Concorso per 52 dirigenti fisici (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 52
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 30-04-2013
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA Concorso (Scad. 30 maggio 2013) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei diretto ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 02-05-2013
Data Scadenza bando 30-05-2013
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MINISTERO DELL'INTERNO DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

Concorso (Scad. 30 maggio 2013)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico del ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato

 
 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
                         DIRETTORE GENERALE 
                      DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modifiche  ed
integrazioni, concernente il nuovo  ordinamento  dell'Amministrazione
della Pubblica Sicurezza; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, e il
relativo  regolamento  di  esecuzione,  approvato  con  decreto   del
Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,  n.  686,  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n.  487,  e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  recante  norme
sull'accesso agli  impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970,  n.  1077,  recante  il  riordinamento  delle  carriere   degli
impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 337, e successive modifiche ed integrazioni, recante l'ordinamento
del  personale  della  Polizia  di  Stato   che   espleta   attivita'
tecnico-scientifica o tecnica; 
    Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334,  recante  il
riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente della  Polizia
di Stato, e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il regolamento contenente le norme per l'accesso,  tra  gli
altri, al  ruolo  dei  direttori  tecnici  della  Polizia  di  Stato,
approvato con decreto ministeriale 2 dicembre 2002, n. 276; 
    Visto il decreto ministeriale 30 giugno 2003, n. 198, concernente
i requisiti di idoneita' fisica ed attitudinale di cui devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge l° febbraio 1989, n. 53, concernente  disposizioni
relative alla Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Interno  in  data  6  febbraio
2004, con il quale sono state individuate,  tra  l'altro,  le  classi
delle lauree specialistiche di cui bisogna  essere  in  possesso  per
l'accesso ai vari ruoli dei direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Visto il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e
della Ricerca, di concerto con il Ministro della  Funzione  Pubblica,
in data 9 luglio 2009, con il quale  viene  definita  l'equiparazione
tra ciascuna delle nuove  classi  delle  lauree  magistrali  (LM),  i
diplomi di laurea (DL) previsti  dall'ordinamento  didattico  vigente
prima dell'adeguamento ai sensi dell'art. 17, comma 95,  della  legge
15 maggio 1997, n. 127, e delle  sue  disposizioni  attuative,  e  le
classi delle lauree specialistiche  (LS)  introdotte  a  seguito  del
predetto adeguamento; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modifiche  ed
integrazioni,  recante  nuove  norme  in  materia   di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
    Vista la legge 30 giugno 2003,  n.  196,  recante  il  codice  in
materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
codice dell'ordinamento militare; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni,  con  legge  4  aprile  2012,  n.  35,
recante disposizioni urgenti  in  materia  di  semplificazioni  e  di
sviluppo; 
    Visto l'art. 2-quater, lettera a), del  decreto-legge  20  giugno
2012, n. 79, convertito dalla legge 7 agosto 2012,  n.  131,  che  ha
apportato una modifica all'art. 31, comma 1, del decreto  legislativo
n. 334 del 2000, prevedendo un limite di eta' per la partecipazione a
concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei
direttori tecnici della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228 recante  le  disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato; 
    Visto il proprio decreto n 333-E/276.0.43/2013 del 5  marzo  2013
che ha determinato in n. 52 i  posti  della  qualifica  iniziale  del
ruolo dei direttori tecnici fisici della Polizia di Stato da  coprire
mediante pubblico concorso; 
    Considerato  che  non  e'  possibile  prevedere  il  numero   dei
candidati  e  che,  pertanto,  si  rende   indispensabile   stabilire
successivamente il diario e la sede o le sedi in cui  si  svolgeranno
le prove scritte d'esame o l'eventuale prova preselettiva; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
conferimento di 52 posti di direttore tecnico fisico  del  ruolo  dei
direttori tecnici fisici della Polizia di Stato. 
    2. I posti messi a concorso sono ripartiti nei  seguenti  profili
professionali: 
      Fisico analista di procedure nel settore telematica n.  20  (di
cui n. 5 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a)  e  n.  1
riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); 
      Fisico analista di sistemi nel settore telematica n. 20 (di cui
n. 5 riservati ai sensi del  successivo  comma  3  lett.  a)  e  n. 1
riservato ai sensi del successivo comma 3 lett. b)); 
      Fisico merceologo nel settore equipaggiamento n. 12 (di cui  n.
3 riservati ai sensi del successivo comma 3 lett. a) e n. 1 riservato
ai sensi del successivo comma 3 lett. b)). 
    3. Si applicano le seguenti riserve: 
      a) il 25% dei posti sono destinati  agli  orfani,  al  coniuge,
ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado qualora unici
superstiti del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia,
deceduto in servizio e per causa di  servizio;  la  predetta  riserva
opera con priorita' assoluta  rispetto  ad  altre  riserve  di  posti
eventualmente previste da leggi  speciali  a  favore  di  particolari
categorie di persone; 
      b) il 2% dei posti sono destinati , ai sensi dell'art. 1005 del
decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  agli  Ufficiali   di
complemento che abbiano terminato senza demerito la  ferma  biennale,
nonche' agli Ufficiali in ferma prefissata collocati  in  congedo  ai
quali si applicano le norme  di  stato  giuridico  previste  per  gli
Ufficiali di complemento. 
    4. I posti riservati che non venissero coperti, per  mancanza  di
vincitori o idonei in possesso dei requisiti  di  cui  al  precedente
comma,  saranno  conferiti  in  ordine  di  graduatoria  agli   altri
candidati idonei non vincitori. 
    5. La partecipazione al concorso e' limitata ad un  solo  profilo
professionale,  scelto  tra  quelli  menzionati,  che  dovra'  essere
esplicitamente indicato dal candidato nell'apposito spazio del modulo
per la domanda di partecipazione. 
                               Art. 2 
 
