Concorso per 16 dottori di ricerca (calabria) UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Incarico
Posti 16
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 15 del 22-02-2013
Sintesi: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA Concorso (Scad. 25 marzo 2013) Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato "Archimede" in scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo. IL ...
Ente: UNIVERSITA' DELLA CALABRIA
Regione: CALABRIA
Provincia: REGGIO CALABRIA
Comune: REGGIO CALABRIA
Data di inserimento: 22-02-2013
Data Scadenza bando 25-03-2013
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UNIVERSITA' DELLA CALABRIA

Concorso (Scad. 25 marzo 2013)

Concorso pubblico per l'ammissione alla scuola di dottorato "Archimede" in scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo.


 
                             IL RETTORE 
 
    Vista la legge n. 442 del  12  marzo  1968  «Istituzione  di  una
Universita' Statale in Calabria», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
n. 103 del 22 aprile 1968; 
    Visto lo  Statuto  di  autonomia  dell'Ateneo,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale n. 76 del 30 marzo 2012; 
    Vista la legge n. 168 del 9 maggio 1989; 
    Vista la legge n. 240 del 30  dicembre  2010,  art.  19,  recante
disposizioni in materia di Dottorato di Ricerca; 
    Considerato che,  nelle  more  dell'emanazione  del  Regolamento,
recante criteri generali per la disciplina del Dottorato di  Ricerca,
previsto dall'art. 19 della suddetta legge n. 240/2010, si  applicano
le disposizioni normative di seguito indicate: 
      Nota ministeriale prot. n. 640  del  14  marzo  2011,  relativa
all'indizione delle procedure selettive  per  i  Corsi  di  Dottorato
secondo le modalita' previgenti e all'incentivazione della dimensione
internazionale dei programmi di  Dottorato  per  quanto  riguarda  la
struttura, la selezione degli studenti, la direzione delle tesi e  la
valutazione dei risultati; 
      Decreto ministeriale n. 224  del  30  aprile  1999,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n.  162  del  13  luglio  1999  «Regolamento
recante norme in materia di Dottorato di Ricerca»; 
      Art. 2 comma 2 del D.M. n. 224/1999, il quale recita «il numero
minimo di ammessi a  ciascun  Corso  di  Dottorato  non  puo'  essere
inferiore a tre»; 
      Art. 5 del D.M. n.  224/1999,  il  quale  prevede  che  possano
accedere al  Dottorato  di  Ricerca,  senza  limitazioni  di  eta'  e
cittadinanza, coloro i quali siano in possesso di laurea o di analogo
titolo accademico conseguito all'estero, preventivamente riconosciuto
dalle   autorita'   accademiche,   anche   nell'ambito   di   accordi
interuniversitari di cooperazione e mobilita'; 
      Legge n. 210 del 3 luglio 1998, art. 4, il quale prevede che le
Universita', con proprio regolamento, disciplinino l'istituzione  dei
Corsi di Dottorato, le modalita' di accesso e  di  conseguimento  del
titolo, gli obiettivi formativi ed il relativo programma di studi, la
durata, il contributo per l'accesso e la frequenza, le  modalita'  di
conferimento e l'importo delle borse di studio nonche' le convenzioni
con soggetti pubblici e privati, in conformita' ai criteri generali e
ai requisiti di idoneita' delle  sedi  determinati  con  decreto  del
Ministro; 
        Art. 4, comma 5, della  legge  n.  210/1998,  il  quale  alla
lettera c) prevede l'attivazione dei Corsi di Dottorato,  assicurando
il  numero  comunque  non  inferiore  alla  meta'  dei  dottorandi  e
l'ammontare delle borse di studio da  assegnare,  previa  valutazione
comparativa del merito; 
      Decreto del Presidente della Repubblica n. 387  del  3  ottobre
1997; 
      Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 aprile
1997 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica n.  445  del  28
dicembre  2000  «Testo  Unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 «Codice in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  n.  270  del  22  ottobre  2004
«Modifiche  al  Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica  degli  Atenei,  approvato  con   decreto   del   Ministero
dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 509 del
3 novembre 1999»; 
    Visto il Regolamento d'Ateneo in materia di Dottorato di  Ricerca
dell'Universita' della Calabria, approvato con D.R. n.  1707  del  16
giugno 2008; 
    Visto il Regolamento delle Scuole di  Dottorato  dell'Universita'
della Calabria, approvato con D.R. n.  1708  del  16  giugno  2008  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Vista  la  legge  n.  148/2002  «Ratifica  ed  esecuzione   della
Convenzione  sul  riconoscimento  dei  titoli  di   studio   relativi
all'insegnamento superiore nella Regione  europea,  fatta  a  Lisbona
l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento  dell'ordinamento  interno»,
ed in particolare l'art. 2 che da'  competenza  alle  Universita'  di
riconoscere il titolo di accesso per il conseguimento del PhD; 
    Vista la nota MIUR n. 602 del  18  agosto  2011  in  merito  alla
dichiarazione di valore dei titoli conseguiti all'estero; 
    Viste le proposte avanzate dalle varie strutture dell'Ateneo  per
i Corsi e le Scuole di Dottorato di Ricerca - XXVIII ciclo - con sede
amministrativa presso l'Universita' della Calabria; 
    Visto il parere positivo del Nucleo di Valutazione interna del 27
giugno 2012 per il rinnovo e nuova istituzione; 
    Vista la seduta del Senato Accademico del 16 luglio  2012,  nella
quale e' stata approvata l'istituzione dei Corsi e  delle  Scuole  di
Dottorato di Ricerca per il XXVIII ciclo; 
    Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 23  luglio
2012 nella quale e' stata rideterminata  la  tassa  di  diritto  allo
studio; 
    Viste le proposte avanzate  dalle  varie  strutture  dell'Ateneo,
relative al rinnovo e alla nuova istituzione dei Corsi e delle Scuole
di Dottorato di Ricerca - XXVIII  ciclo  -  con  sede  amministrativa
presso l'Universita' della Calabria; 
    Visti i Regolamenti  comunitari  vigenti  per  la  programmazione
2007-2013; 
    Visto il  Quadro  Strategico  Nazionale  (QSN)  per  la  politica
regionale di sviluppo 2007/2013 CCI: 2007IT161UNS 001; 
    Visti i Programmi Operativi Regionali (POR) FESR e FSE  2007/2013
delle Regioni della Convergenza; 
    Visto il Programma Operativo Nazionale «Ricerca e Competitivita'»
2007/2013 per le Regioni della Convergenza (di seguito PON  R  &  C),
CCI: 20071T161PO006,  cofinanziato  dal  Fondo  Europeo  di  Sviluppo
Regionale (FESR) e dal Fondo  di  Rotazione  (FdR)  per  l'attuazione
delle Politiche Comunitarie; 
    Visti gli APQ sottoscritti il 31 luglio  2009  tra  il  MIUR,  il
Ministero dello sviluppo economico (MISE) e tre delle  Regioni  della
Convergenza (Calabria, Campania, Puglia), nonche' gli  ambiti/settori
prioritari, le linee di intervento e gli strumenti operativi in  essi
richiamati; 
    Visto l'Invito - Decreto Direttoriale MIUR prot. n. 1/Ric del  18
gennaio 2010 - alla presentazione di progetti di ricerca  industriale
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza  -  Asse  I
«Sostegno ai mutamenti strutturali»  -  Obiettivo  Operativo  4.1.1.1
«Aree   scientifico-tecnologiche   generatrici   di    processi    di
trasformazione del sistema produttivo e creatrici di nuovi settori» -
Azione II «Interventi di sostegno della ricerca industriale»; 
    Visto la Graduatoria delle domande progettuali ammesse  e  idonee
al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale  MIUR  prot.  n.
293/Ric. del 31 maggio 2012; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi e' il Progetto PON01_01795 «I-CONTACT  -  Innovative
Contact  management  based  On  novel  integrated  wireless   Network
Technologies  and  Cnm  Tools»,  finanziato  dal  MIUR  con   Decreto
Direttoriale Prot. n. 835/Ric del 26 novembre 2012; 
    Visto altresi' l'Avviso -  Decreto  Direttoriale  MIUR  prot.  n.
84/Ric del 2 marzo 2012 sui temi Smart  Cities  and  Communities  and
Social  Innovation  -  per  la  presentazione  di  Idee   progettuali
nell'ambito del PON R & C 2007/2013 - Regioni Convergenza - Asse II -
Sostegno all'Innovazione - Obiettivo Operativo - Azioni integrate per
lo  sviluppo  sostenibile  e   per   lo   sviluppo   della   societa'
dell'informazione; 
    Vista la Graduatoria delle domande progettuali ammesse  e  idonee
al finanziamento, approvata con Decreto Direttoriale  MIUR  prot.  n.
585/Ric del 28 settembre 2012; 
    Considerato che tra le domande progettuali ammesse  e  idonee  al
finanziamento vi e' il Progetto PON04a2_00146 «RES  NOVAE  -  Sistema
innovativo per la gestione in ambito  urbano  dei  flussi  energetici
integrante autoproduzione  da  fonti  rinnovabili  e  dispositivi  di
accumulo in bassa tensione con soluzioni informatiche di controllo  e
in rete wireless», finanziato dal MIUR con Decreto Direttoriale Prot.
n. 621/Ric dell'8 ottobre 2012; 
    Vista la nota  Prot.  n.  120034079  dell'11  dicembre  2012  del
Direttore del Dipartimento di Elettronica, Informatica e Sistemistica
relativa alla richiesta di emissione di un bando per n. 1 (uno) posto
con borsa nell'ambito del suddetto progetto PON04a2_00146; 
    Vista la  nota  Prot.  n.  130002921  del  28  gennaio  2013  del
Direttore del Dipartimento di  Ingegneria  Informatica  Modellistica,
Elettronica e Sistemistica relativa alla richiesta di emissione di un
bando per n.  2  (due)  posti  con  borsa  nell'ambito  del  suddetto
progetto PON01_01795; 
    Vista la Convenzione quadro sottoscritta tra l'Universita'  della
Calabria e il Senescyt (Secretaria Nacional de Ciencia y  Tecnologia)
- Ecuador; 
    Visto il Programa de Becas  del  Senescyt  «Convocatoria  abierta
2010 - 2013»  che  mette  a  disposizione  il  finanziamento  per  la
copertura di borse destinate a  programmi  di  Dottorato  di  Ricerca
verso altri Paesi; 
    Visto che dal suddetto Programma de Becas  del  Senescyt  risulta
che l'Universita' della Calabria  e'  tra  le  possibili  Universita'
destinatarie del  finanziamento  messo  a  disposizione  dal  Governo
dell'Ecuador; 
    Considerato che il Senescyt si impegna a finanziare e ad  erogare
direttamente  l'intero  importo  delle  borse  di  Dottorato,   quali
apposite  sovvenzioni,  ai  dottorandi  di  nazionalita'  ecuadoriana
risultati idonei nell'ambito della suddetta Convocatoria a condizione
che intendano conseguino il titolo di Dottore di Ricerca; 
    Considerato che l'importo delle suddette «apposite»  sovvenzioni,
come risulta dalla sopra citata Convocatoria, non  risulta  inferiore
all'importo delle borse di Dottorato erogate  dall'Universita'  della
Calabria; 
    Vista che il pagamento della borsa di Dottorato per i laureati di
nazionalita'  ecuadoriana  rimane  sotto  l'esclusiva  competenza   e
responsabilita' del Senescyt che provvedera' a regolare  direttamente
i rapporti con i dottorandi, assegnatari delle suddette  sovvenzioni,
per l'intera durata del XXVIII ciclo di Dottorato; 
    Vista la corrispondenza tra alcuni componenti il Collegio docenti
della Scuola Archimede in Scienze Comunicazione e Tecnologie e alcuni
laureati ecuadoriani, vincitori della Convocatoria Abierta 2010-2013; 
    Vista altresi',  la  nota  del  2  gennaio  2013,  con  la  quale
l'Universidad Nacional de Chimborazo (Unach) si impegna a  finanziare
e ad erogare direttamente l'intero importo  di  borse  di  Dottorato,
quali  apposite  sovvenzioni,  ai  propri  laureati  di  nazionalita'
ecuadoriana che intendano conseguire il titolo di Dottore di Ricerca; 
    Visto il decreto rettorale n. 242 dell'8  febbraio  2013  con  il
quale e' stata aumentata l'offerta sostenibile della Scuola Archimede
in Scienze, comunicazione e tecnologie; 
    Vista la disponibilita' del Direttore della Scuola «Archimede», a
sviluppare progetti di ricerca con laureati provenienti  dall'Ecuador
e risultati idonei nella procedura concorsuale in oggetto riservando,
a tal fine, n. 3 (tre) posti con  borsa  finanziata  ed  erogata  dal
Senescyt  e  n.  2  (due)  posti  con  borsa  finanziata  ed  erogata
dall'Unach; 
    Considerato che le borse  aggiuntive  Senescyt  e  Unach  saranno
assegnate in presenza dei prerequisiti e delle  specifiche  contenute
nell'Allegato A della Scuola stessa; 
    Vista la delibera del Consiglio Direttivo  della  Scuola  di  che
trattasi, del 29 gennaio 2013 relativa alla richiesta di emissione di
un nuovo bando di concorso per 8 (otto) posti con borsa  e  8  (otto)
posti senza borsa; 
    Accertato che la copertura  finanziaria  delle  borse  PON  sara'
definita con apposito disciplinare tra Dipartimento e  Ateneo  mentre
per le sovvenzioni erogate dal Senescyt e  dall'Universidad  Nacional
de Chimborazo e  riservate  a  studenti  dell'Ecuador,  nessun  onere
finanziario e' a carico dell'Universita' della Calabria; 
    Ritenuto necessario provvedere in merito; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Indizione concorso 
 
