Concorso per 27 atleti - 'fiamme oro' polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 27
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 32 del 23-04-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO Concorso (Scad. 23 maggio 2013) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 27 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati ne ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 23-04-2013
Data Scadenza bando 23-05-2013
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MINISTERO DELL'INTERNO

Concorso (Scad. 23 maggio 2013)

Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di 27 atleti da assegnare ai gruppi sportivi della Polizia di Stato - Fiamme Oro, che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
                         DIRETTORE GENERALE 
                      della Pubblica Sicurezza 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n.  121  e  successive  modifiche,
recante il  nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione  della  Pubblica
Sicurezza; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato e  il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica  3  maggio  1957,  n.  686  e  successive
modifiche; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335 e successive modifiche, recante  l'ordinamento  del  personale
della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia; 
    Visto l'art. 77 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
ottobre 1985, n. 782, che ha, tra l'altro, previsto  la  costituzione
dei gruppi sportivi "Polizia di Stato -Fiamme Oro"; 
    Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53,  concernente
le qualita' morali e di condotta di cui devono essere in  possesso  i
candidati ai concorsi per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  della
Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487  e  successive  modifiche,  recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive  modifiche  ed
integrazioni,   recante   misure   urgenti   per    lo    snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo; 
    Vista la legge 8 luglio 1998, n. 230 e  successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia  di  obiezione   di
coscienza; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante "Delega  al  Governo
in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo Forestale
dello Stato, del Corpo della Guardia di Finanza e  della  Polizia  di
Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia"; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio  2001,  n.  53,  recante
disposizioni integrative e  correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
le norme generali sull'ordinamento del lavoro alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
norme sulla tutela delle persone e  di  altri  soggetti  rispetto  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il  decreto  ministeriale  del  30  giugno  2003,  n.  198,
concernente il regolamento dei  requisiti  di  idoneita'  psichica  e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  29  dicembre
2003, n. 393, con il quale, in attuazione dell'art. 6, comma 4, della
citata legge 31 marzo 2000, n. 78, e' stato  emanato  il  Regolamento
concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi  sportivi
"Polizia di Stato - Fiamme Oro"; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno  28  aprile  2005,  n.
129, concernente il regolamento recante le modalita' di accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto l'art. 28 della legge 4 novembre 2010,  n.  183,  il  quale
prevede che per particolari discipline sportive, i limiti,  minimo  e
massimo, di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco sono  fissati,  rispettivamente,  in  diciassette  e
trentacinque anni; 
    Ritenuta la necessita'  di  bandire  un  concorso  pubblico,  per
titoli, per l'assunzione di n.  27  atleti  da  assegnare  ai  gruppi
sportivi "Polizia di Stato - Fiamme Oro",  da  inquadrare  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per  l'assunzione
di 27 atleti da assegnare ai gruppi  sportivi  "Polizia  di  Stato  -
Fiamme Oro",  che  saranno  inquadrati  nel  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ad  atleti  riconosciuti
di interesse  nazionale  dal  Comitato  Olimpico  Nazionale  Italiano
(C.O.N.I.) o dalle Federazioni sportive  nazionali,  in  possesso  di
almeno uno dei titoli valutabili  di  cui  all'art.  5  del  presente
bando, e dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo  degli  agenti
ed assistenti della Polizia di Stato. 
    I posti messi a concorso nella qualifica  iniziale  del  predetto
ruolo sono ripartiti nel modo seguente: 
      Centro  Nazionale  Fiamme  Oro  -  Sport  Alpini   c/o   Centro
Addestramento Alpino di Moena - n. 4 posti cosi' suddivisi: 