 
                 Comunicazioni relative al concorso 
 
 
    1. Le date  ed  il  luogo  di  svolgimento  dell'eventuale  prova
preselettiva, di cui al successivo art. 6,  e  delle  prove  scritte,
nonche'  ogni  altra  comunicazione  relativa  al  concorso,  saranno
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  del  13  giugno  2013.   Tale
pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 3 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  i  candidati  devono  essere  in
possesso,  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione  della  domanda   di   partecipazione,   dei   seguenti
requisiti: 
      a) essere cittadino italiano; 
      b) godere dei diritti politici; 
      c)  possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta   previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      d) non aver compiuto i 32 anni di eta'.  Non  si  applicano  le
disposizioni di legge  relative  all'aumento  o  all'abrogazione  dei
limiti di eta' per l'ammissione ai pubblici  impieghi.  Al  personale
della  Polizia  di  Stato  e   a   quello   appartenente   ai   ruoli
dell'Amministrazione   civile   dell'Interno,   si    applicano    le
disposizioni previste dal decreto ministeriale 6 aprile 1999, n. 115; 
      e)  essere  in   possesso   dell'idoneita'   psico-fisica   per
l'espletamento dei compiti propri del  ruolo  dei  direttori  tecnici
della Polizia di Stato, cosi' come previsto dall'art. 6  del  decreto
ministeriale 30 giugno 2003,  n.  198,  e  dall'allegata  tabella  1,
nonche' dell'idoneita' attitudinale di cui alla successiva tabella  3
del medesimo  decreto,  pubblicato  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003; 
      f) non aver riportato condanne a pena detentiva per delitti non
colposi e  non  esser  stato  sottoposto  a  misure  di  sicurezza  o
prevenzione; 
      g) essere in possesso di un diploma di laurea appartenente alla
classe delle lauree magistrali indicata di  seguito  in  relazione  a
ciascuno dei profili professionali a concorso - ovvero di un  diploma
rilasciato  secondo  il  precedente  ordinamento   universitario   ed
equiparato alle sottoelencate lauree magistrali ai sensi del  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'Universita' e della Ricerca del  9
luglio 2009, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n. 233 del 7 ottobre  2009  -  conseguito
presso un'universita' della Repubblica  italiana,  o  di  un  diploma
straniero dichiarato equipollente ai sensi della  normativa  vigente.
In particolare, per concorrere ai posti del profilo professionale di: 
        1)  Fisico  analista  di  procedure:  classe   delle   lauree
magistrali in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66); 
        2) Fisico analista di sistemi: classe delle lauree magistrali
in Informatica (LM-18) o Sicurezza Informatica (LM-66); 
        3) Fisico  merceologo:  classe  delle  lauree  magistrali  in
Scienza e ingegneria dei materiali (LM-53); 
      h) possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione,
ove prevista per legge; 
      i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
      j) non esser  stato  espulso  dalle  forze  armate,  dai  corpi
militarmente organizzati o destituito da pubblici uffici,  dispensato
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduto da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lett.
d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3; 
      k)  non  essere  stato  espulso  da  un  corso  di   formazione
finalizzato all'immissione nei  ruoli  dei  direttori  tecnici  della
Polizia di Stato. 
    2.  L'amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad   accertare   i
requisiti di moralita' e  condotta  dei  candidati  e  gli  ulteriori
requisiti richiesti per la partecipazione  al  concorso,  nonche'  le
cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Per difetto dei requisiti di cui al precedente comma  1  sara'
disposta in qualsiasi momento, con decreto motivato, l'esclusione del
candidato dal concorso. 
                               Art. 4 
 
