Concorso per 144 allievi marescialli (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 144
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 16 del 26-02-2013
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA concorso (Scad. 28 marzo 2013) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale di 65 Allievi Marescialli dell'Esercito, 31 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 28 per il Corpo Equ ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-02-2013
Data Scadenza bando 28-03-2013
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MINISTERO DELLA DIFESA

concorso (Scad. 28 marzo 2013)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale di 65 Allievi Marescialli dell'Esercito, 31 Allievi Marescialli della Marina Militare, di cui 28 per il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e 3 per il Corpo delle Capitanerie di Porto e 48 Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare


TITOLO I
DISPOSIZIONI A CARATTERE GENERALE PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 - 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE

 
 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO 
 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «nuove  norme  in
materia di  procedimento  amministrativo  e  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visti i decreti ministeriali del 5 novembre 1997, concernenti  le
modalita' per lo svolgimento dei concorsi per il  reclutamento  degli
Allievi  Marescialli  dell'Esercito  e  dell'Aeronautica  Militare  e
successive modifiche; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  Difesa  13  marzo  1998,
concernente le modalita' per  lo  svolgimento  dei  concorsi  per  il
reclutamento  degli  Allievi  Marescialli  della  Marina  Militare  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo  2005,  n.  82,  recante
«codice  dell'amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale  della  Sanita'  Militare  e  relativi   atti   applicativi,
riguardante l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita'  che
sono causa di inidoneita' al servizio militare e successive modifiche
e integrazioni; 
    Vista la  direttiva  tecnica  5  dicembre  2005  della  Direzione
Generale della Sanita'  Militare  e  relativi  atti  applicativi  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze Armate e di Polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 22 giugno 2011  -  registrato  alla
Corte dei conti il 12 settembre 2011, registro n. 17, foglio n. 356 -
concernente, tra l'altro, la struttura  ordinativa  e  le  competenze
della Direzione Generale per il Personale Militare; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD 75151 del 12 settembre  2012  con  il
quale lo Stato Maggiore  della  Difesa  ha  definito  le  consistenze
previsionali del personale militare  dell'Esercito,  della  Marina  e
dell'Aeronautica, rimodulando, tra l'altro, il piano dei reclutamenti
per l'anno 2013; 
    Vista la legge del 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni
per la formazione del bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato
(legge di stabilita' 2013); 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 229, recante il  bilancio  di
previsione dello Stato per l'anno  finanziario  2013  e  il  bilancio
pluriennale per il triennio 2013-2015; 
    Visto il foglio n. 5865 Cod. id. RESTAV2 Ind. Cl. 05.02.11/03 del
15 gennaio 2013 dello Stato Maggiore  dell'Esercito  concernente  gli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi
Marescialli dell'Esercito per il 2013; 
    Visto  il  foglio  n.  MISCLRO  0010791  del  19  novembre   2012
dell'Ispettorato delle Scuole della Marina Militare  concernente  gli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi
Marescialli della Marina Militare per il 2013; 
    Visto il foglio SMA123/P.13.02 M_D ARM001/0011596 del 13 febbraio
2013 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica Militare  concernente  gli
elementi  di  programmazione  per  il  reclutamento   degli   Allievi
Marescialli dell'Aeronautica Militare per il 2013; 
    Considerato che non si ritiene opportuno procedere a  scorrimento
delle graduatorie di  precedenti  analoghi  concorsi  in  quanto,  in
relazione  alle  peculiari   esigenze   operative   e   organizzative
dell'Amministrazione della  Difesa,  il  reclutamento  del  personale
militare  esige  l'attualita'  dell'accertamento  dei  requisiti   di
efficienza e di idoneita' psicofisica e attitudinale; 
    Visto il decreto legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  ed  in  particolare
l'articolo 8 concernente  semplificazioni  per  la  partecipazione  a
concorsi e prove selettive; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  13  febbraio
2012, concernente  la  nomina  dell'Ammiraglio  Ispettore  capo  (CP)
Pierluigi CACIOPPO a Comandante Generale del Corpo delle  Capitanerie
di Porto; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 2012,
concernente la sua nomina  a  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Generalita' 
 
 
    1. Sono indetti i  seguenti  concorsi  per  il  reclutamento  del
personale da avviare ai corsi per  Allievi  Marescialli  delle  Forze
Armate: 
      a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
16°  corso  biennale  (2013   -   2015)   per   Allievi   Marescialli
dell'Esercito; 
      b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
16° corso biennale (2013 - 2015) per Allievi Marescialli della Marina
Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi  Militari  Marittimi  e  il
Corpo delle Capitanerie di Porto; 
      c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione  al
16°  corso  biennale  (2013   -   2015)   per   Allievi   Marescialli
dell'Aeronautica Militare. 
    2. Nei concorsi di  cui  al  precedente  comma  1  sono  previste
riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti,  ovvero
dei  parenti  in  linea  collaterale  di  secondo  grado   se   unici
superstiti, del personale delle Forze  Armate,  compresa  l'Arma  dei
Carabinieri, e delle Forze di Polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio, nonche' dei  diplomati  delle  Scuole  militari  e
degli assistiti dall'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei
Militari di Carriera dell'Esercito, dall'Istituto  Andrea  Doria  per
l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della  Marina
Militare,  dall'Opera  Nazionale  per  i  Figli  degli   Aviatori   e
dall'Opera Nazionale  di  Assistenza  per  gli  Orfani  dei  Militari
dell'Arma dei Carabinieri di cui agli articoli 645 e 681  del  citato
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei  prescritti
requisiti. 
    3. I posti  rimasti  scoperti  nell'ambito  di  ciascun  concorso
possono essere devoluti in aumento al numero dei posti  del  concorso
interno della rispettiva Forza Armata (ai sensi dell'art. 2197, comma
2 del decreto legislativo 10 marzo 2010, n. 66), nei termini  di  cui
al successivo articolo 10, comma 4. 
    4. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare o  annullare
il  presente  bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,
modificare, annullare, sospendere o  rinviare  lo  svolgimento  delle
attivita'   concorsuali   previste   nei   successivi   articoli    o
l'incorporamento dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario,  l'Amministrazione
della   Difesa   ne   dara'   immediata   comunicazione   nel    sito
www.persomil.difesa.it, che avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti per gli interessati. In ogni caso la  stessa  Amministrazione
provvedera' a darne comunicazione mediante  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale - e sul portale  dei  concorsi
secondo le modalita' riportate nel successivo articolo 5. 
    5. Nel caso in cui  l'Amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
 
                Requisiti generali di partecipazione 
 
 
    1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente  articolo  1,
comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2012 - 2013 un diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'articolo 1 della legge 11 dicembre 1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. La partecipazione al concorso dei candidati
che hanno conseguito o stanno per conseguire all'estero il titolo  di
studio    prescritto    e'    subordinata     alla     documentazione
dell'equipollenza del titolo conseguito  o  da  conseguire  a  quelli
sopraindicati; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 17° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 26° anno di  eta'.  Coloro  che  hanno  gia'
prestato  servizio  militare  obbligatorio   o   volontario   possono
partecipare al concorso se non hanno superato il giorno di compimento
del 28° anno di eta', qualunque grado rivestono; 
      e) essere riconosciuti in possesso  dell'idoneita'  psicofisica
ed attitudinale al servizio  militare  incondizionato  per  l'impiego
negli  incarichi  relativi  al  grado  nonche'  nelle   categorie   e
specialita' di assegnazione  previste  nel  ruolo  Marescialli  delle
Forze  Armate.  Tale  idoneita'  sara'  accertata  con  le  modalita'
indicate nei successivi articoli; 
      f) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nelle Forze Armate; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una Pubblica Amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  Pubbliche  Amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  Armate  o  di
Polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      l) aver tenuto condotta incensurabile; 
      m)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      n) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      o) se candidati di sesso maschile: 
        1) non aver prestato servizio sostitutivo civile a  meno  che
abbiano rinunciato allo status di obiettore di coscienza  secondo  le
modalita'  riportate  al  comma  3  dell'articolo  636  del   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) avere la statura non inferiore a m. 1,65  e,  per  i  soli
candidati al concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), non
superiore a m. 1,95; 
      p) se candidati  di  sesso  femminile:  avere  la  statura  non
inferiore a m. 1,61 e, per  i  soli  candidati  al  concorso  di  cui
all'articolo 1, comma 1, lettera b), non superiore a m. 1,95. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei  Sergenti  e  dei  Volontari  in
Servizio  Permanente  e  i  Volontari  in  ferma  in   servizio   per
partecipare al concorso, oltre a possedere i  requisiti  indicati  al
comma 1, lettere b) ed  o),  numero  2)  per  i  candidati  di  sesso
maschile e lettere b) e  p)  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
devono: 
      a) non aver superato il giorno di compimento del  28°  anno  di
eta'; 
      b) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      c) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  "nella
media" o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo articolo 4,  comma
1  ed  essere   mantenuti,   fatta   eccezione   per   l'eta',   fino
all'ammissione al corso di formazione, pena l'esclusione dal concorso
o dalla frequenza del corso con provvedimento motivato del  Direttore
Generale per il Personale Militare o di autorita'  da  lui  delegata.
L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza  di
uno  dei  predetti  requisiti,   anche   per   condotta   incolpevole
dell'interessato,    comportera'    la    decadenza    di     diritto
dall'arruolamento volontario. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  dei  concorsi  di
cui al precedente articolo 1, comma 1, saranno ammessi ai  rispettivi
corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del
nulla osta della Forza Armata/Corpo Armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 
 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, la procedura di cui  all'articolo  1  del
presente bando sara' gestita tramite il portale dei concorsi  on-line
del Ministero della Difesa (da ora in poi  "portale"),  raggiungibile
attraverso il sito internet www.difesa.it, area  siti  di  interesse,
link concorsi on-line Difesa,  ovvero  attraverso  il  sito  intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione Generale per il Personale Militare. 
    3. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
registrazione,  descritta  all'allegato  A  che   costituisce   parte
integrante del presente bando, con una delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'articolo 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    4. Conclusa  la  procedura  di  cui  al  precedente  comma  3,  i
concorrenti,  per  poter  accedere  al  proprio   profilo,   dovranno
utilizzare le credenziali (username e password) dagli stessi inserite
nella  fase  di  registrazione.  In  caso  di  smarrimento  di   tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire l'apposita  procedura  di
recupero attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda  di  partecipazione  va  compilata  necessariamente
on-line ed inviata, con esclusione di qualsiasi modalita' diversa  da
quella indicata nei successivi commi, entro il termine perentorio  di
30 (trenta) giorni a decorrere dal  giorno  successivo  a  quello  di
pubblicazione  del  presente  bando  di   concorso   nella   Gazzetta
Ufficiale. 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. 
    3. Durante la compilazione della domanda, i  concorrenti  possono
salvare, esclusivamente on-line nel proprio profilo, una bozza  della
stessa, che potra' essere completata e inviata in un secondo momento,
comunque entro il termine di presentazione di cui al precedente comma
1. Non sara' possibile effettuare lo  scaricamento  (download)  della
domanda parzialmente  compilata.  I  concorrenti  che  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle  domande  sono  minorenni
devono compilare on-line assieme  alla  domanda  l'atto  di  assenso,
conforme all'allegato B che costituisce parte integrante del presente
bando, che deve essere stampato, sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva  potesta'  (o,
in mancanza di essi, dal tutore) e consegnato il giorno  della  prova
unitamente alla copia di un documento di identita' dei sottoscrittori
in corso di validita'. L'Amministrazione procedera' al controllo  dei
dati dichiarati. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i concorrenti  devono
inviarla al sistema informatico centrale  senza  uscire  dal  proprio
profilo, per  poi  visualizzare  sul  monitor  una  comunicazione  di
conferma di trasmissione e ricevere, subito dopo, un messaggio  nella
propria area privata del portale, nella sezione "le mie notifiche". 
    Tale messaggio,  valido  come  ricevuta  di  presentazione  della
domanda, deve essere  conservato  dai  concorrenti,  stampato  e,  se
richiesto, esibito all'atto  della  presentazione  alla  prima  prova
concorsuale. 
    Con l'invio della  domanda  secondo  le  modalita'  descritte  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei
titoli di merito  e/o  preferenziali.  Integrazioni  o  modifiche  di
quanto  dichiarato  nelle  stesse   potranno   essere   inviate   dai
concorrenti con le modalita'  indicate  nel  successivo  articolo  5,
comma 3. 
    5.  Le  domande  di  partecipazione  inoltrate   anche   in   via
telematica, con qualsiasi altro mezzo rispetto a quelli sopraindicati
e  senza  che  il  candidato  abbia  effettuato   la   procedura   di
registrazione  al  portale  dei  concorsi  non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, il relativo termine di scadenza verra' automaticamente
prorogato  per  un  numero  di  giorni  pari  a  quelli  di   mancata
operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino  e  della  proroga
del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con
avviso pubblicato nel  sito  www.persomil.difesa.it  e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo articolo 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al  precedente  articolo  2,  comma  3  resta
comunque  fissata  all'originario  termine   di   scadenza   per   la
presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 
    7. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione Generale per il Personale Militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, nonche'  il  recapito  presso  il  quale
intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di  esclusione,  fatto
salvo per  le  altre  comunicazioni  quanto  disposto  ai  sensi  del
successivo articolo 5. 
    9. Con l'invio telematico della domanda, il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale, si assume la  responsabilita'
penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi  dell'articolo
76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
    10. I concorrenti, se militari in  servizio,  dovranno,  inoltre,
stampare la domanda inviata on-line e presentare la copia cartacea al
Comando del Reparto/Ente di appartenenza. 
    11. La Direzione Generale per il Personale Militare si riserva la
facolta' di regolarizzare le  domande  che,  inoltrate  nei  termini,
dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
accedere alla sezione relativa alle comunicazioni.  Tale  sezione  e'
suddivisa  in  un'area  pubblica,  relativa  alle  comunicazioni   di
carattere collettivo (eventuali avvisi di modifica  del  bando  e  di
pubblicazione delle banche dati contenenti i  quesiti  oggetto  delle
prove  scritte,  calendari  di  svolgimento  delle   prove   previste
dall'iter concorsuale ed eventuali variazioni), e in un'area privata,
relativa alle comunicazioni di  carattere  personale  indirizzate  al
medesimo  concorrente.  Della  presenza  di  tali   comunicazioni   i
concorrenti  riceveranno   avviso   mediante   messaggio   di   posta
elettronica oppure con sms inviati ai recapiti  forniti  in  fase  di
registrazione. Le comunicazioni inserite nel portale hanno valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della  sezione  comunicazioni  del  portale,  saranno  anche
pubblicate nel sito www.persomil.difesa.it e in  quello  della  Forza
Armata. 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti anche con messaggio di posta  elettronica  certificata
(se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al
concorso  possono   essere   formulate   utilizzando   esclusivamente
l'allegato C che costituisce parte  integrante  del  presente  bando,
secondo le modalita' nello stesso indicate. 
    4. I concorrenti che, successivamente  alla  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono
incorporati presso  un  Reparto/Ente  militare  devono  informare  il
competente ufficio del medesimo Reparto/Ente circa la  partecipazione
al concorso. Detto ufficio provvedera' agli adempimenti  previsti  al
successivo articolo 6. 
    5.   L'Amministrazione   della   Difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  comunicazioni  di  variazione  dell'indirizzo  di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
 
