Concorso per 2 personale laureato (lazio) MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Borsa di studio
Posti 2
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 10 del 05-02-2013
Sintesi: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI concorso (Scad. 7 marzo 2013) Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate l ...
Ente: MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-02-2013
Data Scadenza bando 07-03-2013
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MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

concorso (Scad. 7 marzo 2013)

Selezione, per titoli ed esami, per il conferimento di 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze biologiche, Scienze e tecnologie alimentari o nelle equiparate lauree specialistiche o magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54, Scienze chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione umana o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e tecnologie agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari.


 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e
                       tutela del consumatore 
 
    Visto il Decreto Legge 18 giugno 1986, n.  282,  convertito,  con
modificazioni, nella Legge 7 agosto 1986, n. 462, che all'art. 10  ha
previsto l'istituzione dell'Ispettorato  Centrale  Repressione  Frodi
presso il Ministero dell'Agricoltura e Foreste per  l'esercizio,  tra
l'altro, delle funzioni inerenti alla prevenzione ed alla repressione
delle infrazioni nella preparazione  e  nel  commercio  dei  prodotti
agroalimentari e delle sostanze di uso agrario e forestale; 
    Visto il D.P.R. 14 febbraio  2012,  n.  41  "Regolamento  recante
riorganizzazione del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari  e
Forestali" che all'art. 1 determina l'organizzazione del Ministero  e
all'art. 4 prevede il 'Dipartimento dell'Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari' e l'acronimo 'ICQRF' e ne definisce le competenze in
materia  di  prevenzione  e  repressione   delle   infrazioni   nella
preparazione e nel commercio dei prodotti agro-alimentari e dei mezzi
tecnici di produzione per il settore  primario,  di  vigilanza  sulle
produzioni  di  qualita'  registrata  che  discendono  da   normativa
comunitaria e nazionale e di programmi di controllo  per  contrastare
l'irregolare   commercializzazione   dei   prodotti    agroalimentari
introdotti da Stati membri o Paesi terzi e i fenomeni fraudolenti che
generano  situazioni  di  concorrenza  sleale  tra  gli  operatori  a
supporto degli interventi a  sostegno  delle  produzioni  colpite  da
crisi di mercato; 
    Visto  il  D.M.   n.   12081   del   2   agosto   2012,   recante
l'individuazione degli uffici dirigenziali non generali del Ministero
delle politiche agricole alimentari e forestali; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante norme in materia di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi e successive modificazioni; 
    Visto il DPR 28 dicembre 2000, n. 445, recante "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa" e successive modificazioni; 
    Visto il d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196,  concernente  "Codice  in
materia di protezione dei dati personali"; 
    Vista la legge 12  novembre  2011,  n.  183,  ed  in  particolare
l'articolo 15; 
    Vista la direttiva del Ministro della pubblica amministrazione  e
della semplificazione  n.  14/2011  per  l'applicazione  delle  nuove
disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di
cui all'art. 15, della legge 12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e  tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,  recante  il
regolamento in materia di autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministero dell'universita' e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 28 novembre 2000, recante la determinazione
delle classi delle lauree specialistiche; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione dell'universita' e
della  ricerca  22  ottobre  2004,  n.  270,  recante  modifiche   al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509; 
    Visto il decreto 9 luglio 2009 
    Visto il decreto interministeriale  9  luglio  2009,  concernente
l'equiparazione tra diplomi di laurea di  vecchio  ordinamento  (DL),
lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM),  ai  fini  della
partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Vista la Legge 12 novembre 2011, n. 184, concernente il "Bilancio
di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario  2012  e  per  il
triennio 2012-2014", ed il  Decreto  del  Ministero  dell'Economia  e
delle finanze n. 116759 del 1 dicembre 2011, recante "Ripartizione in
capitoli delle Unita' di voto parlamentare relative  al  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2012 e per il  triennio
2012-2014"; 
    Considerato che l'articolo 29 del Decreto  legislativo  8  aprile
2010, n. 61, recante "Tutela delle denominazioni di origine  e  delle
indicazioni geografiche dei  vini,  in  attuazione  dell'articolo  15
della legge 7 luglio 2009, n. 88, prevede, al comma 3, che i proventi
del pagamento delle sanzioni amministrative  pecuniarie  affluiti  al
Capo  17,  capitolo  di  entrata  3373  del  Bilancio  dello   Stato,
denominato  "Sanzioni   amministrative   pecuniarie   relative   alle
protezioni delle indicazioni geografiche  e  delle  denominazioni  di
origine dei prodotti agricoli e alimentari", riassegnati ad  apposito
capitolo  di  spesa  dell'ICQRF,  siano  destinati  al  miglioramento
dell'efficienza e dell'efficacia delle attivita' di  vigilanza  e  di
controllo sui prodotti a denominazione protetta; 
    Vista la disponibilita' finanziaria del capitolo  di  spesa  2414
iscritto sulla Missione 1 "Agricoltura,  politiche  agroalimentari  e
pesca", Programma 1.4 "Vigilanza, prevenzione e repressione frodi nel
settore agricolo, agroalimentare, agroindustriale" - CDR 4- destinato
all'attuazione di quanto previsto  dal  predetto  articolo  29  della
legge 61/2010; 
    Considerato che per il perseguimento di una  maggiore  efficienza
ed efficacia dell'attivita' di vigilanza e di controllo si ritiene di
destinare quota parte delle somme riassegnate sul  suddetto  capitolo
di spesa 2414 "Somme destinate  al  miglioramento  dell'efficienza  e
dell'efficacia delle attivita' di vigilanza e controllo sui  prodotti
a denominazione protetta, svolte  dall'  Ispettorato  centrale  della
tutela  della  qualita'  e  della  repressione  frodi  dei   prodotti
agro-alimentari,   provenienti    dalle    sanzioni    amministrative
pecuniarie" alla promozione di una attivita' di ricerca, studio e  di
accertamenti analitici finalizzata al  miglioramento  delle  tecniche
analitiche di controllo sui prodotti a indicazione geografica; 
    Ritenuto opportuno, per detta attivita' di avvalersi di  borsisti
in possesso di laurea specifica attinente l'attivita' dei  laboratori
dell'Ispettorato, conseguita secondo il vecchio ordinamento ovvero di
laurea specialistica o magistrale; 
    Ritenuto pertanto di procedere all'indizione  di  una  selezione,
per titoli ed esami, per l'attribuzione di due borse  di  studio  per
laureati  in  Chimica,  Scienze  biologiche,  Scienze  e   tecnologie
alimentari o nelle  equiparate  lauree  specialistiche  o  magistrali
appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM  -  54,  Scienze
chimiche, 81/S, Scienze e tecnologie della chimica industriale  o  LM
-71, Scienze e tecnologie della chimica industriale; 6/S, Biologia  o
LM-6, Biologia, 69/S,  Scienze  della  nutrizione  umana  o  LM-  61,
Scienze  della  nutrizione  umana,   78/S,   Scienze   e   tecnologie
agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
Numero delle borse di studio e  sedi  di  svolgimento  dell'attivita'
                               ricerca 
 