 
                      Domande di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
utilizzando la  procedura  informatica  disponibile  sul  sito  della
Polizia  di  Stato  http://www.poliziadistato.it  oppure   sul   sito
http://www.ripam.it/domandaonlinedirtecfisici, seguendo le istruzioni
ivi specificate, entro il termine perentorio di trenta  giorni  dalla
data di pubblicazione del presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale "Concorsi ed esami". 
    Al termine della  procedura  di  acquisizione  informatica  della
domanda di partecipazione al concorso, il candidato dovra' provvedere
a stampare, attraverso l'apposita funzione, la ricevuta  di  avvenuta
iscrizione da presentare ai varchi di accesso il giorno  della  prova
d'esame per la successiva sottoscrizione. 
    Qualora, negli ultimi  tre  giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione, sui citati siti  venisse  comunicata
l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i candidati,
nei termini di cui al primo comma, potranno inviare la domanda,  come
da fac-simile allegato al presente bando, a  mezzo  raccomandata  con
avviso  di  ricevimento,   presso   il   Ministero   dell'Interno   -
Dipartimento della Pubblica Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le
Risorse Umane - Ufficio III - Attivita' concorsuali - Via del  Castro
Pretorio, n. 5, 00185 Roma. 
    2. I candidati dovranno dichiarare nella domanda: 
      a) il cognome ed  il  nome;  le  candidate  coniugate  dovranno
indicare esclusivamente il cognome da nubile; 
      b) la data ed il comune di nascita nonche' il codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali del comune  di  residenza
ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle
liste medesime; 
      e) l'immunita' da condanne ovvero le eventuali condanne  penali
riportate ed i procedimenti penali pendenti a loro carico; 
      f) il diploma di  laurea  posseduto,  con  l'indicazione  della
classe  delle  lauree  magistrali  a   cui   appartiene   ovvero   e'
equipollente, del voto riportato, dell'universita' o istituto che  lo
ha rilasciato e della data del conseguimento; 
      g) possesso dell'abilitazione all'esercizio della  professione,
ove  prevista  per  legge,  con  l'indicazione  della  data  del  suo
conseguimento, del voto riportato e della  provincia  presso  il  cui
albo si e' iscritti; 
      h) la lingua straniera nella quale intendano sostenere la prova
d'esame di cui al successivo art. 11, comma 3, del presente bando,  a
scelta tra inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      i) per i candidati di sesso maschile, la posizione nei riguardi
degli obblighi di leva, con la specificazione  di  non  essere  stati
dichiarati obiettori di coscienza e, per  tale  motivo,  esser  stati
ammessi a prestare  servizio  militare  non  armato  ovvero  servizio
sostitutivo civile ai  sensi  ai  sensi  dell'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ovvero aver rinunciato  formalmente
e nei modi di legge allo status di obiettore di coscienza; 
      j) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause  dell'eventuale  risoluzione  di
precedenti rapporti di pubblico impiego. 
    3. Le domande  dovranno  riportare  la  precisa  indicazione  del
recapito presso il quale si desidera che  l'Amministrazione  effettui
le comunicazioni relative al presente concorso. Eventuali  variazioni
del predetto recapito dovranno essere  comunicate  tempestivamente  a
mezzo di raccomandata  indirizzata  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza -  Direzione  Centrale  per  le  Risorse  Umane -   Ufficio
Attivita' Concorsuali - Via del Castro Pretorio n. 5 - 00185 - Roma. 
    4. I candidati che intendano concorrere ai  posti  riservati,  di
cui al precedente art. 1, comma 2,  dovranno  farne  richiesta  nella
domanda di partecipazione al concorso,  precisando  gli  estremi  del
titolo in base al quale concorrono a tali posti. 
    5. Nelle domande dovranno essere indicati gli eventuali titoli di
precedenza e preferenza - a parita' di punteggio - di cui all'art.  5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che s'intendano far  valere.  Qualora  non  espressamente  dichiarati
nella  domanda  stessa,  i  medesimi  titoli  non  saranno  presi  in
considerazione in sede di formazione della graduatoria concorsuale. 
    6. L'amministrazione non assumera' alcuna responsabilita' per  il
caso  di  dispersione  delle  proprie  comunicazioni  dipendenti   da
inesatte  od  incomplete  indicazioni  del  recapito  da  parte   dei
candidati  ovvero  dalla  mancata   o   tardiva   comunicazione   del
cambiamento del recapito  stesso,  ne'  per  gli  eventuali  disguidi
postali non imputabili a propria colpa. 
                               Art. 5 
 