    1. E' indetto pubblico  concorso  per  l'ammissione  alla  Scuola
«Archimede»  in  Scienze,  Comunicazione  e  Tecnologie  istituita  e
attivata presso l'Universita' della Calabria, per il XXVIII  ciclo  -
anno accademico 2012/2013. 
    2. Per la  Scuola  di  Dottorato  di  cui  al  comma  precedente,
nell'Allegato A - Scheda Analitica Scuola di Dottorato «Archimede» in
Scienze, comunicazione e tecnologie - XXVIII ciclo - A.A.  2012/2013,
parte integrante del presente  bando,  sono  indicati  il  Direttore,
l'area  e  i  settori  scientifico-disciplinari  di  riferimento,   i
requisiti  di   ammissione,   le   lauree   specialistiche/magistrali
richieste  per  l'ammissione,  le  eventuali  sedi  consorziate,  gli
obiettivi formativi/curriculari,  gli  eventuali  indirizzi/aree,  la
durata, i posti e le borse di studio messi  a  concorso,  i  temi/gli
obiettivi delle borse classificate per ambito/settore,  le  modalita'
di ammissione, le modalita' di svolgimento delle prove, i  titoli  da
presentare per la valutazione, il calendario delle prove ed eventuali
ulteriori requisiti richiesti. 
    3. Le borse di studio finanziate  da  enti  esterni  (italiani  o
stranieri), indicate nel presente bando, saranno erogate solo dopo la
conclusione  degli  accordi  in  itinere,  con  l'approvazione  e  la
sottoscrizione, di norma, delle relative  convenzioni,  pena  la  non
assegnazione delle stesse e conseguente non attivazione dei Corsi  di
Dottorato interessati, fermo restando  quanto  disposto  dall'art.  4
comma 5 della legge n. 210/1998 e dall'art. 2, comma 2, del  D.M.  n.
224/1999. 
    Fermi restando i termini della  data  di  scadenza  previsti  dal
successivo art. 5, il numero delle  borse  di  studio  potra'  essere
aumentato a seguito di ulteriori fondi provenienti da Enti Pubblici e
Privati, nazionali e/o internazionali, che si rendessero  disponibili
dopo  l'emanazione  del  presente  bando,  erogati   all'Ateneo   e/o
direttamente al candidato. 
    L'eventuale aumento  delle  borse  di  studio  puo'  determinare,
previa richiesta del Collegio dei  Docenti,  l'incremento  dei  posti
senza borsa, per un numero di posti pari all'aumento del numero delle
borse ulteriormente finanziate nei limiti della  offerta  sostenibile
per ciascun corso/scuola di dottorato. Di tale incremento sara'  data
comunicazione sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati  alla
pagina Decreti e Avvisi. 
    Nel caso in cui le borse di studio siano finanziate da  fondi  di
ricerca di singoli o gruppi di docenti, dovra' essere  assicurata  la
copertura finanziaria per tutto il periodo della  borsa  e  stipulato
allo scopo apposito disciplinare con il Dipartimento cui  afferiscono
i docenti che mettono a disposizione i propri fondi. 
    4. Il presente bando e' cofinanziato dal PON R &  C  2007/2013  -
Regioni Convergenza - Asse I «Sostegno ai  mutamenti  strutturali»  -
Obiettivo   Operativo    4.1.1.1    «Aree    scientifico-tecnologiche
generatrici di processi di trasformazione del  sistema  produttivo  e
creatrici di nuovi settori» - Azione II «Interventi di sostegno della
ricerca industriale» e Asse II - Sostegno all'Innovazione - Obiettivo
Operativo - Azioni integrate per lo sviluppo  sostenibile  e  per  lo
sviluppo della societa' dell'informazione. 
                               Art. 2 
 