               Adempimenti degli Enti/Reparti militari 
 
 
    1. I comandi, ricevuta copia della domanda di  partecipazione  da
parte  dei  militari  in  servizio,  come  stabilito  nel  precedente
articolo 4, comma 10 devono: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in  possesso  dei  requisiti  prescritti  al  precedente
articolo 2, comma 1, lettera b) e comma 2, lettere a), b) e c). Se il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
comandi  devono  inviare  agli   indirizzi   di   posta   elettronica
r1d2s1@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato D, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  Generale  per
il Personale Militare, entro il 3°  giorno  successivo  a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante al/ai  concorso/i
un unico file, in formato PDF, contenente: 
        - la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla  data  di
scadenza del bando; 
        - la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per
i militari candidati al concorso per l'Aeronautica Militare, solo gli
ultimi due anni o periodo di servizio prestato  se  inferiore  a  due
anni),  corredata  dall'attestazione   e   dalla   dichiarazione   di
completezza; inoltre, per i soli militari in  servizio  nell'Esercito
candidati al concorso di cui  al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera a), deve essere redatto, a cura  delle  competenti  autorita'
gerarchiche, il previsto documento valutativo  chiuso  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande  indicando  quale
motivo della compilazione: "partecipazione al concorso pubblico,  per
titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 - 2015)
per Allievi Marescialli dell'Esercito"; 
        - la lettera di trasmissione compilata secondo il  fac-simile
di cui all'allegato E, che costituisce parte integrante del  presente
bando. 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
Ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'Ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale. 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  Generale  per  il
Personale Militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    2. Per i concorrenti che sono militari in  congedo  i  competenti
Centri   Documentali   (CEDOC),    o    i    Dipartimenti    Militari
Marittimi/Capitanerie di Porto o il Reparto Territoriale del  Comando
Scuole/3^ Regione Aerea ovvero il Reparto Personale del Comando della
1^ Regione Aerea dell'Aeronautica di  ascrizione  degli  interessati,
devono predisporre il citato  file  in  formato  PDF,  contenente  la
documentazione di cui al precedente comma 1, lettera b). 
    3. La Direzione Generale per il Personale Militare,  per  i  soli
candidati che risulteranno idonei alle prove/accertamenti di  cui  ai
successivi articoli, chiedera' ai rispettivi Enti/CEDOC  il  suddetto
file  che  dovra'  essere  trasmesso  esclusivamente  a  mezzo  posta
elettronica agli indirizzi di cui  alla  precedente  lettera  a)  nei
termini indicati. 
                               Art. 7 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  articolo
1, comma 1, con decreti  del  Direttore  Generale  per  il  Personale
Militare o di autorita' da lui delegata, saranno nominate le seguenti
commissioni e sottocommissioni, i cui  componenti  sono  designati  a
cura delle rispettive Forze Armate: 
      a) per il concorso di cui al precedente  articolo  1  comma  1,
lettera a): 
    1) commissione esaminatrice; 
    2) sottocommissione tecnica per la prova ginnica; 
    3) sottocommissione medica per l'accertamento sanitario; 
    4) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale; 
      b) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera b): 
    1) commissione esaminatrice; 
    2) commissione per l'accertamento sanitario; 
    3) commissione per l'accertamento attitudinale; 
    4) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) per il concorso di cui al precedente articolo  1,  comma  1,
lettera c): 
    1) commissione esaminatrice; 
    2) commissione per l'accertamento sanitario; 
    3) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), numero 1) sara' composta da: 
    a) un  dirigente  ovvero  un  Ufficiale  dell'Esercito  di  grado
equiparato, presidente; 
    b)   quattro   Ufficiali   superiori   in   servizio   permanente
dell'Esercito, di cui uno medico, membri; 
    c)  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della   Difesa,
appartenente alla terza area funzionale, membro; 
    d)  un  dipendente  civile  dell'Amministrazione  della   Difesa,
appartenente  alla  terza  area  funzionale,  ovvero   un   Ufficiale
inferiore in servizio permanente di grado equiparato, segretario. 
    3. Le sottocommissioni di cui al precedente comma 1, lettera  a),
numeri 2), 3) e 4),  presiedute  ognuna  da  un  Ufficiale  superiore
scelto tra i quattro membri della commissione esaminatrice di cui  al
precedente comma 2, lettera b),  saranno  composte  come  di  seguito
indicato: 
      a) sottocommissione tecnica per la prova ginnica: 
    1) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore a  Capitano,
membro; 
    2) un Ufficiale dell'Esercito di grado non inferiore  a  Capitano
qualificato istruttore militare di educazione fisica, membro; 
    3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario; 
    b) sottocommissione  medica  per  l'accertamento  sanitario:  due
Ufficiali dell'Esercito medici di grado  non  inferiore  a  Capitano,
membri; 
    c) sottocommissione tecnica per l'accertamento attitudinale: 
    1)  un  Ufficiale  dell'Esercito  perito  selettore  attitudinale
ovvero un Ufficiale dell'Esercito psicologo di grado non inferiore  a
Capitano e non superiore a Tenente Colonnello, membro; 
    2) un Ufficiale dell'Esercito  psicologo  appartenente  al  Corpo
Sanitario, membro; 
    3) un Ufficiale inferiore dell'Esercito, segretario. 
    4. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera b), numero 1) sara' composta da: 
    a) un Ufficiale con il grado di Contrammiraglio o di Capitano  di
Vascello, presidente; 
    b) due Ufficiali superiori della Marina Militare, di cui uno  del
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, membri; 
    c) un Ufficiale inferiore, segretario. 
    5. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  b),
numeri 2), 3) e 4) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
    1) un Ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello del
Corpo Sanitario, presidente; 
    2) due Ufficiali di grado non inferiore a Tenente di Vascello del
Corpo Sanitario, membri; 
    3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo  Marescialli,
segretario; 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali medici della
Marina Militare o di medici specialisti esterni. 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
    1) un Ufficiale di grado non inferiore a  Capitano  di  Vascello,
presidente; 
    2) due Ufficiali della Marina Militare specialisti  in  selezione
attitudinale, membri; 
    3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo  Marescialli,
segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale. 
      c) commissione per le prove di efficienza fisica: 
    1) un Ufficiale superiore della Marina Militare, presidente; 
    2) un Ufficiale della Marina Militare, membro; 
    3) un Sottufficiale della Marina Militare del ruolo  Marescialli,
segretario. 
    La commissione si potra' avvalere del supporto di  Ufficiali  e/o
Sottufficiali della Marina Militare esperti di settore. 
    6. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera c), numero 1) sara' composta da: 
    a)  un  Ufficiale  dell'Aeronautica  Militare  di  grado  pari  o
superiore a Colonnello, presidente; 
    b) due Ufficiali superiori dell'Aeronautica Militare, membri; 
    c) un Ufficiale inferiore, segretario. 
    7. Le commissioni di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  c),
numeri 2) e 3) saranno composte come di seguito indicato: 
      a) commissione per l'accertamento sanitario: 
    1) un Ufficiale medico dell'Aeronautica Militare di grado pari  o
superiore a Colonnello in servizio permanente, presidente; 
    2) due Ufficiali superiori medici  dell'Aeronautica  Militare  in
servizio permanente, membri; 
    3) un Sottufficiale dell'Aeronautica Militare  senza  diritto  di
voto, segretario. 
      b) commissione per l'accertamento attitudinale: 
    1) un Tenente Colonnello dell'Aeronautica  Militare  in  servizio
permanente, Ufficiale Selettore abilitato  alle  selezioni  speciali,
presidente; 
    2) due  Ufficiali  superiori  dell'Aeronautica  Militare  di  cui
almeno uno  specialista  in  selezione  attitudinale,  di  grado  non
superiore a quello del presidente, membri; 
    3) un Ufficiale inferiore dell'Aeronautica Militare senza diritto
di voto, segretario. 
    La commissione si avvarra' del supporto di Ufficiali  specialisti
in selezione attitudinale. 
                               Art. 8 
 