 
    E' indetta una selezione, per titoli ed esami, per l'attribuzione
di n. 2 borse di studio per laureati in Chimica, Scienze  biologiche,
Scienze  e  tecnologie   alimentari   o   nelle   equiparate   lauree
specialistiche o magistrali appartenenti alle  classi  62/S,  Scienze
chimiche o LM - 54, Scienze  chimiche,  81/S,  Scienze  e  tecnologie
della chimica industriale  o  LM  -71,  Scienze  e  tecnologie  della
chimica industriale; 6/S, Biologia o LM-6,  Biologia,  69/S,  Scienze
della nutrizione umana o LM-  61,  Scienze  della  nutrizione  umana,
78/S, Scienze e tecnologie  agroalimentari  o  LM  -  70,  Scienze  e
tecnologie   alimentari,   da   destinarsi   presso   i    Laboratori
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro-alimentari, di seguito denominato ICQRF,  per
il completamento della  loro  formazione  scientifica  attraverso  la
frequenza degli stessi. 
    I vincitori saranno destinati ad una delle seguenti sedi : 
    - Laboratorio centrale di Roma : n. 1 posto 
    - Laboratorio di Conegliano /  Susegana  (  sede  distaccata  del
Laboratorio di Catania ) : n. 1 posto 
    Ciascun  borsista  verra'  affidato,  nel  Laboratorio  ICQRF  di
assegnazione, ad un tutor per lo  svolgimento  di  una  attivita'  di
ricerca,  studio  e  di   accertamenti   analitici   finalizzata   al
miglioramento delle tecniche analitiche di controllo sui  prodotti  a
indicazione geografica 
                               Art. 2 
 