                  Requisiti per l'accesso ai corsi 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione  alla  Scuola  di  Dottorato   «Archimede»   in   Scienze,
Comunicazione e Tecnologie di cui al  precedente  articolo  1,  senza
limiti di eta' e di cittadinanza, in godimento dei diritti  civili  e
politici negli Stati di appartenenza o  di  provenienza,  coloro  che
siano in possesso di: 
      a) Diploma di Laurea vecchio ordinamento o Laurea Specialistica
ai sensi del D.M. n. 509/1999; 
      b) Laurea Magistrale in seguito  all'ordinamento  didattico  di
cui al D.M. n. 270 del 22 ottobre 2004; 
      c) Titolo equipollente conseguito presso universita' straniere. 
    Non possono presentare domanda di partecipazione coloro  i  quali
siano in  possesso  della  sola  laurea  triennale  o  titolo  estero
equipollente. 
    2. I cittadini stranieri, in possesso di  titolo  accademico  che
non sia gia' stato dichiarato equipollente  alla  laurea  magistrale,
dovranno, nella domanda di partecipazione al concorso, fare  espressa
richiesta, al Collegio dei Docenti, di riconoscimento del  titolo  di
studio presentato (unicamente ai fini dell'ammissione al Dottorato al
quale  intendono  concorrere)  e  corredare  la  domanda  stessa  dei
documenti  utili  a  consentire  tale  dichiarazione,   come   meglio
specificato nel successivo art. 6. 
    Tutti  i  documenti  presentati  dovranno   essere   tradotti   e
legalizzati dalle competenti rappresentanze  italiane  del  Paese  di
provenienza, secondo le norme vigenti in materia per l'ammissione  di
studenti stranieri ai corsi di laurea delle universita' italiane. 
    3. Valgono le stesse disposizioni di cui al  precedente  comma  2
per  i  cittadini  italiani  in  possesso  di  un  titolo  accademico
conseguito all'estero, che non sia gia' stato dichiarato equipollente
ad una laurea magistrale italiana. 
    4. Possono presentare domanda di partecipazione  al  concorso  di
ammissione coloro che conseguiranno il titolo richiesto al  comma  1,
punti a) e b), entro il giorno antecedente  la  data  di  svolgimento
della prima  prova  concorsuale.  In  tal  caso,  l'ammissione  vera'
disposta «con riserva» ed il candidato  sara'  tenuto  a  presentare,
pena  esclusione  dal  concorso,  autocertificazione  del  conseguito
diploma di laurea, all'Ufficio Dottorato di Ricerca. 
    5. Coloro i quali siano gia' in possesso di un titolo di  Dottore
di Ricerca  possono  partecipare  agli  esami  di  ammissione  ad  un
Corso/Scuola di Dottorato diverso da quello  posseduto,  senza  poter
comunque usufruire di posti coperti da borsa di studio. 
    6. I candidati sono ammessi con riserva al concorso. L'esclusione
dal concorso, per  difetto  dei  requisiti  prescritti,  puo'  essere
disposta in qualsiasi momento, anche successivamente allo svolgimento
delle prove, con motivato provvedimento. Saranno, inoltre, escluse le
domande per come stabilito al successivo art. 8. 
    7. Tutti i candidati, pena esclusione dalla  selezione,  dovranno
presentare, in duplice copia (un originale e una copia), un  progetto
di ricerca della dimensione  massima  di  n.  3  pagine,  oltre  alla
ulteriore  documentazione  richiesta  nell'allegato  A  del  presente
bando. 
    8. I candidati, pena la non  ammissibilita'  al  beneficio  della
borsa PON, dovranno impegnarsi a rispettare le condizioni  specifiche
richieste dal PON (la  dichiarazione  e'  inclusa  nella  domanda  di
partecipazione al concorso). 
                               Art. 3 
 
                   Titolari di assegni di ricerca 
 
    1. Possono presentare domanda di partecipazione  ai  concorsi  di
ammissione ai Dottorati di Ricerca, di  cui  al  precedente  art.  1,
senza limiti di  eta'  e  cittadinanza,  coloro  i  quali,  ai  sensi
dell'art. 22 della legge n. 240/2010, siano titolari di contratto  di
assegno per la collaborazione ad attivita' di  ricerca  con  scadenza
oltre i  termini  fissati  per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione all'ammissione ai Corsi o Scuola di Dottorato  di  cui
al presente bando. In caso di ammissione ai Corsi o Scuole,  i  posti
relativi sono da  considerarsi  in  sovrannumero  rispetto  a  quelli
indicati all'art. 1. 
    2. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori del
concorso, non hanno diritto a fruire della borsa di  studio,  neppure
nel caso in cui il Dottorato prosegua oltre il periodo  di  godimento
dell'assegno di ricerca. 
    3. I titolari di assegni di ricerca, nel caso siano vincitori  di
una borsa di dottorato possono scegliere se rinunciare all'assegno  e
quindi svolgere il Dottorato con borsa di studio oppure se  mantenere
il proprio assegno di ricerca e svolgere il dottorato senza borsa. 
                               Art. 4 
 
                         Dipendente pubblico 
 
    1. Ai sensi  della  normativa  vigente,  il  pubblico  dipendente
ammesso ai Corsi o Scuole di Dottorato  di  Ricerca  e'  collocato  a
domanda, compatibilmente con  le  esigenze  dell'amministrazione,  in
congedo straordinario per motivi  di  studio  senza  assegni  per  il
periodo di durata del corso ed usufruisce della borsa di  studio  ove
ricorrano le condizioni richieste. In caso di ammissione alle  Scuole
e ai Corsi di Dottorato di  Ricerca  senza  borsa  di  studio,  o  di
rinuncia  a  questa,  l'interessato  in   aspettativa   conserva   il
trattamento economico, previdenziale e di quiescenza in godimento  da
parte dell'amministrazione pubblica presso la quale e' instaurato  il
rapporto di lavoro. Qualora, dopo il conseguimento del  Dottorato  di
Ricerca, il rapporto di lavoro con l'amministrazione  pubblica  cessi
per volonta' del dipendente nei due anni  immediatamente  successivi,
e' dovuta la ripetizione  degli  importi  corrisposti  ai  sensi  del
secondo periodo. 
    Non hanno diritto al congedo straordinario, con o senza  assegni,
i pubblici dipendenti  che  abbiano  gia'  conseguito  il  titolo  di
Dottore di Ricerca, ne' i pubblici dipendenti che  siano  iscritti  a
Corsi  o  Scuole  di  Dottorato  per  almeno  un   anno   accademico,
beneficiando di detto congedo. 
    2. Il periodo di congedo straordinario e'  utile  ai  fini  della
progressione  di  carriera,  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
previdenza (legge n. 476/1984, legge n. 448/2001, legge n. 240/2010). 
                               Art. 5 
 