 
       Documentazione da produrre per l'ammissione alla prova 
ginnica/efficienza  fisica   ed   agli   accertamenti   sanitario   e
                            attitudinale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova ginnica  ed  agli  accertamenti
sanitario e attitudinale, dovranno presentarsi nel giorno e  nell'ora
stabilita in conformita' a quanto indicato  ai  successivi  articoli,
presso i Centri di Selezione dell'Esercito e  della  Marina  Militare
ovvero presso la Scuola  Marescialli  dell'Aeronautica  Militare  per
essere sottoposti agli accertamenti previsti dal presente bando.  Gli
assenti saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto  esclusi  dal
concorso, salvo quanto previsto al successivo articolo  11.  All'atto
della presentazione presso i  predetti  enti,  i  candidati  dovranno
sottoscrivere    la    dichiarazione    di     consenso     informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo quanto  indicato
nell'allegato F, che costituisce parte integrante del presente  bando
di concorso, e consegnare la seguente documentazione: 
    a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva  agonistica  di
tipo  B,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero a  strutture  sanitarie  pubbliche  o
private accreditate presso il Servizio Sanitario  Nazionale  (SSN)  e
che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati  in
medicina dello sport; tale certificazione per essere ritenuta  valida
deve essere stata rilasciata in data non anteriore  ad  un  anno  dal
giorno stabilito per l'effettuazione delle prove fisiche/ginniche; 
    b) certificato conforme all'allegato  G,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando di  concorso,  rilasciato  dal  proprio
medico di fiducia e controfirmato dall'interessato,  che  attesti  lo
stato   di   buona   salute,   la   presenza/assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti;  tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  sei  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari; 
    c)   referto   attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato per essere ritenuto valido deve essere  stato  rilasciato
in  data  non  anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno   stabilito   per
l'effettuazione degli accertamenti sanitari; 
    d) referto attestante l'effettuazione  dei  markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc  e  anti  HCV;  tale  certificato  per
essere ritenuto valido deve  essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  degli
accertamenti sanitari; 
    e) se posseduto, esame radiografico del torace in due proiezioni,
con relativo  referto.  Se  privo  di  tale  esame  e/o  referto,  il
candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso per
l'eventuale effettuazione degli esami radiologici. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
    a) ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data  non
anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per  l'effettuazione  degli
accertamenti sanitari; 
    b) referto attestante l'esito del test  di  gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine, rilasciato in data non anteriore a  cinque
giorni lavorativi dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione  delle
prove fisiche. Il candidato  che  non  esibira'  tale  referto  sara'
sottoposto al test di gravidanza ai sensi e per gli effetti di quanto
previsto dal precedente articolo 2, comma 5. 
    Oltre alla predetta documentazione, i candidati  al  concorso  di
cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) devono consegnare il  referto
delle analisi eseguito sulle urine, effettuato in data non  anteriore
a tre mesi precedenti l'accertamento sanitario, per  la  ricerca  dei
seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope:
amfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi (THC). 
    2. I candidati al  concorso  di  cui  all'articolo  1,  comma  1,
lettera b) devono  inoltre  consegnare  il  referto  degli  esami  di
seguito elencati,  effettuati  in  data  non  anteriore  a  tre  mesi
precedenti l'accertamento sanitario: 
    a) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    b) referto delle analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT e GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT. 
    3. I candidati  di  minore  eta'  dovranno  consegnare  anche  il
modello  di  dichiarazione  di  consenso  informato  al   trattamento
sanitario - firmato dal  minore  e  da  entrambi  i  genitori  o  dal
genitore che  esercita  legittimamente  l'esclusiva  potesta'  o,  in
mancanza di essi, dal tutore, unitamente alla copia di  un  documento
di identita' dei sottoscrittori  -  di  cui  al  citato  allegato  B,
compilato in occasione dell'invio della domanda di partecipazione  al
concorso  in  conformita'  alla  procedura  prevista  dal  precedente
articolo 4. 
    4. I  certificati/referti  di  cui  alle  lettere  c)  e  d)  del
precedente comma 1, nonche' dell'ecografia  pelvica  e  del  test  di
gravidanza dovranno essere  rilasciati  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il SSN. 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia con attestazione di conformita' nei termini di legge.
Se gli originali sono gia' in possesso dell'Amministrazione e  ancora
in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al
precedente comma 1, il candidato  dovra'  indicare  per  iscritto  la
data, il luogo e l'Amministrazione che detiene la  documentazione  in
originale, utilizzando la dichiarazione di  cui  all'allegato  H  che
costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. I candidati in possesso di titoli di merito di cui ai seguenti
allegati, che costituiscono parte integrante del presente bando: 
    - I, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); 
    - L, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b); 
    - M, per il concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), 
o di titoli di preferenza di  cui  all'allegato  N,  che  costituisce
parte integrante del presente bando di concorso, dovranno  consegnare
copia  della  relativa  documentazione   probante   unitamente   alla
dichiarazione  sostitutiva  di  cui  al  citato  allegato  H  e  alla
fotocopia di un documento di identita' in corso di validita'. 
    I predetti titoli, ad eccezione del titolo di studio per  i  soli
candidati diplomandi, saranno ritenuti validi solo se posseduti  alla
data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle   domande,
dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso e  documentati
all'atto della presentazione presso le sedi stabilite  per  sostenere
le prove e gli accertamenti di cui ai successivi articoli  16,  25  e
35. 
    7. I candidati  dovranno,  altresi',  consegnare  una  copia  non
autenticata del diploma di istruzione secondaria di secondo grado  di
durata quinquennale. I diplomi di durata quadriennale dovranno essere
corredati da apposita documentazione o  dichiarazione  attestante  il
superamento dell'anno integrativo. I  candidati  che,  alla  data  di
convocazione per sostenere la prova ginnica, l'accertamento sanitario
e l'accertamento attitudinale, non hanno ancora sostenuto  gli  esami
di maturita' o concluso l'anno  integrativo,  dovranno  sottoscrivere
un'apposita dichiarazione, da  consegnare  al  personale  incaricato,
riguardante la temporanea mancanza del titolo di studio.  I  medesimi
candidati, se giudicati idonei  ai  citati  accertamenti,  dopo  aver
sostenuto l'esame di maturita' dovranno produrre,  entro  il  settimo
giorno successivo, una copia del diploma o certificato sostitutivo  o
dichiarazione sostitutiva del medesimo  con  l'indicazione  del  voto
conseguito ed inviarla secondo le modalita' stabilite  al  precedente
articolo 4. 
                               Art. 9 
 
 
                    Documentazione amministrativa 
 
 
    1. I candidati utilmente collocati nelle  graduatorie  finali  di
merito relative ai concorsi di cui al precedente articolo 1, comma  1
riceveranno da  parte  della  Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare  apposita  comunicazione  inserita  nell'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito   al   precedente   articolo   5,
consultabile  anche  nel  sito  www.persomil.difesa.it,  e   dovranno
produrre, all'atto  della  presentazione  presso  le  Scuole  per  la
frequenza del corso biennale, la seguente documentazione: 
    a)  certificato  anamnestico   delle   vaccinazioni   effettuate,
rilasciato - entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso  -
da strutture sanitarie pubbliche  (scheda  o  libretto  sanitario  se
militari); 
    b) dichiarazione sostitutiva  di  certificazione,  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre  2000,  n.  445,
nella quale risulti: 
    1) la data e il luogo di nascita; 
    2) il possesso della cittadinanza italiana; 
    3) il godimento dei diritti civili e politici; 
    4) di non essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi e di non essere  stati  sottoposti  a  misure  di
prevenzione; 
    c) certificato attestante il gruppo sanguigno ed  il  fattore  Rh
rilasciato da struttura sanitaria pubblica; 
    d) referto di analisi  di  laboratorio  concernente  il  dosaggio
enzimatico del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PDH)  eseguito  con
metodo quantitativo,  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso. 
                               Art. 10 
 
 
        Ammissione dei vincitori agli istituti di formazione 
 
 
    1.   La   Direzione   Generale   per   il   Personale   Militare,
subordinatamente alla possibilita' di effettuare assunzioni  in  base
alla normativa vigente, convochera'  i  vincitori  presso  le  Scuole
Sottufficiali dell'Esercito e  della  Marina  Militare  e  la  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica Militare, per la frequenza del corso  di
formazione e specializzazione, con apposita comunicazione scritta. 
    2. I vincitori del concorso  si  dovranno  presentare  presso  le
citate  Scuole  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  dalla  Direzione
Generale per il Personale Militare  nella  lettera  di  convocazione.
Coloro che non si  presenteranno  saranno  considerati  rinunciatari,
salvo motivate e documentate cause di impedimento che dovranno essere
comunicate dagli interessati alla predetta Direzione Generale secondo
le modalita' stabilite ai precedenti articoli 4 e 5, entro le 24  ore
successive la citata data di convocazione ovvero a mezzo  fax  al  n.
06517052766. La Direzione Generale si riserva la facolta', a  seguito
di  valutazione  insindacabile  dei   motivi   dell'impedimento,   di
differire  la  data  di  convocazione  compatibilmente   con   quanto
stabilito al successivo comma 4. 
    3. All'atto dell'arruolamento, i vincitori del  concorso  saranno
sottoposti a visita medica di incorporamento da parte  del  Dirigente
del Servizio Sanitario delle citate Scuole. I  candidati  riscontrati
"inidonei" alla predetta visita medica per la perdita di uno  o  piu'
requisiti  previsti  dal   presente   bando   di   concorso   saranno
immediatamente inviati alla competente commissione medico-legale  per
l'accertamento dell'idoneita' fisica quali Allievi  Marescialli.  Sia
nel caso di giudizio  di  inidoneita'  sia  nel  caso  di  temporanea
inidoneita'  superiore  a   trenta   giorni   i   candidati   saranno
immediatamente esclusi dall'incorporamento per la frequenza del corso
con provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o
di autorita' da lui delegata. I vincitori di sesso femminile  saranno
sottoposti preliminarmente al test  di  gravidanza  mediante  analisi
delle urine;  in  caso  di  positivita'  del  predetto  test  non  si
procedera' alla visita medica di incorporamento e l'interessata sara'
sospesa per temporaneo  impedimento  all'accertamento  ai  sensi  del
citato articolo 580 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 90. Al termine  dell'impedimento  l'interessata  sara'
convocata al primo corso utile  e,  previa  idoneita'  alla  suddetta
visita medica di incorporamento, sara'  ammessa  alla  frequenza  del
corso stesso. 
    4. L'Amministrazione della Difesa, entro i 30  giorni  successivi
dalla data di inizio del corso di formazione, compatibilmente con  le
esigenze della  Forza  Armata  e  dopo  opportuna  valutazione  delle
esigenze  legate  alle  attivita'   didattiche   previste   dall'iter
formativo, si riserva  la  facolta'  di  ricoprire  i  posti  che  si
rendessero disponibili in seguito alla  mancata  presentazione,  alla
rinuncia o alle dimissioni ovvero alla inidoneita' alla visita medica
di incorporamento dei vincitori, provvedendo a convocare i  candidati
idonei che seguono nella graduatoria finale di merito. 
    5. Agli Allievi Marescialli, una volta incorporati, potra' essere
chiesto di prestare il consenso ad essere presi in considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  Organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
    6. Gli Ufficiali, i Sottufficiali ed i Graduati in servizio o  in
congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di Polizia o ai
Corpi Armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del  corso
ed assumere la qualifica di Allievo Maresciallo  previa  rinuncia  al
grado ed alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione  al  corso
stesso con la  conseguente  cancellazione  dai  rispettivi  ruoli  di
provenienza. Gli Ufficiali in ferma prefissata o rafferma, se dimessi
dal corso per Allievi  Marescialli,  possono  essere  reintegrati,  a
domanda o d'ufficio, nel grado. Il personale  dei  ruoli  Sergenti  e
Volontari di Truppa in servizio permanente, se cessa dalla  qualifica
di Allievo Maresciallo, sara' reintegrato nel grado,  ferme  restando
le dotazioni organiche stabilite dalla legge, ed il  tempo  trascorso
presso la scuola sara' computato nell'anzianita' di grado. 
    Il personale di Truppa in ferma prefissata o rafferma se  dimesso
dal corso puo' essere reimpiegato, previa sottoscrizione di  assenso,
nei  Reparti/Enti  di  provenienza,  nei  limiti  delle   consistenze
organiche, sempre che non siano  scaduti  i  limiti  temporali  della
ferma  prefissata  originariamente   contratta.   Gli   stessi   sono
reintegrati  nel  grado  precedentemente  rivestito  ed   i   periodi
trascorsi in  qualita'  di  Allievo  sono  computati  nella  ferma  o
rafferma. Durante la frequenza del corso agli Allievi  competono,  se
piu'  favorevoli,  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione ai corsi. 
                               Art. 11 
 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti concorsuali sono a carico  dei  candidati.
Ai candidati militari in servizio deve  essere  concessa  la  licenza
straordinaria della durata limitata al/ai giorno/i  di  effettuazione
delle prove e degli accertamenti piu'  il  tempo  necessario  per  il
raggiungimento della sede delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio. Non puo' essere rilasciato il certificato  di  viaggio.  Se
tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove  per  motivi
dipendenti dalla propria volonta', la  licenza  straordinaria  dovra'
essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 
    2.   I   candidati   incorporati   in   qualita'   di   volontari
successivamente  alla  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per  iscritto
il Reparto/Ente d'incorporamento circa  l'inoltro  della  domanda  di
partecipazione.  Detti  Reparti/Enti  comunicheranno  alla  Direzione
Generale per il Personale Militare l'avvenuta assunzione in forza dei
predetti candidati. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, la Direzione Generale
per il Personale Militare, compatibilmente con i  relativi  tempi  di
svolgimento, potra' fissare una nuova ed ultima data di presentazione
non suscettibile di ulteriore proroga,  in  presenza  di  impedimento
dovuto a: 
    a) motivi di salute, debitamente  documentati  da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
    b) concomitanza della data  di  convocazione  con  il  giorno  di
svolgimento degli esami di maturita'; 
    c)   inderogabili   esigenze   di    servizio    debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  Comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio il Comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro 24
ore dalla data in cui  e'  prevista  la  convocazione,  l'istanza  di
differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e la  copia
di un documento di identita' in corso di validita'  a  mezzo  fax  al
numero 06517052766. Le  istanze  incomplete  non  verranno  prese  in
considerazione. La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare
comunichera'  l'esito  circa  l'istanza  con   messaggio   di   posta
elettronica  nell'area  privata  del  portale,  all'indirizzo  e-mail
indicato dall'interessato che avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    La predetta Direzione Generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso inserito nell'area pubblica  del  portale
secondo quanto stabilito al precedente articolo 5, consultabile anche
nel  sito  www.persomil.difesa.it  e  nel  sito  della  Forza  Armata
interessata      (www.esercito.difesa.it,       www.marina.difesa.it,
www.aeronautica.difesa.it),  definendone  le  modalita'.  Il   citato
avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  Difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per eventuali infortuni che dovessero  verificarsi  durante
il periodo di permanenza presso le sedi di  svolgimento  delle  prove
d'esame. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale secondo quanto stabilito  al  precedente  articolo  5  ovvero
contattata la sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
Generale per il Personale Militare al numero 06517051012. 
                               Art. 12 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 11 e 13  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modifiche  e  integrazioni,  i  dati
personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il  Ministero
della Difesa - Direzione Generale  per  il  Personale  Militare  -  I
Reparto - 2^ Divisione reclutamento Sottufficiali per le finalita' di
gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una  banca  dati
automatizzata, anche successivamente all'eventuale instaurazione  del
rapporto di impiego, per le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2.  Il  conferimento  di  tali  dati  e'  obbligatorio  ai   fini
dell'accertamento  dei  requisiti  di   partecipazione   e   per   la
valutazione dei titoli.  Le  medesime  informazioni  potranno  essere
comunicate unicamente  alle  amministrazioni  pubbliche  direttamente
interessate  allo  svolgimento  del   concorso   o   alla   posizione
giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in  caso  di
esito positivo del concorso, agli enti previdenziali. 
    3. L'interessato gode dei diritti di cui al titolo II del  citato
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 tra  i  quali  il  diritto
d'accesso ai dati che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o  cancellare  i  dati  errati,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi. 
    4. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Direttore  Generale  per  il   Personale   Militare,   titolare   del
trattamento, che nomina, ognuno per la parte di  propria  competenza,
responsabile dei dati personali: 
    a) i responsabili degli Enti di cui al precedente articolo 6; 
    b) i presidenti di  commissione  e  sottocommissioni  di  cui  al
precedente articolo 7; 
    c) il direttore della 2^ Divisione della Direzione  Generale  per
il Personale Militare. 
                               Art. 13 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
articolo 2 del presente bando, la Direzione Generale per il Personale
Militare provvedera' ad effettuare idonei controlli sulla veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  Amministrazioni
Pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Ai sensi dell'articolo 2  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, l'ammissione ai corsi  per  Allievi
Marescialli sara'  inoltre  subordinata  all'accertamento  d'ufficio,
anche successivo all'ammissione presso gli  Istituti  di  formazione,
del possesso dei requisiti di  moralita'  e  condotta  stabiliti  per
l'ammissione ai concorsi nella magistratura,  da  accertarsi  con  le
modalita' previste dalla vigente normativa. 
    3. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
    4. Ai sensi dell'articolo 580 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio  militare.  Pertanto,  nei  confronti  dei
candidati il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con  le
modalita' previste dal presente bando, la Direzione Generale  per  il
Personale Militare procedera'  ad  una  nuova  convocazione  in  data
compatibile con la definizione delle graduatorie finali di merito. Se
in occasione della seconda  convocazione  il  temporaneo  impedimento
perdura, le  preposte  commissioni  o  la  sottocommissione  per  gli
accertamenti sanitari di cui al  precedente  articolo  7  ne  daranno
notizia alla citata Direzione Generale che  escludera'  il  candidato
dal concorso per l'impossibilita' di procedere  all'accertamento  del
possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 
                               Art. 14 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    La  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  puo',  con
provvedimento motivato del Direttore  Generale  o  autorita'  da  lui
delegata, escludere  in  ogni  momento  dal  concorso  i  concorrenti
ritenuti  non  in  possesso  dei  prescritti  requisiti  di  cui   ai
precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il  difetto
dei  requisiti  sara'  accertato  dopo  l'incorporazione  presso   il
relativo istituto di formazione. 
 