 
                    Titoli ammessi a valutazione 
 
 
    1. Le categorie di titoli ammessi a valutazione ed  il  punteggio
massimo attribuibile a ciascuna categoria sono stabiliti come segue: 
      a)  titoli  di  cultura  ulteriori  a  quelli   richiesti   per
l'ammissione al concorso fino a punti 9; 
      b) titoli professionali fino a punti 15; 
      c) titoli vari fino a punti 6. 
    2. Rientrano tra i titoli  di  cultura  di  cui  alla  precedente
lettera a): i diplomi di laurea; i diplomi  di  specializzazione;  le
abilitazioni all'insegnamento o  all'esercizio  di  professioni;  gli
attestati di frequenza di corsi di perfezionamento, qualificazione  e
simili rilasciati da un'istituzione statale, da un ente pubblico o da
un istituto riconosciuto dallo Stato, purche'  attinenti  al  settore
tecnico per il quale il candidato concorre e purche'  conclusisi  con
un giudizio di merito attribuito a seguito di esame finale. 
    3. Rientrano tra i titoli professionali di  cui  alla  precedente
lettera b) quelli riguardanti: l'espletamento di incarichi e  servizi
presso amministrazioni pubbliche o enti di diritto pubblico conferiti
con provvedimento dei competenti organi; lo svolgimento  a  carattere
volontario di attivita' di ricerca, di sperimentazione, di studio  in
genere  risultante  da   certificazioni   provenienti   da   istituti
universitari o istituti di  ricerca  o  sperimentazione,  di  diritto
pubblico o riconosciuti dallo Stato. 
    4. Rientrano tra i titoli vari di cui alla precedente lettera  c)
tutti quelli attinenti al ruolo degli fisici che non rientrano  nelle
precedenti categorie. 
    5. La valutazione dei titoli di cui al presente  articolo  verra'
effettuata nei confronti dei candidati che avranno superato le  prove
scritte e il relativo punteggio verra'  reso  noto  agli  interessati
prima  dell'effettuazione  della  prova  orale.  La  valutazione   e'
limitata ai titoli posseduti alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 
    6. I titoli redatti in lingua straniera  non  verranno  presi  in
considerazione se non corredati della traduzione in  lingua  italiana
certificata dalle competenti autorita'. 
    7. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul  contenuto   delle   eventuali   dichiarazioni   sostitutive   di
certificazioni o degli atti di notorieta' di cui agli articoli  46  e
47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.
445. 
                               Art. 6 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    1. Nel caso in cui il numero delle domande di partecipazione  sia
superiore a cinquanta volte il numero dei posti a concorso e non  sia
inferiore a cinquemila, verra' effettuata una prova preselettiva  per
determinare i candidati da ammettere alle successive  prove  scritte.
La  prova  preselettiva,  che  puo'  essere  effettuata  per   gruppi
predeterminati di candidati  secondo  l'ordine  alfabetico  del  loro
cognome, e' articolata in quesiti  con  risposta  a  scelta  multipla
riguardanti l'accertamento della conoscenza delle materie d'esame  di
cui al successivo art. 9. 
    2. Il superamento della prova preselettiva costituisce  requisito
essenziale di ammissione al concorso. Sulla  base  dei  risultati  di
essa e' ammesso a sostenere le prove scritte del concorso  un  numero
di candidati pari a cinque volte il numero dei posti messi a concorso
nonche', in  soprannumero,  i  candidati  che  abbiano  riportato  un
punteggio pari all'ultimo degli ammessi entro i limiti  dell'aliquota
predetta. La votazione conseguita non concorre  alla  formazione  del
punteggio finale di merito. 
    3.  A  ciascun  candidato  viene  somministrato  un  questionario
contenente un totale di 200 quesiti e 5 risposte per ciascun quesito,
di cui solo una esatta.  Il  tempo  massimo  a  disposizione  per  le
risposte ai predetti quesiti e' di 210 minuti. 
    4. I quesiti hanno un grado di difficolta' variabile in relazione
alla natura della domanda, che puo'  essere  facile,  di  difficolta'
media o difficile. Tali livelli di difficolta' sono espressi  con  un
valore numerico che va da 1 a 3. L'attribuzione  del  punteggio  alle
singole  risposte  e'  differenziata  in  relazione   al   grado   di
difficolta' della domanda. 
    5. I questionari da sottoporre ai candidati sono formati mediante
procedura automatizzata  tenendo  conto  dell'esigenza  di  ripartire
egualmente fra tutti  l'incidenza  del  grado  di  difficolta'  delle
domande. A tal fine  le  domande  facili  costituiscono  il  30%  del
totale, quelle di media difficolta' il 50% e quelle difficili il 20%. 
    6.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non   possono
avvalersi di codici, raccolte normative, testi, appunti di  qualsiasi
natura nonche' di strumenti idonei alla memorizzazione,  elaborazione
o trasmissione di dati ed informazioni. 
    7. Nell'apposito archivio informatico istituito presso il  Centro
Elettronico  Nazionale  del  Dipartimento  della  Pubblica  Sicurezza
vengono inseriti 5000 quesiti relativi  alle  discipline  di  cui  al
precedente comma 1. I quesiti vengono  resi  pubblici  quarantacinque
giorni prima dell'inizio dello svolgimento della  prova  preselettiva
sul     sito      Internet      della      Polizia      di      Stato
http://www.poliziadistato.it. 
    8. La graduatoria  della  prova  preselettiva  e'  approvata  con
decreto ministeriale di cui e' dato avviso nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  "Concorsi  ed  esami",
che ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 7 
 