              Procedure di presentazione delle domande 
 
    1. Le  domande  di  partecipazione  al  concorso,  devono  essere
redatte e  inviate,  pena  esclusione  dalla  procedura  concorsuale,
esclusivamente in versione cartacea (secondo il  modello  disponibile
sul sito web: www.unical.it/portale/ricerca/dottorati), entro  e  non
oltre il giorno di scadenza del presente bando, in duplice copia  (un
originale, debitamente firmato e una copia), con allegata, sempre  in
duplice copia, fotocopia fronte e retro di  un  valido  documento  di
identita', e corredate dalla documentazione richiesta: 
      al successivo comma 6 del presente articolo; 
      nell'Allegato A del bando; 
      all'art. 6 del presente bando (per i candidati in  possesso  di
titolo accademico straniero). 
    La presentazione della domanda cartacea, debitamente sottoscritta
e  corredata  da  quanto  sopra  indicato,  dovra'   avvenire,   pena
esclusione, secondo una delle seguenti modalita': 
      a)  consegna  a  mano  presso  l'Ufficio  Protocollo   Generale
dell'Universita'  della  Calabria,   Via   Pietro   Bucci,   Edificio
Amministrazione - Piano Terra - Arcavacata di  Rende  (Cosenza),  nei
giorni feriali, dal lunedi' al venerdi',  dalle  ore  9:00  alle  ore
12:00 - Sulla busta contenente la domanda  di  partecipazione  dovra'
essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione al  Concorso
di  Dottorato  di  Ricerca  XXVIII  ciclo»,  con  l'indicazione   del
mittente; 
      b) spedizione postale, a mezzo raccomandata (1 o 3) con  avviso
di  ricevimento,  indirizzata  all'Universita'  della  Calabria,  Via
Pietro Bucci - c.a.p. 87036 - Arcavacata di  Rende  (Cosenza).  Sulla
busta dovra' essere riportata la dicitura: «Domanda di partecipazione
al Concorso di Dottorato di Ricerca XXVIII ciclo», con  l'indicazione
del mittente. 
    Per il rispetto del termine predetto NON FARA' FEDE la  data  del
timbro dell'Ufficio  postale  accettante  la  raccomandata  A/R.  Non
saranno, in ogni caso, prese in considerazione le  domande  che,  per
qualsiasi causa  di  forza  maggiore,  dovessero  pervenire  dopo  il
termine di scadenza del presente bando, anche  se  spedite  in  tempo
utile. 
    I candidati residenti/domiciliati all'estero  possono,  altresi',
presentare la domanda di partecipazione, con tutta la  documentazione
richiesta: 
      tramite casella di posta elettronica certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
      con firma digitale, qualora sia inviata  da  posta  elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it. 
    Per il rispetto del termine predetto, in tal caso, fara' fede  la
data di ricezione  della  Posta  elettronica  e  saranno  considerati
validi solo i documenti allegati in formato .PDF o .TIF. 
    L'Amministrazione,  qualora  la  domanda  di  partecipazione   al
concorso sia pervenuta tramite PEC, e' autorizzata ad utilizzare, per
ogni comunicazione, il medesimo mezzo con piena efficacia e  garanzia
di  conoscibilita'  degli  atti  trasmessi  da  parte  del  candidato
straniero. 
    Resta esclusa qualsiasi  diversa  forma  di  presentazione  delle
domande. 
    2.  La  data  di  scadenza  e'  fissata  perentoriamente  al  30°
(trentesimo) giorno successivo a quello della data  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª serie speciale. 
    3.   L'Amministrazione   universitaria    non    assume    alcuna
responsabilita' in caso di dispersione di  comunicazioni  causate  da
inesatte indicazioni della residenza e  del  recapito  da  parte  del
candidato o da mancata oppure tardiva comunicazione  del  cambiamento
degli stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi  postali  o  telegrafici
imputabili a terzi. 
    4. I candidati in situazione di handicap, ai sensi della legge n.
104/1992, come integrata dalla legge n. 17/1999, nonche' della  legge
n. 68/1999, art. 16 comma 1, possono richiedere,  in  relazione  alla
propria  disabilita',  gli  ausili  necessari  ed   eventuali   tempi
aggiuntivi per l'espletamento delle prove di ammissione  previste.  A
tale riguardo, i dati sensibili saranno custoditi e trattati  con  la
riservatezza prevista dal decreto legislativo n. 196/2003. 
    5. La domanda comportera' il pagamento del versamento di  € 11,00
(undici/00) a titolo di contributo per la partecipazione al concorso. 
    6. Alla domanda di partecipazione al concorso, in  duplice  copia
(un originale, debitamente firmato  e  una  copia),  pena  esclusione
dalla selezione, dovranno essere allegati: 
      un originale debitamente sottoscritto, del progetto di  ricerca
(dimensione massima di n. 3 pagine), e n. 1  copia.  Il  progetto  di
ricerca potra' vertere sui temi di ricerca indicati alla  voce  Borse
di studio dell'Allegato A  del  presente  bando,  ove  previste  (per
aspiranti borse di studio)  o  sulle  altre  tematiche  attinenti  ai
settori scientifico-disciplinari di interesse della  scuola  indicati
nello stesso allegato (per tutti gli altri candidati); 
      titoli oggetto di valutazione, specificati nell'Allegato A  del
presente bando, che potranno essere  presentati  in  originale  o  in
semplice copia dichiarata conforme all'originale. 
    Successivamente alla pubblicazione della  graduatoria  finale  di
ammissione, i candidati  dovranno  provvedere  a  proprie  spese,  al
ritiro  dei  titoli  presentati,  dietro  presentazione  di   formale
richiesta  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'  della  Calabria;
trascorsi  sei  mesi  dalla  data  di  pubblicazione  della  suddetta
graduatoria, i titoli non ritirati saranno sottoposti a procedura  di
scarto; 
      fotocopia della  ricevuta  del  versamento  del  contributo  di
€ 11,00 (undici/00), effettuato sul c/c bancario IBAN IT 90  F  01030
80880 000000010106 - Codice SWIFT/BIC: PASCITMMXXX, della Banca Monte
dei  Paschi  di  Siena  ovvero  sul  c/c  postale  260893,  intestati
all'Universita' della Calabria con la seguente  causale:  «Contributo
per l'ammissione alla procedura concorsuale pubblica di Dottorato  di
Ricerca XXVIII ciclo». Tale  contributo  non  sara'  in  nessun  caso
rimborsato; 
      due fotocopie, fronte  e  retro,  di  un  valido  documento  di
identita'. 
    7. Non saranno ritenute valide ai fini  della  partecipazione  al
concorso  e,  conseguentemente  escluse  d'ufficio,  le  domande   di
partecipazione alla selezione: 
      a. pervenute oltre il  termine  stabilito  dal  presente  bando
ancorche' spedite nel predetto termine; 
      b. prive della sottoscrizione del candidato; 
      c.  prive  della  fotocopia,  fronte  e  retro,  di  un  valido
documento di identita'; 
      d. prive della denominazione della Scuola di Dottorato per  cui
si intende partecipare; 
      e. mancanti del progetto di ricerca ovvero, ancorche' presente,
privo della firma del candidato; 
      f. mancanti del curriculum vitae  ovvero,  ancorche'  presente,
privo della firma del dichiarante; 
      g. mancanti dei titoli richiesti per la valutazione selettiva; 
      h. prive della fotocopia  della  ricevuta  del  versamento  del
contributo di partecipazione al concorso. 
    Il decreto  rettorale  di  esclusione  dal  concorso  sara'  reso
pubblico sul sito www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina
Decreti e Avvisi prima della prima prova concorsuale. 
    I  candidati  non  ammessi  potranno  chiederne  motivazione  con
richiesta scritta intestata  al  Magnifico  Rettore  dell'Universita'
della Calabria da presentare personalmente all'Ufficio Protocollo  di
Ateneo, ovvero a mezzo raccomandata, con  allegato  un  documento  di
identificazione con foto, o tramite invio dalla  propria  casella  di
posta     certificata     (PEC)     esclusivamente     all'indirizzo:
amministrazione@pec.unical.it.  NON  saranno  fornite  spiegazioni  a
richieste non pervenute secondo le modalita' indicate. 
    8. I candidati ammessi alla selezione sono ammessi  con  riserva.
L'Amministrazione   puo'   disporre    in    ogni    momento,    fino
all'approvazione della graduatoria,  l'esclusione  dal  concorso  per
difetto dei requisiti prescritti. 
    Qualora i motivi  che  determinano  l'esclusione,  ai  sensi  del
presente articolo, siano accertati dopo l'espletamento del  concorso,
il Rettore con proprio decreto dispone la decadenza da  ogni  diritto
conseguente alla partecipazione al concorso. 
                               Art. 6 
 