TITOLO II
DISPOSIZIONI A CARATTERE SPECIFICO PER I CONCORSI PUBBLICI RELATIVI ALL'AMMISSIONE AI CORSI BIENNALI (2013 - 2015) PER ALLIEVI MARESCIALLI DELL'ESERCITO, DELLA MARINA MILITARE E DELL'AERONAUTICA MILITARE
Capo I
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 - 2015) per Allievi Marescialli dell'Esercito

                               Art. 15 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Esercito, di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera  a),
sono 65. 
    2. Dei 65 posti  a  concorso,  13  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
                               Art. 16 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova scritta per l'accertamento delle qualita' culturali; 
    b) accertamento dei requisiti di idoneita'  per  l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli dell'Esercito mediante: 
    1) prova ginnica; 
    2) accertamento sanitario; 
    3) accertamento attitudinale; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato  dovra'  presentarsi  presso  il  Centro  di
Selezione e Reclutamento Nazionale dell'Esercito (CSRNE) sito in  via
Mezzetti, 2 - Foligno (PG) ed esibire un documento  di  identita'  in
corso di validita'. I candidati che non si presenteranno  alle  prove
concorsuali nei termini stabiliti per cause di cui  l'Amministrazione
della Difesa  non  puo'  essere  ritenuta  responsabile  non  saranno
ammessi alle predette prove e quindi verranno  esclusi  dal  concorso
senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 17 
 
 
                Accertamento delle qualita' culturali 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente articolo  16,  comma  1,  lettera  a),  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla volti ad accertare  il  grado  di  conoscenza  della  lingua
italiana  (50%  dei  quesiti)  anche  sul  piano  ortogrammaticale  e
sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita',  di  educazione
civica, di storia, di geografia e di logica  matematica  (aritmetica,
algebra e geometria). La prova avra' luogo presso il citato CSRNE. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima
settimana del  mese  di  marzo  2013,  mediante  avviso  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.difesa.it,  www.esercito.difesa.it.  Lo  stesso   avviso
potra'  riguardare  il  rinvio  ad  altra  data  della  pubblicazione
suddetta. La pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per
il Personale Militare si riserva la facolta' di  pubblicare,  con  le
stesse modalita', un archivio dal quale saranno estratti, con criteri
di casualita', i  quesiti  che  costituiranno  oggetto  della  prova,
indicativamente dal mese di  marzo  2013.  La  mancata  presentazione
presso la sede  di  esame  nella  data  e  nell'ora  stabilita  o  la
presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore,
comportera' l'irrevocabile  esclusione  dal  concorso,  salvo  quanto
previsto al precedente articolo 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  riportate
nell'allegato O, che costituisce parte integrante del presente  bando
di  concorso.  Non  e'  ammessa  la  consultazione   di   vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti. L'inosservanza  di  tali  prescrizioni
nonche' delle disposizioni emanate dalla commissione esaminatrice  di
cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 1) comporta
l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la commissione  potra'  assegnare  ad
ogni candidato e' di  70  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 30 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione di cui al precedente articolo 7,  comma  1,  lettera  a),
numero 1)  sara'  formata  la  graduatoria  generale  di  merito  con
l'ausilio dei sistemi informatici  di  correzione  a  lettura  ottica
degli elaborati. Detta graduatoria sara'  consegnata  dal  presidente
della citata commissione alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare  su  supporto  cartaceo  ed  informatico  non   riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    5.  I  primi  325  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 325° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 16, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva saranno resi noti, nei dieci giorni successivi  all'ultima
sessione di prove, con valore di notifica a  tutti  gli  effetti  per
tutti i candidati, con le modalita' stabilite al precedente  articolo
5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi,  www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni  in
merito potranno, inoltre, essere chieste al Ministero  della  Difesa,
Direzione Generale per il Personale Militare, Sezione  Relazioni  con
il Pubblico, viale dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012). 
                               Art. 18 
 