 
              Accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
 
    1. I candidati non esclusi dalla partecipazione al concorso  sono
tenuti a sottoporsi, nel  luogo,  giorno  ed  ora  che  saranno  loro
preventivamente comunicati, alla visita medica per l'accertamento del
possesso dei requisiti di idoneita' fisica e psichica di cui all'art.
6 del decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198,  dell'assenza  di
patologie di cui all'allegata Tabella I,  nonche'  agli  accertamenti
circa il possesso dei requisiti attitudinali di cui  alla  Tabella  3
dello stesso  decreto,  pubblicato  sulla  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 177 del 1° agosto 2003. 
    2.  Gli  accertamenti  psico-fisici  saranno  effettuati  da  una
commissione composta da un primo dirigente medico  della  Polizia  di
Stato, che la presiede, due direttivi medici della Polizia di Stato e
due componenti  scelti  tra  i  docenti  universitari  ovvero  tra  i
dirigenti  medici  del  Servizio   Sanitario   Nazionale.   Ai   fini
dell'accertamento dei requisiti psico-fisici, il candidato, oltre  ad
essere sottoposto ad un esame clinico generale ed a prove strumentali
e  di  laboratorio,  dovra'  presentare  la  seguente  documentazione
sanitaria, con data non anteriore a tre mesi rispetto a quella  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici: 
      a)  certificato  anamnestico,  come  da  modello  allegato   al
presente bando, sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25
della  legge  23  dicembre  1978,  n.  833  e  dall'interessato,  con
particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali  indicate
nel decreto ministeriale 30 giugno 2003, n.  198;  in  tal  senso  il
candidato potra' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti
le pregresse patologie  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale. 
      b) esame  audiometrico  e  E.C.G.  da  effettuarsi  presso  una
struttura pubblica o accreditata con il S.S.N. con l'indicazione  del
codice identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata con il S.S.N.  con  l'indicazione  del  codice
identificativo regionale: 
        1 - esame emocromocitometrico con formula; 
        2 - esame chimico e microscopico delle urine; 
        3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST);
7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - Anti HbsAg; 10 -  Anti  Hbc;  11-  Anti
HCV. 
    3.  Un'apposita  commissione  di  selettori,  presieduta  da   un
funzionario del ruolo dei dirigenti tecnici psicologi e  composta  da
quattro funzionari del ruolo dei direttori  tecnici  psicologi  della
Polizia di Stato ovvero selettori  del  ruolo  dei  commissari  della
Polizia di Stato, sottoporra' i candidati risultati in  possesso  dei
requisiti psico-fisici all'accertamento delle qualita'  attitudinali,
consistente nello svolgimento di  test,  collettivi  ed  individuali,
integrati da un colloquio con un componente della commissione,  volti
ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento dei  compiti
connessi con l'attivita' di polizia. Su richiesta  del  selettore,  o
nel caso in cui i test siano risultati positivi ma il  colloquio  sia
risultato negativo, quest'ultimo verra' ripetuto in sede collegiale. 
    4. Le funzioni di  Segretario  delle  predette  commissioni  sono
svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della  Polizia  di
Stato, ovvero ai ruoli dell'Amministrazione civile  dell'Interno  con
qualifiche equiparate,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della
Pubblica Sicurezza. 
    5. I giudizi espressi dalle predette commissioni sono  definitivi
e comportano, in caso di non idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,
che sara' disposta con decreto motivato. 
    6. In relazione al numero dei candidati,  l'amministrazione  puo'
effettuare gli accertamenti di cui al presente articolo anche dopo le
prove scritte o dopo la prova orale. 
                               Art. 8 
 