        Candidati in possesso di titolo accademico straniero 
 
    I candidati in possesso di titolo accademico  straniero  dovranno
allegare alla domanda di partecipazione un certificato di laurea  con
indicazione analitica degli esami sostenuti e relativa  votazione  (i
cittadini comunitari possono presentare una dichiarazione sostitutiva
di certificazione come previsto  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000 e successive modifiche) ed una
o piu' lettere di  presentazione  dell'Universita'  presso  la  quale
hanno conseguito il titolo. 
    I cittadini stranieri dovranno, altresi', allegare  alla  domanda
un certificato di cittadinanza (in carta libera) e una copia conforme
all'originale del passaporto. 
    I suddetti documenti, allegati alla  domanda  di  partecipazione,
dovranno, pena l'esclusione dal concorso, essere tradotti  in  lingua
inglese,  italiana  o  spagnola  e   legalizzati   dalle   competenti
rappresentanze diplomatiche italiane nel Paese di provenienza. 
    Se il titolo accademico e'  stato  dichiarato  equipollente  alla
laurea magistrale italiana, i candidati hanno l'obbligo  di  indicare
gli estremi del provvedimento della dichiarazione di equipollenza. In
assenza, il Collegio dei Docenti del Dottorato  di  Ricerca,  per  il
quale  il  candidato  presenta  domanda,  deliberera'  ai  soli  fini
dell'ammissione al Dottorato di Ricerca, in merito al  riconoscimento
del titolo di studio estero. 
    A  seguito  della  pubblicazione  della  graduatoria  finale,   i
vincitori in possesso di titoli di  studio  rilasciati  da  autorita'
estere  avranno  cura  di  corredare  i  medesimi   titoli   con   la
«dichiarazione di valore in  loco»  rilasciata  dalle  Rappresentanze
diplomatiche-consolari italiane competenti per territorio  contenente
indicazioni precise in merito a: 
      1. stato giuridico e natura dell'istituzione rilasciante; 
      2. requisiti di accesso al corso di studio conclusosi con  quel
titolo; 
      3. durata legale  del  corso  di  studio  e/o  impegno  globale
richiesto allo studente in crediti o in ore; 
      4. valore del titolo nel sistema/Paese che lo ha rilasciato, ai
fini accademici. 
    L'Universita' della Calabria si riserva di predispone  tutti  gli
accertamenti in ordine  ai  prescritti  requisiti  per  l'accesso  al
dottorato di ricerca. 
                               Art. 7 
 
             Prove di ammissione ai Corsi e alle Scuole 
 
    1.  I  nominativi  degli  ammessi  a  sostenere  la  prima  prova
concorsuale saranno resi noti mediante  pubblicazione  sul  sito  web
dell'Ateneo            al             seguente             indirizzo:
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
Non saranno attivate da parte di questa Universita'  altre  forme  di
avviso. 
    2. L'esame  di  ammissione  alla  Scuola  Archimede  in  Scienze,
Comunicazione e Tecnologie consiste nella valutazione dei  titoli  ed
in una prova orale. Il candidato dovra', inoltre, dimostrare la buona
conoscenza di almeno  una  lingua  straniera.  Per  le  modalita'  di
partecipazione al concorso di ammissione si  rinvia  alle  specifiche
indicazioni  contenute  nella  Scheda  Analitica  della   Scuola   di
Dottorato XXVIII ciclo - A.A. 2012/2013, di cui all'Allegato A  parte
integrante del presente bando. 
    3. Le prove d'esame sono intese ad accertare la preparazione,  le
capacita' e l'attitudine del candidato  alla  ricerca  scientifica  e
volte ad assicurare un'idonea valutazione comparativa dei candidati. 
    4. Le date per l'espletamento delle  prove  concorsuali,  fissate
per la Scuola di Dottorato  Archimede  all'Allegato  A  del  presente
bando, hanno valore di notifica a  tutti  gli  effetti;  pertanto,  i
candidati ammessi, di cui al comma  1  del  presente  articolo,  sono
tenuti a presentarsi, senza  alcun  ulteriore  preavviso,  presso  la
sede, nel giorno e nell'ora indicati. 
    L'assenza  del  candidato  sara'  considerata  come  rinuncia  al
concorso, quale ne sia la causa. 
    Qualora impedimenti di  qualsiasi  natura  non  consentissero  il
rispetto del calendario  indicato,  sara'  cura  dell'Amministrazione
comunicare ad ogni singolo candidato,  avente  domicilio  in  Italia,
mediante notifica personale a mezzo raccomandata  A/R  o  telegramma,
eventuali  variazioni;   mentre   i   candidati,   aventi   domicilio
all'estero,   saranno   contattati   esclusivamente   tramite   posta
elettronica. 
    Tutti i candidati sono ammessi con riserva al concorso. 
    5. La valutazione dei titoli  sara'  effettuata  sulla  base  dei
documenti  prodotti  dagli  aspiranti  allegati   alla   domanda   di
partecipazione.  La  Commissione  Giudicatrice  dovra'  stabilire  il
punteggio  per  la  valutazione  titoli  nel   corso   della   seduta
preliminare e provvedera' alla successiva  valutazione  degli  stessi
prima dell'espletamento della prova orale. 
    6.  Le  graduatorie  finali  per  l'ammissione   dei   candidati,
approvate con decreto rettorale,  saranno  rese  note  esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorati alla pagina Decreti e Avvisi.
I  candidati  non  riceveranno,  pertanto,  alcuna  comunicazione   a
domicilio. 
    7. Gli atti del concorso sono pubblici, agli stessi e' consentito
l'accesso ai sensi della legge n. 241/1990 e successive modificazioni
ed integrazioni. 
    Per  esigenze  connesse  all'organizzazione  del  lavoro  ed,  in
ossequio ai  principi  di  tempestivita',  efficacia,  efficienza  ed
economicita' dell'azione amministrativa, questa  Amministrazione,  ai
fini  di  eventuali  esclusioni  per  mancanza   dei   requisiti   di
ammissibilita', si riserva la facolta' di controllare solo le istanze
di partecipazione di coloro che avranno sostenuto e superato le prove
concorsuali. 
    8. Per essere ammessi a sostenere le prove, i candidati  dovranno
esibire uno dei seguenti documenti di identita': 
      a. carta d'identita'; 
      b. patente di guida; 
      c. passaporto; 
      d. qualunque altro valido documento d'identita'  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 
                               Art. 8 
 