        n. 1 atleta, di sesso femminile, disciplina sci  fondo;  Cod.
01; 
        n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  sci  alpino,
specialita' Slalom e Slalom Gigante; Cod. 02; 
        n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  pattinaggio
velocita' pista lunga; specialita' sprint Cod. 03; 
        n. 1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  pattinaggio
artistico figura individuale; Cod. 04. 
      Centro Nazionale Fiamme Oro - Atletica Leggera c/o  2°  Reparto
Mobile di Padova - n. 3 posti cosi' suddivisi: 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica  leggera,
specialita' 60 mt. ad ostacoli e 110 mt. ad ostacoli; Cod. 05; 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica  leggera,
specialita' lancio del disco e getto del peso; Cod. 06; 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina atletica  leggera,
specialita' salto in lungo; Cod. 07. 
      Centro Nazionale Fiamme Oro c/o Centro Polifunzionale di Roma -
Spinaceto - n. 13 posti cosi' suddivisi: 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina judo, categoria kg
60; Cod. 08; 
        n. 1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  lotta  stile
libero, categoria kg 96; Cod. 09; 
        n.  1   atleta,   di   sesso   maschile,   disciplina   lotta
greco-romana, categoria kg 66; Cod. 10; 
        n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto,
specialita' mt. 200 e 400 stile libero; Cod. 11; 
        n.  1  atleta,  di   sesso   femminile,   disciplina   tuffi,
specialita' trampolino mt. 1 e mt. 3 individuale e sincro mt. 3; Cod.
12; 
        n.  1  atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  salvamento,
specialita' 200 mt. stile libero passaggi sub e 200 mt.  super  life;
Cod. 13; 
        n.  1  atleta,   di   sesso   femminile,   disciplina   nuoto
sincronizzato, specialita' duo e solo; Cod. 14; 
        n.  2  atleti,  di  sesso   femminile,   disciplina   karate,
specialita' kata; Cod. 15; 
        n.  1  atleta,  di  sesso   maschile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto; Cod. 16; 
        n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,   disciplina   scherma,
specialita' fioretto; Cod. 17; 
        n. 1 atleta, di sesso  maschile,  disciplina  tiro  a  segno,
specialita' carabina 10 mt; Cod. 18; 
        n.  1  atleta,  di  sesso  femminile,  disciplina  triathlon,
specialita' triathlon olimpico; Cod. 19. 
      Centro Nazionale Fiamme Oro - Rugby clo 1°  Reparto  Mobile  di
Roma - n. 5 posti cosi' suddivisi: 
        n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  rugby,  ruolo
pilone destro; Cod. 20; 
        n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  rugby,  ruolo
pilone sinistro; Cod. 21; 
        n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  rugby,  ruolo
numero 8 (terza centro); Cod. 22; 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  rugby,  ruolo  2°
linea; Cod. 23; 
        n. 1 atleta,  di  sesso  maschile,  disciplina  rugby,  ruolo
utility back; Cod. 24. 
      Centro Nazionale Fiamme Oro - Nuoto Gran Fondo c/o Questura  di
Napoli - n. 1 posto cosi' specificato: 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina  nuoto  di  fondo,
specialita' 10 Km.; Cod. 25. 
      Centro Nazionale Fiamme Oro -  Motociclismo  c/o  Compartimento
Polizia Stradale - Milano - n. 1 posto cosi' specificato: 
        n. 1 atleta, di sesso maschile, disciplina trial; Cod. 26. 
    2. Qualora non dovessero essere coperti i posti per  una  o  piu'
delle   discipline/specialita'    tra    quelle    sopra    indicate,
l'Amministrazione si riserva la facolta' di devolvere gli  stessi  ad
un'altra disciplina/ specialita' tra quelle  indicate  al  precedente
comma 1. 
    3. Il Capo della Polizia  -  Direttore  Generale  della  Pubblica
Sicurezza, in relazione all'applicazione di disposizioni  in  materia
di contenimento della spesa  pubblica,  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente bando, nonche'  di  differire  o  di
contingentare  l'ammissione  dei   vincitori   alla   frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
    a) cittadinanza italiana; 
    b) godimento dei diritti civili e politici; 
    c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto  il  35°
anno di eta'; 
    d) possedere le qualita' morali e di condotta previste  dall'art.
26, della legge 1° febbraio 1989, n. 53; 
    e) titolo di studio di diploma di scuola secondaria di 1° grado o
equipollente; 
      f)  essere  stato  riconosciuto  da  parte  del  CONI  o  dalle
Federazioni sportive  nazionali  atleta  di  interesse  nazionale  ed
inoltre essere in possesso di almeno uno dei titoli valutabili di cui
all'art. 5 del presente bando; 