 
                      Tutela dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 13, primo comma, del Decreto Legislativo 30
giugno  2003,  n.  196,  gli  esiti  degli  accertamenti  di  cui  al
precedente art. 7, nonche' i dati  personali  forniti  dai  candidati
nelle domande di partecipazione al concorso, saranno raccolti  presso
il Ministero dell'Interno - Dipartimento della  Pubblica  Sicurezza -
Direzione Centrale per le Risorse Umane  -  Ufficio  III -  Attivita'
Concorsuali per le finalita' di gestione del concorso medesimo. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso od alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    4. L'interessato gode, ove applicabili, dei  diritti  di  cui  al
citato decreto legislativo n. 196/2003. Tali diritti  potranno  esser
fatti valere nei confronti del Ministero dell'Interno -  Dipartimento
della Pubblica Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse  Umane -
Ufficio III - Attivita' Concorsuali, titolare del trattamento. 
    5. Il responsabile del trattamento e' il  Direttore  dell'Ufficio
III - Attivita' concorsuali. 
                               Art. 9 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte ed una prova  orale.
Le prove scritte, per  ciascuna  delle  quali  i  candidati  hanno  a
disposizione un tempo massimo di otto  ore,  vertono  sulle  seguenti
materie: 
    Settore Telematica - Fisico analista di Sistemi e Fisico analista
di Procedure 
 
                            Prove scritte 
 
    1ª prova: 
      Architettura degli elaboratori. 
      Sistemi operativi. 
      Reti e sistemi di telecomunicazione digitali. 
      Project management. 
      Sistemi per la protezione del software. 
    2ª prova: 
      Metodologie e tecniche di analisi, progettazione e sviluppo del
software e di  basi  dati.  Modelli  e  caratteristiche  dei  sistemi
distribuiti. 
      Sistemi informativi e datawarehousing. 
 
                             Prova orale 
 
    Materie delle prove scritte. 
    Sistemi  per  la  protezione  del  software,  dei  dati  e  delle
comunicazioni 
    Elementi di diritto pubblico. 
    Elementi di diritto penale. 
    Norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    Settore Equipaggiamento - Fisico Merceologo 
 
                            Prove scritte 
 
    1ª prova: 
      Risoluzione di esercizi di stechiometria e calcoli  relativi  a
problemi  di:   elettrochimica,   termochimica,   cinetica   chimica,
equilibrio chimico. 
      Caratteristiche  principali  delle  fibre   tessili   naturali,
artificiali, sintetiche. Costruzione di un tessuto e relative fasi. 
      Tecnica conciaria: rinverdimento, messa in calce,  macerazione,
piclaggio, concia al vegetale, concia minerale. 
    2ª prova: 
      Prove su cuoi e pelli secondo i sistemi  I.U.P.  ed  I.U.C.  ed
applicabilita' delle stesse per speciali tipi di calzature. 
      Lavorazione industriale sia  per  la  confezione  di  manufatti
tessili che calzaturieri,  i  vari  tempi,  le  varie  fasi.  Moderni
orientamenti tecnici in ordine ai  materiali  da  impiegare  ed  alle
modalita' di lavorazione di mobili ed arredi  sia  in  legno  che  in
metallo. 
 