 
                            Prova ginnica 
 
 
    1. I candidati convocati per sostenere la prova  ginnica  saranno
sottoposti,  da  parte  della  sottocommissione  tecnica  di  cui  al
precedente articolo 7, comma 1, lettera a), numero 2,  agli  esercizi
ginnici previsti dall'allegato P, che  costituisce  parte  integrante
del presente bando di concorso. Gli stessi,  compatibilmente  con  le
disponibilita' logistiche del momento, potranno usufruire di vitto  e
di alloggio a carico del citato CSRNE. 
    2.  L'accertato  stato  di  gravidanza  comporta  l'adozione  dei
provvedimenti previsti dal precedente articolo 13, comma 4. 
    3.  La  prova  ginnica  prevede  quattro  esercizi,  di  cui  due
obbligatori, e si svolgera' con le modalita' ed  i  criteri  indicati
nel citato allegato P. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione  degli  esercizi  ginnici
obbligatori e quindi  saranno  giudicati  inidonei  i  candidati  che
durante l'effettuazione  degli  stessi  dovessero  interromperli  per
qualsiasi  causa.  Allo  stesso  modo,  non  saranno   ammessi   alla
ripetizione  degli  esercizi  i  candidati  che  li  avranno  portati
comunque a compimento anche se con esito negativo. 
    5. Il mancato superamento degli esercizi obbligatori (corsa piana
e piegamenti sulle braccia) nonche'  il  loro  superamento  oltre  il
tempo massimo stabilito comporteranno la non ammissione all'esercizio
successivo e l'esclusione dal concorso. Il superamento di  uno  o  di
entrambi  gli  esercizi   facoltativi   comportera'   unicamente   un
incremento  del  punteggio  da  attribuire  alla  prova  ginnica   in
conformita' a quanto indicato nel citato allegato P. 
    6. Al termine della citata  prova  la  predetta  sottocommissione
tecnica emettera' un giudizio di idoneita' con l'attribuzione  di  un
punteggio massimo di 20 punti ovvero un giudizio di inidoneita'. 
    7. Il candidato che prima dell'inizio o  durante  lo  svolgimento
degli esercizi ginnici o, comunque, nel periodo di permanenza  presso
il citato CSRNE incorrera'  in  un  infortunio/indisposizione  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla   competente   sottocommissione
tecnica che  provvedera'  agli  adempimenti  indicati  al  successivo
comma. 
    8. A cura della competente sottocommissione tecnica,  sentito  il
parere  del  Dirigente  del  Servizio  Sanitario  del  CSRNE  o   suo
sostituto, i candidati di cui al precedente comma 7,  nonche'  quelli
che lamentano postumi di  infortuni  precedentemente  subiti  -per  i
quali dovranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della
prova ginnica, idonea certificazione medica rilasciata  da  strutture
sanitarie pubbliche  o,  se  militari,  dal  dirigente  del  servizio
sanitario  dell'ente  d'appartenenza-  saranno  inviati   presso   la
sottocommissione medica di cui al precedente  articolo  7,  comma  1,
lettera a), numero 3) che adottera' i provvedimenti del  caso.  Se  i
candidati non sono riconosciuti in grado di sostenere  la  prova,  la
predetta sottocommissione medica proporra'  alla  Direzione  Generale
per il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo
nel  caso  in  cui  il  recupero  fisico  imposto   dalla   patologia
riscontrata e' compatibile con le date di svolgimento della prova. In
caso contrario la sottocommissione tecnica per la  valutazione  della
prova ginnica attribuira' il giudizio di inidoneita'. 
    Tale giudizio,  che  e'  definitivo,  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. Parimenti saranno considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso  i  candidati  che  risulteranno
assenti il giorno della nuova convocazione. 
                               Art. 19 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  ginnica,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo  il  modello  di
cui  al  citato  allegato  F,  saranno  sottoposti,  da  parte  della
sottocommissione medica di cui al precedente  articolo  7,  comma  1,
lettera  a),  numero  3),  all'accertamento  sanitario  al  fine   di
constatare il possesso  dell'idoneita'  psicofisica  all'espletamento
del corso e al servizio permanente quale Maresciallo dell'Esercito. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
    a) statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61 rispettivamente  per
i candidati di sesso maschile e femminile; 
    b) visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche  in  un  solo  occhio  con  lenti  frontali  ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    3. La citata sottocommissione medica sottoporra' i candidati a: 
    a) visita cardiologica con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psicologica (ed eventuale visita psichiatrica); 
    e) analisi complete delle urine con esame del sedimento; 
    f) analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT-GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    g) visita per il controllo dell'abuso sistematico dell'alcool; 
    h) visita medica  generale:  in  tale  sede  la  sottocommissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi: 
    - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale  femminile
anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
    -  posti  anche  in  parti  coperte  dalle  uniformi   che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
    i)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4.  La  citata  sottocommissione  medica  definira'  il   profilo
sanitario di ciascun candidato, secondo  i  criteri  stabiliti  dalle
normative vigenti ed in base  alla  documentazione  prodotta  e  alle
risultanze degli accertamenti effettuati. 
    Saranno giudicati idonei i candidati in  possesso  dei  requisiti
sopra precisati cui sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
    a) psiche (PS) 2; 
    b) costituzione (CO) 2; 
    c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
    d) apparato respiratorio (AR) 2; 
    e) apparati vari (AV) 2; 
    f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
    g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
    h)  vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito   nel
precedente comma 2, lettera b); 
    i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5.  La  citata   sottocommissione   medica   per   l'accertamento
sanitario, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato, che
dovra' apporre la data e la propria firma  sul  foglio  di  notifica,
l'esito della visita medica sottoponendogli il verbale contenente uno
dei seguenti giudizi: 
    -  "idoneo  quale   Allievo   Maresciallo   dell'Esercito",   con
l'indicazione del profilo sanitario; 
    -  "inidoneo  quale  Allievo  Maresciallo   dell'Esercito",   con
l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa  sottocommissione  medica,  per  verificare  l'eventuale
recupero  dell'idoneita'  fisica;  nel  frattempo   detti   candidati
potranno  essere  ammessi  con  riserva  a  sostenere  l'accertamento
attitudinale di cui al successivo articolo 20.  Se  i  candidati  non
hanno  recuperato,  al  momento  della  nuova  visita,  la   prevista
idoneita'   fisica,   saranno   giudicati   "inidonei"   e    l'esito
dell'accertamento   attitudinale   eventualmente    disposto    sara'
considerato nullo. Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta
stante agli interessati, e' definitivo e  comporta  l'esclusione  dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che  risulteranno
assenti  il  giorno  della  nuova  convocazione  saranno  considerati
rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
                               Art. 20 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
19, comma 7, saranno sottoposti a cura della sottocommissione tecnica
di cui al precedente articolo 7,  comma  1,  lettera  a),  numero  4)
all'accertamento attitudinale. 
    Tale accertamento, inteso a valutare le qualita'  attitudinali  e
caratterologiche   necessarie    all'arruolamento    quali    Allievi
Marescialli, prevede lo svolgimento di una serie  di  prove  (test  e
questionario informativo) ed un'intervista di  selezione  individuale
condotta da Ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi
civili  convenzionati  presso  il  citato  CSRNE.   In   particolare,
attraverso  tale  accertamento  saranno  valutate  le   potenzialita'
adattative, le aspettative professionali e gli aspetti  motivazionali
del candidato. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
sottocommissione  esprimera'  un   giudizio   di   idoneita'   o   di
inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di
punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 21 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  7,
comma 1, lettera  a),  numero  1)  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 16, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  I  con
l'assegnazione massima di 8 punti, in conformita' a quanto  stabilito
nel suddetto allegato. 
                               Art. 22 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita' culturali, nella prova  ginnica  e  nella
valutazione dei titoli di merito. Nella redazione  della  graduatoria
finale di merito la citata commissione terra' conto delle riserve  di
posti di cui al precedente  articolo  15,  comma  2.  Fermo  restando
quanto precede, a parita' di punteggio sara' data  la  precedenza  al
candidato in possesso di  titoli  di  preferenza  di  cui  al  citato
allegato N.  I  titoli  di  preferenza  saranno  ritenuti  validi  se
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, dichiarati nella domanda di  partecipazione  al  concorso  e
documentati all'atto della presentazione presso il  citato  CSRNE  in
occasione  della  convocazione  per  la  prova  ginnica  secondo   le
modalita' stabilite dal precedente articolo 8. In caso  di  ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane  di  eta'.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare   la   graduatoria
definitiva  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie  speciale.  I  candidati
potranno, inoltre, verificare l'esito finale del concorso consultando
il portale secondo le modalita' indicate al  precedente  articolo  5,
nei siti internet  www.difesa.it/concorsi  e  www.esercito.difesa.it,
ovvero nel sito intranet www.persomil.sgd.difesa.it 
                               Art. 23 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal  corso  ai  sensi  dell'articolo  599  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. All'atto  dell'arruolamento  presso  la  Scuola  Sottufficiali
dell'Esercito gli Allievi Marescialli saranno assegnati ad una  delle
specializzazioni previste, "comando" ovvero "sanita'",  in  relazione
alle prioritarie esigenze della Forza Armata,  secondo  le  modalita'
stabilite dallo Stato  Maggiore  dell'Esercito,  tenuto  conto  anche
della  preferenza  espressa  dal   candidato,   ferma   restando   la
possibilita'    per     l'Amministrazione     della     Difesa     di
confermare/modificare tale assegnazione in funzione delle  attitudini
manifestate nel corso del primo anno di formazione.  Successivamente,
all'atto della nomina al grado di  Maresciallo,  gli  stessi  Allievi
dovranno sottoscrivere una dichiarazione con la quale si vincolano ad
una ulteriore ferma di cinque anni, ai sensi  dell'articolo  972  del
decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  citato  nelle  premesse,
decorrente dal termine di quella iniziale di due  anni.  Gli  Allievi
che non sottoscriveranno tale dichiarazione saranno espulsi dal corso
ai sensi del citato articolo 599 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    3. Gli Allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli Studi della Tuscia di Viterbo ovvero in Infermieristica e  agli
altri indirizzi dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli Studi
di Tor Vergata di Roma.  In  particolare,  gli  Allievi  che  saranno
assegnati  alla  specializzazione   sanita',   tenuto   conto   della
necessita' di un  periodo  di  formazione  comune  presso  la  Scuola
Sottufficiali dell'Esercito, potranno essere iscritti, nel primo anno
di corso, al corso di studi in  Scienze  organizzative  e  gestionali
presso l'Universita' degli Studi della  Tuscia  di  Viterbo  per  poi
transitare, nel secondo anno, agli indirizzi di  studio  universitari
dell'area sanitaria, presso l'Universita' degli studi di Tor  Vergata
di Roma, ovvero  direttamente  a  quest'ultimo  corso  di  laurea  in
funzione  delle  vigenti  convenzioni  tra  i   citati   Istituti   e
l'Amministrazione della Difesa. 
    4. Gli ammessi alla Scuola Sottufficiali dell'Esercito che  hanno
gia' sostenuto esami universitari del corso di studi  da  frequentare
non potranno comunque farli valere e dovranno sottoscrivere, all'atto
dell'iscrizione  all'Universita',  apposita  rinuncia.  Il  corso  di
formazione e specializzazione prevede  lo  svolgimento  di  attivita'
didattiche   a   livello   universitario   ed   istruzioni   militari
teorico-pratiche,  in  particolare,  come  previsto  dalla  normativa
vigente, con studi ed attivita' pratiche (corso di  formazione  e  di
specializzazione, comprensivo  dei  tirocini  complementari  e  degli
esami intermedi e finali) e con l'acquisizione  della  conoscenza  di
una lingua straniera. 
    5. Il predetto corso di formazione e  specializzazione  avra'  la
durata di due anni e sara' articolato in tre  fasi,  la  prima  delle
quali finalizzata alla formazione etico-militare ed  alla  istruzione
tecnico-professionale  di  base  degli   Allievi;   la   seconda   al
completamento della preparazione tecnico-professionale  in  relazione
alla specializzazione di  assegnazione;  la  terza  allo  svolgimento
delle attivita'  connesse  all'effettuazione  dell'esame  finale.  Al
termine di ciascuna fase  per  essere  ammessi  alla  successiva  gli
Allievi dovranno superare gli  esami  intermedi  e  le  esercitazioni
pratiche previste dal Regolamento Unico degli Istituti di  Formazione
degli Ufficiali e Sottufficiali dell'Esercito. 
    6. Gli esami finali consisteranno in  prove  volte  ad  accertare
negli Allievi il  possesso  delle  capacita'  di  base  per  compiere
interventi di natura tecnico-operativa, delle  necessarie  conoscenze
per assolvere compiti di formazione  e  di  indirizzo  del  personale
subordinato,  della  piena  corrispondenza   dei   doveri   e   delle
responsabilita' connessi all'esercizio delle funzioni  attribuite  al
personale appartenente al  ruolo  Marescialli.  Dopo  il  superamento
degli esami finali del corso, gli  Allievi  saranno  nominati,  sulla
base della relativa graduatoria di merito,  Marescialli  in  servizio
permanente con decorrenza giuridica dal giorno successivo  alla  data
in cui hanno avuto termine gli esami finali e  saranno  ammessi  alla
frequenza del corso di perfezionamento. 
 

Capo II
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 - 2015) per Allievi Marescialli della Marina Militare suddivisi tra il Corpo Equipaggi Militari Marittimi e il Corpo delle Capitanerie di Porto

                               Art. 24 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli
della Marina Militare, di cui al  precedente  articolo  1,  comma  1,
lettera b), sono 31, di cui 28 del Corpo Equipaggi Militari Marittimi
e 3 del Corpo delle Capitanerie di Porto. 
    2. Dei 31  posti  a  concorso,  4  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
                               Art. 25 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova scritta per l'accertamento delle qualita'  culturali  ed
intellettive; 
    b) accertamento dei requisiti di idoneita'  per  l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli della Marina Militare mediante: 
    1) accertamento sanitario; 
    2) accertamento attitudinale; 
    3) prove di efficienza fisica; 
      c) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso il Palaindoor sito
in via della Montagnola, 72 -  Ancona  ed  esibire  un  documento  di
identita' in corso di validita'. I candidati che non si presenteranno
alle prove  concorsuali  nei  termini  stabiliti  per  cause  di  cui
l'Amministrazione della Difesa non puo' essere ritenuta  responsabile
non saranno ammessi alle predette prove e quindi verranno esclusi dal
concorso senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 26 
 