 
              Durata, trattamento economico e normativo 
 
 
    La borsa avra' durata di 12 mesi e potra' essere, compatibilmente
con la disponibilita' di bilancio, prorogata per ulteriori  12  mesi,
con provvedimento del Direttore  Generale  del  riconoscimento  degli
organismi di controllo e certificazione  e  tutela  del  consumatore,
sentito il parere del direttore del laboratorio ove  il  borsista  ha
svolto attivita' di ricerca, studio e analisi, nonche' del  tutor  al
quale il borsista sia stato affidato. La durata della  borsa  nonche'
la concessione e la durata delle relative proroghe sono in ogni  caso
subordinate alla disponibilita' di bilancio. 
    L'importo  annuo  lordo  delle  borse  e'  determinato  in   Euro
18.000,00; tale importo, comprensivo delle ritenute di legge,  verra'
erogato   in   rate   mensili   posticipate.   Restano    a    carico
dell'Amministrazione l'Imposta Regionale per le Attivita'  Produttive
nonche' la copertura assicurativa INAIL. 
                               Art. 3 
 
 
                  Requisiti generali di ammissione 
 
 
    I requisiti per la partecipazione alla selezione sono i seguenti: 
    1) eta' non superiore ad anni 35; 
    2)diploma di laurea in Chimica,  Scienze  biologiche,  Scienze  e
tecnologie alimentari o  nelle  equiparate  lauree  specialistiche  o
magistrali appartenenti alle classi 62/S, Scienze chimiche o LM - 54,
Scienze  chimiche,  81/S,  Scienze   e   tecnologie   della   chimica
industriale o LM -71, Scienze e tecnologie della chimica industriale;
6/S, Biologia o LM-6, Biologia, 69/S, Scienze della nutrizione  umana
o LM- 61, Scienze della nutrizione umana, 78/S, Scienze e  tecnologie
agroalimentari o LM - 70, Scienze e tecnologie alimentari, conseguito
con votazione non inferiore a 105/110; 
    3)  cittadinanza  italiana  (sono  equiparati  ai  cittadini  gli
italiani non appartenenti alla Repubblica) ovvero cittadinanza di uno
degli Stati membri dell'Unione Europea; 
    4) idoneita' fisica a svolgere  attivita'  di  studio  e  ricerca
presso laboratori di analisi. 
    I requisiti ed i titoli debbono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  stabilito   dal   presente   bando   per   la
presentazione della domanda di ammissione. 
    In caso di titolo di studio conseguito all'estero  e'  necessario
aver ottenuto l'equipollenza nei termini di legge. 
    Non e' compatibile  con  la  fruizione  della  borsa  di  cui  al
presente bando: 
    1) il contemporaneo godimento di altre borse di studio; 
    2) la contemporanea esistenza di rapporti di lavoro, a  qualsiasi
titolo, presso pubbliche amministrazioni o datori di lavoro privati. 
                               Art. 4 
 