                             Prova orale 
 
    Materie delle prove scritte. 
    Calcolo della quantita' di filato necessario per ordire una pezza
di tessuto di dimensioni note. - Titoli dei filati in ogni sistema. 
    Analisi dei filati e dei tessuti sia semplici che composti. 
    Funzionamento delle principali macchine tessili industriali. 
    Elementi di diritto pubblico. 
    Elementi di diritto penale. 
    Norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione  delle  prove  concorsuali,  al
fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. 
    3.  Prima  dell'inizio   della   prova   orale   la   commissione
esaminatrice determina i quesiti da porre ai candidati,  che  saranno
loro  rivolti  secondo  criteri   predeterminati   che   garantiscano
l'imparzialita' della prova. 
                               Art. 10 
 
 
      Adempimenti connessi allo svolgimento delle prove scritte 
 
 
    1. Prima dell'inizio di ciascuna  prova  scritta  la  commissione
prepara tre argomenti, se gli esami si  svolgono  in  un'unica  sede,
ovvero un solo argomento quando questi si svolgono in piu' sedi. 
    2. Gli argomenti appena  formulati  sono  chiusi  in  altrettante
buste sigillate e firmate esternamente  sui  lembi  di  chiusura  dal
presidente, dai componenti della commissione  e  dal  segretario.  Le
buste  sono  conservate  dal  presidente  della  commissione  e   dai
presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in  piu'
sedi. 
    3. Nel caso di svolgimento delle prove in un'unica sede,  all'ora
stabilita per ciascuna prova scritta il  presidente  invita  uno  dei
candidati a verificare la regolare chiusura  delle  buste  contenenti
gli argomenti ed invita il medesimo ad  estrarre  a  sorte  la  busta
contenente l'argomento che dovra' formare oggetto della prova. 
    4. Durante le prove scritte non e'  permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    5.  E'  vietato  ai  concorrenti  portare  al  seguito  carta  da
scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di  qualsiasi  genere  nonche'
apparecchiature elettroniche idonee alla memorizzazione, elaborazione
o  trasmissione  di  dati  ed  informazioni,  compresi   i   telefoni
cellulari. E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento  della
prova scritta, consultare codici,  leggi  e  decreti  senza  richiami
dottrinali o giurisprudenziali, nonche'  dizionari  linguistici,  che
siano  stati  preventivamente   presentati   all'atto   dell'ingresso
nell'aula degli esami e verificati da  componenti  della  commissione
esaminatrice o, nelle eventuali altre sedi  in  cui  si  svolgono  le
prove, del comitato di vigilanza che ne fa le veci. 
    6. Il concorrente che contravviene alle  disposizioni  dei  commi
precedenti  o  comunque  abbia  copiato  in  tutto  o  in  parte   lo
svolgimento del tema e' escluso dal concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    1. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  i  candidati  che
nelle prove scritte abbiano conseguito una media  di  almeno  ventuno
trentesimi ed una votazione non inferiore a  diciotto  trentesimi  in
ciascuna di esse. La commissione non procede  all'esame  del  secondo
elaborato qualora abbia attribuito al primo  elaborato  un  punteggio
inferiore a diciotto trentesimi. 
    2. L'ammissione alla prova  orale,  con  l'indicazione  del  voto
riportato nelle prove scritte, sara' comunicata al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della  prova
stessa. Con tale comunicazione i candidati sono altresi' invitati  ad
inviare, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla  data  di
notifica, la documentazione che comprova il possesso,  alla  data  di
scadenza   del   termine   di   presentazione   delle   domande    di
partecipazione, dei titoli di cui al precedente art. 5, in  originale
o in copia autenticata ovvero - fatta eccezione per le  pubblicazioni
- la relativa dichiarazione sostitutiva di certificazione o dell'atto
di notorieta' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. 
    3. La prova orale sara' volta, altresi',  all'accertamento  della
conoscenza della lingua straniera, prescelta dal candidato tra quelle
indicate nel precedente art. 4, comma 2, lett. h), che consiste nella
traduzione di un testo senza  l'ausilio  del  vocabolario  e  in  una
conversazione, nonche' all'accertamento del possesso  di  un  livello
elevato di conoscenza  dell'uso  di  apparecchiature  e  applicazioni
informatiche piu' diffuse, in linea con gli standard europei. 
    4. La prova orale si intendera'  superata  qualora  il  candidato
abbia conseguito una votazione non inferiore a diciotto trentesimi. 
                               Art. 12 
 