      g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale  al  servizio  di
polizia  in  conformita'  alle  disposizioni  contenute  nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. 
    In particolare, per quanto attiene ai requisiti psicofisici, sono
richiesti: 
      1. sana e robusta costituzione fisica; 
      2. statura non inferiore a m. 1,65 per gli uomini e a  m.  1,61
per le donne. Il rapporto altezza peso, il tono e l'efficienza  delle
masse muscolari, la distribuzione del pannicolo adiposo e il trofismo
devono  rispecchiare  un'armonia  atta  a  configurare   la   robusta
costituzione   e   la   necessaria   agilita'   indispensabile    per
l'espletamento dei servizi di polizia; 
      3. senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5/10  nell'occhio  che
vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per ciascun  occhio  per  una
correzione massima  complessiva  di  una  diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    Costituiscono, inoltre, cause di non idoneita'  per  l'ammissione
al concorso le imperfezioni e le infermita' indicate nella tabella  1
allegata al predetto decreto ministeriale 198/2003. 
    h) per i candidati soggetti alla leva nati entro il 1985,  essere
in regola nei riguardi degli obblighi di  leva  e  non  essere  stati
ammessi al servizio civile in qualita'  di  obiettori  di  coscienza,
ovvero di non aver assolto gli obblighi di leva  quali  obiettori  di
coscienza, salvo l'aver espresso formale e irrevocabile  rinuncia  al
suddetto status. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione
al concorso e mantenuti fino  alla  data  dell'immissione  nel  ruolo
degli agenti ed assistenti della Polizia  di  Stato,  escluso  quello
previsto al comma 1, lettera c). 
    3. Non sono ammessi al concorso coloro  che  sono  stati  espulsi
dalle Forze Armate, dai Corpi militarmente organizzati  o  destituiti
da  pubblici  uffici,   dispensati   dall'impiego   per   persistente
insufficiente rendimento, ovvero decaduti  dall'impiego  statale,  ai
sensi dell'art.  127,  primo  comma,  lettera  d),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' coloro che
hanno riportato una condanna a pena detentiva per delitto non colposo
o sono stati sottoposti a misure di sicurezza o di prevenzione. 
    4.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   il
requisito della condotta e delle  qualita'  morali  dei  candidati  e
quelli dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di
polizia, nonche' le cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego. In particolare, la Commissione esaminatrice, di cui
al successivo art. 7, provvedera' alla verifica dei titoli  sportivi,
di cui al precedente comma 1,  lettera  f),  al  fine  di  accertarne
l'ammissibilita' per la partecipazione al concorso. 
    5. L'esclusione dal concorso  per  difetto  di  uno  o  piu'  dei
requisiti prescritti, sara' disposta in qualunque momento con decreto
motivato del Capo della Polizia - Direttore Generale  della  Pubblica
Sicurezza. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. Le domande di  partecipazione  al  concorso  andranno  redatte
sull'apposito modulo allegato al presente bando (All. 1)  a  pena  di
inammissibilita' e dovranno  essere  presentate  esclusivamente  alla
Questura della provincia di residenza entro il termine perentorio  di
trenta giorni,  a  decorrere  dal  giorno  successivo  alla  data  di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale -  «Concorsi  ed  esami».  Le
domande potranno inoltre essere inviate alla Questura della provincia
di residenza a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento  entro
il predetto  termine;  a  tal  fine  fara'  fede  il  timbro  a  data
dell'ufficio  postale  accettante.  L'avviso  di  ricevimento  dovra'
essere conservato dal candidato. 
    I  candidati  minori  di  anni   diciotto   dovranno,   altresi',
presentare l'autorizzazione all'arruolamento nella Polizia  di  Stato
(All. 4), compilata in ogni sua parte da entrambi i  genitori  o  dal
genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o, in mancanza di
essi, dal tutore. 
    I candidati che si trovano all'estero possono inviare la  domanda
alle Rappresentanze Diplomatiche o  agli  Uffici  Consolari,  che  ne
cureranno l'invio alla Questura della provincia di residenza o  nelle
cui liste elettorali  sono  iscritti;  le  Questure  provvederanno  a
tenere contatti diretti con le suddette  Rappresentanze  Diplomatiche
ed Uffici Consolari, per quanto necessario all'eventuale  istruttoria
delle pratiche concorsuali. I  soli  candidati  residenti  all'estero
dovranno spedire la domanda a mezzo di  raccomandata  con  avviso  di
ricevimento al Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' Concorsuali -
via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 Roma - Italia. 
