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'   Militare,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, che delinea il profilo sanitario dei soggetti giudicati
idonei al servizio militare; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  25  gennaio  2007,  cosi'  come
modificato con il decreto ministeriale 26 maggio  2008,  concernente,
tra l'altro, titoli di studio e ulteriori requisiti per  l'ammissione
ai  concorsi  per  l'Accademia  Aeronautica,  nonche'   tipologia   e
modalita' di svolgimento dei predetti concorsi e delle prove d'esame; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
"codice  dell'ordinamento  militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare, e l'art.  2186  che
fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non  regolamentari,
delle   direttive,   delle   istruzioni,   delle   circolari,   delle
determinazioni generali  del  Ministero  della  Difesa,  dello  Stato
Maggiore della Difesa, degli Stati Maggiori di  Forza  Armata  e  del
Comando Generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, concernente "testo unico delle disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare"   e   successive   modifiche   e
integrazioni, in particolare, il titolo II del libro IV,  concernente
norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista  la  legge  12  luglio  2010,  n.   109,   concernente   le
disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze  Armate
e di Polizia; 
    Vista la direttiva applicativa del decreto dirigenziale 9  agosto
2010 -impartita dalla Direzione Generale della  Sanita'  Militare  in
data 10 agosto 2010 in applicazione  della  citata  legge  12  luglio
2010,  n.  109-  che  ha  modificato  le   due   direttive   tecniche
sopracitate, emesse dalla  medesima  Direzione  Generale  in  data  5
dicembre 2005; 
    Visto  il  decreto  legge  9  febbraio  2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, concernente il  bilancio
di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2013 e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il decreto ministeriale 22  giugno  2011  -registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n.  356-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Considerato  che  non  si  ritiene   opportuno   procedere   allo
scorrimento delle graduatorie  di  precedenti  analoghi  concorsi  in
quanto,  in   relazione   alle   peculiari   esigenze   operative   e
organizzative dell'Amministrazione della Difesa, il reclutamento  del
personale militare esige l'attualita' dell'accertamento dei requisiti
di efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Considerato che,  pur  nelle  more  dell'emanazione  dei  decreti
applicativi previsti dal  sopracitato  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n. 82, appare necessario improntare l'attivita' della Direzione
Generale per il Personale Militare ai principi di carattere  generale
dettati dal predetto  codice  dell'amministrazione  digitale  e,  per
l'effetto, gestire le domande di partecipazione ai  concorsi  tramite
un apposito portale on-line del Ministero della Difesa; 
    Tenuto conto che, per ragioni di carattere organizzativo, per  il
solo concorso, per esami, per l'ammissione di Allievi al  primo  anno
di corso dell'Accademia Militare per  la  formazione  di  base  degli
Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri, le domande di partecipazione non
saranno gestite tramite il predetto portale dei concorsi on-line  del
Ministero  della  Difesa,  bensi'  tramite  uno   specifico   sistema
automatizzato direttamente gestito dal Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  Capo  (CP)
CACIOPPO Pierluigi a Comandante Generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto, 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1. 
 
 
                             Generalita' 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2013-2014  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi Ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  Accademie  Militare,   Navale   e
Aeronautica, per la formazione di base degli Ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei Carabinieri: 
      a) Esercito: 
        1) concorso pubblico, per esami, per l'ammissione di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
        2) concorso interno, per esami, per l'ammissione  di  Allievi
al primo anno di corso dell'Accademia Militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia Navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  Militare  per  la
formazione di base degli Ufficiali dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore degli Allievi delle Scuole Militari  e  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze Armate, compresa l'Arma dei Carabinieri, e delle Forze di
Polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    3.  Resta  impregiudicata  per  l'Amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione
della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che  avra'  valore  di
notifica  a  tutti  gli  effetti  per  gli  interessati,   nel   sito
www.persomil.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della Difesa di cui al successivo art. 3. In ogni  caso  la
stessa  Amministrazione  provvedera'   a   formalizzare   la   citata
comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª
Serie Speciale. 
    4. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    5. La Direzione Generale per il Personale  Militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
internet www.persomil.difesa.it/concorsi,  nonche'  nel  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della Difesa di cui al successivo art.
3, definendone  le  modalita'.  Il  citato  avviso  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
 