 
      Rinuncia al concorso per mancata presentazione alle prove 
 
 
    1. I candidati  sono  tenuti  a  presentarsi,  muniti  di  idoneo
documento  di  riconoscimento,  per   sostenere   l'eventuale   prova
preselettiva, gli accertamenti psico-fisici ed attitudinali, le prove
scritte e la prova orale nel luogo, giorno ed ora  che  saranno  loro
preventivamente   comunicati.   La   mancata   presentazione    sara'
considerata rinuncia al concorso a tutti gli effetti. 
                               Art. 13 
 
 
         Formazione della graduatoria e adempimenti connessi 
 
 
    1. Espletate le prove del concorso, la  commissione  formera'  la
graduatoria di merito, con l'indicazione  del  punteggio  complessivo
conseguito da ogni candidato. 
    2. Il punteggio complessivo e' dato dalla somma tra la media  dei
voti riportati nelle prove scritte, il punteggio attribuito ai titoli
ed il voto ottenuto alla prova orale. 
    3. Ai  fini  della  compilazione  della  graduatoria  finale  del
concorso, i candidati che avranno superato le prove d'esame saranno a
tal fine invitati a far  pervenire  al  Dipartimento  della  Pubblica
Sicurezza - Direzione Centrale per le Risorse  Umane -  Ufficio  III,
via del Castro  Pretorio  n.  5 -  00185 -  Roma,  entro  il  termine
perentorio di venti giorni  dal  giorno  in  cui  hanno  ricevuto  il
relativo avviso, i documenti attestanti il possesso  dei  titoli  che
danno diritto a  partecipare  alle  riserve  di  posti  e  quelli  di
precedenza e di preferenza  nella  nomina  a  parita'  di  punteggio,
purche' gia' indicati nella domanda di partecipazione al concorso. 
    4. I documenti di cui al comma precedente che saranno  presentati
o perverranno dopo il termine di venti giorni, non  saranno  valutati
anche se siano stati spediti per posta o con  qualsiasi  altro  mezzo
entro il termine medesimo. 
    5. Con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale  della
Pubblica Sicurezza, riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento,
sara'  approvata  la  graduatoria  finale  e  verranno  dichiarati  i
vincitori del  concorso.  11  decreto  stesso  sara'  pubblicato  nel
Bollettino ufficiale del personale del Ministero  dell'Interno  e  di
tale pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana. 
    6. Dalla data di pubblicazione del predetto avviso decorreranno i
termini,  rispettivamente  di  giorni  60  e   120,   per   eventuali
impugnative al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sede  di
Roma, ai  sensi  della  legge  2  luglio  2010,  n.  104,  ovvero  al
Presidente della Repubblica, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n.
1199. 
                               Art. 14 
 
 
                        Nomina dei vincitori 
 
 
    1. I vincitori del concorso saranno  nominati  direttori  tecnici
fisici della Polizia di Stato ed avviati a frequentare  il  corso  di
formazione di cui all'art. 32 del decreto legislativo 5 ottobre 2000,
n. 334. 
    2. Coloro che non si presenteranno,  senza  giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del corso di
cui al precedente comma, saranno dichiarati decaduti dalla nomina. 
    3. La definitiva assegnazione alla sede di  servizio  fra  quelle
indicate dall'Amministrazione e' effettuata in relazione alla  scelta
manifestata dagli interessati secondo l'ordine della  graduatoria  di
fine corso. 
      Roma, 22 aprile 2013 
 
                                        p. il Capo della Polizia      
                                    Direttore Generale della Pubblica 
                                                 Sicurezza            
                                     il Vice Direttore Generale con   
                                             funzioni Vicarie         
                                                 Marangoni