 
                 Domanda e termine di presentazione 
 
 
    La domanda di partecipazione alla  selezione,  redatta  in  carta
semplice secondo lo schema allegato al presente bando, dovra'  essere
inoltrata a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero
dellepolitiche agricole alimentari e forestali -  Dipartimento  dell'
Ispettorato centrale della tutela della qualita' e repressione  frodi
dei prodotti agro-alimentari - Ufficio VICO IV - Via  Quintino  Sella
n. 42 - 00187 Roma, entro e non oltre i trenta  giorni  successivi  a
quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica - IV Serie speciale - Concorsi ed esami. La  domanda
potra' altresi' essere inoltrata per Posta Elettronica Certificata  (
PEC)  all'indirizzo  aoo.vico@pec.politicheagricole.gov.it  entro  il
predetto termine; le domande inviate a mezzo PEC saranno  considerate
valide se l'autore e' identificato dal sistema informatico attraverso
le credenziali di accesso  relative  all'utenza  personale  di  Posta
Elettronica Certificata. 
    E' possibile, altresi', scaricare il predetto schema  di  domanda
dal sito internet del Ministero (www.politicheagricole.it). 
    Della data di inoltro fara' fede il  timbro  postale,  ovvero  in
caso di inoltro a mezzo Posta Elettronica Certificata, la ricevuta di
avvenuta consegna. Le domande inoltrate dopo  il  termine  fissato  e
quelle  che   risultassero   incomplete   non   verranno   prese   in
considerazione. Non sara' altresi' consentito, una volta  scaduto  il
termine,  sostituire  o  integrare  i  titoli  o  i  documenti   gia'
presentati. 
    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per  casi  di
dispersione  di  comunicazioni  dovuti  ad  inesatta   o   incompleta
indicazione del recapito da parte  del/la  candidato/a  o  a  mancata
oppure tardiva comunicazione del cambiamento  di  indirizzo  indicato
nella domanda, ne' per  eventuali  disguidi  postali,  telegrafici  o
telematici comunque imputabili a  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento. 
    Nella domanda  di  ammissione  i  candidati  dovranno  dichiarare
l'indirizzo o la casella di posta elettronica  certificata  al  quale
inoltrare le comunicazioni inerenti la procedura selettiva. 
                               Art. 5 
 
 
              Dichiarazioni da formulare nella domanda 
 
 
    Nella domanda  il/la  candidato/a  dovra'  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita': 
    a) il cognome e nome, luogo e data di nascita, la  residenza,  il
recapito eletto ai fini della selezione (specificando  il  codice  di
avviamento postale e, se possibile,  un  recapito  telefonico  ed  un
indirizzo di posta elettronica ); 
    b) la sede di laboratorio per la  quale  concorre;  e'  possibile
presentare domanda per un'unica sede ; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana o di uno  degli  Stati
membri dell'Unione Europea; 
    d)  di  avere  adeguata  conoscenza  della  lingua  italiana  (se
trattasi  di  candidato  appartenente  ad  uno  degli  Stati   membri
dell'Unione Europea); 
    e) la lingua straniera prescelta tra inglese e francese; 
    f) il possesso del titolo di  studio  richiesto  all'art.  3  del
presente bando, indicando, altresi', la  data  di  conseguimento,  il
voto di laurea, e l'Universita' dove e' stato conseguito; 
    g)  di  non  aver  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso (in caso contrario indicare la  condanna
riportata ed i procedimenti penali pendenti); 
    h) di godere  dei  diritti  civili  e  politici  nello  stato  di
appartenenza ( ovvero indicare i motivi del mancato godimento ) 
    i) di avere assolto agli obblighi di  leva  (solo  coloro  per  i
quali sussista tale obbligo); 
    l) di avere l'idoneita' fisica ad espletare attivita' di studio e
ricerca presso laboratori di analisi; 
    m) di impegnarsi  a  comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
cambiamento  della  propria  residenza  o  recapito  indicato   nella
domanda; 
    n) di impegnarsi, qualora  vincitore/vincitrice  della  borsa  di
studio, a stipulare a proprio carico, una polizza assicurativa per la
responsabilita' civile verso terzi, esonerando  l'Amministrazione  da
tale responsabilita'; 
    o) di autorizzare il trattamento dei dati personali, ai sensi del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 
    Il/La candidato/a deve sottoscrivere di essere a  conoscenza  che
le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi di legge. 
    Non saranno prese in considerazione le domande non  sottoscritte,
quelle prive dei dati anagrafici, dei  requisiti  sopra  richiesti  e
dell'indicazione della sede di Laboratorio per la quale si  concorre,
nonche' quelle che, per qualsiasi causa,  dovessero  essere  prodotte
oltre il termine indicato al precedente art. 4. 
                               Art. 6 
 