                               Art. 2. 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi,  di  entrambi  i  sessi,
fatte salve eventuali eccezioni  che  sono  indicate  nei  successivi
specifici  capi  del  titolo  II  del  presente   decreto.   Per   la
partecipazione ai predetti concorsi, i concorrenti devono possedere i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' alla data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande e non superare il
giorno di compimento del ventiduesimo anno  di  eta'  al  31  ottobre
2013. Gli appartenenti ai ruoli Ispettori e Sovrintendenti  dell'Arma
dei Carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di
eta' al 31 ottobre 2013. Il limite massimo di eta' e' elevato,  fatte
salve  eventuali  ulteriori  disposizioni  contenute  nei  successivi
specifici capi del  titolo  II,  di  un  periodo  pari  all'effettivo
servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande di partecipazione al  concorso,  comunque
non superiore a tre anni, per coloro che prestano  o  hanno  prestato
servizio militare nelle Forze Armate. L'eventuale  periodo  trascorso
in qualita' di Allievo  delle  Scuole  Militari  non  e'  considerato
valido ai fini dell'elevazione del limite d'eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non trova applicazione  per  i
concorrenti per i posti per  il  ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
Aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera  c).  Detta
elevazione, inoltre, non si  applica  al  personale  appartenente  ai
ruoli  Ispettori  e   Sovrintendenti   dell'Arma   dei   Carabinieri,
partecipante al concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2012-2013 un diploma di istruzione secondaria di
secondo grado di durata quinquennale  o  quadriennale  integrato  dal
corso  annuale,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modificazioni. La partecipazione  al  concorso  dei  concorrenti  che
hanno conseguito o stanno per  conseguire  all'estero  il  titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale Ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  verra'  verificato  nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di Pubbliche Amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi e non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) avere  tenuto  condotta  incensurabile  e  non  aver  tenuto
comportamenti nei confronti delle Istituzioni  democratiche  che  non
danno sicuro affidamento di  scrupolosa  fedelta'  alla  Costituzione
repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      i) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza Armata prescelta/Arma dei Carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso interno di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2), fermi restando i requisiti di cui  al
precedente comma 1, lettere a), b), c), d), e) e  l),  i  concorrenti
devono essere in servizio nell'Esercito in qualita'  di  Sergente  in
servizio  permanente,  Allievo  Sergente,  Volontario   in   servizio
permanente, Volontario in Ferma Prefissata  Quadriennale,  Volontario
in Ferma Breve e Volontario in Ferma Prefissata di  un  anno,  questi
ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   delle   domande   di
partecipazione. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo  naviganti  normale,  indicati
nel successivo titolo II, capo IV, dovranno non essere stati  dimessi
ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio. 
    4. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di Ufficiale. 
    5. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche' per esercitare l'attivita' di  volo  in  qualita'  di  piloti
militari, se concorrenti  per  il  ruolo  naviganti  normale  per  il
concorso di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c).  Le  modalita'  di
accertamento di detta idoneita', ferme restando  le  disposizioni  di
cui ai successivi artt. 8 e 9  del  presente  decreto,  saranno  piu'
dettagliatamente indicate nei successivi specifici  capi  del  titolo
II. 
    6.  Ai  sensi  dell'art.  2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi sara' inoltre
subordinata    all'accertamento    d'ufficio,    anche     successivo
all'ammissione ai singoli Istituti di formazione,  del  possesso  dei
requisiti di moralita'  e  condotta  stabiliti  per  l'ammissione  ai
concorsi nella magistratura, da accertarsi con le modalita'  previste
dalla vigente normativa. 
    7. Tutti i requisiti di partecipazione, salvo quelli previsti dal
precedente comma 1, lettere b) e c), dovranno essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione. Inoltre, i requisiti medesimi, a eccezione di  quelli
di cui al precedente comma 1, lettere b) e c) e, per il solo concorso
di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), di quello  previsto
dal precedente comma 4, dovranno essere mantenuti sino all'ammissione
presso i singoli Istituti di formazione e per  tutta  la  durata  del
ciclo formativo. 
    8. Eccezion fatta per il concorso  interno  di  cui  all'art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2),  l'ammissione  dei  concorrenti  gia'
alle armi  sara'  subordinata,  nei  casi  previsti  dalla  normativa
vigente,  al  nulla  osta  della   Forza   Armata/Corpo   Armato   di
appartenenza, da acquisire d'ufficio. 
 
 
                               Art. 3. 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa e al fine di ridurre i  costi  e  i  tempi
delle attivita' concorsuali, le procedure  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere  a),  b)  e  c)  saranno  gestite
tramite il portale dei concorsi on-line del  Ministero  della  Difesa
(nel  prosieguo  denominato  portale  dei  concorsi),   raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area  siti  di  interesse,
link concorsi on-line Difesa,  ovvero  attraverso  il  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  le
domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con  le  modalita'  indicate
nel successivo art. 5 e nei successivi specifici capi del titolo  II,
le ulteriori comunicazioni inviate dalla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare o da Enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi.  Per  quanto  concerne  il   concorso,   per   esami,   per
l'ammissione  di  Allievi  al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia
Militare per la formazione di  base  degli  Ufficiali  dell'Arma  dei
Carabinieri, di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), si  fa
rinvio alle disposizioni contenute nel successivo  specifico  capo  V
del titolo II. 
    3. Per poter accedere al portale i concorrenti dovranno essere in
possesso di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine
di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il
proprio univoco profilo sul portale medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a) fornendo un indirizzo di posta elettronica,  una  utenza  di
telefonia mobile (intestata ovvero  utilizzata  dal  concorrente  -se
minorenne, deve essere intestata o utilizzata da  un  componente  del
nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale-) e gli estremi di
un documento di riconoscimento in corso di  validita'  rilasciato  da
un'Amministrazione dello Stato; 
      b)  mediante  carta  d'identita'   elettronica   (CIE),   carta
nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento  elettronica
rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del  Presidente
della Repubblica 28 luglio  1967,  n.  851)  ai  sensi  del  comma  8
dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
      c) mediante  smart  card  e  credenziali  della  propria  firma
digitale. 
    Le  informazioni  necessarie  a  guidare  i   concorrenti   nella
procedura di accreditamento verranno fornite con messaggi a video nel
corso della stessa. 
    5. Conclusa la procedura di accreditamento, i concorrenti saranno
in possesso delle credenziali (userid e password) per poter  accedere
al proprio profilo nel portale dei concorsi. Con tali  credenziali  i
concorrenti potranno partecipare, presentando la relativa domanda,  a
tutte le procedure concorsuali di interesse senza dover di  volta  in
volta ripetere la procedura di accreditamento. In caso di smarrimento
di dette credenziali di accesso, i concorrenti  potranno  seguire  la
procedura di recupero delle stesse attivabile dalla  pagina  iniziale
del portale dei concorsi. 
 