                      Commissioni Giudicatrici 
 
    1. La  Commissione  Giudicatrice  del  concorso  per  l'esame  di
ammissione e' nominata con decreto rettorale su proposta del Collegio
dei Docenti; la stessa e' incaricata  della  valutazione  comparativa
dei candidati ed e' composta di tre membri scelti tra i professori  e
i  ricercatori  universitari  di  ruolo  nell'area   scientifica   di
riferimento, cui possono essere aggiunti  non  piu'  di  due  esperti
esterni, anche linguistici, di chiara  fama,  italiani  o  stranieri,
scelti nell'ambito delle strutture pubbliche e private  universitarie
e di ricerca. 
    2. La Commissione,  per  la  valutazione  di  ciascun  candidato,
dispone di trenta punti per ogni prova. Ogni commissario  attribuisce
al candidato fino ad un massimo di 10 punti per ogni prova. 
    3.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati   che   nella
valutazione titoli  selettiva  abbiano  riportato  un  punteggio  non
inferiore a 21/30. 
    4. La prova orale e' pubblica e puo' essere sostenuta  anche  per
via telematica. I candidati impossibilitati a partecipare alla  prova
orale presso la sede, perche' stabilmente residenti  all'estero  alla
data di tale prova, ammessi al  colloquio,  possono  avvalersi  della
possibilita' di sostenere la prova mediante  colloquio  telefonico  o
video-conferenza basata su protocollo IP (ad  esempio  tramite  skype
con webcam).  Il  candidato  interessato  dovra'  manifestare,  nella
domanda di partecipazione  al  concorso,  tale  intenzione  e  dovra'
altresi'  darne  comunicazione  entro  il  giorno   successivo   alla
pubblicazione  dell'esito  della  valutazione  titoli  all'indirizzo:
ars@unical.it. In tale comunicazione dovra' indicare  come  riportato
nel modulo disponibile alla pagina Decreti e  Avvisi  del  sito  web:
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati: 
      1)  un  recapito  presso  un  istituto  universitario  o   sede
diplomatica; 
      2) il nominativo di un  funzionario  che  possa  provvedere  ad
accertarne l'identita' prima del colloquio. 
    La possibilita'  di  utilizzare  tale  procedura  e'  subordinata
all'approvazione della Commissione previa verifica della fattibilita'
tecnica. Al fine di poter svolgere tale verifica tecnica i  candidati
interessati devono tener controllata la propria posta elettronica. La
Commissione accertera' che siano soddisfatte le condizioni necessarie
per  garantire  la  regolarita'   dello   svolgimento   della   prova
(accertamento  dell'identita'  del  candidato   e   correttezza   del
colloquio) e prendera'  contatto  con  il  candidato  per  concordare
l'orario del colloquio. 
    La prova orale si intende superata con il  conseguimento  di  una
votazione non inferiore a 21/30. 
    5. Al termine di ogni seduta,  la  Commissione  Giudicatrice  per
l'accesso  alla  Scuola  di  Dottorato  Archimede  rende  pubblici  i
risultati della prova orale, mediante affissione, nel medesimo giorno
della seduta, all'Albo della Facolta' o del  Dipartimento  presso  il
quale si e' svolta la prova concorsuale. 
    6. Espletate le prove di  concorso,  la  Commissione  compila  la
graduatoria generale di merito  sommando  per  ciascun  candidato  il
punteggio delle singole prove. 
    7. Le borse di studio saranno assegnate  ai  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, nel  rispetto  della  coerenza
con le tematiche di  ricerca,  esplicitando  le  stesse  in  fase  di
attribuzione. 
    8.  Le  graduatorie  finali  saranno  rese  note   esclusivamente
mediante affissione all'Albo della Facolta' o del Dipartimento presso
il  quale  si  sono   svolte   le   prove   e   sul   sito   internet
www.unical.it/portale/ricerca/dottorato alla pagina Decreti e Avvisi. 
    9. La Commissione Giudicatrice e' tenuta a trasmettere i  verbali
del  concorso  al  Rettore,  che   provvede   con   proprio   decreto
all'approvazione degli atti  del  concorso  ovvero  al  rinvio  degli
stessi per eventuali regolarizzazioni; la Commissione Giudicatrice e'
tenuta,  altresi',  ad  inviare  al  Collegio  docenti  copia   della
documentazione  degli   eventuali   candidati   stranieri   utilmente
collocati nella graduatoria di  merito,  per  il  riconoscimento  dei
titoli, ove richiesto. 
    Il  giudizio  di  idoneita'  espresso   dal   Collegio   docenti,
formalizzato con  apposito  verbale,  sara'  trasmesso  al  Magnifico
Rettore,  corredato  dalla  documentazione  relativa   ai   candidati
valutati, per la successiva approvazione degli atti del concorso e la
nomina dei vincitori. 
                               Art. 9 
 
Ammissione  alla  Scuola  Archimede  in  Scienze,   Comunicazione   e
                             Tecnologie 
 
    1. I candidati saranno ammessi alla Scuola secondo l'ordine della
graduatoria fino alla  concorrenza  del  numero  dei  posti  messi  a
concorso, previo il rispetto  dei  requisiti  di  ammissione  di  cui
all'art. 2 del presente bando. 
    In caso di rinuncia immediata da parte dei  candidati  dichiarati
vincitori,  da   comunicare   all'Ufficio   Dottorato   di   Ricerca,
utilizzando il modulo inviato con la mail di convocazione  per  posta
elettronica, entro la data prevista per l'iscrizione, subentra  altro
candidato secondo l'ordine della graduatoria di merito. 
    A percorso formativo iniziato non e' possibile d'ufficio, in caso
di  rinuncia  dei  dottorandi  regolarmente  iscritti  alla   Scuola,
procedere a surroga, mentre, entro tre mesi dall'inizio della Scuola,
il Collegio dei Docenti valuta l'opportunita'  di  coprire  il  posto
rimasto  vacante  con  un  altro  candidato  secondo  l'ordine  della
graduatoria generale di merito. 
    2. I dottorandi vincitori della  procedura  concorsuale  dovranno
recuperare,  con  attivita'  integrativa,   entro   il   primo   anno
accademico, il periodo tra il 1° novembre 2012 e la data di effettivo
inizio del loro percorso formativo. 
    3. Nel caso di partecipazione a piu' Corsi o Scuole  e  di  utile
collocazione in piu'  graduatorie,  il  candidato  dovra'  esercitare
opzione per un solo Corso o Scuola di Dottorato. 
    4. Gli iscritti ad una Scuola di Specializzazione, ad un Corso di
Tirocinio Formativo Attivo, ad un Corso di Diploma, ad  un  Corso  di
Laurea, ad un Corso  di  Formazione  o,  ad  un  Master,  ammessi  al
Dottorato di Ricerca, hanno l'obbligo di sospendere la frequenza  dei
predetti corsi fin dall'inizio e per tutta la durata del Dottorato. 
    5. Qualora, a conclusione delle  operazioni  di  valutazione  dei
titoli e delle prove d'esame, due o  piu'  candidati  ottengano  pari
punteggio per un posto senza borsa, e' preferito  il  candidato  piu'
giovane di eta' ai sensi dell'art. 3 -  comma  7  -  della  legge  n.
127/1997 come modificato dall'art. 2 della legge n. 191/1998. 
                               Art. 10 
 