 
                 Documenti da allegare alla domanda 
 
 
    Alla domanda dovranno essere allegati i seguenti documenti: 
    1) fotocopia completa di un documento di identita'  in  corso  di
validita'; 
    2) curriculum scientifico professionale redatto in carta  libera,
datato e firmato; 
    3) autocertificazione, resa  ai  sensi  delle  vigenti  norme  in
materia, del diploma di laurea di cui all'art. 3 del  presente  bando
recante la votazione conseguita; 
    4)  eventuali  titoli  ed   attestati   relativi   all'esperienza
scientifica professionale maturata nell'attivita'  di  ricerca  e  /o
analisi; 
    5) eventuali pubblicazioni; 
    6) elenco di tutti i documenti, titoli, attestati e pubblicazioni
presentati, redatto in carta libera,datato e firmato. 
    Qualora la domanda venga  inoltrata  a  mezzo  posta  elettronica
certificata, i documenti predetti dovranno essere allegati in formato
PDF. 
    Ai sensi dell'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011,  n.
183, i titoli ed attestati di cui al  punto  4),  e  i  documenti  in
genere,  qualora  rilasciati  da  pubbliche  amministrazioni,  devono
essere prodotti mediante le dichiarazioni di cui agli articoli  46  e
47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445. 
    I documenti, i titoli e gli attestati non rilasciati da pubbliche
amministrazioni  devono  essere  prodotti  in  originale,  in   copia
autenticata  ovvero  in   copia   fotostatica   dichiarata   conforme
all'originale  mediante  dichiarazione   sostitutiva   di   atto   di
notorieta' datata e sottoscritta. 
    L'Amministrazione  si  riserva  in  ogni  caso  la  facolta'   di
verificare la veridicita' delle dichiarazioni prodotte. 
                               Art. 7 
 
 
                       Modalita' di selezione 
 
 
    La  selezione  dei  candidati  sara'  effettuata  in   due   fasi
successive : 
    1) selezione  preliminare,  per  titoli,  mediante  redazione  di
graduatorie distinte per ciascuna delle sedi di laboratorio  previste
all'articolo 1; 
    2) esame colloquio,  al  quale  saranno  ammessi  i  primi  dieci
classificati nella fase di selezione preliminare per  ciascuna  delle
sedi a concorso. 
    In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data  priorita'  al   candidato/a
anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie relative alla  fase  preliminare  saranno  redatte
dalla Commissione di cui al successivo articolo 8  ed  approvate  con
decreto del Direttore Generale del riconoscimento degli organismi  di
controllo e certificazione e tutela del consumatore, . 
    Successivamente all'approvazione,  esse  saranno  pubblicate  nel
sito internet del Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e
forestali. Di tale pubblicazione verra' data notizia mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - IV  serie  speciale  Concorsi  ed
esami. 
    I/le candidati/e ammessi/e all' esame colloquio saranno convocati
mediante  raccomandata  A/R,  ovvero   mediante   Posta   Elettronica
Certificata, per sostenere l'esame colloquio. 
                               Art. 8 
 
 
          Commissione esaminatrice e valutazione dei titoli 
 
 
    La Commissione di valutazione, unica per entrambe le  fasi  della
selezione, sara' nominata con provvedimento  del  Direttore  Generale
del riconoscimento degli organismi di controllo  e  certificazione  e
tutela del consumatore. 
    La Commissione  formulera'  le  graduatorie  relative  alla  fase
preselettiva, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,  sulla  base
della documentazione attestante il possesso dei titoli elencati nella
seguente  tabella,  per  ciascuno  dei  quali  verra'  assegnato   il
punteggio ivi indicato, fino ad un massimo di punti 12 : 
    a) voto di laurea: 
    - 110 - PUNTI 1 
    - 110 e lode - PUNTI 2 
    b) Diploma di specializzazione post lauream, master dottorati  di
ricerca, 
    - Se attinenti il settore agroalimentare e/o  delle  sostanze  di
uso agrario o forestale - MAX PUNTI 2 
    - Se attinenti altri settori - MAX PUNTI 1 
    c) pubblicazioni attinenti l'attivita' di laboratorio nel settore
agroalimentare e/o delle sostanze di uso agrario o  forestale  -  MAX
PUNTI 2 
    d) curriculum scientifico  professionale,  riguardante  attivita'
svolte, escluse le pubblicazioni gia' indicate  al  punto  c)  -  MAX
PUNTI 4 
    e)  Abilitazione  alla  professione  di  chimico,   o   tecnologo
alimentare o biologo: PUNTI 1 
                               Art. 9 
 