 
                               Art. 4. 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Le domande di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), i cui modelli  sono  pubblicati
nel portale dei concorsi di cui al precedente art. 3, dovranno essere
compilate  esclusivamente  on-line  e  inviate,  con  esclusione   di
qualsiasi altra modalita' diversa da quella indicata  nel  successivo
comma 4,  entro  il  termine  perentorio  di  30  (trenta)  giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella  Gazzetta  Ufficiale,  4ª  Serie  Speciale.  I
candidati che sono minorenni alla data di presentazione della domanda
di partecipazione dovranno,  a  pena  di  esclusione,  allegare  alla
stessa copia per  immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario di un  minore,  rispettivamente
riportato nei seguenti allegati al presente decreto: 
      a) Esercito: concorso pubblico, per esami, per l'ammissione  di
Allievi al primo anno di corso dell'Accademia Militare (allegato A); 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia  Navale  (allegato
B); 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica (allegato C). 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara',  altresi',  necessario  allegare
copia per immagine,  ovvero  in  formato  PDF,  di  un  documento  di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia   dei/l   sottoscrittori/e,
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e in corso di validita'. 
    2. Per poter partecipare ai concorsi di cui al predente  art.  1,
comma 1, lettere a), b)  e  c),  i  candidati  dovranno  accedere  al
proprio profilo sul portale dei concorsi, scegliere  il  concorso  al
quale intendono partecipare, compilare on-line la relativa domanda di
partecipazione. 
    3. Durante la compilazione di ogni domanda i concorrenti, se  non
sono in possesso di tutte le informazioni richieste, possono salvare,
esclusivamente on-line nel proprio profilo, una  bozza  della  stessa
che potra'  essere  completata  e  inviata  in  un  secondo  momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda di partecipazione parzialmente compilata. 
    I  concorrenti,   prima   dell'inoltro   di   ogni   domanda   di
partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine, ovvero in
formato PDF, di eventuali  documenti  da  allegare  alla  domanda  di
partecipazione. 
    4. Terminata la  compilazione  di  ogni  domanda,  i  concorrenti
potranno inviarla al sistema  informatico  centrale  di  acquisizione
delle  domande  on-line  senza  uscire  dal  proprio  profilo.  Circa
l'andamento a buon fine o meno della presentazione  della  stessa,  i
concorrenti riceveranno una comunicazione a video e, successivamente,
una comunicazione  con  messaggio  di  posta  elettronica  della  sua
corretta acquisizione e protocollazione. Tale messaggio, valido  come
ricevuta di presentazione della domanda,  dovra'  essere  stampato  e
conservato dai concorrenti che dovranno essere in grado di  esibirlo,
all'occorrenza,  all'atto  della  presentazione  alla   prima   prova
concorsuale. Dopo l'invio di ogni  domanda,  i  concorrenti  potranno
anche scaricare una copia della stessa. 
    Con l'invio di ogni domanda tramite il  portale  si  conclude  la
procedura di presentazione della stessa e si intenderanno acquisiti i
dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso
dei requisiti di partecipazione  al  concorso  al  quale  si  intende
partecipare,  nonche'  quelli  relativi  all'eventuale  possesso  del
diritto alle riserve di posti o di titoli di preferenza. Integrazioni
o modifiche  di  quanto  dichiarato  nella  domanda  potranno  essere
inviate dai concorrenti con le modalita' indicate nel successivo art.
5. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate,  anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quello sopraindicato
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
di  acquisizione  delle  domande  on-line,  che   si   verifichi   in
prossimita'  della  scadenza  del  termine  di  presentazione   delle
domande, il predetto termine verra' automaticamente prorogato  di  un
tempo pari a quello necessario per il ripristino del sistema  stesso.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.persomil.difesa.it e nel portale  dei  concorsi  on-line
del Ministero della Difesa, secondo quanto  previsto  dal  successivo
art. 5. 
    In tal  caso  resta  comunque  invariata,  rispetto  all'iniziale
termine di scadenza per la presentazione  delle  domande  di  cui  al
precedente comma 1, la data relativa al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione di cui al precedente art. 2. 
    7.  Qualora  l'avaria  del  sistema   informatico   centrale   di
acquisizione delle domande on-line del portale dei concorsi sia  tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. In ogni  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti  dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso cui intendono partecipare, nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione al concorso  stesso.  In  particolare,  essi  dovranno
dichiarare nella domanda, sotto forma di  autocertificazione,  quanto
indicato, per ciascun concorso, nei successivi artt. 21, 37, 53 e 67. 
    9. Con l'invio telematico delle domande con le modalita' indicate
nel  precedente  comma  4,  il   candidato,   oltre   a   manifestare
esplicitamente il consenso alla raccolta e al  trattamento  dei  dati
personali che lo riguardano e  che  sono  necessari  all'espletamento
dell'iter concorsuale (in quanto il  conferimento  di  tali  dati  e'
obbligatorio   ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale e amministrativa
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
 