                             Iscrizione 
 
    1. I concorrenti risultati vincitori sono tenuti  a  presentarsi,
pena decadenza, presso l'Ufficio Dottorati di Ricerca  per  procedere
all'iscrizione  rispettando  la   data   indicata   nella   mail   di
convocazione inviata agli stessi, all'indirizzo di posta  elettronica
indicato nella domanda di partecipazione al concorso,  consegnando  i
seguenti documenti: 
      a) Domanda di iscrizione al primo anno  di  corso  (disponibile
sul  sito  internet  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati)   sulla
quale deve essere apposta una marca da bollo da 14,62; 
      b) Attestazione del versamento della  Tassa  Regionale  per  il
Diritto allo Studio di  euro  140,00  C/C  n.  13790878  intestato  a
Universita' della Calabria Centro Residenziale C.da Arcavacata  87036
Rende (Cosenza); 
      c) Attestazione del versamento  della  tassa  di  assicurazione
contro  gli  infortuni  di  euro  3,00  C/C  n.  260893  intestato  a
Universita'  della  Calabria  Esattoria  Tasse   Universitarie   C.da
Arcavacata 87036 Rende (Cosenza); 
      d) Fotocopia del documento di identita' in corso  di  validita'
(in carta libera); 
      e) Fotocopia del codice fiscale; 
      f) Fotocopia permesso di soggiorno (per i cittadini stranieri). 
    2. I bollettini di cui ai punti b) e c) possono  essere  ritirati
presso  l'Ufficio  Dottorato  di   Ricerca   dell'Universita'   della
Calabria; in caso contrario e'  possibile  compilare  dei  bollettini
postali standard in ogni parte, indicando le due causali. 
    3. I candidati  residenti  o  domiciliati  all'estero,  risultati
vincitori, dovranno confermare la volonta'  di  iscriversi  entro  la
data indicata nella mail di convocazione, inviando una  comunicazione
secondo una delle seguenti modalita': 
      tramite casella di posta elettronica certificata  personale  al
seguente indirizzo: amministrazione@pec.unical.it; 
      con firma digitale, qualora sia inviata  da  posta  elettronica
non certificata, al seguente indirizzo: ars@unical.it 
      con allegata copia (in formato .pdf o .tif) di un documento  di
identita' in corso di  validita'.  Nella  comunicazione  i  candidati
dovranno confermare la scelta della Scuola/Corso di dottorato. 
    I candidati che non avranno provveduto all'invio  della  conferma
entro la data indicata saranno considerati rinunciatari. In  caso  di
rinuncia degli aventi  diritto  subentreranno  altrettanti  candidati
secondo l'ordine della graduatoria. 
    I candidati che hanno confermato la loro volonta'  di  iscriversi
dovranno completare l'iscrizione all'atto del loro arrivo  in  Italia
presentando la  documentazione  indicata  al  punto  1  del  presente
articolo e dovranno, inoltre, autocertificare i seguenti requisiti: 
      a) godere dei diritti civili e politici anche  nello  Stato  di
appartenenza o di provenienza; 
      b) essere in possesso, fatta eccezione della titolarita'  della
cittadinanza italiana, di tutti gli altri requisiti  previsti  per  i
cittadini della Repubblica. 
    4. Ulteriore documentazione comprovante la  situazione  economica
del candidato potra'  essere  richiesta  qualora  si  verifichino  le
condizioni di cui al successivo, comma 1, dell'art. 12. 
    5. Eventuali atti e documenti redatti in lingua straniera, devono
essere  tradotti  e  legalizzati  dalle   competenti   rappresentanze
diplomatiche o consolari italiane nel Paese di provenienza e  secondo
le disposizioni vigenti nello Stato estero. 
    6.  La  mancata  iscrizione  entro  i  termini  stabiliti   sara'
considerata rinuncia  al  posto  (con  o  senza  borsa),  che  verra'
assegnato al candidato che segue  in  graduatoria,  secondo  l'ordine
della stessa, previo rispetto dei  requisiti  di  ammissione  di  cui
all'art.  2  del  presente  bando.  La  comunicazione  al   candidato
successivo verra' inviata per posta  elettronica;  lo  stesso  dovra'
iscriversi,  rispettando   la   data   indicata   nella   e-mail   di
convocazione, pena decadenza, presentando la documentazione  prevista
al precedente comma 1. 
    7. Nel caso in  cui  dalla  documentazione  presentata  risultino
dichiarazioni false o mendaci, ferme restando  le  sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in materia (Articoli 75 e 76
D.P.R. n. 445/2000), il candidato  decade  automaticamente  d'ufficio
dall'eventuale iscrizione. 
    L'Ateneo provvedera' al recupero di eventuali benefici  concessi.
La dichiarazione mendace comportera' infine l'esposizione  all'azione
di risarcimento danni da parte dei controinteressati. 
                               Art. 11 
 
                     Ammissione in sovrannumero 
 
    1.  Possono  essere  ammessi  al   Dottorato   di   Ricerca,   in
sovrannumero,  nel  limite  della  meta'  dei  posti  istituiti   con
arrotondamento all'unita' per  eccesso,  i  cittadini  stranieri  che
risultino idonei in graduatoria, purche' titolari di borse di  studio
conferite  sulla  base  del  merito.  In  particolare,  gli  studenti
stranieri assegnatari di una borsa di studio per la frequenza  di  un
Corso o Scuola di Dottorato erogata dal Governo o  da  Enti  pubblici
nazionali o internazionali, eccedenti il  numero  minimo  di  cui  al
precedente art. 10. 
    2. Inoltre, possono essere ammessi in sovrannumero i titolari  di
assegni di ricerca che risultino idonei all'ammissione al Dottorato. 
    3. L'assegnazione dei posti, di cui ai precedenti commi 1 e 2, e'
effettuata secondo l'ordine della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 8. 
    4. Saranno altresi' ammessi al Dottorato in  sovrannumero  coloro
che, pur  non  avendo  presentato  domanda  al  concorso,  alla  data
d'inizio ufficiale del Dottorato, siano stati selezionati nell'ambito
delle  azioni  del  7°  Programma  Quadro  di  Ricerca   e   Sviluppo
Tecnologico dell'Unione Europea o di altri programmi di  cooperazione
internazionale (es. Erasmus Mundus) e siano  risultati  vincitori  di
una borsa  di  studio  o  di  un  contratto  di  ricerca  nell'ambito
dell'Area Scientifico-Disciplinare di  interesse  del  Dottorato.  La
procedura di selezione si intende superata in  quanto  gia'  avvenuta
nell'ambito  del  progetto  europeo.  Costoro   potranno   presentare
apposita istanza di iscrizione, entro e non oltre  la  data  d'inizio
del Dottorato. L'iscrizione e' comunque subordinata  alla  preventiva
approvazione del Collegio Docenti del Dottorato. 
                               Art. 12 
 
                           Borse di studio 
 
    1. Ai candidati risultati vincitori saranno conferite, sino  alla
concorrenza del numero disponibile, le borse di studio. A parita'  di
merito  verra'  presa  in  considerazione  la  situazione  economica,
determinata ai sensi del decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 9 aprile 2001. 
    2. Ai dottorandi italiani  e  stranieri,  con  reddito  personale
complessivo  annuo  lordo  non  superiore  a  euro  12.911,42   sara'
conferita, sino alla concorrenza del numero disponibile, ai  sensi  e
con le modalita' della normativa vigente, una borsa di studio il  cui
importo  annuale  corrispondera'  a  euro  13.638,47,  al  lordo  del
contributo previdenziale INPS  a  gestione  separata,  a  carico  del
borsista e al netto di quello a carico dell'Ateneo. 
    Tutte le borse di studio non saranno cumulabili con  altre  borse
di studio conferite a qualsiasi titolo  eccetto  quelle  che  saranno
concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con
soggiorni all'estero, l'attivita' di  formazione  o  di  ricerca  dei
corsisti. 
    L'erogazione della borsa di studio sara' pari  all'intera  durata
del corso. 
    Le borse resteranno soggette al passaggio all'anno successivo del
corsista,  deliberato  dal  Collegio  dei  Docenti;  la  cadenza  del
pagamento dei ratei sara' di norma mensile, a decorrere dal  mese  di
novembre di ogni anno. 
    3. Chi ha usufruito, in passato, di una borsa di  studio  per  un
scuola di dottorato di ricerca, anche per un solo anno o frazione  di
esso, non potra' usufruirne per un nuovo corso/scuola. 
    4. Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476 del 13 agosto 1984, le
borse  di  studio  resteranno  esenti  dall'imposta  regionale  sulle
attivita' produttive nonche' da  quella  sul  reddito  delle  persone
fisiche. 
    5. L'importo della borsa di studio sara' aumentato, nella  misura
del  50%,  per  eventuali  periodi  di   soggiorno   all'estero   del
dottorando; in tal caso la corresponsione sara' versata  in  anticipo
rispetto al  periodo  di  permanenza,  previa  consegna,  all'Ufficio
Dottorato di Ricerca, della richiesta di maggiorazione corredata,  in
caso di permanenza superiore a sei mesi, dal verbale del Collegio dei
Docenti o dall'autorizzazione del  Coordinatore  del  Corso/Direttore
della Scuola, per periodi inferiori o pari a sei mesi, nonche'  dalla
lettera d'invito dell'ente ospitante. 
    I  dottorandi,  al  rientro   in   sede,   dovranno   consegnare,
all'Ufficio Dottorato di Ricerca, un attestato, rilasciato  dall'ente
ospitante, che certifichi l'effettivo periodo di soggiorno,  pena  la
restituzione di quanto indebitamente percepito. 
    Tali periodi, comunque, non potranno superare,  complessivamente,
la meta' della durata del corso di studi (diciotto mesi per  i  corsi
triennali). 
    6. I  dottorandi  non  titolari  di  borsa  di  studio  potranno,
comunque, recarsi all'estero, previo parere positivo del Collegio dei
Docenti, per periodi superiori a sei mesi,  o,  per  periodi  pari  o
inferiori a sei mesi,  del  Coordinatore  del  Corso/Direttore  della
Scuola. Le predette autorizzazioni, a cura del  dottorando,  dovranno
essere  inviate  all'Ufficio  Dottorato  di  Ricerca  per   opportuna
conoscenza. 
                               Art. 13 
 