    Qualora la domanda di partecipazione venga  spedita  a  mezzo  di
raccomandata,  andra'  riportato  sulla  busta,  sul   tagliando   di
spedizione e  sull'avviso  di  ricevimento,  il  seguente  codice  di
concorso: FO/2013. 
    I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
    a) il  cognome  ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
    b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
    c) il possesso della cittadinanza italiana; 
    d) il Comune presso le cui liste elettorali sono iscritti  ovvero
il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle  liste
medesime; 
    e) l'immunita' da condanne ovvero le  eventuali  condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
    f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'Istituto che lo ha
rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g) la posizione, per i soli aspiranti di  sesso  maschile  nati
entro  il  1985,  nei  riguardi  degli  obblighi  di  leva,  con   la
specificazione di non essere stati  ammessi  al  servizio  civile  in
qualita' di obiettori di coscienza, ovvero di non  aver  assolto  gli
obblighi di leva quali  obiettori  di  coscienza  o  l'aver  espresso
formale e irrevocabile rinuncia allo status di obiettore di coscienza
ai sensi dell'art. 1, comma 7-ter, della legge 2 agosto 2007, n. 130; 
      h) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva  per
la quale si concorre. 
    2.  La  domanda  di  partecipazione  e'  limitata  ad  una   sola
disciplina/specialita' scelta tra  quelle  elencate  all'art.  1  del
presente bando, che dovra' essere indicata dal  candidato  attraverso
gli appositi codici di riferimento. 
    3. Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione
del recapito  presso  il  quale  si  desidera  che  l'Amministrazione
effettui le comunicazioni relative al  presente  concorso.  Eventuali
variazioni  del  predetto   recapito   dovranno   essere   comunicate
tempestivamente, a mezzo di raccomandata con  avviso  di  ricevimento
indirizzata direttamente al  Ministero  dell'Interno  -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse Umane  -
Ufficio III - Attivita' concorsuali, via del Castro Pretorio n.  5  -
00185 - Roma. 
    4.  Nelle  domande  dovranno  essere,  altresi',   indicati   gli
eventuali titoli di preferenza di cui all'art.  5,  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita'  di
punteggio, si intendono far valere. Tale  indicazione  dovra'  essere
riportata nello spazio riservato  alle  annotazioni  integrative  del
citato modello di domanda allegato al  presente  bando.  Qualora  non
espressamente dichiarati  nella  summenzionata  istanza,  i  medesimi
titoli non saranno presi in  considerazione  in  sede  di  formazione
della graduatoria concorsuale. 
    5. I  candidati  dovranno,  inoltre,  allegare  alla  domanda  di
partecipazione il modulo (All. 2) debitamente compilato in  ogni  sua
parte dalla Federazione  Nazionale  interessata,  sul  quale  saranno
indicati i titoli sportivi che i candidati intendano far valere,  tra
quelli indicati al successivo art. 5, ai  fini  della  determinazione
del punteggio di merito.  Sara'  altresi'  indicato,  dalla  medesima
Federazione, se il candidato e' attualmente riconosciuto  "atleta  di
interesse nazionale". 
    6. I titoli di studio e le  abilitazioni  professionali  indicati
nel successivo art.  6,  dovranno  essere  prodotti  mediante  idonea
dichiarazione sostitutiva di certificazione (All. 5). 
    7. I candidati dovranno apporre, a pena di nullita',  la  propria
firma in calce alla domanda. 
    8. L'Amministrazione non si assumera' alcuna responsabilita'  nel
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendente   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati,  ovvero  dalla  mancata  o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa. 
                               Art. 4 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno  2003,  n.  196,  i
dati personali  forniti  dai  concorrenti  saranno  raccolti  per  le
finalita' di gestione del concorso  e  saranno  trattati  presso  una
banca  dati  automatizzata,   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione. Le medesime informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
Titolo II del citato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Tali
diritti potranno essere fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero
dell'Interno - Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza  -  Direzione
Centrale per le Risorse Umane,titolare del trattamento. 
    4. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
III - attivita' concorsuali, della Direzione Centrale per le  Risorse
Umane. 
                               Art. 5 
 