 
        Accertamento delle qualita' culturali ed intellettive 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere  la  prova  scritta  di  cui  al
precedente  articolo  25,  comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 100 quesiti a risposta
multipla di cui 50 volti ad accertare il livello di conoscenza  della
lingua italiana, anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, 25 di
matematica (aritmetica,  algebra  e  geometria)  -  per  entrambe  le
materie si fara' riferimento ai programmi ministeriali  previsti  per
gli istituti di istruzione secondaria di secondo  grado  -  e  25  di
tipo:  percettivo-spaziale;  analitico-verbale   e   critico-verbale;
logico-meccanico,  analitico-numerico  e  critico-numerico;   fattore
logico. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima
settimana del  mese  di  marzo  2013,  mediante  avviso  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.difesa.it, www.marina.difesa.it. Lo stesso avviso potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione  suddetta.  La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  La  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare si riserva la facolta' di pubblicare con le stesse
modalita', un archivio dal quale saranno  estratti,  con  criteri  di
casualita', i  quesiti  di  lingua  italiana  e  di  matematica,  che
costituiranno parte della prova, indicativamente dal  mese  di  marzo
2013. La mancata presentazione presso la sede di esame nella  data  e
nell'ora stabilita o la presentazione in ritardo, ancorche' dovuta  a
cause di forza maggiore, comportera'  l'irrevocabile  esclusione  dal
concorso, salvo quanto previsto al precedente articolo 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici  o   ricetrasmittenti   e   di   apparecchi   elettronici.
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo
7, comma 1, lettera b), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio che  la  commissione  potra'  assegnare  ad  ogni
candidato e' di 30 punti; il candidato che conseguira'  un  punteggio
inferiore a 21 punti sara' giudicato inidoneo. Al termine di tutte le
sessioni di prova, a cura del presidente della commissione di cui  al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 1)  sara'  formata
la  graduatoria  generale  di  merito  con  l'ausilio   dei   sistemi
informatici di correzione a lettura  ottica  degli  elaborati.  Detta
graduatoria sara' consegnata dal presidente della citata  commissione
alla  Direzione  Generale  per  il  Personale  Militare  su  supporto
cartaceo ed informatico  non  riscrivibile  (CD-rom/DVD)  e  il  file
dovra' essere protetto da password. 
    5.  I  primi  135  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 135° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 25, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le  modalita'  stabilite
al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi  e
www.marina.difesa.it,      ovvero       nel       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it 
    Informazioni in  merito  potranno,  inoltre,  essere  chieste  al
Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare,
Sezione Relazioni con il Pubblico, viale  dell'Esercito,  186,  00143
Roma (tel. 06517051012). 
                               Art. 27 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati  di  cui  al  precedente  articolo  26,  comma  5,
convocati presso il Centro di Selezione della Marina Militare sito in
via delle Palombare, 1 - Ancona, non potranno usufruire  di  vitto  e
alloggio a carico dell'Amministrazione presso il Centro stesso. 
    2. Le spese sostenute  per  l'effettuazione  di  tutte  le  prove
concorsuali sono a carico dei partecipanti e non  saranno  rimborsate
dall'Amministrazione. Gli  stessi  candidati,  previa  sottoscrizione
della  dichiarazione  di  consenso  informato  all'effettuazione  del
protocollo diagnostico secondo il modello di cui al  citato  allegato
F,  saranno  sottoposti,  da  parte  della  commissione  di  cui   al
precedente  articolo   7,   comma   1,   lettera   b),   numero   2),
all'accertamento  sanitario  al  fine  di  constatare   il   possesso
dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso e  al  servizio
permanente quale Maresciallo della Marina Militare. 
    3. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
    a) statura non inferiore a m. 1,65 e a m.  1,61,  rispettivamente
per i candidati di sesso maschile e femminile, e non  superiore,  per
entrambi i sessi, a m. 1,95; 
    b) dentatura in buone condizioni. Sara' consentita  la  mancanza,
purche' non associata a paradontopatia giovanile, di  un  massimo  di
otto denti non contrapposti, non tutti dallo stesso lato, tra i quali
non figurino piu' di un incisivo e di  un  canino;  nel  computo  dei
denti mancanti non dovranno essere conteggiati i  terzi  molari;  gli
elementi mancanti dovranno  essere  sostituiti  con  moderna  protesi
fissa, che assicuri la completa funzionalita' della  masticazione;  i
denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 
    4.  La   citata   commissione   medica,   presa   visione   della
documentazione sanitaria di cui al  precedente  articolo  8  prodotta
dall'interessato, sottoporra' i candidati a: 
    a) visita cardiologica con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita odontoiatrica; 
    d) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    e) visita psichiatrica; 
    f) visita ortopedica; 
    g) analisi complete delle urine con esame del sedimento,  nonche'
per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti   urinari   di   sostanze
stupefacenti   e/o   psicotrope:   amfetamine,   cocaina,   oppiacei,
cannabinoidi, e barbiturici. In caso di  positivita',  disporra'  sul
medesimo  campione  un  test  di   conferma   (gascromatografia   con
spettrometria di massa); 
    h) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
    - visita medica generale: in tale sede la commissione giudichera'
inidoneo il candidato che presenta tatuaggi che, per la loro  sede  o
natura, sono deturpanti o contrari al  decoro  dell'uniforme  (quindi
visibili con l'uniforme di servizio  estiva  le  cui  caratteristiche
sono              visualizzabili               nel               sito
http://www.marina.difesa.it/storiacultura/uniformi) ovvero, se  posti
nelle  zone  coperte  dall'uniforme,  risultano,  per  contenuto,  di
discredito alle Istituzioni o sono indice di personalita' abnorme (da
accertare  con   visita   psichiatrica   e   con   appropriati   test
psicodiagnostici). 
    l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile   per   consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    5. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun  candidato,  secondo  i  criteri  stabiliti  dalle  normative
vigenti ed in base alla documentazione  prodotta  e  alle  risultanze
degli accertamenti effettuati. Saranno giudicati idonei  i  candidati
in possesso dei requisiti sopra precisati cui sia stato attribuito il
seguente profilo minimo: 
    a) psiche (PS) 2; 
    b) costituzione (CO) 2; 
    c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
    d) apparato respiratorio (AR) 2; 
    e) apparati vari (AV) 2; 
    f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
    g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
    h) vista (VS) 2 (fermo restando quanto  stabilito  al  successivo
comma 8); 
    i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    6. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    - "idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina  Militare",  con
l'indicazione del profilo sanitario; 
    - "inidoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare", con
l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    7. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    8. Per l'attribuzione della categoria/specialita',  che  avverra'
secondo quanto specificato  ai  successivi  articoli,  occorre  tener
presente che: 
    a)  per  la  categoria  nocchieri,  nella   parte   del   profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
naturale non inferiore a quello previsto per il VS 1; 
    b) per la categoria nocchieri di porto, nella parte  del  profilo
somato-funzionale  riguardante  l'apparato  visivo,  si   chiede   il
coefficiente VS 1; 
    c)   per   la    categoria    specialisti    del    sistema    di
combattimento/telecomunicatori,    nella    parte     del     profilo
somato-funzionale riguardante  l'apparato  visivo,  si  chiede  visus
corretto 10/10 in ciascun  occhio  con  correzione  non  superiore  a
quella  prevista  per  il  VS  2,  nonche'  senso  cromatico  normale
accertato alle lane. 
    9. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 28. Se  i  candidati  non  hanno  recuperato,  al
momento della nuova visita,  la  prevista  idoneita'  fisica  saranno
giudicati  "inidonei"  e   l'esito   dell'accertamento   attitudinale
eventualmente  disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di
inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo
e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I
candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione
saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
                               Art. 28 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
27, comma 9, saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente articolo 7, comma 1, lettera b), numero 3), ad  una  serie
di  prove  (test,  questionari,  prove  di  performance,   intervista
attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso
dei requisiti necessari  per  un  positivo  inserimento  nella  Forza
Armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione,  che  sara'  svolta
con   le   modalita'   indicate   nelle   apposite   norme    emanate
dall'Ispettorato  delle  scuole  della  Marina  Militare  e   vigenti
all'atto dell'effettuazione degli accertamenti, si articolera'  nelle
seguenti aree di indagine a  loro  volta  suddivise  negli  specifici
indicatori attitudinali: 
    a)  area  stile  di   pensiero:   analisi,   predisposizione   al
cambiamento, struttura; 
    b)  area  emozioni  e  relazioni:  autonomia   e   adattabilita',
controllo e imperturbabilita', autostima, socializzazione, lavoro  di
gruppo, rapporto con l'autorita'; 
    c) area produttivita' e competenze gestionali: livelli di energia
e  produttivita',  costanza  nel  rendimento,  capacita'  di  gestire
ostacoli e insuccessi, approccio gestionale al lavoro,  capacita'  di
guida e uso della delega, spinta al miglioramento; 
    d)  area   motivazionale:   bisogni   ed   aspettative   connesse
all'assunzione di ruolo, ambizione, autoefficacia. 
    2. A ciascuno dei sopra descritti indicatori attitudinali  verra'
attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra'  conto
della seguente scala di valori: 
    a) punteggio 1: livello molto scarso; 
    b) punteggio 2: livello scarso; 
    c) punteggio 3: livello medio; 
    d) punteggio 4: livello discreto; 
    e) punteggio 5: livello buono/ottimo. 
    La commissione assegnera' un punteggio finale  sulla  scorta  dei
punteggi attribuiti nella sintesi psicologica dei test e dei punteggi
assegnati  in  sede  di  intervista  attitudinale  individuale.  Tale
punteggio sara'  diretta  espressione  degli  elementi  preponderanti
emergenti dai diversi momenti valutativi (non quindi una  mera  media
aritmetica). 
    Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione
esprimera' un giudizio di idoneita' o  inidoneita'.  Il  giudizio  e'
definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il  giudizio  di
inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il candidato  riporti  un
punteggio di livello attitudinale globale inferiore o uguale a  38/90
oppure, in assenza di tale  condizione,  laddove  il  solo  punteggio
dell'area stile di pensiero  sia  insufficiente  (ossia  inferiore  o
uguale  a  7/90).  Tale  giudizio,  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 29 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   i   candidati
giudicati idonei saranno sottoposti, da parte  della  commissione  di
cui al precedente articolo 7, comma 1, lettera b),  numero  4),  alle
prove di efficienza fisica previste dall'allegato Q, che  costituisce
parte integrante del presente bando, le quali si  svolgeranno  presso
il Centro di Selezione della Marina Militare  di  Ancona  e/o  presso
idonee strutture sportive nella  sede  di  Ancona.  Per  l'esecuzione
delle singole prove la commissione si potra' avvalere del supporto di
Ufficiali e/o Sottufficiali esperti di settore della Marina  Militare
o esterni alla Forza Armata. 
    2. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    3. Il candidato che nel periodo di permanenza presso le strutture
precedentemente indicate, o comunque prima dell'inizio delle prove di
efficienza fisica, incorrera'  in  infortunio/indisposizione,  dovra'
farlo  immediatamente  presente  alla  competente   commissione   che
provvedera' agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    4. A cura della predetta commissione per le prove  di  efficienza
fisica, sentito il parere del Dirigente del  Servizio  Sanitario  del
citato Centro di Selezione o suo sostituto, i  candidati  di  cui  al
precedente comma 3, nonche' quelli che lamentano postumi di infortuni
precedentemente subiti - per i quali dovranno portare al  seguito  ed
esibire, prima dell'inizio della prova ginnica, idonea certificazione
medica rilasciata da strutture sanitarie pubbliche  o,  se  militari,
dal dirigente  del  servizio  sanitario  dell'ente  d'appartenenza  -
saranno inviati presso la commissione medica  di  cui  al  precedente
articolo  7,  comma  1,  lettera  b),  numero  2)  che  adottera'   i
provvedimenti del caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado
di sostenere la prova, la predetta commissione medica proporra'  alla
Direzione Generale per il Personale Militare di convocare i candidati
in altra data solo nel caso in cui il recupero fisico  imposto  dalla
patologia riscontrata sia compatibile  con  le  date  di  svolgimento
della prova. 
    In caso contrario la  commissione  per  le  prove  di  efficienza
fisica attribuira' il giudizio di inidoneita'. Tale giudizio, che  e'
definitivo,  comporta  l'esclusione  dal  concorso  senza   ulteriori
comunicazioni. Parimenti saranno considerati rinunciatari ed  esclusi
dal concorso i candidati che risulteranno  assenti  il  giorno  della
nuova convocazione. 
    5. Per essere giudicato idoneo alle prove di efficienza fisica il
candidato dovra' risultare idoneo in entrambe le prove obbligatorie e
alla prova a scelta fra le due indicate nel  citato  allegato  Q.  Il
candidato  che  non  superera'  le  prove  previste  sara'  giudicato
inidoneo. 
    La commissione, seduta stante, comunichera' a  ciascun  candidato
l'esito delle prove di efficienza fisica sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      - "idoneo quale Allievo Maresciallo della Marina Militare"; 
      - "inidoneo quale Allievo Maresciallo  della  Marina  Militare"
con indicazione del motivo. 
    Il  giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  attribuzione   di
punteggio. 
                               Art. 30 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  7,
comma 1, lettera  b),  numero  1)  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 25, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  L  con
l'assegnazione massima di 5 punti, in conformita' a quanto  stabilito
nel suddetto allegato. 
                               Art. 31 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita'  culturali  ed  intellettive  di  cui  al
precedente articolo 26 e nella  valutazione  dei  titoli  di  merito.
Nella  redazione  della  graduatoria  finale  di  merito  la   citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'articolo
24, comma 2. Fermo restando quanto precede, a  parita'  di  punteggio
sara' data la precedenza  al  candidato  in  possesso  di  titoli  di
preferenza di cui al  citato  allegato  N.  I  titoli  di  preferenza
saranno ritenuti validi  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella  domanda  di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso il citato Centro di Selezione in occasione della  convocazione
agli accertamenti  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  precedente
articolo 8. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza  al
candidato piu' giovane  di  eta'.  Il  presidente  della  commissione
esaminatrice consegnera' alla Direzione  Generale  per  il  Personale
Militare la graduatoria definitiva su supporto cartaceo e informatico
non riscrivibile (CD-rom/DVD) e il file  dovra'  essere  protetto  da
password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  Giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ˆ serie speciale. Dal giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate  al
precedente articolo 5, nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.marina.difesa.it,      ovvero       nel       sito       intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
                               Art. 32 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal  corso  ai  sensi  dell'articolo  599  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione e  specializzazione  e'  articolato  in
moduli di insegnamento teorici e pratici,  comprensivi  dei  tirocini
complementari  e  degli  imbarchi,  degli  scrutini  e  degli   esami
intermedi e finali. Il corso e' finalizzato  alla  formazione  etica,
militare   e   marinaresca   degli   Allievi   ed   alla   istruzione
tecnico-professionale     di     base,     in     relazione      alle
categorie/specialita' previste nel  ruolo  Marescialli.  Gli  Allievi
saranno iscritti al corso di  laurea  in  Scienze  e  gestione  delle
attivita' marittime o in Infermieristica presso l'universita' di Bari
o  ad  altro   corso   di   laurea   che   potra'   essere   attivato
dall'Amministrazione della Difesa  con  altra  Universita'.  Ai  fini
dell'iscrizione ai corsi universitari che sono tenuti a  frequentare,
i candidati vincitori, ai sensi  della  normativa  vigente,  dovranno
sottoscrivere, pena l'esclusione dall'arruolamento, una dichiarazione
sostitutiva, rilasciata ai sensi del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445,  attestante  che  non
sussistono  situazioni  di  incompatibilita'  con   l'iscrizione   ai
predetti corsi di laurea. 
    3. Gli Allievi saranno assegnati alle categorie/specialita' della
Marina Militare  a  cura  di  un'apposita  commissione  nominata  con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata, su proposta  dello  Stato  maggiore  della
Marina  -  Ispettorato  delle  Scuole  della  Marina   Militare.   La
commissione operera' secondo i criteri e le modalita'  stabilite  dal
predetto Ispettorato. 
    Gli      Allievi      interessati      all'assegnazione      alla
categoria/specialita' Servizio  sanitario/infermieri  (SS/I)  saranno
sottoposti,  a  cura  dell'Amministrazione,  ad  un  nuovo  test  per
l'accertamento: 
    a) dei markers virali, anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti
HCV; 
    b) della positivita' per gli anticorpi HIV. 
    4. Gli Allievi gia' in possesso della laurea  in  Infermieristica
non potranno essere  assegnati  alla  categoria/specialita'  Servizio
sanitario/infermieri (SS/I).  Gli  Allievi  iscritti  ma  non  ancora
laureati  nella  predetta  facolta'  che   saranno   assegnati   alla
categoria/specialita' SS/I non  potranno  far  valere  gli  eventuali
esami  universitari  gia'  sostenuti  all'atto  dell'ammissione  alla
Scuola Sottufficiali della Marina Militare di Taranto,  ai  fini  del
conseguimento dello stesso titolo di laurea che verra' rilasciato  al
termine del ciclo formativo. Ai sensi dell'articolo 972  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n.  66,  all'atto  dell'assegnazione  alla
categoria/specialita'  suddetta,  gli  Allievi  Marescialli  dovranno
sottoscrivere - a pena del proscioglimento dal corso  -  un'ulteriore
ferma quinquennale decorrente dal termine di quella iniziale  di  due
anni. 
    5. Durante la frequenza del corso gli Allievi  dovranno  superare
le prove intermedie di valutazione  del  profitto  e  dell'attitudine
professionale  prevista  nel  piano  degli  studi,   predisposte   ed
approvate annualmente dai  competenti  organi  di  Forza  Armata.  Al
termine del corso gli Allievi dovranno  sostenere  gli  esami  finali
consistenti in prove volte ad accertare il possesso delle qualita' di
base per  compiere  interventi  di  natura  tecnico-operativa,  della
capacita' di assolvere gli incarichi, della piena consapevolezza  dei
doveri e delle responsabilita' connessi all'esercizio delle  funzioni
attribuite al personale appartenente al ruolo dei Marescialli e delle
necessarie conoscenze  per  assolvere  compiti  di  formazione  e  di
indirizzo del personale subordinato. 
    6. Dopo il superamento degli esami finali del corso gli  Allievi,
sulla base della relativa graduatoria di merito, saranno immessi  nel
ruolo dei Marescialli in  servizio  permanente  del  Corpo  Equipaggi
Militari Marittimi e in quello del Corpo delle Capitanerie di  Porto,
nominati Capo di 3^  classe  del  rispettivo  ruolo,  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli esami finali, e proseguiranno il ciclo formativo del terzo  anno,
al termine del quale conseguiranno il previsto titolo  di  laurea  di
primo livello, con  la  frequenza  di  un  corso  applicativo  e  dei
tirocini stabiliti dalla Forza  Armata  per  il  completamento  della
preparazione professionale specialistica. 