 
                               Art. 5. 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale  dei
concorsi, il concorrente potra' anche accedere alla sezione  relativa
alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'aera pubblica,
relativa  alle  comunicazioni  di  carattere  collettivo  (avvisi  di
modifica del bando, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese
disponibili  le  comunicazioni  di  carattere  personale  relative  a
ciascun  concorrente.  Della  presenza  di   tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno   notizia   mediate   messaggio   di   posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento,
ovvero con short message system (SMS). Le comunicazioni di  carattere
collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
candidati. 
    Per  ragioni  organizzative,  le   comunicazioni   di   carattere
personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con  messaggio
di posta elettronica  certificata  (se  posseduta  e  dichiarata  dai
concorrenti   nella   domanda   di   partecipazione),   con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi saranno
anche pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it  ovvero,  a  seconda
della   procedura,   nei    relativi    siti    di    Forza    Armata
(www.esercito.difesa.it;                        www.marina.difesa.it;
www.aeronautica.difesa.it). 
    3. I  candidati  potranno  inviare  dichiarazioni  integrative  o
modificative   delle   dichiarazioni   rese    nella    domanda    di
partecipazione, nonche' eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni
della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta  elettronica,
dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero
di utenza di telefonia  fissa  e  mobile,  variazioni  relative  alla
propria posizione giudiziaria,  ecc.),  mediante  messaggi  di  posta
elettronica (PE) o posta elettronica certificata  -esclusivamente  se
in possesso di una casella di posta elettronica  certificata-  (PEC),
ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) Esercito:  concorsi  pubblico  e  interno,  per  esami,  per
l'ammissione  di  Allievi  al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia
Militare:  uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it  per  la  PE  ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  Allievi
alla  prima  classe  dei   corsi   normali   dell'Accademia   Navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
Allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
Aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it  per  la  PE  ovvero
aeroaccademia@postacert.difesa.it per la PEC. 
    I  concorrenti  che,  successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso ovvero ai concorsi d'interesse,
vengono incorporati in un  Reparto/Ente  militare  saranno  tenuti  a
comunicare, con le medesime  modalita',  il  Reparto/Ente  presso  il
quale prestano servizio e il  relativo  indirizzo.  A  tali  messaggi
dovra' comunque essere allegata copia per immagine, ovvero in formato
PDF,  di   un   valido   documento   di   identita'   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita'  circa  eventuali  possibili  disguidi  derivanti  da
errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione  dell'indirizzo
di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia  mobile
da parte dei candidati. 
 
 
                               Art. 6. 
 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Tutti i  concorsi  di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1
prevedono: 
      a) prove di  efficienza  fisica,  che  potranno  essere  svolte
nell'ambito di diverse fasi concorsuali; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali (non previsti per il  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)); 
      d) prova orale su materie indicate negli specifici concorsi; 
      e) prova orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Inoltre: 
      a) i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  a)
e d) prevedono anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio di durata di circa trenta giorni  e  comunque
non superiore a sessanta giorni; 
      b) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)
prevede anche una prova scritta di selezione culturale; 
      c) il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c)
prevede anche: 
        1) una prova scritta di preselezione; 
        2) una prova scritta di composizione italiana; 
        3) un tirocinio psicoattitudinale e comportamentale; 
        4) una prova facoltativa di informatica; 
        5) una prova orale di lingua inglese. 
    3. Per i concorrenti che presenteranno domanda di  partecipazione
per i posti dei Corpi Sanitari nell'ambito dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), le prove di  cui  al
presente articolo non sostituiscono la prova di ammissione  ai  corsi
di laurea specialistica/magistrale in medicina  e  chirurgia  ovvero,
ove  previsto,  in  medicina  veterinaria  e  chimica  e   tecnologie
farmaceutiche, programmata annualmente dal Ministero dell'Istruzione,
dell'Universita' e della Ricerca (MIUR). Pertanto, se detta prova  di
ammissione verra' confermata per l'anno  accademico  2013-2014  anche
per gli Allievi delle Accademie Militare, Navale  e  Aeronautica,  la
procedura concorsuale potra' subire, solo per i suddetti  concorrenti
e a seconda delle indicazioni  fornite  dal  MIUR  stesso,  eventuali
integrazioni ovvero per i  medesimi  concorrenti  potrebbe  rivelarsi
necessaria l'effettuazione della predetta prova a livello  nazionale,
in modalita' indipendente dal  peculiare  reclutamento  militare.  Di
eventuali integrazioni alla procedura concorsuale  per  l'accesso  ai
predetti  corsi  di  laurea,  nel  senso   sopra   indicato,   ovvero
dell'adozione di ulteriori, specifiche esenzioni  disposte  a  favore
degli Allievi delle Accademie Militare, Navale e Aeronautica,  verra'
fornita  comunicazione  mediante  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale, 4ª Serie Speciale, che avra' valore di  notifica  a  tutti
gli effetti e per tutti i concorrenti interessati. Il medesimo avviso
sara'  inoltre  pubblicato,  a  puro  titolo  informativo,  nell'area
pubblica  della  sezione  comunicazioni  del  portale  dei  concorsi,
nonche' nei relativi siti di  Forza  Armata  (www.esercito.difesa.it;
www.marina.difesa.it; www.aeronautica.difesa.it). 
    4. Alle prove e agli accertamenti di cui ai  precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
    5. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno  indicate
nei successivi specifici capi del titolo II. 
 