                        Perdita dei benefici 
 
    1. Su decisione motivata del Collegio  dei  Docenti,  il  Rettore
potra'  disporre  l'esclusione  dal  Dottorato  di   Ricerca   o   la
ripetizione dell'anno nonche' la revoca della borsa  di  studio,  nei
seguenti casi: 
      a) giudizio negativo del Collegio dei Docenti relativamente  al
conseguimento  dei  risultati  previsti  per  l'anno   di   dottorato
frequentato; 
      b) attivita' lavorativa svolta dal dottorando senza  preventiva
autorizzazione del Collegio dei Docenti; 
      c) assenze prolungate ingiustificate. 
    Nei casi suddetti  la  borsa  di  studio  sara'  revocata  ed  il
borsista dovra' restituire i  ratei  percepiti  sin  dall'inizio  del
percorso formativo. 
    2. Ai titolari delle borsa di studio, in  caso  di  rinuncia  del
beneficio o abbandono del corso/scuola di dottorato, si applicheranno
le disposizioni contenute nella normativa PON R & C e nel Regolamento
d'Ateneo in materia di dottorati di ricerca. Tali  corsisti  potranno
rinunziare alla propria borsa di studio e  chiedere  contestualmente,
al  Collegio  dei  docenti,  la  formulazione  di  un  programma  per
proseguire l'attivita' formativa sino al conseguimento del titolo. 
                               Art. 14 
 
                  Obblighi e diritti dei dottorandi 
 
    1. Gli iscritti avranno l'obbligo di  frequentare  la  Scuola  di
Dottorato e di compiere continuativamente attivita' di  studio  e  di
ricerca nell'ambito delle strutture destinate a tal fine, secondo  le
modalita' fissate dal Collegio dei Docenti. 
    2. E' fatto divieto ai dottorandi, nel corso  dell'intera  durata
del Dottorato, di essere iscritti a: Corso di Diploma, Laurea,  Corso
di  Formazione,  Master,  Scuole  di  Specializzazione  e  Corsi   di
Tirocinio Formativo Attivo e, pertanto, gli stessi hanno l'obbligo di
sospenderne la frequenza fin dall'inizio e per tutta  la  durata  del
Corso di Dottorato. 
    3. La frequenza della Scuola di Dottorato potra'  essere  sospesa
soltanto nei seguenti casi, previa  deliberazione  del  Collegio  dei
Docenti: 
      a) maternita'; 
      b) servizio civile; 
      c) grave e documentata malattia. 
    4. Al termine di ciascun anno di corso, gli iscritti alla  Scuola
di Dottorato dovranno  presentare  una  particolareggiata  relazione,
inerente l'attivita' e le ricerche svolte, al Collegio  dei  Docenti;
tal'ultimo  ne  curera'  la  conservazione  e,   previa   valutazione
dell'assiduita'  e   dell'operosita'   dimostrata   dal   dottorando,
proporra' al  Rettore  il  proseguimento  del  percorso  formativo  o
l'eventuale esclusione. 
    5. I dottorandi titolari di borsa di studio  finanziata  dal  PON
sono tenuti ad osservare obbligatoriamente le disposizioni  riportate
nei Regolamenti Comunitari e nelle norme nazionali per gli interventi
cofinanziati dal PON Ricerca & Competitivita' 2007-2013. 
    6. Previa autorizzazione del Collegio dei Docenti,  i  dottorandi
potranno svolgere attivita' di supporto alla didattica,  fino  ad  un
massimo di 30 ore per anno accademico. Tale attivita', per i titolari
di borsa PON, non sara' oggetto di rendicontazione e, in  ogni  caso,
non dovra' pregiudicare lo  svolgimento  ordinario  della  scuola  di
dottorato. 
    9.  I  dottorandi,   infine,   saranno   tenuti   a   controllare
periodicamente              la               pagina               web
http://www.unical.it/portale/ricerca/dottorati dove saranno  fornite
informazioni varie. 
                               Art. 15 
 
              Modalita' per il conseguimento del titolo 
 
    Il titolo di Dottore di Ricerca verra'  conferito  a  conclusione
del Corso/Scuola a chi avra' conseguito risultati di rilevante valore
scientifico,  documentati  da  una  dissertazione  finale  scritta  e
accertati da  una  apposita  Commissione,  nominata  dal  Rettore  su
proposta del Collegio Docenti. 
    Il rilascio della certificazione del conseguimento del titolo  e'
subordinato al deposito, da parte dell'interessato, della tesi finale
nell'archivio  istituzionale  d'Ateneo  ad  accesso  aperto,  che  ne
garantira' la conservazione e la pubblica consultabilita'; sara' cura
dell'Universita' effettuare il deposito a norma di  legge  presso  le
Biblioteche Nazionali di Roma e di Firenze. 
                               Art. 16 
 
               Contributi per l'accesso e la frequenza 
 
    Tutti i dottorandi vincitori, con o senza borsa di  studio,  sono
esonerati dal pagamento  delle  tasse,  con  esclusione  della  Tassa
Regionale per il Diritto allo Studio e della Tassa  di  Assicurazione
contro gli infortuni. 
                               Art. 17 
 
                     Trattamento dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13, del decreto  legislativo  n.  196/2003,  i
dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno   raccolti   presso
l'Universita' della Calabria, per  le  finalita'  di  gestione  della
selezione  e  saranno  trattati   anche   presso   una   banca   dati
automatizzata pure successivamente  all'eventuale  instaurazione  del
rapporto, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del  rapporto
medesimo e per fini istituzionali. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione  dalla
selezione. La partecipazione al concorso comporta  nel  rispetto  dei
principi di cui al decreto legislativo  n.  196/2003  espressione  di
tacito  consenso  a  che  i  dati  personali  dei  candidati  vengano
pubblicati sul sito internet dell'Universita' della Calabria. 
    Le medesime informazioni potranno  essere  comunicate  unicamente
alle  Amministrazioni   Pubbliche   direttamente   interessate   alla
posizione giuridico-economica del candidato. 
    Gli interessati godono dei diritti di cui all'art. 7  del  citato
decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai  dati
che li riguardano, nonche' alcuni diritti complementari  tra  cui  il
diritto di far rettificare, aggiornare,  completare  o  cancellare  i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
legittimi. 
                               Art. 18 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non previsto nel  presente  bando  vale  la  normativa
vigente in materia. 
    Il presente bando sara'  inviato  al  Ministero  dell'istruzione,
universita' e ricerca e sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  e  sara'  consultabile
sui siti web  di  Ateneo:  www.unical.it/portale/ricerca/dottorati  e
www.amministrazione.unical.it (Bandi e concorsi). 
      Rende, 11 febbraio 2013 
 
                                                  Il rettore: Latorre