Capo III
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 16° corso biennale (2013 - 2015) per Allievi Marescialli dell'AeronauticaMilitare

                               Art. 33 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. I posti disponibili per il concorso pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'ammissione al 16° corso biennale per Allievi Marescialli
dell'Aeronautica Militare, di cui al precedente articolo 1, comma  1,
lettera c), sono 48. 
    2. Dei 48 posti  a  concorso,  10  sono  riservati  al  personale
indicato al precedente articolo 1, comma 2. 
    3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 non coperti per
insufficienza di candidati riservatari idonei saranno  devoluti  agli
altri candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria  finale  di
merito. 
                               Art. 34 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
    a) prova di preselezione; 
    b) accertamento dei requisiti di idoneita'  per  l'ammissione  al
corso per Allievi Marescialli dell'Aeronautica Militare mediante: 
    1) accertamento sanitario; 
    2) accertamento attitudinale; 
    c) prova scritta per l'accertamento delle qualita'  culturali  ed
intellettive; 
    d) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' presentarsi presso gli enti  indicati
ai successivi articoli  35,  36  e  37  ed  esibire,  all'atto  della
presentazione, un documento di identita' in  corso  di  validita'.  I
candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini
stabiliti per cause di cui l'Amministrazione della  Difesa  non  puo'
essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove
e quindi verranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 35 
 
 
                        Prova di preselezione 
 
 
    1. Il candidato dovra' sostenere la prova di preselezione di  cui
al precedente articolo 34, comma  1,  lettera  a)  consistente  nella
somministrazione di un questionario contenente 60 quesiti a  risposta
multipla volti ad accertare il livello di cultura generale. Il  test,
basato sui programmi comuni della scuola secondaria di secondo grado,
comprendera' domande di geografia, storia (dall'anno 1000  d.  C.  ai
giorni  nostri),  educazione  civica,  lingua  italiana  (sinonimi  e
contrari) e inglese.  La  prova  avra'  luogo  presso  il  Centro  di
Selezione dell'Aeronautica Militare - Aeroporto Militare di  Guidonia
(RM) - via Tenente Colonnello Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi 3). 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento della prova saranno resi noti indicativamente nell'ultima
settimana  del  mese  di  marzo  2013  mediante  avviso  consultabile
nell'area    pubblica    del    portale,     nonche'     nei     siti
www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it. Lo  stesso  avviso
potra'  riguardare  il  rinvio  ad  altra  data  della  pubblicazione
suddetta. La pubblicazione avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti nei confronti di tutti i candidati. La Direzione Generale per
il Personale Militare si riserva la facolta'  di  pubblicare  con  le
stesse modalita', un archivio dal quale saranno estratti, con criteri
di  casualita',  i  quesiti  che  costituiranno  parte  della  prova,
indicativamente dal mese di  marzo  2013.  La  mancata  presentazione
presso la sede  di  esame  nella  data  e  nell'ora  stabilita  o  la
presentazione in ritardo, ancorche' dovuta a cause di forza maggiore,
comportera' l'irrevocabile  esclusione  dal  concorso,  salvo  quanto
previsto al precedente articolo 11. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici o ricetrasmittenti e di apparecchi. L'inosservanza di tali
prescrizioni, nonche' delle disposizioni  emanate  dalla  commissione
esaminatrice di cui al precedente articolo 7, comma  1,  lettera  c),
numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4. Il punteggio massimo che la commissione  potra'  assegnare  ad
ogni candidato e' di  60  punti;  il  candidato  che  conseguira'  un
punteggio inferiore a 36 punti sara' giudicato inidoneo.  Al  termine
di  tutte  le  sessioni  di  prova,  a  cura  del  presidente   della
commissione esaminatrice di cui al precedente articolo  7,  comma  1,
lettera c), numero 1),  sara'  formata  la  graduatoria  generale  di
merito con l'ausilio di sistemi informatici. Detta graduatoria  sara'
consegnata dal presidente della  citata  commissione  alla  Direzione
Generale  per  il  Personale  Militare  su   supporto   cartaceo   ed
informatico non riscrivibile (CD-rom/DVD) e  il  file  dovra'  essere
protetto da password. 
    5.  I  primi  240  candidati  idonei   secondo   l'ordine   della
graduatoria generale di merito di cui al precedente comma 4 e  coloro
che avranno riportato lo stesso punteggio del 240° candidato  saranno
convocati per l'accertamento dei requisiti  previsti  dal  precedente
articolo 34, comma 1, lettera b). 
    6. L'esito della  prova  di  cui  al  precedente  comma  4  e  il
calendario con le modalita' di convocazione degli ammessi  alla  fase
successiva  saranno  resi  noti,  presumibilmente  nei  dieci  giorni
successivi all'ultima sessione di prove, con  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti per tutti i candidati, con le  modalita'  stabilite
al precedente articolo 5, nei siti internet www.difesa.it/concorsi  e
www.aeronautica.difesa.it,     ovvero     nel      sito      intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. Informazioni in merito potranno, inoltre,
essere chieste al Ministero della Difesa, Direzione Generale  per  il
Personale  Militare,  sezione  relazioni  con  il   pubblico,   viale
dell'Esercito, 186, 00143 Roma (tel. 06517051012). 
                               Art. 36 
 
 
                       Accertamento sanitario 
 
 
    1. I candidati  di  cui  al  precedente  articolo  35,  comma  5,
convocati presso l'Istituto Medico Legale  dell'Aeronautica  Militare
"Aldo di Loreto"  sito  in  via  Piero  Gobetti,  2  -  Roma,  previa
sottoscrizione   della   dichiarazione    di    consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico secondo  il  modello  di
cui  al  citato  allegato  F,  saranno  sottoposti,  da  parte  della
commissione di cui al precedente articolo 7,  comma  1,  lettera  c),
numero 2),  all'accertamento  sanitario  al  fine  di  constatare  il
possesso dell'idoneita' psicofisica all'espletamento del corso  e  al
servizio permanente quale Maresciallo dell'Aeronautica Militare. 
    2. Requisiti per l'idoneita' psicofisica sono: 
    - statura non inferiore a m. 1,65 e m. 1,61, rispettivamente  per
i candidati di sesso maschile e femminile; 
    - visus non inferiore a 16/10 complessivi e non inferiore a  7/10
nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore
a tre diottrie anche  in  un  solo  occhio  con  lenti  frontali  ben
tollerate (da portare al seguito); senso cromatico normale. 
    3. La citata commissione medica sottoporra' i candidati a: 
    a) visita cardiologia con E.C.G.; 
    b) visita oculistica; 
    c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
    d) visita psichiatrica; 
    e) analisi delle urine per la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei,  cannabinoidi  e  barbiturici.  In  caso  di   positivita',
disporra' sul medesimo campione test  di  conferma  (gascromatografia
con spettrometria di massa); 
    f) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
    g) analisi del sangue concernente: 
    1) emocromo completo; 
    2) VES; 
    3) glicemia; 
    4) creatininemia; 
    5) trigliceridemia; 
    6) colesterolemia; 
    7) transaminasemia (GOT-GPT); 
    8) bilirubinemia totale e frazionata; 
    9) gamma GT; 
    h) visita per  il  controllo  dell'abuso  sistematico  di  alcool
mediante ricerca della CDT; 
    i)  visita  medica  generale:  in  tale   sede   la   commissione
giudichera' inidoneo il candidato che presenta tatuaggi: 
    - visibili con ogni tipo di uniforme (per il personale  femminile
anche nella versione con gonna e scarpe a decolte'), compresa  quella
ginnica (pantaloncini e maglietta); 
    - posti  anche  in  parti  coperte  dalle   uniformi   che,   per
dimensioni, contenuto o natura, siano deturpanti o contrari al decoro
o di discredito per le istituzioni ovvero siano possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici); 
      l)  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato. 
    4. La citata commissione medica definira' il profilo sanitario di
ciascun candidato secondo i criteri stabiliti dalle normative vigenti
ed in base alla  documentazione  prodotta  e  alle  risultanze  degli
accertamenti effettuati. Saranno  giudicati  idonei  i  candidati  ai
quali sia stato attribuito il seguente profilo minimo: 
    a) psiche (PS) 2; 
    b) costituzione (CO) 2; 
    c) apparato cardio-circolatorio (AC) 2; 
    d) apparato respiratorio (AR) 2; 
    e) apparati vari (AV) 2; 
    f) apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS) 2; 
    g) apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI) 2; 
    h)  vista  (VS)  2  (con  riferimento  a  quando  stabilito   nel
precedente comma 2, lettera b); 
    i) udito (AU) 2. 
    Tale profilo minimo dovra' essere conservato per tutta la  durata
del corso. 
    5. La citata commissione medica, seduta stante, comunichera'  per
iscritto al candidato, che dovra' apporre la data e la propria  firma
sul  foglio  di   notifica,   l'esito   dell'accertamento   sanitario
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
    - "idoneo quale Allievo Maresciallo  dell'Aeronautica  Militare",
con l'indicazione del profilo sanitario; 
    - "inidoneo quale Allievo Maresciallo dell'Aeronautica Militare",
con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    Il giudizio  e'  definitivo  e  non  comporta  l'attribuzione  di
punteggio. 
    6. Ai candidati minorenni,  risultati  inidonei  all'accertamento
sanitario,  sara'  comunicato  il  solo  giudizio   di   inidoneita'.
Successivamente si provvedera' a  precisare,  mediante  comunicazione
scritta ai genitori o al tutore, la specifica diagnosi formulata. 
    7. I candidati che all'atto dell'accertamento sanitario risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo detti candidati potranno  essere
ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al
successivo articolo 37. Se i candidati  non  avranno  recuperato,  al
momento della nuova visita, la  prevista  idoneita'  fisica,  saranno
giudicati  "inidonei"  e   l'esito   dell'accertamento   attitudinale
eventualmente disposto sara' considerato nullo. 
    Il  giudizio  di  inidoneita',  comunicato  seduta  stante   agli
interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza
ulteriori comunicazioni. I  candidati  che  risulteranno  assenti  il
giorno della nuova convocazione saranno considerati  rinunciatari  ed
esclusi dal concorso. 
                               Art. 37 
 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
 