 
                               Art. 7. 
 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma  1  saranno  nominate,  con  successivi  decreti,  le  seguenti
commissioni: 
      a) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
      b)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali  (non
prevista per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c)); 
    2. Inoltre: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali, per la formazione delle  graduatorie  e
per l'assegnazione ai corsi; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b) saranno anche nominate: 
        1) la  commissione  esaminatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale, per le prove  orali,  per  la  formazione  delle
graduatorie finali e per l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) saranno anche nominate: 
        1) la commissione per la prova scritta di preselezione; 
        2) la  commissione  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4)   la   commissione   esaminatrice   per    il    tirocinio
psicoattitudinale e comportamentale,  per  la  prova  facoltativa  di
informatica, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie
generali di merito; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) saranno anche nominate: 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta  di  preselezione,  per  la  prova  scritta  di  composizione
italiana, per le prove orali e per la formazione delle graduatorie; 
        2)  la  commissione  per  la  valutazione  delle   prove   di
efficienza fisica; 
        3) la commissione per la  valutazione  dei  frequentatori  al
termine del tirocinio. 
 
 
                               Art. 8. 
 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
i  concorrenti  saranno   sottoposti,   a   cura   delle   competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
a), numero 1) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti in
possesso dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    3. Per il concorso interno di cui al precedente art. 1, comma  1,
lettera a), numero 2), per i soli concorrenti  collocati  in  congedo
nel  periodo  successivo  alla   presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e prima della data  di  presentazione  per
sostenere  gli  accertamenti  psicofisici  o  sprovvisti  di  profilo
sanitario,   gli   accertamenti   psicofisici   saranno   volti    al
riconoscimento  del  possesso  dell'idoneita'  al  servizio  militare
incondizionato quali Ufficiali dell'Esercito. I concorrenti  dovranno
essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso  dei  seguenti  specifici
requisiti: 
      a) statura non inferiore a m. 1,65 se di sesso maschile  e  non
inferiore a m. 1,61 se di sesso femminile; 
      b) visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso  cromatico
normale. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) dati  somatici-statura:  non  inferiore  a  m.  1,65  e  non
superiore a m. 1,95, se di sesso maschile; non inferiore a m. 1,61  e
non superiore a m. 1,95, se di sesso femminile; 
      b) apparato visivo: 
        1) Corpo di Stato Maggiore: visus corretto 10/10  in  ciascun
occhio, dopo aver corretto  con  lenti  ben  tollerate  il  vizio  di
rifrazione che non dovra' superare 1,75 diottrie  per  la  miopia,  2
diottrie per l'ipermetropia,  0,75  diottrie  per  l'astigmatismo  di
qualsiasi segno e asse. La  correzione  totale  non  dovra'  comunque
superare 1,75  diottrie  per  l'astigmatismo  miopico  composto  e  2
diottrie per l'astigmatismo ipermetropico composto.  Senso  cromatico
normale; 
        2) Corpi del Genio Navale, Sanitario Militare Marittimo,  del
Commissariato Militare Marittimo e delle Capitanerie di Porto:  visus
corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver  corretto
con lenti ben  tollerate  il  vizio  di  rifrazione  che  non  dovra'
superare le  3  diottrie  per  la  miopia  e  l'astigmatismo  miopico
composto,  le  3  diottrie  per   l'ipermetropia   e   l'astigmatismo
ipermetropico composto, le 2 diottrie per  l'astigmatismo  miopico  e
ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente  cilindrica
negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto o
per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti  la
fusione  e  la   visione   binoculare.   Senso   cromatico   normale.
L'accertamento dello stato refrattivo,  ove  occorra,  potra'  essere
eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia  o  con  il  metodo
dell'annebbiamento; 
      c) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 Decibel  fino
alla frequenza di 4000 Hertz e una  perdita  uditiva  bilaterale  con
P.P.T. compresa entro il 20%. I deficit neurosensoriali isolati sulle
frequenze da 6000  a  8000  Hertz  saranno  valutati  secondo  quanto
previsto dalle predette direttive tecniche della  Direzione  Generale
della Sanita' Militare; 
      d)  dentatura:  dovra'  essere  in  buone   condizioni;   sara'
consentita la mancanza di un massimo di otto denti non  contrapposti,
purche' non associati a parodontopatia giovanile e  non  tutti  dallo
stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo  e  di  un
canino; nel computo dei mancanti non dovranno  essere  conteggiati  i
terzi molari; gli elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con
moderna protesi fissa che assicuri la  completa  funzionalita'  della