 
             Titoli sportivi certificati dal CONI ovvero 
     dalle Federazioni sportive nazionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi  a  valutazione  i  seguenti  titoli  sportivi
certificati dal  CONI  o  dalle  Federazioni  sportive  nazionali,  a
livello centrale, di cui all'allegato elenco (All. 3): 
    a) Campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi;  terzo
classificato  alle  Olimpiadi;  record   olimpico;   finalista   alle
Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; 
    b)  Campione  mondiale;  secondo   classificato   al   campionato
mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale;
finalista  al  campionato  mondiale;  partecipazione  al   campionato
mondiale: fino a punti 25; 
    c) Vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla  coppa
del mondo; terzo classificato alla coppa del  mondo;  finalista  alla
coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo:  fino  a  punti
20; 
    d) Campione europeo; secondo classificato al campionato  europeo;
terzo classificato al campionato europeo; record  europeo;  finalista
al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo:  fino  a
punti 15; 
    e) Primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai  Giochi  del
Mediterraneo o ai Campionati Mondiali militari (CISM): fino  a  punti
12; 
    t) Campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato
italiano  assoluto;  terzo  classificato   al   campionato   italiano
assoluto; record italiano  assoluto;  Campionato  italiano  assoluto:
classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo  al
dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; 
    g)  Campione  italiano  di  categoria;  secondo  classificato  al
campionato italiano di categoria; terzo  classificato  al  campionato
italiano di  categoria;  record  italiano  di  categoria;  Campionato
italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal  settimo
al nono; dal decimo al dodicesimo; dal  tredicesimo  al  quindicesimo
posto: fino a punti 10; 
    h) Componente la  squadra  nazionale  assoluta  -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 10; 
    i) Componente la squadra nazionale di categoria -  convocato  per
competizioni  ufficiali  -   oltre   venticinque   convocazioni;   da
venticinque  convocazioni  a  scalare  fino  ad  un  minimo  di   una
convocazione: fino a punti 8; 
    j) Graduatoria  federale  nazionale  assoluta:  classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; 
    k) Graduatoria federale nazionale di categoria: classificato  dal
primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; 
      l)  Partecipazione  al  campionato  nazionale  di  rugby  serie
"Eccellenza"  (gia'  Super  10):  oltre  ventiquattro  presenze;   da
ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo  di  una  presenza:
fino a punti 10; 
      m) Partecipazione al campionato nazionale  di  rugby  serie  A:
oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare  fino
ad un minimo di una presenza: fino a punti 6; 
    2. La Commissione esaminatrice, di cui all'art. 7,  prendera'  in
considerazione solo i titoli sportivi certificati dal  CONI  o  dalle
Federazioni sportive nazionali, a  livello  centrale,  acquisiti  nei
dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando. 
    3. La Commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri
necessari per la valutazione dei  titoli  e  per  l'attribuzione  dei
relativi punteggi. 
                               Art. 6 
 