 
                           Esame colloquio 
 
 
    I candidati utilmente classificatisi nelle graduatorie della fase
preselettiva saranno  ammessi  a  sostenere  l'esame  colloquio,  che
vertera' sulle seguenti materie: 
    -   Chimica   analitica   generale,   organica,   inorganica    e
bromatologica; 
    - Chimica agraria, 
    - Tecnologie alimentari; 
    - Analisi chimica strumentale; 
    - Principali tecniche analitiche impiegate  nell'analisi  chimica
bromatologica e di prodotti per uso agrario; 
    -  Lingua  straniera  prescelta  dal  candidato,  tra  inglese  e
francese. 
    Durante il colloquio il  candidato  dovra'  sostenere  una  prova
pratica di laboratorio avente ad oggetto l'esecuzione  di  un'analisi
quantitativa di un prodotto alimentare o di uso agrario. 
    Ai  candidati  ammessi  sara'  data  comunicazione,  con   almeno
quindici giorni di anticipo, della data, del  luogo  e  dell'ora  del
colloquio, nonche' del voto riportato nella fase preselettiva. 
    La Commissione disporra', nella valutazione dell'esame colloquio,
di un massimo di punti 12. Il candidato,  per  ottenere  l'idoneita',
dovra' riportare un punteggio non inferiore a 8. 
                               Art. 10 
 
 
                         Graduatorie finali 
 
 
    Le graduatorie finali, distinte per ciascuna sede di Laboratorio,
verranno redatte dalla  Commissione  di  valutazione,  sommando,  per
ciascun candidato, il voto riportato nella fase  preselettiva  ed  il
voto  ottenuto  nel  colloquio.  In  caso  di  ex-aequo,  sara'  data
priorita' al/alla candidato/a anagraficamente piu' giovane. 
    Le graduatorie finali avranno validita' di due anni dalla data di
approvazione. 
    Le suddette graduatorie saranno pubblicate nel sito internet  del
Ministero delle politiche agricole alimentari e  forestali.  Di  tale
pubblicazione verra' data  notizia  mediante  avviso  inserito  nella
Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale Concorsi ed esami. 
                               Art. 11 
 
 
                     Trasparenza amministrativa 
 
 
    La commissione esaminatrice, alla prima riunione, nell'ambito dei
punteggi massimi  indicati  all'art.  8,  definisce  e  dichiara  nel
relativo verbale i criteri per la valutazione dei titoli di cui  alle
lettere b) c) e d) dell'art. 8. 
                               Art. 12 
 
 
                 Adempimenti a carico dei vincitori 
 
 
    A pena di decadenza, entro 15  giorni  dalla  data  di  ricezione
della   comunicazione   di   conferimento    della    borsa,    il/la
vincitore/vincitrice dovra' far pervenire all'Amministrazione: 
    1) dichiarazione di  accettazione,  senza  riserve,  della  borsa
medesima alle condizioni previste dal presente bando; 
    2) dichiarazione, sotto la propria personale responsabilita', che
non usufruira', durante tutto il periodo di durata  dell'assegno,  di
altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite; 
    3)polizza assicurativa per la responsabilita' civile verso  terzi
derivante dall'attivita' di ricerca e studio da  svolgere  nel  corso
della borsa di studio; 
    4) certificato medico rilasciato  dall'azienda  sanitaria  locale
competente per territorio dal quale risulti che il/la candidato/a  e'
fisicamente idoneo/a  allo  svolgimento  di  attivita'  di  studio  e
ricerca presso laboratori di analisi. 
    In caso di rinuncia del vincitore, la graduatoria  finale  potra'
essere utilizzata per  il  conferimento  della  borsa  di  studio  ai
candidati utilmente collocati. 
    In caso di successiva rinuncia di borsisti gia' in  attivita',  a
discrezione dell'Amministrazione, la graduatoria finale potra' essere
utilizzata per il conferimento del periodo  residuo  della  borsa  di
studio, purche' questo non sia inferiore a  mesi  sei,  ai  candidati
utilmente collocati. 
                               Art. 13 
 