masticazione; i denti cariati devono essere opportunamente curati. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) per i soli concorrenti per il ruolo naviganti normale: 
        1) avere una distanza vertice-gluteo non superiore a cm. 98 e
non inferiore a cm. 85 e una distanza gluteo-ginocchio non  superiore
a cm. 65 e non inferiore a cm. 56; 
        2) avere una distanza di presa funzionale non superiore a cm.
90 e non inferiore a cm. 74,5; 
      b) per i soli concorrenti di sesso maschile, avere una  statura
non inferiore a m. 1,65 e, qualora concorrenti per il ruolo naviganti
normale dell'Arma Aeronautica, non superiore a m. 1,90; 
      c) per i soli concorrenti di sesso femminile: 
        1) avere una statura non inferiore a m. 1,65 e non  superiore
a m. 1,90, se concorrenti per il ruolo  naviganti  normale  dell'Arma
Aeronautica; 
        2) avere una statura non inferiore a m. 1,61, se  concorrenti
per i ruoli non naviganti. 
    6. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d) i concorrenti dovranno essere, inoltre, riconosciuti  in  possesso
dei seguenti specifici requisiti fisici: 
      a) statura non inferiore a: 
        1) m. 1,70, se concorrenti di sesso maschile; 
        2) m. 1,65, se concorrenti di sesso femminile; 
      b) apparato  visivo:  acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che  vede  meno,
raggiungibile con correzione non superiore alle  4  diottrie  per  la
sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a  3  diottrie,
anche in un solo occhio, per gli  altri  vizi  di  refrazione;  campo
visivo e motilita' oculare normali, senso cromatico normale. Tra  gli
interventi di  chirurgia  rifrattiva  e'  ammessa  esclusivamente  la
tecnica PRK. 
    7. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1  i
concorrenti  dovranno  produrre  la   documentazione   indicata   nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri  1)  e  2)  saranno  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psicofisici i concorrenti in possesso degli  specifici  requisiti  di
cui, rispettivamente, ai precedenti commi 2 e 3 e ai quali sia  stato
attribuito, secondo i criteri indicati nel successivo titolo II, capi
I e  II,  coefficiente  1  o  2  in  ciascuna  delle  caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardiocircolatorio (AC); apparato  respiratorio  (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); apparato visivo  (VS);
apparato uditivo (AU). 
    9. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso  dei  requisiti
citati al comma 4 del presente articolo cui sia stato  attribuito  il
seguente profilo sanitario minimo: psiche (PS) 2;  costituzione  (CO)
2; apparato cardiocircolatorio (AC) 2; apparato respiratorio (AR)  2;
apparati vari (AV) 2; apparato osteo-artro-muscolare  superiore  (LS)
2; apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI)  2;  per  l'apparato
visivo (VS) e l'apparato uditivo (AU) valgono gli specifici requisiti
indicati al precedente comma 4 del presente articolo. 
    10. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
c) saranno giudicati inidonei i concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale risultati affetti da imperfezioni e infermita' previste dalla
vigente normativa in materia di inidoneita' ai servizi di navigazione
aerea  (decreto  ministeriale  16   settembre   2003   e   successive
modificazioni). Saranno, inoltre, giudicati  inidonei  i  concorrenti
per il ruolo normale delle Armi dell'Arma Aeronautica, per  il  ruolo
normale del Corpo del Genio Aeronautico, per  il  ruolo  normale  del
Corpo di Commissariato Aeronautico e per il ruolo normale  del  Corpo
Sanitario Aeronautico  ai  quali  sia  stato  attribuito  un  profilo
sanitario inferiore  al  seguente  profilo  minimo:  psiche  (PS)  1;
costituzione (CO) 2; apparato  cardiocircolatorio  (AC)  2;  apparato
respiratorio   (AR)   2;   apparati    vari    (AV)    2;    apparato
osteo-artro-muscolare      superiore      (LS)      2;       apparato
osteo-artro-muscolare inferiore  (LI)  2;  apparato  visivo  (VS)  2;
apparato uditivo (AU) 2. 
    11. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
d) saranno giudicati idonei i concorrenti in possesso  dei  requisiti
indicati al comma 6, cui sia stato  attribuito  il  seguente  profilo
sanitario minimo:  psiche  (PS)  1;  costituzione  (CO)  2;  apparato
cardiocircolatorio (AC) 2; apparato  respiratorio  (AR)  2;  apparati
vari  (AV)  2;  apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS)   2;
apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; apparato visivo (VS)
2; apparato uditivo (AU) 2. Per i concorrenti in  servizio  nell'Arma
dei Carabinieri, a eccezione degli Allievi Carabinieri,  la  verifica
dell'idoneita' sara'  volta  ad  accertare  l'assenza  di  infermita'
invalidanti in atto. 
    12. Sono fatte salve ulteriori disposizioni che verranno indicate
nei successivi specifici capi del titolo II. 
 
 
                               Art. 9. 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
i  concorrenti  verranno  sottoposti,  a   cura   delle   commissioni
competenti, ad accertamenti attitudinali finalizzati a  valutarne  le
qualita' attitudinali e a valutare  oggettivamente  il  possesso  dei
requisiti necessari al fine di un positivo  inserimento  nelle  Forze
Armate ovvero nell'Arma dei Carabinieri.  Tali  accertamenti  saranno
svolti secondo i criteri  e  le  modalita'  indicati  nei  successivi
specifici capi del titolo II. 
 