 
 Titoli di studio e abilitazioni professionali ammessi a valutazione 
 
 
    1. Saranno ammessi a valutazione i seguenti titoli  di  studio  e
abilitazioni professionali: 
      a): 
        1. diploma di laurea: fino a punti 2; 
        2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 
        3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5. 
      b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1. 
      c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. 
    I punteggi previsti ai punti a) e  b)  non  sono  cumulabili  tra
loro. 
    2. La valutazione dei titoli, di cui all'art. 5  ed  al  presente
articolo, e' limitata a quelli posseduti alla data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso. 
    3. I titoli valutati, di cui ai precedenti commi, ed  i  relativi
punteggi sono riportati su apposite schede individuali,  sottoscritte
dal Presidente e da tutti i componenti della commissione,  che  fanno
parte integrante degli atti del concorso. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    1. La Commissione esaminatrice per  la  valutazione  dei  titoli,
nominata con decreto del Capo  della  Polizia  -  Direttore  Generale
della Pubblica  Sicurezza  e'  presieduta  da  un  funzionario  della
Polizia di Stato con qualifica non inferiore a Dirigente Superiore, e
composta  dal  direttore  dell'Ufficio  per  il  coordinamento  delle
attivita' dei gruppi sportivi "Polizia di Stato  -  Fiamme  Oro"  del
Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza,  da  un  funzionario  della
Direzione Centrale per le Risorse  Umane  e  da  un  funzionario  del
C.O.N.I.. 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente  ai
ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 
    3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di
uno dei componenti o del segretario della  Commissione,  puo'  essere
prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu'
segretari  supplenti,  da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di
costituzione  della  Commissione  esaminatrice   o   con   successivo
provvedimento. 
                               Art. 8 
 
 
    Accertamenti dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 
 
 
    1. Per quanto  attiene  alla  visita  medica  per  l'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento  dei  requisiti
attitudinali, i candidati saranno  convocati  mediante  pubblicazione
del  diario  degli  accertamenti  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed esami» del  31
maggio 2013. Tale comunicazione avra' valore di notifica a tutti  gli
effetti nei confronti dei candidati. 
    2.   I   concorrenti   saranno   sottoposti   agli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica, nonche' all'accertamento  dei  requisiti
attitudinali, secondo quanto disposto  dal  decreto  ministeriale  28
aprile 2005 n.129 e dal decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198. 
    3. I candidati, all'atto della  presentazione  agli  accertamenti
fisici e psichici, muniti di un documento di riconoscimento in  corso
di  validita',  dovranno  presentare   la   seguente   documentazione
sanitaria, pena l'esclusione dal concorso, con data non  anteriore  a
tre mesi rispetto a  quella  della  presentazione  agli  accertamenti
psicofisici: 
    a) certificato anamnestico, come da modello allegato al  presente
bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui  all'art.  25  della
legge 23 dicembre 1978, n. 833 e  dall'interessato,  con  particolare
riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel  decreto
ministeriale 30 giugno 2003, n. 198; in tal senso il candidato potra'
produrre accertamenti clinici o  strumentali  inerenti  le  pregresse
patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; 
    b)  esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso   una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
    c)  esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una   struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N., con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
    1. esame emocromocitometrico con formula; 
    2. esame chimico e microscopico delle urine; 
    3. creatininemia; 
    4. gamma GT; 
    5. glicemia; 
    6. GOT (AST); 
    7. GPT (ALT); 
    8. HbsAg; 
    9. Anti HbsAg; 
    10. Anti Hbc; 
    11. Anti HCV. 
    4. I candidati che risultino non idonei ai predetti accertamenti,
ovvero che non si siano presentati nel luogo, nel giorno  e  nell'ora
per essi stabiliti, sono esclusi dal concorso  con  decreto  motivato
del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza. 
                               Art. 9 
 