 
     Obblighi dei borsisti durante lo svolgimento dell'attivita' 
 
 
    La decorrenza della borsa di studio verra' stabilita dall'ICQRF. 
    L'assegnatario avra' l'obbligo di: 
    1) iniziare presso  la  sede  assegnata  ed  alla  data  indicata
l'attivita' prevista seguendo le direttive  impartite  dal  direttore
del laboratorio per il tramite del tutor al quale e' stato  affidato;
non saranno possibili trasferimenti ad altre sedi di laboratorio  nel
corso della fruizione della borsa; 
    2) continuare l'attivita' regolarmente ed  ininterrottamente  per
l'intero periodo di durata della borsa; potranno essere  giustificate
interruzioni nello svolgimento  dell'attivita',  purche'  le  assenze
vengano preventivamente o comunque tempestivamente comunicate, per un
massimo di giorni 25 nell'arco dell'intero anno, dei quali massimo 15
giorni continuativi, pena la decadenza dalla borsa di studio. In ogni
caso, tali assenze interrompono, per il periodo  della  loro  durata,
l'erogazione della borsa di studio; 
    3)  osservare  le  norme   interne   che   regolano   l'attivita'
dell'ICQRF, ivi comprese  quelle  relative  all'orario  di  lavoro  e
quelle applicate dal laboratorio della  sede  assegnata  al  fine  di
realizzare le condizioni di massima garanzia in materia di  sicurezza
dei lavoratori negli ambienti di lavoro; 
    4) osservare il termine di preavviso di giorni 15, salvo motivato
e documentato impedimento, in caso di rinuncia alla borsa di studio. 
                               Art. 14 
 
 
                   Decadenza dalla borsa di studio 
 
 
    L'assegnatario che non ottemperi ad uno degli obblighi di cui  al
predetto art.  13,  o  che  si  renda  responsabile  di  altre  gravi
mancanze, o non dia prova di possedere sufficiente  attitudine  sara'
dichiarato  decaduto  dal  godimento  della  borsa  di   studio   con
provvedimento  del  Direttore  Generale  del   riconoscimento   degli
organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore,  su
proposta motivata del Direttore del laboratorio di  destinazione  del
borsista.  In  tal  caso,  come  in  caso  di  rinuncia   susseguente
all'inizio dell'attivita', la borsa di studio puo'  essere  conferita
ad altro candidato utilmente collocato nella rispettiva  graduatoria,
alle condizioni specificate all'articolo 12, ultimo comma. 
                               Art. 15 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    L'Amministrazione non restituira'  la  documentazione  presentata
dai candidati. 
                               Art. 16 
 
 
                     Trattamento dati personali 
 
 
    I dati personali trasmessi dai/le candidati/e con le  domande  di
partecipazione alla selezione sono trattati,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente per  le  finalita'
della  presente  selezione  e  degli   eventuali   procedimenti   per
l'attribuzione dell'assegno. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
partecipazione  alla  presente  procedura,  pena  l'esclusione  dalla
stessa. 
    Ogni candidato gode dei diritti di  cui  all'art.  7  del  citato
decreto legislativo n. 196/2003. 
    Il titolare del trattamento e' individuato  nel  Ministero  delle
politiche   agricole    alimentari    e    forestali,    Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita'  e  repressione
frodi dei prodotti agro - alimentari. 
    Il responsabile del trattamento e' il Direttore dell'Ufficio Vico
IV della Direzione generale per il riconoscimento degli organismi  di
controllo e certificazione e tutela del consumatore. 
    Il presente decreto verra' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica Italiana - IV Serie speciale -  Concorsi  ed  esami,
nonche' nel sito internet  del  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari e forestali. 
    Roma, 31 dicembre 2012 
 
                                      Il direttore generale: La Torre