 
                              Art. 10. 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti delegati dalla Direzione Generale per  il  Personale
Militare provvederanno a chiedere alle  Amministrazioni  Pubbliche  e
agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai concorrenti
risultati vincitori dei concorsi nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' verra' svolta: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera
a), dal Centro di Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia Navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia Aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  Nazionale  di  Selezione  e   Reclutamento
dell'Arma dei Carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra'  dai  benefici  eventualmente  conseguiti  al
provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 
    3. Il  certificato  generale  del  casellario  giudiziale  verra'
acquisito  d'ufficio.  Per  i  concorrenti  che   hanno   beneficiato
dell'elevazione del limite massimo di eta' per il  servizio  militare
prestato previsto  dal  precedente  art.  2,  comma  1,  lettera  b),
l'estratto matricolare ovvero la dichiarazione  del  Reparto/Ente  di
appartenenza dal  quale  risulti  la  durata  del  servizio  militare
prestato, nonche' il nulla osta per l'arruolamento nella Forza Armata
prescelta/Arma dei Carabinieri, per gli iscritti  nelle  liste  della
leva di mare e di terra e per coloro  che  sono  in  servizio  presso
altra Forza Armata o Corpo  Armato  dello  Stato  verranno  acquisiti
d'ufficio. 
    4. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi  saranno  tenuti  a  frequentare,  i  medesimi,  a  richiesta
dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione
sostitutiva, ai sensi delle disposizioni del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2013-2014 presso
le Universita'. 
    I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la
loro firma apposta in calce alla predetta  dichiarazione  sostitutiva
da entrambi i genitori o dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore. 
    5. I vincitori di sesso femminile, ai  fini  della  verifica  dei
requisiti   previsti   per   l'ammissione    ai    corsi,    all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori del concorso interno  di  cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a), numero 2), all'atto  dell'ammissione  in
Accademia, saranno sottoposti a  visita  al  fine  di  verificare  il
mantenimento dell'idoneita' al servizio militare. 
 
 
                              Art. 11. 
 
 
         Spese di viaggio e licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  previste
nei successivi specifici capi del titolo  II  saranno  a  carico  dei
concorrenti,     rimanendo     escluso      qualsiasi      intervento
dell'Amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    2. I concorrenti che sono militari in servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nei successivi specifici capi del
titolo II, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della  sede
ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro  nella
sede di servizio. In particolare detta  licenza,  cumulabile  con  la
licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista
di norma per la preparazione della prova orale oppure  frazionata  in
due periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  la  prova
scritta. Se il concorrente non sosterra' le prove e gli  accertamenti
per motivi dipendenti dalla sua volonta',  la  licenza  straordinaria
sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Solo per il concorso interno di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera a), numero 2), i concorrenti in  servizio  fruiranno
del  certificato  di  viaggio  limitatamente  al  tempo  strettamente
necessario per il raggiungimento della sede  ove  si  svolgeranno  le
prove di cui al precedente art. 6, comma 1 e comma 2,  lettera  a)  e
per il rientro in sede. Inoltre, per i concorrenti in servizio, nella
licenza straordinaria per esami militari di cui al precedente comma 2
non dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti previsti dallo specifico capo II  del  titolo  II,
ne'  quelli  necessari  per  il  raggiungimento  della  sede  ove  si
svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di
servizio. 
    4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2) i concorrenti fruiranno  di  vitto  e  alloggio  a
carico  dell'Amministrazione  della  Difesa  durante  le   prove   di
efficienza fisica, gli  accertamenti  psicofisici,  gli  accertamenti
attitudinali, la prova scritta di  composizione  italiana,  la  prova
orale e il  tirocinio.  Gli  stessi  dovranno  attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma e indossare  l'uniforme  se
militari in servizio. 
    5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d)  tutti  i  concorrenti,  compresi  i  militari,  nel  periodo   di
effettuazione delle prove di efficienza  fisica,  degli  accertamenti
psicofisici e attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari
e di vita interna di caserma.  I  concorrenti  in  servizio  dovranno
indossare l'uniforme, fatta eccezione per il giorno di  presentazione
per  lo  svolgimento  delle  prove  di  efficienza  fisica  e   degli
accertamenti psicofisici. Gli stessi fruiranno del  pranzo  a  carico
dell'Amministrazione della Difesa. 
 
 
                              Art. 12. 
 
 
                         Vincoli di servizio 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza Armata acquisiranno  la  qualifica  di  Allievi  e
dovranno contrarre una ferma volontaria di anni tre  e  assoggettarsi
alle leggi e ai regolamenti militari come Militari di  Truppa  ovvero
come Carabinieri. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma  saranno
considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2. I concorrenti vincitori, all'atto  dell'ammissione  ai  corsi,
qualunque sia la loro provenienza, sono tenuti  a  sottoscrivere  una
dichiarazione dalla quale risulti che  sono  edotti  sull'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente,
in relazione al proprio corso di studi. Tale  obbligo  dovra'  essere
assunto all'atto dell'ammissione al terzo anno di corso. 
    3. Agli Allievi, una volta incorporati, potra' essere chiesto  di
prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini  di  un
eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  Informazione  e
Sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n.  124,  previa  verifica
del possesso dei requisiti. 
 
 
                              Art. 13. 
 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione ai corsi i concorrenti gia' alle armi
e quelli richiamati dal  congedo  saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con conseguente perdita del  grado  rivestito,  a  cura
della Direzione Generale per il Personale Militare ai sensi dell'art.
864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma  4  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle premesse. 
    2. Nei successivi specifici capi del titolo II sono contenute  in
merito ulteriori disposizioni di dettaglio. 
 
 
                              Art. 14. 
 