 
                             Graduatoria 
 
 
    1. Espletate le visite psicofisiche ed attitudinali, ed  ultimata
la valutazione dei titoli, la Commissione, individuata dal precedente
art.  7,  forma  le  graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/ specialita' sportive, sulla base  del  punteggio  finale,
conseguito da ciascun candidato ai sensi dei precedenti articoli 5  e
6. 
    2. A parita' di merito, saranno applicate le preferenze  previste
dall'art. 5, del decreto del Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche. 
                               Art. 10 
 
 
                      Pubblicazione graduatoria 
 
 
    1. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
saranno approvate le graduatorie  di  merito  relative  alle  singole
discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi  complessivi
attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli e  verranno
dichiarati i vincitori del concorso.  Con  lo  stesso  decreto  sara'
approvata la graduatoria finale dei  vincitori.  Le  graduatorie  del
concorso saranno pubblicate nel Bollettino  ufficiale  del  Personale
del Ministero  dell'Interno  e  di  tale  pubblicazione  verra'  data
notizia mediante avviso nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
    2. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorrera'  il
termine,  rispettivamente  di  giorni sessanta  e   centoventi,   per
eventuali impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale, ai sensi
decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, ovvero al Presidente della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199. 
                               Art. 11 
 
 
                          Nomina vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno nominati allievi agenti della
Polizia di Stato, ed ammessi alla frequenza del prescritto  corso  di
formazione. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede  e  nel  termine  loro  assegnato  per  la  frequenza  del
prescritto corso di  formazione  saranno  dichiarati  decaduti  dalla
nomina. 
                               Art. 12 
 
 
     Documenti da produrre all'atto dell'assunzione in servizio 
 
 
    1. I vincitori del concorso, all'atto dell'assunzione in servizio
presso le scuole di formazione, saranno invitati,  entro  il  termine
perentorio di giorni trenta, a produrre le certificazioni, ovvero  le
relative dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 46 del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, comprovanti
i sotto-elencati requisiti: 
    a) non aver riportato condanne a pena detentiva per  delitti  non
colposi e non  essere  stati  sottoposti  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
    b) la cittadinanza italiana; 
    c) il godimento dei diritti politici; 
    d) il luogo e la data di nascita; 
    e) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei  confronti
degli obblighi di leva. 
    2. Le dichiarazioni  indicate  alle  lettere  a),  b)  e  c)  non
dovranno  essere  anteriori  a  sei  mesi  rispetto  alla   data   di
presentazione. 
    3. Le  dichiarazioni  di  cui  alle  lettere  b)  e  c)  dovranno
attestare, altresi', che gli  interessati  erano  in  possesso  della
cittadinanza e godevano dei  diritti  politici  anche  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
partecipazione al concorso. 
    4. L'Amministrazione provvedera' ad effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive. Chiunque  rilascia
dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti
dal presente bando di concorso, e' punito ai sensi del codice  penale
e delle leggi speciali in materia. 
    5. La mancata presentazione, entro  il  termine  previsto,  della
documentazione  indicata  nel  presente  articolo,   implichera'   la
decadenza dalla nomina ad allievo agente della Polizia di Stato. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale - «Concorsi ed Esami». 
      Roma, 16 aprile 2013 
 
 
 
                                 p. il Capo della Polizia             
                        Direttore generale della pubblica sicurezza   
                      Il vice direttore generale con funzioni vicarie 
                                         Marangoni