    1.  I  candidati  giudicati  idonei  all'accertamento  sanitario,
nonche' quelli ammessi con riserva ai sensi del  precedente  articolo
36, comma 7, saranno sottoposti, a cura della commissione di  cui  al
precedente  articolo   7,   comma   1,   lettera   c),   numero   3),
all'accertamento attitudinale di cui al precedente articolo 34, comma
1, lettera  b),  numero  2)  inteso  ad  accertare  il  possesso  del
requisito attitudinale necessario per l'espletamento delle funzioni e
degli  incarichi  previsti  nelle  categorie/specialita'  del   ruolo
Marescialli dell'Aeronautica Militare. L'accertamento sara'  condotto
con i criteri stabiliti dalla direttiva  n.  80  -  edizione  2006  e
successive    modificazioni,    impartita    dal    Comando    Scuole
dell'Aeronautica  Militare,   recante   "norme   per   la   selezione
psicoattitudinale  dei  candidati  partecipanti   ai   concorsi   per
l'Aeronautica  Militare".  Tale  accertamento,  i  cui  elementi   di
dettaglio  sono  indicati  nell'allegato  R,  che  costituisce  parte
integrante del presente bando, si svolgera' presso la  citata  Scuola
Marescialli dell'Aeronautica  Militare  di  Viterbo  ed  avranno  una
durata presumibile di 9 giorni calendariali. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
e' definitivo e comporta l'esclusione dal  concorso  senza  ulteriori
comunicazioni. 
    3. Tutti i candidati potranno usufruire di vitto  e  di  alloggio
presso la predetta  Scuola,  compatibilmente  con  le  disponibilita'
logistiche del momento. 
    4. Non saranno ammessi alla ripetizione degli esercizi ginnici  e
quindi  saranno  giudicati   inidonei   i   candidati   che   durante
l'effettuazione degli stessi dovessero  interromperli  per  qualsiasi
causa. Allo stesso modo, non saranno ammessi alla  ripetizione  degli
esercizi i candidati che li avranno  portati  comunque  a  compimento
anche se con esito negativo. 
    5. Coloro i  quali  durante  la  permanenza  presso  il  predetto
Istituto, o comunque prima  dell'inizio  delle  prove  di  efficienza
fisica, incorreranno  in  infortunio/indisposizione,  dovranno  farlo
immediatamente presente alla competente commissione  che  provvedera'
agli adempimenti indicati al successivo comma. 
    6. I candidati di cui al precedente comma 5, nonche'  coloro  che
lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti - per  i  quali
dovranno portare al  seguito  ed  esibire,  prima  dell'inizio  della
prova, idonea certificazione medica rilasciata da strutture sanitarie
pubbliche o,  se  militari,  dal  dirigente  del  servizio  sanitario
dell'ente d'appartenenza - saranno inviati a  cura  della  competente
commissione  presso  il  Dirigente  del  Servizio  Sanitario,  o  suo
sostituto, della predetta Scuola che adottera'  i  provvedimenti  del
caso. Se i candidati non sono riconosciuti in grado di  sostenere  le
prove, la predetta commissione proporra' alla Direzione Generale  per
il Personale Militare di convocare i candidati in altra data solo nel
caso in cui il recupero fisico imposto  dalla  patologia  riscontrata
sia compatibile con le date di  svolgimento  degli  accertamenti.  In
caso contrario la predetta commissione  attribuira'  il  giudizio  di
inidoneita'. Tale giudizio, che e' definitivo, comporta  l'esclusione
dal  concorso  senza  ulteriori  comunicazioni.   Parimenti   saranno
considerati rinunciatari ed esclusi  dal  concorso  i  candidati  che
risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione. 
    7.  I  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno   nuovamente
presentare il referto del test di gravidanza  (su  sangue  o  urine),
eseguito presso  strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari  o
private accreditate con il Servizio Sanitario Nazionale, in data  non
anteriore  a  cinque  giorni  lavorativi  precedenti  alla  data   di
presentazione presso il predetto Istituto. La  mancata  presentazione
di detta documentazione,  necessaria  per  lo  svolgimento  in  piena
sicurezza      dell'accertamento      attitudinale,      determinera'
l'allontanamento   del   concorrente   dalla   sede   concorsuale   e
l'esclusione dal concorso. In caso di accertato stato di  gravidanza,
invece, si procedera' secondo quanto stabilito all'articolo 13, comma
4 del presente bando. 
                               Art. 38 
 
 
Prova  scritta  per  l'accertamento  delle  qualita'   culturali   ed
                            intellettive 
 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  sanitario  e
attitudinale di cui ai precedenti articoli 36 e 37 saranno ammessi  a
sostenere  la  prova  scritta  per  l'accertamento   delle   qualita'
culturali ed intellettive. L'ordine di convocazione, la sede, la data
e l'ora di svolgimento della prova saranno resi noti mediante  avviso
consultabile  nell'area  pubblica  del  portale,  nonche'  nei   siti
www.persomil.difesa.it, www.aeronautica.difesa.it. Lo  stesso  potra'
riguardare il rinvio ad altra data della pubblicazione  suddetta.  La
pubblicazione avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  La  Direzione  Generale  per  il
Personale Militare, si riserva  la  facolta'  di  pubblicare  con  le
stesse modalita', un archivio dal quale saranno estratti, con criteri
di  casualita',  parte  dei  quesiti  che  costituiranno  la   prova,
indicativamente  dal  mese  di   giugno/luglio   2013.   La   mancata
presentazione presso la sede di esame nella data e nell'ora stabilita
o la presentazione in ritardo, ancorche'  dovuta  a  cause  di  forza
maggiore, comportera' l'irrevocabile esclusione dal concorso. 
    2. La prova consistera' nella somministrazione di un questionario
composto da 100 quesiti a risposta multipla, dei quali 60 di  cultura
generale (comprendenti domande  di  aritmetica,  algebra,  geometria,
anatomia, chimica, scienze naturali e lingua inglese) e  40  di  tipo
analitico-deduttivo, percettivo-spaziale, analitico-verbale. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'articolo 13  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487  riportate  nel
citato allegato O. Non e' ammessa  la  consultazione  di  vocabolari,
dizionari, testi e tavole. E' vietato, altresi', l'uso di computer  e
di  qualsiasi  apparecchiatura/supporto  informatico,  di  apparecchi
telefonici  o   ricetrasmittenti   e   di   apparecchi   elettronici.
L'inosservanza  di  tali  prescrizioni,  nonche'  delle  disposizioni
emanate dalla commissione esaminatrice di cui al precedente  articolo
7, comma 1, lettera c), numero 1), comporta l'esclusione dalla prova. 
    4.  I  candidati  che  nella  prova  conseguiranno  un  punteggio
inferiore a 36/60 saranno dichiarati inidonei. 
                               Art. 39 
 
 
                          Titoli di merito 
 
 
    La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  articolo  7,
comma 1, lettera c),  numero  1),  ai  fini  della  formazione  della
graduatoria finale, valutera', per i soli candidati  riconosciuti  in
possesso dei requisiti previsti dal precedente articolo 34, comma  1,
lettera b), i titoli di merito  di  cui  al  citato  allegato  M  con
l'assegnazione massima di 16 punti, in conformita' a quanto stabilito
nel suddetto allegato. 
                               Art. 40 
 
 
                    Graduatoria finale di merito 
 
 
    1. La citata commissione  esaminatrice  formera'  la  graduatoria
finale di merito dei candidati idonei secondo l'ordine definito dalla
somma aritmetica dei  punteggi  conseguiti  nella  prova  scritta  di
accertamento delle qualita'  culturali  ed  intellettive  di  cui  al
precedente articolo 38 e nella  valutazione  dei  titoli  di  merito.
Nella  redazione  della  graduatoria  finale  di  merito  la   citata
commissione terra' conto delle riserve di posti di  cui  all'articolo
33, comma 2. Fermo restando quanto precede, a  parita'  di  punteggio
sara' data la precedenza  al  candidato  in  possesso  di  titoli  di
preferenza di cui al  citato  allegato  N.  I  titoli  di  preferenza
saranno ritenuti validi  se  posseduti  alla  data  di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande, dichiarati nella  domanda  di
partecipazione al concorso e documentati all'atto della presentazione
presso la citata  Scuola  Marescialli  dell'Aeronautica  Militare  in
occasione della convocazione all'accertamento attitudinale secondo le
modalita' stabilite dal precedente articolo 8. In caso  di  ulteriore
parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane  di  eta'.
Il  presidente  della  commissione  esaminatrice   consegnera'   alla
Direzione  Generale  per  il  Personale   Militare   la   graduatoria
definitiva  su  supporto  cartaceo  e  informatico  non  riscrivibile
(CD-rom/DVD) e il file dovra' essere protetto da password. 
    2. La graduatoria finale di merito  e  la  nomina  dei  vincitori
saranno approvate con decreto del Direttore Generale per il Personale
Militare o di autorita' da lui delegata.  La  graduatoria  finale  di
merito del concorso sara' pubblicata  nel  giornale  Ufficiale  della
Difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale 4^ serie speciale.  Dal  giorno  di
pubblicazione del citato avviso  decorre  il  termine  per  eventuali
impugnative. I candidati potranno, inoltre, verificare l'esito finale
del concorso consultando il portale secondo le modalita' indicate  al
precedente articolo 5, nei  siti  internet  www.difesa.it/concorsi  e
www.aeronautica.difesa.it,     ovvero     nel      sito      intranet
www.persomil.sgd.difesa.it. 
                               Art. 41 
 
 
               Corso di formazione e specializzazione 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'ammissione  al  corso,
dovranno contrarre una ferma iniziale di due anni ed assoggettarsi ai
regolamenti militari vigenti.  Coloro  che  non  sottoscriveranno  la
relativa dichiarazione saranno considerati  rinunciatari  ed  espulsi
dal  corso  ai  sensi  dell'articolo  599  del  citato  decreto   del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Il corso di formazione  e  specializzazione,  comprensivo  dei
tirocini complementari e degli esami intermedi e finali, avra' durata
biennale  e  sara'  articolato  in  due  fasi  di  cui  la  prima  e'
finalizzata alla  formazione  etico-militare  degli  Allievi  e  alle
istruzioni tecnico-professionali di base, la seconda al completamento
della preparazione tecnico-professionale in relazione alle  categorie
e specialita' di assegnazione. 
    3. Per essere ammessi al secondo  anno  di  corso  e  agli  esami
finali  previsti   al   termine   del   periodo   di   formazione   e
specializzazione, gli Allievi dovranno superare gli esami intermedi e
le esercitazioni pratiche prescritti per ciascun anno di corso. 
    4. Gli Allievi  saranno  iscritti,  a  cura  dell'Amministrazione
della Difesa, al corso di studi per il conseguimento della laurea  di
1° livello in Scienze organizzative e gestionali presso l'Universita'
degli studi della Tuscia di Viterbo ovvero ad uno dei corsi di laurea
delle professioni sanitarie presso  la  sede  distaccata  di  Viterbo
dell'Universita' degli studi "La Sapienza" di Roma. 
    5. Gli ammessi alla Scuola Marescialli dell'Aeronautica  Militare
che hanno gia' sostenuto esami universitari del  corso  di  studi  da
frequentare  non  potranno   comunque   farli   valere   e   dovranno
sottoscrivere,  all'atto  dell'iscrizione  all'Universita',  apposita
rinuncia. I vincitori gia' in possesso di una delle  lauree  indicate
al comma precedente potranno comunque essere assegnati alle categorie
per le quali e' previsto il  conseguimento  del  medesimo  titolo  di
studio; in tal caso non  verranno  iscritti  alla  relativa  facolta'
universitaria, ma frequenteranno  un  corso  di  formazione  definito
dallo Stato Maggiore dell'Aeronautica. 
    6. In relazione alle specifiche esigenze organiche e  di  impiego
dell'Aeronautica Militare gli Allievi saranno assegnati ad una  delle
categorie/specialita' previste per il  ruolo  dei  Marescialli  dalle
direttive in vigore a cura di una apposita commissione, nominata  con
provvedimento del Direttore Generale per il Personale Militare  o  di
autorita' da lui delegata. Gli Allievi che aspirano  all'assegnazione
della categoria "controllo spazio aereo", qualora prevista tra quelle
disponibili, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti al fine  di
determinare il possesso dei  requisiti  psicofisici  ed  attitudinali
stabiliti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90. 
    7. Dopo il superamento degli esami finali del corso  gli  Allievi
saranno nominati, sulla base della relativa  graduatoria  di  merito,
Maresciallo di  3^  classe  in  servizio  permanente  con  decorrenza
giuridica dal giorno successivo alla data in cui hanno avuto  termine
gli  esami  finali  e  dovranno  sottoscrivere  una  ulteriore  ferma
quinquennale, durante la quale termineranno l'iter scolastico. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica Italiana. 
 
    Roma, 19 febbraio 2013 
 
                                       Gen. C. A. Francesco TARRICONE 
 
Amm. Isp. capo (CP) Pierluigi CACIOPPO