 
                 Trattamento economico degli Allievi 
 
    1. Le spese di vitto e di prima vestizione degli Allievi, nonche'
la  successiva  manutenzione  del  corredo  per  i  provenienti   dai
Sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente saranno a carico
dell'Amministrazione della Difesa, fatte salve ulteriori disposizioni
specifiche. 
    2. Agli Allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  Ufficiali  in   Ferma   Prefissata,   dai   ruoli   dei
Sottufficiali, dai ruoli dei Graduati e dai  ruoli  dei  Militari  di
Truppa, in luogo delle competenze previste  al  successivo  comma  3,
competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in
Accademia. Se questi sono superiori a quelli  spettanti  nella  nuova
posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo
diversa previsione di legge,  con  i  futuri  incrementi  stipendiali
conseguenti a progressione di carriera o per effetto di  disposizioni
normative a carattere generale. 
    3. Agli Allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 
 
 
                              Art. 15. 
 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'Amministrazione  della  Difesa  potra',  con  provvedimento
motivato,  escludere  in  ogni   momento   dai   concorsi   qualsiasi
concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso  dei   requisiti
prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza Armata, nonche'
escludere i medesimi  dalla  frequenza  dei  corsi  regolari,  se  il
difetto dei requisiti verra' accertato durante i corsi stessi. 
 
 
                              Art. 16. 
 
 
                               Nomine 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
a), numeri 1) e 2), gli Allievi giudicati idonei al termine dei primi
due anni dei corsi delle Armi Varie, dell'Arma Trasporti e Materiali,
del Corpo degli  Ingegneri,  del  Corpo  Sanitario  e  del  Corpo  di
Commissariato saranno nominati Sottotenenti  in  servizio  permanente
nel  ruolo  normale,  rispettivamente,  dell'Arma  o  del  Corpo   di
appartenenza, sempreche' assumano l'obbligo di rimanere  in  servizio
per un periodo di dieci o undici anni, a seconda che siano  tenuti  a
frequentare corsi di studi  universitari  di  durata  quinquennale  o
sessennale. Gli Allievi nominati Sottotenenti in servizio  permanente
del  ruolo  normale  delle  Armi  Varie   saranno,   con   successiva
determinazione,  assegnati  alle  Armi   di   Fanteria,   Cavalleria,
Artiglieria, Genio, Trasmissioni. 
    2. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
b), al termine del secondo anno del corso normale gli Allievi  idonei
conseguiranno la qualifica di Aspirante Guardiamarina e, superato  il
terzo anno, saranno nominati Guardiamarina in servizio permanente con
decorrenza, ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione  della
qualifica di Aspirante Guardiamarina. 
    3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
c), al termine del secondo anno di corso agli  Allievi  idonei  sara'
conferita la qualifica di Aspirante Ufficiale e, al  superamento  del
terzo anno, la nomina a Sottotenente  in  servizio  permanente.  Tale
nomina decorrera', ai soli fini giuridici, dalla data di acquisizione
della qualifica di Aspirante Ufficiale. Agli Allievi giudicati idonei
al termine dei primi due anni verra' conferita la predetta  qualifica
di Aspirante Ufficiale sempreche' gli stessi  assumano  l'obbligo  di
rimanere in servizio per il periodo di cui  all'art.  724,  comma  3,
lettera c) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, citato nelle
premesse. 
    4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera
d) gli Allievi giudicati idonei al termine del corso saranno nominati
Sottotenenti in servizio permanente nel ruolo normale  dell'Arma  dei
Carabinieri, sempreche' contraggano  una  ferma  di  nove  anni,  che
assorbe quella precedentemente contratta,  ai  sensi  dell'art.  738,
comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  citato  nelle
premesse. 
 
 
                              Art. 17. 
 
 
                        Trattamento dei dati 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196, i dati personali forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti
presso gli Enti delegati dalla Direzione Generale  per  il  Personale
Militare per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati
presso   una   banca   dati   automatizzata   anche   successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per  le  finalita'
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 
    2. La comunicazione di tali dati e' obbligatoria  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni  Pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico-economica del concorrente, nonche',  in  caso  di
esito positivo, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato  godra'  dei  diritti  di  cui  all'art.  7  del
predetto decreto legislativo, tra i quali il diritto  di  accesso  ai
dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,  aggiornare,
completare o cancellare i dati  erronei,  incompleti  o  raccolti  in
termini non conformi alla legge, nonche' il  diritto  di  opporsi  al
loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento.  I  responsabili  del  trattamento  sono  indicati   nei
successivi specifici capi del titolo II. 
    5. I dati sensibili e giudiziari saranno,  inoltre,  trattati  ai
sensi dell'art. 1055 del decreto del Presidente della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse. 
 
 
                              Art. 18. 
 
 
                 Rinvio alle disposizioni specifiche 
 
    1. Per quanto concerne il numero dei posti a concorso, le domande
di partecipazione, lo svolgimento dei singoli concorsi, le  modalita'
e  i  calendari  delle  prove  e  degli  accertamenti  previsti,   la
composizione delle commissioni e le  modalita'  di  formazione  delle
graduatorie di merito,  nonche'  disposizioni  di  dettaglio,  si  fa
rinvio ai successivi specifici capi del titolo II. 
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'esercito interni - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Navale - bando
Ammissione alla prima classe dei corsi dell'Accademia Aeronautica - bando
Ammissione al primo anno al corso per ufficiali dell'Arma dei Carabinieri - bando